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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 17 ottobre 1988; Giud. istr. Del...

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ordinanza 17 ottobre 1988; Giud. istr. Del Core; Soc. Laboratorio farmaceutico C.T. (Avv. Cataldo, Ferrari) c. Soc. Cyanamid Italia e American Cyanamid Co. (Avv. Salanitro, Libonati, Verusio) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 227/228-233/234 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183755 . Accessed: 28/06/2014 17:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.102.36 on Sat, 28 Jun 2014 17:09:56 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 17 ottobre 1988; Giud. istr. Del Core; Soc. Laboratorio farmaceutico C.T. (Avv.Cataldo, Ferrari) c. Soc. Cyanamid Italia e American Cyanamid Co. (Avv. Salanitro, Libonati,Verusio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 227/228-233/234Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183755 .

Accessed: 28/06/2014 17:09

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PARTE PRIMA

lavoratore licenziato... viene... riconosciuta, in corrispondenza con

la sua presunta volontà, una posizione attiva, di attesa collabora

tiva e di disponibilità alla ricostruzione fattuale del rapporto in

tutta la sua originaria completezza e normalità, solo che di tanto

pervenga invito». Di modo che può affermarsi che «nel disegno del legislatore il coinvolgimento del lavoratore nel processo volto

alla sua reintegrazione prende le mosse dalla previsione che un

suo permanente atteggiamento di prontezza a mettere le proprie

energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, renitente

ad utilizzarle, sia sufficiente a legittimare la corresponsione di

un compenso», giustamente qualificato «retribuzione» ed alla stessa

commisurato, in virtù del principio della «corrispondenza biuni

voca» tra retribuzione e lavoro, «lavoro se non effettivamente

utilizzato, effettivamente posto a disposizione per la sua utilizza

zione»; il quid novi della disciplina in esame consistendo non

solo e non tanto in tale ultima equiparazione (già giustificabile ex art. 1206 c.c.), quanto e altresì', sul piano strettamente proces

suale, nell'esonero del lavoratore dall'onere di provare la propria

disponibilità a riprendere il servizio che si presume sino a prova contraria da parte del datore di lavoro, il quale, inoltrando l'invi

to formale alla ripresa del servizio e provocando il vaglio di una

accettazione o di un rifiuto da parte del lavoratore, può eviden

ziare l'eventuale assenza nella controparte della disponibilità alla

reintegrazione. Sulla scorta di tali ampie ed esaurienti considerazioni, venendo

al problema specifico della sorte dell'obbligazione retributiva fa

cente carico al datore di lavoro ex art. 18, 2° comma, dopo la

caducazione — ad opera della sentenza di riforma di secondo

grado — dell'accertamento pretorile relativo alla illegittimità del

licenziamento e, quindi, dopo il venir meno dello stesso ordine

di reintegrazione, le sezioni unite hanno tratto le seguenti conse

guenze: a) «per il periodo di tempo intercorrente tra la prima

pronuncia, accertativa della illegittimità del licenziamento, e la

sentenza di secondo grado, di segno contrario, la obbligazione di pagamento delle correlative retribuzioni via via maturate, se

non soddisfatte anteriormente alla seconda pronuncia, potrà es

sere fatta valere successivamente anche in separato giudizio, ma

non più in sede esecutiva ed allegando un titolo esecutivo ormai

rimosso e posto nel nulla, bensì' in sede cognitoria ed allegando la situazione di fatto sopra descritta in quanto produttiva degli effetti indicati dall'art. 2126 c.c.» (retribuibilità della prestazione di fatto dell'attività lavorativa — intesa anche come mera dispo nibilità alla ripresa del servizio — risultata in seguito carente di

titolo stante la legittimità del licenziamento); b) non spetta, inve

ce, al lavoratore «il pagamento di retribuzioni correlative a perio di di tempo successivi alla pronuncia della sentenza con cui, in

riforma di quella pretorile, sia stata riconosciuta la legittimità e validità del licenziamento», in quanto, in presenza di un siffat

to accertamento non soltanto è impensabile che il lavoratore li

cenziato possa ritenersi ancora in aspettativa di un invito alla

ripresa del servizio non rivoltogli nemmeno nella vigenza dell'or

dine di reintegrazione; ma, quel che più conta, non è sostenibile

che possa continuare ad operare la previsione normativa relativa

alla equiparazione fattuale della utilizzabilità alla utilizzazione ef

fettiva delle prestazioni del lavoratore; equiparazione che pur sem

pre, nell'unitario disegno legislativo, trova il suo pieno fondamento

nella ritenuta invalidità della interruzione del rapporto di lavoro

per unilaterale recesso dell'imprenditore; di modo che, «rimosso

quell'apprezzamento negativo in ordine al recesso, viene anche

meno la giustificazione per la ulteriore tutela di una protratta situazione di disponibilità a rispondere positivamente ad un —

ormai altamente improbabile — invito alla ripresa del servizio», ed «il rischio della aspettativa di siffatto invito, oltre la data del

la pronuncia di riforma in appello, non potrà che essere assunto

a proprio carico dal lavoratore licenziato».

