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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Certo; Soc....

Date post: 27-Jan-2017
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ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Certo; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketing e Telematica Italia (Avv. Gangai) Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1991), pp. 3269/3270-3271/3272 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23185757 . Accessed: 28/06/2014 17:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 17:55:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Certo; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketing e Telematica Italia (Avv.

ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Certo; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketinge Telematica Italia (Avv. Gangai)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3269/3270-3271/3272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185757 .

Accessed: 28/06/2014 17:55

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

za del secondo periodo esennale di vita dei contratti di immobili

urbani adibiti ad uso diverso da abitazione, in relazione al dirit

to di prelazione per nuova locazione spettante al conduttore.

Né alcun limite pone alla stessa esecuzione del provvedimento di rilascio, a differenza del meccanismo previsto per l'indennità

per la perdita di avviamento commerciale.

Parte convenuta sostiene che l'improponibilità conseguirebbe al fatto che il locatore è obbligato a comunicare al conduttore

le offerte ricevute per nuova locazione, almeno sessanta giorni

prima della scadenza; obbligo sancito dalla norma dicendo che

il locatore deve effettuare tale comunicazione e specificando che

«tale obbligo non ricorre» quando si versi in una serie di ipotesi di seguito elencate.

Orbene, tale disposto normativo, pur costituendo fonte di ob

bligo contrattuale ineludibile (si veda l'art. 79 1. 392/78) per il locatore, non impedisce tuttavia che il locatore agisca per il

rilascio anteriormente, riservando al momento opportuno l'a

dempimento degli obblighi di cui all'art. 40, 1° comma.

I due fenomeni non interferiscono tra loro al punto che l'uno

sia impeditivo dell'altro; è vero invece il contrario. Solo quan do sia stata accertata la scadenza contrattuale, mediante conva

lida o sentenza, può essere infatti con certezza individuata la

data utile per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 40.

Quest'ultima ha invero uno scopo finalizzato a favorire la

stipula di un nuovo contratto di locazione tra le parti, ma pro

prio sul presupposto che il precedente sia giunto a termine.

Per tal motivo non solo non è vietato, ma è opportuno che

l'accertamento giudiziale in ordine alla scadenza convenzionale

(su cui ovviamente potrebbero sorgere contestazioni) preceda la comunicazione di offerta per nuova locazione.

La questione è stata risolta, pervenendo ad identiche conclu

sioni, dalla Corte di cassazione, allorquando ha esaminato un

analogo testo normativo, dettato dall'art. 69 1. 392/78 per fa

vorire il rinnovo delle locazioni prorogate ex art. 67 e 71 1.

392/78 (sez. un. 23 gennaio 1985, n. 268, Foro it., 1985, I, 405). Le sezioni unite, dopo aver sottolineato che l'art. 69 (testo

originario) e l'art. 40 hanno la medesima rubrica, hanno rileva

to lo stretto parallelismo tra queste disposizioni, entrambe con

cernenti una definitiva scadenza del rapporto, non condizionata

dai motivi di cui all'art. 29, ma conseguente solo al raggiungi mento della data di scadenza, legalmente o convenzionalmente

pattuita. Hanno inoltre sottolineato la «sostanziale identità di

contenuto» di quasi tutto il testo dell'art. 40 con l'art. 69 e

ricordato il «fermo insegnamento della corte regolatrice in ordi

ne al diritto di prelazione del conduttore previsto dalla 1. 27

gennaio 1963 n. 19, consolidatosi nel senso che la mancata co

municazione al conduttore delle offerte ricevute per una nuova

locazione non comporta l'invalidità della disdetta, né costitui

sce impedimento all'azione di rilascio (Cass. n. 31 e n. 46 del

1977, id., Rep. 1977, voce Cassazione, nn. 251, 252; n. 629

del 1978, id., Rep. 1978, voce cit., n. 269). Ciò posto, le sezioni unite hanno argomentato, autorevolmente

esponendo i concetti già anticipati sulla prima parte motiva di

questa sentenza, che «il diritto di prelazione disciplinato dalla

legge dell'equo canone, anche in regime ordinario, presuppone in ogni caso, per il suo esercizio, che il precedente contratto

sia definitivamente cessato e che il locatore abbia riacquistato

quella disponibilità giuridica dell'immobile che gli consente di

organizzare e programmare la sua futura destinazione».

Si è, pertanto, rilevato che, essendo l'esaurimento del vincolo

locatizio un momento logicamente anteriore all'esperibilità del

diritto di prelazione, è facilmente comprensibile perché il legis latore non abbia dovuto né voluto prevedere alcunché «in ordi

ne ai meccanismi regolatori dell'estinzione del precedente

rapporto».

