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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti,...

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Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La Mantìa —Ferrara (Avv. Radicella) c. Norcia (Avv. Guarneri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE (1879), pp. 1143/1144-1145/1146 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23085231 . Accessed: 18/06/2014 04:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 18 Jun 2014 04:54:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE || Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La Mantìa — Ferrara (Avv. Radicella) c. Norcia (Avv. Guarneri)

Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La Mantìa —Ferrara (Avv. Radicella) c.Norcia (Avv. Guarneri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 4, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE(1879), pp. 1143/1144-1145/1146Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23085231 .

Accessed: 18/06/2014 04:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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1143 PARTE PRIMA 1144

taciuto, deve intendersi che l'azione d'impugnamento,

di che al citato art. 1048, non sia che l'azione pel com

plemento della legittima, quell'azione cioè che è stata

in massima accordata al riservatario leso, in qualunque

modo, nella sua quota legittima. (Omissis)-, Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI PALERMO. Udienza del 16 dicembre 1878, Pres. Nicoletti, Est. La

Mantìa — Ferrara (Avv. Radicella) c. Norcia (Avv.

Guarneri).

Vendita simulata — Contratto |tignoratizio — Mezzi

«li prova — Ammessibilità (Cod. CÌV., art 1874).

Anche sotto l' impero del nuovo Codice non è vietato

di provare con tutti quei mezzi di prova che la

legge permette, che un contratto di vendita è simu

lato, e che nasconde contratto pignoratizio, quando

concorrano la viltà del prezzo, il patto di ricom

pra e la continuazione del possesso presso il ven

ditore a titolo di locazione od altrimenti. (1)

La Corte, ecc. — Considerando che nel merito le di

mande del Norcia attore e appellante mirano a soste

nere che la vendita fu consentita per cautela di un

mutuo alla ragione del dieci per cento, e che perciò

l'offerta era sempre in tempo utile, non essendovi stato

vero trasferimento di proprietà, ma semplice appa

renza di vendita che velava un contratto pignoratizio; Che a sostegno di tali dimande egli allega esservi,

oltre il patto di ricompra, eziandio i segni del contratto

pignoratizio per viltà di prezzo e per la continuazione

del possesso presso l'apparente venditore, e chiede di

farne la prova per perizia e per testimoni; Attesoché a tali dimande si è opposto il Ferrara in

prima istanza e in appello assumendo che la fede do

vuta ad un contratto solenne di vendita esige il rigetto

di ogni istruzione chiesta per distruggerlo, non potendo

senza documenti nè prove dal contratto stesso desunte

o da chiari elementi giustificate ammettersi la esistenza

del preteso contratto pignoratizio; Che negando i fatti dal Norcia asseriti, invoca il suo

titolo di acquisto per respingere ogni damanda contraria; Considerando che il patto di ricompra nella vendita fu

sempre ammesso sotto l'impero delle antiche leggi, e

sotto i nuovi Codici, e che esso non indica per sè stesso

la esistenza di un contratto pignoratizio, e solamente

le quistioni sul vero carattere del contratto si son fatte

quando, oltre il patto della ricompra, esistevano gli altri

due ordinari indizi del contratto pignoratizio, la viltà

del prezzo e la locazione al venditore, o il possesso a

lui conservato; Che soltanto per tali prove si ammetteva la dimanda

dello apparente venditore che reclamava contro la sua

stipulazione di vendita, e chiedeva che venisse dichia

rata semplice forma di cautela e contratto pignoratizio;

Attesoché se frequenti erano nei secoli scorsi i con

tratti pignoratizi intesi a coprire sotto il velo di una

vendita le usure dalla legge vietate, non cessò giammai

l'uso di tali stipulazioni nei tempi più recenti, ed eziandio

sotto l'impero dei Codici che permettono libere con

venzioni per gli interessi; Che tale pratica diminuita oltremodo, ma non ces

sata mai del tutto, in ogni tempo ha fatto ammettere

i reclami dei debitori che stipularono vendite apparenti;

Che dovendo sempre i contratti eseguirsi secondo le

intenzioni dei contraenti, è mestieri che alle parole e

alle apparenze prevalga la verità, ove secondo le leggi

si possano ammettere le prove che valgano a scoprire

la verità e definire l'indole vera di un contratto, che

sotto false apparenze contiene una condizione diversa

e dalle parti voluta; Che pertanto anco nei tempi moderni di libere sti

pulazioni di interessi il mutuante, o perchè non voglia

prestare i suoi capitali apertamente per un interesse

che di molto eccede il legale, o perchè non abbia fi

ducia nelle ipoteche e voglia evitare le lungherìe e il

dispendio dei giudizi di espropriazione e graduazione,

o perchè soltanto nella vendita si trovi unico o prin

cipale mezzo di spingere il debitore al pagamento dello

intero debito nel termine pattuito alla restituzione sotto

forma di ricompra, si induce a fare il prestito soltanto

con la garentia di una vendita con patto di ricompra

e per un prezzo minore del giusto e senza estimo;

