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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 6 luglio 1907; Pres. Pugliese, Est....

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Udienza 6 luglio 1907; Pres. Pugliese, Est. Spirito, P. M. Carlucci (concl. conf.); Finanze dello Stato (Avv. erar. Corno) c. Congregazione di carità di Castellammare di Stabia (Avv. Apuzzo) Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1907), pp. 1111/1112-1113/1114 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23108483 . Accessed: 17/06/2014 23:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.90 on Tue, 17 Jun 2014 23:27:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 6 luglio 1907; Pres. Pugliese, Est. Spirito, P. M. Carlucci (concl. conf.); Finanze delloStato (Avv. erar. Corno) c. Congregazione di carità di Castellammare di Stabia (Avv. Apuzzo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1907), pp. 1111/1112-1113/1114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108483 .

Accessed: 17/06/2014 23:27

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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1111 PARTE PRIMA 1112

per la comparizione un termine minore dei dieci giorni, non pu.ò ritenersi del pari nullo quello che assegnò un

termine maggiore, e che nessun danno arreca all'appel

lato, il quale, nel caso che avesse interesse a veder più

presto definita la lite, potrebbe abbreviare i termini contro

citando l'appellante a comparire per un'udienza più breve.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 6 luglio 1907 ; Pres. Pugliese, Est. Spirito,

P. M. Carlccci (conci, conf.); Finanze dello Stato

(Avv. erar. Corno) e. Congregazione di carità di Ca

stellammare di Stabia (Avv. Apuzzo).

Klccliezza mobile — Cntegorle — Classificazione —

Itrilcliti pagati dallo Stato — Tassabilità integrale

(L. 24 agosto 1877, sulla ricchezza mobile, art. 10, 11,

54; L. 24 luglio 1894, modificativa della precedente,

art. 2; Reg. relativo 3 novembre 1894, art. 50).

Anche dopo la pubblicazione della legge 24 luglio 1894

la tassa di ricchezza mobile su redditi pagati dallo

Stato, che non siano stipendi, pensioni od assegni per

sonali, e soddisfatta mediante ritenuta diretta, colpi

sce l'intero reddito, senza alcuna detrazione. (1)

La Corte, ecc. — Considerato che basti richiamare

e porre a raffronto tra loro le disposizioni delle leggi in

dicate nel mezzo del ricorso e del relativo regolamento

per rilevare di colpo l'erroneità del ragionamento della

sentenza denunziata, se pure tale possa ritenersi quello

della Corte, non sorretto da motivo alcuno, unicamente

fondato sopra una supposta acquiescenza dell'Amministra

zione, smentita dalle sue conclusioni e dal tenore della

difesa spiegata in causa.

Che, in effetti, l'art. 10 della legge 24 agosto 1877,

statuisce che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile

si riscuote o mediante ritenuta diretta operata dallo Stato,

o mediante ruoli nominativi.

E passando nel successivo art. 11 a determinare i

redditi sui quali l'imposta medesima si esige nel primo dei

detti modi, vi distingue due categorie, delle quali l'una

riflette gli stipendi, le pensioni e gli altri assegni fissi

personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale;

concerne l'altro i redditi provenienti dai titoli del de

bito pubblico, ed in genere le annualità e gli interessi

pagati dallo Stato.

Ed aggiunge immediatamente : " La ritenuta diretta sarà fatta senza alcuna detra

zione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo la ri

duzione a quattro ottavi degli stipendi, pensioni ed asse

gni personali

Sicché, meno su questi ultimi redditi, specialmente

eccettuati per uno speciale favore verso i propri funzio

nari in attività di servizio o pensionati, la imposta, nel

l'aliquota dalla legge prescritta, è dovuta, qualunque ne

sia l'ammontare, sull'intero reddito.

