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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza 9 aprile 1908; Pres. Cosenza P. P., Est....

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Udienza 9 aprile 1908; Pres. Cosenza P. P., Est. Marconi, P. M. Cavalli (concl. conf.); Comune di Belluno (Avv. Bianchi, Carmi, Lessona) c. Società imprese elettriche di Ginevra (Avv. Sacerdoti, Casini, Bianco) Source: Il Foro Italiano, Vol. 33, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1908), pp. 631/632-633/634 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23111801 . Accessed: 10/06/2014 12:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.78.178 on Tue, 10 Jun 2014 12:44:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Udienza 9 aprile 1908; Pres. Cosenza P. P., Est. Marconi, P. M. Cavalli (concl. conf.); Comune diBelluno (Avv. Bianchi, Carmi, Lessona) c. Società imprese elettriche di Ginevra (Avv. Sacerdoti,Casini, Bianco)Source: Il Foro Italiano, Vol. 33, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1908), pp. 631/632-633/634Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23111801 .

Accessed: 10/06/2014 12:44

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631 PARTE PRIMA 632

egli si era proposto di compiere ; e quanto al campanello

d'allarme, fosse esso stato pure applicato allo scomparti mento in cui viaggiava il ricorrente, non sarebbe tornato

di alcun giovamento, poiché la subitaneità del fatto

avrebbe impedito che vi si potesse ricorrere.

La Corte perciò, così ritenendo, ha emesso un giudi zio di fatto, che non essendo influenzato da alcun erro

neo concetto di diritto, •> insindacabile in questa sede.

E dicesi non influenzato da alcun erroneo concetto

di diritto, perchè è affatto destituita di fondamento la

teoria professata dal ricorrente che gli art. 400 cod. comm.

e 1631 cod. civ. siano ugualmente applicabili al trasporto delle cose che al trasporto delle persone, per cui il vet

tore debba rispondere contrattualmente anche della inco

lumità dei viaggiatori, ammenoché non dia la prova del

caso fortuito o della forza maggiore. Simile teoria non

ha bisogno di confutazione ; essa è contraddetta dalla let

tera stessa delle invocate disposizioni di legge. Il vero

è che a garanzia della incolumità delle persone dei viag

giatori provvedono invece in uno ai regolamenti ferro

viari gli art. 1151, 1152 e 1153 cod. civ., i quali per

conseguenza trovano applicazione solo in quei casi in cui

sia provata nella Società vettrice quella colpa che valga a dimostrarne la responsabilità ; colpa che nella specie

fu esclusa dall'apprezzamento sovrano del magistrato di

merito.

Perciò di fronte al giudicato esauriente ed incensu

rabile della Corte, cadono tutte le censure contenute nel

ricorso.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE Udienza 9 aprile 3 908; Pres. Cosenza P.P., Est. Mar

coni, P. M. Cavalli (conci, conf.); Comune di Bel

luno (Avv. Bianchi, Carmi, Lessona) c. Società im

prese elettriche di Ginevra (Avv. Sacerdoti, Casini,

Bianco). Condottare elettriche — Dlwponibilitft ed occupazione

di inoli comanall — Ingerenza tolta iti Comuni —

Disposizioni del regolamento SS ottobre 1SÌI5 —

Convenzioni anteriori — Validità (L. 7 giugno 1894, sulle condutture elettriche, art. 8; Reg. relativo 25

ottobre 1895, art. 6).

