+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE || Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres....

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE || Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: vophuc
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres. Brunelli P., Est. Cacciapuoti, P. M. Binazzi (concl. diff.); Mazza (Avv. De Maria) c. Istituto nazionale previdenza sociale (Avv. De Carolis Villars, Pizzicanella, Cannella) Source: Il Foro Italiano, Vol. 74, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE (1951), pp. 1379/1380-1381/1382 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23142343 . Accessed: 24/06/2014 20:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE || Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres. Brunelli P., Est. Cacciapuoti, P. M. Binazzi (concl. diff.); Mazza (Avv. De Maria)

Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres. Brunelli P., Est. Cacciapuoti, P. M.Binazzi (concl. diff.); Mazza (Avv. De Maria) c. Istituto nazionale previdenza sociale (Avv. DeCarolis Villars, Pizzicanella, Cannella)Source: Il Foro Italiano, Vol. 74, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE (1951), pp.1379/1380-1381/1382Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23142343 .

Accessed: 24/06/2014 20:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:41 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE || Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres. Brunelli P., Est. Cacciapuoti, P. M. Binazzi (concl. diff.); Mazza (Avv. De Maria)

1379 PARTE PRIMA 1380

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499 ; Pres. Be:unet-.lt P., Est. Cacciapuoti, P. M. Binazzi

(conci, diff.) ; Mazza (Ayv. De Maria) c. Istituto na

zionale previdenza sociale (Avv. De Carolis Villars,

Pizzicanella, Cannella).

(Sent, denunciata : App. Catania 3 settembre 1949)

Procedimento civile — Citazione di persona giuridica in persona diversa dal legale rappresentante — Nul

lità — Diletto di presupposto processuale — Costi

tuzione della persona fisica citata — Irrilevanza —

Regolarizzazione del contraddittorio — Inammissibi

lità (Cod. proo. civ., art. 163, 164, 182). Procedimento civile — Presupposti processuali — Di

fetto — Esame delie condizioni dell'azione — Inam

missibilità.

La citazione di una persona giuridica in persona diversa

dall'organo che, per disposizione di legge o dello statuto, la rappresenta, è nulla ed importa difetto di un presup

posto processuale. (1) La nullità non è sanata dalla costituzione della persona

fisica erroneamente citata, che sia priva del potere di

rappresentanza, e non è ammissibile la regolarizzazione del

contraddittorio, perchè Vart. 182 cod. proc. civ. non è

applicabile al rapporto organico che intercorre tra la per sona giuridica, specie se ente di diritto pubblico, ed il

suo legale rappresentante. (2) Il difetto di un presupposto processuale inibisce al giudice di

esaminare le condizioni dell'azione. (3)

La Corte, eco. — Col primo mezzo il ricorrente de

nunzia la violazione degli art. 163 e 164 cod. proc. civ.

nonché dell'art. 9 r. decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827

in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deducendo

che, quantunque fosse innegabilmente esatto che la rap

presentanza dell' Istituto nazionale della previdenza so

ciale non spettava al Direttore della sede di Enna bensì al

Presidente ai sensi dell'art. 9 r. decreto legge n. 1827, non

per questo potevano i giudici di merito dichiarare la nul

lità della citazione : a) perchè l'Istituto, sia pure irrego larmente, era stato citato, non potendosi ritenere che

fosse stata citata la persona fìsica del Direttore della

(1-3) In senso conforme alle prime due massime la Corte

suprema si è già pronunziata con le sent. 6 febbraio 1948 (Foro it., Rep. 1948, voce Procedimento civile, n. 77) e 31 gennaio 1947

{id., Rep. 1947, voce cit., n. 96). Con sent. 26 luglio 1943 (id., Rep. 1943-45, voce Citazione

civile, n. 10) la Corte suprema dichiarò nulla la citazione del l'Azienda autonoma statale della strada, notificata al Capo dell'uf ficio compartimentale della viabilità invece che al Ministro dei lavori pubblici.

Con sent. 15 aprile 1949 (id., Rep. 1949, voce cit., n. 14) la Cas sazione ha affermato che « l'erronea indicazione dell'organo che

rappresenta la società in giudizio dà luogo alla nullità della ci tazione solo quando provochi incertezza assoluta sul soggetto che è chiamato in giudizio ». La mancanza o la erroneità della in dicazione della persona fisica, che rappresenta la persona giuri dica convenuta, non determinano la nullità della citazione, se la

persona giuridica è stata individuata in modo da escludere ogni incertezza (Cass. 15 ottobre 1947, id., Rep., 1947, voce cit., n. 8).

Che la legittimazione ad processum sia un presupposto pro cessuale era stato già riconosciuto dalla Corte suprema con sent. 1 agosto 1947 (id., Rep. 1947, voce Procedimento civile, n. 189) che elenca i presupposti indispensabili per la costituzione del

rapporto processuale, e, da ultimo, con sent. 22 giugno 1951, retro, 849, con nota di richiami.