Segue qaindi l'art. 54, avente per iscopo di determi

nare il reddito delle diverse categorie, dettando le norme

come tradurre ciascun reddito effettivo in reddito impo

nibile ; e, mentre mantiene per quelli designati nella

prima parte dell'art. 11 la riduzione dei quattro ot

ti) Vedi in senso conforme Trib. Palermo 2 deeembre 1895

(Foro it., Rep. 1896, voce Ricchezza mobile, n. 81). La sentenza cassata della Corte di appello di Napoli 21

novembre-3 deeembre 1906, non ei risulta edita.

tavi, ed indica per le altre categorie i criteri di ridu

zione del reddito effettivo in reddito imponibile, prescrive

poi per i redditi di categoria a, cioè pei redditi perpe tui quelli dei capitali dati a mutuo, od altrimenti redi

mibili, che debbano essere valutati e censiti al loro va

lore integrale. Donde è chiaro per il cumulativo disposto degli art.

54 e 11 L. 24 agosto 1877 che tutti i redditi di ca

tegoria a, da chiunque dovuti, sia che la imposta fosse

esigibile per ritenuta, sia per ruoli nominativi, debbano

soddisfare la relativa tassa sul loro valore integrale, senza

riduzione di sorta.

Ohe, dopo ciò, riesca facile intendere la portata del

primo capoverso dell'art. 2 L. 24 luglio 1894 modifi

cativa della precedente, la quale, nell'elevare il tasso

della imposta nella misura del 20 per cento, dispone: " i

redditi da riscuotersi per ruoli nominativi, compresi nella

lettera a dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, sa

ranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi

del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e

dei premi dei prestiti delle provincie e dei Comuni ecc., i quali saranno valutati e censiti al loro valore inte

grale

Quelli dunque che la trascritta disposizione della

nuova legge ha voluto beneficiare, assoggettandoli a ri

duzione, sono i redditi di categoria a, riscuotibili per

ruoli nominativi, compresi nella lettera a dell'art. 54 del

testo unico, e non tutti i redditi della stessa categoria

esigibili altrimenti che per ruoli.

Lo che significa che l'unica categoria dei redditi com

presi sotto la lettera a si sia per il nuovo disposto di

legge frazionato in due, pur conservando la comune de

nominazione, conforme alla loro natura, di redditi di ca

tegoria a.

Sicché, mentre prima tutti i redditi di tale categoria

erano valutati, per la determinazione dell'imposta, al loro

valore integrale; secondo la nuova legge, invece perma

nendo intero siffatto criterio per i redditi di detta ca

tegoria sui quali l'imposta viene scontata mediante ri

tenuta operata dallo Stato, che n' è il debitore, vanno

soggetti alla riduzione di trenta quarantesimi gli altri

da riscuotersi per ruoli nominativi, ad eccezione di quelli

designati nella seconda parte del riferito articolo di legge.

Ed infatti l'art. 50 del regolamento 3 novembre 1894,

per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, di

stingue detta categoria in a' e a-, comprendendo in quella

tutti i redditi eccettuati nella seconda parte del capoverso

dell'art. 2 della nuova legge; in questa invece, gli altri

richiamati nella parte prima della stessa disposizione le

gislativa. Sicché nella categoria a5 va compresa quella sola classe

di redditi esigibili per ruoli nominativi indicati nella lettera a dell'art. 54, non eccettuati dalla seconda parte

dello stesso capoverso dell'art. 2 L. 24 luglio 1894; i

quali ultimi pertanto, insiemi», ai redditi dovuti dallo

Stato su cui si esige l'imposta mediante ritenuta, com

pongono la categoria a1, rimasta immutata, e quindi va

lutabili e tassabili al loro valore integrale.

