ordinanza 30 giugno 1988, n. 754 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 luglio 1988, n. 27);Pres. Saja, Est. Caianiello; Teglia c. Inadel; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Firenze 11ottobre 1984 (G.U., 1 a s.s., n. 28 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1013/1014-1015/1016Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183892 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
guente giudizio. Questo trova l'archetipo della sua disciplina nel
codice di procedura civile, sicché se la norma si limita a rendere
esperibile il ricorso, bisogna applicare quella disciplina indipen dentemente dal fatto che autore del provvedimento impugnato sia il giudice ordinario o un giudice speciale.
È per questo che l'art. Ill Cost., avendo assegnato senza con
dizionamenti al giudizio di legittimità il ruolo di rimedio generale per tutte le decisioni dei giudici speciali diversi dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti (nonché rispettivi giudici sottordina
ti), ha conferito un più consistente significato all'art. 65 r.d. 30
gennaio 1941 n. 12, che perentoriamente definisce la Corte di
cassazione organo supremo di giustizia. Esso ha favorito l'opera di uniformizzazione del processo di cassazione che la corte, quale
espressione della sostanziale unicità della funzione giurisdiziona
le, è da sempre impegnata a realizzare, mediante l'applicazione
vieppiù estesa e sicura delle disposizioni del codice ai ricorsi av
verso le decisioni di giudici speciali (ad esempio, inscrivendo nel la violazione di legge le carenze e gli errori di motivazione anche
là dove specifiche norme non facciano menzione di tali vizi: op
pure estendendo l'art. 327 c.p.c. a tutte le decisioni, ancorché
non ne sia prevista la notificazione delle parti).
Può, ovviamente, profilarsi talvolta la necessità di raccordi:
cosi, proprio nell'ambito del processo tributario, si riteneva, al
l'epoca del vecchio regime, che il rinvio alla commissione avesse
in alcuni casi portata diversa da quello fatto al giudice ordinario; esistono disposizioni apposite sul termine di proposizione di alcu
ni ricorsi, oppure sull'individuazione delle parti necessarie nel giu dizio di legittimità. Ma proprio l'esistenza di tali casi, se per un
verso avverte che occorre comunque procedere ad una puntuale
ricognizione dell'intero contesto normativo nel quale è inserita
l'impugnazione, per un altro verso fa apparire in tutta la sua
evidenza il ruolo di disciplina generale che è proprio del codice
di procedura civile.
Con riguardo alla cassazione senza rinvio, trattasi di pronuncia che deriva pienamente dal potere, spettante alla corte, di verifica
re la regolarità dello svolgimento del processo di merito: essa è,
anzi, la sola, coerente misura che l'ordinamento può apprestare di fronte alla presenza di certi errori (non a caso, infatti, era
prevista già nell'art. 544 dell'abrogato codice del 1865, quando era meno drammatico di oggi il bisogno di una tempestiva defini
zione delle contese giudiziarie). Cosi come, in correlazione con
la competenza della corte accogliere, in tutte le decisioni che le
vengono denunciate, un vizio che dimostri l'esigenza di riesami
nare la causa, non è discutibile l'obbligo del giudice del rinvio,
qualunque egli sia, di procedere appunto a tale riesame, nella
direzione e nei limiti segnatigli dalla corte stessa, cosi che non
è possibile sottrarre la pronuncia di merito, solo perché prove niente da un giudice speciale, alla cassazione senza rinvio — che
oltre tutto non implica ulteriore svolgimento di attività giurisdi zionale vincolata — ogni volta in cui essa risulti emanata in ca
renza dei presupposti che consentono l'inizio o il prosieguo di
una lite.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 30 giugno 1988, n. 754
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 luglio 1988, n. 27); Pres.
Saja, Est. Caianiello; Teglia c. Inadel; interv. Pres. cons, mi
nistri. Ord. Pret. Firenze 11 ottobre 1984 (G.U., la s.s., n.
28 del 1986).
Impiegato dello Stato e pubblico — Indennità integrativa speciale — Contributi assistenziali — Estensione retroattiva con norma
di interpretazione autentica — Questione manifestamente in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 24, 25, 101, 102, 104;
1. 27 maggio 1959 n. 324, miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza, art. 1; 1. 6 dicembre 1971
n. 1053 diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dell'Ente nazionale di pre videnza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assisten za sanitaria diretta opzionale, art. 4; d.l. 12 settembre 1983
n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e
per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
Il Foro Italiano — 1989 — Parte I-20.