In dottrina, sulle questioni trattate nella sentenza riportata, v. Chiovenda, Istituzioni', I, pag. 53, 59 segg. ; e II, pag. 239

segg. ; Betti, Diritto processuale civile, § 8 e 9 ; Andrioij, Com mento2, II, pag. 2 segg., 7 segg., 47 segg. ; Calamandrei, 1st. di dir. proc. civ., I, pag. 199 segg. ; e II, pag. 235 segg.

Sulle questioni concernenti la rappresentanza (sostanziale) della Amministrazione dello Stato v. la sentenza Cass. 13 mag gio 1950, n. 1238, infra, col. 1385, con nota di richiami.

sede di Enna ; b) perchè, anche quando vi fosse stata nullità di citazione, la costituzione del Direttore di sede aveva sanato il vizio della citazione ; c) perchè, se pure si fosse voluto ritenere, come aveva detto la Corte di

merito, che il dr. Meli doveva costituirsi in giudizio per eccepire che egli non aveva la rappresentanza dell'Istituto, da tale costituzione del Meli la Corte di merito avrebbe dovuto argomentare o che s'era verificata la sanatoria della nullità della citazione per effetto della costituzione del citato, o che l'eccezione da costui sollevata era ex iure tertii e perciò non atta ad essere presa in considerazione.

Si coordina intimamente al primo mezzo il secondo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione del

l'art. 182 cod. proc. civ., in quanto il ricorrente assume

che egli, appena il dr. Meli eccepì di non essere rappre sentante dell'Istituto, chiese al giudice istruttore un ter mine per potere convenire in giudizio il Presidente, rap presentante dell'Ente, facoltà questa che gli venne negata, avendo tanto il Tribunale quanto la Corte d'appello ritenuto

erroneamente che il termine non poteva essere concesso,

perchè si sarebbe verificata una decadenza che invece non

sussisteva. La doglianza non è giuridicamente fondata. L'azione,

come potestà di agire spettante a chiunque, consiste nel

potere di porre in essere i presupposti affinchè sorga nel

giudice l'obbligo di prestare la sua attività giurisdizionale. I presupposti processuali sono requisiti del processo, la cui mancanza fa sentire i suoi effetti sul rapporto proces suale indipendentemente da ogni riferimento al rapporto sostanziale controverso. Perchè un rapporto processuale possa costituirsi e svolgersi, occorre che esista una do manda giudiziale ; che esista una capacità delle parti (nel senso di capacità di esserè parte e di capacità processuale) ; che ci sia un giudice il quale abbia giurisdizione e com

petenza ; che sia osservata la forma degli atti processuali. Se manca un presupposto processuale il processo non

è regolare ed il giudice non può entrare ad esaminare il

merito, vale a dire se la parte sia legittimata nel merito a fare valere il diritto controverso. La capacità di stare in giudizio (art. 75 cod. proc. civ.) è un presupposto pro cessuale, su cui il giudice, come su tutti i presupposti, deve istituire indagini anche di ufficio.

Il problema della capacità processuale si presenta in maniera diversa per le persone fisiche e per quelle giuri diche. Le prime, di regola, hanno la capacità di agire e

quindi la capacità processuale ; se eccezionalmente non hanno capacità (come nel caso di minore età o infermità

psichica o di certe condanne penali) stanno in giudizio a mezzo di rappresentanti, incaricati di volere e di agire per esse o che integrino la loro capacità parzialmente mancante. La persona giuridica è sempre capace di agire, perchè la personalità giuridica è conferita appunto per svolgere l'attività giuridica occorrente per la realizzazione dello scopo. Tale capacità è esplicata dalla persona giu ridica esclusivamente a mezzo dei suoi organi, che, a dif ferenza dei rappresentanti della persona fisica, non sono investiti di un distinto e qualificato potere di agire, ma

attuano la stessa capacità di agire della persona giuridica. II rapporto fra persona giuridica ed il suo organo, che

agisce nel mondo sensibile, è un rapporto organico, men tre il rapporto fra il rappresentante ed il rappresentato è un rapporto fra soggetti diversi, quantunque la legge, an

che per le persone giuridiche, continui a parlare di rap

presentanza (come nell'art. 19 cod. civ. relativo ai limiti di poteri di rappresentanza delle persone giuridiche e nel l'art. 175 cod. proc. civ., ove è detto che le persone giu ridiche stanno in giudizio a mezzo di chi le rappresenta a

norma della legge e dello statuto). Tutto ciò importa che se la persona giuridica sia ci

tata in giudizio non in persona dell'organo, il quale per legge o statuto, è chiamato ad agire o contraddire in giu dizio, in tal caso si ha mancanza assoluta di un presup posto processuale, e la mancanza dei presupposti di am missibilità della domanda importa che questa non possa èssere esaminata dal giudice.