Da ultimo, in ordine al problema della ripetibilità delle somme

corrisposte al lavoratore a titolo di retribuzioni ex art. 18 dello

statuto, la Suprema corte — con la sentenza a sezioni unite in

esame — ha ribadito, innanzitutto, che soltanto dopo il passag

gio in giudicato della sentenza di riforma è consentito provvedere alle eventuali restituzioni di quanto conseguito in forza della sen

tenza riformata e che non sono comunque ripetibili le retribuzio

ni versate al lavoratore effettivamente reintegrato nel suo posto,

pur dopo il definitivo accertamento della legittimità del licenzia

mento, soccorrendo al riguardo la tutela delle prestazioni di fatto

prevista dall'art. 2126 c.c. (affermazioni queste già contenute nella

precedente sentenza n. 1669/82 delle sezioni unite); con l'ulterio

II Foro Italiano — 1989.

re osservazione però, che la irripetibilità «è invocabile anche e

sin quando — non ancora intervenuta la sentenza di riforma —

la disponibilità del lavoratore alla ripresa del servizio concreta

una situazione di fatto che non può rimanere priva di copertura retributiva perché giustificata, per conseguenzialità dell'ordine pre

torile di reintegrazione, a prescindere dall'essere quest'ultimo giusto ed ingiusto». In definitiva, la ripetibilità risulta limitata a quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzioni relative a periodi di tempo successivi alla sentenza di riforma, riprendendo vigore — una volta esclusa la invocabilità del disposto dell'art. 2126

c.c. — i principi ordinari che regolano l'indebito oggettivo ex

art. 2033 c.c.

Tale essendo l'odierno pensiero delle sezioni unite della Cassa

zione e non ritenendo questo tribunale di doversene discostare,

si deve concludere per la fondatezza dell'appello della Fiat auto

spa avverso la sentenza del Pretore di Cassino del 6 maggio 1985

che — sulla scorta del precedente indirizzo giurisprudenziale do

minante — ha ritenuto l'arbitrarietà della interruzione del paga mento delle retribuzioni al Caira dopo la sentenza di secondo

grado del 4 luglio 1984, riformatrice di quella che aveva dichiara

to l'illegittimità del licenziamento dell'anzidetto lavoratore; con

la ulteriore conseguenza, stante il passaggio in giudicato della sen

tenza di riforma (v. sentenza n. 7719/86 della Corte di cassazione

(id., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 2171) prodotta in

fotocopia dal procuratore della società appellante), che l'appella to Caira deve essere condannato alla restituzione in favore della

Fiat di quanto gli è stato corrisposto a far data da tale pronuncia

(e cioè dal 4 luglio 1984) in forza della sentenza del Pretore di

Cassino del 6 maggio 1985.

Sussistono validi motivi di opportunità per dichiarare intera

mente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudi

zio, all'epoca della instaurazione del quale dominava ancora

l'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'appellato; per la me

desima ragione, vanno invece confermate le statuizioni sulle spe se contenute nella sentenza di primo grado.

TRIBUNALE DI CATANIA; ordinanza 17 ottobre 1988; Giud.

istr. Del Core; Soc. Laboratorio farmaceutico C.T. (Avv. Ca

taldo, Ferrari) c. Soc. Cyanamid Italia e American Cyana mid Co. (Avv. Salanitro, Libonati, Verusio).

TRIBUNALE DI CATANIA;

Provvedimenti di urgenza — Concorrenza sleale — Pubblicazio

ne di notizie false circa la copertura brevettuale del prodotto — Inibitoria — Ammissibilità — Fattispecie (Cod. civ., art.

2598; cod. proc. civ., art. 700). Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale — Vendita

di specialità medicinali in preparazioni e confezioni non auto

rizzate dal ministero della sanità — Sussistenza (Cod. civ., art.

2598).

Va accolta la richiesta di provvedimento cautelare urgente avan

zata da chi lamenti la slealtà concorrenziale derivante dalla pub blicazione di notizie tendenti a far credere che un dato prodotto sia oggetto di un valido diritto di esclusiva (nella specie, si trat

tava di un farmaco per il quale era stata presentata, in Italia, domanda di brevetto, inaccoglibile per difetto del requisito del

la novità). (1)

(1) In tema di rapporti tra gli istituti di brevetto per invenzioni indu striali e concorrenza sleale, si conviene costituisca atto illecito la pubbli cazione di notizie, da parte del fabbricante di un determinato prodotto, tendenti a far credere che lo stesso sia coperto da un brevetto (v. Trib. Milano 30 settembre 1982, Foro it., Rep. 1985, voce Concorrenza (disci plina della), n. 38) e rivolte ai possibili acquirenti (anche in quest'ultimo caso, come in quello cui si riferisce la pronunzia in epigrafe, si trattava di diffida pubblicata su riviste mediche), con la conseguenza di innescare fondato timore negli operatori del settore e di indurli a non acquistare il prodotto, al fine di evitare sanzioni giudiziarie; timore che implica per dite economiche ingiustificate sia per gli operatori sia per la società con

corrente, quando il brevetto invocato risulti non valido (v. Cass. 10 gennaio 1986, n. 69, id., Rep. 1986, voce cit., n. 129, e in Società, 1986, 508,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La vendita di specialità medicinali in preparazioni e confezioni non autorizzate dal ministero della sanità costituisce di per sé

atto concorrenziale illecito per contrarietà ai principi di lealtà

e correttezza commerciale. (2)

