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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || ordinanza 8 giugno 1994, n. 226 (Gazzetta...

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ordinanza 8 giugno 1994, n. 226 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25); Pres. Casavola, Est. Mirabelli; Pozzani e altro c. Kozina; interv. Pres. cons. ministri, Confederazione italiana della proprietà edilizia. Ord. Pret. Verona 24 settembre 1993, Pret. Venezia 10 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 (G.U., 1 a s.s., n. 50 del 1993, nn. 6 e 10 del 1994) Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1994), pp. 2331/2332-2335/2336 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23189721 . Accessed: 25/06/2014 03:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 03:21:24 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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ordinanza 8 giugno 1994, n. 226 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25);Pres. Casavola, Est. Mirabelli; Pozzani e altro c. Kozina; interv. Pres. cons. ministri,Confederazione italiana della proprietà edilizia. Ord. Pret. Verona 24 settembre 1993, Pret.Venezia 10 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 (G.U., 1 a s.s., n. 50 del 1993, nn. 6 e10 del 1994)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 2331/2332-2335/2336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189721 .

Accessed: 25/06/2014 03:21

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2331 PARTE PRIMA 2332

zionali, e cioè dal 1° ottobre 1994, come già rilevato da questa

corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza n. 107 del 1994);

che pertanto la rimettente commissione non può allo stato

applicare l'art. 12 d. leg. n. 546 del 1993, e dunque la relativa

questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza;

che, con riguardo all'art. 30 d.p.r. n. 636 del 1972, questa

corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui

il diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel

rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del

1980, Foro it., 1981, I, 318 e ordinanza n. 48 del 1988, id.,

1989, I, 1316), ha ritenuto non irragionevole la facoltà, attri

buita dal 1 ° comma della norma de qua al contribuente, di di

fendersi personalmente «in un procedimento . . . vertente pre

valentemente su fatti» ed altresì «caratterizzato da forme sem

plificate» (v. ordinanza n. 685 del 1988, ibid.); che a fortiori non può ritenersi irragionevole la facoltà, pre

vista dal successivo 3° comma, di farsi «assistere e rappresenta

re in giudizio» da altri soggetti (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità professionale;

che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente in

fondata; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale; Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12, 2° comma, d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546, solle

vata, in riferimetno agli art. 3, 1° comma, e 24, 2° comma,

Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania

con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30; 3° com

ma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata dalla commissione

stessa con la medesima ordinanza.

Comm. trib. centrale 1° giugno 1983, n. 1175, ibid., n. 676, per la

quale il procuratore speciale (diverso dal coniuge o non parente o affine

fino al quarto grado) deve essere necessariamente assistito da una delle

persone indicate dal 3° comma dello stesso articolo; nei medesimi ter

mini, v. Comm. trib. centrale 20 febbraio 1981, n. 721, id., Rep. 1981, voce cit., n. 611. V. anche Comm. trib. I grado Bologna 13 aprile

1990, Corriere trib., 1990, 3262, che ha escluso la possibilità per il con

tribuente di farsi assistere da un procuratore speciale non appartenente ad alcuna delle categorie contemplate dalla legge; contra, Proc. rep. Pret. Bologna 2 luglio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 1323, ove si sollecita l'archiviazione (accordata dal G.i.p. Pret. Bologna, decr.

10 luglio 1991, Corriere trib., 1991, 2552) del procedimento penale nei

confronti del procuratore speciale di cui a Comm. trib. I grado Bolo

gna 13 aprile 1990, cit. In dottrina, in senso adesivo a tale orientamen

to, v. G. Ferraù, Praticanti procuratori e difesa del contribuente nel

processo tributario, ibid., 1767 ss., spec. 1770; secondo tale a., in base

alla normativa vigente — che verrà sostanzialmente modificata all'en

trata in vigore delle disposizioni sul nuovo contenzioso tributario —, non sussistono limitazioni soggettive a rivestire la qualità di procurato re speciale. Favorevole a tale tesi, cfr. C. Glendi, in Commentario

delle leggi sul contenzioso tributario, Milano, 1990, 681; Id., Rappre sentanza del contribuente, voce del Novissimo digesto, appendice, Tori

no, 1986, VI, 288 ss., spec. 291, per il quale «in linea di massima tutti

possono essere nominati procuratori. Vige, però, anche qui, il divieto

di cui all'art. 63, 3° comma, d.p.r. n. 600 del 1973»; C. Vinci e M.