Quest'ultimo è quindi regolato dalla disciplina ordinaria con

cernente la finita locazione, azionabile con il procedimento per

convalida di licenza, senza alcuna limitazione ex art. 40, 1°

comma.

Conseguentemente, il rapporto locatizio de quo avrà termine,

come contrattualmente previsto, il 31 dicembre 1992 e in rela

zione a tale data va disposto il rilascio.

Ex art. 56 1. 392/78 la data dell'esecuzione può essere equa mente fissata al 30 giugno 1993.

Il Foro Italiano — 1991.

PRETURA MILANO; ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Cer

to; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketing e Telematica Italia (Aw. Gangai).

PRETURA MILANO; o

Marchio — Marchio di servizio — Attività promozionale —

Confondibilità — Insussistenza — Fattispecie (Cod civ., art.

2569; cod. proc. civ., art. 700; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa, art. 11; 1. 24 dicembre 1959 n. 1178, ratifi

ca ed esecuzione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891

concernente la registrazione interna dei marchi di fabbrica e

di commercio, nel testo riveduto a Nizza il 15 giugno 1957, e dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la

classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai qua li si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, art. 3).

Deve escludersi la confondibilità fra marchi di servizio ('Shop Line' e 'Shopline'), relativi a canali di distribuzione di pro dotti nel settore dell'elettronica di consumo, qualora detti mar

chi, identici letteralmente, ma diversi sul piano grafico, ven

gano usati unitamente ad altri, e non confondibili, marchi

(nella specie, Italtel e Toshiba) dei rispettivi prodotti com

merciali. (1)

Fatto. — Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24 aprile 1990 la s.p.a. Italtel Telematica esponeva: che nel 1988 aveva

(1) L'ordinanza s'inserisce nel solco della problematica relativa all'in dividuazione dei parametri applicabili in materia di confondibilità fra

marchi, nel caso di specie fra marchi di servizio. La 1. 24 dicembre 1959 n. 1178 ha infatti esteso la previgente discipli

na concernente i marchi di prodotti di fabbrica e commerciali, contenu ta nel r.d. 21 giugno 1942 n. 929, ai marchi di servizio (sul punto, v. la ricostruzione storica di R. Paganelli, Considerazioni in tema di marchi di servizio, in Riv. dir. ind., 1971, I, 74; per la giurisprudenza, cfr. Trib. Monza 19 ottobre 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Marchio, n. 42, in extenso in Giur. it., 1989, I, 2, 860, con nota di M. Introvigne).

Il pretore meneghino, investito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., lo

rigetta utilizzando esclusivamente il referente della confondibilità, supe rando, con empirica agilità, l'altra grossa problematica, che pure si af faccia nel caso di specie, relativa alla contraffazione di un marchio di servizio a mezzo di un marchio di prodotti (sull'argomento, v. Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, Foro it., 1978, I, 358, con nota di R. Par

dolesi). I due marchi per canali di distribuzione di prodotti nel settore della

comunicazione, 'Shop Line' e 'Shopline', se usati unitamente ai marchi dei prodotti stessi, non «creano confondibilità per il consumatore di media diligenza», cosi come è dato leggere in motivazione. L'ordinan

za, quindi, aderisce all'orientamento, prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale, con riguardo ai parametri applicabili in

materia di confondibilità, bisogna far riferimento al giudizio del consu matore di media diligenza (fra le altre, cfr. Trib. Roma 12 febbraio

1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 78; Pret. Torino 18 maggio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 73, per esteso in Foro pad., 1987, I, 429, con nota di Ghigliotti; Trib. Napoli 4 aprile 1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 82). Tale parametro, che può definirsi 'soggettivo', si ritro va usato in giurisprudenza unitamente a quello 'oggettivo', rappresen tato dalla «natura sintetica e non analitica» del giudizio di confondibili tà (v. Cass. 13 aprile 1989, n. 1779, id., Rep. 1989, voce cit., n. 67;

App. Bologna 17 giugno 1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 75; Trib. Modena 8 novembre 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 69; contra, Trib. Milano 15 ottobre 1987, id., Rep. 1989, voce cit., n. 66).

