Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La Mantìa —Ferrara (Avv. Radicella) c.Norcia (Avv. Guarneri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1879), pp. 1143/1144-1145/1146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23085231 .
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1143 PARTE PRIMA 1144
taciuto, deve intendersi che l'azione d'impugnamento,
di che al citato art. 1048, non sia che l'azione pel com
plemento della legittima, quell'azione cioè che è stata
in massima accordata al riservatario leso, in qualunque
modo, nella sua quota legittima. (Omissis)-, Per questi motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI PALERMO. Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La
Mantìa — Ferrara (Avv. Radicella) c. Norcia (Avv.
Guarneri).
Vendita simulata — Contratto |tignoratizio — Mezzi
«li prova — Ammessibilità (Cod. CÌV., art 1874).
Anche sotto l' impero del nuovo Codice non è vietato
di provare con tutti quei mezzi di prova che la
legge permette, che un contratto di vendita è simu
lato, e che nasconde contratto pignoratizio, quando
concorrano la viltà del prezzo, il patto di ricom
pra e la continuazione del possesso presso il ven
ditore a titolo di locazione od altrimenti. (1)
La Corte, ecc. — Considerando che nel merito le di
mande del Norcia attore e appellante mirano a soste
nere che la vendita fu consentita per cautela di un
mutuo alla ragione del dieci per cento, e che perciò
l'offerta era sempre in tempo utile, non essendovi stato
vero trasferimento di proprietà, ma semplice appa
renza di vendita che velava un contratto pignoratizio; Che a sostegno di tali dimande egli allega esservi,
oltre il patto di ricompra, eziandio i segni del contratto
pignoratizio per viltà di prezzo e per la continuazione
del possesso presso l'apparente venditore, e chiede di
farne la prova per perizia e per testimoni; Attesoché a tali dimande si è opposto il Ferrara in
prima istanza e in appello assumendo che la fede do
vuta ad un contratto solenne di vendita esige il rigetto
di ogni istruzione chiesta per distruggerlo, non potendo
senza documenti nè prove dal contratto stesso desunte
o da chiari elementi giustificate ammettersi la esistenza
del preteso contratto pignoratizio; Che negando i fatti dal Norcia asseriti, invoca il suo
titolo di acquisto per respingere ogni damanda contraria; Considerando che il patto di ricompra nella vendita fu
sempre ammesso sotto l'impero delle antiche leggi, e
sotto i nuovi Codici, e che esso non indica per sè stesso
la esistenza di un contratto pignoratizio, e solamente
le quistioni sul vero carattere del contratto si son fatte
quando, oltre il patto della ricompra, esistevano gli altri
due ordinari indizi del contratto pignoratizio, la viltà
del prezzo e la locazione al venditore, o il possesso a
lui conservato; Che soltanto per tali prove si ammetteva la dimanda
dello apparente venditore che reclamava contro la sua
stipulazione di vendita, e chiedeva che venisse dichia
rata semplice forma di cautela e contratto pignoratizio;
Attesoché se frequenti erano nei secoli scorsi i con
tratti pignoratizi intesi a coprire sotto il velo di una
vendita le usure dalla legge vietate, non cessò giammai
l'uso di tali stipulazioni nei tempi più recenti, ed eziandio
sotto l'impero dei Codici che permettono libere con
venzioni per gli interessi; Che tale pratica diminuita oltremodo, ma non ces
sata mai del tutto, in ogni tempo ha fatto ammettere
i reclami dei debitori che stipularono vendite apparenti;
Che dovendo sempre i contratti eseguirsi secondo le
intenzioni dei contraenti, è mestieri che alle parole e
alle apparenze prevalga la verità, ove secondo le leggi
si possano ammettere le prove che valgano a scoprire
la verità e definire l'indole vera di un contratto, che
sotto false apparenze contiene una condizione diversa
e dalle parti voluta; Che pertanto anco nei tempi moderni di libere sti
pulazioni di interessi il mutuante, o perchè non voglia
prestare i suoi capitali apertamente per un interesse
che di molto eccede il legale, o perchè non abbia fi
ducia nelle ipoteche e voglia evitare le lungherìe e il
dispendio dei giudizi di espropriazione e graduazione,
o perchè soltanto nella vendita si trovi unico o prin
cipale mezzo di spingere il debitore al pagamento dello
intero debito nel termine pattuito alla restituzione sotto
forma di ricompra, si induce a fare il prestito soltanto