Fatto. — Con ricorso in data 25 maggio 1988 ex art. 700 c.p.c. la srl Laboratorio farmaceutico C.T. sedente in Sanremo — pre messo che con citazione dei giorni 4 e 9 maggio precedenti aveva

proposto, tra l'altro, azione di concorrenza sleale contro la Cya namid Italia spa e l'American Cyanamid Company per avere fat

to pubblicare sul n. 6 dell'anno 1988 del periodico quindicinale Il Giornale del Farmacista un annuncio a piena pagina contenen

te una diffida diretta a bloccare l'immissione nel mercato da par te d'imprese concorrenti del prodotto Piperacillina asseritamente

oggetto di un loro diritto di privativa — lamentava che le conve

nute avevano ripetuto l'annuncio-diffida, nel chiaro intento di

ampliarne la diffusione, su alcuni numeri (il 19, il 29 ed il 31

del 1988) del periodico bisettimanale II Medico d'Italia avente

una tiratura annua di 260.000 copie.

Esponeva che la diffida — chiaramente diretta ad essa ricor

rente, unica in Italia, dopo la Cyanamid, ad avere ottenuto dal

ministero della sanità l'autorizzazione a vendere il prodotto «Pi

cillin» a base di piperacillina, e già destinataria di altre diffide inviatele per lettera dagli agenti brevettuali della predetta società — si basava sul falso presupposto dell'esistenza di un diritto di

brevetto delle convenute sulla piperacillina sodica, in realtà for

mante oggetto del brevetto n. 1.106.866 della società giapponese

Toyama Chemical Co.Ltd — di cui la Cyanamid è licenziataria — da ritenersi nullo perché privo del requisito della novità in

quanto la relativa domanda era stata depositata il 9 agosto 1978

con nota di Castellana). In tal caso, è ammissibile la concessione di

un provvedimento ex art. 700 c.p.c. mirante ad inibire la pubblicazione di siffatte notizie (v. Pret. Roma 12 maggio 1986, Foro it., 1987, I, 2900, e in Riv. dir. ind., 1987, II, 79, con nota di Franceschelli; Pret. Roma

28 novembre 1985, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 141, e in Giur.

merito, 1987, 664, con nota di Nardulli; Trib. Ravenna 18 settembre

1984, Foro it., Rep. 1985, voce cit., n. 173), non essendo d'ostacolo alla

sua emanazione l'art. 120 c.p.c., che prevede la pubblicazione solo della

sentenza e non di altri provvedimenti giurisdizionali (v., da ultimo, Pret.

Catania 23 marzo 1983, ibid., n. 178; pacifica sul punto, la dottrina do

minante: v., indicativamente, Ghidini, La concorrenza sleale, in Giur.

sist. dir. civ. e comm. fondata da Bigiavi, Torino, 1982, 357 ss.).

(2) Il problema se la trasgressione di norme pubblicistiche da parte

dell'imprenditore costituisca, o non, atto di concorrenza sleale è stato, ormai da giurisprudenza e dottrina, circoscritto all'ipotesi in cui tale vio

lazione dia luogo ad uno specifico comportamento concorrenziale: regna notevole concordia sul fatto che la violazione di norme pubblicistiche costituisce di per sé atto di concorrenza sleale solo in quanto concorra

alla realizzazione di una condotta professionalmente scorretta: condotta

che si riscontra quando, con la trasgressione della norma amministrativa

cogente, sia stata posta in essere, o comunque con essa coesista, una

lesione del diritto soggettivo del concorrente, con il risultato di realizzare

una necessaria coincidenza degli interessi protetti sia attraverso le norme amministrative che attraverso l'art. 2598 c.c. (v. App. Bologna 31 luglio

1984, Foro it., Rep. 1986, voce Concorrenza (disciplina della), n. 42; Pret. Verona 22 giugno 1985, id., 1985, I, 2791; Cass. 21 aprile 1983, n. 2743, id., 1983, I, 1864, con nota di Pardolesi; 8 maggio 1978, n.

2220, id., 1978, I, 2203, e in Giust. civ., 1978, I, 1664, con nota di Al

gardi. In dottrina, per quanto riguarda i problemi connessi alla soluzio

ne della equazione «violazione di norme pubblicistiche = concorrenza

sleale», v. Ghidini - Hassan, Diritto industriale, commentario, Milano, 2 ed., 1988, 571 ss.; Auletta - Mangini, Marchio, diritto d'autore sulle

opere d'ingegno, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna-Roma, 1977, 160 ss.).

Tale soluzione ha sostanzialmente scalzato quella c.d. punitiva, che:

a) si fondava sul principio secondo cui la concorrenza sleale può essere

repressa indirettamente attraverso norme penali ed amministrative, che

disciplinano l'attività professionale prescindendo da una determinata con

dotta (v. Cass. 23 febbraio 1976, n. 582, Foro it., 1976, I, 2429; Trib.

