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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 7 aprile 1884; Pres. ed Est. Risi —...

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Udienza 7 aprile 1884; Pres. ed Est. Risi —Finanze c. Bellotti Source: Il Foro Italiano, Vol. 9, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1884), pp. 299/300-303/304 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23090630 . Accessed: 18/06/2014 06:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.198 on Wed, 18 Jun 2014 06:58:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 7 aprile 1884; Pres. ed Est. Risi — Finanze c. Bellotti

Udienza 7 aprile 1884; Pres. ed Est. Risi —Finanze c. BellottiSource: Il Foro Italiano, Vol. 9, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1884), pp. 299/300-303/304Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23090630 .

Accessed: 18/06/2014 06:58

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299 PARTE PRIMA

Il testamento congiuntivo dunque de] 1844 doveva

cominciare ad avere efficacia sotto l'impero del co

dice albertino, il quale, d'accordo col successivo co

dice civile, vietava tal sorta di testamento, assolu

tamente, senza punto distinguere se l'un testamento

fosse corrispettivo dell'altro o no. Laonde il testamento

congiuntivo fatto nel 1854 dai coniugi De Angelis e

Cerqua, essendo vietato nella sostanza, dacché giova

ripeterlo, la legge negava ad essi la potestà di di

sporre in quella guisa, allorché passarono agli e

terni riposi, ne segue indubbiamente che il testa

mento è nullo, non per vizio di forma, cioè per vi

zio della scheda testamentaria, ma per vizio di so

stanza.

L'art. 23 del decreto transitorio per l'attuazione

del codice civile del 30 novembre 1865 non rende

valida la determinazione della volontà dei suddetti

coniugi, manifestata nelle forme vigenti nel 9 no

vembre 1852, perché il mentovato art. 23 si occupa soltanto dei testamenti per atto privato stragiudi

ziale, ed unicamente in quanto alla loro virtù pro

bante, ed ora non si dubita punto della verità delle

attestazioni della scheda testamentaria del 1854; l'ar

ticolo in discorso non parla affatto dei testamenti si

multanei, dunque il legislatore non ha fatto veruna

eccezione alle regole generali di diritto per tali te

stamenti.

Inutilmente poi si fa ricorso alla massima univer

salmente ricevuta, cioè che locus regit actum, pro clamata pel primo da Bartolo nel commento alla Co

stituzione 1* de dcimno trinitate, applicata dall' art.

9 del proemio del codice civile ed estesa di poi con

ragione alle controversie di diritto transitorio, per ché ora non si tratta della forma della scheda te

stamentaria del 1854 della prova della volontà dei

testatori, ma si disputa del valore intrinseco di tale

volontà dipendente dalla potestà di testare, ed in

conseguenza la controversia cade sulla sostanza cui

è totalmente estranea la massima invocata.

Dietro tutte queste considerazioni riesce evidente

che le disposizioni simultanee del 1854 sono nulle, sebbene la scheda testamentaria fosse valida; quindi

l'appello deve essere rigettato e le spese debbono

essere poste a carico del soccombente.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE D'APPELLO DI MILANO. Udienza 7 aprile 1884; Pres. ed Est. Risi — Finanze

c. Bellotti.

Ricchezza mobile — Seme buchi — Uso proprio — Vendita oltre l'uso — Tassabilità (L. 24 a

gosto 1877, art. 3, 8, 9; Reg. 24 agosto 1877 art. 45).

La confezione del seme bachi per parte del pro prietario con bozzoli alimentati dalle foglie del

proprio fondo non costituisce una vera industria, ma piuttosto uri ordinaria operazione agricola; per lo che il reddito ritratto dal proprietario, che vi attende e smercia il seme per tal modo confe

zionato, in quanto eccede i propri bisogni, non

può ritenersi soggetto all' imposta di ricchezza mobile.

La Corte, ecc. — In merito: l'appello proposto dal

l'amministrazione finanziaria richiama questa Corte a decidere la identica questione stata sottoposta al l'esame del tribunale, consistente nel vedere se l'im

posta accertata dall'agente delle tasse di Varese a carico del contribuente Bellotti possa qualificarsi un reddito agrario esente dalla tassa di ricchezza mo

bile, oppure costituisca un reddito industriale o ma nifatturiero sottoposto a detta tassa. Per giungere alla soluzione dell'accennata questione, riesce oppor tuno richiamare l'attenzione sopra alcuni fatti, quelli su cui sono pacifiche le parti, e cioè, che il Bellotti venne tassato dall'agente di Varese per fabbricazione di seme-bachi, eseguita sopra bozzoli provenienti da bachi esclusivamente alimentati sul podere e con fo

glia-gelsi del podere stesso di proprietà del contri

buente, sul qual fondo paga l'imposta fondiaria; che il seme cos'i confezionato serve all'allevamento ba

cologico del podere, e nella parte sovrabbondante viene dal proprietario venduto. Allegasi poi inoltre dal contribuente, nè viene contraddetto dall'ammi nistrazione appellante, che alla fabbricazione del sem« esso attende personalmente, aiutato da' suoi coloni, senza particolare stabilimento, e senza che lo spaccio della porzione sovrabbondante avvenga o si agevoli con mezzo veruno di pubblicità, quali soglion usare i veri semai.