con la garentia di una vendita con patto di ricompra
e per un prezzo minore del giusto e senza estimo;
Che in tali condizioni il debitore aderendo alle ri
chieste di tali garentie nella speranza di liberarsi re
stituendo il capitale e pagando gl'interessi, ottiene di
rimanere in possesso del fondo malgrado l'apparente
alienazione, sia che una locazione si faccia nel contratto
o in atto separato a lui medesimo o a persona di sua
piena fiducia;
Che tali contratti, non costituendo una verace ven
dita, offrono i pericoli dell'antico patto commissorio e
delle riprovate convenzioni che attribuiscono al credi
tore la proprietà dell'immobile per mancanza di pa
gamento;
Che infatti se i contraenti vollero stipulare una ga
rentia pel mutuo, sotto la forma di vendita con patto
di ricompra, il decadimento del debitore dal diritto
della ricompra al termine convenuto, equivale del tutto
alla convenzione che in mancanza di pagamento attri
buisce al creditore la proprietà del pegno e dello im
mobile, senza stima di periti nè altra garentia;
Che ciò fu vietato dalla sapienza delle leggi romano
per la nota costituzione di Costantino (Cod. de pactU
pignorum et de lege commissoria in pignoribus re
scindendo) e nei moderni Codici fu pure sancito il di
vieto che si ripete nel Codice vigente (art. 1894) ;
Che se il patto è riprovato nel pegno e nell'anticresi
per le sue funeste conseguenze a danno dei debitori clie
stretti al bisogno il consentissero, deve per eguali ra
gioni ritenersi inefficace quando si trovi mascherato
sotto le apparenze di una vendita con patto di ricompra;
Che deve pertanto esaminarsi in fatto se i contraenti
vollero una vendita o una garentia pel mutuo ; ed è noto (1) V. Cass. Roma, 19 aprile 1879, Mancini c. Lupi (Foro it.,
corrente, parte I, col. 1035).
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1145 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1146
che si deve eseguire la .stipulazione se veramente una
vendita fu consentita, e deve ritenersi inefficace il patto
commissorio se il debitore non intendeva trasferire il
dominio, ma consentire un contratto pignoratizio;
Attesoché gli elementi di viltà di prezzo e di possesso
conservato al venditore non si possono sempre dedurre
dal contratto medesimo, nè sempre si possono provare
con documenti, e trattandosi di mero fatto, del quale
non può il debitore procurarsi una prova scritta che
si possa al creditore opporre, è necessario che i mezzi
di prova si ammettano dalla legge permessi nei giu
dizi civili; Che la viltà di prezzo si può provare con una perizia
giudiziale, come una prova per testimoni può farsi pel
possesso conservato al venditore; Per tali motivi, ecc.
CORTE D'APPELLO DI ROMA. Udienza 14 novembre 1879, Pres. Giannuzzi, Est. Guar
rasi — Weiss (Avv. E. Scialoja e Indelli) c. Mi
nistero della Guerra (Avv. erar. Trioli).
Governo provvisorio ili Lombardia — Fornitura tii
panno — '('ruppe lombarde — Esercito piemon
tese — Obbligazione del Governo italiano — Ge
stione d'affari — Locupletazione (L. 11 e 27 luglio
1848, Cod. civ. austr., art. 1036, Cod. civ. itali, arti
coli 1140, 1141).
Il Governo italiano non è civilmente obbligato ad ese
guire il pagamento del prezzo di panno fornito in se
guito a contratto stipulato col Ministero della guerra
del Governo p?-ovvisorio di Lombardia, e ciò anche
quando il contratto sia posteriore alla legge 27 luglio
1848 di unione della Lombardia al regno di Sar
degna e ne sia stato ordinato il pagamento dai
commissari che rappresentarono il re Carlo Al
berto in Milano dal 2 ed 5 agosto. (1)
L'annessione della Lombardia al Piemonte fu un epi
sodio di guerra flagrante ed un fenomeno che passò
fugacemente senza lasciare traccia nel mondo di
plomatico e nel diritto positivo delle genti. (2)
L' unione proclamata dalle leggi dell' 11 e 21 luglio 1848 fu meramente politica e non finanziaria ed
economica. (3)
Gli atti e i contratti dell' amministrazione lombarda
non potevano disporre che dei fondi propri del
l' erario lombardo e non esercitarono alcuna in
fluenza finanziaria sul Governo sardo. (4)
Non costituisce ricognizione del debito nè V ordine di
pagamento del panno firmato dal commissario di
Carlo Alberto, nè il certificato rilasciato in seguito
ad autorizzazione del Ministero della guerra sardo
dall'ufficio di revisione dei conti militari relativi
alla Lombardia intorno alla esistenza del credito. (5)
L'azione de in rem verso, non è da confondere con
l'azione negotiorum gestorum.