Torino 11 dicembre 1976, id., Rep. 1978, voce cit., n. 181); b) riteneva

sleale l'attività di chi si procura un vantaggio sui concorrenti attraverso

atti vietati (v. Cass. 11 ottobre 1960, n. 2644, id., Rep. 1960, voce cit., n. 83; 28 marzo 1960, n. 646, ibid., n. 82; 5 agosto 1960, n. 2308, ibid., n. 84). In dottrina, v. Auletta, Violazione di norme di diritto pubblico e slealtà della concorrenza, in Giust. civ., 1958, I, 1562.

Il Foro Italiano — 1989.

dopo che altra identica domanda di brevettatone della stessa Toya ma era stata pubblicata in Francia nel maggio del 1975. Soggiun

geva che di tutto ciò le convenute erano chiaramente consapevoli

per come provato dalla circostanza che nelle diffide in discorso

non veniva fatta menzione del precennato brevetto Toyama, ben

sì di altri due brevetti relativi a procedimenti di preparazione del

la piperacillina. Rilevava, a sostegno della sussistenza di un

pregiudizio irreparabile, che l'annuncio si chiudeva con la minac

cia di azioni legali «per reprimere qualsiasi violazione dei diritti di esclusiva della American Cyanamid Co.», onde appariva fon

dato il timore che gli operatori del settore farmaceutico cui esso

era rivolto si astenessero dall'acquistar e il prodotto Picillin al fi

ne di evitare sanzioni giudiziarie, con conseguente gravissimo danno

per essa ricorrente sobbarcatasi ad ingenti spese per la registra

zione, la fabbricazione e lo smercio del preparato. Chiedeva, per

tanto, che il giudice istruttore inibisse in via d'urgenza alle

convenute la diffusione a mezzo stampa o attraverso altri canali, di notizie tendenti a far credere che la piperacillina fosse oggetto di un loro diritto di privativa, disponendo la pubblicazione del

l'emanando provvedimento.

Disposta la comparizione delle parti, le resistenti chiedevano

il rigetto delle avversarie pretese in quanto poggianti su un asser

to — l'invalidità del brevetto Toyama — del tutto inveritiero e

comunque assolutamente indimostrato. Replicavano che l'annun

cio fatto pubblicare, oltre a contenere soltanto affermazioni veri

tiere (owersia che l'Avocin è un prodotto a base di piperacillina fabbricato in forza di due brevetti di cui è titolare la Cyanamid), nonché una diffida (a non utilizzare gli insegnamenti coperti dal

le citate privative) e due avvertimenti (riguardanti, l'uno, il sup

porto tecnologico al suindicato prodotto farmaceutico, e l'altro

l'intenzione dei titolari dei diritti di esclusiva di tutelarsi dalla

loro violazione) perfettamente legittimi, era formulato in termini

talmente generici da non determinare, neppure in modo potenzia

le, alcun apprezzamento negativo sul conto di qualsiasi leale con

corrente, ed in particolare sulla società ricorrente peraltro non

la sola a violare i brevetti in questione. Le stesse resistenti, con ricorso del 19 luglio successivo, lamen

tavano che il Laboratorio farmaceutico C.T. aveva posto in com

mercio il prodotto Picillin con la falsa indicazione che questo era iniettabile anche per via endovenosa laddove il decreto di au

torizzazione del ministero della sanità faceva riferimento ad una

iniettabilità esclusivamente per via intramuscolare del detto pre

parato. Ritenendo doversi ravvisare in un tale comportamento gli estremi

della concorrenza sleale giacché solo la specialità medicinale di

loro fabbricazione poteva essere iniettata anche per via endove

nosa e sottolineando che a causa del conseguenziale sviamento

della clientela incombeva su di esse un grave ed irreparabile pre

giudizio economico, chiedevano che il giudice istruttore, ai sensi

dell'art. 700 c.p.c., inibisse all'attrice la reclamizzazione e la com

mercializzazione del Picillin come prodotto somministrabile an

che per via endovenosa.

Diritto. — Riveste carattere pregiudiziale ai fini della verifica

del fumus del diritto vantato dalla ricorrente rispetto al quale si denuncia l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabi le, la risoluzione della questione attinente alla validità del brevet

to italiano n. 1.106.866 della Toyama — di cui la Cyanamid è

licenziataria — avente ad oggetto, per come è pacifico in causa, il preparato farmaceutico denominato piperacillina sodica com

posto da un liofilizzato e da sale sodico.

Sulla base della documentazione di provenienza della parte istan

te, non contestata dalle resistenti, appare sufficientemente prova ta la fondatezza dell'assunto relativo alla nullità per difetto di

novità del brevetto in questione ricalcando la relativa domanda

quella depositata in Francia dalla stessa Toyama in epoca ben

anteriore, e precisamente il 6 maggio 1975.