Ciò stante, la Corte non può nella decisione della

proposta questione pensare diversamente dai primi giudici. In vero, il legislatore italiano, mentre, in o

maggio alla massima statutaria che ogni cittadino deve concorrere in proporzione dei propri averi a sostenere i pesi dello Stato, nella succitata legge di ricchezza mobile assoggettò a tassa ogni specie di

reddito, tuttavia, non disconoscendo l'altro impor tante principio da osservarsi in tema d'imposte, vale a dire che un determinato prodotto non può essere

colpito da due tasse, si affrettò a dichiarare che non sono soggetti a tassa i redditi fondiari, eccezione questa che viene ribadita dalla citata legge all'art. 8, n. 1, ove nominativamente si eccettuano dall'imposta i redditi procedenti da stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale. E parimenti al successivo art. 9 sottopone a tassa soltanto quei redditi agrari che sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. In fine all'art. 45 del reg. 24 agosto 1877, n. 4022, si espone in modo limpido e

sicuro, sebbene implicito, il già affermato principio, disponendosi che i redditi dell'industria agraria, e della serica in ispecie,sono esenti dall'imposta mobi

liare, a meno che l'industria stessa sia esercitata o da persone estranee alla proprietà del fondo, oppure, ove anche esercitata dal proprietario del fondo, i l'e lativi redditi eccedano le forze produttive del fondo.

Essendo queste le precise norme della legge per la tassazione dei redditi agricoli, tosto si scorge che per decidere la proposta questione devesi esaminare, se

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301 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

nella specie trattisi di reddito agricolo, e se concor

rano anche gli altri requisiti dalla legge richiesti.

In relazione anche alle suesposte circostanze di

fatto non si può con fondamento contestare che la

produzione del seme fatta dall'appellato Bellotti deb

basi qualificare reddito agricolo. Infatti se l'industria

serica dalla legge al citato art. 45 viene annoverata

fra le industrie agrarie, sembra ragionevole che la

confezione del seme, quale atto essenzialissimo pre

paratorio ed indispensabile per poter avviare ed e

sercitare l'industria stessa, ne debba seguire l'indole

e la natura agraria, sempre quando si verifichino le

altre condizioni richieste dal succitato art. 45. Sembra

infatti alla Corte che il negare tale qualità alla pro duzione del seme tornerebbe quasi lo stesso come il

sostenere che la preparazione della semente pel grano, della quale il buon agricoltore deve fare la più ac

curata scelta, ovvero la fabbricazione anche artifi

ciale del concime fatta mediante prodotti esclusiva

mente derivanti dal fondo, non si abbiano a com

prendere fra le operazioni indispensabili all'ordinaria

azienda agricola. E con ciò intendesi dire che la pre

parazione del seme-bachi fatta dal proprietario del

fondo con bozzoli esclusivamente alimentati con fo

glia-gelsi dello stesso fondo, null'altro possa qualifi carsi che un'ordinaria operazione agraria. Dal che

deriva la conseguenza, che legalmente ed economi

camente parlando il reddito derivante dalla confe

zione del seme fatta dal proprietario nelle suesposte condizioni non si possa colpire colla tassa mobiliare.

In vero, si disse legalmente poiché dal momento che

il regolamento eccettua l'industria agricola e nomi

nativamente la serica, è giocoforza comprendere nel

l'esenzione ogni operazione costituente l'esercizio della

stessa nei limiti dalla legge imposti, sembrando alla

Corte che senza un'espressa eccezione risguardante la fabbricazione del seme non si potrebbe legalmente sostenerne la tassabilità.

Si disse anche economicamente, imperocché se ciò

che demarca nettamente la distinzione tra l'industria

agricola e manifatturiera si è il bisogno diverso e di

maggiore agiatezza a cui può soddisfare un prodotto lavorato e trasformato dal proprietario stesso del

fondo, così ben si vede che la confezione del seme

non è atta che a soddisfare un bisogno essenzialmente

agricolo del proprietario, quello dell'allevamento del

baco.

