Udienza 6 luglio 1907; Pres. Pugliese, Est. Spirito, P. M. Carlucci (concl. conf.); Finanze delloStato (Avv. erar. Corno) c. Congregazione di carità di Castellammare di Stabia (Avv. Apuzzo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 32, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1907), pp. 1111/1112-1113/1114Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23108483 .
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1111 PARTE PRIMA 1112
per la comparizione un termine minore dei dieci giorni, non pu.ò ritenersi del pari nullo quello che assegnò un
termine maggiore, e che nessun danno arreca all'appel
lato, il quale, nel caso che avesse interesse a veder più
presto definita la lite, potrebbe abbreviare i termini contro
citando l'appellante a comparire per un'udienza più breve.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 6 luglio 1907 ; Pres. Pugliese, Est. Spirito,
P. M. Carlccci (conci, conf.); Finanze dello Stato
(Avv. erar. Corno) e. Congregazione di carità di Ca
stellammare di Stabia (Avv. Apuzzo).
Klccliezza mobile — Cntegorle — Classificazione —
Itrilcliti pagati dallo Stato — Tassabilità integrale
(L. 24 agosto 1877, sulla ricchezza mobile, art. 10, 11,
54; L. 24 luglio 1894, modificativa della precedente,
art. 2; Reg. relativo 3 novembre 1894, art. 50).
Anche dopo la pubblicazione della legge 24 luglio 1894
la tassa di ricchezza mobile su redditi pagati dallo
Stato, che non siano stipendi, pensioni od assegni per
sonali, e soddisfatta mediante ritenuta diretta, colpi
sce l'intero reddito, senza alcuna detrazione. (1)
La Corte, ecc. — Considerato che basti richiamare
e porre a raffronto tra loro le disposizioni delle leggi in
dicate nel mezzo del ricorso e del relativo regolamento
per rilevare di colpo l'erroneità del ragionamento della
sentenza denunziata, se pure tale possa ritenersi quello
della Corte, non sorretto da motivo alcuno, unicamente
fondato sopra una supposta acquiescenza dell'Amministra
zione, smentita dalle sue conclusioni e dal tenore della
difesa spiegata in causa.
Che, in effetti, l'art. 10 della legge 24 agosto 1877,
statuisce che l'imposta sui redditi di ricchezza mobile
si riscuote o mediante ritenuta diretta operata dallo Stato,
o mediante ruoli nominativi.
E passando nel successivo art. 11 a determinare i
redditi sui quali l'imposta medesima si esige nel primo dei
detti modi, vi distingue due categorie, delle quali l'una
riflette gli stipendi, le pensioni e gli altri assegni fissi
personali che si pagano dal Tesoro per conto erariale;
concerne l'altro i redditi provenienti dai titoli del de
bito pubblico, ed in genere le annualità e gli interessi
pagati dallo Stato.
Ed aggiunge immediatamente : " La ritenuta diretta sarà fatta senza alcuna detra
zione, qualunque sia l'ammontare del reddito, salvo la ri
duzione a quattro ottavi degli stipendi, pensioni ed asse
gni personali
Sicché, meno su questi ultimi redditi, specialmente
eccettuati per uno speciale favore verso i propri funzio
nari in attività di servizio o pensionati, la imposta, nel
l'aliquota dalla legge prescritta, è dovuta, qualunque ne
sia l'ammontare, sull'intero reddito.
Segue qaindi l'art. 54, avente per iscopo di determi
nare il reddito delle diverse categorie, dettando le norme
come tradurre ciascun reddito effettivo in reddito impo
nibile ; e, mentre mantiene per quelli designati nella
prima parte dell'art. 11 la riduzione dei quattro ot
ti) Vedi in senso conforme Trib. Palermo 2 deeembre 1895
(Foro it., Rep. 1896, voce Ricchezza mobile, n. 81). La sentenza cassata della Corte di appello di Napoli 21
novembre-3 deeembre 1906, non ei risulta edita.
tavi, ed indica per le altre categorie i criteri di ridu
zione del reddito effettivo in reddito imponibile, prescrive
poi per i redditi di categoria a, cioè pei redditi perpe tui quelli dei capitali dati a mutuo, od altrimenti redi
mibili, che debbano essere valutati e censiti al loro va
lore integrale. Donde è chiaro per il cumulativo disposto degli art.
54 e 11 L. 24 agosto 1877 che tutti i redditi di ca
tegoria a, da chiunque dovuti, sia che la imposta fosse
esigibile per ritenuta, sia per ruoli nominativi, debbano
soddisfare la relativa tassa sul loro valore integrale, senza
riduzione di sorta.
Ohe, dopo ciò, riesca facile intendere la portata del
primo capoverso dell'art. 2 L. 24 luglio 1894 modifi
cativa della precedente, la quale, nell'elevare il tasso
della imposta nella misura del 20 per cento, dispone: " i
redditi da riscuotersi per ruoli nominativi, compresi nella
lettera a dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, sa
ranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi
del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e
dei premi dei prestiti delle provincie e dei Comuni ecc., i quali saranno valutati e censiti al loro valore inte
grale
Quelli dunque che la trascritta disposizione della
nuova legge ha voluto beneficiare, assoggettandoli a ri
duzione, sono i redditi di categoria a, riscuotibili per
ruoli nominativi, compresi nella lettera a dell'art. 54 del
testo unico, e non tutti i redditi della stessa categoria
esigibili altrimenti che per ruoli.