Nell'ordinanza de qua, infine, non si considerano separatamente i

marchi di servizio sopra citati e i marchi di prodotti che a questi ultimi

si associano (Italtel Telematica e Toshiba: ma non si tratta di denomi

nazioni sociali?), negandosene quindi la rilevanza autonoma, che, se

considerata, avrebbe potuto portare ad una soluzione differente. Isola tamente considerati, infatti, i due marchi, 'Shop Line' e 'Shopline',

appaiono prima facie fra loro confondibili, anche se graficamente dif

ferenti (sull'irrilevanza della diversità dei caratteri grafici, v. Trib. Na

poli 28 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 76, per esteso in Giust.

civ., 1987, I, 1823, con nota di N. Cervelli; Trib. Milano 14 aprile 1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 79), difettando nel secondo,

registrato posteriormente dalla resistente, i requisiti della novità, origi nalità, capacità distintiva (sul punto, v. Trib. Venezia 5 marzo 1990

e Pret. Venezia-Mestre 15 novembre 1989, id., 1991, I, 641, con nota di R. Simone; per la dottrina, v. P. Vercellone, La ditta, l'insegna e il marchio, in Trattato diretto da Rescigno, 18, Torino, 1983, 98

ss.; v., inoltre, V. Mangini, Il marchio e gli altri segni distìntivi, in

Trattato diretto da Galgano, Padova, 1982, V, 365 ss.).

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3271 PARTE PRIMA 3272

attivato uno speciale canale distributivo per la commercializza

zione di prodotti telefonici, di filodiffusione, di segreterie tele

foniche e personal fax, ed in generale di prodotti di elettronica

di consumo; che, in funzione di tale iniziativa, aveva presentato due domande di brevetto (rispettivamente quella n. 20142 c/88

in data 28 aprile 1988 e quella n. 21084 c/88 in data 26 maggio

1988) per il marchio di commercio «Shop Line» (denominativo e figurativo) classe 9 relativa ad apparecchiature, sistemi elet

tronici e di comunicazione; che tra il novembre ed il dicembre

1989 era venuta a conoscenza di una serie di inserzioni pubblici tarie apparse su vari quotidiani nazionali relative alla vendita

di prodotti elettronici di produzione, tra gli altri, Toshiba e Ra

do da effettuarsi mediante azioni promozionali condotte telefo

nicamente con un «numero verde» intestato a «Shop Line» co

stituente oggetto di domanda di brevetto n. 24755 c/89 per la

classe n. 35 e 38 avanzata dalla s.r.l. Marketing e Telematica

in data 29 settembre 1989; che i due marchi erano confondibili, essendo identici ed incompatibili tra loro, dal momento che le

due suddette società operano nello stesso settore (l'una, infatti,

produceva e distribuiva i suoi prodotti con un servizio di distri

buzione marchiato «Shop Line» e l'altra esercitava un servizio

di distribuzione di prodotti di altre imprese che operavano an

ch'esse nel settore dell'elettronica di consumo). Premessa tale narrativa, chiedeva che fosse inibito alla soc.

Marketing e Telematica l'uso del marchio «Shop Line» per la

vendita (o per qualsiasi manifestazione promozionale o pubbli

citaria) di prodotti compresi nel campo di attività della ricor

rente, con la pubblicazione dell'emanando provvedimento sui

quotidiani «Corriere della Sera» e «Repubblica». La s.r.l. Marketing e Telematica Italia resisteva alla domanda

assumendo: che i due marchi «Shop Line» (registrato dalla s.p.a. Italtel Telematica per contraddistinguere sia una serie di propri

prodotti che una rete commerciale ed un nuovo canale distribu

tivo) e «Shopline» (registrato dalla resistente per affiancarlo al

marchio del prodotto pubblicizzato si da consentire al singolo

acquirente di avere a portata di mano un numero telefonico

dal quale attingere informazioni relative al detto prodotto) non

erano confondibili sia perché diversi, anche graficamente, sia

perché contraddistinguevano attività nettamente diverse.

In esito alla breve discussione orale, questo giudice si riserva

va di provvedere fuori udienza.

Diritto. — 1. - Dalle risultanze processuali è emerso: a) che

in data 28 aprile 1988 la s.p.a. Italtel Telematica depositava domanda di brevetto n. 20142 c/88, per contraddistinguere

prodotti-servizi appartenenti alla classe 9, consistente nella pa rola «Shop» scritta con caratteri maiuscoli, nella parola «Line»

scritta in corsivo e nelle parole «Italtel Telematica» precedute da un segno trilobato poste verticalmente alla sinistra delle pa role «Shop Line», il tutto realizzato con tratto chiaro con uno sfondo scuro avente la forma di un quadrato con gli angoli arrotondati; b) che in data 26 maggio 1988 l'Italtel Telematica

depositava altra domanda di brevetto n. 21084 c/88 per con

traddistinguere prodotti-servizi della classe 9 consistente nelle

parole «Shop Line»; e) che tra il giugno e l'ottobre 1989 la ricorrente pubblicizzava l'immissione sul mercato di nuovi pro dotti (nel settore della telefonia) preannunciando che essi sareb bero stati distribuiti attraverso la rete commerciale Shop Line recentemente creata in tutto il territorio nazionale dalla stessa