Or, poiché del controverso reddito è debitore diretto

lo Stato, che ne esige la relativa imposta mediante rite

nuta, non può cader dubbio che questa sia dovuta nella

sua aliquota integrale, in corrispondenza dell' intero am

montare del reddito, senza detrazione veruna, in confor

mità dell'alinea del sopra ricordato art. 11 L. 24 ago

sto 1877. Ed è inutile, dinanzi a cosi esplicite prescri

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1113 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1114

zioni, ricercare la riposta ragione della legge nel volere

discriminati fra loro i redditi della stessa categoria, se

condo che dovuti dallo Stato o da terzi, ed esigibili quindi

per ritenuta diretta o per ruoli nominativi. Che se ciò

piacesse, manifesto ne apparirebbe il motivo dal conside

rare la più sicura percezione del reddito stesjo e la pun tualità nel pagamento, che nessuna persona di debitore

il più solvente potrebbe affidare come la pubblica am

ministrazione.

Che bastino cotesti riflessi, senz'altro aggiungere circa

l'evidente difetto di motivazione, per accogliere il ricorso

ed annullare la denunciata sentenza.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE Dì CASSAZIONE DI ROMA Sezioni unite ; udienza 20 marzo 1907 ; Pres. Pagano

Goarnaschelli P. P., Est. Cannas, P. M. Quarta

(conci, conf.) ; Comune di Bergamo (Avv. Castiglio

ne Cerndschi) e. Maironi (Avv. Lampugnano).

Maestro — Stipendio — Aumento sessennale — Sup

plente <11 scuoia classificata (L. 11 aprile 1886, sugli

stipendi e le nomine dei maestri elementari, art. 1,

2 ; Reg. 9 ottobre 1895, sull' istruzione elementare, art. 103, 151).

1 maestri supplenti delle scuole elementari, anche clas

sificate, non hanno diritto ad alimento sessennale. (1)

La Corte, ecc. — La Corte di cassazione di Torino,

pur rilevando che il Tribunale di Bergamo fallì al pre

cetto della motivazione, non omise di portare il suo esa

me sulla specifica denuncia di violazione degli art. 1 e 2

della legge 11 aprile 1886, e 103 e 151 del regolamento

9 ottobre 1895. E dall'esame fu tratta ad affermare che

la legge e il regolamento ora mentovati riconoscono il

diritto agli aumenti pel servizio sessennale soltanto ai

maestri effettivi delle scuole classificate.

Recisamente il contrario, come già il Tribunale di

Bergamo, ritenne il Tribunale di Lecco, giudicando che,

a termini della legge del 1886 e del regolamento del

1895, va, per l'aumento sessennale, calcolato il servizio

(1) Vedi in senso conforma Consiglio di Stato 12 aprile 1901 (Foro it,, Rep. 1901, voce Maestro, n. 3).

Le sentenze contrarie pronunciate nella stessa causa dal

Tribunale di Bergamo 11-13 novombre 1902 e dal Tribunale di

Lecco 14-16 marzo 19 5 non ci risultano edite.

La Cassazione di Torino nella decisione pure emessa nella

stessa vertenza il 13 luglio-7 agosto 1903, ebbe ad osservare

al riguardo : u Por quanto fugace e sommario sia l'accenno espresso nella

sentenza denunciata alla legge 11 aprile 1886 ed al regola mento generale del 1895, di fronto ai quali avvisò il Tribu

nale non potersi contestare alla Maironi il diritto di farsi com

putare nel sessennio il servizio di maestra supplente prestato dal 1891 al 1893, non di mono il richiamo osplicito, fatto dal

collegio a quelle disposizioni di legge o regolamento, rivela

por sè l'errore incorso dal Tribunale stesso nella loro inter

pretazione col giudicarli applicabili senz'altro alla fattispecie della Maironi, senza punto avvertire che tanto la legge del

l'U aprile 1836, quanto il regolamento generale del 1895, ri

flettendo, in ordine agli stipondi, i maestri effettivi delle scuote

classificate, lo relative disposizioni citate in causa non pote vano trovare applicazione alla Maddalena Maironi per il biennio

dal 1891 al 1893, durante il quale essa sempre disimpegnò unicamente le funzioni di maestra supplente stabile, e come tale non aveva «è qualità »iè diri'to per pretendere allo stipendio legale assegnato ai maestri effettivi, e sul quale soltanto deve commisurarsi l'aumento sessennale dalla legge accordato (art. 1 e 2 legge 11 aprile 1886 e art. 103, 151 reg. gen. del 1895) „.