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni ter
mini, art. 24; 1. 11 novembre 1983 n. 638, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. 24).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 24 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con
modificazioni, in l. 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in
cui, mediante norma di interpretazione autentica avente effica cia retroattiva, prevede che l'inclusione della indennità integra tiva di cui alla l. 27 maggio 1959 n. 324 nella retribuzione
imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria
disposta dall'art. 4, 3° comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1053, è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga
corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta, in riferi mento agli art. 24, 25, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104, 1° comma, Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rinvio è massimata in Foro it., 1988, I, 1342, con nota di richiami.
Quella riportata è una delle sette decisioni rese dalla Corte costituzio nale nel 1988 aventi ad oggetto disposizioni interpretative. Un dato stati stico che costituisce un indubbio record, non dipendente soltanto dall'elevatissimo numero di decisioni rese nell'ultimo anno, costituendo, anzi, un'ulteriore riprova della frequenza con la quale il legislatore ricor re a questa tecnica di legislazione, rispetto ad una presunta parsimonia che la dottrina meno recente aveva invocato a giustificazione dell'istituto. L'ordinanza riportata, nella sua estrema sinteticità, rigetta tutte le censu re mosse alla disposizione impugnata dal giudice a quo e sembra confer
mare, anche per il richiamo di numerosi precedenti, l'indirizzo della
giurisprudenza costituzionale in tema di leggi interpretative. In particola re si conferma come l'interpretazione autentica, di per sé, non costituisca un'interferenza nella sferaTiservata al potere giudiziario, né produca le sione del diritto di difesa, né operi una violazione del principio del giudi ce naturale. Su questo punto la giurisprudenza costituzionale è costante: oltre ai precedenti richiamati in motivazione, v., da ultimo, Corte cost. 10 aprile 1987, n. 123, id., 1987, I, 1351, con nota di richiami. Il profilo più interessante della motivazione dell'ordinanza in rassegna riguarda pe rò l'equiparazione tra norme interpretative e norme retroattive tout court, che porta a sindacare l'interpretazione autentica in ragione della sua effi cacia riguardo alle situazioni giuridiche pregresse. Un'equiparazione che
svaluta l'autonomia concettuale della categoria delle leggi interpretative, ma che, tuttavia, non costituisce una costante della giurisprudenza costi tuzionale. A decisioni di questo tenore se ne affiancano altre che invece tendono a distinguere, all'interno della categoria delle leggi interpretative tra leggi realmente tali (e quindi solo apparentemente retroattive) e leggi che pur autoqualificandosi interpretative contengono, in realtà, norme
nuove; un artificio cui ricorre il legislatore per mascherare surrettiziamen
te la retroattività di tali disposizioni innovative. In questo senso, peraltro in termini non sempre coincidenti, cfr. Corte cost. 22 maggio 1987, n.
178, id., 1989, I, 146, ed in precedenza, molto più chiaramente, 10 di cembre 1981, n. 187, id., 1982, I, 650, con nota di richiami (che rimane finora l'unica decisione che trae conseguenze da una tale distinzione, giun
gendo a pronunciare l'illegittimità della norma falsamente interpretativa della regione siciliana che era stata impugnata) e 19 giugno 1974, n. 175,
id., 1974, I, 2589, con nota di richiami. È questo appena ricordato un
punto sul quale anche la dottrina è rimasta sempre divisa; nel senso della necessità di una tale distinzione, v. già Degni, L'interpretazione della
legge, 1909, 93 ss.; contra, Cammeo, L'interpretazione autentica, in Giur.
it., 1907, IV, 318. Gli autori che da ultimo si sono occupati dell'argomento hanno co
munque criticato la distinzione in oggetto, dimostrandone il carattere ar tificioso e comunque la sua inutilità in concreto; v., per tutti, G. U.
Rescigno, in Giur. costit., 1964, 770 ss. e Grottanelli De' Santi, Pro
fili costituzionali d'irretroattività delle leggi, 1970, 188 ss. Si arriva, sem
mai, a propugnare distinzioni fondate su presupposti diversi, come fa
Zagrebelsky, in Giur. costit., 1974, 3482 e poi in Fonti del diritto, 1984,
93, che coniuga interpretazione autentica ed esigenza di tutelare l'affida mento del cittadino.
Le decisioni rese nel 1988, che si pronunciano tutte nel senso della
legittimità delle disposizioni interpretative impugnate, non risolvono a lo
ro volta il contrasto, riproponendolo invece inalterato.