Dal confronto tra le due domande di brevettazione emerge in

maniera evidente che esse, oltre ad avere identico titolo («Nou

velles pénicillines et céphalosporines, leur procédé de préparation et leur application en thérapeutique», la prima, «Penicilline e ce

falosporine e procedimento per prepararle e applicarle», la se

conda), presentano ben 82 rivendicazioni su 87 del brevetto italiano

perfettamente identiche.

Gli elementi inventivi rivendicati nella domanda di brevetto de

positata in Francia, da ritenersi compresi nello stato della tecnica

in quanto resi accessibili al pubblico, non potevano dunque for

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PARTE PRIMA

mare oggetto di una successiva valida domanda di brevetto atteso

il perentorio disposto dell'art. 14 1. inv.

Orbene, tra i principi inventivi elaborati e descritti nella do

manda più antica e pedissequamente ripetuti in quella presentata

in Italia vi è proprio la piperacillina. Oltre ad essere compresa nella rivendicazione principale 1, iden

tica nelle due richieste di brevettazione, la formula della pipera

cillina (acido 6 - [ D (-) - a - (4 etil - 2, 3 - diosso - 1 - piperazin ocarbonilammino) - fenilacetammido] penicillanico e suoi sali non

tossici), riportata a pagina 1078, numero 7337, della 10a edizione

del Merk Index, è specificamente descritta e rappresentata come

rivendicazione 30 sia nella domanda francese che in quella

italiana. Essendovi pertanto una perfetta corrispondenza fra quanto ri

vendicato nel primo deposito, epperciò costituente conoscenza già

nota, e l'idea inventiva oggetto della domanda di brevettazione

depositata in Italia, ne consegue che quest'ultima non poteva con

siderarsi brevettabile mancando del fondamentale requisito della

novità estrinseca, onde il brevetto (n. 1.106.866) ugualmente con

cesso alla Toyama si appalesa inficiato da nullità perlomeno

parziale. Tanto premesso, l'indagine deve a questo punto concentrarsi

sul tenore letterale dell'annuncio-diffida fatto pubblicare dalle re

sistenti sui periodici II Giornale del Farmacista e II Medico d'Ita

lia ed il cui testo — concretante ad avviso della ricorrente un'ipotesi

di concorrenza sleale per denigrazione — appare opportuno qui

di seguito riportare: «La Cyanamid Italia spa e la American Cya

namid Co. informano gli operatori del settore farmaceutico che

la Piperacillina prodotto antibiotico liofilizzato ad ampio spettro,

nonché un procedimento per la sua preparazione, sono oggetto

dei brevetti italiani n. 1.147.916 e 1.148.130 di cui è titolare la

American Cyanamid Co., e che tale prodotto è commercializzato

in Italia con la denominazione Avocin (marchio di fabbrica regi

strato) dalla Cyanamid Italia spa sussidiaria e licenziataria della

American Cyanamid Co. Pertanto, avvertono che esclusivamente

l'Avocin gode della garanzia del supporto della tecnologia e della

ricerca della American Cyanamid Co. e della Cyanamid Italia

spa, diffidano terzi non autorizzati dall'utilizzare gli insegnamen

ti coperti dalle dette privative e rendono noto che intendono av

valersi di tutti gli strumenti legali disponibili per reprimere qualsiasi

violazione dei diritti di esclusiva della American Cyanamid Co.».

Non pare inutile insistere, innanzi tutto, sulla pregiudiziale cir

costanza che la piperacillina, prodotto antibiotico liofilizzato ad

ampio spettro, essendo compresa nello stato della tecnica, è libe

ramente producibile e commerciabile per cui la Cyanamid non

può vantare alcun diritto di privativa su di essa.

È, inoltre, incontroverso che tra le parti esiste un rapporto di

concorrenza, cioè una competizione nella conquista di quello spe

cifico settore del mercato attinente alla fabbricazione dei prodotti

farmaceutici cui esse dedicano la loro attività economica.

Ciò stante, ritiene questo giudice che la frase di esordio del

l'annuncio sopra riportato, per la maniera equivoca ed inganne

vole in cui è strutturata, induce il lettore a credere che anche

il prodotto piperacillina (oltre ad un procedimento per la sua pre

parazione) formi oggetto di un diritto di esclusiva in capo alle

resistenti. Determinanti, al riguardo, si appalesano: il risalto dato

alla parola «piperacillina», scritta in grassetto, a centro pagina

e con caratteri quanto meno doppi del normale; l'uso della con

giunzione «nonché», avente evidente carattere aggiuntivo, ed il

chiaro riferirsi del plurale «sono», alla piperacillina, prodotto an

tibiotico liofilizzato ad ampio spettro, ed al procedimento per

la sua preparazione. Non rileva, in contrario, il particolare, rimarcato dalle resi

stenti, che nell'annuncio non è stata fatta menzione del brevetto

Toyama, laddove quelli ivi indicati — il n. 1.147.916 ed il n. 1.148.130 — riguardano processi di preparazione della piperacil

lina. Difatti, alla luce del contesto della proposizione dianzi esa

minata, sembra che in realtà questi ultimi due brevetti tutelino,

rispettivamente, il prodotto piperacillina ed un procedimento per

la sua preparazione. Non possono poi sussistere dubbi sull'identificabilità della ri

corrente tra i destinatari della diffida contenuta nel penultimo

periodo del comunicato, operando essa — per come sopra ricor

dato — nello specifico settore della produzione e commercializza

zione di prodotti farmaceutici, mentre nessuna rilevanza è possibile

Il Foro Italiano — 1989.