Gagliardi, La rappresentanza e la difesa del contribuente davanti alle

commissioni tributarie, in Corriere trib., 1986, 1789 ss.; F. Furia, La

rappresentanza e l'assistenza del contribuente dinanzi alle commissioni

tributarie e al giudice ordinario, cit., 378; Verna, Il difensore nel con

tenzioso tributario, cit., 1161; G. Tinelli, Rappresentanza e difesa del contribuente nel processo tributario: in margine ad una recente decisio

ne della Commissione tributaria di primo grado di Belluno, in Fisco,

1980, 3143 ss., spec. 3145. II. - La Corte costituzionale ribadisce il principio secondo il quale

11 diritto di difesa di cui all'art. 24, 2° comma, Cost, è diversamente

modulabile dal legislatore nel rispetto delle garanzie fondamentali; v.

in tal senso, Corte cost. 15 luglio 1991, n. 344, Foro it., Rep. 1991, voce Decreto penale, n. 12; 29 luglio 1982, n. 160, id., 1982, I, 2377, secondo la quale il diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24, 2° comma, Cost, non comporta che il suo esercizio debba essere disci

plinato all'identico modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase

processuale; 22 dicembre 1980, n. 188, id., 1981, I, 318, secondo la

quale manca, nel testo costituzionale, una specificazione cogente dei

modi di esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza, che spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i di

versi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare

le regole per l'esercizio di tale diritto.

Il Foro Italiano — 1994.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 giugno 1994, n. 226

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25);

Pres. Casavola, Est. Mirabelli; Pozzani e altro c. Kozina;

interv. Pres. cons, ministri, Confederazione italiana della pro

prietà edilizia. Orci. Pret. Verona 24 settembre 1993, Pret.

Venezia 10 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 (G.U.,

P s.s., n. 50 del 1993, nn. 6 e 10 del 1994).

Locazione — Legge 392/78 — Proroga legale del contratto alla

prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge

359/92 — Questione manifestamente infondata di costituzio

nalità (Cost., art. 42; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure ur

genti per il risanamento della finanza pubblica, art. 11; 1.

8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazio

ni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. unico). Locazione — Legge 392/78 — Proroga legale del contratto alla

prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge

359/92 — Recesso del locatore per necessità — Omessa previ

sione — Questione manifestamente infondata di costituziona

lità (Cost., art. 3, 24, 42; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art.

11; 1. 8 agosto 1992 n. 359, art. unico).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale (già dichiarata infondata da Corte cost. 323/93) del

l'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito

in legge, con modificazioni, con l. 8 agosto 1992 n. 359, nella

parte in cui prevede la proroga di diritto delle locazioni abita

tive con scadenza successiva al 14 agosto 1992 ove le parti

non concordino sulla determinazione del canone, in riferimento

all'art. 42 Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale (già dichiarata infondata, nei sensi di cui in motiva zione, da Corte cost. 323/93) dell'art. 11, comma 2 bis , d.l.

11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge, con modificazioni, con l. 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui, disponendo

la proroga biennale delle locazioni abitative alla prima sca

denza successiva all'entrata in vigore della suddetta l. 359/92

ove le parti non concordino sulla determinazione del canone,

non prevede il diritto del locatore di recedere dal contratto — alla scadenza convenzionale o nel corso del periodo di pro

roga legale —- qualora abbia necessità di disporre dell'immo

bile locato per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, in riferimento agli art. 3, 24 e 42 Cost. (2)

(1-2) I. - Come si dà conto nelle massime, si tratta di questioni di

costituzionalità già esaminate da Corte cost. 21 luglio 1993, n. 323, Foro it., 1993, I, 2761, con nota di D. Piombo (annotata anche da

F. De Stefano, in Rass. equo canone, 1993, 239; N. Izzo, in Giust.

civ., 1993, I, 2303; V. Cuffaro, in Corriere giur., 1993, 1046 e Giur.

it., 1993, I, 1, 2033; S. Giove, in Nuove leggi civ., 1993, 1199; N.