Lo che significa che l'unica categoria dei redditi com
presi sotto la lettera a si sia per il nuovo disposto di
legge frazionato in due, pur conservando la comune de
nominazione, conforme alla loro natura, di redditi di ca
tegoria a.
Sicché, mentre prima tutti i redditi di tale categoria
erano valutati, per la determinazione dell'imposta, al loro
valore integrale; secondo la nuova legge, invece perma
nendo intero siffatto criterio per i redditi di detta ca
tegoria sui quali l'imposta viene scontata mediante ri
tenuta operata dallo Stato, che n' è il debitore, vanno
soggetti alla riduzione di trenta quarantesimi gli altri
da riscuotersi per ruoli nominativi, ad eccezione di quelli
designati nella seconda parte del riferito articolo di legge.
Ed infatti l'art. 50 del regolamento 3 novembre 1894,
per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, di
stingue detta categoria in a' e a-, comprendendo in quella
tutti i redditi eccettuati nella seconda parte del capoverso
dell'art. 2 della nuova legge; in questa invece, gli altri
richiamati nella parte prima della stessa disposizione le
gislativa. Sicché nella categoria a5 va compresa quella sola classe
di redditi esigibili per ruoli nominativi indicati nella lettera a dell'art. 54, non eccettuati dalla seconda parte
dello stesso capoverso dell'art. 2 L. 24 luglio 1894; i
quali ultimi pertanto, insiemi», ai redditi dovuti dallo
Stato su cui si esige l'imposta mediante ritenuta, com
pongono la categoria a1, rimasta immutata, e quindi va
lutabili e tassabili al loro valore integrale.
Or, poiché del controverso reddito è debitore diretto
lo Stato, che ne esige la relativa imposta mediante rite
nuta, non può cader dubbio che questa sia dovuta nella
sua aliquota integrale, in corrispondenza dell' intero am
montare del reddito, senza detrazione veruna, in confor
mità dell'alinea del sopra ricordato art. 11 L. 24 ago
sto 1877. Ed è inutile, dinanzi a cosi esplicite prescri
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1113 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1114
zioni, ricercare la riposta ragione della legge nel volere
discriminati fra loro i redditi della stessa categoria, se
condo che dovuti dallo Stato o da terzi, ed esigibili quindi
per ritenuta diretta o per ruoli nominativi. Che se ciò
piacesse, manifesto ne apparirebbe il motivo dal conside
rare la più sicura percezione del reddito stesjo e la pun tualità nel pagamento, che nessuna persona di debitore
il più solvente potrebbe affidare come la pubblica am
ministrazione.
Che bastino cotesti riflessi, senz'altro aggiungere circa
l'evidente difetto di motivazione, per accogliere il ricorso
ed annullare la denunciata sentenza.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE Dì CASSAZIONE DI ROMA Sezioni unite ; udienza 20 marzo 1907 ; Pres. Pagano
Goarnaschelli P. P., Est. Cannas, P. M. Quarta
(conci, conf.) ; Comune di Bergamo (Avv. Castiglio
ne Cerndschi) e. Maironi (Avv. Lampugnano).
Maestro — Stipendio — Aumento sessennale — Sup
plente <11 scuoia classificata (L. 11 aprile 1886, sugli
stipendi e le nomine dei maestri elementari, art. 1,
2 ; Reg. 9 ottobre 1895, sull' istruzione elementare, art. 103, 151).
1 maestri supplenti delle scuole elementari, anche clas
sificate, non hanno diritto ad alimento sessennale. (1)
La Corte, ecc. — La Corte di cassazione di Torino,
pur rilevando che il Tribunale di Bergamo fallì al pre
cetto della motivazione, non omise di portare il suo esa
me sulla specifica denuncia di violazione degli art. 1 e 2
della legge 11 aprile 1886, e 103 e 151 del regolamento
9 ottobre 1895. E dall'esame fu tratta ad affermare che
la legge e il regolamento ora mentovati riconoscono il
diritto agli aumenti pel servizio sessennale soltanto ai
maestri effettivi delle scuole classificate.
Recisamente il contrario, come già il Tribunale di
Bergamo, ritenne il Tribunale di Lecco, giudicando che,
a termini della legge del 1886 e del regolamento del
1895, va, per l'aumento sessennale, calcolato il servizio
(1) Vedi in senso conforma Consiglio di Stato 12 aprile 1901 (Foro it,, Rep. 1901, voce Maestro, n. 3).
Le sentenze contrarie pronunciate nella stessa causa dal
Tribunale di Bergamo 11-13 novombre 1902 e dal Tribunale di
Lecco 14-16 marzo 19 5 non ci risultano edite.