Senza considerare quelle pronunce che, pur avendo a oggetto norme
di interpretazione autentica, non prendono posizione sull'istituto (come nel caso di Corte cost. 16 giugno 1988, n. 661, G.U., la s.s., n. 25 del
1988, che liquida in modo piuttosto sbrigativo un'importante questione
proposta da Corte conti 21 maggio 1984, Foro it., 1988, III, 223, con
nota di richiami in cui si riferisce ampiamente del caso di specie) a fianco
di decisioni che trattano l'interpretazione autentica come una particolare tecnica usata dal legislatore al solo fine di conferire efficacia retroattiva
alle sue statuizioni, ne troviamo altre che si soffermano a verificare la
reale portata interpretativa delle disposizioni oggetto del giudizio di costi
tuzionalità. Nel primo senso, oltre all'ordinanza riportata, v. Corte cost.
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1015 PARTE PRIMA 1016
Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa I'll
ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia
Claudio e Inadel ed altri, ha sollevato — in riferimento agli art.
24, 25, 101, 2° comma, 102, 1° comma, e 104, 1° comma, Cost. — questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 d.l. 12 set
tembre 1983 n. 463 («misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di talu
ni termini»), convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638, nella par
te in cui (1° comma) prevede che «l'inclusione della indennità
integrativa speciale di cui alla 1. 27 maggio 1959 n. 324, nella
retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza
sanitaria disposta dal 3° comma dell'art. 4 1. 6 dicembre 1971
n. 1053 è da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui
venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta»;
che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata,
per il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia
retroattiva ponendosi cosi in contrasto con gli invocati parametri
costituzionali e violando altresì il principio generale della divisio
ne dei poteri; che si è costituita nel giudizio davanti a questa corte l'Usi 10H
di Firenze, eccependo l'inammissibilità delle questioni di legitti
mità costituzionale e concludendo, comunque, per la loro infon
datezza;
che il presidente del consiglio dei ministri, intervenuto in giudi
zio per il tramite dell'avvocatura generale dello Stato, ha pro
spettato dubbi sull'ammissibilità delle questioni dedotte ed ha,
comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che devono essere disattese le eccezioni di inam
missibilità prospettate sotto il profilo della mancanza di motiva
zione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni
prospettate, motivazione che è invece desumibile dal contesto della
ordinanza di rimessione;
che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione autenti
ca offerta dalla disposizione impugnata non costituisce né viola
zione del diritto di azione e di difesa in giudizio, né lesione del
diritto di non essere distolti dal giudice naturale, né interferenza
nella sfera del potere giudiziario, e ciò in relazione alla costante
giurisprudenza di questa corte (v. sent. n. 118 del 1957, Foro
it., 1957, I, 1133; n. 175 del 1974, id., 1974, I, 2589; n. 68 del 1984, id., 1984, I, 906; n. 36 del 1985, id., 1985, I, 638; n. 167 del 1986, id., 1986, I, 1741 e n. 236 del 1986, id., 1987, I, 4), la quale ha sempre affermato che il principio della irretroattività
della legge non assurge in assoluto a precetto costituzionale, sal
va la materia penale, e che pertanto l'adozione di norme interpre
tative è rimessa alla prudente valutazione del legislatore. Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
2 febbraio 1988, n. 123, id., 1989, I, 652, con nota di richiami, che rico nosce espressamente la naturale retroattività delle norme interpretative, svalutando quindi la differenziazione rispetto alle altre norme con analo
ga efficacia temporale. Sulla stessa falsariga si pongono anche Corte cost.
26 gennaio 1988, n. 91, id., 1988, I, 3153, con nota di richiami e 19
gennaio 1988, n. 6, id., 1989, I, 62, che si segnala per sinteticità e chia rezza: viene cosi espressamente riconosciuto il carattere normativo del
l'interpretazione autentica operata dal legislatore; interpretazione che incide
direttamente sulla struttura del precetto e non tocca la potestas iudicandi, definendo e delimitando, invece, la fattispecie normativa che è oggetto di tale potestas. Nel secondo senso, invece, si muovono altre due decisio
ni; Corte cost. 31 marzo 1988, n. 367, G.U., la s.s., n. 14 del 1988
nel dichiarare l'illegittimità di una legge regionale interpretativa (o me
glio, definita interpretativa nel titolo) per contrasto col principio di egua
glianza, in un obiter dictum sembra dubitare della vera natura interpretativa della disposizione esaminata. Ma è soprattutto Corte cost. 3 marzo 1988, n. 233, in questo fascicolo, I, 1052, che arriva a definire in astratto i
caratteri peculiari dell'interpretazione autentica, nel senso di considerare
come interpretative solo quelle disposizioni che, saldandosi con altre di
sposizioni, quelle interpretate, intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime senza intaccarne o integrarne il dato testuale, chiarendone il senso ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi
ritenuti possibili, al fine di imporre all'interprete un determinato signifi cato normativo della disposizione interpretata. L'applicazione di tali principi al caso di specie porta a riconoscere alla legge impugnata la veste surretti zia di una norma interpretativa, mentre in realtà si tratta di una legge realmente modificativa.