Se repelliti, P. Giuggioli, A. Mirenda e C. Sforza Fogliani, in Arch,

locazioni, 1993, 458 ss.; G. Servello, in Contratti, 1993, 566; P. Vi

tucci, in Giur. costìt., 1993 , 2601), che le ha ritenute entrambe non

fondate, rilevando:

a) quanto alla prima questione, che si tratta nella specie di una pro

roga ex lege del contratto limitata nel tempo e — soprattutto — non

fine a se stessa, ma rispondente (correlata come è alla normativa sui

«patti in deroga» di cui al comma 2 dello stesso art. 11) all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire un graduale superamento del si

stema di quantificazione legale del canone per le locazioni abitative;

b) quanto alla seconda questione, che anche alla proroga legale di

cui all'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92 devono ritenersi applicabili — in base ad una interpretazione adeguatrice e sistematica della norma — i principi dettati dal 2° comma dello stesso articolo, che in caso

di stipulazione di patto in deroga consente al locatore il diniego di rin

novo del contratto alla prima scadenza, ove ricorrano le condizioni in

dicate dagli art. 29 e 59 1. 392/78 (sicché le «specifiche e comprovate

esigenze» del locatore previste dalla legge devono ritenersi idonee ad

impedire l'operatività della proroga in questione, anche nel suo ulterio

re corso). In margine alla citata pronunzia della Consulta, v. anche, in dottri

na: M. D'Amico, L'efficacia della sentenza della Corte costituzionale

n. 323/93 nell'ordinamento, in Arch, locazioni, 1993, 669; N. Scripel

liti, Nuovi sistemi normativi e vecchie ingiustizie: ancora a margine della sentenza della Corte costituzionale 323/93, id., 1994, 7; A. Isal

berti, Patti in deroga. La questione della proroga biennale, ibid., 17.

Alla sentenza 323/93 hanno fatto seguito numerose ordinanze della

Corte costituzionale che, in mancanza di nuovi profili di illegittimità

prospettati dai giudici rimettenti, hanno dichiarato la manifesta infon

datezza delle suddette questioni; v. Corte cost., ord. 28 luglio 1993, n. 354 (Foro it., Rep. 1993, voce Locazione, n. 292); 16 novembre 1993,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1993 (r.o. n. 717 del 1993) nel corso di un procedimento per convalida

di licenza per finita locazione promosso da Camilla Pozzani

ed Alfredo Berlendis nei confronti di Mario Kozina, il Pretore

di Verona ha sollevato, in riferimento agli art. 2, 24 e 42 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento

della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con la 1. 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui non prevede

per il locatore che abbia la necessità di disporre dell'immobile

per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari il diritto di

n. 394 e 28 dicembre 1993, n. 469 (entrambe in Ross, locazioni, 1994, 19, con nota di G. Spagnuolo; la prima anche in Arch, locazioni, 1994, 51); 23 febbraio 1994, n. 59 (G.U., 1" s.s., n. 10 del 1994).

Nel frattempo, peraltro, il Pretore di Verona, non convinto della so luzione interpretativa proposta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 323/93, ha riproposto (ord. 25 settembre 1993, Foro it., 1993, 1, 3433, e Rass. locazioni e condominio, 1994, 19, con nota di G. Spa

gnuolo) la questione di costituzionalità concernente la mancata espres sa previsione — da parte della norma impugnata — della possibilità del locatore di opporsi alla proroga legale del contratto, ove abbia ne cessità di utilizzare direttamente l'immobile locato.

Con la pronunzia in epigrafe il giudice delle leggi ha, però, ribadito la piena correttezza — ed anzi la doverosità — della interpretazione dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92 precedentemente proposta: «il

giudice rimettente — sottolinea — ... deve sempre e costantemente

essere guidato dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali, e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o più di essi, è te

nuto ad adottare una lettura diversa, maggiormente aderente ai para metri costituzionali altrimenti vulnerati . . .».

II. - Sotto altro aspetto, la corte sembrerebbe essersi data carico di

delineare in modo più chiaro — rispetto a quanto aveva fatto con la

sentenza 323/93 — le condizioni che legittimano il locatore ad opporsi alla proroga legale di cui si discute (ovvero a recedere dal contratto

prorogato ex lege). Invero, il rilievo — svolto in motivazione — che

«gli stessi casi» [n.d.r.: giustificativi del diniego di rinnovazione alla

prima scadenza del contratto con patto in deroga alla legge c.d. dell'e

quo canone] «consentono di evitare la proroga biennale, garantendo,

pertanto, al locatore che ne abbia necessità di rientrare nella disponibi lità del bene», soprattutto se posto in relazione con quanto subito pri ma osservato circa la funzione assunta dalla necessità del locatore («nella comune interpretazione adeguatrice») in un regime di protrazione coat tiva del contratto, sembrerebbe volere esprimere il seguente concetto:

che, collocandosi la proroga in questione nel microsistema dei c.d. patti in deroga, le «ipotesi» di utilizzazione dell'immobile idonee a giustifica re l'opposizione alla proroga sono quelle stabilite dal comma 2 dell'art. 11 d.l. 333/92 (1. 359/92) mediante rinvio ora all'art. 29 ora all'art.

