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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed...

Date post: 27-Jan-2017
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decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrelli; Assopetroli e Federpetroli (Avv. Lucchesi, Crisafulli) c. Soc. Snam e altri (Avv. Fusi, Luzzatto, Ferrari, Zavattoni, Mauro, Scialla) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 659/660-661/662 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181119 . Accessed: 24/06/2014 23:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.106 on Tue, 24 Jun 2014 23:27:14 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrelli; Assopetroli e Federpetroli (Avv.Lucchesi, Crisafulli) c. Soc. Snam e altri (Avv. Fusi, Luzzatto, Ferrari, Zavattoni, Mauro,Scialla)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 659/660-661/662Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181119 .

Accessed: 24/06/2014 23:27

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PARTE PRIMA

luta ed insanabile dei mandati alle liti con sottoscrizione autenti

cata del difensore, rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, attesane l'attinenza alla costituzione del rapporto

processuale e risolvendosi in carenza di un presupposto generale del rapporto stesso che, inerendo allo ius postulandi, riguarda non la vocatio in ius, ma la proposizione della domanda al giudi

ce, cosicché la costituzione del convenuto non può mai sanare

la nullità in esame.

Dalla nullità dei mandati alle liti discende, per le argomenta zioni sopra svolte, il rigetto dei ricorsi per ragioni pregiudiziali di rito, ciò che non ne preclude la riproponibilità.

GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA

RIA; decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrel

li; Assopetroli e Federpetroli (Avv. Lucchesi, Crisafulli) c.

Soc. Snam e altri (Avv. Fusi, Luzzatto, Ferrari, Zavattoni,

Mauro, Scialla).

GIURI' DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITA

RIA; decisione 20 dicembre 1986, n. 110; Pres. ed est. Borrel

Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pubbli citaria — Pubblicità di prodotti pericolosi — Obbligo di segna lare i rischi connessi al loro uso — Insussistenza.

Concorrenza (disciplina della) — Codice di autodisciplina pubbli citaria — Pubblicità comparativa — Denigrazione — Insussi

stenza.

Non è in contrasto con il codice di autodisciplina pubblicitaria la campagna promozionale volta ad incentivare l'uso del meta

no quale combustibile di impianti di riscaldamento nella parte in cui non manifesta i pericoli potenzialmente connessi a tale

utilizzazione. (1) Non costituisce denigrazione dei prodotti concorrenti la campa

gna pubblicitaria per incentivare l'uso del metano nel riscalda

mento degli ambienti, che evidenzi, con affermazioni veritiere, i vantaggi sul piano economico ed ambientale di tale combusti

bile rispetto a! gasolio. (2)

(1-2) Attaccata duramente dalle associazioni dei petrolieri, la campa gna pubblicitaria per la promozione dell'uso del metano quale combusti bile più conveniente per il riscaldamento degli ambienti passa indenne al vaglio del giuri. La maggiore convenienza economica ed i vantaggi sul piano ambientale del metano sono ormai noti ai più e costituiscono sicuramente una spina nel fianco dei concorrenti, costretti ad una strenua ricerca dei difetti dell'«energia pulita»: i pericoli di esplosione. La pub blicità in oggetto non è stata tuttavia ritenuta in contrasto con la norma

autodisciplinare (art. 12 c.a.p.) che impone l'obbligo di indicare i rischi connessi all'uso di un prodotto pericoloso. È orientamento costante del

giurì ritenere che tale disciplina si applichi esclusivamente quando: a) il bene è direttamente utilizzato dal consumatore; b) una maggiore infor mazione, stimolando l'accortezza e vigilanza da parte di quest'ultimo, è idonea a diminuire la probabilità che un danno si verifichi (v., da ulti mo, la decisione 25 novembre 1986, n. 81, che segue). Nell'applicare tali

principi alla nostra fattispecie, il giurì esclude la sussistenza del requisito sub a), osservando che spesso il funzionamento degli impianti è affidato a personale specializzato e non può essere attivato dagli utenti; quanto al secondo requisito, si rileva come la lettera dell'art. 12 c.a.p. affermi che l'obbligo di indicare i pericoli connessi all'uso del prodotto sussiste