prestato come supplente nelle scuole classificate. Il dis

senso, denunziato col secondo mezzo, fa sorgere, nei sensi

del 1° comma dell'art. 547 cod. proc. civ., la competen za delle Sezioni unite, la quale non vien meno per es

sersi il magistrato di rinvio indugiato a dimostrare do

versi limitare ai supplenti delle sole scuole classificate

il beneficio della massima che proclamava. Che le scuole, nelle quali la Maironi insegnò come

supplente, erano e sono classificate, è pacifico fra le parti. La Cassazione di Torino si inspirò al concetto comune

alle supplenze (senza distinzione tra scuole classificate

o non) " che non ha il supplente né qualità, nè diritto

di pretendere allo stipendio legale assegnato a maestri

effettivi, sul quale soltanto si gradua l'aumento sessen

nale dalla legge accordato „. Concetto esatto che trova riscontro ed applicazione

nel regolamento per le scuole di Bergamo, approvato dal Consiglio scolastico in seduta 29 novembre 1894,

portante per i supplenti stipendi inferiori ai minimi

fisssati dalla tabella annessa alla legge 1886.

E la Maironi l'esattezza di quel concetto implicita mente riconobbe percependo come supplente lo stipendio

di lire 480, senza che mai ne abbia (neanche oggi lo osa)

impugnata la legalità nei sensi dell'art. 101 del regola

mento del 1895, sebbene nella tabella annessa alla legge lo

stipendio più modesto non ascenda in fra le lire 560.

Nelle scuole classificate gli stipendi iniziali e così

gli aumenti sono nei loro minimi regolati, è vero, non

dai Comuni, ma per legge : i precetti però si fermano in

argomento ai maestri effettivi. Parla l'art. 142 del rego

lamento del 1895 delle supplenze per vacanze verificatesi

durante l'anno scolastico: l'indole temporanea dell'in

carico può conferire al servizio del supplente efficacia

creatrice di diritti in rapporto a sessenni. Il regolamen

to delle scuole di Bergamo, per la eventualità di tali

vacanze, o di malattie o di altri impedimenti del titolare, ad evitare nel corso delle lezioni interruzioni pregiudi

zievoli, consente la nomina di supplenti, che lo stesso

regolamento chiama bensì stabili, ma ha cura in tempo

di spiegare che la stabilità si intende per due anni (in

contrapposto ai supplenti straordinari, retribuiti a gior

nata*. Qualunque evento sorga ad ostacolare l'insegna

mento del maestro effettivo, trova così pronta l'opera del

supplente. A ogni men retto intendimento, a quello spe

cialmente di tenere con supplenti occupati i posti che

la legge vuole affidati a maestri effettivi, presentano le

presenti discipline ostacoli non sormontabili. L'ispettore scolastico deve (art. 133 del regolamento) essere informato

delle vacanze (e ad ogni modo è sempre in grado di co

noscerle) appena si verificano. Sono con rigore di ter

mini disciplinati i concorsi (voluti dall'art. 123 del re

golamento) e le nomine ; e se a queste il Consiglio comu

nale non addivenga in tempo, provvede il Consiglio sco

lastico alle nomine di ufficio (art. 127 e 140). Trattasi

pertanto nella specie di incarichi e di posti di creazione

comunale, che nulla detraggono ai posti stabiliti e re

golati per legge ; di incarichi per loro natura tempora

nei, per quanto sia ad essi assegnata una durata al di

là del periodo indicato dall'art. 143 del regolamento; nel

crearli, anziché a frodare il concetto informatore di que

sto, si mirò ad integrarlo, rendendo agevole, pronto e

sicuro il conseguimento dei fini voluti, col supplire im

mantinenti e convenientemente, sempre che per qualsia si causa venga a mancare e finché manca, all'opera del

titolare.

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