Né può condurre in contrario avviso il fatto, pur acquisito alla causa, che il contribuente Bellotti pro duce seme in quantità eccedente i bisogni della pro pria industria serica, e venda questo avanzo ai pro

pri conoscenti ed amici; poiché lo spaccio, a seconda

dei modi e della estensione con cui si effettua, potrà

per avventura far assoggettare il Bellotti alla tassa

di esercizio e di rivendita stabilita dalla legge 11 a

gosto 1870, ma non mai snaturare l'operazione già

compita dal proprietario nell' intento di prepararsi il seme per il venturo allevamento. E qui presentasi

opportuno il rammentare, che la legge richiede sol

tanto che il reddito ottenuto dal proprietario del

fondo dall' industria serica non ecceda le forze pro duttive del podere, senza far distinzione se superi o

no i bisogni del proprietario stesso, e ciò nel modo

identico col quale la legge medesima dispone intorno

alle altre industrie agricole, quali l'armentizia, e

quelle dell' olio, del vino e del carbone.

D' altra parte, che non si possa colpire colla tassa

mobiliare un reddito agricolo procuralo dal proprie tario del fondo, e soltanto perchè venduto nella parte eccedente i suoi bisogni, è di intuitiva evidenza, e

se avesse bisogno di essere giustificato -troverebbe fa

cile appoggio neir incontestabile principio, che non

può negarsi al proprietario del fondo il diritto di li

quidare nel miglior modo a lui possibile i suoi pro dotti agrari, sempreché lo spaccio o liquidazione si

compia senza che avvenga frode dei legittimi diritti della Finanza.

L'amministrazione finanziaria, appoggiata anche

al giudizio della Commissione centrale, vorrebbe sog

getto a tassa il reddito di cui parlasi per il motivo

che i bozzoli sono già un prodotto agricolo perfetto, ed il seme-bachi che con essi si confeziona diventa

un nuovo prodotto trasformato, con una seconda ma

nipolazione, in reddito industriale. Riguardo a cotesta

eccezione, che formerebbe il nerbo del sistema di

fensionale della Finanza, la Corte non contesta in

massima che col trasformare sostanzialmente un pro dotto agricolo già perfetto mediante altra manipo

lazione, e mediante impiego di capitali e di lavoro, il proprietario del l'ondo crei un nuovo prodotto, ed

invada il campo dell' industria manifatturiera sog

getta a tassa; però nella specie non ricorrono i ter

mini di fatto per applicare il suesposto principio,

primeriamente pel motivo che la trasformazione av

viene non per opera dell' industria, ma per virtù

della natura, essendo cosa notoria che la trasforma

zione del bozzolo in seme si compia quasi intera

mente per forza e virtù naturale, per modo che l'o

pera dell' uomo interviene soltanto per rivolgere a

più proficuo e sicuro risultato le forze già per sè ef

ficaci e trasformatrici della natura. Laonde, ristretta

in questi limiti la cooperazione del proprietario, non

può certamente presentare i caratteri di quel lavoro

industriale che devesi colpire quando trasformi so

stanzialmente un prodotto agricolo. Secondariamente

il Bellotti allegò, nè venne contraddetto in causa, che egli attende personalmente alla confezione del

seme, che non ha locali appositi, e che non impiega

capitali per compiere le relative operazioni; in con

seguenza manca anche 1' aiuto di capitali indispen sabili per esercitare, nel vero senso della parola e

della legge, un'industria soggetta a tassa mobiliare.

Del resto, anche ammesso che si tratti di trasfor

mazione compita coli'opera e coli'industria dall'uo

mo, queste si esplicherebbero ed arresterebbero en

tro quella cerchia di operazioni comprese nell' in

dustria serica, dalla legge espressamente esentata.

Nò a meglio suffragare cotesta eccezione della Fi

nanza giova il dire che il bozzolo, da cui deriva il

seme, sia prodotto per sè mercantile, dal momento

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PARTE PRIMA

che la legge estese l'esenzione ad altri prodotti pro

venienti da frutti agricoli già perfetti e mercantili,

come per es., per tacere degli altri, basta citare

il carbone, mentre la legna con cui si fabbrica è

un prodotto agricolo già per sé eminentemente per

fetto.

Infine sembra alla Corte che il voler colpire nella

specie la produzione del seme urti manifestamente

contro il sistema adottato dal legislatore in tema di

redditi agricoli, sistema che fu anche certamente

ispirato dal sapiente pensiero di favorire 1' agricol

tura e le industrie affini, parte principalissima della

proprietà nazionale.

Dopo ciò diventa superfluo occuparsi dell'altra ec

cezione opposta dall'amministrazione finanziaria, con

sistente nel dire, che la seconda manipolazione del

prodotto agrario già perfetto non è colpita da im

posta fondiaria, e quindi non può essere esentata

dall'imposta mobiliare; imperocché, dimostratosi su

periormente come il seme bachi non provenga da

manipolazione industriale, e sia non «na nuova pro

duzione, ma la continuazione ed il compimento del

l'industria agricola serica, ne deriva necessariamente

che il corrispondente reddito cade sopra un prodotto

del fondo già compreso nella tassa fondiaria che il

proprietario paga, in quello stesso modo che vi sono

comprese tutte le diverse operazioni nelle quali si

esplicano le altre industrie agrarie dell'olio, del vino,

dell'armentizia e del carbone.