riconoscere in proposito al fatto, addotto dalle resistenti, che al

tra ditta concorrente violerebbe il loro diritto di brevetto sulla

piperacillina. Devesi invero osservare che ai fini dell'individuazione del sog

getto passivo degli atti di concorrenza sleale per denigrazione o

per diffusione di notizie menzognere (attivamente legittimato alla

relativa azione) non è necessario il riferimento esplicito ed esclu

sivo ad un concorrente determinato rilevabile dallo stesso annun

cio pubblicato, sufficiente essendo invece che detto concorrente

sia individuabile sul piano dell'interesse ad agire che è astratta

mente proprio di tutti i produttori e rivenditori del tipo di pro

dotto oggetto dell'atto di denigrazione o della campagna

pubblicitaria decettiva.

Del pari incontestabile è l'ampia diffusività del comunicato

diffida fatto apparire su riviste specializzate ad alta tiratura e

indirizzate a categorie professionali — farmacisti e medici — che

acquistano o fanno acquistare le specialità medicinali.

Accertato, in definitiva, che l'annuncio contiene un complesso

di informazioni formulate in maniera subdola e scorretta si da

ingenerare il convincimento della sussistenza in capo alle resisten

ti di un diritto di privativa sul prodotto piperacillina e dell'illicei tà della condotta di quanti altri ne abbiano intrapreso la

produzione; nonché una diffida intesa a far cessare la violazione

di un brevetto rivelatosi nullo, non può non ritenersi che il com

portamento posto in essere dalle resistenti sia giuridicamente qua

lificabile come atto di concorrenza sleale per diffusione di

circostanze potenzialmente idonee sotto il profilo causale a in

durre discredito per l'attività imprenditoriale e per i prodotti del

concorrente e a sviarne la clientela attuale e conquistabile.

In particolare, è qui appena il caso di ricordare come sia paci

ficamente acquisito in dottrina ed in giurisprudenza che la diffida

costituisce legittimo esercizio di autotutela di un diritto di brevet

to solo se ed in quanto di questo venga riconosciuta la validità,

rappresentando in caso contrario un vero e proprio atto di deni

grazione commerciale.

Cosi acclarato il buon diritto della ricorrente, deve ritenersi

sussistente l'ulteriore condizione richiesta per la concessione della

tutela innominata, e cioè il pregiudizio imminente ed irreparabile.

Per vero, oltre al rischio immanente del ripetersi degli atti di

concorrenza sleale, va rilevato che una smentita dell'assunto rela

tivo all'esistenza di un brevetto della Cyanamid sulla piperacilli

na la quale non intervenga il più tempestivamente possibile,

renderebbe irreversibile lo sviamento di possibili acquirenti del

prodotto fabbricato e messo in commercio dalla società ricorren

te, vanificando in tal guisa ogni eventuale favorevole risultato

del giudizio di merito. Il contenuto da dare al provvedimento d'urgenza deve essere

modellato tenendo conto della duplice esigenza di impedire l'ulte

riore divulgazione, attraverso la stampa e altri strumenti di co

municazione sociale, di notizie tendenti a far credere che la

piperacillina sodica sia oggetto di un diritto di esclusiva da parte della Cyanamid e di evitare il consolidamento degli effetti che

ne sono derivati. All'uopo, oltre ad inibire alle resistenti l'ulterio

re diffusione di consimili notizie, si ritiene particolarmente ido

neo disporre la pubblicazione della presente ordinanza sugli stessi

periodici in cui venne fatto apparire il comunicato denunziato

in ricorso.

Né è di ostacolo all'emanazione di un siffatto ordine che l'art.

120 c.p.c. preveda la pubblicazione soltanto della sentenza e non

di altri provvedimenti giurisdizionali e sancisca tale pubblicità co

me mezzo per contribuire alla riparazione del danno. Ed invero,

un ordine che regoli secondo precise modalità la pubblicazione del provvedimento emesso in sede di procedimento ex art. 700

c.p.c. appare addirittura coessenziale al provvedimento medesi

mo allorché la pubblicità sia, come nella specie, il mezzo più ido

neo ad evitare l'ulteriore irreparabile deterioramento della

situazione da cautelare riguardando il pregiudizio lamentato la

relazione del soggetto istante con la generalità dei terzi.

Occorre tuttavia mettere in evidenza il carattere provvisorio del

l'ordine che dispone la pubblicità dell'ordinanza proprio per evi

tare che ne venga snaturata la funzione meramente strumentale.

Del pari fondato si appalesa il ricorso esperito dalle convenute.

