ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Mazza Galanti; Ferrari (Avv. Gavino) c. Ferrari (Avv. Pavone,Figone); Ditta Ferrari (Avv. Pavone, Figone) c. Ferrari e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2373/2374-2379/2380Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184825 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
nufatto, consentita dal locatore, è entrata a far parte di quel com
plesso di cui il locatore deve rispettare il pieno godimento da
parte del conduttore (art. 1582 c.c.), onde risulterebbe addirittu ra contra legem un provvedimento che, accogliendo la specifica domanda, realizzasse un'innovazione;
rilevato, relativamente al periculum in mora, che difetta, allo
stato, l'imminenza prescritta dall'art. 700 c.p.c. poiché, nel qua dro del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzio
ni, la pubblica amministrazione non ha ancora provveduto ad
emettere l'ingiunzione di demolizione prevista dall'art. 7 1. 28 feb braio 1985 n. 47 dalla cui inosservanza nel termine di novanta
giorni deriva l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune paventata da parte ricorrente;
ritenuto comunque che, indipendentemente dal caso citato e
documentato dalla Cianferoni, in cui effettivamente, in ipotesi analoga a quelle di cui è causa (ma la locazione non era su sem
plice area nuda bensì' su terreno con baracca realizzata da prece dente conduttore), è avvenuta l'acquisizione gratuita e, in seguito alla constatata inottemperanza all'ingiunzione demolitoria, l'im
missione in possesso del comune di Firenze, la misura ablatoria non sembra applicabile alla fattispecie in esame; da un abuso
cui il proprietario potrebbe non aver partecipato deriverebbe un
effetto, quello della perdita della proprietà, contrario ai principi costituzionali (art. 42 Cost.), e configurante una fattispecie di
responsabilità oggettiva non tollerabile alla luce dei principi del
l'ordinamento. D'altro canto, la giurisprudenza pur precedente l'entrata in vigore della 1. 47/85, tuttavia pertinente per quanto ne occupa, ha affermato l'illegittimità dell'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune allorché il proprietario non sia stato in grado di ottemperare alla diffida a demolire le
opere abusive eseguite da altri, per il fatto di non avere la dispo nibilità dell'area (caso tipico la locazione) e fino a quando tale
disponibilità non sia stata riacquistata (Cons. Stato 19 marzo 1984, n. 252, Foro it., 1984, III, 341);
ritenuto infine che difetta il presupposto della residualità del
provvedimento invocato, quello dell'art. 700 c.p.c., ben potendo i ricorrenti, alla luce di quanto finora esposto, impugnare, se e
quando sarà emessa, l'ingiunzione di demolizione nella compe tente sede di giurisdizione amministrativa, entro il termine di de
cadenza di cui all'art. 7 cit., e invocare la sospensione cautelare
del provvedimento atteso il danno grave e irreparabile che al pri vato deriva dall'effetto costitutivo della straslazione del diritto
di proprietà (Tar Lombardia, sez. II, 27 ottobre 1988, n. 351,
id., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, nn. 744-747). Per questi motivi, rigetta i ricorsi.
PRETURA DI GENOVA; ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Maz za Galanti; Ferrari (Aw. Gavino) c. Ferrari (Aw. Pavone,
Figone); Ditta Ferrari (Aw. Pavone, Figone) c. Ferrari e altri.
PRETURA DI GENOVA; ta n A T AVTTT* Forrorì / Al
Provvedimenti di urgenza — Società in nome collettivo — Revo
ca dell'amministratore per giusta causa — Ammissibilità — Fat
tispecie (Cod. civ., art. 2259, 2293; cod. proc. civ., art. 700). Società — Società in nome collettivo — Amministratore — Pen
denza di procedimento di revoca per giusta causa — Perma
nenza dei poteri — Fattispecie (Cod. civ., art. 2259, 2293). Possesso e azioni possessorie — Imprenditore — Azione di rein
tegrazione nel possesso dell'azienda — Ammissibilità — Fatti
specie (Cod. civ., art. 1140, 1168, 2082, 2555).
È ammissibile il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. di revoca per giusta causa dell'amministratore di società in nome
collettivo (nella specie, l'invocato provvedimento è stato nega
to, in quanto i fatti addebitati all'amministratore erano stati
fino a quel momento tollerati e non avevano prodotto danni
documentabili). (1)
(1-3) In senso conforme alla prima massima, Trib. Napoli 18 dicembre
1987, Foro it., Rep. 1988, voce Provvedimenti di urgenza, n. 176; Pret. Busto Arsizio 14 marzo 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 156; Pret. Mirandola 20 febbraio 1985, id., 1985, I, 2797, con nota di richiami,
Il Foro Italiano — 1990.
L'amministratore di società in nome collettivo, che sia sottoposto a procedimento di revoca per giusta causa, conserva i poteri
attribuitigli dalla legge e dall'atto costitutivo fino alla sua ef fettiva rimozione (nella specie, si è negato che fosse improcedi bile un giudizio, promosso dall'institore che era stato nomina to dall'amministratore in pendenza del procedimento per la sua
revoca). (2) È ammissibile, in favore dell'imprenditore, l'azione di reintegra
zione nel possesso dell'azienda (nella specie, è stata esclusa la
tutela possessoria nei confronti della cooperativa costituita tra
i dipendenti dell'impresa che, in attesa di stipulare un contratto
di affitto formalmente perfetto, aveva iniziato la gestione del
l'azienda sulla base degli affidamenti ricevuti). (3)
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 2 febbraio 1989, Marina
Ferrari nella sua qualità di socia della «ditta Ferrari Antonio di
Ferrari Andrea Anna e Marina - società in nome collettivo», con
veniva avanti a questo pretore Anna Ferrari e Andrea Ferrari,
rispettivamente socia e socio amministratore della società in og
getto. La ricorrente assumeva che da circa un anno il Ferrari
non si curava dell'amministrazione e della gestione della società, vivendo prevalentemente fuori Genova limitando la sua attività
in azienda a prelievi ingiustificati di somme di denaro.
Sosteneva che i soci, di comune accordo, avevano invano cer
cato di reperire acquirenti per la società e, risultati inutili i tenta
tivi in tal senso, avevano deliberato di fare costituire una coope rativa dai dipendenti cui affidare l'azienda. Sottolineava che gli attuali convenuti non si erano peraltro presentati ad un'assem
blea finalizzata alla formalizzazione del contratto di affitto (asse ritamente già approvato dalle parti ed operante) e chiedeva che, riservata azione di responsabilità nei confronti del Ferrari An
drea, il pretore adito procedesse alla nomina di un amministrato
re giudiziario e alla revoca di quello in carica. Ciò tenuto conto, in particolare, della necessità di predisporre e sottoscrivere le di
chiarazioni a fini fiscali, approvare il rendiconto per il 1988, di sporre per la registrazione e gli incombenti relativi al contratto
di affitto di azienda, operare le opportune trascrizioni presso la
cancelleria delle società commerciali. (Omissis) Nelle more della pronuncia dell'ordinanza pretorile e precisa
mente in data 1° marzo 1989, la ditta Ferrari Antonio di Ferrari
Andrea, Anna e Marina, s.n.c., in persona del legale rappresen tante sig. Ennio Fazio, nella sua qualità di institore generale, de
positava ricorso ai sensi degli art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. conve
cui adde, R. Lener, S.a.s. - Amministratore - Revoca - Scritture contabili -
Esibizione al socio accomandante, in Nuova giur. civ., 1986, I, 480. Il
problema (non trattato dalla ordinanza in epigrafe perché assorbito dalla
negata revoca dell'amministratore) della nomina di un amministratore giu diziario, è stato risolto negativamente da Trib. Napoli 18 dicembre 1987, cit., riportata in Foro it., Rep. 1988, sotto la diversa voce Società, n.
322; Trib. Ascoli Piceno 5 luglio 1986, id., 1987, I, 1285; in obiter dic
tum, da Pret. Mirandola, cit. È stato invece risolto affermativamente da App. Napoli 31 marzo 1987,
Dir. fallim., 1987, II, 705 (per altre parti in Foro it., 1988, I, 1285); Cass. 7 maggio 1963, n. 1113, id., Rep. 1963, voce cit., n. 176. In dottri
na, esprimono opinione avversa, Galgano, Le società di persone, Mila
no, 1972, 202 ss.; Scotti Galletta, Partecipazione di società capitali a società di persone - amministratore giudiziario di società di .persone: profili problematici e ricostruttivi, in nota a App. Napoli, cit.
Pret. Gallarate 17 aprile 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 308, ha respinto la richiesta di provvedimento di urgenza proposta da un socio di una società in nome collettivo amministrata disgiuntivamente, il quale pretendeva che l'amministratore, il quale aveva omesso il conto della ge stione, fosse revocato e sostituito con un amministratore giudiziario. Quel pretore aveva osservato che nella società in nome collettivo, a meno di una deroga voluta dalle parti, il potere di amministrazione inerisce alla
qualità di socio e che, pertanto, il socio non può pretendere dall'altro il bilancio dell'esercizio, essendo questo un atto alla cui redazione sono
parimenti competenti tutti gli amministratori. Sulla seconda massima non risultano precedenti specifici. Per riferi
menti, Galgano, op. cit., 186. È conforme alla terza massima, Pret. Roma 24 agosto 1976, Foro it.,
1978, I, 799, nonché, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'occupazione di fabbrica per motivi sindacali, Trib. Napoli 27 aprile 1987, id., Rep. 1988, voce Possesso, n. 62; Pret. Brindisi 9 aprile 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 76.
Per riferimenti, cfr. Cass. 11 giugno 1986, n. 3863, id., Rep. 1986, voce cit., n. 83. In dottrina, v. Sacco, Il possesso, Milano, 1988, 116.
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2375 PARTE PRIMA 2376
nendo avanti a questo stesso pretore la signorina Marina Ferrari
in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione
della «Ferrari Comav, s.r.l.», chiedendo l'immediata reintegra della
società Ferrari nel possesso dell'azienda societaria predetta. So
steneva il ricorrente che la convenuta, pur avendo definito con
il signor Andrea Ferrari una «puntuazione» delle intese raggiunte in ordine ad un'ipotesi di affitto dell'azienda della s.n.c. Ferrari, aveva successivamente coltivato in cattiva fede le trattative dene
gando il proprio accordo sulle condizioni negoziali più significa tive (in relazione alle quali ella aveva già prestato il suo consen
so) e respingendo lo schema del contratto di affitto predisposto dal patrono della società ricorrente il cui contenuto ricalcava in
vece le intese già raggiunte specie per ciò che riguardava le garan zie richieste e quelle offerte.
Successivamente, in occasione di un incontro cui avevano par
tecipato oltre al legale della s.n.c. Ferrari, il consulente della si
gnorina Marina Ferrari e della cooperativa Comav (poi risultata
costituita già il 18 ottobre 1988), nonché il ragionier Mori, presi dente del collegio sindacale di quest'ultima, secondo la prospetta zione della società ricorrente, la convenuta aveva inteso modifi
care la propria offerta contrattuale rendendo nota la sua «irre
versibile indisponibilità per una prosecuzione delle trattative dalle
quali dichiarava di recedere».
Seguiva, da parte della predetta, l'invio al signor Andrea Fer
rari e alla signora Anna Ferrari di un avviso di convocazione
assemblea straordinaria della s.n.c. Ferrari Antonio, prevista per il 28 gennaio 1988 presso lo studio del legale della signora Mari
na Ferrari.
I signori Ferrari, trattandosi di assemblea indetta da parte di
soggetto non legittimato, avevano evitato di rispondere alla con
vocazione all'esito della quale era stato redatto un atto denomi
nato «verbale di assemblea straordinaria».
Solo successivamente i Ferrari venivano a conoscenza del fatto
che la convenuta aveva costituito la coop. Comav collocandone
la sede dell'azienda nella s.n.c. Ferrari, che la società cooperativa si era illecitamente impossessata dell'azienda di proporietà della
predetta società, che, in particolare, la signorina Marina Ferrari
non solo aveva preso possesso dei macchinari e delle materie pri me utilizzate nell'interesse esclusivo dalla cooperativa, ma si era
arrogata poteri di amministrazione e di gestione della s.n.c. Fer
rari, entrando in conflitto di interessi con la società, con gravissi mo ed irreparabile pregiudizio per la stessa. Da ultimo si segnala va che la convenuta si era opposta a qualsiasi attività di gestione e di controllo aziendale da parte dell'institore signor Ennio Fazio.
Tutto ciò premesso, ritenuta applicabile nella specie la tutela
possessoria invocata, la ricorrente chiedeva l'immediata reintegra nel possesso dell'azienda, previo ordine di immediato rilascio dei
locali nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovavano
prima dello spoglio, nonché un rendimento di conto dell'attività
compiuta. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'istruttoria in relazione
a questa seconda procedura, esperito il libero interrogatorio del
ricorrente, all'udienza del 28 marzo 1989 questo pretore, nulla
opponendo i procuratori delle parti, disponeva la riunione della
causa possessoria al procedimento ex art. 700 c.p.c. (Omissis) Venendo al merito delle controversie oggetto della presente de
cisione, ritiene il giudicante di affrontare per primo, seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, il ricorso
della signorina Marina Ferrari volto ad ottenere la revoca dell'at
tuale amministratore della s.n.c. Ferrari, signor Andrea Ferrari
e la nomina di un amministratore giudiziario in persona della
dr.essa Annarita Figlioli o di altro professionista indicato da que sto pretore.
Pur versandosi in una materia assai complessa dove le tesi dot
trinali e gli orientamenti giurisprudenziali risultano sovente con
trastanti, ritiene lo scrivente di dover ribadire quanto, almeno
in parte, già evidenziato nella richiamata ordinanza pretorile del
2 marzo 1989 circa l'ammissibilità, in via di urgenza, di una do
manda di revoca dell'amministratore per giusta causa, necessaria
mente sottoposta al pretore territorialmente competente. Premes
so che nella specie non sembra ravvisabile una misura cautelare
tipica (per quanto un'isolata e contrastata decisione della Supre ma corte abbia in passato ritenuto applicabile analogicamente al
le società personali il disposto dell'art. 1105 c.c. in tema di co
munione, inerente alla possibilità di richiedere al tribunale la no
mina di un amministratore; si v. sul punto Cass. 7 maggio 1963, n. 1113, Foro it., Rep. 1963, voce Società, n. 176), occorre dun
II Foro Italiano — 1990.
que verificare la presenza dei requisiti relativi alla sussistenza di
un fumus circa l'esistenza di un diritto azionabile in via ordinaria
e al fondato timore che possa verificarsi un imminente ed irrepa rabile pregiudizio durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio ordinario.
Problema diverso e ulteriore è invece quello relativo alla possi bilità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, sia
avuto riguardo al disposto dell'art. 2259 c.c. che prevede solo
il provvedimento di revoca, sia perché, venendo a mancare per
qualsiasi ragione l'amministratore unico, ciascuno dei soci, ove
non diversamente stabilito, potrà esercitare disgiuntamente i com
piti di amministratore (in tal senso si v. Cass. 13 gennaio 1987, n. 134, id., Rep. 1987, voce cit., n. 305).
Preliminare all'eventuale accoglimento di tale ultima domanda
è in ogni caso una decisione in positivo circa la revoca del conve
nuto dalla sua funzione di amministratore.
Valutate le risultanze della compendiosa istruttoria svolta non
ché l'imponente e variegata documentazione prodotta, ritiene que sto pretore che, pur essendo tutelabile in astratto — ai sensi della
vigente normativa societaria — il diritto di un socio ad ottenere
la revoca dell'amministratore, non ricorra nella specie la lamen
tata esigenza di evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti ed
irreparabili. Va infatti sottolineato che, come in precedenza espo
sto, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato giustificato con l'urgenza di dover provvedere, in una situazione di asserita latitanza del
l'amministratore, al disbrigo di una serie di incombenti di carat
tere fiscale ed amministrativo. Tra l'altro, si è sottolineata l'esi
genza di provvedere alla registrazione e agli adempimenti relativi
al «contratto di affitto di azienda». Tale ultimo riferimento co
glie il cuore del problema e l'unico punto nodale dell'intera con
troversia che, non a caso, è stata incentrata da entrambi i legali sul valore e sul significato della scrittura privata sottoscritta in
data 23 novembre 1988 dalla signorina Marina Ferrari e dallo
zio Andrea Ferrari. In estrema sintesi può qui ricordarsi che, ad
avviso della ricorrente in via di urgenza, l'atto in questione costi
tuirebbe già di per sé un contratto fonte di obbligazioni in quan to espressa manifestazione di volontà delle parti relativamente a
tutta una serie di elementi cardine delle trattative intercorse (pre visione dell'affitto d'azienda, entità del canone, durata del con
tratto, valore delle giacenze, diritto d'opzione . . .). Per il conve
nuto signor Andrea Ferrari, secondo quanto prospettato dai suoi
legali, la citata scrittura privata avrebbe invece costituito una me
ra «puntuazione», vale a dire una serie di punti fermi in previsio ne di un futuro atto che avrebbe dovuto determinare tutta una
serie di clausole essenziali per la definizione del contratto di affitto.
Non si ritiene di potere in questa sede entrare nel merito della
scrittura privata pur se alcuni riferimenti alla stessa saranno ine
vitabili nel tentativo di interpretare il comportamento delle parti in causa.
Tornando all'oggetto del provvedimento richiesto in via di ur
genza, occorre sottolineare che, ad avviso del giudicante, il pro blema dell'asserita inettitudine (per ragioni di salute o di incapa
cità) del convenuto è questione del tutto diversa del rifiuto da
parte di questi a provvedere alla registrazione di un contratto
che egli, in buona fede o meno, ritiene di non avere mai stipulato. Per quanto concerne comunque gli adempimenti di natura fi
scale o amministrativa relativi alla società, non è stato in alcun
modo provato che il signor Ferrari abbia avuto o abbia intenzio
ne di venir meno agli obblighi di legge su di lui incombenti in
questo ambito. Ciò è del resto dimostrato dal ricorso ex art. 700
c.p.c. che egli, sia pure per il tramite dell'institore da lui nomina
to, si è visto costretto a presentare a questo pretore in data 3
marzo 1989 al fine di ottenere i registri delle fatture, i libri Iva
e tutta la documentazione contabile necessaria per la predisposi zione della relativa dichiarazione annuale. In accoglimento delle
istanze formulate, questo magistrato provvedeva ad ammettere
nella stessa giornata del 3 marzo un decreto inaudita altera parte, ma la procedura veniva successivamente abbandonata evidente
mente per accordi intercorsi tra le parti. Per quanto poi riguarda l'asserita incuria del Ferrari nell'am
ministrazione e nella gestione dell'omonima società, il discorso
può essere sviluppato con riferimento a diversi periodi temporali. Dalle risultanze istruttorie (si v. in particolare la deposizione Maz
zucchelli) è emerso che il convenuto nell'anno 1988 ha mantenuto
(almeno fino alla fine del mese di novembre) gli stessi ritmi lavo
rativi degli ultimi anni, vale a dire una presenza in ufficio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
limitata a tre-quattro giorni alla settimana ma sufficientemente
costante fatto salvo qualche periodo di assenza protratta. E del
resto gli stessi testi dedotti dalla ricorrente non sono stati assolu
tamente in grado di avvalorare la tesi che egli si sia disinteressato
dell'andamento della società (si vedano sul punto le deposizioni
dei testi Cantini e Mazzucchelli) sostenendo invece che egli si cu
rava dell'azienda per la parte amministrativa di una sua compe
tenza. Negli ultimi mesi del 1988 e in particolare a partire dallo
scorso dicembre, è emersa invece una situazione di maggiore di
stacco da parte dell'amministratore, da ricollegarsi peraltro, da
un lato, alla sua dichiarata volontà di non proseguire nell'attività
e, dall'altro, alle trattative in corso che stavano sfociando nella
costituzione della cooperativa e nell'affitto dell'azienda. Il fatto
che ultimamente il convenuto non si sia più presentato in azienda
e abbia nominato un institore è logicamente spiegabile con l'a
cuirsi dei contrasti con la ricorrente che, oltre al promovimento
di azioni legali, hanno determinato un'inevitabile situazione di
pesante conflittualità a livello personale tra le parti.
In definitiva, non si vuole qui sostenere (né si potrebbe) che
la conduzione dell'azienda da parte del signor Ferrari sia stata
impeccabile ma semplicemente rilevare, da una parte, che fino
al recente deteriorarsi dei rapporti tra i soci, il suo comportamen
to è stato tollerato senza che da ciò derivassero all'impresa danni
documentabili e, dall'altra, che poiché attualmente l'attività so
ciale è quanto meno di fatto amministrata dalla sig. Ferrari nella
sua qualità di presidente della cooperativa costituita insieme agli
operai già dipendenti della s.n.c. Ferrari, non si vede quale gene
re di attività potrebbe essere richiesta all'amministratore in carica.
Ciò dimostra ancora una volta che l'unico interesse della ricor
rente (legittimo o meno a seconda dell'interpretazione che si vuo
le dare della citata scrittura privata) è quello di ottenere la nomi
na di un nuovo amministratore in grado di «definire gli incom
benti correlativi al contratto di affitto» in modo conforme alle
aspettative della Ferrari e della cooperativa. Tale aspettativa non
pare meritevole di accoglimento, almeno nella presente procedura
di urgenza, non essendo ravvisabile, ad avviso di questo pretore,
il periculum in mora richiesto dalla norma di legge.
Per quanto concerne gli asseriti prelievi dal conto corrente che
il sig. Ferrari avrebbe compiuto in modo «indiscriminato e ingiu
stificato», possono essere svolte le seguenti considerazioni. Pre
messo che lo stesso legale della ricorrente ha sostenuto che non
si versa in tema di responsabilità «contabile» dell'amministrato
re, dalle fotocopie di alcuni brogliacci versati in atti è emerso
che il 9 gennaio 1989 il sig. Ferrari avrebbe ottenuto la somma
di lire 2.500.000 a titolo di saldo per gli emolumenti del mese
di dicembre 1988. È pure risultato che il 16 luglio 1987 il conve
nuto ha effettuato dal conto della società un prelievo «da regola
rizzare all'atto della ripartizione dei beni della ditta». Al di là
di tali risultanze vi è soltanto la dichiarazione del Mori (teste
non incapace in quanto portatore nella presente vicenda di un
mero interesse di fatto) il quale ha genericamente dichiarato che
il signor Ferrari percepiva «somme decisamente superiori rispetto
agli altri soci». In mancanza di più precisi riscontri contabili (e
in proposito è significativo che lo stesso legale della ricorrente
abbia ventilato la necessità di una perizia contabile per accertare
le somme erogate ai soci nel corso degli anni) non pare che tali
dati suffraghino la tesi della ricorrente di sistematiche appropria
zioni degli utili né può a tal fine risultare determinante il prelievo
di una sia pure consistente somma di denaro (avvenuta da ormai
quasi due anni). Di tale operazione, che per le ragioni esposte
non può rilevare ai fini del presente giudizio, potrà naturalmente
tenersi conto in sede di trattative per la definizione della vertenza
in corso o, se del caso, ove si voglia promuovere azione di re
sponsabilità nei confronti dell'amministratore.
Da ultimo va rilevato che neppure la nomina da parte del si
gnor Andrea Ferrari di un institore può costituire manifestazione
di «ulteriore negligenza e abuso», come pretenderebbe la ricor
rente. Già si è rilevato che tale decisione appare ispirata più che
altro all'opportunità di non contrapporsi direttamente alla giova
ne nipote in una situazione aziendale cosi complessa e sgradevo
le. Neppure vi sono elementi tali da far ritenere che il Fazio (ge
nero del Ferrari), sia persona inidonea al compito affidatogli seb
bene la convenuta abbia voluto sottolineare che per il passato
egli aveva lavorato alle dipendenze dalla ditta Ferrari esclusiva
mente in qualità di tecnico. Per quanto poi riguarda gli ulte
Il Foro Italiano — 1990.
riori rilievi mossi al Fazio (tra l'altro le pretese revoche di una
firma su di un conto presso il Credito italiano nonché di un fido
concesso alla cooperativa presso lo stesso istituto), va detto che
essi — di per sé non decisivi — sono fondati su assunti privi
di riscontro. E del resto analoghe contestazioni sono state rivolte
dal convenuto alla sig. Marina Ferrari accusata, tra l'altro, di
avere determinato con il suo comportamento, la revoca dei fidi
bancari alla società Ferrari.
Si aggiunga da ultimo che, nonostante tutti i problemi eviden
ziati dalla ricorrente, lo stesso legale, nella memoria autorizzata,
ha documentato il fatto che la cooperativa è in «forte attivo»,
ed è riuscita ad ottenere da altro istituto un fido bancario.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso ex art.
700 c.p.c. presentato dalla Marina Ferrari non può trovare acco
glimento.
Quanto al ricorso presentato dalla Ferrari s.n.c. in persona del
l'institore generale signor Ennio Fazio, ai sensi degli art. 1168
c.c. e 703 c.p.c., possono essere sviluppate le seguenti considera
zioni. Innanzi tutto non vi è motivo di ritenere improcedibile il
ricorso, cosi come sostenuto dal legale della convenuta, solo per
ché esso è stato promosso da un institore nominato da un ammi
nistratore sottoposto ad una procedura di revoca. È chiaro infatti
che fino all'effettiva rimozione dalla sua carica l'amministratore
conserva intatti i proteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto.
Né ovviamente il comportamento posto in essere dall'institore nei
confronti della cooperativa successivamente alla nomina può ave
re rilievo nel giudizio circa la procedibilità del presente ricorso.
Per quanto riguarda più specificamente l'ammissibilità della pre
sente procedura, condivide questo pretore gli orientamenti della
migliore dottrina e della prevalente giurisprudenza che ritengono
esperibile l'azione di reintegrazione a tutela della situazione pos
sessoria riferibile all'impresa e ai beni aziendali. Ciò premesso
e, quindi, data per acquisita nella fattispecie in esame l'esistenza
di un possesso tutelabile in capo alla s.n.c. Ferrari, occorre veri
ficare l'esistenza di un fatto configurabile come spoglio, tenendo
presente che, come è noto, la privazione totale o parziale del pos
sesso deve essere caratterizzata dalla consapevolezza dell'agente
di sostituirsi nel godimento di un bene contro la volontà del sog
getto spogliato. Diviene dunque fondamentale la valutazione del comportamento
di tutte le parti che sono state a diverso titolo coinvolte nella
presente vicenda. È emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta
che il sig. Andrea Ferrari (e con lui la sorella) erano intenzionati
già da qualche tempo a cessare l'attività e che, nell'impossibilità
di pervenire ad una cessione dell'azienda, si fece strada tra i soci
l'eventualità di affittare l'attività ad una cooperativa costituita
dalla socia Marina Ferrari e dai dipendenti della società. Tale
ipotesi, a quanto pare inizialmente proposta dallo stesso legale
del sig. Andrea Ferrari e, comunque, da lui certamente condivisa
(si v. la minuta della lettera in data 27 settembre 1988 indirizzata
alla sig. Marina Ferrari), è risultata di gradimento di quest'ulti
ma come si evince dal pro-memoria senza data (la cui copia, alle
gato n. 4, è stata prodotta in atti dal ricorrente), firmato dalla
stessa ed inviato ai due soci. Nella risposta di questi ultimi (lette
ra del 27 settembre 1988 citata), la mancanta definizione degli
accordi sul punto risulterebbe determinata da «ripensamenti» e
«contraddittori comportamenti», attribuiti alla nipote.
L'istruttoria svolta non si è peraltro estesa al periodo aprile
settembre 1988 e, pertanto, ai fini della decisione il giudizio pole
mico espresso dai due Ferrari è privo di ogni rilievo. Più chiara
è invece la situazione successiva poiché sono state prodotte nu
merose lettere, caratterizzate da toni risentiti, a firma delle diver
se parti ma di cui i legali si sono assunti la paternità. Di un certo
interesse risulta già la missiva in data 13 ottobre 1988 a firma
Marina Ferrari indirizzata ai sig. Ferrrai. In essa infatti, nel ri
spondere ad una serie di otto punti su cui i destinatari della lette
ra si erano anche precedentemente intrattenuti, la convenuta spe
cificava che la cooperativa era in corso di costituzione. Il fatto
che le pratiche per la cooperativa fossero bene avviate è del resto
conseguente non solo agli accordi che stavano maturando tra i
soci ma anche al personale interessamento del signor Andrea Fer
rari che, come da lui dichiarato e come più precisamente specifi
cato da svariati testi, si era più volte lamentato con i suoi operai
poiché non avevano ancora provveduto alla costituzione della coo
perativa (si v. in tal senso anche la lettera a firma della sig. Anna
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2379 PARTE PRIMA 2380
Ferrari Delmonte in data 25 ottobre 1988). Assai significativa è
anche la missiva in data 15 novembre 1988, sempre a firma della
sig. Anna Ferrari, nella quale la socia prende atto della costitu
zione della cooperativa «legittimata ad assumere impegni ed ob
blighi con la società Ferrari», invita a procedere «subito» alla
risoluzione del rapporto di lavoro dei soci della cooperativa ed
afferma, tra l'altro, che l'affitto dell'azienda può essere «imme
diatamente» stipulato. È dunque in questa situazione che si arri
va all'incontro in data 22 novembre 1988 all'esito del quale il
sig. Andrea Ferrari e la sig. Marina Ferrari sottoscrivono una
scrittura denominata «verbale (di) riunione» in cui si stabilisce, tra l'altro, che la cooperativa Ferrari Comav s.r.l. «prende in
affitto l'azienda della s.n.c. Ferrari, che il canone è fissato in
lire 9.000.000 mensili (con adeguamento Istat annuale), che la
durata è di tre anni (con decorrenza 1° gennaio 1989), che la
risoluzione sarà automatica in caso di inadempimento. La scrit
tura ricomprende ulteriori sintetiche ma specifiche previsioni in
punto giacenze, recesso, ispezioni e controlli, garanzie, assicura
zioni. A questo punto, come confermato dagli stessi legali che
hanno personalmente seguito le fasi della vicenda, tutte le parti risultavano disponibili a chiudere definitivamente le trattatvie e
10 stesso avv. Papone si era personalmente impegnato a stendere
la bozza del contratto definitivo. Soltanto il 16 gennaio, tuttavia, 11 legale (come da lui stesso ammesso) sarà in grado di trasmette
re lo schema del contratto e da quel momento inizieranno a sor
gere i problemi che hanno determinato dopo poco tempo il ricor
so alle vie legali. L'avv. Gavino infatti, nell'interesse della sig. Ferrari e della cooperativa, contesterà la bozza inviata per la non
aderenza agli accordi intercorsi e proporrà un nuovo schema con
trattuale non condiviso per analoghe ragioni dal legale della s.n.c.
Ferrari. In sostanza è solo a gennaio inoltrato che l'accordo tra
le parti, dato praticamente per scontato, viene nuovamente me
no. Che ormai l'accordo fosse cosa fatta (al di là del valore da
attribuire alla scrittura privata che appare, peraltro, assai com
pleta avuto riguardo alla specifica enunciazione degli elementi es
senziali dello schema contrattuale), è circostanza emergente dalle
dichiarazioni degli operai, del ragioniere Mori, dalla nuora del
sig. Ferrari, sig. Stefania Pittaluga, e dallo stesso figlio di que
st'ultimo, Antonio. In particolare, i testimoni da ultimo nomina
ti, particolarmente attendibili per il fatto di non avere un diretto
interesse alla vicenda, per il rapporto di parentela privilegiato e
per il distacco e l'imparzialità manifestati, hanno affermato che
10 stesso Ferrari si era mostrato apertamente soddisfatto delle
intese raggiunte e che mancava ormai soltanto la firma per la
sottoscrizione del contratto. Va ancora segnalato che secondo le
dichiarazioni del teste Vetrano — da ritenersi attendibile nono
stante la sua posizione di socio della cooperativa — il Ferrari
nel mese di gennaio si era recato in ditta facendo capire agli ope rai che ormai potevano essere soddisfatti per l'avvenuto «supera mento dei problemi».
Riconosciuto cosi lo sfondo della vicenda, non vi è neppure la necessità di addentrarsi ulteriormente nella disamina della scrit
tura privata sottoscritta dalle parti per stabilire se di contratto
si trattò o di mera puntuazione tale da lasciare alle parti quella libertà di recesso che comunque, in conformità della costante giu
risprudenza della Suprema corte trova il suo limite nella respon sabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. Emerge infatti, ad una
prima necessariamente sommaria delibazione, l'assoluta buona fede
degli operai della cooperativa Comav che hanno agito non solo
al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro ma sotto l'incalza
re delle richieste dell'amministratore della società, degli altri soci
ed in definitiva anche del legale della s.n.c. che, come si è visto, con lettere a firma dei soci chiedeva che la cooperativa venisse
costituita «immediatamente» per potere cosi stipulare il contratto
di affitto dell'azienda. In questo contesto appaiono del tutto cre
dibili (anche se non decisive alla luce delle risultanze documentali
già emergenti dagli atti) le dichiarazioni dei dipendenti della s.n.c. Ferrari ed ora dipendenti dalla coopertiva, i quali hanno sostenu
to di avere avuto dal sig. Ferrari il placet per l'inizio dell'attività
della cooperativa il 1° gennaio 1989. Al di là del tenore delle
frasi usate dall'amministratore, tale previsione era contenuta già nella scrittura preliminare o «puntuazione» del 23 novembre 1988
e non può certamente farsi carico ad essi dei problemi insorti
dopo la metà del mese di gennaio 1989 a seguito delle divergenze di vedute dei legali che si sono occupati della stesura del contrat
to di affitto. Tale comportamento di buona fede deve essere rico
nosciuto anche alla sig. Marina Ferrari che, forse, solo a causa
11 Foro Italiano — 1990.
di un eccessivo coinvolgimento emotivo nella vicenda, ha posto in essere in un secondo tempo comportamenti che possono essere
definiti da troppa rigidità. Ci si riferisce qui in particolare all'o stracismo, dettato presumibilmente anche da ragioni personali, nei confronti del Fazio, almeno per quanto riguarda il problema della consegna dei libri contabili. E tuttavia lo stesso institore, al di là di una serie di difficoltà che inizialmente gli sono state create, ha dovuto ammettere che via via gli sono stati forniti tutti
i documenti richiesti. In conclusione, ad avviso di questo pretore, nella situazione
descritta non può essere ravvisato alcuno spoglio neppure sotto
la forma di atti arbitrari mancando nel comportamento dei con
venuti qut\\'animus spoliandi richiesto da una corretta interpreta zione del dato normativo. Ciò pare tanto più vero se si tiene
conto da un lato della circostanza che lo stesso sig. Ferrari si
sarebbe recato nello scorso mese di gennaio nei locali dell'azien
da per richiedere il pagamento del canone d'affitto e, dall'altro,
che, dopo iniziali titubanze, i responsabili della cooperativa han
no provveduto non solo al pagamento dei canoni d'affitto ma
anche al versamento di una somma per la quota di materiale di
pertinenza della s.n.c. Ferrari. (Omissis)
Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile
I
Udienza preliminare — Entrata in vigore del nuovo codice di pro cedura penale — Esclusione di qualsiasi valore probatorio all'i
struttoria già espletata — G.i.p. privo di competenza ad emet
tere alcun provvedimento nell'ambito del processo — Questio ne di costituzionalità sollevata da giudice carente di legittimazione — Manifesta inammissibilità (Cost., art. 3, 24; cod. pen., art.
222; cod. proc. pen. del 1988, art. 425).
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudi ce privo di legittimazione perché carente della competenza a pro nunciare alcun provvedimento, la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 425 c.p.p. del 1988, in relazione all'art. 222 c.p., nella parte in cui prevede la non valutabilità dell'istruttoria esple tata e delle prove acquisite prima dell'entrata in vigore del nuovo
codice, mentre il nuovo rito impedisce di accertare se il fatto sus
siste e se l'imputato lo ha commesso, in riferimento agli art. 3
e 24 Cost. (1)
Corte costituzionale; ordinanza 8 maggio 1990, n. 232 (Gazzet ta ufficiale, la serie speciale, 16 maggio 1990, n. 20); Pres. Con
so, Est. Gallo; Cannata; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib.
Prato 20 dicembre 1989 (G.U., la s.s., n. 3 del 1990).
II
Esecuzione penale — Revoca della semilibertà — Assunzione del
le dichiarazioni dell'interessato — Detenuto in luogo fuori del
la circoscrizione dei giudice competente a decidere — Delega al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione — Giudi
ce delegato privo di poteri decisori — Questione di costituzio
nalità sollevata da giudice carente di legittimazione — Manife
sta inammissibilità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. pen. del 1988, art. 666).
È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudi ce privo di legittimazione perché carente di poteri decisori (nella specie, giudice di sorveglianza delegato ad assumere le dichiara
zioni del detenuto), la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 666, 4° comma, c.p.p. del 1988, nella parte in cui prevede
che, in un procedimento per la revoca della semilibertà, ove l'in
teressato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla cir
coscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (2)
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