Udienza 9 dicembre 1903; Pres. Pagano Guarnaschelli P. P., Est. Capotorti, P. M. Carlucci (concl.conf.); Antonelli (Avv. Calzaroni-Vassura) c. Mariani (Avv. Leti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 29, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1904), pp. 3/4-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23106409 .
Accessed: 22/06/2014 08:52
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.156 on Sun, 22 Jun 2014 08:52:06 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Stato alla restituzione della complessiva somma di lire
908 (incluso in essa anche il valore degli oggetti di cui
sopra), nonché agli interessi legali dal giorno in cui la
restituzione venne ordinata dalla Camera di consiglio.
In pendenza di tale istanza il prefetto della provincia di Macerata, con decreto 18 maggio 1902 debitamente
notificato agli attori, considerando clie la responsabilità clie costoro vogliono far risalire allo Stato sarebbe quella
dipendente da incuria, ossia da colpa di un suo funzio
nario, ed il funzionario colpevole, per quanto traspare dal libello, sarebbe nella specie il pretore pro tempore
del mandamento di Sanseverino, mentre è canone fonda
mentale di diritto, riconosciuto dalla più costante giuri
sprudenza, che lo Stato in ordine ai suoi atti di impero non è tenuto pei danni derivanti da colpa dei propri
impiegati, massime di quelli appartenenti all'ordine giu diziario, salvo al privato di agire, se lo creda, diretta
mente contro il preteso autore del danno; che da tutto
ciò discendeva nel caso attuale l'improponibilità della
domanda; risolventesi in incompetenza dell'autorità giu
diziaria; per siffatte considerazioni, ed in base agli art. 1
e 2 della legge 30 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione,
dispose di chiedere la decisione diretta della Corte di cas
sazione di Roma sulla cennata eccezione d'incompetenza. In vista di tale decreto, il pretore alla sua volta or
dinò la sospensione del giudizio. Con ricorso al Supremo Collegio i coniugi Bartoccio
ni si oppongono alla dichiarazione d'incompetenza, dal
prefetto invocata; e tutto il loro argomentare si riduce
in sostanza a questo, che nel caso in disamina non trat
tasi di atto d'impero, perchè se tale fu il sequestro della
presunta refurtiva, a questo susseguì poi un atto di vera
e propria gestione, e quindi di ragione privata, allorché
lo Stato per mezzo dei suoi agenti si costituì depositario della cosa sequestrata. Con ciò, secondo i ricorrenti,
egli si assoggettò all'obbligo, nascente dal contratto di
deposito, di usare per la conservazione della cosa la dili
genza del buon padre di famiglia; donde la responsabi lità che lo avvince per la colpa della mala custodia per
parte dei detti agenti.
L'avvocatura erariale, per conto della Finanza, ha pre sentato un controricorso a conforto dell'assunto del pre fetto.
Manifesta, nella specie, è l'improponibilità della do
manda, perchè basta por mente alla duplice personalità, l'una politica, l'altra giuridica, dello Stato, rispondenti ai due diversi ordini di funzioni che costituiscono ri
spettivamente il governo e la gestione, per riconoscere
come lo Stato civilmente responsabile nelle sue funzioni
d'impero sia concetto assolutamente assurdo, ripugnando alla mente qualsiasi concordia tra la sovranità dello
Stato, che in mezzo alla società si eleva organo del di
ritto, e detta ed esegue leggi nell'interesse ed a fronte
di tutti i cittadini, e l'eguaglianza che è fondamento
della ragione privata e fonte della responsabilità civile.
Ed atto indubbiamente di autorità e d'impero è non
soltanto il sequestro dei corpi di reato, ma eziandio, ed
anche più (perchè appunto ad essa è preordinato il se
questro), la custodia dei medesimi, la quale non è che
misura istruttoria e procedurale, intesa agli alti fini so
ciali dell'accertamento del reato e della conservazione
delle prove a questo relative.
