decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrelli; Assopetroli e Federpetroli (Avv.Lucchesi, Crisafulli) c. Soc. Snam e altri (Avv. Fusi, Luzzatto, Ferrari, Zavattoni, Mauro,Scialla)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 659/660-661/662Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181119 .
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PARTE PRIMA
luta ed insanabile dei mandati alle liti con sottoscrizione autenti
cata del difensore, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, attesane l'attinenza alla costituzione del rapporto
processuale e risolvendosi in carenza di un presupposto generale del rapporto stesso che, inerendo allo ius postulandi, riguarda non la vocatio in ius, ma la proposizione della domanda al giudi
ce, cosicché la costituzione del convenuto non può mai sanare
la nullità in esame.
Dalla nullità dei mandati alle liti discende, per le argomenta zioni sopra svolte, il rigetto dei ricorsi per ragioni pregiudiziali di rito, ciò che non ne preclude la riproponibilità.
GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA
RIA; decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrel
li; Assopetroli e Federpetroli (Avv. Lucchesi, Crisafulli) c.
Soc. Snam e altri (Avv. Fusi, Luzzatto, Ferrari, Zavattoni,
Mauro, Scialla).
GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA
RIA; decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrel
Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pubbli citaria — Pubblicità di prodotti pericolosi — Obbligo di segna lare i rischi connessi al loro uso — Insussistenza.
Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pubbli citaria — Pubblicità comparativa — Denigrazione — Insussi
stenza.
Non è in contrasto con il codice di autodisciplina pubblicitaria la campagna promozionale volta ad incentivare l'uso del meta
no quale combustibile di impianti di riscaldamento nella parte in cui non manifesta i pericoli potenzialmente connessi a tale
utilizzazione. (1) Non costituisce denigrazione dei prodotti concorrenti la campa
gna pubblicitaria per incentivare l'uso del metano nel riscalda
mento degli ambienti, che evidenzi, con affermazioni veritiere, i vantaggi sul piano economico ed ambientale di tale combusti
bile rispetto a! gasolio. (2)
(1-2) Attaccata duramente dalle associazioni dei petrolieri, la campa gna pubblicitaria per la promozione dell'uso del metano quale combusti bile più conveniente per il riscaldamento degli ambienti passa indenne al vaglio del giuri. La maggiore convenienza economica ed i vantaggi sul piano ambientale del metano sono ormai noti ai più e costituiscono sicuramente una spina nel fianco dei concorrenti, costretti ad una strenua ricerca dei difetti dell'«energia pulita»: i pericoli di esplosione. La pub blicità in oggetto non è stata tuttavia ritenuta in contrasto con la norma
autodisciplinare (art. 12 c.a.p.) che impone l'obbligo di indicare i rischi connessi all'uso di un prodotto pericoloso. È orientamento costante del
giurì ritenere che tale disciplina si applichi esclusivamente quando: a) il bene è direttamente utilizzato dal consumatore; b) una maggiore infor mazione, stimolando l'accortezza e vigilanza da parte di quest'ultimo, è idonea a diminuire la probabilità che un danno si verifichi (v., da ulti mo, la decisione 25 novembre 1986, n. 81, che segue). Nell'applicare tali
principi alla nostra fattispecie, il giurì esclude la sussistenza del requisito sub a), osservando che spesso il funzionamento degli impianti è affidato a personale specializzato e non può essere attivato dagli utenti; quanto al secondo requisito, si rileva come la lettera dell'art. 12 c.a.p. affermi che l'obbligo di indicare i pericoli connessi all'uso del prodotto sussiste
«specialmente» se tali pericoli «non possono essere riconosciuti come ta li» e si conclude nel senso di una maggiore tolleranza ogniqualvolta essi siano noti alla collettività. La notorietà dei pericoli non fa comunque venir meno l'obbligo — sancito dal 2° comma dello stesso art. 12 c.a.p. — di utilizzare, nella pubblicità di tali prodotti, forme comunicative che non inducano il pubblico a comportamenti di minor prudenza e vigilanza (esemplari, a quest'ultimo proposito, le decisioni riportate da M. Fusi e P. Testa, L'autodisciplina pubblicitaria in Italia, Milano, 1983, 178
ss., in tema di pubblicità delle sigarette c.d. superleggere, in cui si enfa tizzava il concetto di minore pericolosità del loro consumo; v. pure la decisione 1° dicembre 1981, n. 37, Foro it., 1982, I, 2674, in cui si riten ne in contrasto con l'art. 12, 2° comma, c.a.p. la campagna promoziona le di un ciclomotore raffigurante un ragazzo alla guida intento ad ascoltare musica in una cuffia auricolare offerta in omaggio all'atto dell'acquisto).