Omissis. — Per tali motivi, ecc.

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI. Udienza 10 settembre 1883; Pres. ed Est. Maffei

— Comune di Fireieno e Capaldo (Avv. Ia.nigro) c. Commissione provinciale di Salerno.

Elezioni politiche — Commissione provinciale —

Appello — Mancanza di ricorso al consiglio co

munale (L. 22 gennaio 1882 art. 31).

Secondo Vart. 3i della nuova legge elettorale ■poli tica non vi è luogo ad appello alla commissione

provinciale contro le esclusioni deliberate dalla,

giunta, quando non vi sia stato per esse ricorso

al consiglio comunale.

La Corte, ecc. — Attesoché sostengono i reclamanti, che gli individui compresi negli elenchi A e B non

potevano dalla commissione provinciale essere iscritti

nella lista per difetto di reclamo al consiglio muni

cipale contro l'operato della giunta.

Attesoché la giunta negava l'iscrizione degli indi

vidui dell'elenco A e cancellava dalla lista prece dente quelli dell'elenco B, ritenendoli analfabeti.

Attesoché per gl'individui dell'elenco A e per quelli dell'elenco B, per i quali non vi fu reclamo al con

siglio comunale, é da osservarsi, che ogni cittadino

fino al 15 marzo di ogni anno può reclamare al con

siglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione

o cancellazione nelle liste compilate dalla giunta; — che il Consiglio nel rivedere le liste preparate

dalla giunta aggiunge quelli che reputa indebita

mente esclusi, cancella quelli che reputa indebita

mente ammessi, e pronunzia su i reclami presentati; — che qualunque cittadino fino al 20 aprile di ciascun

anno può appellare eontro il rigetto di un reclamo, deliberato dal consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione l'atta nella lista, e

che la commissione provinciale é chiamata a pronun ziare su gli appelli dalla deliberazione del consiglio comunale (art. 23, 26, 27, 31 e 34 legge elett. polit.). — Ora, in mancanza di deliberazione del consiglio comunale non é concepibile l'appello alla commis

sione provinciale, epperò per coloro i quali sono stati

esclusi dalla giunta, e non si è reclamato al Consiglio

comunale, non puossi produrre appello alla commis

sione provinciale, mancando il giudizio in primo

grado. — E vero che il Consiglio comunale per l'art.

27, siccome si è detto, può iscrivere coloro che reputa indebitamente cancellati, e cancellare coloro che re

puta indebitamente ammessi, e che da siffatta opera zione di uffizio anche compete l'appello giusta l'art.

31, ma è vero pure che un tale dritto giusta le te

stuali parole del citato art. 31 è limitato solo nelle

indebite iscrizioni o cancellazioni di uffizio, che non

potendo essere prevedute non hanno potuto essere

impugnate innanzi al consiglio comunale, e non può estendersi alle omissioni, nelle quali avesse il Con

siglio potuto incorrere, non iscrivendo individui i

quali avessero i requisiti di legge, dappoiché, secondo

l'art. 26, solo dalle omissioni incorse dalla giunta può reclamarsi al Consiglio comunale.

Oltre a ciò, quando la giunta respinge domande

d'iscrizione o cancella individui iscritti nelle liste

precedenti, e non si reclama al Consiglio comunale,

questo non incorre in omissione alcuna, qualora non

provvede nell'interesse di coloro, che la giunta ha

reputato non dover far parte della lista, e per i

quali non si è prodotto reclamo ai termini dell'art. 26.

Attesoché per le discorse cose la commissione

provinciale non poteva ordinare l'iscrizione nella lista

degl'individui, per i quali non vi era stato reclamo

al Consiglio comunale, ed i medesimi devono essere

cancellati.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI APPELLO DI TORINO.

| Udienza 17 settembre 1883; Pres. Phato, Est. Rog

( gieri; — Banca di Savigliano c. Creditori diversi.

Fallimento — Moratoria —Società commerciali —

Amministratori — Fuco liti di chiederla — Conro

razione dell1 assemblea — Mancata produzione

del libro inventario — Equipollenti. (Cod. di com

mercio del 1882, art. 22 e 819).

Anche le società commerciali possono ottenere il

benefizio della moratoria.

Specie in cui fu ritenuto che gli amministratori

della società avevano facoltà di chiedere la mora

toria e hanno potuto esercitarla senza previa convo

cazione dell' assemblea generale degli azionisti.

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