Azione civile di responsabilità contro lo Stato per simile atto non è dunque possibile, e quindi non è pos sibile giudizio civile sul merito di essa.
E non lo sarebbe quando anche il funzionario (auto re diretto della colpa) fosse proprio lui (per il suo uffi cio) addetto alla custodia.
Tanto meno dunque nella subbietta ipotesi, in cui
alla custodia era obbligato non il pretore che si addita
come direttamente colpevole, ma il cancelliere. Cosicché, se pure, per impossibile concessione, volesse portarsi la
contesa nel campo del mero diritto civile, mancherebbe
il precipuo estremo richiesto a che secondo l'art. 1153
del codice possa la responsabilità del preposto trasmet
tersi al preponente, quello cioè che il primo abbia agito nell'esercizio delle incombenze cui era destinato.
Per questi motivi, dichiara l'incompetenza giudizia ria per l'improponibilità dell'azione.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. i Udienza 9 dicembre 1903; Pres. Pagano Guarnaschel
li P. P., Est. Capotorti, P. M. Carlucci (conci,
conf.); Antonelli (Avv. Calzaroni-Vassura) c. Ma
riani (Aw. Leti).
Spese giudiziali — Ordinanza di tassazione — jVotllI
ca (Cod. proc. civ., art. 367, 377, 183).
L'ordinanza di tassazione di spese giudiziali deve esser
notificata, agli effetti della decorrenza dei termini per
l'opposizione, al procuratore e non alla parte. (1)
La Corte, ecc. — Considerato che l'unica ragione per cui il Tribunale giudicò tardiva l'opposizione fu quella che il termine utile per proporla dovesse decorrere dalla
notificazione dell'ordinanza fatta alla parte nel domicilio
eletto, ritenendola produttiva di effetto nello stesso modo
che lo sarebbe stata la notificazione della sentenza. Non
si preoccupò il Tribunale della notificazione fatta pure al procuratore nel medesimo domicilio eletto, di cui ora
fa molto caso la difesa della resistente. E non doveva
preoccuparsene, perchè se fosse stata vera la tesi contra
ria a quella accolta, cioè che per la decorrenza del ter
mine utile all'opposizione sia necessaria la notificazione
(1) Vedi nello stesso senso la medesima Cassazione di Bo rila 30 marzo 1897 e 18 giugno 1894 (Foro it., 1897, I, 625, e 1894, I, 976) eon le rispettive note di richiami ; e per la giurispru denza posteriore: App. Palermo 2 luglio 1897 (id., Rep. 1897, voce Spese giudiziali, n. 47) ; Trib. Bologna 15 settembre 1898
(id., Rep. 1898, detta voce, n. 45) ; App. Catanzaro 22 novem bre 1897 (ibid., n. 40) ; App. Roma 3 agosto 189'J (id., Rep. 1899, voce stessa, n. 53) ; App. Trani 9 giugno 1900 (id., Rep. 1900, detta voce, n. 39). Però la stessa Cassazione di Roma con sen tenza 8 aprile 1897 (Foro it., 1897, I, 499) ritenne valida la notifica dell'ordinanza diretta anche alla parte, purché eseguita presso il procuratore.
In senso contrario alla decisione che riferiamo vedi, per la giurisprudenza posteriore al 1897, App. Trani 14 aprile 1899
(Foro it., Rep. 1899, voce Spese giudiziali, n. 49) e 12 settembre 1902 (id., Rep. 1902, detta voce, n. 53). Si consulti anche la decisione della stessa Corte del 12 luglio 1902 (id., Rep. 1902, detta voce, n. 55).
Nella dottrina seguono l'opinione accolta dalla sentenza che pubblichiamo: Granata, nella Riforma giuridica, 1895, 55; Sorgente, Procedura civile, vol. I, n. 389; Rabbaglietti, nella
Legge, 1878, III, 197 ; Libertini, nella Rivista di giurispr. di
Trani, 1894, 357.