Anche in questo caso, tuttavia, dalla distinzione non sembrano scaturi
re conseguenze pratiche di un certo rilievo. [R. Targhi]
Il Foro Italiano — 1989.
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale; Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
24, 1° comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463 («misure urgenti
in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della
spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica ammi
nistrazione e proroga di taluni termini»), convertito in 1. 11 no
vembre 1983 n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, 3° comma, 1. 6 dicembre 1971 n. 1053 («diritto degli assistiti dall'Enpas e dall'Enpdep all'assistenza sanitaria diretta
opzionale») nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata,
in riferimento agli art. 24, 25, 101, 2° comma, 102, 1° comma,
e 104, 1° comma, Cost, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 16 giugno 1988, n. 679
(Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 22 giugno 1988, n. 25);
Pres. Saja, Est. Caianiello; Fontanella ed altri c. Ente auto
nomo teatro S. Carlo di Napoli; interv. Pres. cons, ministri.
Orci. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 1984 (G.U. n. 42 bis del
1985).
Spettacoli e trattenimenti pubblici — Enti lirici — Trattamento
economico del personale — Contratto collettivo nazionale —
Contrattazione aziendale — Maggiori oneri — Divieto — Que
stione di costituzionalità — Sopravvenute modifiche normative — Rimessione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 70,
76, 77, 97, 113; 1. 14 agosto 1967 n. 800, nuovo ordinamento
degli enti lirici e attività musicali, art. 25; 1. 22 luglio 1977
n. 426, provvedimenti straordinari a sostegno delle attività mu
sicali, art. 2; 1. 13 luglio 1984 n. 312, interventi straordinari
ed integrativi in favore degli enti lirici e delle istituzioni concer
tistiche assimilate, art. 6; d.l. 11 settembre 1987 n. 374, dispo
sizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al
funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concerti
stiche assimilate, art. 3; 1. 29 ottobre 1987 n. 450, conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 11 settembre 1987 n. 374).
Vanno restituiti al giudice a quo, per un nuovo giudizio sulla
rilevanza della questione, gli atti relativi alla legittimità del
l'art. 25 l. 14 agosto 1967 n. 800 e dell'art. 2, 2° comma, l.
22 luglio 1977 n. 426, i quali stabiliscono che il trattamento
economico del personale «artistico e tecnico» degli enti lirici
e istituzioni musicali assimilate è regolato da contratti collettivi
nazionali e vietano espressamente contrattazioni aziendali im
plicanti aumenti del costo del personale, attesa la sopravve
nienza dell'art. 6 l. 13 luglio 1984 n. 312 e dell'art. 3 d.l. 11
settembre 1987 n. 374, convertito in l. 29 ottobre 1987 n. 450. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione è riportata in Foro it., 1986, III, 91, con osservazioni di G. Albenzio, cui acide dello stesso a., Ancora sulla
inattualità dei vincoli alla contrattazione nazionale ed aziendale per gli enti lirici (nota a Corte conti, sez. contr. enti, 13 gennaio 1987, n. 1901),
id., 1987, III, 450.
Sul principio dello ius superveniens e sui suoi effetti e limiti applicativi, v. i richiami in nota a Corte cost. 18 giugno 1986 n. 149, ibid., I, 631;
per valutazioni generali sulle decisioni della Corte costituzionale di resti
tuzione degli atti, v. Corte cost. 29 ottobre 1987, n. 353, id., 1988, I, 1460.
Sugli effetti della «novella» ex 1. 450/87 per la natura degli enti lirici
e la disciplina del rapporto di lavoro dipendente, v. Trib. Firenze, 29
luglio 1988 ed altre, id., 1988, I, 3083, con nota di richiami.
Peraltro, giova segnalare che nella nuova ipotesi di accordo collettivo
siglata dalle parti in data 27 luglio 1988 per il rinnovo del ccnl è stata
nuovamente prevista la contrattazione integrativa aziendale, secondo i pre
supposti indicati nel punto 17 della parte normativa che qui si riporta:
«17. Contrattazione integrativa aziendale. — Le parti si danno atto
che in sede aziendale, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio,
potranno costituire oggetto di contrattazione tra direzioni aziendali, or
ganismi rappresentativi aziendali ed organizzazioni sindacali territoriali
le materie delle trasferte, delle riprese televisive e delle diverse forme di
riproduzione audiovisiva, del premio di produzione nonché, in coerenza
e nel rispetto della normativa prevista dal contratto collettivo nazionale
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