«specialmente» se tali pericoli «non possono essere riconosciuti come ta li» e si conclude nel senso di una maggiore tolleranza ogniqualvolta essi siano noti alla collettività. La notorietà dei pericoli non fa comunque venir meno l'obbligo — sancito dal 2° comma dello stesso art. 12 c.a.p. — di utilizzare, nella pubblicità di tali prodotti, forme comunicative che non inducano il pubblico a comportamenti di minor prudenza e vigilanza (esemplari, a quest'ultimo proposito, le decisioni riportate da M. Fusi e P. Testa, L'autodisciplina pubblicitaria in Italia, Milano, 1983, 178

ss., in tema di pubblicità delle sigarette c.d. superleggere, in cui si enfa tizzava il concetto di minore pericolosità del loro consumo; v. pure la decisione 1° dicembre 1981, n. 37, Foro it., 1982, I, 2674, in cui si riten ne in contrasto con l'art. 12, 2° comma, c.a.p. la campagna promoziona le di un ciclomotore raffigurante un ragazzo alla guida intento ad ascoltare musica in una cuffia auricolare offerta in omaggio all'atto dell'acquisto).

Quanto alla seconda censura mossa alla pubblicità della Snam — rite nuta denigratoria sul piano della comparazione pubblicitaria — il giurì mostra un orientamento più liberale rispetto al passato (v., a titolo esem

plificativo, le decisioni 3 aprile 1982, n. 8, e 30 marzo 1982, n. 5, id., 1983, I, 1475, con nota di O. Troiano); la comparazione indiretta (in

Il Foro Italiano — 1988.

La Federpetroli e l'Assopetroli, associazioni che raggruppano aziende esercenti il commercio di prodotti petroliferi, con due

distinti ma identici ricorsi presentati il 26 novembre 1986 hanno

chiesto l'intervento del giurì in relazione ad una campagna pub blicitaria volta a promuovere l'uso del metano nel riscaldamento, diffusa dalla Snam e dalla Italgas sui settimanali L'Espresso (n. 15/86 ss.), Panorama (n. 1048 ss.) ed Epoca (n. 1853 ss.) sotto

gli slogan «il metano ti dà una mano» e «passa al metano». Tale

campagna, secondo le associazioni istanti, sarebbe in contrasto

con gli art. 2, 12 e 14 c.a.p. In particolare, essa sarebbe inveritie

ra e disinformante per quanto riguarda i vantaggi termici, il prez zo ed il suo controllo, la certezza d'approvvigionamento e, in

generale, le caratteristiche del metano.

Sarebbe, poi, carente di segnalazioni in ordine all'obiettiva pe

ricolosità, conclamata da ricorrenti sinistri, dell'impiego del gas

metano; al contrario, il tono rassicurante adottato nei messaggi

parrebbe idoneo ad indurre i consumatori, e certamente i meno

avveduti tra loro, a trascurare regole di previdenza e di vigilanza.

Sarebbe, infine, comparativamente denigratoria nei confronti

del prodotto concorrente (gasolio per riscaldamento) per il signi ficato oggettivo e per le poco rassicuranti immagini evocate dalle

affermazioni fatte e dalle situazioni utilizzate. (Omissis) La campagna pubblicitaria in esame, volta a promuovere la

diffusione dell'uso del metano anche e soprattutto nel riscalda

mento, con implicita ma ovvia contrapposizione all'uso tuttora

predominante del gasolio ed altresì del carbone, è imperniata su

una serie di affermazioni che vantano la convenienza del gas per

quanto riguarda la controllabilità dei consumi e della relativa spesa, la facilità della trasformazione degli impianti, le caratteristiche

positive di una combustione che rilascia residui non inquinanti

per l'ambiente e non dannosi per la caldaia, la comodità di una

somministrazione in presa diretta che non presenta problemi di

approvvigionamento. Il giurì reputa che tale campagna, nei termini di relatività e

di approssimazione che sono propri e che costituiscono il limite

naturale di un discorso pubblicitario indirizzato alle grandi masse

di consumatori, ben lontano quindi dal piano scientifico e tutta

via parallelo e fondamentalmente consonante rispetto a questo, non meriti le censure che le associazioni istanti hanno formulato, né per ciò che attiene alla rispondenza al vero delle affermazioni

(sotto il duplice riguardo dell'art. 2 e dell'implicita comparazione tra il metano e gli altri tipi di combustibile finora adoperati nel

riscaldamento domestico) né per ciò che attiene alla sicurezza dei

consumatori.