Che in tali condizioni il debitore aderendo alle ri

chieste di tali garentie nella speranza di liberarsi re

stituendo il capitale e pagando gl'interessi, ottiene di

rimanere in possesso del fondo malgrado l'apparente

alienazione, sia che una locazione si faccia nel contratto

o in atto separato a lui medesimo o a persona di sua

piena fiducia;

Che tali contratti, non costituendo una verace ven

dita, offrono i pericoli dell'antico patto commissorio e

delle riprovate convenzioni che attribuiscono al credi

tore la proprietà dell'immobile per mancanza di pa

gamento;

Che infatti se i contraenti vollero stipulare una ga

rentia pel mutuo, sotto la forma di vendita con patto

di ricompra, il decadimento del debitore dal diritto

della ricompra al termine convenuto, equivale del tutto

alla convenzione che in mancanza di pagamento attri

buisce al creditore la proprietà del pegno e dello im

mobile, senza stima di periti nè altra garentia;

Che ciò fu vietato dalla sapienza delle leggi romano

per la nota costituzione di Costantino (Cod. de pactU

pignorum et de lege commissoria in pignoribus re

scindendo) e nei moderni Codici fu pure sancito il di

vieto che si ripete nel Codice vigente (art. 1894) ;

Che se il patto è riprovato nel pegno e nell'anticresi

per le sue funeste conseguenze a danno dei debitori clie

stretti al bisogno il consentissero, deve per eguali ra

gioni ritenersi inefficace quando si trovi mascherato

sotto le apparenze di una vendita con patto di ricompra;

Che deve pertanto esaminarsi in fatto se i contraenti

vollero una vendita o una garentia pel mutuo ; ed è noto (1) V. Cass. Roma, 19 aprile 1879, Mancini c. Lupi (Foro it.,

corrente, parte I, col. 1035).

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1145 GIURISPRUDENZA CIVILE E COMMERCIALE 1146

che si deve eseguire la .stipulazione se veramente una

vendita fu consentita, e deve ritenersi inefficace il patto

commissorio se il debitore non intendeva trasferire il

dominio, ma consentire un contratto pignoratizio;

Attesoché gli elementi di viltà di prezzo e di possesso

conservato al venditore non si possono sempre dedurre

dal contratto medesimo, nè sempre si possono provare

con documenti, e trattandosi di mero fatto, del quale

non può il debitore procurarsi una prova scritta che

si possa al creditore opporre, è necessario che i mezzi

di prova si ammettano dalla legge permessi nei giu

dizi civili; Che la viltà di prezzo si può provare con una perizia

giudiziale, come una prova per testimoni può farsi pel

possesso conservato al venditore; Per tali motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI ROMA. Udienza 14 novembre 1879, Pres. Giannuzzi, Est. Guar

rasi — Weiss (Avv. E. Scialoja e Indelli) c. Mi

nistero della Guerra (Avv. erar. Trioli).

Governo provvisorio ili Lombardia — Fornitura tii

panno — '('ruppe lombarde — Esercito piemon

tese — Obbligazione del Governo italiano — Ge

stione d'affari — Locupletazione (L. 11 e 27 luglio

1848, Cod. civ. austr., art. 1036, Cod. civ. itali, arti

coli 1140, 1141).

Il Governo italiano non è civilmente obbligato ad ese

guire il pagamento del prezzo di panno fornito in se

guito a contratto stipulato col Ministero della guerra

del Governo p?-ovvisorio di Lombardia, e ciò anche

quando il contratto sia posteriore alla legge 27 luglio

1848 di unione della Lombardia al regno di Sar

degna e ne sia stato ordinato il pagamento dai

commissari che rappresentarono il re Carlo Al

berto in Milano dal 2 ed 5 agosto. (1)

L'annessione della Lombardia al Piemonte fu un epi

sodio di guerra flagrante ed un fenomeno che passò

fugacemente senza lasciare traccia nel mondo di

plomatico e nel diritto positivo delle genti. (2)

L' unione proclamata dalle leggi dell' 11 e 21 luglio 1848 fu meramente politica e non finanziaria ed

economica. (3)

Gli atti e i contratti dell' amministrazione lombarda

non potevano disporre che dei fondi propri del

l' erario lombardo e non esercitarono alcuna in

fluenza finanziaria sul Governo sardo. (4)

Non costituisce ricognizione del debito nè V ordine di

pagamento del panno firmato dal commissario di

Carlo Alberto, nè il certificato rilasciato in seguito

ad autorizzazione del Ministero della guerra sardo

dall'ufficio di revisione dei conti militari relativi

alla Lombardia intorno alla esistenza del credito. (5)

L'azione de in rem verso, non è da confondere con

l'azione negotiorum gestorum.