Quanto alla seconda censura mossa alla pubblicità della Snam — rite nuta denigratoria sul piano della comparazione pubblicitaria — il giurì mostra un orientamento più liberale rispetto al passato (v., a titolo esem
plificativo, le decisioni 3 aprile 1982, n. 8, e 30 marzo 1982, n. 5, id., 1983, I, 1475, con nota di O. Troiano); la comparazione indiretta (in
Il Foro Italiano — 1988.
La Federpetroli e l'Assopetroli, associazioni che raggruppano aziende esercenti il commercio di prodotti petroliferi, con due
distinti ma identici ricorsi presentati il 26 novembre 1986 hanno
chiesto l'intervento del giurì in relazione ad una campagna pub blicitaria volta a promuovere l'uso del metano nel riscaldamento, diffusa dalla Snam e dalla Italgas sui settimanali L'Espresso (n. 15/86 ss.), Panorama (n. 1048 ss.) ed Epoca (n. 1853 ss.) sotto
gli slogan «il metano ti dà una mano» e «passa al metano». Tale
campagna, secondo le associazioni istanti, sarebbe in contrasto
con gli art. 2, 12 e 14 c.a.p. In particolare, essa sarebbe inveritie
ra e disinformante per quanto riguarda i vantaggi termici, il prez zo ed il suo controllo, la certezza d'approvvigionamento e, in
generale, le caratteristiche del metano.
Sarebbe, poi, carente di segnalazioni in ordine all'obiettiva pe
ricolosità, conclamata da ricorrenti sinistri, dell'impiego del gas
metano; al contrario, il tono rassicurante adottato nei messaggi
parrebbe idoneo ad indurre i consumatori, e certamente i meno
avveduti tra loro, a trascurare regole di previdenza e di vigilanza.
Sarebbe, infine, comparativamente denigratoria nei confronti
del prodotto concorrente (gasolio per riscaldamento) per il signi ficato oggettivo e per le poco rassicuranti immagini evocate dalle
affermazioni fatte e dalle situazioni utilizzate. (Omissis) La campagna pubblicitaria in esame, volta a promuovere la
diffusione dell'uso del metano anche e soprattutto nel riscalda
mento, con implicita ma ovvia contrapposizione all'uso tuttora
predominante del gasolio ed altresì del carbone, è imperniata su
una serie di affermazioni che vantano la convenienza del gas per
quanto riguarda la controllabilità dei consumi e della relativa spesa, la facilità della trasformazione degli impianti, le caratteristiche
positive di una combustione che rilascia residui non inquinanti
per l'ambiente e non dannosi per la caldaia, la comodità di una
somministrazione in presa diretta che non presenta problemi di
approvvigionamento. Il giurì reputa che tale campagna, nei termini di relatività e
di approssimazione che sono propri e che costituiscono il limite
naturale di un discorso pubblicitario indirizzato alle grandi masse
di consumatori, ben lontano quindi dal piano scientifico e tutta
via parallelo e fondamentalmente consonante rispetto a questo, non meriti le censure che le associazioni istanti hanno formulato, né per ciò che attiene alla rispondenza al vero delle affermazioni
(sotto il duplice riguardo dell'art. 2 e dell'implicita comparazione tra il metano e gli altri tipi di combustibile finora adoperati nel
riscaldamento domestico) né per ciò che attiene alla sicurezza dei
consumatori.
