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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefice;...

Date post: 29-Jan-2017
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ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefice; Soc. Psicoanalitica it. (Avv. Persichelli, Ferrari) c. Soc. Il Pensiero scientifico editore (Avv. Palermo, Porcu Poren) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2421/2422-2423/2424 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181404 . Accessed: 25/06/2014 04:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 04:51:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefice; Soc. Psicoanalitica it. (Avv. Persichelli, Ferrari) c. Soc.Il Pensiero scientifico editore (Avv. Palermo, Porcu Poren)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2421/2422-2423/2424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181404 .

Accessed: 25/06/2014 04:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

modalità alle quali il condominio risulta aver condizionato l'ac cesso a quella determinata terrazza — formalmente deliberate nel l'assemblea del 28 marzo 1987, ma, a quanto sembra, già da tem

po in uso, come starebbe a dimostrare la circostanza che la chia ve neppure in precedenza era liberamente disponibile da parte dei singoli condomini ed in loro materiale detenzione — costitui

scono un fatto che incide sul possesso della parte comune di cui trattasi in maniera diversa, eventualmente limitativa ma non cer to impeditiva, rispetto al fatto denunziato in ricorso come divieto assoluto d'accesso.

Orbene, anche a voler dare per risolte in favore dei ricorrenti le questioni processuali e sostanziali cui l'imposizione di dette

modalità dà luogo, non può non rilevarsi come le stesse rappre sentino, ove prese in considerazione ai fini dell'adottanda deci

sione, un tema d'indagine completamente nuovo, rispetto a quel lo introdotto con il ricorso e coltivato nel giudizio, in quanto fondato su di un fatto costitutivo totalmente diverso tanto nella sua materialità quanto nella sua natura giuridica e che non è sta

to neppure autonomamente e formalmente prospettato dalla par te interessata; già se un siffatta prospettazione vi fosse stata l'am missibilità della domanda, palesemente nuova, sarebbe stata su bordinata all'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, ma in difetto di essa, non trattandosi dell'abitua le ipotesi di diversa qualificazione d'un medesimo fatto come tur

bativa piuttosto che come spoglio liberamente effettuabile dal giu dice, non potrebbe in alcun modo prendersi legittimamente in

considerazione il diverso fatto di cui trattasi.

Concludendo, l'istanza intesa ad ottenere provvedimento im mediato di reintegrazione proposta dai ricorrenti Ciocca ed RRS non può trovare accoglimento; in realtà, la pretesa della RRS

d'installare l'antenna o di sostituirne una nuova a quella prece dente rimossa, del tutto legittima ove attuata nel rispetto delle condizioni da tempo evidenziate in giurisprudenza, proprio in quan to attinente all'esercizio d'un diritto personale ben poteva esser fatta valere con ricorso per provvedimento d'urgenza da proporsi nel giudizio, avente ad oggetto tale questione, del quale già son

parti tanto la Ciocca e la RRS quanto il condominio.

Venendo, quindi, alle riconvenzionali proposte da quest'ulti mo, richiamato quanto già detto circa l'incompetenza di questo pretore a conoscere delle richieste di provvedimenti d'urgenza stante la pendenza di giudizio di merito tra le stesse parti sulle medesi me questioni giusta il disposto dell'art. 701, 2a ipotesi, c.p.c., restano da esaminare le domande proposte sotto il profilo posses sorio tenendo presente che la riconvenzionale anch'essa possesso ria relativa al medesimo bene è ritenuta unanimemente ammissi bile mentre quella relativa ad un bene diverso lo è dalla prevalen te giurisprudenza.