Risulta dagli atti che in data 19 maggio 1983 la srl laboratorio

farmaceutico C.T. richiese la registrazione della specialità medici

nale denominata Picillin in varie preparazioni e confezioni parte delle quali iniettabili per via intramuscolare e parte anche per via

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 17 ottobre 1988; Giud. istr. Del Core; Soc. Laboratorio farmaceutico C.T. (Avv. Cataldo, Ferrari) c. Soc. Cyanamid

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

endovenosa, e che il ministro della sanità, con decreto del 19

giugno 1987, ritenne di autorizzare la società istante a porre in

vendita la specialità medicinale predetta soltanto in alcune com

posizioni (1 flaconcino di polvere da 1 g. + 1 fiala di solvente;

1 flaconcino di polvere da 2 g. + 1 fiala di solvente da 4 mi.)

iniettabili per via intramuscolare.

È ben vero, come controdedotto dall'attrice-resistente, che con

10 stesso decreto furono approvati le etichette ed i foglietti illu

strativi allegati alla domanda in cui è evidenziata la iniettabilità

del preparato anche per via endovenosa; e che per legge (art.

18 e 20 r.d. 3 marzo 1927 n. 478) le etichette e gli stampati illu

strativi fanno parte integrante, in allegati, del decreto di autoriz

zazione onde non se ne possano usare altri, nel confezionamento

dei prodotti medicinali, non corrispondenti a quelli approvati dal

provvedimento ministeriale. Di fatto però la società attrice, ap

profittando dell'evidente errore rilevabile dal testo (integrale) del

decreto — ed intuitivamente originato dal fatto che i foglietti

illustrativi vistati dal ministero erano stati allegati alla domanda

di registrazione del Picillin che ne prevedeva l'uso anche per via

endovenosa — ha finito per immettere ugualmente in commercio

11 prodotto di sua fabbricazione nelle preparazioni iniettabili per

via endovenosa non autorizzate dalla competente autorità ammi

nistrativa, all'esito degli accertamenti tecnico-scientifici di rito.

Ora, non sembra conforme ai principi di lealtà e della corret

tezza professionale che devono informare l'attività imprendito

riale, il trarre vantaggio in modo capzioso da una situazione

obiettivamente favorevole venutasi a creare a causa dell'evidente

contraddittorietà di un decreto ministeriale che, da un lato, auto

rizza la vendita di una specialità medicinale limitatamente ad al

cune sue composizioni aventi determinate caratteristiche in fatto

di somministrazione, e, dall'altro, prescrive che le relative confe

zioni siano accompagnate da foglietti illustrativi dove viene de

scritta una più ampia somministrabilità del prodotto in realtà

propria delle preparazioni non autorizzate.

Nel caso concreto, dunque, la condotta realizzata dalla srl La

boratorio farmaceutico C.T. che, violando l'essenza del provve

dimento amministrativo, ha immesso in commercio il medicinale

Picillin con schede tecniche e stampati illustrativi attribuentigli

caratteristiche escluse dal decreto ministeriale e viceversa peculia

ri dell'analoga specialità medicinale a nome Avocin fabbricata

dalla Cyanamid, va senz'altro sussunta negli schemi della concor

renza sleale in quanto genericamente contrastante con i principi

di lealtà e della correttezza commerciale — da intendere in senso

ampio, desumendo l'illiceità dell'atto dalla qualificazione tenden

ziale dell'insieme — e idonea a trarre in inganno i consumatori

ed a sviarli nel giudizio comparativo e nella scelta che essi com

piono di fronte alle alternative offerte dal mercato.

Quanto alla sussistenza del requisito del periculum in mora —

insito nella distrazione della clientela conseguente all'atto illecita

mente concorrenziale per i tratti di irreparabilità che essa presen

ta — non possono che valere le considerazioni svolte sul punto

esaminando il ricorso della società attrice.

Va conseguentemente inibito alla srl Laboratorio farmaceutico

C.T. di porre in commercio il Picillin con l'indicazione che trat

tasi di prodotto iniettabile anche per via endovenosa.

Una cosiffatta statuizione non invade ambiti di competenza ri

servati alla pubblica amministrazione avendo questa nella specie

già provveduto nel senso di escludere l'iniettabilità del Picillin

per via endovenosa ed essendo sicuramente configurabile a carico

della società attrice l'onere di far eliminare le conseguenze della

contraddittorietà palesata dal provvedimento autorizzativo, richie

dendo al ministero competente, per come normativamente previ

sto, l'autorizzazione a modificare i foglietti illustrativi e le schede

tecniche del prodotto.

Il Foro Italiano — 1989.

TRIBUNALE DI NAPOLI; sentenza 9 settembre 1988; Pres. ed

est. Militerni; Soc. Istituto Tirreno del leasing (Avv. Scac

chetti) c. Iannone (Avv. Vitiello).

TRIBUNALE DI NAPOLI;

Contratto in genere — Compresenza di elementi del leasing e del

l'usufrutto — Natura — Atipicità (Cod. civ., art. 1322).

Contratto in genere — Locazione finanziaria — Usufrutto — Pre

visione d'acquisto del bene da parte dell'usufruttuario — Peri

mento del bene prima della consegna — Risoluzione del contratto

— Fattispecie.

