ordinanza 21 maggio 1993; Giud. istr. Scalera; Parisi c. Soc. Gluth-SondermaschinenSource: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 259/260-261/262Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189350 .
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PARTE PRIMA
un qualsivoglia percorso stradale.
Dunque, anche al di là delle pertinenti puntualizzazioni del
c.t.u. circa l'opportunità di utilizzo di materiali e spessori ben
più consistenti rispetto a quelli impiegati dalla Rossin s.n.c., non può non concludersi che il cedimento della forcella ed il
distacco della ruota di una «mountain bike» non rappresentino,
certamente, una ragionevole aspettativa da parte dell'utilizzatore.
Acclarato il difetto, dalla deposizione resa in giudizio dal te ste Pelucchi Marco può dirsi, altresì', incontestabilmente accer
tata anche la sussistenza del nesso causale tra difetto e danno.
Il teste, che al momento del sinistro si trovava sul luogo del
l'accadimento, ha confermato che il Tentori, mentre percorreva un tratto di sentiero in località Elio, cadde a terra riportando lesioni personali a causa dell'improvviso cedimento del pianto ne della forcella anteriore e del distacco della ruota (anch'essa
anteriore) della «mountain bike» modello Mistral prodotta dal
la ditta Rossin s.n.c.
Quanto ai danni, l'espletata c.t.u. medico legale ha consenti
to di acclarare che il Tentori ebbe a soffrire, in conseguenza di tale caduta, di un periodo di temporanea inabilità pari a com
plessivi ventotto giorni, nonché di postumi incidenti nella misu
ra del 2-3% sulla sua integrità biologica.
Illiquidabile il danno da inabilità temporanea (il Tentori era impiegato all'epoca del sinistro e, pertanto, non ha presumibil mente sofferto alcuna perdita reddituale), il danno biologico da lesioni personali (risarcibile ex art. 11 d.p.r. 224/88) deve
essere liquidato in via di equità e congruità, tenuto conto dell'e
tà del danneggiato, nonché della natura ed incidenza delle lesio
ni permanenti sulla sua integrità fisica.
Alla luce degli anzidetti parametri valutativi, può essere liqui dato all'attore, per il titolo in questione, l'importo di lire
7.500.000, ai valori monetari attuali, oltre agli interessi legali dalla messa in mora (lett. 16 novembre 1989) al saldo.
TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 21 maggio 1993; Giud. istr. Scalera; Parisi c. Soc. Gluth-Sondermaschinen.
TRIBUNALE DI BARI;
Procedimento civile — Ordinanza ingiunzione — Istanza ante
riore alla costituzione del convenuto — Inammissibilità (Cod.
proc. civ., art. 186 ter).
Non può essere pronunciata l'ordinanza di ingiunzione prima della costituzione del convenuto. (1)
(1) Non constano precedenti editi in termini. Nello stesso senso, per la necessità che il convenuto si sia costituito
in giudizio, v. C. Mandrioli, Le nuove ordinanze «di pagamento» e
«ingiunzionale» nel processo ordinario di cognizione, in Riv. dir. proc., 1991, 650; G. Verde, L. Nanni, Codice di procedura civile. Legge 26 novembre 1990 n. 353, Torino, 1993, 187; G. Rampazzi, Commento all'art. 211. 353/90, in Le riforme del processo civile a cura di S. Chiar
loni, Bologna, 1992, 252; A. Proto Pisani, I provvedimenti anticipa tori di condanna, in Foro it., 1990, V, 394; A. Attardi, Le ordinanze di condanna nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado secon do la legge di riforma, in Giur. it., 1992, IV, 1; P. Liccardo, Le ordi nanze ingiunzionali e di pagamento di somme nel nuovo processo civi
le, in Documenti giustizia, 1992, 1741; C. Cecchella, Le ordinanze
anticipatone, in R. Vaccarella, B. Capponi, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, 121.
Per G. Tarzia, Lineamenti del nuovo processo di cognizione, Mila
no, 1991, 138, l'ordinanza «si situa in un momento temporale, che va dalla prima udienza fino alla precisazione delle conclusioni».
Il Foro Italiano — 1994.
