ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Certo; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketinge Telematica Italia (Avv. Gangai)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 3269/3270-3271/3272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185757 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
za del secondo periodo esennale di vita dei contratti di immobili
urbani adibiti ad uso diverso da abitazione, in relazione al dirit
to di prelazione per nuova locazione spettante al conduttore.
Né alcun limite pone alla stessa esecuzione del provvedimento di rilascio, a differenza del meccanismo previsto per l'indennità
per la perdita di avviamento commerciale.
Parte convenuta sostiene che l'improponibilità conseguirebbe al fatto che il locatore è obbligato a comunicare al conduttore
le offerte ricevute per nuova locazione, almeno sessanta giorni
prima della scadenza; obbligo sancito dalla norma dicendo che
il locatore deve effettuare tale comunicazione e specificando che
«tale obbligo non ricorre» quando si versi in una serie di ipotesi di seguito elencate.
Orbene, tale disposto normativo, pur costituendo fonte di ob
bligo contrattuale ineludibile (si veda l'art. 79 1. 392/78) per il locatore, non impedisce tuttavia che il locatore agisca per il
rilascio anteriormente, riservando al momento opportuno l'a
dempimento degli obblighi di cui all'art. 40, 1° comma.
I due fenomeni non interferiscono tra loro al punto che l'uno
sia impeditivo dell'altro; è vero invece il contrario. Solo quan do sia stata accertata la scadenza contrattuale, mediante conva
lida o sentenza, può essere infatti con certezza individuata la
data utile per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 40.
Quest'ultima ha invero uno scopo finalizzato a favorire la
stipula di un nuovo contratto di locazione tra le parti, ma pro
prio sul presupposto che il precedente sia giunto a termine.
Per tal motivo non solo non è vietato, ma è opportuno che
l'accertamento giudiziale in ordine alla scadenza convenzionale
(su cui ovviamente potrebbero sorgere contestazioni) preceda la comunicazione di offerta per nuova locazione.
La questione è stata risolta, pervenendo ad identiche conclu
sioni, dalla Corte di cassazione, allorquando ha esaminato un
analogo testo normativo, dettato dall'art. 69 1. 392/78 per fa
vorire il rinnovo delle locazioni prorogate ex art. 67 e 71 1.
392/78 (sez. un. 23 gennaio 1985, n. 268, Foro it., 1985, I, 405). Le sezioni unite, dopo aver sottolineato che l'art. 69 (testo
originario) e l'art. 40 hanno la medesima rubrica, hanno rileva
to lo stretto parallelismo tra queste disposizioni, entrambe con
cernenti una definitiva scadenza del rapporto, non condizionata
dai motivi di cui all'art. 29, ma conseguente solo al raggiungi mento della data di scadenza, legalmente o convenzionalmente
pattuita. Hanno inoltre sottolineato la «sostanziale identità di
contenuto» di quasi tutto il testo dell'art. 40 con l'art. 69 e
ricordato il «fermo insegnamento della corte regolatrice in ordi
ne al diritto di prelazione del conduttore previsto dalla 1. 27
gennaio 1963 n. 19, consolidatosi nel senso che la mancata co
municazione al conduttore delle offerte ricevute per una nuova
locazione non comporta l'invalidità della disdetta, né costitui
sce impedimento all'azione di rilascio (Cass. n. 31 e n. 46 del
1977, id., Rep. 1977, voce Cassazione, nn. 251, 252; n. 629
del 1978, id., Rep. 1978, voce cit., n. 269). Ciò posto, le sezioni unite hanno argomentato, autorevolmente
esponendo i concetti già anticipati sulla prima parte motiva di
questa sentenza, che «il diritto di prelazione disciplinato dalla
legge dell'equo canone, anche in regime ordinario, presuppone in ogni caso, per il suo esercizio, che il precedente contratto
sia definitivamente cessato e che il locatore abbia riacquistato
quella disponibilità giuridica dell'immobile che gli consente di
organizzare e programmare la sua futura destinazione».
Si è, pertanto, rilevato che, essendo l'esaurimento del vincolo
locatizio un momento logicamente anteriore all'esperibilità del
diritto di prelazione, è facilmente comprensibile perché il legis latore non abbia dovuto né voluto prevedere alcunché «in ordi
ne ai meccanismi regolatori dell'estinzione del precedente
rapporto».
Quest'ultimo è quindi regolato dalla disciplina ordinaria con
cernente la finita locazione, azionabile con il procedimento per
convalida di licenza, senza alcuna limitazione ex art. 40, 1°
comma.
Conseguentemente, il rapporto locatizio de quo avrà termine,
come contrattualmente previsto, il 31 dicembre 1992 e in rela
zione a tale data va disposto il rilascio.