59 1. 392/78 («. . . adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli art. 29 e 59 1. n. 392 del 1978»); e che, peraltro, al fine di impedire l'applicazione della proroga o il

protrarsi ex lege del contratto ai sensi del comma 2 bis cit., non è suffi

ciente il semplice proposito (sia pur serio) di adibire l'immobile ad un

determinato uso o di eseguirvi determinate opere rientranti nella previ sione normativa, ma occorre una «comprovata esigenza» — ovvero la

«necessità» — di disporre dell'immobile locato. In argomento, oltre ai commenti dianzi richiamati a Corte cost. 323/93,

v. C. Turco, La necessità di abitazione del locatore nelle locazioni di

immobili urbani ad uso abitativo: dalla l. 253/50 alla I. 359/92, in Rass.

equo canone, 1993, 325; N. Izzo, La necessità del locatore dopo la novella n. 359 del 1992, ibid., 377.

III. - Circa le modalità e la procedura giudiziale che il locatore deve

utilizzare per opporsi, deducendo la propria necessità, alla proroga bien nale prevista dall'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92, v. Pret. Bologna, ord. 8 settembre 1993, Foro it., 1993, I, 2762, con nota adesiva di

D. Piombo (annotata, invece, criticamente da C. Sforza Fogliani, in

Arch, locazioni, 1993, 799), nel senso che tale facoltà va esercitata con

le modalità e le procedure previste dall'art. 59 1. 392/78, applicato ana

logicamente; sicché qualora il locatore, agendo per il rilascio con il pro cedimento speciale per convalida di licenza o di sfratto per finita loca

zione, abbia giustificato la propria opposizione alla proroga ex lege del contratto in relazione ad uno degli usi o delle opere rispettivamente

previsti negli art. 29 e 59 di quest'ultima legge, va disposto il mutamen

to del rito (da ordinario a speciale, ex art. 30) ai sensi dell'art. 48 1.

392/78. Per l'applicabilità del modulo processuale di cui all'art. 30 1.

392/78, v. anche, in dottrina, Izzo, La necessità del locatore dopo la

novella, cit. In senso implicitamente difforme, cfr., tuttavia, Pret. Sanremo 1°

marzo 1994, Arch, locazioni, 1994, 345, e Pret. Pisa, ord. 18 aprile

1994, ibid., 370, con nota di B. Cambini, le quali, ritenuto provato 10 stato di necessità fatto valere dal locatore, hanno disapplicato la

proroga ex comma 2 bis dell'art. 11 d.l. 333/92 in sede di giudizio di

rilascio per finita locazione. [D. Piombo]

11 Foro Italiano — 1994.

recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero nel

corso della proroga legale; che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso

e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni, nel caso in cui «le parti non concordino sulla determi

nazione del canone»;

che il giudice rimettente ricorda che la corte, con la sentenza

n. 323 del 1993 (Foro it., 1993, I, 2761), ha dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, per ché la disposizione denunciata, interpretata secondo un criterio

sistematico ed in conformità ai principi enunciati dalla legisla zione di settore, consente di ritenere che la proroga può essere

impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge;

che il giudice a quo, ritenendo di non poter pervenire all'ap

plicazione del recesso in via interpretativa, prospetta di nuovo

la questione di legittimità costituzionale nei sensi sopra riportati; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la non fondatezza della questione di legittimità

costituzionale, rilevando che i dubbi prospettati dal giudice ri

mettente trovano già risposta nella sentenza n. 323 del 1993;

che, inoltre, nel giudizio dinanzi alla corte ha depositato atto

di costituzione la Confederazione italiana della proprietà edili

zia (Confedilizia), chiedendo che sia ritenuta ammissibile la sua costituzione in giudizio e prendendo conclusioni anche nel merito;

che il Pretore di Venezia, con quattro ordinanze di identico

contenuto, emesse il 10 maggio 1993 (r.o. n. 13 del 1994), il

2 marzo 1993 (r.o. n. 14 del 1994), il 16 giugno 1993 (r.o. n. 60 del 1994) ed il 20 luglio 1990 (r.o. n. 61 del 1994), ma perve nute alla corte successivamente alla pubblicazione della senten

za n. 323 del 1993 (le prime due il 10 gennaio 1994, le altre

il 2 febbraio 1994), in altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14

agosto 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., que stioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l.