Parisi Giovanni, titolare dell'hotel Riviera corrente in Santo
Spirito di Bari, ottenuta in data 26 gennaio 1993 autorizzazione
a cautelare con sequestro conservativo un credito dell'ammon
tare di circa trenta milioni di lire (oltre accessori), asseritamente
vantato nei confronti della Gluth-Sondermaschinen, corrente in
Straubing. Eseguito il sequestro presso la società Weber a re
sponsabilità limitata, corrente in Bari, asseritamente a sua volta
debitrice della Gluth, conveniva in giudizio presso questo tribu
nale la società bavarese per chiederne la condanna al pagamen to di DM. 38.018 con accessori e rifusione di spese processuali.
L'atto di citazione, debitamente tradotto nei modi di legge, veniva trasmesso alla competente autorità germanica (Bayeri sches Staatsministerium der Justiz) per la notificazione alla dit
ta convenuta il 27 marzo 1993.
La causa veniva iscritta a ruolo il 5 aprile 1993.
Tanto premesso, con ricorso del 10 maggio 1993 il Parisi chie
deva a questo giudice istruttore, nelle more delegato con decre
to presidenziale del 22 aprile 1993, che ai sensi dell'art. 186 ter
c.p.c. venisse pronunciata nei confronti della Gluth ordinanza
di ingiunzione al pagamento della somma di DM 38.016 oltre
interessi, e che il provvedimento fosse dichiarato provvisoria mente esecutivo.
Il ricorrente veniva invitato a produrre estratto delle scritture
contabili, e vi ottemperava. Osserva questo giudice istruttore che l'istanza di ingiunzione
disciplinata dall'art. 186 ter c.p.c. presuppone che il contraddit
torio tra le parti sia stato instaurato prima della proposizione del ricorso, e proprio il contraddittorio preesistente connota in
modo peculiare le novità dell'istituto, che diversamente non
avrebbe motivo per giustificare la sua esistenza nell'ordinamen
to, attesa la presenza dell'art. 633 c.p.c. e del procedimento
d'ingiunzione regolato dal capo I titolo I del libro IV del codice
di rito. Nella fattispecie non v'è prova dell'avvenuta notificazione della
citazione, e ciò solo impedisce la pronuncia del provvedimento invocato.
Ma va rilevato che, quand'anche fosse acquisita la prova del
la rituale notificazione dell'atto di citazione, essendo stata fissa
ta per la prima comparizione l'udienza del lontano 5 ottobre
1993, per le stesse ragioni di necessaria, concreta effettività di
contraddittorio attuale, il provvedimento non potrebbe essere
pronunciato.
Invero, il tenore letterale della norma evidenzia come non
possa farsi luogo all'ingiunzione in momento antecedente l'u
dienza di prima comparizione. Ciò emerge inconfutabilmente dal dettato letterale del 2° com
ma della norma in esame, laddove viene stabilito che l'ingiun zione deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva in pre senza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c., ovvero ove la
controparte non sia rimasta contumace, se l'opposizione non
è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.). Dal che si evince che l'ingiunzione può essere pronunciata
soltanto in pendenza di un processo nel quale, ovviamente, il
convenuto o è costituito o è contumace.
Nella situazione attuale, come s'è visto, anche a voler ritene
re per certo che la citazione sia stata notificata, v'è soltanto
una parte chiamata in giudizio, che ha a disposizione cinque mesi circa di tempo per scegliere se costituirsi in giudizio, o
restare contumace.
Il dilemma potrà essere sciolto infatti solo ed inevitabilmente
alla prima udienza, e cioè il 5 ottobre 1993.
Ulteriore conferma di quanto s'è fin qui detto è offerta da
altri due precisi riferimenti normativi: 1) la provvisoria esecutività non può essere mai disposta ove
la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta
Nel senso che l'istanza medesima «può essere presentata anche in un momento anteriore alla prima udienza, quindi anche prima che il convenuto si sia costituito, purché dopo la scadenza del termine di cui all'art. 166 c.p.c.», v. M. Fabiani, I provvedimenti a funzione preva lentemente deflattiva (nota a Trib. Verona 29 marzo 1993), in Foro
it., 1993, I, 1993, ed ivi ulteriori indicazioni.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l'atto
pubblico; 2) se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contu
mace, l'ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 644.
Non pare a questo giudice che sia necessario aggiungere altre
inutili considerazioni. Può solo concludersi osservando che l'istanza di ingiunzione
potrà essere riproposta alla prima udienza, dopo la costituzio
ne, o la contumacia dichiarata, della convenuta.
TRIBUNALE DI PERUGIA; sentenza 26 aprile 1993; Pres. Zam
pa, Est. Cossu; Pieri e altri (Avv. Fazzutti, Are) c. Banca
Toscana (Aw. Cavalaglio, Corsi).
TRIBUNALE DI PERUGIA;
Società — Fusione — Società incorporante — Clausola statuta
ria di parziale eterodestinazione degli utili — Approvazione da parte dei soci dell'incorporanda — Unanimità — Esclusio
ne (Cod. civ., art. 2247, 2350, 2436). Società — Fusione — Azioni dell'incorporata — Società incor
porante detentrice della maggioranza azionaria — Delibera
di fusione — Conflitto di interessi e obbligo di astensione — Esclusione (Cod. civ., art. 2373, 2502).
Società — Fusione — Rapporto di cambio — Adeguatezza dei
criteri — Risarcimento del danno — Esclusione (Cod. civ.,
art. 2501 bis, 2501 quater, 2501 quinquies, 2504 quater).
La clausola dello statuto della società incorporante che preveda
una parziale eterodestinazione degli utili, indeterminata ed ob
bligatoria, non esclude il diritto dei soci alla ripartizione degli
utili, non è incompatibile con la causa societaria e quindi non
necessita di una approvazione all'unanimità da parte dei soci
della società incorporando. (1) Nel procedimento di fusione per incorporazione, qualora non
sia dimostrato un danno nei confronti della società da incor
porare, non sussiste un conflitto di interessi fra la società in
corporante, detentrice della maggioranza del pacchetto azio
nario, e la società oggetto del procedimento di fusione e quindi non vi è obbligo di astensione dell'incorporante nella deter
minazione del rapporto di cambio. (2) Il controllo giurisdizionale sulla determinazione del rapporto di
cambio da fusione societaria (ai fini dell'accertamento del dan '
no nei confronti di soci e terzi) deve accertare la congruità e l'adeguatezza dei criteri adottati per tale determinazione senza
spingersi sino a sindacare il merito della stima. (3)
(1-3) La sentenza affronta diverse questioni relative al procedimento di fusione societaria cosi come delineato dal d.leg. 16 gennaio 1991
n. 22 (Le leggi, 1991, I, 354) che ha recepito nel nostro paese le diretti
ve 78/855/Cee (G.U.C.E. L 295 del 20 ottobre 1978) e 82/891/Cee
(G.U.C.E. L 378 del 31 dicembre 1982) in materia di fusioni e scissioni
societarie. Tale d.leg., oltre alla determinazione dei passaggi necessari per il pro
cedimento di fusione e ad una ampia previsione delle incombenze infor
mative e di trasparenza relative ai motivi e alle modalità del progetto di fusione (a garanzia dei soci e dei terzi) va oltre la lettera della diretti
va Cee (art. 22 della 78/855, cit.) prevedendo all'art. 15 (che introduce
nel codice civile l'art. 2504 quater) l'impossibilità della pronuncia di
invalidità dell'atto di fusione una volta completato l'iter procedimenta le. È una disposizione fortemente innovativa per il nostro ordinamento
e derogatoria ai principi generali in quanto sancisce l'intangibilità di
Il Foro Italiano — 1994.
Motivi della decisione. — (Omissis). Scendendo ora all'esame
del merito delle specifiche contestazioni rivolte dai soci di mi
noranza alla correttezza del procedimento di fusione ed alla esat
tezza del risultato raggiunto nella determinazione del rapporto di cambio, appare opportuno fare alcune premesse.
Anzitutto gli attori non hanno promosso, nemmeno in via
subordinata, azione di arricchimento sine causa, ma hanno svolto
interamente le proprie domande sotto il profilo risarcitorio, de
rivante asseritamente da comportamenti astrattamente idonei a
determinare l'invalidità di singole fasi del procedimento di fu
sione. Sempre in via programmatica deve rilevarsi che in tutti
i fenomeni di concentrazione fra imprese, di cui la fusione co
stituisce un aspetto rilevante, ma non unico, esiste il problema,
spesso irrisolto, di bilanciare il preminente interesse sociale alla
esistenza, sviluppo, espansione, ecc. con quello della tutela del
soggetto più debole, cioè dell'azionariato di minoranza. Il legis
un atto anche in presenza di vizi che potrebbero portare ad una decla
ratoria di annullamento o di nullità e che trova la sua ratio nei proble mi che sorgerebbero qualora si dovesse provvedere al ripristino della
situazione precedente alla fusione.
L'ultimo comma dell'art. 2504 quater c.c. fa salvo il diritto dei soci
e dei terzi al risarcimento del danno ed è principalmente da questo ele
mento che prende le mosse la questione qui esaminata ed in particolare dalla determinazione del rapporto di cambio, relativo alla fusione per
incorporazione del Banco di Perugia nella Banca Toscana, già detentri ce di circa il settanta per cento delle azioni della banca incorporata. La sentneza in epigrafe si pronuncia sulla richiesta, da parte di alcuni
soci dell'ex Banco di Perugia, di annullamento della delibera di fusione
e del risarcimento del danno, che i proponenti fanno discendere princi
palmente dall'iniqua determinazione del rapporto di cambio. In estre
ma sintesi le richieste attoree si fondano su rilievi relativi alla maggio ranza necessaria per l'approvazione della delibera di fusione, la viola zione del diritto dei soci all'informazione sulle effettive situazioni
patrimoniali, la violazione del principio di correttezza nel procedimento di stima, l'incompatibilità della società di revisione nominata per la
determinazione del rapporto di cambio, l'insufficiente rappresentazione
agli azionisti delle ragioni della fusione e dei metodi per il rapporto di cambio, il sostanziale difetto di valutazione nella determinazione del
rapporto di cambio, l'eccesso di potere della maggioranza degli azioni
sti, la violazione del dovere di astensione nel caso di conflitto di interes
si (per essere la banca incorporante detentrice della maggioranza azio
naria dell'incorporata). I. - Come problema preliminare la sentenza del Tribunale di Perugia
ha affrontato la questione della legittimazione passiva riconoscendo ta
le qualità alla società incorporante e riconfermando un orientamento
prevalente sotto la previgente normativa; cfr., in tal senso, oltre alle
decisioni citate in sentenza, Cass. 18 giugno 1992, n. 7484, Foro it.,
Rep. 1992, voce Società, n. 773 e 6 marzo 1987, n. 2381, id., Rep.
1988, voce cit., n. 813, che si pronuncia per l'estinzione della società
incorporata e per la successione a titolo universale a favore dell'incor
porante. In dottrina, contra Simonetto, Trasformazione e fusione delle socie
tà, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, 208 ss., se
condo cui l'orientamento dominante sulla natura della fusione come
fenomeno di «estinzione - successione universale» sarebbe contraria alle
caratteristiche negoziali di tale procedimento tese all'accorpamento pa trimoniale e comporterebbe gravosi problemi interpretativi, primo fra
tutti il fatto che l'estinzione delle precedenti società, comporterebbe la
necessità dell'unanimità in sede assembleare in analogia a quanto acca
de in caso di scioglimento della società. La sentenza in epigrafe ha inoltre ritenuto che la responsabilità del
l'esperto di cui all'art. 2501 quinquies, 4° comma, c.c. sia da conside
rarsi responsabilità concorrente rispetto a quella di altri soggetti inter
venuti nel procedimento di fusione. In riferimento alla clausola di parziale eterodestinazione degli utili,
di cui alla prima massima, non constano precedenti specifici. Al riguardo, v. Cass. 14 ottobre 1958, n. 3251, Foro it., 1958, I,
1617, secondo cui si è fuori dello schema societario se il contratto pre vede la destinazione a beneficenza dell'intero utile.
Va rilevato come l'art. 48 r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375 (legge banca
ria), ora abrogato dal d.leg. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, Le leggi, 1993,1, 2544), prevedes se la possibilità di incorporazione di s.p.a. esercenti attività bancaria
in istituti di credito di diritto pubblico con la conseguente cessazione
della partecipazione sociale. Sulla base di questo articolo, Cass. 13 feb
braio 1978, n. 660, Foro it., 1978, I, 1216, con nota di richiami, ha
ritenuto che la deliberazione di incorporazione (in realtà ablativa dello
stesso contratto sociale e della qualità di socio) possa essere presa a
maggioranza.
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