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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 25 maggio 1989, n. 302 (Gazzetta...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 25 maggio 1989, n. 302 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 31 maggio 1989, n. 22); Pres. Saja, Est. Mengoni; Polo

ordinanza 25 maggio 1989, n. 302 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22);Pres. Saja, Est. Mengoni; Polo c. Zito; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Gravina di Puglia11 settembre 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2389/2390-2391/2392Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184125 .

Accessed: 25/06/2014 01:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sciuta», ai sensi dell'art. 215, n. 1, c.p.c. ), mentre la norma

regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pre torile si limita ad esigere «l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto» della domanda stessa (con la conseguenza che tale

norma «non consente di ricollegare allo scarno contenuto della

domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordina

ria il tacito riconoscimento della scrittura da parte del convenuto

contumace»).

Rileva, d'altro canto, che l'art. 184 c.p.c. consente alle parti di «produrre nuovi documenti» durante tutto il corso dell'istrut

toria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei procedimenti di competenza del tribuna

le, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del

lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere

per l'attore — a pena di decadenza — di indicare nell'atto intro

duttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunica

zione o comunque di produrre gli stessi all'atto della costituzio

ne, bel potendo farlo in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio.

Auspica, pertanto, l'estensione della dichiarazione di illegitti mità costistuzionale nei sensi sopra indicati. (Omissis)

Diritto. — 1. - È sollevata in via incidentale questione di legit

timità costituzionale, per sospettata violazione dell'art. 24 Cost.,

dell'art. 292 c.p.c., in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice,

nella parte in cui la normativa non prevede che, nei giudizi da

vanti al tribunale, al convenuto contumace debba essere notifica

to il verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della

scrittura privata — ove questa non sia menzionata nell'atto di

citazione — perché tale scrittura possa aversi per riconosciuta

da parte del convenuto medesimo.

L'ordinanza di rimessione fa richiamo alla sentenza di questa

corte n. 250 del 1986, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede

la notificazione del detto verbale, ai fini suindicati, nei giudizi davanti al pretore e in quelli davanti al conciliatore. E afferma

che le ragioni allora valse per quei giudizi valgono anche per i

giudizi davanti al tribunale. 2. - La questione è fondata.

Non può negarsi che la normativa di cui si discute, là dove

sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta dal contu

mace una scrittura, della cui produzione egli non è messo in gra

do di avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la posizio

ne del contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E ciò

anche se al contumace è consentito (art. 293, ultimo comma, c.p.c.)

disconoscere la scrittura in sede di costituzione tardiva, o (secon

do giurisprudenza costante) in sede di appello, essendo l'onere

della costituzione tardiva o della proposizione del gravame, e del

disconoscimento, null'altro che aspetti dell'ingiustificato aggravio.

Orbene, tale profilo di illegittimità, ravvisato dalla sentenza di

questa corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore

e al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.

Infatti, anche in tali giudizi, poiché le parti, ai sensi dell'art. 184

c.p.c., possono nel corso del giudizio produrre documenti nuovi,

può verificarsi l'eventualità che il contumace non sia messo in

grado di averne notizia.

Va dunque dichiarata l'illegittimità del combinato disposto de

gli art. 292, 1° comma, e 215, n. 1, c.p.c., in quanto, nel caso

di mancata indicazione della scrittura privata da produrre in atti

notificati in precedenza, non esige, perché si abbia per ricono

sciuta la medesima, la notifica del verbale che dà atto della pro

duzione. In tal modo, infatti, si preserva l'efficacia probatoria

del riconoscimento tacito da parte del contumace, quando questi

sia messo in grado di avere notizia della produzione della scrittu

ra privata, e si corrobora la posizione del producente senza sacri

ficare ingiustificatamente quella del contumace stesso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, 1° comma, c.p.c. in relazione all'art.

215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la

notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della pro

duzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in

precedenza.

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 maggio 1989, n. 302

(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22); Pres. Saja, Est. Mengoni; Polo c. Zito; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Pret. Gravina di Puglia 11 settembre 1988 (G.U., la s.s., n. 48 del 1988).