Quanto alla prima domanda, intesa ad ottenere la reintegrazio ne nel possesso della famosa terrazza, leso dalla permanenza del basamento e dei tiranti della preesistente antenna, nessuna deci sione può, allo stato, essere adottata giacché occorre accertare

obiettivamente se la presenza di detti oggetti possa costituire im

pedimento totale o quanto meno consistente limitazione al godi mento della terrazza da parte degli altri condomini; è necessario,

dunque procedere a consulenza tecnica, tuttavia non sembra su

perfluo interpellare al riguardo le parti, ed in particolare l'istante

condominio, sull'opportunità di procedere all'espletamento di ta le mezzo istruttorio atteso che analogo ma ben più completo ac certamento dovrà senz'altro disporsi, in ordine alla possibilità stessa

d'installazione dell'intera antenna senza pregiudizio per i diritti

dei condomini, nel più volte richiamato giudizio pendente innan zi al tribunale.

Quanto alla seconda domanda, intesa ad ottenere un ordine di non utilizzazione dell'appartamento oggetto del rapporto di

locazione Ciocca - RRS ad uso diverso dall'abitazione, devesi ri

levare che, se la lesione possessoria denunziata va individuata nel

grave disagio provocato ai condomini dal continuo andirivieni

dei fattorini da e per l'ufficio della RRS nonché dalle varie ulte

riori conseguenze di tale situazione come descritta in ricorso, di

detta lesione, da qualificarsi turbativa e non spoglio, deve allo

stato ancora fornirsi adeguata prova, ovviamente non desumibile

dalla sola lettera di doglianze indirizzata al giudicante da un cer

to numero di condomini e/o inquilini che sono parti interessate;

inoltre, premesso che la destinazione dell'appartamento de quo ad uso diverso dall'abitazione, illegittima o meno che sia per vio

lazione di norme penali e del regolamento di condominio, non

costituisce di per se stessa turbativa del possesso degli altri con

II Foro Italiano — 1988.

domini sulle parti comuni dell'edificio, tale turbativa derivando

piuttosto dalle modalità con le quali l'appartamento viene utiliz

zato, il provvedimento eventualmente emanando, atteso che le dedotte violazioni penali e civili non sono rilevanti ai fini della decisione in possessorio, non potrebbe mai essere quello richiesto ma dovrebbe andare ad incidere, anche in forma d'inibitoria, sul le dette modalità o su quelle tra esse che risultino effettivamente causa di turbativa.

Appare superfluo trasmettere gli atti alla competente magistra tura penale relativamente ai reati prospettati nella comparsa di costituzione del condominio, atteso che la magistratura stessa ne è già stata portata a conoscenza quale destinataria, tra gli altri, del noto atto di citazione 17 marzo 1987 dell'avv. Rienzi.

PRETURA DI ROMA; ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefi

ce; Soc. Psicoanalitica it. (Avv. Persichelli, Ferrari) c. Soc. Il Pensiero scientifico editore (Avv. Palermo, Porcu Poren).

Provvedimenti di urgenza — Diritti d'autore — Contratto di edi zione — Scadenza — Risultati conseguiti dall'editore — Suc cessione dell'autore — Fattispecie (Cod. civ., art. 700; 1. 22

aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 118, 135).

Alla scadenza del contratto di edizione è legittimo, e va quindi respinta la richiesta dì provvedimento d'urgenza ex art. 700

c.p.c., il rifiuto opposto dall'editore di consegnare, all'autore di una rivista, l'elenco completo degli indirizzi degli abbonati,

posto che la cessazione del rapporto di edizione non determina alcuna successione dell'autore nei risultati raggiunti dall'e ditore. (1)

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la soc. Psicoanalitica italiana ha chiesto a questo giudice di ordinare alla soc. Il Pensiero scien tifico a r.l. di consegnare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi degli abbonati alla rivista di psicoanalisi. Ha specificato la ricorrente di essere stata determinata alla presente azione, in

conseguenza del rifiuto illegittimamente oppostole dalla detta so

cietà, nonostante l'intervenuta scadenza, a seguito di mancato rin

novo, della convenzione del 16 dicembre 1983, con la quale, per il solo periodo di quattro anni, a far data dal 1° gennaio 1983, la medesima ricorrente aveva ceduto l'uso della testata, d'innanzi

indicata e di cui era proprietaria, alla società II Pensiero scientifi

co editore. Quest'ultima, quindi, doveva curare la stampa, la pub blicazione e la diffusione della suddetta rivista, secondo le moda

lità ed alle condizioni convenute.