Iniziando da quest'ultimo problema, deve ancora una volta ram

mentarsi che, ai sensi dell'art. 12, il dovere di indicare con chia

rezza i pericoli insiti in alcuni prodotti e di astenersi dal favorire

nel consumatore comportamenti imprudenti o irresponsabili, pre

suppone che quei pericoli per la salute e la sicurezza nascano

dalle diverse modalità adottabili nell'uso del prodotto o nel godi mento del servizio, e che prudenza e senso di vigilanza e respon sabilità da parte del consumatore possano, per l'appunto nel

rapporto d'uso, prevenirli o minimizzarli. Ora, se è vero che il

metano, come ogni gas combustibile, comporta pericoli di esplo sione nel caso di fughe, mentre tali pericoli sono pressoché inesi

stenti per il gasolio e del tutto inconcepibili per il carbone, è

anche vero che gli impianti di riscaldamento — e in particolar modo quelli centralizzati, che rappresentano la più ambita area

di espansione del nuovo combustibile e l'obiettivo preponderante della campagna promozionale — non vengono in linea generale manovrati né tanto meno predisosti dai consumatori finali. Al

contrario, installati e collegati dopo tutta una serie di autorizza

zioni e di verifiche tecniche affidate ad organi di specifica compe

tenza, e gestiti per lo più da personale provvisto di apposite patenti, essi vengono soltanto fruiti dai consumatori, nelle cui abitazioni

giungono le propaggini idrauliche dei medesimi, sicché non si scor

ge come lo stato soggettivo di informazione o di disinformazio

cui non si menziona esplicitamente il concorrente) è ritenuta sempre lecita

quando fornisce ai consumatori informazioni veritiere per orientare le loro scelte di acquisto. Tra le ultime pronunce in tal senso, v. decisione 18 luglio 1986, n. 51, id., 1986, I, 2946, con nota di L. C. Ubertazzi, La giurisprudenza del giurì di autodisciplina pubblicitaria: alcune osser

vazioni; 12 dicembre 1985, n. 94, id., Rep. 1986, voce Concorrenza (di sciplina), n. 186; 13 novembre 1984, n. 64, ibid., n. 187; in dottrina, v. pure G. Floridia, Comparazione e informazione, in Riv. dir. ind., 1985, I, 32.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ne, di inconsapevolezza o di ansiosa apprensione dell'utente possa

reagire sulla misura del rischio. Né, per quanto riguarda i casi di

riscaldamento cosiddetto autonomo, e a maggior ragione l'uso per cucina (peraltro insuscettibile di venire scelto dal consumatore, po sto che la cosiddetta metanizzazione del gas di città è deliberata

dagli organi pubblici), i pericoli derivanti dal metano sono diversi

e superiori rispetto a quelli del gas illuminante a basso contenuto

di metano che per oltre un secolo è stato distribuito e utilizzato

nelle aree cittadine: pericoli reali, ma ben noti anche alla più sprov veduta ed incolta delle massaie, e sui quali del resto è costante l'o

pera di informazione e di prevenzione svolta dai mezzi di

comunicazione e dai servizi di assistenza delle aziende erogatrici.

Può, pertanto, escludersi che la campagna Snam-Italgas abbia

violato i precetti positivi e negativi contenuti nel 1° e nel 2° comma

dell'art. 12 del codice di autodisciplina. Per vagliare le altre, e più penetranti censure, svolte dalle parti

istanti, è opportuno trascrivere le sei articolazioni essenziali del di

scorso indirizzato ai consumatori, come riportate nei ricorsi intro

duttivi: a) «Con il metano vedi quello che paghi: con il contatore

sai sempre quanto consumi e quanto spendi. Senza sorprese», b) «Il metano è un gas naturale puro, non incrosta e lascia pulita la

caldaia, che perciò funziona meglio e dura di più», c) «Il metano

conviene anche nel riscaldamento centralizzato: per trasformare l'im

pianto non occorre cambiare la caldaia, basta cambiare il bruciato

re». d) «Il metano è energia pulita: praticamente privo di zolfo, brucia senza inquinare l'aria. Più usi il metano, più pulito è il cie

lo». e) «Il metano è conveniente per la cucina, per l'acqua calda

e per il riscaldamento. È più economico di altre fonti di calore».

f) «Il metano arriva sempre, senza problemi di rifornimento: è già in casa tua, basta aprire il rubinetto!».