n. 333 del 1992; che il giudice rimettente prospetta l'illegittimità della disposi

zione legislativa nella sua interezza, perché essa comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non correlando

il limite imposto al diritto di godimento ad alcun vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente il locatore,

impedendo una valorizzazione delle sue concrete situazioni per sonali e patrimoniali;

che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore

di Venezia con ordinanza emessa il 2 marzo 1993 (r.o. n. 14

del 1994), è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso, richiamando la sentenza n. 323 del 1993 di questa

corte, per la manifesta infondatezza o inammissibilità delle que stioni.

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche

e connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e vanno decisi congiuntamente;

che in via pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile

la costituzione della Confedilizia, intervenuta davanti al Pretore

di Verona dopo che era stata depositata, in data 24 settembre

1993, l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzio

nale ed il relativo giudizio era stato sospeso, non potendosi rite

nere che in capo ad essa sussista un interesse proprio e diretto

a stare nel giudizio incidentale di costituzionalità che sia sorto

dall'ordinanza di rimessione (sentenza n. 314 del 1992, id., Rep.

1992, voce Corte costituzionale, n. 62) con la quale il Pretore

di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;

che la corte, con la sentenza n. 323 del 1993, ha già esamina

to le questioni prospettate dai giudici rimettenti ed ha afferma

to che la proroga biennale prevista dall'art. 11 d.l. n. 333 del

1992 per i contratti di locazione con scadenza successiva all'en

trata in vigore della legge di conversione, se le parti, alla prima

scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del

canone, non è fine a se stessa né è tale da configurare una

riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza ecce

zionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo li

mitato e attraverso un meccanismo bilanciato, volto a seconda

re l'accordo delle parti, un graduale passaggio ad un nuovo

sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del princi

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2335 PARTE PRIMA 2336

pio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni

abitative (ordinanze n. 354 del 1993, id., Rep. 1993, voce Loca

zione, n. 292; 394, 469 del 1993 e 59 del 1994); che la corte ha inoltre rilevato come il sistema preveda co

stantemente che ad un regime che impone la protrazione coatti

va, generale ed automatica del contratto si accompagni il rime

dio della sua anticipata cessazione in presenza della necessità

del locatore di disporre dell'immobile per sé o per i propri fa

miliari. Tale principio, enunciato dalla giurisprudenza costitu

zionale ed espresso dalla legislazione di settore, ha assunto, nel

la comune interpretazione adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972,

id., 1972, I, 2741), funzione di bilanciamento dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti

prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di ot

tenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità (senten za n. 22 del 1980, id., 1980, I, 553);

che nello specifico contesto normativo e nel sistema in cui

si colloca la disposizione denunciata sono individuate le ipotesi che, in presenza di patto in deroga, legittimano il diniego di

rinnovazione del contratto alla prima scadenza. Gli stessi casi

consentono di evitare la proroga biennale, garantendo, pertan

to, al locatore che ne abbia necessità di rientrare nella disponi bilità del bene;

che il giudice rimettente, nella ricognizione del contesto nor mativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere

giudicato dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o

più di essi, è tenuto ad adottare una lettura diversa, maggior mente aderente ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati

(sentenza n. 149 del 1994), soprattutto quando, come nella spe cie, essa trovi riscontro negli ordinamenti giurisprudenziali for

matisi successivamente alla ricordata decisione della corte;

che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n.

333 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con 1. 8 agosto 1992 n.

359, sollevate dai Pretori di Verona e Venezia, in riferimetno

agli art. 3, 24 e 42 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1994, n. 221

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25); Pres. Pescatore, Est. Santosuosso; Ferri (Aw. Agostini) c. Inps. Ord. Pret. Prato 22 giugno 1993 (G.U., la s.s., n.

42 del 1993).

Previdenza e assistenza sociale — Pensione — Lavoro «part time» — Cumulo con retribuzione — Trattenuta per settima

na di lavoro — Criteri di determinazione — Incostituzionali

tà (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema

di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria, art. 21; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza so

ciale, art. 20; d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, misure urgenti a

sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, art. 5; 1.