La disposizioni del regolamento 25 ottobre 1895, per Vap

plicazione della legge 7 giugno 1894 sulle condutture

elettriche, che tolse ai Comuni ogni ingerenza rela

tiva alla occupazione e disponibilità dei suoli o so

prasuoli comunali negli impianti elettrici, non ha al

cun effetto retroattivo ; e quindi le convenzioni fatte al

riguardo da un Comune, sia pure dopo Vandata in

vigore della legge 7 giugno 1894, ma prima che si pub

blicasse il suddetto regolamento, sono rimaste piena mente valide anche dopo la sua pubblicazione. (1)

La Corte, ecc. (Omissis). — Osservasi che ambedue i

contraenti riconoscono che nella interpretazione della

nuova legislazione sulla trasmissione elettrica si è ormai

costituito un jus receptum, conforme ai principi banditi con

più sentenze da questo Supremo Collegio, e riaffermati ed

applicati colla sua sentenza 18 30 dicembre 1906 nella

(1) Vedi la sentenza cassata della Corfe di appello di Va nezia 26 febbraio 1907 (Foro it., 1907, I, 726) con la nota illu strativa dell'Avv. P. Casini.

causa promossa dalle due Società anonime " Elettricità

toscana „ e " Siemens ed Halscke „ contro il Comune di

Pisa (Foro it., 1906 I, 147), principi ai quali pure si in

spirò la sentenza ora in esame. Però il ricorrente Co

mune di Belluno sostenne e sostiene che il contratto

avvenuto tra le due predette Società anonime e il Co

mune pisano presentava tali sicure e sostanziali diffe

renze con quello tra esso ricorrente e la Società Bisutti

Zannoni, cui successe la Società ginevrina, che assolu

tamente la Corte veneta smarrì la via nel seguire i prin

cipi suindicati nella decisione della lite presente. Considera questo Supremo Collegio che veramente la

convenzione tra 1' anonima " Elettricità toscana „ e il

Comune di Pisa conteneva patti differenti da quelli di

cui nella convenzione tra il Comune attuale ricorrente

e la Società Bisutti-Zannoni ; ma ciò che specialmente differenzia le suddette due convenzioni si è che la pri ma fu stipulata dopo non solo la legge del 1894 sulla

trasmissione a distanza delle correnti elettriche, ma an

he dopo andato in vigore il regolamento della legge

stessa, mentre la seconda fu stipulata nel 22 ottobre 1895,

quindi ancora prima che quel regolamento fosse pub

blicato.

Su questa saliente circostanza di fatto, come si è vi

sto, si impernia il terzo mezzo del ricorso, il quale per

ciò, se fondato in diritto, basterebbe per cassare la sen

tenza impugnata, prescindendo dall'esame degli altri mezzi, siccome superflui. E poiché detto terzo mezzo lo si rav

visa appunto fondato in diritto e decisivo per sè stesso,

solo di esso si occupa la Corte, tanto più che le que stioni nuove e gravi cui dà luogo non formarono tema

della succitata sentenza 18-30 dicembre 1905 di questa Corte medesima.

Occorre anzi tutto rilevare che l'art. 4 della legge

speciale (riproducendo il disposto dell'art. 601 cod. civ., in materia di servitù di acquedotto) dispone che se nel

l'eseguire le condutture elettriche si dovessero " attra

versare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, o toc

care la facciata esteriore di case verso le vie o piazze

pubbliche, si osserveranno le leggi e i regolamenti speciali sulle strade e sulle acjue e le prescrizioni delle autorità

competenti „. Ora al tempo del contratto concluso nel 22 ottobre

1895 dal ricorrente Comune colla Società Bisutti-Zannoni, la legislazione vigente in materia di strade era quella

degli art. 55 legge sui lavori pubblici e 8 regol. di po lizia stradale 10 marzo 1881, secondo i quali a niuno è

lecito di fare opere o depositi, anche temporanei, sulle

pubbliche vie senza licenza delle autorità competenti, e

vigevano pure l'art. 7 del detto regolamento, che diceva

applicabile anche alle strade comunali l'art. 3, e l'art. 8

che indicava le varie competenze a dare le necessarie

licenze o autorizzazioni in materia.