Ricordiamo che i destinatari principali della campagna sono utenti

finali dei servizi di riscaldamento, e specificamente i possessori di

immobili attualmente riscaldati con il gasolio, o in minor misura

con il carbone e l'elettricità, va subito detto che tra gli utenti di

impianti a gasolio è sempre stata fortemente avvertita — almeno

da quando le crisi ricorrenti hanno fatto lievitare i prezzi dei pro dotti petroliferi — l'esigenza di controllare consumi e costi del ser

vizio, e, occorrendo, di limitare l'erogazione di calore

dimensionandola prontamente sulle condizioni climatiche del mo

mento o su altre variabili più soggettive. Esigenza che, peraltro, e soprattutto negli edifici e nei complessi condominiali, è sistemati

camente ostacolata dalle plurime intermediazioni, amministrative

e commerciali, che si frappongono tra l'utenza e il rifornimento

e che contribuiscono a rendere scarsamente trasparenti le gestioni e i conti finali ingenerando certezze di sprechi e, non di rado, so

spetti di parassitismo. Su questo stato d'animo di scontentezza, più o meno rassegnata,

punta l'affermazione sub a), palesando al consumatore che con l'a

dozione del metano, e con l'erogazione a contatore, viene ad in

staurarsi un rapporto chiaro, misurabile giorno per giorno, e

documentato ineccepibilmente con bollette periodiche, tra lui e l'ente

fornitore: donde la conseguenza di una drastica semplificazione con

tabile (che rimane tale anche se le tariffe sono soggette ad oscilla

zioni, del resto ben note perché sono le stesse del gas di cucina) e di una altrettanto drastica eliminazione di ogni ragione di diffi

denza verso amministratori, mediatori, trasportatori, appaltatori. E si vorrà concedere che la lettura di un contatore del gas sia ben

più facile, per chiunque, del controllo sul livello del gasolio nel ser

batoio, sulla congruità dei prezzi di appalto per stagioni, sulla qua lità e sulle quantità di liquido che in occasione dei vari rifornimenti

vengono di fatto scaricate dalle autobotti. Questo è il senso del mes

saggio, e non può dirsi davvero che sia ingannevole o che non illu

stri un vantaggio reale offerto dalla scelta del metano in luogo del

gasolio, vantaggio richiamato perfino nell'articolo su Dimensione

energia n. 12/85 del consulente tecnico delle ricorrenti.

Nello stesso ordine di idee si colloca l'affermazione sub f), che

sottolinea nuovamente l'immediatezza del rapporto tra consumato

re ed ente erogatore, considerata stavolta come continua disponibi lità del combustibile non abbisognevole di atti d'impulso. È del tutto

evidente come l'allacciamento diretto alla rete distributiva del gas di città sopprima ogni problema di approvvigionamento. Il vantag

gio potrà essere sentito come più o meno rilevante, a seconda delle

circostanze, ma non potrà essere negato in assoluto. Dunque nep

pure questa affermazione è censurabile, indipendentemente dall'i

potesi di congiunture climatiche eccezionali come quelle documentate

da taluni ritagli di stampa prodotti dalle ricorrenti, peraltro suscet

tibili di ostacolare anche gli autotrasporti e quindi i rifornimenti di

gasolio, e indipendentemente dal mutare degli scenari della politica mondiale dai quali anche il commercio petrolifero è condizionato.

Il Foro Italiano — 1988.

Che il metano, poi, costi al consumatore meno di altri combu

stibili, come affermato sub e), rappresenta un dato di fatto am

messo anche dalle associazioni ricorrenti: le cui doglianze paiono riferirsi piuttosto alla strategia fiscale ed energetica dello Stato

italiano, qui fuori discussione, che non alla sostanziale correttez

za del messaggio sotto il profilo dell'informazione al consumato

re, poco o nulla interessando a quest'ultimo le ragioni per le quali il legislatore ha scelto di gravare il metano di minori carichi im

positivi molto interessandogli invece di poter risparmiare sulla fat

tura del riscaldamento. Né vi sono motivi, oggi, per temere che, una volta metanizzata l'Italia, il governo muti indirizzo: motivi

non più forti, almeno, di quelli che possono far temere un im

provviso rialzo dei prezzi degli idrocarburi liquidi, senza contare

che la trasformazione di un impianto dal gasolio al metano non

è irreversibile e che è tecnicamente possibile, e ampiamente prati

cata, la coesistenza di entrambi i tipi di bruciatore allo scopo di assicurare prontezza all'alternativa.