La ricorrente, infine, ha giustificato la richiesta di tutela in sede di cautela atipica, in ragione della particolare urgenza, de

terminata dalla necessità di evitare il danno imminente ed altri

menti irreparabile, rappresentato dalla impossibilità di fatto di recapitare la rivista in oggetto ai suoi lettori.

La resistente, costituitasi all'udienza di comparizione, ha con testato il fondamento del ricorso ed ha perciò concluso per la sua reiezione.

(1) Non constano precedenti in termini. Ma v. Pret. Verona 14 marzo 1985 (Foro it., Rep. 1985, voce Diritti d'autore, n. 50), secondo la quale, salva una diversa disposizione contrattuale, la diffusione e la riproduzio ne dell'opera avvengono sempre per conto dell'editore.

Sulla qualificazione del rapporto di edizione, ed in particolare per l'am missibilità di formule atipiche che regolino il trasferimento del diritto di utilizzazione, v. Trib. Roma 23 maggio 1981, id., Rep. 1986, voce cit., n. 52.

Per ciò che riguarda i limiti posti dalla legge ai poteri dell'editore, più specificamente sulla nullità di contratti di edizione in ragione di clau

sole, predisposte dall'editore, che gli riservino il diritto di pubblicare l'o

pera in diverse tirature e di variare il prezzo di copertina, v. Cass. 9

agosto 1983, n. 5317, id., 1984, I, 180. Sulla risoluzione del contratto di edizione in caso di rifiuto esplicito

dell'editore di pubblicare l'opera, v. Cass. 17 marzo 1982, n. 1721, id., 1982, I, 2524, con nota di N. Matassa.

In dottrina, cfr. V. De Sanctis, Contratto di edizione-contratto di rap presentazione e di esecuzione, Milano, 1984.

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2423 PARTE PRIMA 2424

Ciò premesso brevemente in fatto, si osserva in diritto che il

ricorso è infondato e va perciò rigettato. È utile, anzitutto, una ricognizione delle clausole della conven

zione in narrativa citata, al fine di determinare la natura del con

tratto di specie. Al cap. 4 di quest'ultimo si legge che: «Gli oneri relativi sono

a carico della casa editrice...»; al cap. 5, che quest'ultima «...as

sume la gestione della rivista...» curandone «...la parte tecnica

editoriale, la propaganda, la distribuzione, la diffusione in Italia

e all'estero...»; al cap. 7 che sempre «la casa editrice si impegna

ad effettuare il massimo sforzo per la più vasta e qualificata dif

fusione della rivista. La propaganderà su tutti i propri periodici

(anche quelli specificatamente medici), e presso le librerie più ido

nee»; mentre, com'è espressamente chiarito al (precedente) cap.

6 «...la casa editrice si impegna, tuttavia, a non chiedere agli

autori alcun contributo per le spese di stampa...».

Orbene, in ragione del contenuto del contratto in questione,

quale si evince dalle clausole che lo costituiscono, e quindi dalla

funzione (causa) che il medesimo risulta idoneo a svolgere, è pos

sibile determinare la sua natura, che, senza dubbio, è quella di

contratto di edizione a termine di pubblicazione periodica (di cui

agli art. 118-135 1. 22 aprile 1941 n. 633).