Locazione — Immobili urbani adibiti ad abitazione e ad uso di

verso — Provvedimenti di rilascio — Esecuzione — Sospensio ne fino al 31 dicembre 1988 — Ambito territoriale di applica zione — Questione manifestamente infondata di costituzionali

tà (Cost., art. 3; d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, misure urgenti

per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, art. 1, 1 bis; 1. 8 aprile 1988 n. 108, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, art. 1).

È manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli art. lei bis d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, convertito, con modificazioni, nella l.

8 aprile 1988 n. 108, in quanto subordinano alla condizione

dell'alta tensione abitativa del comune in cui l'immobile è si

tuato il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provve dimenti di rilascio concernenti immobili ad uso di abitazione,

mentre non richiedono la stessa condizione in caso di immobili

adibiti ad uso diverso dall'abitazione, in riferimento all'art. 3

Cost, (nella motivazione si rileva che, al contrario di quanto

postula il giudice remittente in base ad una interpretazione me

ramente letterale delle norme impugnate, la condizione dell'al

ta tensione abitativa del comume in cui è sito l'immobile vale

anche per la sospensione dell'esecuzione disposta dal citato art.

1 bis d.l. 26/88 relativamente agli immobili ad uso diverso dal

l'abitazione). (1)

Ritenuto che nel corso di un processo di opposizione all'esecu

zione di un provvedimento di rilascio di immobile ad uso abitati

vo per finita locazione, nel quale l'opponente ha domandato la

sospensione dell'esecuzione fino al 31 dicembre 1988 o ad altra

data «maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia», il Preto

(1) L'ordinanza di rimessione è riportata in Arch, locazioni, 1989, 33.

Secondo la Corte costituzionale, la coincidenza dell'ambito territoriale

di applicazione della sospensione fino al 31 dicembre 1988 degli sfratti

concernenti immobili ad uso di abitazione (ex art. 1 d.l. 26/88) e di quelli

per finita locazione riguardanti immobili non abitativi (ex art. 1 bis) «si

argomenta chiaramente» «dalla ratio dell'art. 1 bis, aggiunto dalla legge di conversione, e ancora dall'art. 4 bis» dello stesso d.l. 26/88 (convertito nella 1. 108/88).

Il silenzio del predetto art. 1 bis circa i propri limiti territoriali di ope

ratività, unitamente alla formulazione dell'art. 4 bis (secondo cui «Le

disposizioni degli art. 1 e 1 bis si applicano nei comuni ...» terremotati

di Campania e Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia), ha

tuttavia dato luogo a tre differenti interpretazioni: a) secondo la prima, sostenuta da Pret. Gravina di Puglia nell'ordinanza di rimessione e, in

dottrina, da D. Piombo, La nuova sospensione dell'esecuzione degli sfrat

ti, in Informatore Pirola, 1988, 1991, la sospensione degli sfratti ex art.

1 bis cit. trovava applicazione (a differenza di quella riguardante gli im

mobili abitativi, espressamente limitata ai soli comuni c.d. ad alta tensio

ne abitativa) in tutto il territorio nazionale; risultando quindi pleonastico — per gli immobili non abitativi — il disposto dell'art. 4 bis del d.l.;

b) per effetto del medesimo art. 4 bis, secondo Pret. Bergamo, ord. 26

aprile 1988, Arch, locazioni, 1988, 456, con nota adesiva di F.B. Guiz

zetti e P. Scalettaris, L'ambito di applicazione della sospensione del

l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso

diverso dall'abitazione introdotta dalla I. 108/88, ibid., 271, invece, la

proroga in questione doveva ritenersi limitata ai soli comuni «terremota

ti» e «lagunari»; c) infine, per l'applicabilità della proroga ex art. 1 bis

nei (soli) comuni ad alta tensione abitativa, oltre che in quelli ex art.

4 bis (tesi interpretativa condivisa dalla Corte costituzionale), v. Pret.

Monza, ord. 29 aprile 1988, Foro it., 1988, I, 2722.

A quella prevista dal d.l. 26/88 (1. 108/88) ha fatto seguito una nuova

sospensione dell'esecuzione degli sfratti, ex d.l. 551/88 (convertito nella

1. 61/89), che per quanto concerne gli immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione (art. 7 del d.l.) trova applicazione, secondo l'interpreta zione corrente, in tutto il territorio nazionale (pur avendo per altri aspetti un ambito di operatività limitato rispetto alla sospensione precedente). In proposito, v. D. Piombo, Proroga dell'esecuzione degli sfratti: ultimo

atto? (commento al d.l. 551/88, convertito con modificazioni nella I. 61/89),

id., 1989, I, 962; e AA.VV., Emergenza abitativa, «sospensione» degli

sfratti e «graduazione» della forza pubblica, Giuffrè, Milano, 1989, 241

ss. (nonché, per le varie tesi interpretative circa l'ambito territoriale di

applicazione della sospensione degli sfratti ex art. 1 bis d.l. 26/88, p. 236 ss.).

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2391 PARTE PRIMA 2392

re di Gravina, con ordinanza dell'11 settembre 1988, ha solleva

to, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costitu

zionale del combinato disposto degli art. 1 e 1 bis d.l. 8 febbraio

1988 n. 26, convertito con modificazioni nella 1. 8 aprile 1988

n. 108, in quanto, «nel loro combinato disposto» introducono

una ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori di im

mobili ad uso abitativo e conduttori di immobili ad uso diverso

dall'abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei

provvedimenti di rilascio non essendo per questi ultimi subordi

nato alla condizione dell'alta tensione abitativa del comune in

cui l'immobile è situato;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate vio

lerebbero il principio di eguaglianza anche perchè comportereb bero una ingiustificata disparità di trattamento tra i conduttori

di immobili ad uso abitativo siti nei comuni individuati «ad alta tensione abitativa» e i conduttori di immobili ad uso abitativo

siti in comuni non individuati tali (come quello di Gravina di

Puglia), solo i primi essendo ammessi a fruire dello stesso tratta

mento privilegiato dei conduttori di immobili ad uso non abitativo; che nel giudizio davanti alla corte è intervenuto il presidente

del consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che entrambi gli argomenti addotti a sostegno del

la pretesa violazione del principio di eguaglianza muovono da

una interpretazione puramente letterale della norma impugnata nel senso che la proroga degli sfratti per finita locazione, ivi di

sposta in favore dei conduttori di immobili ad uso commerciale, non sarebbe subordinata alla condizione dell'ubicazione in un co

mune ad alta tensione abitativa, diversamente da quanto stabilito

nel precedente art. 1 per gli immobili ad uso abitativo;

che, al contrario, dalla ratio dall'art. 1 bis, aggiunto dalla leg

ge di conversione, e ancora dall'art. 4 bis si argomenta chiara

mente che la detta condizione vale anche per gli immobili adibiti

ad uso diverso dall'abitazione, salva in ogni caso la deroga stabi

lita dall'art. 4 bis per i comuni terremotati;

che, pertanto, non sussiste la denunciata differenza di tratta

mento tra i conduttori di immobili ad uso di abitazione e i con

duttori di immobili ad uso diverso, mentre la disparità di tratta

mento tra conduttori di immobili ad uso abitativo siti in comuni

non definiti ad alta tensione abitativa e i conduttori di immobili

ugualmente ad uso abitativo siti nei comuni di cui all'art. 1 d.l.

n. 708 del 1986, convertito nella l.n. 899 del 1986, comporta un'ec

cezione al principio di esecutività dei provvedimenti giudiziari di condanna, non già, come suppone il pretore remittente, un limita

arbitrario a una presunta regola di sospensione dell'esecuzione:

eccezione giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caratterizzano le aree ad alta tensione abitativa;

Visti gli art. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integra tive per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli art.

1 e 1 bis d.l. 8 febbraio 1988 n. 26, convertito, con modificazio

ni, nella 1. 8 aprile 1988 n. 108 (misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in rife

rimento all'art. 3 Cost, dal Pretore di Gravina di Puglia con l'or

dinanza indicata in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 maggio 1989, n. 295 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 31 maggio 1989, n. 22); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Paita c. Impr. Icea. Ord. Pret.

La Spezia 17 ottobre 1988 (G.U., 1" s.s., n. 5 del 1989).

Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione non fondata su

prova scritta — Ordinanza di esecuzione provvisoria — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 24; cod. proc. civ., art. 648).

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, 1 ° comma,

Il Foro Italiano — 1989.

c.p.c., nella parte in cui consentirebbe al giudice dell'opposi

zione a decreto ingiuntivo, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, di emanare ordinanza di provvisoria esecuto

rietà del decreto prescindendo da qualsiasi valutazione di peri culum in mora nonché dall'accertamento del fumus boni iuris

della prova del creditore istante. (1)

II

PRETURA DI LA SPEZIA; ordinanza 17 ottobre 1988; Giud.

Fornaciari; Paita c. Impr. Icea.

Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione non fondata su

prova scritta — Ordinanza di esecuzione provvisoria — Que stione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 648).

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, 1° comma, c.p.c. nella parte in cui, in caso di opposizione non fondata su prova scritta, consente al giudice di emanare

ordinanza di provvisoria esecutorietà del decreto, prescindendo da qualsiasi valutazione di periculum in mora del creditore, nonché conserva al creditore una situazione di privilegio nono

stante l'interesse manifestato dal convenuto allo svolgimento del processo a cognizione piena (nella specie, il debitore aveva

eccepito l'inadempimento della controparte). (2)

(1-2) L'ordinanza di rimessione del Pretore di La Spezia aveva solleva to due questioni:

a) La prima concerneva la legittimità o no, in riferimento agli art. 24 e 3, 1° comma, Cost., di prevedere nel corso del giudizio di opposizio ne a decreto ingiuntivo la possibilità di emanare provvedimenti provviso riamente esecutivi prescindendo dal requisito del periculum in mora cosi come richiesto dall'art. 700 c.p.c., posto che «al momento in cui viene

proposta opposizione la situazione è senz'altro parificabile, quanto a pro babilità di sussistenza del diritto vantato, a quella presente in sede di

provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (in corso di causa); ciò nonostante, non solo non si richiede, per concedere la provvisoria esecutività, un 'pregiu dizio imminente ed irreparabile', ma neppure un 'pericolo nel ritardo'».

b) La seconda questione concerneva l'irrazionalità, in riferimento al l'art. 3 Cost., insita nel non prevedere che, una volta proposta opposizio ne, «il procedimento rientri in tutto e per tutto nei binari ordinari», e nel conservare, invece «all'attore un privilegio, il quale, da una parte, non si capisce su quale ratio riposi, dall'altra spesso non è contrastabile in alcun modo dal convenuto, essendovi eccezioni, come proprio quella avanzata nel procedimento dal quale scaturisce la presente ordinanza, che non sono in alcun modo suscettibili di prova scritta».

La Corte costituzionale ha ritenuto di potersi sbarazzare di entrambe le questioni sollevate, sulla base del richiamo ai requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora contenuto nella motivazione di Corte cost. 4 maggio 1984, n. 137 (Foro it., 1984, I, 1775, con osservazioni di A. Proto Pisani; Giust. civ., 1984, I, 2009, con nota di Cecchella; Giur.

it., 1985, I, 1, 398, con nota di Consolo; Nuove leggi civ., 1985, 385, con nota di Balbi; v. anche Garb agnati, in Riv. dir. proc., 1985, 1 e Marzocchi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, 824) che aveva dichia rato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 648, 2° comma, c.p.c., nella

parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzio ne offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e

danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli ele menti probatori di cui all'art. 648, 1° comma, e la corrispondenza del l'offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel 2° comma dello stes so art. 648».

Orbene, come messo in evidenza dai primi commentatori di Corte cost. 137/84 (cui adde A. Proto Pisani, Il procedimento d'ingiunzione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1987, 291, ed ivi 303-305 il tentativo di ricostruire il sistema complessivo della provvisoria esecutorietà del decreto ingiunti vo dopo l'intervento della corte), dalla lettura della motivazione non ri sultava affatto chiaro il significato, nell'economia del riformulato art. 648 (1° e 2° comma) c.p.c., del richiamo ai requisiti di fumus boni iuris e soprattutto di periculum in mora. Con la decisione in epigrafe i giudici di palazzo della Consulta danno — per la verità troppo sbrigativamente — per scontato che tale richiamo sia sufficiente a fare ritenere che la

provvisoria esecutorietà ex art. 648, 1° comma, c.p.c. sia subordinata alla « congiunta valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora».

La motivazione, si è detto, è sbrigativa: troppo sbrigativa. Sol che avesse approfondito un poco la questione sollevata dalla ordi

nanza di rimessione, la corte non avrebbe tardato a rendersi conto che il tema con cui si doveva misurare era quello della legittimità o no della

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