È atipico il contratto che presenti le caratteristiche dell'usufrutto

e del leasing e nel quale sia espressamente prevista la possibili

tà, da parte dell'usufruttuario, di acquistare alla scadenza pat

tuita il bene (nella specie, autoveicolo). (1)

Nell'ipotesi di un contratto di leasing avente ad oggetto la costi

tuzione di usufrutto e nel quale sia prevista la possibilità, da

parte dell'usufruttuario, d'acquistare alla scadenza pattuita il

bene, il perimento del bene stesso (nella specie, autoveicolo),

prima ancora della consegna, comporta la risoluzione del con

tratto di leasing-usufrutto per impossibilità sopravvenuta, indi

pendentemente da ogni dichiarazione che, sottoscritta

dall'usufruttuario, esoneri la società finanziatrice da qualsiasi

responsabilità per la mancata consegna del bene. (2)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

1*8 febbraio 1986, l'Istituto Tirreno del leasing s.p.a., premesso,:

(1-2) Sull'ipotesi specifica non esistono precedenti in termini.

La sentenza riportata rileva per le seguenti affermazioni di principio:

a) Distaccandosi da un precedente orientamento giurisprudenziale in

tema di leasing costitutivo di usufrutto (v. Pret. Napoli 30 ottobre 1986,

Foro it., Rep. 1987, voce Contratto in genere, n. 214, per esteso in Dir.

e giur., 1986, 798, con nota di Monticelli), si afferma che lo stesso

è un contratto innominato, ma socialmente tipico; il che vale a tagliar

fuori le denunzie di ibridismo giuridico, ricorrenti quando si parla dei

rapporti leasing-usufrutto. In tal modo divelta irrilevante, in presenza

di un contratto di leasing che presenta tutte le caratteristiche dell'usufrut

to, il problema della disciplina da applicare al contratto stesso poiché

la prevalenza del leasing non esclude la rilevanza giuridica degli elementi

d'usufrutto, ai quali saranno applicate le norme proprie del tipo contrat

tuale cui appartengono in quanto non incompatibili con gli elementi del

tipo prevalente. b) La funzione economica di finanziamento del leasing costitutivo di

ususfrutto è quella di consentire all'usufruttuatario di utilizzare il bene

per la durata determinata: essendo la strumentalità del bene caratteristica

tipizzante il contratto di leasing-usufrutto (v. Cass. 6 maggio 1986, n.

3023, Foro it., 1986, I, 1819, con nota di Pardolesi), l'eventuale peri

mento del bene oggetto del contratto, prima della sua consegna, provoca

to da cause non imputabili all'usufruttuatario implica una risoluzione del

contratto stesso per impossibilità sopravvenuta, non essendo concepibile

un diritto d'usufrutto su di un bene che in natura non esiste, né pratica

bile una deroga alla disciplina dell'usufrutto. Di conseguenza, si afferma

che ogni dichiarazione, sottoscritta dall'usufruttuatario, intesa ad esimere

la società finanziaria da qualsiasi responsabilità, non è valida dato che

non può comprendere la mancata consegna della cosa senza incidere sul

l'oggetto del contratto. In dottrina, è molto dibattuta la stessa possibilità di dare ingresso,

sul piano della valutazione di meritevolezza degli interessi, alla fattispecie

leasing-usufrutto. Infatti, una voce autorevole sostiene che il contratto

di leasing costitutivo di usufrutto è pienamente valido, negando che in

tal caso possa parlarsi di contratto in frode alla legge o di contratto simu

lato e sostenendo invece che la disciplina dell'usufrutto, cosi come quella

del contratto di leasing, non mostrano di essere incompatibili fra loro,

dato che realizzano finalità economiche diverse: il contratto di leasing

consente all'utilizzatore di usufruire del bene evitando di pagarne il prez

zo al momento in cui inizia a usarlo «con l'impegno di versare un corri

spettivo periodico che ha il valore attuale vicino a quello del costo

dell'investimento», mentre il contratto d'usufrutto assicura un diritto reale

di godimento sul bene all'utilizzatore. V., da ultimo, De Nova, Il con

tratto di leasing, 2a ed., Milano, 1985, 64 ss.

Sull'opposto versante, si replica: 1) posto che alla base della strumen

talità del bene vi sarebbe un diritto personale di godimento e non anche

un diritto reale di godimento, le caratteristiche della locazione finanziaria

mal si conciliano con l'istituto dell'usufrutto poiché, in genere, le opera

zioni di leasing-usufrutto si risolvono nella trascrizione delle clausole pro

prie del contratto di locazione; 2) anche se l'attività negoziale può incidere

su quella che è la fattispecie tipica dell'usufrutto, il regolamento conven

zionale non può spingersi fino a snaturare l'essenza del diritto d'usufrut

to, dovendosi sempre individuare un contenuto «minimo, ineliminabile,

essenziale» del diritto stesso (v., in tal senso, Clarizia, Il c.d. leasing

usufrutto, Atti del convegno di Lucca «Leasing ed altre forme di finan

ziamento nel settore degli autoveicoli», in Riv. it. leasing, 1986, 457 ss.).

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