Da ciò deriva che nel 22 ottobre 1895 la Società non

avrebbe potuto eseguire alcuna opera sulle strade ed al

tre aree comunali di Belluno, senza il placito del Comune

di quella città. Fu soltanto il regolamento del 25 ottobre 1895 che

coll'art. 6, ai riguardi ed a tutti gli effetti della legge in

discorso, spogliò i Comuni di qualsiasi competenza circa

la disponibilità del loro suolo demaniale, trasferendola

agli organi amministrativi governativi : prefetto, ministro

di agricoltura, industria e commercio, secondo i casi.

Desso regolamento, come è noto, fu attaccato di in

costituzionalità, in quanto e per quanto completava la

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GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE

legge o vi aggiungeva, come appunto coll'avere surrogato,

in subieata materia per ciò che si attiene alla occupa

zione del suolo comunale, la competenza dell'autorità go

vernativa a quella dei Comuni. Ma se la costituzionalità

del detto regolamento non può porsi in forse, vuoi per

chè nell'art. 8 della legge stessa organica si ravvisi una

delegazione del potere legislativo all'esecutivo, di ema

nare anche tutte le discipline legali o regolamentari spe

ciali sulla materia, vuoi perchè non avrebbe fatto al

tro che derogare ad un precedente regolamento, quello

del 1881 sulla polizia stradale, surrogando sempre, nella

speciale materia della trasmissione a distanza della ener

gia elettrica, alla competenza dei Comuni quella del pre

fetto o del ministro ; se non può porsi in forse, dice

vasi, la costituzionalità di detto regolamento, sta però

che il suo art. 6 avrebbe, in ogni caso, carattere dispo

sitivo; e quindi era applicabile soltanto ex nunc, cioè dal

momento della sua andata in vigore Di conseguenza, rispetto al tempo anteriore, la pote

stà a dare l'autorizzazione per l'occupazione del sopra

suolo e sottosuolo pubblico comunale risiedeva nell'auto

rità comunale, ed una volta che quell'assenso essa avesse

dato, non poteva più essere nullo o diventare invalido,

e intendesi autorizzazione, nel senso di riconoscimento

o nulla osta, all'esercizio del diritto, a chi potesse di

mostrare di essere in condizione di attuarlo, poiché per

la legge il diritto in potenza spetta ad ognuno.

Infatti è bensì vero che le leggi d'ordine pubblico,

fatte nell'interesse della collettività, e così quelle che

attengono alla competenza dei pubblici poteri, si appli

cano immediatamente anche agli affari pendenti, ma ciò

non vuol dire che siano leggi di effetto retroattivo nel

senso proprio, a meno di una espressa dichiarazione del

legislatore, nel senso cioè che cancellino i fatti posti in

essere sotto l'impero e l'usbergo di una legge an

teriore, alla cui stregua deve valutarsi la loro efficacia

e legittimità. La legge del 7 giugno 1894 ha soltanto stabilito, ed

all'infuori di ogni monopolio, una servitù, come essa la

chiama, di passaggio per i fondi altrui, delle condutture

elettriche sospese o sotteranee, e deve intendersi anche

per i fondi di demanio comunale; e perciò il Comune bel

lunese non avrebbe anzi potuto negare, nel '22 ottobre

1895, l'esercizio della detta servitù alla Società Bisutti

Zannoni, una volta che questa dimostrò di essere in grado

di esercitarla Con tutte le necessarie garanzie. Fu dunque veramente un grave errore quello della sen

tenza impugnata di avere ritenuto che dal momento stesso

in cui andò in vigore la legge i Comuni siano stati sen

z'altro, ipso facto ipsoque jure, privati di ogni ingerenza

e potestà circa alla occupazione del loro suolo demaniale,

nella materia di cui trattasi ; grave errore, perchè con

durrebbe all'assurdo che o nel periodo intermedio tra la

legge e il suo regolamento alcuno non potesse esercitare

il diritto dalla legge medesima attribuitogli, o ciascuno

potesse a suo libito ed arbitrio fare impianti per la pro

duzione della energia elettrica e per la conduttura delle

correnti, occupando, attraversando fondi di demanio co

munale.