Tale contratto, cosi come è pacifico, è caratterizzato dal fatto

che la riproduzione e la diffusione dell'opera avvengono per ini

ziativa e a spese dell'editore, il quale, perciò, nella vicenda assu

me il rischio che è proprio di ogni imprenditore. In conseguenza,

è fuor di dubbio che il risultato raggiunto dall'editore, quanto

alla diffusione dell'opera da lui pubblicata, oltre ad essere il frut

to delle sue capacità manageriali e, se del caso, del suo impegno

economico (investimenti pubblicitari, particolare veste editoriale,

ecc.) attiene esclusivamente alla sua azienda, concorrendo tra l'altro

a determinare l'avviamento di questa, vale a dire la sua capacità

di guadagno.

Orbene, non può essere revocato in dubbio che un elemento

che risulta comporre l'avviamento della società resistente, può

essere oggetto di ripartizione (alla scadenza del rapporto) o di

trasferimento solo in conseguenza della particolare natura del con

tratto intercorso tra autore ed editore (come nel caso dei contratti

associativi, ma tale non è quello di edizione), oppure a seguito

di espressa pattuizione (ipotesi anche questa che palesemente di

fetta nella specie).

Appare, dunque, infondata la pretesa della ricorrente di ricol

legare ope legis alla scadenza della convenzione, di cui sopra,

la successione dell'autore nei risultati raggiunti dall'editore.

Né possono giovare al riguardo i precedenti giurisprudenziali — in specie ord. Pret. Roma 27 dicembre 1973 (Foro it., 1974,

I, 553) e, sempre sulla stessa controversia, sent. Trib. Roma 14

gennaio 1975 (est. Tondo) (id., Rep. 1975, voce Diritti d'autore,

n. 32). A parere di questo giudice, i detti precedenti potrebbero

essere condivisi solo se riferiti a fattispecie diverse da quella in

esame — che è invece, cosi' come si è detto, relativa a contratto

di edizione a termine —, quali ad es. quelle relative a contratti

di stampa, di appalto, di locazione d'opera (nel quale ultimo un

editore presta la sua opera in favore di un autore, ma a spese

di questi, c.d. contratto «à compte d'auteur»). Vale rilevare che, nel caso in esame, le clausole contrattuali

d'innanzi considerate, fanno escludere — cosi come si è detto — che la convenzione in oggetto possa essere considerata alla

stregua, non solo di una mera locazione d'opera, ma anche di

un contratto di stampa, in cui una parte (lo stampatore, appun

to) si obbliga esclusivamente alla riproduzione di un'opera, se

condo le modalità convenute, ed in cui i risultati relativi alla sua

diffusione non possono non appartenere all'autore, collegandosi

direttamente alla sua iniziativa.

Egualmente nella specie non si rinvengono gli elementi propri

del contratto di appalto, per il quale una parte promette — quale

risultato della sua attività, espletata nell'esercizio della sua im

presa, secondo le connotazioni proprie del contratto d'appalto,

di cui agli art. 1655 ss. c.c. — all'autore dell'opera una certa

diffusione della stessa, che, alla scadenza del contratto (appunto

quale risultato dell'appalto), sarà acquisita dal committente; e nep

pure quelli di un contratto di associazione in partecipazione (art.

2549 c.c.), per cui l'autore e l'editore si associano per la divisione

di utili e perdite. È palese che, ove fosse stato possibile ricondurre il contratto

di specie ad una delle ipotesi negoziali esaminate, allora sarebbe

stato incontestabile il diritto dell'autore a disporre dei risultati

Il Foro Italiano — 1988.