Il contratto di fornitura stipulato dal Governo prov
visorio, non poteva dar luogo ad un' azione nego
tiorum gestorum, contro il Governo sardo. (6)
Provata evidentemente V utilità ritratta dal Governo
piemontese dalla fornitura di panno, il Governo
italiano sarebbe obbligato a pagarne il prezzo. (7)
Non costituisce una presunzione sufficiente di tale
utilità il fatto che la ritirata delle truppe piemon
tesi da Milano avvenne per effetto di convenzione
con ordine di antiveggenza e che con l'esercito sardo
si ritirarono pure le milizie lombarde. (8)
La Corte, ecc. — Con atto del 27 marzo 1877 il si
gnor Emilio Weiss quale cessionario della ditta Weiss
(1-8) Questa sentenza risolve una controversia di grande importanza, sia per la sua indole, sia per gli interessi che da essa dipendono. Non
vogliamo quindi lasciarla passare senza commento, tanto più che non
possiamo convenire con la soluzione data dalla Corte alle numerose
quistioni di ordine giuridico e politico sollevate nella causa.
Nell'esporre le nostre ragioni contrarie non usciremo tuttavia dal
riserbo e dalla misura che c'impone l'aver difeso in giudizio la parte succombente e l'ossequio che professiamo verso la Corte d'appello di
Roma, pur dissentendo da essa in quanto alla decisione che prendiamo ad esaminare:
La causa promossa dal signor Weiss contro il Ministero della guerra e risoluta dalla presente sentenza ha avuto per origine un contratto
stipulato il 29 luglio 1848 in Milano per la fornitura di panno per l'esercito ; fornitura che fu regolarmente eseguita il 1° agosto, e per la quale fu rilasciato il 3 agosto 1848 ordine di pagamento, che non
fu mai eseguito. La formazione del contratto e la ragione del mancato pagamento,
risultanti dal giudicato della Corte di appello di Roma, ci conducono
a rintracciare le condizioni della Lombardia negli ultimi giorni del
luglio e nei primi dell'agosto 1848 di fronte allo Stato piemontese che
ne aveva sposato la causa e <5he col suo esercito e col suo Re era
sceso in campo per difenderla e rivendicarla dallo straniero. L'argo mento è di non poco interesse, poiché ci riconduce ad un'epoca me
moranda per eventi fortunati e disastrosi, per concordi entusiasmi
e miserabili discordie, per gloriosi trionfi e umilianti sconfitte; ma
non cederemo alla tentazione di sollevarci più alto di quello che sia
strettamente richiesto dall'argomento, e però ci contenteremo di ri
portare soltanto, senza commento e senza illustrazioni, i documenti
che si riferiscono alle condizioni legali del Governo delle provincie lombarde in quel periodo di tempo, documenti che a nostro avviso la
Corte di Roma non ha apprezzato al loro giusto valore.
Come è noto, nel seno della congregazione municipale della città di
Milano, in mezzo alle barricate, nel mentre l'esercito austriaco teneva
ancora parte della città e la lotta durava per le strade, si riunì un
gruppo di uomini egregi, presieduti dal Casati, i quali costituitisi in
Governo provvisorio, con questo titolo estesero poco alla volta alle
rimanenti provincie di Lombardia un' autorità dittatoria senza con
trasto accettata dall'universale. La storia valuterà gli atti di questo Governo, registrerà ciò che
riuscì a compiere in mezzo alla generale confusione e giudicherà se
una maggiore risolutezza nel campo politico avrebbe meglio giovato alla causa italiana; noi ci limiteremo a prendere nota di quelli fra i
suoi atti che ci riguardano più da vicino. Fra questi troviamo in data
del 1° aprile la costituzione del Ministero della guerra (Raccolta dei
decreti, avvisi, -proclami, bollettini, ecc., emanali dal Governo prov
visorio, da diversi Comitati, e da altri dal i8 marzo 1848 in avanti, in 2 volumi, Milano, tip. Pirola, vol. I, pag. 107) e la nomina a mi
nistro interinale di Pompeo Litta, al quale poi succedette il Collegno, che tenne l'ufficio fino al 1° luglio 1848, dal qual giorno in poi fu so
stituito dal generale Sobrero (Raccolta cit., vol. II, pag. 337), il cui
nome si legge in calce al contratto di fornitura che ha dato luogo al
presente giudizio. Il Governo provvisorio con proclama del 22 marzo aveva scongiu
rato i cittadini di non mettere in campo, finché durava la lotta, opi nioni sui futuri destini politici [d'Italia, e prometteva che a causa
Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte I.
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