Ex art. 56 1. 392/78 la data dell'esecuzione può essere equa mente fissata al 30 giugno 1993.
Il Foro Italiano — 1991.
PRETURA MILANO; ordinanza 1° ottobre 1990; Giud. Cer
to; Soc. Italtel Telematica (Avv. Floridia) c. Soc. Marketing e Telematica Italia (Aw. Gangai).
PRETURA MILANO; o
Marchio — Marchio di servizio — Attività promozionale —
Confondibilità — Insussistenza — Fattispecie (Cod civ., art.
2569; cod. proc. civ., art. 700; r.d. 21 giugno 1942 n. 929, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa, art. 11; 1. 24 dicembre 1959 n. 1178, ratifi
ca ed esecuzione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891
concernente la registrazione interna dei marchi di fabbrica e
di commercio, nel testo riveduto a Nizza il 15 giugno 1957, e dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai qua li si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, art. 3).
Deve escludersi la confondibilità fra marchi di servizio ('Shop Line' e 'Shopline'), relativi a canali di distribuzione di pro dotti nel settore dell'elettronica di consumo, qualora detti mar
chi, identici letteralmente, ma diversi sul piano grafico, ven
gano usati unitamente ad altri, e non confondibili, marchi
(nella specie, Italtel e Toshiba) dei rispettivi prodotti com
merciali. (1)
Fatto. — Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24 aprile 1990 la s.p.a. Italtel Telematica esponeva: che nel 1988 aveva
(1) L'ordinanza s'inserisce nel solco della problematica relativa all'in dividuazione dei parametri applicabili in materia di confondibilità fra
marchi, nel caso di specie fra marchi di servizio. La 1. 24 dicembre 1959 n. 1178 ha infatti esteso la previgente discipli
na concernente i marchi di prodotti di fabbrica e commerciali, contenu ta nel r.d. 21 giugno 1942 n. 929, ai marchi di servizio (sul punto, v. la ricostruzione storica di R. Paganelli, Considerazioni in tema di marchi di servizio, in Riv. dir. ind., 1971, I, 74; per la giurisprudenza, cfr. Trib. Monza 19 ottobre 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Marchio, n. 42, in extenso in Giur. it., 1989, I, 2, 860, con nota di M. Introvigne).
Il pretore meneghino, investito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., lo
rigetta utilizzando esclusivamente il referente della confondibilità, supe rando, con empirica agilità, l'altra grossa problematica, che pure si af faccia nel caso di specie, relativa alla contraffazione di un marchio di servizio a mezzo di un marchio di prodotti (sull'argomento, v. Cass. 9 dicembre 1977, n. 5334, Foro it., 1978, I, 358, con nota di R. Par
dolesi). I due marchi per canali di distribuzione di prodotti nel settore della
comunicazione, 'Shop Line' e 'Shopline', se usati unitamente ai marchi dei prodotti stessi, non «creano confondibilità per il consumatore di media diligenza», cosi come è dato leggere in motivazione. L'ordinan
za, quindi, aderisce all'orientamento, prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale, con riguardo ai parametri applicabili in
materia di confondibilità, bisogna far riferimento al giudizio del consu matore di media diligenza (fra le altre, cfr. Trib. Roma 12 febbraio
1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 78; Pret. Torino 18 maggio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 73, per esteso in Foro pad., 1987, I, 429, con nota di Ghigliotti; Trib. Napoli 4 aprile 1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 82). Tale parametro, che può definirsi 'soggettivo', si ritro va usato in giurisprudenza unitamente a quello 'oggettivo', rappresen tato dalla «natura sintetica e non analitica» del giudizio di confondibili tà (v. Cass. 13 aprile 1989, n. 1779, id., Rep. 1989, voce cit., n. 67;
App. Bologna 17 giugno 1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 75; Trib. Modena 8 novembre 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 69; contra, Trib. Milano 15 ottobre 1987, id., Rep. 1989, voce cit., n. 66).