Iniziando da quest'ultimo problema, deve ancora una volta ram
mentarsi che, ai sensi dell'art. 12, il dovere di indicare con chia
rezza i pericoli insiti in alcuni prodotti e di astenersi dal favorire
nel consumatore comportamenti imprudenti o irresponsabili, pre
suppone che quei pericoli per la salute e la sicurezza nascano
dalle diverse modalità adottabili nell'uso del prodotto o nel godi mento del servizio, e che prudenza e senso di vigilanza e respon sabilità da parte del consumatore possano, per l'appunto nel
rapporto d'uso, prevenirli o minimizzarli. Ora, se è vero che il
metano, come ogni gas combustibile, comporta pericoli di esplo sione nel caso di fughe, mentre tali pericoli sono pressoché inesi
stenti per il gasolio e del tutto inconcepibili per il carbone, è
anche vero che gli impianti di riscaldamento — e in particolar modo quelli centralizzati, che rappresentano la più ambita area
di espansione del nuovo combustibile e l'obiettivo preponderante della campagna promozionale — non vengono in linea generale manovrati né tanto meno predisosti dai consumatori finali. Al
contrario, installati e collegati dopo tutta una serie di autorizza
zioni e di verifiche tecniche affidate ad organi di specifica compe
tenza, e gestiti per lo più da personale provvisto di apposite patenti, essi vengono soltanto fruiti dai consumatori, nelle cui abitazioni
giungono le propaggini idrauliche dei medesimi, sicché non si scor
ge come lo stato soggettivo di informazione o di disinformazio
cui non si menziona esplicitamente il concorrente) è ritenuta sempre lecita
quando fornisce ai consumatori informazioni veritiere per orientare le loro scelte di acquisto. Tra le ultime pronunce in tal senso, v. decisione 18 luglio 1986, n. 51, id., 1986, I, 2946, con nota di L. C. Ubertazzi, La giurisprudenza del giurì di autodisciplina pubblicitaria: alcune osser
vazioni; 12 dicembre 1985, n. 94, id., Rep. 1986, voce Concorrenza (di sciplina), n. 186; 13 novembre 1984, n. 64, ibid., n. 187; in dottrina, v. pure G. Floridia, Comparazione e informazione, in Riv. dir. ind., 1985, I, 32.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ne, di inconsapevolezza o di ansiosa apprensione dell'utente possa
reagire sulla misura del rischio. Né, per quanto riguarda i casi di
riscaldamento cosiddetto autonomo, e a maggior ragione l'uso per cucina (peraltro insuscettibile di venire scelto dal consumatore, po sto che la cosiddetta metanizzazione del gas di città è deliberata
dagli organi pubblici), i pericoli derivanti dal metano sono diversi
e superiori rispetto a quelli del gas illuminante a basso contenuto
di metano che per oltre un secolo è stato distribuito e utilizzato
nelle aree cittadine: pericoli reali, ma ben noti anche alla più sprov veduta ed incolta delle massaie, e sui quali del resto è costante l'o
pera di informazione e di prevenzione svolta dai mezzi di
comunicazione e dai servizi di assistenza delle aziende erogatrici.
Può, pertanto, escludersi che la campagna Snam-Italgas abbia
violato i precetti positivi e negativi contenuti nel 1° e nel 2° comma
dell'art. 12 del codice di autodisciplina. Per vagliare le altre, e più penetranti censure, svolte dalle parti
istanti, è opportuno trascrivere le sei articolazioni essenziali del di
scorso indirizzato ai consumatori, come riportate nei ricorsi intro
duttivi: a) «Con il metano vedi quello che paghi: con il contatore
sai sempre quanto consumi e quanto spendi. Senza sorprese», b) «Il metano è un gas naturale puro, non incrosta e lascia pulita la
caldaia, che perciò funziona meglio e dura di più», c) «Il metano
conviene anche nel riscaldamento centralizzato: per trasformare l'im
pianto non occorre cambiare la caldaia, basta cambiare il bruciato
re». d) «Il metano è energia pulita: praticamente privo di zolfo, brucia senza inquinare l'aria. Più usi il metano, più pulito è il cie
lo». e) «Il metano è conveniente per la cucina, per l'acqua calda
e per il riscaldamento. È più economico di altre fonti di calore».
f) «Il metano arriva sempre, senza problemi di rifornimento: è già in casa tua, basta aprire il rubinetto!».