La Cassazione di Torino nella decisione pure emessa nella
stessa vertenza il 13 luglio-7 agosto 1903, ebbe ad osservare
al riguardo : u Por quanto fugace e sommario sia l'accenno espresso nella
sentenza denunciata alla legge 11 aprile 1886 ed al regola mento generale del 1895, di fronto ai quali avvisò il Tribu
nale non potersi contestare alla Maironi il diritto di farsi com
putare nel sessennio il servizio di maestra supplente prestato dal 1891 al 1893, non di mono il richiamo osplicito, fatto dal
collegio a quelle disposizioni di legge o regolamento, rivela
por sè l'errore incorso dal Tribunale stesso nella loro inter
pretazione col giudicarli applicabili senz'altro alla fattispecie della Maironi, senza punto avvertire che tanto la legge del
l'U aprile 1836, quanto il regolamento generale del 1895, ri
flettendo, in ordine agli stipondi, i maestri effettivi delle scuote
classificate, lo relative disposizioni citate in causa non pote vano trovare applicazione alla Maddalena Maironi per il biennio
dal 1891 al 1893, durante il quale essa sempre disimpegnò unicamente le funzioni di maestra supplente stabile, e come tale non aveva «è qualità »iè diri'to per pretendere allo stipendio legale assegnato ai maestri effettivi, e sul quale soltanto deve commisurarsi l'aumento sessennale dalla legge accordato (art. 1 e 2 legge 11 aprile 1886 e art. 103, 151 reg. gen. del 1895) „.
prestato come supplente nelle scuole classificate. Il dis
senso, denunziato col secondo mezzo, fa sorgere, nei sensi
del 1° comma dell'art. 547 cod. proc. civ., la competen za delle Sezioni unite, la quale non vien meno per es
sersi il magistrato di rinvio indugiato a dimostrare do
versi limitare ai supplenti delle sole scuole classificate
il beneficio della massima che proclamava. Che le scuole, nelle quali la Maironi insegnò come
supplente, erano e sono classificate, è pacifico fra le parti. La Cassazione di Torino si inspirò al concetto comune
alle supplenze (senza distinzione tra scuole classificate
o non) " che non ha il supplente né qualità, nè diritto
di pretendere allo stipendio legale assegnato a maestri
effettivi, sul quale soltanto si gradua l'aumento sessen
nale dalla legge accordato „. Concetto esatto che trova riscontro ed applicazione
nel regolamento per le scuole di Bergamo, approvato dal Consiglio scolastico in seduta 29 novembre 1894,
portante per i supplenti stipendi inferiori ai minimi
fisssati dalla tabella annessa alla legge 1886.
E la Maironi l'esattezza di quel concetto implicita mente riconobbe percependo come supplente lo stipendio
di lire 480, senza che mai ne abbia (neanche oggi lo osa)
impugnata la legalità nei sensi dell'art. 101 del regola
mento del 1895, sebbene nella tabella annessa alla legge lo
stipendio più modesto non ascenda in fra le lire 560.
Nelle scuole classificate gli stipendi iniziali e così
gli aumenti sono nei loro minimi regolati, è vero, non
dai Comuni, ma per legge : i precetti però si fermano in
argomento ai maestri effettivi. Parla l'art. 142 del rego
lamento del 1895 delle supplenze per vacanze verificatesi
durante l'anno scolastico: l'indole temporanea dell'in
carico può conferire al servizio del supplente efficacia
creatrice di diritti in rapporto a sessenni. Il regolamen
to delle scuole di Bergamo, per la eventualità di tali
vacanze, o di malattie o di altri impedimenti del titolare, ad evitare nel corso delle lezioni interruzioni pregiudi
zievoli, consente la nomina di supplenti, che lo stesso
regolamento chiama bensì stabili, ma ha cura in tempo
di spiegare che la stabilità si intende per due anni (in
contrapposto ai supplenti straordinari, retribuiti a gior
nata*. Qualunque evento sorga ad ostacolare l'insegna
mento del maestro effettivo, trova così pronta l'opera del
supplente. A ogni men retto intendimento, a quello spe
cialmente di tenere con supplenti occupati i posti che
la legge vuole affidati a maestri effettivi, presentano le
presenti discipline ostacoli non sormontabili. L'ispettore scolastico deve (art. 133 del regolamento) essere informato
delle vacanze (e ad ogni modo è sempre in grado di co
noscerle) appena si verificano. Sono con rigore di ter
mini disciplinati i concorsi (voluti dall'art. 123 del re
golamento) e le nomine ; e se a queste il Consiglio comu
nale non addivenga in tempo, provvede il Consiglio sco
lastico alle nomine di ufficio (art. 127 e 140). Trattasi
pertanto nella specie di incarichi e di posti di creazione
comunale, che nulla detraggono ai posti stabiliti e re
golati per legge ; di incarichi per loro natura tempora
nei, per quanto sia ad essi assegnata una durata al di
là del periodo indicato dall'art. 143 del regolamento; nel
crearli, anziché a frodare il concetto informatore di que
sto, si mirò ad integrarlo, rendendo agevole, pronto e
sicuro il conseguimento dei fini voluti, col supplire im
mantinenti e convenientemente, sempre che per qualsia si causa venga a mancare e finché manca, all'opera del
titolare.
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