Nell'ordinanza de qua, infine, non si considerano separatamente i
marchi di servizio sopra citati e i marchi di prodotti che a questi ultimi
si associano (Italtel Telematica e Toshiba: ma non si tratta di denomi
nazioni sociali?), negandosene quindi la rilevanza autonoma, che, se
considerata, avrebbe potuto portare ad una soluzione differente. Isola tamente considerati, infatti, i due marchi, 'Shop Line' e 'Shopline',
appaiono prima facie fra loro confondibili, anche se graficamente dif
ferenti (sull'irrilevanza della diversità dei caratteri grafici, v. Trib. Na
poli 28 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 76, per esteso in Giust.
civ., 1987, I, 1823, con nota di N. Cervelli; Trib. Milano 14 aprile 1986, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 79), difettando nel secondo,
registrato posteriormente dalla resistente, i requisiti della novità, origi nalità, capacità distintiva (sul punto, v. Trib. Venezia 5 marzo 1990
e Pret. Venezia-Mestre 15 novembre 1989, id., 1991, I, 641, con nota di R. Simone; per la dottrina, v. P. Vercellone, La ditta, l'insegna e il marchio, in Trattato diretto da Rescigno, 18, Torino, 1983, 98
ss.; v., inoltre, V. Mangini, Il marchio e gli altri segni distìntivi, in
Trattato diretto da Galgano, Padova, 1982, V, 365 ss.).
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3271 PARTE PRIMA 3272
attivato uno speciale canale distributivo per la commercializza
zione di prodotti telefonici, di filodiffusione, di segreterie tele
foniche e personal fax, ed in generale di prodotti di elettronica
di consumo; che, in funzione di tale iniziativa, aveva presentato due domande di brevetto (rispettivamente quella n. 20142 c/88
in data 28 aprile 1988 e quella n. 21084 c/88 in data 26 maggio
1988) per il marchio di commercio «Shop Line» (denominativo e figurativo) classe 9 relativa ad apparecchiature, sistemi elet
tronici e di comunicazione; che tra il novembre ed il dicembre
1989 era venuta a conoscenza di una serie di inserzioni pubblici tarie apparse su vari quotidiani nazionali relative alla vendita
di prodotti elettronici di produzione, tra gli altri, Toshiba e Ra
do da effettuarsi mediante azioni promozionali condotte telefo
nicamente con un «numero verde» intestato a «Shop Line» co
stituente oggetto di domanda di brevetto n. 24755 c/89 per la
classe n. 35 e 38 avanzata dalla s.r.l. Marketing e Telematica
in data 29 settembre 1989; che i due marchi erano confondibili, essendo identici ed incompatibili tra loro, dal momento che le
due suddette società operano nello stesso settore (l'una, infatti,
produceva e distribuiva i suoi prodotti con un servizio di distri
buzione marchiato «Shop Line» e l'altra esercitava un servizio
di distribuzione di prodotti di altre imprese che operavano an
ch'esse nel settore dell'elettronica di consumo). Premessa tale narrativa, chiedeva che fosse inibito alla soc.
Marketing e Telematica l'uso del marchio «Shop Line» per la
vendita (o per qualsiasi manifestazione promozionale o pubbli
citaria) di prodotti compresi nel campo di attività della ricor
rente, con la pubblicazione dell'emanando provvedimento sui
quotidiani «Corriere della Sera» e «Repubblica». La s.r.l. Marketing e Telematica Italia resisteva alla domanda
assumendo: che i due marchi «Shop Line» (registrato dalla s.p.a. Italtel Telematica per contraddistinguere sia una serie di propri
prodotti che una rete commerciale ed un nuovo canale distribu
tivo) e «Shopline» (registrato dalla resistente per affiancarlo al
marchio del prodotto pubblicizzato si da consentire al singolo
acquirente di avere a portata di mano un numero telefonico
dal quale attingere informazioni relative al detto prodotto) non
erano confondibili sia perché diversi, anche graficamente, sia
perché contraddistinguevano attività nettamente diverse.
In esito alla breve discussione orale, questo giudice si riserva
va di provvedere fuori udienza.
Diritto. — 1. - Dalle risultanze processuali è emerso: a) che
in data 28 aprile 1988 la s.p.a. Italtel Telematica depositava domanda di brevetto n. 20142 c/88, per contraddistinguere
prodotti-servizi appartenenti alla classe 9, consistente nella pa rola «Shop» scritta con caratteri maiuscoli, nella parola «Line»
scritta in corsivo e nelle parole «Italtel Telematica» precedute da un segno trilobato poste verticalmente alla sinistra delle pa role «Shop Line», il tutto realizzato con tratto chiaro con uno sfondo scuro avente la forma di un quadrato con gli angoli arrotondati; b) che in data 26 maggio 1988 l'Italtel Telematica
depositava altra domanda di brevetto n. 21084 c/88 per con
traddistinguere prodotti-servizi della classe 9 consistente nelle
parole «Shop Line»; e) che tra il giugno e l'ottobre 1989 la ricorrente pubblicizzava l'immissione sul mercato di nuovi pro dotti (nel settore della telefonia) preannunciando che essi sareb bero stati distribuiti attraverso la rete commerciale Shop Line recentemente creata in tutto il territorio nazionale dalla stessa
Italtel; d) che in data 29 settembre 1989 la s.r.l. Marketing e
Telematica depositava, a sua volta, domanda di brevetto n. 24755
c/89, per contraddistinguere prodotti-servizi delle classi 35 e 38
(pubblicità, comunicazioni attraverso i media commerciali, tele
marketing), consistente nella scritta «Shop Line» in cui la paro la Shop è scritta in carattere Helvetic bold Italie maiuscolo, contornata da filetto nero, colorata in verde. Il tutto sottolinea to da riga nera; e) che dal novembre/dicembre 1989 compariva su alcuni quotidiani nazionali la pubblicità di computer e televi sori (marca Toshiba, Rado, Seleco) in cui si invitava la poten ziale clientela a telefonare ad apposito «numero verde» prece duto dal marchio «Shop Line» per avere tutte le informazioni inerenti al prodotto reclamizzato dalla casa produttrice.