Nel caso, l'Istituto nazionale della previdenza sociale

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:41 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA CIVILE || Sezione II civile; sentenza 13 giugno 1950, n. 1499; Pres. Brunelli P., Est. Cacciapuoti, P. M. Binazzi (concl. diff.); Mazza (Avv. De Maria)

1381 GIURISPRUDENZA CIVILE 1382

non fu citato in giudizio nella persona del suo organo, che

potesse operare per l'Istituto stesso nel mondo sensibile ed in particolare spiegare attività nel processo, e quindi si

ebbe nullità assoluta di citazione ai sensi dell'art. 163, n. 2, cod. proc. civ. per mancanza di uno dei presupposti ne

cessari per la regolare costituzione del rapporto proces suale (conf. Cass. 6 febbraio 1948, 1st. naz. previd. c. Fa

raci, Foro it., Eep. 1948, voce Procedim. civ., n. 77). Nè la nullità della citazione poteva ritenersi sanata per

effetto della costituzione in giudizio del Direttore della sede

di Enna, non avendo questi la capacità processuale, che

spettava invece ad altro organo dell'Istituto ; comunque la costituzione del Direttore avvenne soltanto per denun

ziare la mancanza di un presupposto processuale, su cui

il giudice avrebbe potuto e dovuto provvedere anche di

ufficio.

Come pure non è imputabile ai giudici di merito l'er

rore di non avere ritenuto possibile la regolarizzazione del

contraddittorio a norma dell'art. 182, perchè, come s'è

detto, il rapporto che intercede fra la persona giuridica ed in particolar modo fra un ente di diritto pubblico, come l'Istituto previdenza sociale ed il suo Presidente non

è un rapporto intersoggettivo, ma un rapporto organico, sicché le norme relative ai difetti di rappresentanza, di

assistenza e di autorizzazione, di che parla l'art. 182, non

potevano trovare applicazione nel caso concreto. Al quale

riguardo si può utilmente richiamare la giurisprudenza di

questa Corte, la quale, con decisione che bene si attaglia al caso in esame, ha ritenuto appunto che la citazione di

un ente di diritto pubblico, avente la sua sede centrale, il suo domicilio legale in Eoma e come legale rappresen tante il presidente, in persona del direttore della sede pro vinciale, si risolve nella mancanza di uno dei presupposti

processuali necessari per la regolare costituzione del rap

porto processuale e per la legittimazione passiva dell'ente, ed importa nullità non sanabile della citazione (sent. 6

febbraio 1948 cit.). I primi due motivi del ricorso debbono quindi respin

gersi, perchè, non essendo stato citato regolarmente in

giudizio l'Istituto resistente, non si costituì inter partes un

valido rapporto processuale, il che importava appunto nul

lità del giudizio, come in sostanza hanno ritenuto i Giudici

di merito. Per contro deve accogliersi il terzo motivo, con cui

lamentasi la violazione e falsa applicazione dell'art. 82, 2° capov., r. decreto 28 agosto 1924 n. 1422, dell'art. 250

disp. att. cod. proc. e degli art. 152 e 310 stesso codice,

per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto essersi

verificata la decadenza dell'azione proposta dall'attuale

ricorrente.

Posto invero il concetto che il giudizio era stato male

istituito per mancata citazione dell'organo, che imperso nava l'Istituto resistente, non doveva la Corte di merito

occuparsi della decadenza dell'azione, perchè il giudice che

rileva la mancanza di un presupposto processuale e di

chiara sostanzialmente la nullità iniziale e perdurante del

giudizio proposto da uno dei soggetti processuali, non può esaminare le condizioni dell'azione, ossia il merito della

causa. Il giudice irregolarmente adito in nessun caso può vulnerare con sue statuizioni, ancorché ultronee, i diritti

delle parti e vincolare la decisione del giudice futuro, ove

un nuovo giudice sia adito dalla parte interessata, do

vendo all'opposto contenere la sua pronunzia nei limiti

che attengono ai presupposti processuali. Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 31 maggio 1950, n. 1361 ; Pres.

Brunelli P., Est. Liguobi, P. M. Mieto (conci, conf.) ; Banca pop. di credito Bologna (Avv. Nicolò, Can

dian, Faldella) c. Banco Roma (Avv. Orlandi, Orlandi Contucci).

(Sent, denunciata : App. Bologna 8 giugno 1948)

Assegno bancario — Ammortamento — Pagamento al

portatore — Indebito oggettivo e indebito sogget tivo (E. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, disposizioni sull'assegno bancario, ecc., art. 69, 72 ; cod. civ., ar ticoli 2016, 2019).