Seguono invece l'opinione contraria, e cioè che l'ordinanza di tassazione di speso deve essere notificata come le sentenze:
Mattirolo, Tratt. di dir. giudiz., 4a ediz., vol. IV, n. 221; Cdz
zeri, Cod. proc. civ., art. 377, n. 1 : Di Majo, Istituz., I, 280; Chiovenda, La condanna nelle spese giudiziali, n. 395, il quale ultimo riassume lo stato della giurisprudenza e della dottrina sulla dibattuta questione.
This content downloaded from 185.44.78.156 on Sun, 22 Jun 2014 08:52:06 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE
dell'ordinanza al procuratore e non alla parte, sarebbe
stato pure, com'è, intuitivo che non avrebbe valore di
sorta la notificazione che fosse fatta al procuratore, non
nel suo ufficio, ma nel domicilio eletto dalla parte. In
fatti l'elezione di domicilio riguarda la parte e vale per le notificazioni da farsi alla stessa, ma non tocca meno
mamemte il procuratore, il quale, avendo un ufficio pro
prio ed una residenza legale, non perde la rappresentanza del cliente, come non può declinare la responsabilità de
gli atti attinenti al suo ministero, quando anche la parte sia pure assistita da un avvocato ed abbia il domicilio
eletto presso di lui. Onde è che l'elezione di domicilio della parte non può assorbire il domicilio del procura
tore, come non può spogliare il procuratore della rappre sentanza legale e della direzione del procedimento, e le
notificazioni da farsi allo stesso non sono valide se fatte
in un luogo diverso da quello che è la sua residenza.
Resta dunque la questione quale fu posta dal Tribu
nale. Su di essa questa Corte ha avuto più volte occa
sione di esporre il suo pensiero, e si è pronunziata sem
pre nel senso che l'ordinanza di tassazione delle spese deve notificarsi al procuratore e non alla parte, quando anche vi sia elezione di domicilio presso di esso, all'ef
fetto di far decorrere il termine di tre giorni per l'op
posizione. Né trova ragioni per dover mutare la sua
giurisprudenza. Dal perchè l'ordinanza di tassazione co
stituisce il complemento della sentenza che condanna
alle spese e ne delega la liquidazione, non ne segue che
sia da confondere colla sentenza finché non divenga ese
cutiva, imperocché la sentenza che delega la tassazione
delle spese lascia in sospeso la questione relativa alla
liquidità di esse, e se l'art. 377 cod. proc. civ. ammette
il reclamo avverso l'ordinanza di tassazione e richiama
l'art. 183, evidentemente questa ordinanza vien parificata a quelle altre incidentali che debbono essere notificate
al procuratore che non sia stato presente alla pronunzia di esse, onde il termine dell'opposizione non decorre fin
ché questa notificazione non abbia luogo. La necessità
di questa è determinata dall'indole della liquidazione, che richiede termini pure assai brevi, per cui il procu
ratore, meglio che la parte, anzi ad esclusione della par
te, si trova in condizione di contraddire all'ordinanza di
tassazione per la cognizione che ha della causa e pel
possesso di tutti gli elementi riferibili alla liquidazione. E tale necessità si evince anche dal capoverso dell'art.
377, che, comminando un'ammenda al procuratore quan do l'opposizione non sia fondata, lascia chiaramente in
tendere che l'iniziativa del reclamo sia del procuratore, il quale continua a rappresentare il cliente nella liqui dazione delle spese, e non potrebbe darsi iniziativa senza
la notificazione personale dell'ordinanza al procuratore. Tutto ciò avendo disconosciuto la sentenza del Tribu
nale, è caduta nelle violazioni di legge col ricorso de
nunziate, e come tale merita di essere cassata.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA. Udienza 10dicembre 1903; Pres. Pagano-Guarnaschelli
P. P., Est. Corbo, P. M. Righetti (conci, conf.) ; Fi
nanze (Aw. erariale) c. l'inizio, Ferrucci ed altri
(Avv. Gtigliesi, Testa, Pisapia).