2. - Ciò posto in punto di fatto, giova premettere che il mar
chio d'impresa (la cui funzione tipica, secondo opinione preva lente, è quella di individuare non solo la merce ma anche l'im
presa produttrice si da evitare confusione di prodotti e sviamen to di clientela) può servire a contraddistinguere sia prodotti che servizi. Peraltro, non sembra dubbio che i servizi che un mar
Ii Foro Italiano — 1991.
chio può contraddistinguere siano solo quelli che una azienda
rende a terzi.
Invero, nel caso in cui una azienda svolga attività pubblicita ria e promozionale di prodotti altrui, è certamente ipotizzabile che la stessa individui siffatta attività mediante un marchio di
servizio mentre appare quanto mai incerta la brevettabilità di
un marchio di servizio da parte di quella azienda che con esso
intenda contrassegnare l'attività pubblicitaria e promozionale
(nonché di distribuzione) dei propri prodotti, già contrassegnati da appositi marchi.
Orbene, nel caso in esame, è palese, quanto alla resistente, che essa ha brevettato il marchio «Shopline» per promuovere la vendita di prodotti di terzi, vistosamente pubblicizzati col
marchi di origine. Per quanto riguarda la ricorrente, si osserva invece che (mal
grado l'affermazione, secondo cui «la Italtel produce e distri
buisce i suoi prodotti con un servizio di distribuzione marchiato
Shopline») quest'ultimo marchio sembra contraddistinguere piut tosto una nuova rete commerciale della Italtel che i veri e pro
pri prodotti della ricorrente ove si consideri: a) che la domanda
di brevetto di marchio d'impresa n. 20142 c/88 in data 28 aprile 1988 reca ben evidenziati alla sinistra delle parole Shop Line
l'emblema ed il nome della Italtel Telematica; b) che tutto il
materiale pubblicitario e promozionale acquisito in causa dalla
ricorrente reclamizza i nuovi prodotti distribuiti dalla rete com
merciale Shop Line col marchio d'origine Italtel Telematica.
A tale conclusione pare pervenire, in buona sostanza, la stes
sa ricorrente la quale afferma che «entrambi i marchi (ossia
quello Italtel «Shopline» e quello della resistente «Shop Line»)
vengono utilizzati per contraddistinguere un servizio di distribu
zione di prodotti dello stesso genere. In ogni caso, ritiene il giudicante che (a parte le significative
differenziazioni grafiche e cromatiche dei marchi in questione)
l'impiego costante del marchio Italtel Telematica in stretta asso
ciazione con il Shop Line esclude che il consumatore di media
diligenza possa confondere i prodotti offerti dalla ricorrente (di cui è nata l'elevata specializzazione nel settore delle comunica
zioni) con quelli messi in vendita, col proprio marchio d'origine ben evidenziati, dalle aziende — sia pure operanti anch'esse nel
settore dell'elettronica di consumo — che si avvalgano della col laborazione (promozionale) della resistente.
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita — Di
niego — Aggravamento dei postumi dopo il decennio dall'in
fortunio — Preclusione — Questione inammissibile di costi
tuzionalità (Cost., art. 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 83).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Rendita — Ag
gravamento dei postumi dopo il decennio dalla costituzione — Revisionabilità — Esclusione — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 3, 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124, art. 83).
È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, 8° comma,
d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui, stabilendo il termine di dieci anni dalla data dell'infortunio ai fini della
richiesta di liquidazione della rendita all'Inail, ne preclude il diritto all'assicurato i cui postumi di invalidità permanente ab biano raggiunto il minimo indennizzabile, a seguito di aggrava mento, dopo il decorso di quel termine, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
83, 6° e 7° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui impedisce la revisione della rendita decorso il termine di dieci anni dalla sua costituzione, in tal modo precludendo all'assicura
to il diritto all'indennizzo degli aggravamenti intervenuti do
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