Italtel; d) che in data 29 settembre 1989 la s.r.l. Marketing e

Telematica depositava, a sua volta, domanda di brevetto n. 24755

c/89, per contraddistinguere prodotti-servizi delle classi 35 e 38

(pubblicità, comunicazioni attraverso i media commerciali, tele

marketing), consistente nella scritta «Shop Line» in cui la paro la Shop è scritta in carattere Helvetic bold Italie maiuscolo, contornata da filetto nero, colorata in verde. Il tutto sottolinea to da riga nera; e) che dal novembre/dicembre 1989 compariva su alcuni quotidiani nazionali la pubblicità di computer e televi sori (marca Toshiba, Rado, Seleco) in cui si invitava la poten ziale clientela a telefonare ad apposito «numero verde» prece duto dal marchio «Shop Line» per avere tutte le informazioni inerenti al prodotto reclamizzato dalla casa produttrice.

2. - Ciò posto in punto di fatto, giova premettere che il mar

chio d'impresa (la cui funzione tipica, secondo opinione preva lente, è quella di individuare non solo la merce ma anche l'im

presa produttrice si da evitare confusione di prodotti e sviamen to di clientela) può servire a contraddistinguere sia prodotti che servizi. Peraltro, non sembra dubbio che i servizi che un mar

Ii Foro Italiano — 1991.

chio può contraddistinguere siano solo quelli che una azienda

rende a terzi.

Invero, nel caso in cui una azienda svolga attività pubblicita ria e promozionale di prodotti altrui, è certamente ipotizzabile che la stessa individui siffatta attività mediante un marchio di

servizio mentre appare quanto mai incerta la brevettabilità di

un marchio di servizio da parte di quella azienda che con esso

intenda contrassegnare l'attività pubblicitaria e promozionale

(nonché di distribuzione) dei propri prodotti, già contrassegnati da appositi marchi.

Orbene, nel caso in esame, è palese, quanto alla resistente, che essa ha brevettato il marchio «Shopline» per promuovere la vendita di prodotti di terzi, vistosamente pubblicizzati col

marchi di origine. Per quanto riguarda la ricorrente, si osserva invece che (mal

grado l'affermazione, secondo cui «la Italtel produce e distri

buisce i suoi prodotti con un servizio di distribuzione marchiato

Shopline») quest'ultimo marchio sembra contraddistinguere piut tosto una nuova rete commerciale della Italtel che i veri e pro

pri prodotti della ricorrente ove si consideri: a) che la domanda

di brevetto di marchio d'impresa n. 20142 c/88 in data 28 aprile 1988 reca ben evidenziati alla sinistra delle parole Shop Line

l'emblema ed il nome della Italtel Telematica; b) che tutto il

materiale pubblicitario e promozionale acquisito in causa dalla

ricorrente reclamizza i nuovi prodotti distribuiti dalla rete com

merciale Shop Line col marchio d'origine Italtel Telematica.

A tale conclusione pare pervenire, in buona sostanza, la stes

sa ricorrente la quale afferma che «entrambi i marchi (ossia

quello Italtel «Shopline» e quello della resistente «Shop Line»)

vengono utilizzati per contraddistinguere un servizio di distribu

zione di prodotti dello stesso genere. In ogni caso, ritiene il giudicante che (a parte le significative

differenziazioni grafiche e cromatiche dei marchi in questione)

l'impiego costante del marchio Italtel Telematica in stretta asso

ciazione con il Shop Line esclude che il consumatore di media

diligenza possa confondere i prodotti offerti dalla ricorrente (di cui è nata l'elevata specializzazione nel settore delle comunica

zioni) con quelli messi in vendita, col proprio marchio d'origine ben evidenziati, dalle aziende — sia pure operanti anch'esse nel

settore dell'elettronica di consumo — che si avvalgano della col laborazione (promozionale) della resistente.

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita — Di

niego — Aggravamento dei postumi dopo il decennio dall'in

fortunio — Preclusione — Questione inammissibile di costi

tuzionalità (Cost., art. 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u.

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 83).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita — Ag

gravamento dei postumi dopo il decennio dalla costituzione — Revisionabilità — Esclusione — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n.

1124, art. 83).

È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 8° comma,

d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui, stabilendo il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio ai fini della

richiesta di liquidazione della rendita all'Inail, ne preclude il diritto all'assicurato i cui postumi di invalidità permanente ab biano raggiunto il minimo indennizzabile, a seguito di aggrava mento, dopo il decorso di quel termine, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

83, 6° e 7° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui impedisce la revisione della rendita decorso il termine di dieci anni dalla sua costituzione, in tal modo precludendo all'assicura

to il diritto all'indennizzo degli aggravamenti intervenuti do

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