Fondato essendo il terzo mezzo del ricorso nel quale

ogni altra questione rimane assorbita e con ciò impre

giudicata, devesi pertanto cassare la sentenza.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO. Udienza 19 febbraio 1908; Pres. e est. Alaggia P. P.,

P. M. Colli (conci, conf.); Brun (Avv. Bruno, Bec

cuti) c. Berger (Avv. Valabrega, Calandra).

Vendita — Promessa bilaterale — Immobile — Man

canza di serittara — Risarcimento di danni (Cod.

civ., art. 1314, 1448».

La promessa bilaterale di vendita di immobile, non stipu

lata per iscritto, deve aversi per inesistente anche al

l'effetto del semplice risarcimento dei danni. (1)

La Corte, ecc. — Osserva che non ha giuridico fon

damento il primo mezzo del ricorso, col quale si censura

la sentenza della Corte di merito in quanto ebbe a rite

nere che la promessa bilaterale di vendita debba equi

pararsi alla vendita, e che quindi sia ad essa applicabile il disposto dell'art. 1314 cod. civile.

Imperocché, se in genere nei contratti traslativi della

proprietà, questa si trasmette e si acquista per effetto

del consenso legittimamente manifestato dalle parti con

traenti (art. 1125 cod. civ.), e se nel contratto di vendi

ta, in ispecie, si rende perfetta la vendita tra le parti

al momento in cui si è convenuto sulla cosa e sul prez zo (art. 1448 stesso codice), si deve parimenti convenire

che nella promessa bilaterale di vendita, nella quale in

tervenne il consenso, così da parte del compratore come

da quella del venditore, sulla cosa e sul prezzo, la tra

smissione della proprietà a-venne di diritto nell'atto

stesso in cui si verificò l'accordo tra i contraenti.

È perciò che la promessa di vendita bilaterale e la

semplice vendita si equivalgono negli effetti giuridici ri

spetto al passaggio della proprietà, e però ad entrambe

deve applicarsi la disposizione contenuta nel n. 1 del

l'art. 1314 cod. civile. La sola differenza che esiste tra

le due vendite sta in questo : che nella semplice vendita

null'altro resta a fare per renderla eseguibile, mentre nella

promessa di vendita le parti vollero mandare a tempo

più opportuno la stipula della convenzione in unico atto, e

l'esecuzione di essa con la tradizione reale della cosa e

col pagamento del prezzo. Ma sono queste modalità che riguardano soltanto l'e

secuzione e non l'essenza del contratto, di già reso per fetto con l'accordo avvenuto della volontà dei contraenti.

Nò vale il dire che la perfetta equipollenza giuridi

ca di quelle due formule di contratto, affermata testual

mente in precedenti legislazioni italiane e straniere, sia

ripudiata dal codice italiano, sol perchè non si vede ri

prodotta nel suo testo. Il patrio legislatore ha giusta

mente ritenuto superfluo il contemplare nel suo dettato

la promessa di vendita, appunto perchè essa non può co

stituire una figura giuridica per sè stante, ma in quanto sia bilaterale va compresa nella vendita effettiva ed at

tuale. ed in quanto sia unilaterale, e finché questa

rimanga tale, costituisce soltanto un'obbligazione di fare.

Del resto, il sistema legislativo italiano si uniforma,

(1) Veggasi da ultimo la sentenza 10 giugno 1904 della Cor

te d'appello di Gasale, la quale lia giudicato invece che la pro messa bilaterale di compravendita di stabili è valida e può pro varsi col giuramento.

Per la rivista di dottrina e giurisprudenza sulla questione, rinviamo alla nota del Giorgi, pubblicata nel volume del 1903

(I, col. 797) di questa Racoolta, ed alle sentenze riassunte nei

nostri Repertori sotto la voce Vendita, fra le quali è quella conforme della Cassazione di Roma 17 aprile 19 )5 (Foro it.,

Rep. 1905, voce predetta, n. 22).

Il Toro Italiano — Anno XXXIII — Parte 7-42.

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