Competenza — Cassazione di Roma — Violazione di
leggi speciali — Altre violazioni di diritto comune ; — Competenza nnica della Cassazione di Roma (L.
12 dicembre 1875, sulla Cassazione di Roma, art. 3, n. 5).
I ricorsi in cassazione, con cui sia denunciata la violazio
ne delle leggi speciali di cui all'art. 3 n. 5 della legge 12 dicembre 1875, debbono essere integralmente decisi
dalla Cassazione di Roma, anziché dalla Cassazione
territoriale, anche per quei mezzi che siano fondati esclusivamente su violazioni di diritto comune. (1)
La Corte, ecc. —- Attesoché in una memoria a stampa i resistenti sostengono che la Cassazione competente a
giudicare della questione sollevata col primo mezzo sia
quella di Napoli, e non questa di Roma, perchè cotesto
primo mezzo si svolge esclusivamente intorno ad argo mento di procedura civile, mentre la Cassazione di Roma, avendo la sua giurisdizione speciale solo in quelle speciali materie che furono sottratte alle altre Cassazioni, do
vrebbe conoscere soltanto del secondo mezzo del ricorso
subordinatamente al primo, che è pregiudiziale ed assor
bente.
Attesoché cotesto assunto dei controricorrenti di sdop
piare la competenza nello stesso grado e di creare un si
multaneo concorso di due Cassazioni, chiamate successi
vamente, ciascuna per la sua parte, ad esaminare lo stesso
ricorso, sia del tutto arbitrario, dannoso e non conforme
alla logica, perchè offende il principio fondamentale del
l'unità del giudizio, disconosce la normale indivisibilità
della giurisdizione e contrasta l'economia dei giudizi, ob
bligando le parti ad adire due diverse Cassazioni allo
scopo di impugnare una medesima sentenza per diversi
motivi.
Ora, appunto in omaggio a cotesti principi, ne deve
conseguire invece come legittimo corollario che quando una sentenza, secondochè accade nella specie, sia impu
gnata in Cassazione con ricorso che contenga motivi di
diritto o di leggi comuni e motivi di leggi speciali indi cate nell'art. 3 L. 12 dicembre 1875, deve ritenersi com
petente a conoscere e a giudicare dell'intiero ricorso
esclusivamente la Cassazione di Roma, senza distinzione
se tra gli allegati motivi di diritto comune ve ne siano
alcuni d'indole pregiudiziale ed assorbenti, ovvero sieno
tutti semplicemente connessi con quelli riguardanti le
leggi speciali. Del resto, cotesta regola della piena giurisdizione della
Cassazione di Roma e della indivisibilità della propria
speciale competenza trova il suo appoggio nel penulti mo capoverso dell'art. 7 R. D. 23 dicembre 1875, in cui
è detto che la Corte di cassazione dichiarata competenti
procederà agli atti ulteriori, e trova la sua conferma an
che nell'art. 5 L. 31 marzo 1877 sui conflitti di attribu
zione. E difatti, mentre si dispone nella prima parte di
cotesto articolo che sono deferite esclusivamente alla co
gnizione delle Sezioni di Cassazione istituite in Roma le
sentenze in grado d'appello sulla questione se sia compe tente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa,
(1) La stessa Cassazione però ha più volte ritenuto, come osserva anche nella decisione che pubblichiamo, che i ricorsi i quali non denunciano che violazioni di diritto comune, pur nelle controversie speciali di cui all'art. 3 n. 5 della legge 12 dicembre 1875, non spettano più. alla competenza della Cas sazione di Eoma, ma rientrano in quella ordinaria delle Cas sazioni territoriali. Vedi da ultimo in questo senso la sentenza 8 maggio 1900 (Foro it., 1900, I, 592) con i richiami alla oscil lante giurisprudenza precedente.
La decisione del 4 gennaio 1902, ricordata nel testo di quella che pubblichiamo, non ci risulta edita.
This content downloaded from 185.44.78.156 on Sun, 22 Jun 2014 08:52:06 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions