ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefice; Soc. Psicoanalitica it. (Avv. Persichelli, Ferrari) c. Soc.Il Pensiero scientifico editore (Avv. Palermo, Porcu Poren)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2421/2422-2423/2424Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181404 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
modalità alle quali il condominio risulta aver condizionato l'ac cesso a quella determinata terrazza — formalmente deliberate nel l'assemblea del 28 marzo 1987, ma, a quanto sembra, già da tem
po in uso, come starebbe a dimostrare la circostanza che la chia ve neppure in precedenza era liberamente disponibile da parte dei singoli condomini ed in loro materiale detenzione — costitui
scono un fatto che incide sul possesso della parte comune di cui trattasi in maniera diversa, eventualmente limitativa ma non cer to impeditiva, rispetto al fatto denunziato in ricorso come divieto assoluto d'accesso.
Orbene, anche a voler dare per risolte in favore dei ricorrenti le questioni processuali e sostanziali cui l'imposizione di dette
modalità dà luogo, non può non rilevarsi come le stesse rappre sentino, ove prese in considerazione ai fini dell'adottanda deci
sione, un tema d'indagine completamente nuovo, rispetto a quel lo introdotto con il ricorso e coltivato nel giudizio, in quanto fondato su di un fatto costitutivo totalmente diverso tanto nella sua materialità quanto nella sua natura giuridica e che non è sta
to neppure autonomamente e formalmente prospettato dalla par te interessata; già se un siffatta prospettazione vi fosse stata l'am missibilità della domanda, palesemente nuova, sarebbe stata su bordinata all'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, ma in difetto di essa, non trattandosi dell'abitua le ipotesi di diversa qualificazione d'un medesimo fatto come tur
bativa piuttosto che come spoglio liberamente effettuabile dal giu dice, non potrebbe in alcun modo prendersi legittimamente in
considerazione il diverso fatto di cui trattasi.
Concludendo, l'istanza intesa ad ottenere provvedimento im mediato di reintegrazione proposta dai ricorrenti Ciocca ed RRS non può trovare accoglimento; in realtà, la pretesa della RRS
d'installare l'antenna o di sostituirne una nuova a quella prece dente rimossa, del tutto legittima ove attuata nel rispetto delle condizioni da tempo evidenziate in giurisprudenza, proprio in quan to attinente all'esercizio d'un diritto personale ben poteva esser fatta valere con ricorso per provvedimento d'urgenza da proporsi nel giudizio, avente ad oggetto tale questione, del quale già son
parti tanto la Ciocca e la RRS quanto il condominio.
Venendo, quindi, alle riconvenzionali proposte da quest'ulti mo, richiamato quanto già detto circa l'incompetenza di questo pretore a conoscere delle richieste di provvedimenti d'urgenza stante la pendenza di giudizio di merito tra le stesse parti sulle medesi me questioni giusta il disposto dell'art. 701, 2a ipotesi, c.p.c., restano da esaminare le domande proposte sotto il profilo posses sorio tenendo presente che la riconvenzionale anch'essa possesso ria relativa al medesimo bene è ritenuta unanimemente ammissi bile mentre quella relativa ad un bene diverso lo è dalla prevalen te giurisprudenza.
Quanto alla prima domanda, intesa ad ottenere la reintegrazio ne nel possesso della famosa terrazza, leso dalla permanenza del basamento e dei tiranti della preesistente antenna, nessuna deci sione può, allo stato, essere adottata giacché occorre accertare
obiettivamente se la presenza di detti oggetti possa costituire im
pedimento totale o quanto meno consistente limitazione al godi mento della terrazza da parte degli altri condomini; è necessario,
dunque procedere a consulenza tecnica, tuttavia non sembra su
perfluo interpellare al riguardo le parti, ed in particolare l'istante
condominio, sull'opportunità di procedere all'espletamento di ta le mezzo istruttorio atteso che analogo ma ben più completo ac certamento dovrà senz'altro disporsi, in ordine alla possibilità stessa
d'installazione dell'intera antenna senza pregiudizio per i diritti
dei condomini, nel più volte richiamato giudizio pendente innan zi al tribunale.
Quanto alla seconda domanda, intesa ad ottenere un ordine di non utilizzazione dell'appartamento oggetto del rapporto di
locazione Ciocca - RRS ad uso diverso dall'abitazione, devesi ri
levare che, se la lesione possessoria denunziata va individuata nel
grave disagio provocato ai condomini dal continuo andirivieni
dei fattorini da e per l'ufficio della RRS nonché dalle varie ulte
riori conseguenze di tale situazione come descritta in ricorso, di
detta lesione, da qualificarsi turbativa e non spoglio, deve allo
stato ancora fornirsi adeguata prova, ovviamente non desumibile
dalla sola lettera di doglianze indirizzata al giudicante da un cer
to numero di condomini e/o inquilini che sono parti interessate;
inoltre, premesso che la destinazione dell'appartamento de quo ad uso diverso dall'abitazione, illegittima o meno che sia per vio
lazione di norme penali e del regolamento di condominio, non
costituisce di per se stessa turbativa del possesso degli altri con
II Foro Italiano — 1988.
domini sulle parti comuni dell'edificio, tale turbativa derivando
piuttosto dalle modalità con le quali l'appartamento viene utiliz
zato, il provvedimento eventualmente emanando, atteso che le dedotte violazioni penali e civili non sono rilevanti ai fini della decisione in possessorio, non potrebbe mai essere quello richiesto ma dovrebbe andare ad incidere, anche in forma d'inibitoria, sul le dette modalità o su quelle tra esse che risultino effettivamente causa di turbativa.
Appare superfluo trasmettere gli atti alla competente magistra tura penale relativamente ai reati prospettati nella comparsa di costituzione del condominio, atteso che la magistratura stessa ne è già stata portata a conoscenza quale destinataria, tra gli altri, del noto atto di citazione 17 marzo 1987 dell'avv. Rienzi.
PRETURA DI ROMA; ordinanza 1° aprile 1987; Giud. Lorefi
ce; Soc. Psicoanalitica it. (Avv. Persichelli, Ferrari) c. Soc. Il Pensiero scientifico editore (Avv. Palermo, Porcu Poren).
Provvedimenti di urgenza — Diritti d'autore — Contratto di edi zione — Scadenza — Risultati conseguiti dall'editore — Suc cessione dell'autore — Fattispecie (Cod. civ., art. 700; 1. 22
aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 118, 135).
Alla scadenza del contratto di edizione è legittimo, e va quindi respinta la richiesta dì provvedimento d'urgenza ex art. 700
c.p.c., il rifiuto opposto dall'editore di consegnare, all'autore di una rivista, l'elenco completo degli indirizzi degli abbonati,
posto che la cessazione del rapporto di edizione non determina alcuna successione dell'autore nei risultati raggiunti dall'e ditore. (1)
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la soc. Psicoanalitica italiana ha chiesto a questo giudice di ordinare alla soc. Il Pensiero scien tifico a r.l. di consegnare alla ricorrente l'elenco completo degli indirizzi degli abbonati alla rivista di psicoanalisi. Ha specificato la ricorrente di essere stata determinata alla presente azione, in
conseguenza del rifiuto illegittimamente oppostole dalla detta so
cietà, nonostante l'intervenuta scadenza, a seguito di mancato rin
novo, della convenzione del 16 dicembre 1983, con la quale, per il solo periodo di quattro anni, a far data dal 1° gennaio 1983, la medesima ricorrente aveva ceduto l'uso della testata, d'innanzi
indicata e di cui era proprietaria, alla società II Pensiero scientifi
co editore. Quest'ultima, quindi, doveva curare la stampa, la pub blicazione e la diffusione della suddetta rivista, secondo le moda
lità ed alle condizioni convenute.
La ricorrente, infine, ha giustificato la richiesta di tutela in sede di cautela atipica, in ragione della particolare urgenza, de
terminata dalla necessità di evitare il danno imminente ed altri
menti irreparabile, rappresentato dalla impossibilità di fatto di recapitare la rivista in oggetto ai suoi lettori.
La resistente, costituitasi all'udienza di comparizione, ha con testato il fondamento del ricorso ed ha perciò concluso per la sua reiezione.
(1) Non constano precedenti in termini. Ma v. Pret. Verona 14 marzo 1985 (Foro it., Rep. 1985, voce Diritti d'autore, n. 50), secondo la quale, salva una diversa disposizione contrattuale, la diffusione e la riproduzio ne dell'opera avvengono sempre per conto dell'editore.
Sulla qualificazione del rapporto di edizione, ed in particolare per l'am missibilità di formule atipiche che regolino il trasferimento del diritto di utilizzazione, v. Trib. Roma 23 maggio 1981, id., Rep. 1986, voce cit., n. 52.
Per ciò che riguarda i limiti posti dalla legge ai poteri dell'editore, più specificamente sulla nullità di contratti di edizione in ragione di clau
sole, predisposte dall'editore, che gli riservino il diritto di pubblicare l'o
pera in diverse tirature e di variare il prezzo di copertina, v. Cass. 9
agosto 1983, n. 5317, id., 1984, I, 180. Sulla risoluzione del contratto di edizione in caso di rifiuto esplicito
dell'editore di pubblicare l'opera, v. Cass. 17 marzo 1982, n. 1721, id., 1982, I, 2524, con nota di N. Matassa.
In dottrina, cfr. V. De Sanctis, Contratto di edizione-contratto di rap presentazione e di esecuzione, Milano, 1984.