Il contratto di fornitura stipulato dal Governo prov

visorio, non poteva dar luogo ad un' azione nego

tiorum gestorum, contro il Governo sardo. (6)

Provata evidentemente V utilità ritratta dal Governo

piemontese dalla fornitura di panno, il Governo

italiano sarebbe obbligato a pagarne il prezzo. (7)

Non costituisce una presunzione sufficiente di tale

utilità il fatto che la ritirata delle truppe piemon

tesi da Milano avvenne per effetto di convenzione

con ordine di antiveggenza e che con l'esercito sardo

si ritirarono pure le milizie lombarde. (8)

La Corte, ecc. — Con atto del 27 marzo 1877 il si

gnor Emilio Weiss quale cessionario della ditta Weiss

(1-8) Questa sentenza risolve una controversia di grande importanza, sia per la sua indole, sia per gli interessi che da essa dipendono. Non

vogliamo quindi lasciarla passare senza commento, tanto più che non

possiamo convenire con la soluzione data dalla Corte alle numerose

quistioni di ordine giuridico e politico sollevate nella causa.

Nell'esporre le nostre ragioni contrarie non usciremo tuttavia dal

riserbo e dalla misura che c'impone l'aver difeso in giudizio la parte succombente e l'ossequio che professiamo verso la Corte d'appello di

Roma, pur dissentendo da essa in quanto alla decisione che prendiamo ad esaminare:

La causa promossa dal signor Weiss contro il Ministero della guerra e risoluta dalla presente sentenza ha avuto per origine un contratto

stipulato il 29 luglio 1848 in Milano per la fornitura di panno per l'esercito ; fornitura che fu regolarmente eseguita il 1° agosto, e per la quale fu rilasciato il 3 agosto 1848 ordine di pagamento, che non

fu mai eseguito. La formazione del contratto e la ragione del mancato pagamento,

risultanti dal giudicato della Corte di appello di Roma, ci conducono

a rintracciare le condizioni della Lombardia negli ultimi giorni del

luglio e nei primi dell'agosto 1848 di fronte allo Stato piemontese che

ne aveva sposato la causa e <5he col suo esercito e col suo Re era

sceso in campo per difenderla e rivendicarla dallo straniero. L'argo mento è di non poco interesse, poiché ci riconduce ad un'epoca me

moranda per eventi fortunati e disastrosi, per concordi entusiasmi

e miserabili discordie, per gloriosi trionfi e umilianti sconfitte; ma

non cederemo alla tentazione di sollevarci più alto di quello che sia

strettamente richiesto dall'argomento, e però ci contenteremo di ri

portare soltanto, senza commento e senza illustrazioni, i documenti

che si riferiscono alle condizioni legali del Governo delle provincie lombarde in quel periodo di tempo, documenti che a nostro avviso la

Corte di Roma non ha apprezzato al loro giusto valore.

Come è noto, nel seno della congregazione municipale della città di

Milano, in mezzo alle barricate, nel mentre l'esercito austriaco teneva

ancora parte della città e la lotta durava per le strade, si riunì un

gruppo di uomini egregi, presieduti dal Casati, i quali costituitisi in

Governo provvisorio, con questo titolo estesero poco alla volta alle

rimanenti provincie di Lombardia un' autorità dittatoria senza con

trasto accettata dall'universale. La storia valuterà gli atti di questo Governo, registrerà ciò che

riuscì a compiere in mezzo alla generale confusione e giudicherà se

una maggiore risolutezza nel campo politico avrebbe meglio giovato alla causa italiana; noi ci limiteremo a prendere nota di quelli fra i

suoi atti che ci riguardano più da vicino. Fra questi troviamo in data

del 1° aprile la costituzione del Ministero della guerra (Raccolta dei

decreti, avvisi, -proclami, bollettini, ecc., emanali dal Governo prov

visorio, da diversi Comitati, e da altri dal i8 marzo 1848 in avanti, in 2 volumi, Milano, tip. Pirola, vol. I, pag. 107) e la nomina a mi

nistro interinale di Pompeo Litta, al quale poi succedette il Collegno, che tenne l'ufficio fino al 1° luglio 1848, dal qual giorno in poi fu so

stituito dal generale Sobrero (Raccolta cit., vol. II, pag. 337), il cui

nome si legge in calce al contratto di fornitura che ha dato luogo al

presente giudizio. Il Governo provvisorio con proclama del 22 marzo aveva scongiu

rato i cittadini di non mettere in campo, finché durava la lotta, opi nioni sui futuri destini politici [d'Italia, e prometteva che a causa

Il Foro Italiano. — Volume IV. - Parte I.

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