Indebito — Indebito oggettivo — Errore del « solvens » — Requisito non necessario (Cod. civ., art. 2033).

Si versa in ipotesi di indebito oggettivo quando il paga mento di un assegno ammortizzato venga effettuato al

portatore di esso, dopo l'avvenuto pagamento al titolare del

decreto d'ammortamento ; e si versa invece in ipotesi di

indebito soggettivo ex persona creditoris, disciplinata

peraltro nello stesso art. 2033 cod. civ., quando il paga mento venga effettuato prima al portatore dell'assegno che

al titolare del decreto. (1) Tanto nel caso di indebito oggettivo, quanto in quello sog

gettivo ex persona creditoris, la ripetizione del paga mento prescinde dalla sussistenza d'un errore del sol

vens. (2)

(1-2) 1. — Per poter determinare le situazioni che sorgono, quando il debitore paghi al portatore un titolo di credito am

mortizzato, è opportuno ricordare preliminarmente quali sono

gli scopi e gli effetti dell'ammortamento. Secondo la teoria, che può considerarsi assolutamente pre

valente, il processo di ammortamento non riguarda la « titola rità» del diritto cartolare, ma solo la et legittimazione », al suo

esercizio, che non è sempre, nè necessariamente, connessa alla

prima (cfr., per tutti, Ferri, 1 titoli di credito, Torino, 1950, pagg. 165-166).

Di conseguenza, l'ammortamento non priva della titolarità del diritto il possessore di buona fede, tanto che egli può sempre agire contro colui che ha ottenuto l'ammortamento per conse

guire quello che non può più conseguire dal debitore cartolare, avendo il titolo in suo possesso, per effetto dell'ammortamento, perduto la natura e la efficacia di documento di legittimazione (art. 2019 e 2027 cod. civ. ; 93 legge camb. ; 74 legge ass. banc.) (cfr. Ferri, loc. cit. ; Gionfrida, Il processo di ammortamento cam

biario, Milano, 1949, n. 10 ; Oass. 17 giugno 1948, Foro it., Rep. 1948, voce Ammortamento, n. 13) : il che è una specifica applica zione della norma generale dell'art. 1189 cod. civ. sul paga mento effettuato in buona fede al creditore apparente. Per con

tro, se il portatore del titolo ammortizzato non è possessore di buona fede, non avendo egli mai acquistato la titolarità del di

ritto, non può ovviamente conservarla. Si hanno così due possibili ipotesi, di un portatore del ti

tolo che, a malgrado dell'ammortamento, è creditore, sebbene non

più del debitore cartolare, e di un portatore che non è mai stato e non è creditore verso alcuno.

Ma anche dal lato del debitore cartolare possono aversi due diverse situazioni, a seconda che egli paghi al portatore del ti tolo prima o dopo che al beneficiario del decreto di ammorta mento : nel primo caso, al momento del pagamento egli è an cora debitore ; nel secondo, egli non lo è più (assumendosi il paga mento effettuato senza dolo o colpa grave).

Ora, quando il portatore del titolo non è titolare del diritto, ricevendo il pagamento, egli riceve qualcosa che non gli è dovuta, nè dal solvens, nè da altri : cosicché se il pagamento è stato fatto a lui prima che all'ammortante, siccome il solvens era, in quel momento, ancora debitore, si ha un indebito soggettivo ex per sona creditoris ; se è stato fatto dopo, siccome il solvens non era

più debitore, si ha un indebito oggettivo, entrambi disciplinati dall'art. 2033, per cui il pagamento è ripetibile indipendentemente da un errore del solvens (v. anche per ulteriori richiami, Distaso, in nota a sentenza 14 luglio 1949 della Suprema corte, Foro it.,

1950, I, 1187 ; Cass. 3 gennaio 1950, n. 8, ibid., 1044; 18 gen naio 1949, n. 51, id., Mass., 13 ; e in Banca, borsa ecc., 1949,

II, 206 con nota adesiva di Ferrara).

2. - Quando il possessore del titolo ammortizzato, seb bene privo di legittimazione, è sempre titolare del diritto~'(ipo tesi normalmente trascurata e solo accennata dall'annotata'sen

tenza) la situazione^ ovviamente diversa. Dato che egli è cre

ditore, non può essere esposto all'esercizio della condictio sine causa da parte di colui che ha pagato l'assegno, in quanto l'at tribuzione patrimoniale a suo favore è « causalmente giustificata » ; il che è sufficiente ad escludere che si abbia in questo caso un

indebito oggettivo, il quale presuppone la inesistenza sia di un debito del solvens, sia di un credito dell'accipiens.

Si ha pertanto, non un indebito ex re, ma un indebito ex

persona, per qualificare il quale è necessario distinguere fra l'ipo

This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 20:22:41 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended