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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Mazza...

Date post: 31-Jan-2017
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ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Mazza Galanti; Ferrari (Avv. Gavino) c. Ferrari (Avv. Pavone, Figone); Ditta Ferrari (Avv. Pavone, Figone) c. Ferrari e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 2373/2374-2379/2380 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184825 . Accessed: 28/06/2014 15:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.174 on Sat, 28 Jun 2014 15:20:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Mazza Galanti; Ferrari (Avv. Gavino) c. Ferrari (Avv. Pavone,Figone); Ditta Ferrari (Avv. Pavone, Figone) c. Ferrari e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 2373/2374-2379/2380Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184825 .

Accessed: 28/06/2014 15:20

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nufatto, consentita dal locatore, è entrata a far parte di quel com

plesso di cui il locatore deve rispettare il pieno godimento da

parte del conduttore (art. 1582 c.c.), onde risulterebbe addirittu ra contra legem un provvedimento che, accogliendo la specifica domanda, realizzasse un'innovazione;

rilevato, relativamente al periculum in mora, che difetta, allo

stato, l'imminenza prescritta dall'art. 700 c.p.c. poiché, nel qua dro del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzio

ni, la pubblica amministrazione non ha ancora provveduto ad

emettere l'ingiunzione di demolizione prevista dall'art. 7 1. 28 feb braio 1985 n. 47 dalla cui inosservanza nel termine di novanta

giorni deriva l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune paventata da parte ricorrente;

ritenuto comunque che, indipendentemente dal caso citato e

documentato dalla Cianferoni, in cui effettivamente, in ipotesi analoga a quelle di cui è causa (ma la locazione non era su sem

plice area nuda bensì' su terreno con baracca realizzata da prece dente conduttore), è avvenuta l'acquisizione gratuita e, in seguito alla constatata inottemperanza all'ingiunzione demolitoria, l'im

missione in possesso del comune di Firenze, la misura ablatoria non sembra applicabile alla fattispecie in esame; da un abuso

cui il proprietario potrebbe non aver partecipato deriverebbe un

effetto, quello della perdita della proprietà, contrario ai principi costituzionali (art. 42 Cost.), e configurante una fattispecie di

responsabilità oggettiva non tollerabile alla luce dei principi del

l'ordinamento. D'altro canto, la giurisprudenza pur precedente l'entrata in vigore della 1. 47/85, tuttavia pertinente per quanto ne occupa, ha affermato l'illegittimità dell'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune allorché il proprietario non sia stato in grado di ottemperare alla diffida a demolire le

opere abusive eseguite da altri, per il fatto di non avere la dispo nibilità dell'area (caso tipico la locazione) e fino a quando tale

disponibilità non sia stata riacquistata (Cons. Stato 19 marzo 1984, n. 252, Foro it., 1984, III, 341);

ritenuto infine che difetta il presupposto della residualità del

provvedimento invocato, quello dell'art. 700 c.p.c., ben potendo i ricorrenti, alla luce di quanto finora esposto, impugnare, se e

quando sarà emessa, l'ingiunzione di demolizione nella compe tente sede di giurisdizione amministrativa, entro il termine di de

cadenza di cui all'art. 7 cit., e invocare la sospensione cautelare

del provvedimento atteso il danno grave e irreparabile che al pri vato deriva dall'effetto costitutivo della straslazione del diritto

di proprietà (Tar Lombardia, sez. II, 27 ottobre 1988, n. 351,

id., Rep. 1989, voce Edilizia e urbanistica, nn. 744-747). Per questi motivi, rigetta i ricorsi.

PRETURA DI GENOVA; ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Maz za Galanti; Ferrari (Aw. Gavino) c. Ferrari (Aw. Pavone,

Figone); Ditta Ferrari (Aw. Pavone, Figone) c. Ferrari e altri.

PRETURA DI GENOVA; ta n A T AVTTT* Forrorì / Al

Provvedimenti di urgenza — Società in nome collettivo — Revo

ca dell'amministratore per giusta causa — Ammissibilità — Fat

tispecie (Cod. civ., art. 2259, 2293; cod. proc. civ., art. 700). Società — Società in nome collettivo — Amministratore — Pen

denza di procedimento di revoca per giusta causa — Perma

nenza dei poteri — Fattispecie (Cod. civ., art. 2259, 2293). Possesso e azioni possessorie — Imprenditore — Azione di rein

tegrazione nel possesso dell'azienda — Ammissibilità — Fatti

specie (Cod. civ., art. 1140, 1168, 2082, 2555).

È ammissibile il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. di revoca per giusta causa dell'amministratore di società in nome

collettivo (nella specie, l'invocato provvedimento è stato nega

to, in quanto i fatti addebitati all'amministratore erano stati

fino a quel momento tollerati e non avevano prodotto danni

documentabili). (1)

(1-3) In senso conforme alla prima massima, Trib. Napoli 18 dicembre

1987, Foro it., Rep. 1988, voce Provvedimenti di urgenza, n. 176; Pret. Busto Arsizio 14 marzo 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 156; Pret. Mirandola 20 febbraio 1985, id., 1985, I, 2797, con nota di richiami,

Il Foro Italiano — 1990.

L'amministratore di società in nome collettivo, che sia sottoposto a procedimento di revoca per giusta causa, conserva i poteri

attribuitigli dalla legge e dall'atto costitutivo fino alla sua ef fettiva rimozione (nella specie, si è negato che fosse improcedi bile un giudizio, promosso dall'institore che era stato nomina to dall'amministratore in pendenza del procedimento per la sua

revoca). (2) È ammissibile, in favore dell'imprenditore, l'azione di reintegra

zione nel possesso dell'azienda (nella specie, è stata esclusa la

tutela possessoria nei confronti della cooperativa costituita tra

i dipendenti dell'impresa che, in attesa di stipulare un contratto

di affitto formalmente perfetto, aveva iniziato la gestione del

l'azienda sulla base degli affidamenti ricevuti). (3)

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 2 febbraio 1989, Marina

Ferrari nella sua qualità di socia della «ditta Ferrari Antonio di

Ferrari Andrea Anna e Marina - società in nome collettivo», con

veniva avanti a questo pretore Anna Ferrari e Andrea Ferrari,

rispettivamente socia e socio amministratore della società in og

getto. La ricorrente assumeva che da circa un anno il Ferrari

non si curava dell'amministrazione e della gestione della società, vivendo prevalentemente fuori Genova limitando la sua attività

in azienda a prelievi ingiustificati di somme di denaro.

Sosteneva che i soci, di comune accordo, avevano invano cer

cato di reperire acquirenti per la società e, risultati inutili i tenta

tivi in tal senso, avevano deliberato di fare costituire una coope rativa dai dipendenti cui affidare l'azienda. Sottolineava che gli attuali convenuti non si erano peraltro presentati ad un'assem

blea finalizzata alla formalizzazione del contratto di affitto (asse ritamente già approvato dalle parti ed operante) e chiedeva che, riservata azione di responsabilità nei confronti del Ferrari An

drea, il pretore adito procedesse alla nomina di un amministrato

re giudiziario e alla revoca di quello in carica. Ciò tenuto conto, in particolare, della necessità di predisporre e sottoscrivere le di

chiarazioni a fini fiscali, approvare il rendiconto per il 1988, di sporre per la registrazione e gli incombenti relativi al contratto

di affitto di azienda, operare le opportune trascrizioni presso la

cancelleria delle società commerciali. (Omissis) Nelle more della pronuncia dell'ordinanza pretorile e precisa

mente in data 1° marzo 1989, la ditta Ferrari Antonio di Ferrari

Andrea, Anna e Marina, s.n.c., in persona del legale rappresen tante sig. Ennio Fazio, nella sua qualità di institore generale, de

positava ricorso ai sensi degli art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. conve

cui adde, R. Lener, S.a.s. - Amministratore - Revoca - Scritture contabili -

Esibizione al socio accomandante, in Nuova giur. civ., 1986, I, 480. Il

problema (non trattato dalla ordinanza in epigrafe perché assorbito dalla

negata revoca dell'amministratore) della nomina di un amministratore giu diziario, è stato risolto negativamente da Trib. Napoli 18 dicembre 1987, cit., riportata in Foro it., Rep. 1988, sotto la diversa voce Società, n.

322; Trib. Ascoli Piceno 5 luglio 1986, id., 1987, I, 1285; in obiter dic

tum, da Pret. Mirandola, cit. È stato invece risolto affermativamente da App. Napoli 31 marzo 1987,

Dir. fallim., 1987, II, 705 (per altre parti in Foro it., 1988, I, 1285); Cass. 7 maggio 1963, n. 1113, id., Rep. 1963, voce cit., n. 176. In dottri

na, esprimono opinione avversa, Galgano, Le società di persone, Mila

no, 1972, 202 ss.; Scotti Galletta, Partecipazione di società capitali a società di persone - amministratore giudiziario di società di .persone: profili problematici e ricostruttivi, in nota a App. Napoli, cit.

Pret. Gallarate 17 aprile 1986, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 308, ha respinto la richiesta di provvedimento di urgenza proposta da un socio di una società in nome collettivo amministrata disgiuntivamente, il quale pretendeva che l'amministratore, il quale aveva omesso il conto della ge stione, fosse revocato e sostituito con un amministratore giudiziario. Quel pretore aveva osservato che nella società in nome collettivo, a meno di una deroga voluta dalle parti, il potere di amministrazione inerisce alla

qualità di socio e che, pertanto, il socio non può pretendere dall'altro il bilancio dell'esercizio, essendo questo un atto alla cui redazione sono

parimenti competenti tutti gli amministratori. Sulla seconda massima non risultano precedenti specifici. Per riferi

menti, Galgano, op. cit., 186. È conforme alla terza massima, Pret. Roma 24 agosto 1976, Foro it.,

1978, I, 799, nonché, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'occupazione di fabbrica per motivi sindacali, Trib. Napoli 27 aprile 1987, id., Rep. 1988, voce Possesso, n. 62; Pret. Brindisi 9 aprile 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 76.

Per riferimenti, cfr. Cass. 11 giugno 1986, n. 3863, id., Rep. 1986, voce cit., n. 83. In dottrina, v. Sacco, Il possesso, Milano, 1988, 116.

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2375 PARTE PRIMA 2376

nendo avanti a questo stesso pretore la signorina Marina Ferrari

in proprio e quale presidente del consiglio di amministrazione

della «Ferrari Comav, s.r.l.», chiedendo l'immediata reintegra della

società Ferrari nel possesso dell'azienda societaria predetta. So

steneva il ricorrente che la convenuta, pur avendo definito con

il signor Andrea Ferrari una «puntuazione» delle intese raggiunte in ordine ad un'ipotesi di affitto dell'azienda della s.n.c. Ferrari, aveva successivamente coltivato in cattiva fede le trattative dene

gando il proprio accordo sulle condizioni negoziali più significa tive (in relazione alle quali ella aveva già prestato il suo consen

so) e respingendo lo schema del contratto di affitto predisposto dal patrono della società ricorrente il cui contenuto ricalcava in

vece le intese già raggiunte specie per ciò che riguardava le garan zie richieste e quelle offerte.

Successivamente, in occasione di un incontro cui avevano par

tecipato oltre al legale della s.n.c. Ferrari, il consulente della si

gnorina Marina Ferrari e della cooperativa Comav (poi risultata

costituita già il 18 ottobre 1988), nonché il ragionier Mori, presi dente del collegio sindacale di quest'ultima, secondo la prospetta zione della società ricorrente, la convenuta aveva inteso modifi

care la propria offerta contrattuale rendendo nota la sua «irre

versibile indisponibilità per una prosecuzione delle trattative dalle

quali dichiarava di recedere».

Seguiva, da parte della predetta, l'invio al signor Andrea Fer

rari e alla signora Anna Ferrari di un avviso di convocazione

assemblea straordinaria della s.n.c. Ferrari Antonio, prevista per il 28 gennaio 1988 presso lo studio del legale della signora Mari

na Ferrari.

I signori Ferrari, trattandosi di assemblea indetta da parte di

soggetto non legittimato, avevano evitato di rispondere alla con

vocazione all'esito della quale era stato redatto un atto denomi

nato «verbale di assemblea straordinaria».

Solo successivamente i Ferrari venivano a conoscenza del fatto

che la convenuta aveva costituito la coop. Comav collocandone

la sede dell'azienda nella s.n.c. Ferrari, che la società cooperativa si era illecitamente impossessata dell'azienda di proporietà della

predetta società, che, in particolare, la signorina Marina Ferrari

non solo aveva preso possesso dei macchinari e delle materie pri me utilizzate nell'interesse esclusivo dalla cooperativa, ma si era

arrogata poteri di amministrazione e di gestione della s.n.c. Fer

rari, entrando in conflitto di interessi con la società, con gravissi mo ed irreparabile pregiudizio per la stessa. Da ultimo si segnala va che la convenuta si era opposta a qualsiasi attività di gestione e di controllo aziendale da parte dell'institore signor Ennio Fazio.

Tutto ciò premesso, ritenuta applicabile nella specie la tutela

possessoria invocata, la ricorrente chiedeva l'immediata reintegra nel possesso dell'azienda, previo ordine di immediato rilascio dei

locali nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovavano

prima dello spoglio, nonché un rendimento di conto dell'attività

compiuta. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'istruttoria in relazione

a questa seconda procedura, esperito il libero interrogatorio del

ricorrente, all'udienza del 28 marzo 1989 questo pretore, nulla

opponendo i procuratori delle parti, disponeva la riunione della

causa possessoria al procedimento ex art. 700 c.p.c. (Omissis) Venendo al merito delle controversie oggetto della presente de

cisione, ritiene il giudicante di affrontare per primo, seguendo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, il ricorso

della signorina Marina Ferrari volto ad ottenere la revoca dell'at

tuale amministratore della s.n.c. Ferrari, signor Andrea Ferrari

e la nomina di un amministratore giudiziario in persona della

dr.essa Annarita Figlioli o di altro professionista indicato da que sto pretore.

Pur versandosi in una materia assai complessa dove le tesi dot

trinali e gli orientamenti giurisprudenziali risultano sovente con

trastanti, ritiene lo scrivente di dover ribadire quanto, almeno

in parte, già evidenziato nella richiamata ordinanza pretorile del

2 marzo 1989 circa l'ammissibilità, in via di urgenza, di una do

manda di revoca dell'amministratore per giusta causa, necessaria

mente sottoposta al pretore territorialmente competente. Premes

so che nella specie non sembra ravvisabile una misura cautelare

tipica (per quanto un'isolata e contrastata decisione della Supre ma corte abbia in passato ritenuto applicabile analogicamente al

le società personali il disposto dell'art. 1105 c.c. in tema di co

munione, inerente alla possibilità di richiedere al tribunale la no

mina di un amministratore; si v. sul punto Cass. 7 maggio 1963, n. 1113, Foro it., Rep. 1963, voce Società, n. 176), occorre dun

II Foro Italiano — 1990.

que verificare la presenza dei requisiti relativi alla sussistenza di

un fumus circa l'esistenza di un diritto azionabile in via ordinaria

e al fondato timore che possa verificarsi un imminente ed irrepa rabile pregiudizio durante il tempo occorrente per lo svolgimento del giudizio ordinario.

Problema diverso e ulteriore è invece quello relativo alla possi bilità di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, sia

avuto riguardo al disposto dell'art. 2259 c.c. che prevede solo

il provvedimento di revoca, sia perché, venendo a mancare per

qualsiasi ragione l'amministratore unico, ciascuno dei soci, ove

non diversamente stabilito, potrà esercitare disgiuntamente i com

piti di amministratore (in tal senso si v. Cass. 13 gennaio 1987, n. 134, id., Rep. 1987, voce cit., n. 305).

Preliminare all'eventuale accoglimento di tale ultima domanda

è in ogni caso una decisione in positivo circa la revoca del conve

nuto dalla sua funzione di amministratore.

Valutate le risultanze della compendiosa istruttoria svolta non

ché l'imponente e variegata documentazione prodotta, ritiene que sto pretore che, pur essendo tutelabile in astratto — ai sensi della

vigente normativa societaria — il diritto di un socio ad ottenere

la revoca dell'amministratore, non ricorra nella specie la lamen

tata esigenza di evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti ed

irreparabili. Va infatti sottolineato che, come in precedenza espo

sto, il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato giustificato con l'urgenza di dover provvedere, in una situazione di asserita latitanza del

l'amministratore, al disbrigo di una serie di incombenti di carat

tere fiscale ed amministrativo. Tra l'altro, si è sottolineata l'esi

genza di provvedere alla registrazione e agli adempimenti relativi

al «contratto di affitto di azienda». Tale ultimo riferimento co

glie il cuore del problema e l'unico punto nodale dell'intera con

troversia che, non a caso, è stata incentrata da entrambi i legali sul valore e sul significato della scrittura privata sottoscritta in

data 23 novembre 1988 dalla signorina Marina Ferrari e dallo

zio Andrea Ferrari. In estrema sintesi può qui ricordarsi che, ad

avviso della ricorrente in via di urgenza, l'atto in questione costi

tuirebbe già di per sé un contratto fonte di obbligazioni in quan to espressa manifestazione di volontà delle parti relativamente a

tutta una serie di elementi cardine delle trattative intercorse (pre visione dell'affitto d'azienda, entità del canone, durata del con

tratto, valore delle giacenze, diritto d'opzione . . .). Per il conve

nuto signor Andrea Ferrari, secondo quanto prospettato dai suoi

legali, la citata scrittura privata avrebbe invece costituito una me

ra «puntuazione», vale a dire una serie di punti fermi in previsio ne di un futuro atto che avrebbe dovuto determinare tutta una

serie di clausole essenziali per la definizione del contratto di affitto.

Non si ritiene di potere in questa sede entrare nel merito della

scrittura privata pur se alcuni riferimenti alla stessa saranno ine

vitabili nel tentativo di interpretare il comportamento delle parti in causa.

Tornando all'oggetto del provvedimento richiesto in via di ur

genza, occorre sottolineare che, ad avviso del giudicante, il pro blema dell'asserita inettitudine (per ragioni di salute o di incapa

cità) del convenuto è questione del tutto diversa del rifiuto da

parte di questi a provvedere alla registrazione di un contratto

che egli, in buona fede o meno, ritiene di non avere mai stipulato. Per quanto concerne comunque gli adempimenti di natura fi

scale o amministrativa relativi alla società, non è stato in alcun

modo provato che il signor Ferrari abbia avuto o abbia intenzio

ne di venir meno agli obblighi di legge su di lui incombenti in

questo ambito. Ciò è del resto dimostrato dal ricorso ex art. 700

c.p.c. che egli, sia pure per il tramite dell'institore da lui nomina

to, si è visto costretto a presentare a questo pretore in data 3

marzo 1989 al fine di ottenere i registri delle fatture, i libri Iva

e tutta la documentazione contabile necessaria per la predisposi zione della relativa dichiarazione annuale. In accoglimento delle

istanze formulate, questo magistrato provvedeva ad ammettere

nella stessa giornata del 3 marzo un decreto inaudita altera parte, ma la procedura veniva successivamente abbandonata evidente

mente per accordi intercorsi tra le parti. Per quanto poi riguarda l'asserita incuria del Ferrari nell'am

ministrazione e nella gestione dell'omonima società, il discorso

può essere sviluppato con riferimento a diversi periodi temporali. Dalle risultanze istruttorie (si v. in particolare la deposizione Maz

zucchelli) è emerso che il convenuto nell'anno 1988 ha mantenuto

(almeno fino alla fine del mese di novembre) gli stessi ritmi lavo

rativi degli ultimi anni, vale a dire una presenza in ufficio

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

limitata a tre-quattro giorni alla settimana ma sufficientemente

costante fatto salvo qualche periodo di assenza protratta. E del

resto gli stessi testi dedotti dalla ricorrente non sono stati assolu

tamente in grado di avvalorare la tesi che egli si sia disinteressato

dell'andamento della società (si vedano sul punto le deposizioni

dei testi Cantini e Mazzucchelli) sostenendo invece che egli si cu

rava dell'azienda per la parte amministrativa di una sua compe

tenza. Negli ultimi mesi del 1988 e in particolare a partire dallo

scorso dicembre, è emersa invece una situazione di maggiore di

stacco da parte dell'amministratore, da ricollegarsi peraltro, da

un lato, alla sua dichiarata volontà di non proseguire nell'attività

e, dall'altro, alle trattative in corso che stavano sfociando nella

costituzione della cooperativa e nell'affitto dell'azienda. Il fatto

che ultimamente il convenuto non si sia più presentato in azienda

e abbia nominato un institore è logicamente spiegabile con l'a

cuirsi dei contrasti con la ricorrente che, oltre al promovimento

di azioni legali, hanno determinato un'inevitabile situazione di

pesante conflittualità a livello personale tra le parti.

In definitiva, non si vuole qui sostenere (né si potrebbe) che

la conduzione dell'azienda da parte del signor Ferrari sia stata

impeccabile ma semplicemente rilevare, da una parte, che fino

al recente deteriorarsi dei rapporti tra i soci, il suo comportamen

to è stato tollerato senza che da ciò derivassero all'impresa danni

documentabili e, dall'altra, che poiché attualmente l'attività so

ciale è quanto meno di fatto amministrata dalla sig. Ferrari nella

sua qualità di presidente della cooperativa costituita insieme agli

operai già dipendenti della s.n.c. Ferrari, non si vede quale gene

re di attività potrebbe essere richiesta all'amministratore in carica.

Ciò dimostra ancora una volta che l'unico interesse della ricor

rente (legittimo o meno a seconda dell'interpretazione che si vuo

le dare della citata scrittura privata) è quello di ottenere la nomi

na di un nuovo amministratore in grado di «definire gli incom

benti correlativi al contratto di affitto» in modo conforme alle

aspettative della Ferrari e della cooperativa. Tale aspettativa non

pare meritevole di accoglimento, almeno nella presente procedura

di urgenza, non essendo ravvisabile, ad avviso di questo pretore,

il periculum in mora richiesto dalla norma di legge.

Per quanto concerne gli asseriti prelievi dal conto corrente che

il sig. Ferrari avrebbe compiuto in modo «indiscriminato e ingiu

stificato», possono essere svolte le seguenti considerazioni. Pre

messo che lo stesso legale della ricorrente ha sostenuto che non

si versa in tema di responsabilità «contabile» dell'amministrato

re, dalle fotocopie di alcuni brogliacci versati in atti è emerso

che il 9 gennaio 1989 il sig. Ferrari avrebbe ottenuto la somma

di lire 2.500.000 a titolo di saldo per gli emolumenti del mese

di dicembre 1988. È pure risultato che il 16 luglio 1987 il conve

nuto ha effettuato dal conto della società un prelievo «da regola

rizzare all'atto della ripartizione dei beni della ditta». Al di là

di tali risultanze vi è soltanto la dichiarazione del Mori (teste

non incapace in quanto portatore nella presente vicenda di un

mero interesse di fatto) il quale ha genericamente dichiarato che

il signor Ferrari percepiva «somme decisamente superiori rispetto

agli altri soci». In mancanza di più precisi riscontri contabili (e

in proposito è significativo che lo stesso legale della ricorrente

abbia ventilato la necessità di una perizia contabile per accertare

le somme erogate ai soci nel corso degli anni) non pare che tali

dati suffraghino la tesi della ricorrente di sistematiche appropria

zioni degli utili né può a tal fine risultare determinante il prelievo

di una sia pure consistente somma di denaro (avvenuta da ormai

quasi due anni). Di tale operazione, che per le ragioni esposte

non può rilevare ai fini del presente giudizio, potrà naturalmente

tenersi conto in sede di trattative per la definizione della vertenza

in corso o, se del caso, ove si voglia promuovere azione di re

sponsabilità nei confronti dell'amministratore.

Da ultimo va rilevato che neppure la nomina da parte del si

gnor Andrea Ferrari di un institore può costituire manifestazione

di «ulteriore negligenza e abuso», come pretenderebbe la ricor

rente. Già si è rilevato che tale decisione appare ispirata più che

altro all'opportunità di non contrapporsi direttamente alla giova

ne nipote in una situazione aziendale cosi complessa e sgradevo

le. Neppure vi sono elementi tali da far ritenere che il Fazio (ge

nero del Ferrari), sia persona inidonea al compito affidatogli seb

bene la convenuta abbia voluto sottolineare che per il passato

egli aveva lavorato alle dipendenze dalla ditta Ferrari esclusiva

mente in qualità di tecnico. Per quanto poi riguarda gli ulte

Il Foro Italiano — 1990.

riori rilievi mossi al Fazio (tra l'altro le pretese revoche di una

firma su di un conto presso il Credito italiano nonché di un fido

concesso alla cooperativa presso lo stesso istituto), va detto che

essi — di per sé non decisivi — sono fondati su assunti privi

di riscontro. E del resto analoghe contestazioni sono state rivolte

dal convenuto alla sig. Marina Ferrari accusata, tra l'altro, di

avere determinato con il suo comportamento, la revoca dei fidi

bancari alla società Ferrari.

Si aggiunga da ultimo che, nonostante tutti i problemi eviden

ziati dalla ricorrente, lo stesso legale, nella memoria autorizzata,

ha documentato il fatto che la cooperativa è in «forte attivo»,

ed è riuscita ad ottenere da altro istituto un fido bancario.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte, il ricorso ex art.

700 c.p.c. presentato dalla Marina Ferrari non può trovare acco

glimento.

Quanto al ricorso presentato dalla Ferrari s.n.c. in persona del

l'institore generale signor Ennio Fazio, ai sensi degli art. 1168

c.c. e 703 c.p.c., possono essere sviluppate le seguenti considera

zioni. Innanzi tutto non vi è motivo di ritenere improcedibile il

ricorso, cosi come sostenuto dal legale della convenuta, solo per

ché esso è stato promosso da un institore nominato da un ammi

nistratore sottoposto ad una procedura di revoca. È chiaro infatti

che fino all'effettiva rimozione dalla sua carica l'amministratore

conserva intatti i proteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto.

Né ovviamente il comportamento posto in essere dall'institore nei

confronti della cooperativa successivamente alla nomina può ave

re rilievo nel giudizio circa la procedibilità del presente ricorso.

Per quanto riguarda più specificamente l'ammissibilità della pre

sente procedura, condivide questo pretore gli orientamenti della

migliore dottrina e della prevalente giurisprudenza che ritengono

esperibile l'azione di reintegrazione a tutela della situazione pos

sessoria riferibile all'impresa e ai beni aziendali. Ciò premesso

e, quindi, data per acquisita nella fattispecie in esame l'esistenza

di un possesso tutelabile in capo alla s.n.c. Ferrari, occorre veri

ficare l'esistenza di un fatto configurabile come spoglio, tenendo

presente che, come è noto, la privazione totale o parziale del pos

sesso deve essere caratterizzata dalla consapevolezza dell'agente

di sostituirsi nel godimento di un bene contro la volontà del sog

getto spogliato. Diviene dunque fondamentale la valutazione del comportamento

di tutte le parti che sono state a diverso titolo coinvolte nella

presente vicenda. È emerso con chiarezza dall'istruttoria svolta

che il sig. Andrea Ferrari (e con lui la sorella) erano intenzionati

già da qualche tempo a cessare l'attività e che, nell'impossibilità

di pervenire ad una cessione dell'azienda, si fece strada tra i soci

l'eventualità di affittare l'attività ad una cooperativa costituita

dalla socia Marina Ferrari e dai dipendenti della società. Tale

ipotesi, a quanto pare inizialmente proposta dallo stesso legale

del sig. Andrea Ferrari e, comunque, da lui certamente condivisa

(si v. la minuta della lettera in data 27 settembre 1988 indirizzata

alla sig. Marina Ferrari), è risultata di gradimento di quest'ulti

ma come si evince dal pro-memoria senza data (la cui copia, alle

gato n. 4, è stata prodotta in atti dal ricorrente), firmato dalla

stessa ed inviato ai due soci. Nella risposta di questi ultimi (lette

ra del 27 settembre 1988 citata), la mancanta definizione degli

accordi sul punto risulterebbe determinata da «ripensamenti» e

«contraddittori comportamenti», attribuiti alla nipote.

L'istruttoria svolta non si è peraltro estesa al periodo aprile

settembre 1988 e, pertanto, ai fini della decisione il giudizio pole

mico espresso dai due Ferrari è privo di ogni rilievo. Più chiara

è invece la situazione successiva poiché sono state prodotte nu

merose lettere, caratterizzate da toni risentiti, a firma delle diver

se parti ma di cui i legali si sono assunti la paternità. Di un certo

interesse risulta già la missiva in data 13 ottobre 1988 a firma

Marina Ferrari indirizzata ai sig. Ferrrai. In essa infatti, nel ri

spondere ad una serie di otto punti su cui i destinatari della lette

ra si erano anche precedentemente intrattenuti, la convenuta spe

cificava che la cooperativa era in corso di costituzione. Il fatto

che le pratiche per la cooperativa fossero bene avviate è del resto

conseguente non solo agli accordi che stavano maturando tra i

soci ma anche al personale interessamento del signor Andrea Fer

rari che, come da lui dichiarato e come più precisamente specifi

cato da svariati testi, si era più volte lamentato con i suoi operai

poiché non avevano ancora provveduto alla costituzione della coo

perativa (si v. in tal senso anche la lettera a firma della sig. Anna

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 19 aprile 1989; Giud. Mazza Galanti; Ferrari (Avv. Gavino) c. Ferrari (Avv. Pavone, Figone); Ditta Ferrari (Avv. Pavone,

2379 PARTE PRIMA 2380

Ferrari Delmonte in data 25 ottobre 1988). Assai significativa è

anche la missiva in data 15 novembre 1988, sempre a firma della

sig. Anna Ferrari, nella quale la socia prende atto della costitu

zione della cooperativa «legittimata ad assumere impegni ed ob

blighi con la società Ferrari», invita a procedere «subito» alla

risoluzione del rapporto di lavoro dei soci della cooperativa ed

afferma, tra l'altro, che l'affitto dell'azienda può essere «imme

diatamente» stipulato. È dunque in questa situazione che si arri

va all'incontro in data 22 novembre 1988 all'esito del quale il

sig. Andrea Ferrari e la sig. Marina Ferrari sottoscrivono una

scrittura denominata «verbale (di) riunione» in cui si stabilisce, tra l'altro, che la cooperativa Ferrari Comav s.r.l. «prende in

affitto l'azienda della s.n.c. Ferrari, che il canone è fissato in

lire 9.000.000 mensili (con adeguamento Istat annuale), che la

durata è di tre anni (con decorrenza 1° gennaio 1989), che la

risoluzione sarà automatica in caso di inadempimento. La scrit

tura ricomprende ulteriori sintetiche ma specifiche previsioni in

punto giacenze, recesso, ispezioni e controlli, garanzie, assicura

zioni. A questo punto, come confermato dagli stessi legali che

hanno personalmente seguito le fasi della vicenda, tutte le parti risultavano disponibili a chiudere definitivamente le trattatvie e

10 stesso avv. Papone si era personalmente impegnato a stendere

la bozza del contratto definitivo. Soltanto il 16 gennaio, tuttavia, 11 legale (come da lui stesso ammesso) sarà in grado di trasmette

re lo schema del contratto e da quel momento inizieranno a sor

gere i problemi che hanno determinato dopo poco tempo il ricor

so alle vie legali. L'avv. Gavino infatti, nell'interesse della sig. Ferrari e della cooperativa, contesterà la bozza inviata per la non

aderenza agli accordi intercorsi e proporrà un nuovo schema con

trattuale non condiviso per analoghe ragioni dal legale della s.n.c.

Ferrari. In sostanza è solo a gennaio inoltrato che l'accordo tra

le parti, dato praticamente per scontato, viene nuovamente me

no. Che ormai l'accordo fosse cosa fatta (al di là del valore da

attribuire alla scrittura privata che appare, peraltro, assai com

pleta avuto riguardo alla specifica enunciazione degli elementi es

senziali dello schema contrattuale), è circostanza emergente dalle

dichiarazioni degli operai, del ragioniere Mori, dalla nuora del

sig. Ferrari, sig. Stefania Pittaluga, e dallo stesso figlio di que

st'ultimo, Antonio. In particolare, i testimoni da ultimo nomina

ti, particolarmente attendibili per il fatto di non avere un diretto

interesse alla vicenda, per il rapporto di parentela privilegiato e

per il distacco e l'imparzialità manifestati, hanno affermato che

10 stesso Ferrari si era mostrato apertamente soddisfatto delle

intese raggiunte e che mancava ormai soltanto la firma per la

sottoscrizione del contratto. Va ancora segnalato che secondo le

dichiarazioni del teste Vetrano — da ritenersi attendibile nono

stante la sua posizione di socio della cooperativa — il Ferrari

nel mese di gennaio si era recato in ditta facendo capire agli ope rai che ormai potevano essere soddisfatti per l'avvenuto «supera mento dei problemi».

Riconosciuto cosi lo sfondo della vicenda, non vi è neppure la necessità di addentrarsi ulteriormente nella disamina della scrit

tura privata sottoscritta dalle parti per stabilire se di contratto

si trattò o di mera puntuazione tale da lasciare alle parti quella libertà di recesso che comunque, in conformità della costante giu

risprudenza della Suprema corte trova il suo limite nella respon sabilità pre-contrattuale ex art. 1337 c.c. Emerge infatti, ad una

prima necessariamente sommaria delibazione, l'assoluta buona fede

degli operai della cooperativa Comav che hanno agito non solo

al fine di salvaguardare il loro posto di lavoro ma sotto l'incalza

re delle richieste dell'amministratore della società, degli altri soci

ed in definitiva anche del legale della s.n.c. che, come si è visto, con lettere a firma dei soci chiedeva che la cooperativa venisse

costituita «immediatamente» per potere cosi stipulare il contratto

di affitto dell'azienda. In questo contesto appaiono del tutto cre

dibili (anche se non decisive alla luce delle risultanze documentali

già emergenti dagli atti) le dichiarazioni dei dipendenti della s.n.c. Ferrari ed ora dipendenti dalla coopertiva, i quali hanno sostenu

to di avere avuto dal sig. Ferrari il placet per l'inizio dell'attività

della cooperativa il 1° gennaio 1989. Al di là del tenore delle

frasi usate dall'amministratore, tale previsione era contenuta già nella scrittura preliminare o «puntuazione» del 23 novembre 1988

e non può certamente farsi carico ad essi dei problemi insorti

dopo la metà del mese di gennaio 1989 a seguito delle divergenze di vedute dei legali che si sono occupati della stesura del contrat

to di affitto. Tale comportamento di buona fede deve essere rico

nosciuto anche alla sig. Marina Ferrari che, forse, solo a causa

11 Foro Italiano — 1990.

di un eccessivo coinvolgimento emotivo nella vicenda, ha posto in essere in un secondo tempo comportamenti che possono essere

definiti da troppa rigidità. Ci si riferisce qui in particolare all'o stracismo, dettato presumibilmente anche da ragioni personali, nei confronti del Fazio, almeno per quanto riguarda il problema della consegna dei libri contabili. E tuttavia lo stesso institore, al di là di una serie di difficoltà che inizialmente gli sono state create, ha dovuto ammettere che via via gli sono stati forniti tutti

i documenti richiesti. In conclusione, ad avviso di questo pretore, nella situazione

descritta non può essere ravvisato alcuno spoglio neppure sotto

la forma di atti arbitrari mancando nel comportamento dei con

venuti qut\\'animus spoliandi richiesto da una corretta interpreta zione del dato normativo. Ciò pare tanto più vero se si tiene

conto da un lato della circostanza che lo stesso sig. Ferrari si

sarebbe recato nello scorso mese di gennaio nei locali dell'azien

da per richiedere il pagamento del canone d'affitto e, dall'altro,

che, dopo iniziali titubanze, i responsabili della cooperativa han

no provveduto non solo al pagamento dei canoni d'affitto ma

anche al versamento di una somma per la quota di materiale di

pertinenza della s.n.c. Ferrari. (Omissis)

Rivista di giurisprudenza costituzionale e civile

I

Udienza preliminare — Entrata in vigore del nuovo codice di pro cedura penale — Esclusione di qualsiasi valore probatorio all'i

struttoria già espletata — G.i.p. privo di competenza ad emet

tere alcun provvedimento nell'ambito del processo — Questio ne di costituzionalità sollevata da giudice carente di legittimazione — Manifesta inammissibilità (Cost., art. 3, 24; cod. pen., art.

222; cod. proc. pen. del 1988, art. 425).

È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudi ce privo di legittimazione perché carente della competenza a pro nunciare alcun provvedimento, la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 425 c.p.p. del 1988, in relazione all'art. 222 c.p., nella parte in cui prevede la non valutabilità dell'istruttoria esple tata e delle prove acquisite prima dell'entrata in vigore del nuovo

codice, mentre il nuovo rito impedisce di accertare se il fatto sus

siste e se l'imputato lo ha commesso, in riferimento agli art. 3

e 24 Cost. (1)

Corte costituzionale; ordinanza 8 maggio 1990, n. 232 (Gazzet ta ufficiale, la serie speciale, 16 maggio 1990, n. 20); Pres. Con

so, Est. Gallo; Cannata; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib.

Prato 20 dicembre 1989 (G.U., la s.s., n. 3 del 1990).

II

Esecuzione penale — Revoca della semilibertà — Assunzione del

le dichiarazioni dell'interessato — Detenuto in luogo fuori del

la circoscrizione dei giudice competente a decidere — Delega al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione — Giudi

ce delegato privo di poteri decisori — Questione di costituzio

nalità sollevata da giudice carente di legittimazione — Manife

sta inammissibilità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. pen. del 1988, art. 666).

È manifestamente inammissibile, in quanto sollevata da giudi ce privo di legittimazione perché carente di poteri decisori (nella specie, giudice di sorveglianza delegato ad assumere le dichiara

zioni del detenuto), la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 666, 4° comma, c.p.p. del 1988, nella parte in cui prevede

che, in un procedimento per la revoca della semilibertà, ove l'in

teressato sia detenuto o internato in luogo posto fuori dalla cir

coscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (2)

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