Ricordiamo che i destinatari principali della campagna sono utenti
finali dei servizi di riscaldamento, e specificamente i possessori di
immobili attualmente riscaldati con il gasolio, o in minor misura
con il carbone e l'elettricità, va subito detto che tra gli utenti di
impianti a gasolio è sempre stata fortemente avvertita — almeno
da quando le crisi ricorrenti hanno fatto lievitare i prezzi dei pro dotti petroliferi — l'esigenza di controllare consumi e costi del ser
vizio, e, occorrendo, di limitare l'erogazione di calore
dimensionandola prontamente sulle condizioni climatiche del mo
mento o su altre variabili più soggettive. Esigenza che, peraltro, e soprattutto negli edifici e nei complessi condominiali, è sistemati
camente ostacolata dalle plurime intermediazioni, amministrative
e commerciali, che si frappongono tra l'utenza e il rifornimento
e che contribuiscono a rendere scarsamente trasparenti le gestioni e i conti finali ingenerando certezze di sprechi e, non di rado, so
spetti di parassitismo. Su questo stato d'animo di scontentezza, più o meno rassegnata,
punta l'affermazione sub a), palesando al consumatore che con l'a
dozione del metano, e con l'erogazione a contatore, viene ad in
staurarsi un rapporto chiaro, misurabile giorno per giorno, e
documentato ineccepibilmente con bollette periodiche, tra lui e l'ente
fornitore: donde la conseguenza di una drastica semplificazione con
tabile (che rimane tale anche se le tariffe sono soggette ad oscilla
zioni, del resto ben note perché sono le stesse del gas di cucina) e di una altrettanto drastica eliminazione di ogni ragione di diffi
denza verso amministratori, mediatori, trasportatori, appaltatori. E si vorrà concedere che la lettura di un contatore del gas sia ben
più facile, per chiunque, del controllo sul livello del gasolio nel ser
batoio, sulla congruità dei prezzi di appalto per stagioni, sulla qua lità e sulle quantità di liquido che in occasione dei vari rifornimenti
vengono di fatto scaricate dalle autobotti. Questo è il senso del mes
saggio, e non può dirsi davvero che sia ingannevole o che non illu
stri un vantaggio reale offerto dalla scelta del metano in luogo del
gasolio, vantaggio richiamato perfino nell'articolo su Dimensione
energia n. 12/85 del consulente tecnico delle ricorrenti.
Nello stesso ordine di idee si colloca l'affermazione sub f), che
sottolinea nuovamente l'immediatezza del rapporto tra consumato
re ed ente erogatore, considerata stavolta come continua disponibi lità del combustibile non abbisognevole di atti d'impulso. È del tutto
evidente come l'allacciamento diretto alla rete distributiva del gas di città sopprima ogni problema di approvvigionamento. Il vantag
gio potrà essere sentito come più o meno rilevante, a seconda delle
circostanze, ma non potrà essere negato in assoluto. Dunque nep
pure questa affermazione è censurabile, indipendentemente dall'i
potesi di congiunture climatiche eccezionali come quelle documentate
da taluni ritagli di stampa prodotti dalle ricorrenti, peraltro suscet
tibili di ostacolare anche gli autotrasporti e quindi i rifornimenti di
gasolio, e indipendentemente dal mutare degli scenari della politica mondiale dai quali anche il commercio petrolifero è condizionato.
Il Foro Italiano — 1988.
Che il metano, poi, costi al consumatore meno di altri combu
stibili, come affermato sub e), rappresenta un dato di fatto am
messo anche dalle associazioni ricorrenti: le cui doglianze paiono riferirsi piuttosto alla strategia fiscale ed energetica dello Stato
italiano, qui fuori discussione, che non alla sostanziale correttez
za del messaggio sotto il profilo dell'informazione al consumato
re, poco o nulla interessando a quest'ultimo le ragioni per le quali il legislatore ha scelto di gravare il metano di minori carichi im
positivi molto interessandogli invece di poter risparmiare sulla fat
tura del riscaldamento. Né vi sono motivi, oggi, per temere che, una volta metanizzata l'Italia, il governo muti indirizzo: motivi
non più forti, almeno, di quelli che possono far temere un im
provviso rialzo dei prezzi degli idrocarburi liquidi, senza contare
che la trasformazione di un impianto dal gasolio al metano non
è irreversibile e che è tecnicamente possibile, e ampiamente prati
cata, la coesistenza di entrambi i tipi di bruciatore allo scopo di assicurare prontezza all'alternativa.