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2423 PARTE PRIMA 2424
Ciò premesso brevemente in fatto, si osserva in diritto che il
ricorso è infondato e va perciò rigettato. È utile, anzitutto, una ricognizione delle clausole della conven
zione in narrativa citata, al fine di determinare la natura del con
tratto di specie. Al cap. 4 di quest'ultimo si legge che: «Gli oneri relativi sono
a carico della casa editrice...»; al cap. 5, che quest'ultima «...as
sume la gestione della rivista...» curandone «...la parte tecnica
editoriale, la propaganda, la distribuzione, la diffusione in Italia
e all'estero...»; al cap. 7 che sempre «la casa editrice si impegna
ad effettuare il massimo sforzo per la più vasta e qualificata dif
fusione della rivista. La propaganderà su tutti i propri periodici
(anche quelli specificatamente medici), e presso le librerie più ido
nee»; mentre, com'è espressamente chiarito al (precedente) cap.
6 «...la casa editrice si impegna, tuttavia, a non chiedere agli
autori alcun contributo per le spese di stampa...».
Orbene, in ragione del contenuto del contratto in questione,
quale si evince dalle clausole che lo costituiscono, e quindi dalla
funzione (causa) che il medesimo risulta idoneo a svolgere, è pos
sibile determinare la sua natura, che, senza dubbio, è quella di
contratto di edizione a termine di pubblicazione periodica (di cui
agli art. 118-135 1. 22 aprile 1941 n. 633).
Tale contratto, cosi come è pacifico, è caratterizzato dal fatto
che la riproduzione e la diffusione dell'opera avvengono per ini
ziativa e a spese dell'editore, il quale, perciò, nella vicenda assu
me il rischio che è proprio di ogni imprenditore. In conseguenza,
è fuor di dubbio che il risultato raggiunto dall'editore, quanto
alla diffusione dell'opera da lui pubblicata, oltre ad essere il frut
to delle sue capacità manageriali e, se del caso, del suo impegno
economico (investimenti pubblicitari, particolare veste editoriale,
ecc.) attiene esclusivamente alla sua azienda, concorrendo tra l'altro
a determinare l'avviamento di questa, vale a dire la sua capacità
di guadagno.
Orbene, non può essere revocato in dubbio che un elemento
che risulta comporre l'avviamento della società resistente, può
essere oggetto di ripartizione (alla scadenza del rapporto) o di
trasferimento solo in conseguenza della particolare natura del con
tratto intercorso tra autore ed editore (come nel caso dei contratti
associativi, ma tale non è quello di edizione), oppure a seguito
di espressa pattuizione (ipotesi anche questa che palesemente di
fetta nella specie).
Appare, dunque, infondata la pretesa della ricorrente di ricol
legare ope legis alla scadenza della convenzione, di cui sopra,
la successione dell'autore nei risultati raggiunti dall'editore.
Né possono giovare al riguardo i precedenti giurisprudenziali — in specie ord. Pret. Roma 27 dicembre 1973 (Foro it., 1974,
I, 553) e, sempre sulla stessa controversia, sent. Trib. Roma 14
gennaio 1975 (est. Tondo) (id., Rep. 1975, voce Diritti d'autore,
n. 32). A parere di questo giudice, i detti precedenti potrebbero
essere condivisi solo se riferiti a fattispecie diverse da quella in
esame — che è invece, cosi' come si è detto, relativa a contratto
di edizione a termine —, quali ad es. quelle relative a contratti
di stampa, di appalto, di locazione d'opera (nel quale ultimo un
editore presta la sua opera in favore di un autore, ma a spese
di questi, c.d. contratto «à compte d'auteur»). Vale rilevare che, nel caso in esame, le clausole contrattuali
d'innanzi considerate, fanno escludere — cosi come si è detto — che la convenzione in oggetto possa essere considerata alla
stregua, non solo di una mera locazione d'opera, ma anche di
un contratto di stampa, in cui una parte (lo stampatore, appun
to) si obbliga esclusivamente alla riproduzione di un'opera, se
condo le modalità convenute, ed in cui i risultati relativi alla sua
diffusione non possono non appartenere all'autore, collegandosi
direttamente alla sua iniziativa.
Egualmente nella specie non si rinvengono gli elementi propri
del contratto di appalto, per il quale una parte promette — quale
risultato della sua attività, espletata nell'esercizio della sua im
presa, secondo le connotazioni proprie del contratto d'appalto,
di cui agli art. 1655 ss. c.c. — all'autore dell'opera una certa
diffusione della stessa, che, alla scadenza del contratto (appunto
quale risultato dell'appalto), sarà acquisita dal committente; e nep
pure quelli di un contratto di associazione in partecipazione (art.