conseguiti, in quanto collegabili in qualche misura alla sua inizia

tiva ed alle sue capacità. 11 vizio logico, che si riscontra nei suindicati precedenti giuris

prudenziali, consiste proprio nell'aver prima affermato, cosi co

me questo giudice ritiene, che (e si riportano testualmente le pa

role della cit. sentenza del Tribunale di Roma), con riguardo al

contratto di specie, sia da escludere «...del tutto che possa confi

gurarsi la formazione di un'azienda comune tra proprietario del

la testata ed editore e che, del pari, l'attività editoriale sia svolta

dai due in forma societaria», e nell'aver poi tratto la conseguen

za, palesemente antinomica, rispetto alle indicate premesse, per

cui «...la diffusione tra gli abbonati è elemento costitutivo della

rivista in quanto 'testata', e che la restituzione del relativo elenco

è ricompresa nell'obbligo di riconsegnare quest'ultima». Il che,

oltre a contrastare con le premesse, neppure trova fondamento

nei principi posti dal nostro ordinamento, in materia di tutela

delle imprese. D'altra parte e ulteriormente, a conforto della fondatezza della

presente decisione, vale ricordare che, anche nel c.d. contratto

librario — e tale non è quello di specie, atteso che la pubblicazio

ne avveniva a cura e spese della resistente e non dell'autore —,

in cui la società libraria è incaricata esclusivamente della diffusio

ne dell'opera, i risultati di questa, alla scadenza del contratto,

non si trasferiscono all'autore, proprio perché afferenti non alla

sua attività, ma a quella dell'impresa, che se ne è incaricata.

Né, al fine di contrastare quanto sopra, vale osservare, come

la ricorrente ha fatto, che il successo di un'opera è anche legato

al suo contenuto, che è frutto esclusivo dell'impegno del suo

autore.

Il rilievo non coglie nel segno, per la ragione che non può non

distinguersi tra diritti morali dell'autore e diritti di sfruttamento,

i quali ultimi, con il contratto di edizione, vengono ceduti all'edi

tore principalmente come situazioni soggettive potenziali, in quanto

l'editore ha si la possibilità di sfruttare l'opera, ma in concreto

l'entità dei risultati raggiunti si collega all'attività di fatto svolta

dallo stesso; sicché alla scadenza del contratto, i detti diritti ritor

neranno in capo all'autore nella loro originaria consistenza.

D'altra parte non può trascurarsi, al riguardo, che anche l'av

viamento ha natura complessa, per cui partecipa, come il diritto

d'autore, ai c.d. diritti della personalità, in quanto frutto delle

capacità e dell'ingegno dell'imprenditore. Ne segue che, cessato

il contratto di edizione, cosi come l'opera ritornerà nella disponi

bilità dell'autore e non potrà più essere utilizzata dall'editore,

il quale si troverà nell'impossibilità di continuare ad offrirla alla

propria clientela, analogamente l'elenco dei clienti rimarrà in pos

sesso dell'editore, mentre l'autore si troverà nella necessità di re

perire nuovi sbocchi.

È di tutta evidenza l'incongruità della diversa soluzione, solo

che si pensi al caso, che nella specie non può essere aprioristica

mente escluso, in cui l'editore sia riuscito a collocare una certa

opera presso i clienti di cui già disponeva per altre opere di sua

pubblicazione e di analogo contenuto (e il contratto in questione

espressamente prevedeva che l'editore si servisse delle altre pub

blicazioni per diffondere la rivista in oggetto): ammettere in una

tale ipotesi l'obbligo per l'editore di consegnare l'elenco degli ab

bonati, significherebbe rendere definitivo il suo pregiudizio, con

seguente all'aver (eventualmente) privilegiato la pubblicazione ces

sata, rispetto alle altre.

Deve ritenersi del tutto pacifico che la tutela dei diritti, anche

morali, dell'autore non può attuarsi se non nel rispetto degli ana

loghi diritti dell'editore. Il fatto poi che un certo numero di nominativi sia stato a suo

tempo fornito dalla ricorrente alla resistente, è circostanza inin

fluente: è invero palese l'inidoneità di un tale fatto a determinare

il pregiudizio, lamentato dalla ricorrente, a seguito della loro man

cata restituzione: infatti, non può dubitarsi che, ciò che alla detta

parte era noto al momento della stipula della suddetta convenzio

ne, di certo continua ad esserlo anche in seguito. Il ricorso va dunque rigettato.

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