Corretta è anche l'affermazione sub e), secondo cui «per tra

sformare l'impianto non occorre cambiare la caldaia, basta cam

biare il bruciatore». Essa è, in sé, del tutto veritiera, e la

proporzione del costo di eventuali — e non sempre necessarie — opere murarie volte ad assicurare la buona ventilazione dei

locali di caldaia rispetto al costo del nuovo bruciatore (non speci

ficato, ma in generale abbastanza ingente, anche se gli enti eroga tori offrono finanziamenti sussidiari in parte a fondo perduto

per incoraggiare gli utenti) è, nella maggior parte dei casi, trascu

rabile.

Rimangono da considerare le affermazioni sub b) e d), alla

cui base concettuale stanno, come premessa comune, la maggior

purezza del gas naturale rispetto ad altri combustibili, la comple tezza della sua combustione, il rilascio di residui non dannosi

o meno dannosi. Anche a tale proposito deve riconoscersi — e

ve n'é una significativa testimonianza nel medesimo articolo già

sopra citato del consulente tecnico delle associazioni ricorrenti, oltre quelle contenute nella massiccia documentazione scientifica,

divulgativa, normativa prodotta dalle parti resistenti e provenien te dalle più disparate sedi, ivi comprese le nazioni unite — che, al di là di sofisticate precisazioni impeditive di assolutizzazioni,

quella premessa è relativamente e con buona approssimazione esatta.

La combustione del gas metano (come si legge in qualsiasi en

ciclopedia) libera anidride carbonica e vapore acqueo, non dà

ceneri, rilascia una quantità pressoché nulla di fuliggini, produce una quantità di diossido di zolfo pari a circa 1/47 di quella del

gasolio, genera ossido di azoto in misura all'incirca pari al gaso lio. Dunque è vero che gli impianti a metano, e non soltanto

sotto il profilo dell'assenza dei gocciolamenti e dei trasudamenti

tipici invece del gasolio, sono più puliti degli altri e necessitano

di ritmi di manutenzione preventiva (revisioni) meno stretti (cin

que anni, contro i tre del gasolio ed i due dell'olio combustibile);

e, a parte la sineddoche del messaggio che menziona la caldaia

per l'impianto, è anche letteralmente vero che proprio la caldaia

(diversamente da quanto ha opinato nella discussione il rappre sentante del comitato di controllo) è meno soggetta a quelle in

crostazioni esterne di residui carboniosi che si ripercuotono

negativamente sullo scambio termico, riducono il rendimento e

favoriscono la corrosione. Ed è altrettanto vero che dal punto di vista dell'impatto ambientale, se non può dirsi che l'inquina mento atmosferico sia azzerato (ma non esistono combusioni non

inquinanti), la produzione di agenti dannosi nella combustione

del metano è a livelli minimi tanto da rendere del tutto superflui

gli impianti di depurazione e da indicare il gas come il combusti

bile di elezione per tutti i piccoli sistemi di riscaldamento dome

stici e civili (cfr. il già più volte citato articolo su Dimensione

energia), proprio quelli sui quali è indirizzata la pubblicità in que stione. Non a caso, del resto, in questa direzione vanno le esorta

zioni provenienti dalle commissioni di studio delle nazioni unite,

gli orientamenti di molti paesi europei, gli specifici precetti conte

nuti nella legge sugli «interventi per la salvaguardia di Venezia»

(1. 16 aprile 1973 n. 171, art. 10). Sicché, per concludere, è accet

tabile perché veridica e correttamente comparativa, e priva di ca

ratterizzazioni superfluamente denigratorie per i prodotti

concorrenti, la connessione tra il metano e la tutela dell'ambien

te, che trova una sua espressione simbolica anche nel sostegno

finanziario fornito dalla Snam al Wwf e legittimamente rammen

tato in alcune delle inserzioni pubblicitarie qui denunziate.

Per questi motivi, il giuri, esaminati gli atti e sentite le parti,

dichiara che la pubblicità denunziata non è in contrasto con il

codice di autodisciplina pubblicitaria.

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