Corretta è anche l'affermazione sub e), secondo cui «per tra
sformare l'impianto non occorre cambiare la caldaia, basta cam
biare il bruciatore». Essa è, in sé, del tutto veritiera, e la
proporzione del costo di eventuali — e non sempre necessarie — opere murarie volte ad assicurare la buona ventilazione dei
locali di caldaia rispetto al costo del nuovo bruciatore (non speci
ficato, ma in generale abbastanza ingente, anche se gli enti eroga tori offrono finanziamenti sussidiari in parte a fondo perduto
per incoraggiare gli utenti) è, nella maggior parte dei casi, trascu
rabile.
Rimangono da considerare le affermazioni sub b) e d), alla
cui base concettuale stanno, come premessa comune, la maggior
purezza del gas naturale rispetto ad altri combustibili, la comple tezza della sua combustione, il rilascio di residui non dannosi
o meno dannosi. Anche a tale proposito deve riconoscersi — e
ve n'é una significativa testimonianza nel medesimo articolo già
sopra citato del consulente tecnico delle associazioni ricorrenti, oltre quelle contenute nella massiccia documentazione scientifica,
divulgativa, normativa prodotta dalle parti resistenti e provenien te dalle più disparate sedi, ivi comprese le nazioni unite — che, al di là di sofisticate precisazioni impeditive di assolutizzazioni,
quella premessa è relativamente e con buona approssimazione esatta.
La combustione del gas metano (come si legge in qualsiasi en
ciclopedia) libera anidride carbonica e vapore acqueo, non dà
ceneri, rilascia una quantità pressoché nulla di fuliggini, produce una quantità di diossido di zolfo pari a circa 1/47 di quella del
gasolio, genera ossido di azoto in misura all'incirca pari al gaso lio. Dunque è vero che gli impianti a metano, e non soltanto
sotto il profilo dell'assenza dei gocciolamenti e dei trasudamenti
tipici invece del gasolio, sono più puliti degli altri e necessitano
di ritmi di manutenzione preventiva (revisioni) meno stretti (cin
que anni, contro i tre del gasolio ed i due dell'olio combustibile);
e, a parte la sineddoche del messaggio che menziona la caldaia
per l'impianto, è anche letteralmente vero che proprio la caldaia
(diversamente da quanto ha opinato nella discussione il rappre sentante del comitato di controllo) è meno soggetta a quelle in
crostazioni esterne di residui carboniosi che si ripercuotono
negativamente sullo scambio termico, riducono il rendimento e
favoriscono la corrosione. Ed è altrettanto vero che dal punto di vista dell'impatto ambientale, se non può dirsi che l'inquina mento atmosferico sia azzerato (ma non esistono combusioni non
inquinanti), la produzione di agenti dannosi nella combustione
del metano è a livelli minimi tanto da rendere del tutto superflui
gli impianti di depurazione e da indicare il gas come il combusti
bile di elezione per tutti i piccoli sistemi di riscaldamento dome
stici e civili (cfr. il già più volte citato articolo su Dimensione
energia), proprio quelli sui quali è indirizzata la pubblicità in que stione. Non a caso, del resto, in questa direzione vanno le esorta
zioni provenienti dalle commissioni di studio delle nazioni unite,
gli orientamenti di molti paesi europei, gli specifici precetti conte
nuti nella legge sugli «interventi per la salvaguardia di Venezia»
(1. 16 aprile 1973 n. 171, art. 10). Sicché, per concludere, è accet
tabile perché veridica e correttamente comparativa, e priva di ca
ratterizzazioni superfluamente denigratorie per i prodotti
concorrenti, la connessione tra il metano e la tutela dell'ambien
te, che trova una sua espressione simbolica anche nel sostegno
finanziario fornito dalla Snam al Wwf e legittimamente rammen
tato in alcune delle inserzioni pubblicitarie qui denunziate.
Per questi motivi, il giuri, esaminati gli atti e sentite le parti,
dichiara che la pubblicità denunziata non è in contrasto con il
codice di autodisciplina pubblicitaria.
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