19 dicembre 1984 n. 863, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726).

È illegittimo l'art. 21 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, cosi come

modificato dall'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effet

II Foro Italiano — 1994.

tuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'im

porto della trattenuta settimanale relativo all'orario normale

per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e molti

plicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. (1)

Diritto. — 1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicura

zione generale obbligatoria), cosi come modificato dall'art. 20

1. 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionisti ci e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che la trattenu

ta da effettuare nei confronti del pensionato che presta attività

lavorativa part-time venga commisurata al numero effettivo di

ore lavorate, anziché ai giorni in cui le stesse sono distribuite.

(1) I. - Il problema del calcolo della trattenuta sulla pensione di vec chiaia nell'ipotesi di lavoro part-time è stato risolto dalla Corte costitu zionale nel senso di commisurare la trattenuta al numero effettivo delle ore lavorate (anziché al numero delle giornate lavorate). Occorre infatti considerare che nell'ambito della categoria dei contratti di lavoro a tempo parziale è possibile distinguere:

a) part-time orizzontale (lavoro svolto tutti i giorni della settimana

per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro);

ti) part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale);

c) part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o

per alcuni mesi dell'anno). Sui criteri di calcolo della trattenuta ai pensionati che lavorano, Cass.

18 settembre 1991, n. 9692, Foro it., 1992, I, 1234, con nota di richiami. Con riferimento alla riduzione del trattamento pensionistico di rever

sibilità per effetto del cumulo tra pensione e retribuzione percepita in costanza di lavoro, Cass. 22 ottobre 1992, n. 11526, id., Rep. 1993, voce Previdenza sociale, n. 744.

Sulla cumulabilità della retribuzione con il trattamento minimo pen sionistico, Cass. 2 febbraio 1989, n. 630, id., Rep. 1989, voce cit., n.

895; 25 novembre 1987, n. 8742, id., Rep. 1988, voce cit., n. 970; 13

gennaio 1987, n. 167, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1102. Occorre evidenziare che la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi

di lavoro dipendente di cui all'art. 20 1. 30 aprile 1969 n. 153, è stata modificata dall'art. 10 d. leg. 30 dicembre 1992 n. 503 (e successive modificazioni di cui all'art. 11, 9° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537) che ha, tra l'altro, uniformato la disciplina del cumulo pensione-redditi lavoro per il settore privato e pubblico (sulla nuova disciplina, AA.VV., Il sistema pensionistico riformato a cura di Ferraro - Mazziotti, Na poli, 1994, 185 ss.).

La nuova disciplina (art. 10, 1° comma, d. leg. 503/92) prevede che dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché delle forme di previdenza esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbliga toria, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Per le pensioni di anzianità è pre vista (art. 11, 9° comma, 1. 537/93), invece, la non cumulabilità con redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e la cumulabilità par ziale con i redditi di lavoro autonomo.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 d. leg. 503/92 disciplinano le modalità per effettuare le trattenute (ed i versamenti) sulle pensioni nei casi di cumulo rispettivamente con redditi da lavoro dipendente e con redditi da lavoro autonomo, nonché i casi di esclusione dal cumulo (per la

prassi amministrativa sui criteri di applicazione del divieto di cumulo delle pensioni con redditi di lavoro dipendente, a termine e autonomo, e le modalità di effettuazione delle trattenute, circ. Inps n. 270 del 20 novembre 1993, in Dir. e pratica lav., 1993, 3217).

L'art. 10, 8° comma, d. leg. 503/92, come modificato dal comma 10 dell'art. 111. 537/93, fa salvi i c.d. diritti quesiti in materia di cumu lo pensione-redditi di lavoro, prevedendo che ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vec chiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa (e cioè quella di cui all'art. 20 1. 153/69), se più favorevole. Con riferimento alla previgente normativa (per la

parte relativa alla previdenza del pubblico impiego, L. Carbone, La

quiescenza e la previdenza nel pubblico impiego, in AA.VV., Il pubbli co impiego. Principi generali, Torino, 1989, 410 ss.) in materia di cu mulo delle pensioni con reddito di lavoro, occorre ricordare che il 5° comma dell'art. 20 1. 153/69 è stato sostituito dall'art. 23 quater 1. 11

agosto 1972 n. 485; il 6° comma del citato art. 20 è stato modificato dall'art. 7, 2° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. 407 e successivamente dall'art. 6, comma 8 bis, 1. 19 luglio 1993 n. 236.

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