2549 c.c.), per cui l'autore e l'editore si associano per la divisione
di utili e perdite. È palese che, ove fosse stato possibile ricondurre il contratto
di specie ad una delle ipotesi negoziali esaminate, allora sarebbe
stato incontestabile il diritto dell'autore a disporre dei risultati
Il Foro Italiano — 1988.
conseguiti, in quanto collegabili in qualche misura alla sua inizia
tiva ed alle sue capacità. 11 vizio logico, che si riscontra nei suindicati precedenti giuris
prudenziali, consiste proprio nell'aver prima affermato, cosi co
me questo giudice ritiene, che (e si riportano testualmente le pa
role della cit. sentenza del Tribunale di Roma), con riguardo al
contratto di specie, sia da escludere «...del tutto che possa confi
gurarsi la formazione di un'azienda comune tra proprietario del
la testata ed editore e che, del pari, l'attività editoriale sia svolta
dai due in forma societaria», e nell'aver poi tratto la conseguen
za, palesemente antinomica, rispetto alle indicate premesse, per
cui «...la diffusione tra gli abbonati è elemento costitutivo della
rivista in quanto 'testata', e che la restituzione del relativo elenco
è ricompresa nell'obbligo di riconsegnare quest'ultima». Il che,
oltre a contrastare con le premesse, neppure trova fondamento
nei principi posti dal nostro ordinamento, in materia di tutela
delle imprese. D'altra parte e ulteriormente, a conforto della fondatezza della
presente decisione, vale ricordare che, anche nel c.d. contratto
librario — e tale non è quello di specie, atteso che la pubblicazio
ne avveniva a cura e spese della resistente e non dell'autore —,
in cui la società libraria è incaricata esclusivamente della diffusio
ne dell'opera, i risultati di questa, alla scadenza del contratto,
non si trasferiscono all'autore, proprio perché afferenti non alla
sua attività, ma a quella dell'impresa, che se ne è incaricata.
Né, al fine di contrastare quanto sopra, vale osservare, come
la ricorrente ha fatto, che il successo di un'opera è anche legato
al suo contenuto, che è frutto esclusivo dell'impegno del suo
autore.
Il rilievo non coglie nel segno, per la ragione che non può non
distinguersi tra diritti morali dell'autore e diritti di sfruttamento,
i quali ultimi, con il contratto di edizione, vengono ceduti all'edi
tore principalmente come situazioni soggettive potenziali, in quanto
l'editore ha si la possibilità di sfruttare l'opera, ma in concreto
l'entità dei risultati raggiunti si collega all'attività di fatto svolta
dallo stesso; sicché alla scadenza del contratto, i detti diritti ritor
neranno in capo all'autore nella loro originaria consistenza.
D'altra parte non può trascurarsi, al riguardo, che anche l'av
viamento ha natura complessa, per cui partecipa, come il diritto
d'autore, ai c.d. diritti della personalità, in quanto frutto delle
capacità e dell'ingegno dell'imprenditore. Ne segue che, cessato
il contratto di edizione, cosi come l'opera ritornerà nella disponi
bilità dell'autore e non potrà più essere utilizzata dall'editore,
il quale si troverà nell'impossibilità di continuare ad offrirla alla
propria clientela, analogamente l'elenco dei clienti rimarrà in pos
sesso dell'editore, mentre l'autore si troverà nella necessità di re
perire nuovi sbocchi.
È di tutta evidenza l'incongruità della diversa soluzione, solo
che si pensi al caso, che nella specie non può essere aprioristica
mente escluso, in cui l'editore sia riuscito a collocare una certa
opera presso i clienti di cui già disponeva per altre opere di sua
pubblicazione e di analogo contenuto (e il contratto in questione
espressamente prevedeva che l'editore si servisse delle altre pub
blicazioni per diffondere la rivista in oggetto): ammettere in una
tale ipotesi l'obbligo per l'editore di consegnare l'elenco degli ab
bonati, significherebbe rendere definitivo il suo pregiudizio, con
seguente all'aver (eventualmente) privilegiato la pubblicazione ces
sata, rispetto alle altre.
Deve ritenersi del tutto pacifico che la tutela dei diritti, anche
morali, dell'autore non può attuarsi se non nel rispetto degli ana
loghi diritti dell'editore. Il fatto poi che un certo numero di nominativi sia stato a suo
tempo fornito dalla ricorrente alla resistente, è circostanza inin
fluente: è invero palese l'inidoneità di un tale fatto a determinare
il pregiudizio, lamentato dalla ricorrente, a seguito della loro man
cata restituzione: infatti, non può dubitarsi che, ciò che alla detta
parte era noto al momento della stipula della suddetta convenzio
ne, di certo continua ad esserlo anche in seguito. Il ricorso va dunque rigettato.
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