ordinanza 8 giugno 1994, n. 226 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25);Pres. Casavola, Est. Mirabelli; Pozzani e altro c. Kozina; interv. Pres. cons. ministri,Confederazione italiana della proprietà edilizia. Ord. Pret. Verona 24 settembre 1993, Pret.Venezia 10 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 (G.U., 1 a s.s., n. 50 del 1993, nn. 6 e10 del 1994)Source: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), pp. 2331/2332-2335/2336Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189721 .
Accessed: 25/06/2014 03:21
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 03:21:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2331 PARTE PRIMA 2332
zionali, e cioè dal 1° ottobre 1994, come già rilevato da questa
corte (cfr. ordinanza n. 502 del 1993 e sentenza n. 107 del 1994);
che pertanto la rimettente commissione non può allo stato
applicare l'art. 12 d. leg. n. 546 del 1993, e dunque la relativa
questione è manifestamente inammissibile per irrilevanza;
che, con riguardo all'art. 30 d.p.r. n. 636 del 1972, questa
corte, sulla base del più volte affermato principio, secondo cui
il diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore nel
rispetto delle garanzie fondamentali (cfr. sentenza n. 188 del
1980, Foro it., 1981, I, 318 e ordinanza n. 48 del 1988, id.,
1989, I, 1316), ha ritenuto non irragionevole la facoltà, attri
buita dal 1 ° comma della norma de qua al contribuente, di di
fendersi personalmente «in un procedimento . . . vertente pre
valentemente su fatti» ed altresì «caratterizzato da forme sem
plificate» (v. ordinanza n. 685 del 1988, ibid.); che a fortiori non può ritenersi irragionevole la facoltà, pre
vista dal successivo 3° comma, di farsi «assistere e rappresenta
re in giudizio» da altri soggetti (come nella specie i ragionieri) dotati di cognizioni tecniche per la loro qualità professionale;
che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente in
fondata; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale; Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, 2° comma, d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546, solle
vata, in riferimetno agli art. 3, 1° comma, e 24, 2° comma,
Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania
con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30; 3° com
ma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata dalla commissione
stessa con la medesima ordinanza.
Comm. trib. centrale 1° giugno 1983, n. 1175, ibid., n. 676, per la
quale il procuratore speciale (diverso dal coniuge o non parente o affine
fino al quarto grado) deve essere necessariamente assistito da una delle
persone indicate dal 3° comma dello stesso articolo; nei medesimi ter
mini, v. Comm. trib. centrale 20 febbraio 1981, n. 721, id., Rep. 1981, voce cit., n. 611. V. anche Comm. trib. I grado Bologna 13 aprile
1990, Corriere trib., 1990, 3262, che ha escluso la possibilità per il con
tribuente di farsi assistere da un procuratore speciale non appartenente ad alcuna delle categorie contemplate dalla legge; contra, Proc. rep. Pret. Bologna 2 luglio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 1323, ove si sollecita l'archiviazione (accordata dal G.i.p. Pret. Bologna, decr.
10 luglio 1991, Corriere trib., 1991, 2552) del procedimento penale nei
confronti del procuratore speciale di cui a Comm. trib. I grado Bolo
gna 13 aprile 1990, cit. In dottrina, in senso adesivo a tale orientamen
to, v. G. Ferraù, Praticanti procuratori e difesa del contribuente nel
processo tributario, ibid., 1767 ss., spec. 1770; secondo tale a., in base
alla normativa vigente — che verrà sostanzialmente modificata all'en
trata in vigore delle disposizioni sul nuovo contenzioso tributario —, non sussistono limitazioni soggettive a rivestire la qualità di procurato re speciale. Favorevole a tale tesi, cfr. C. Glendi, in Commentario
delle leggi sul contenzioso tributario, Milano, 1990, 681; Id., Rappre sentanza del contribuente, voce del Novissimo digesto, appendice, Tori
no, 1986, VI, 288 ss., spec. 291, per il quale «in linea di massima tutti
possono essere nominati procuratori. Vige, però, anche qui, il divieto
di cui all'art. 63, 3° comma, d.p.r. n. 600 del 1973»; C. Vinci e M.
Gagliardi, La rappresentanza e la difesa del contribuente davanti alle
commissioni tributarie, in Corriere trib., 1986, 1789 ss.; F. Furia, La
rappresentanza e l'assistenza del contribuente dinanzi alle commissioni
tributarie e al giudice ordinario, cit., 378; Verna, Il difensore nel con
tenzioso tributario, cit., 1161; G. Tinelli, Rappresentanza e difesa del contribuente nel processo tributario: in margine ad una recente decisio
ne della Commissione tributaria di primo grado di Belluno, in Fisco,
1980, 3143 ss., spec. 3145. II. - La Corte costituzionale ribadisce il principio secondo il quale
11 diritto di difesa di cui all'art. 24, 2° comma, Cost, è diversamente
modulabile dal legislatore nel rispetto delle garanzie fondamentali; v.
in tal senso, Corte cost. 15 luglio 1991, n. 344, Foro it., Rep. 1991, voce Decreto penale, n. 12; 29 luglio 1982, n. 160, id., 1982, I, 2377, secondo la quale il diritto inviolabile di difesa garantito dall'art. 24, 2° comma, Cost, non comporta che il suo esercizio debba essere disci
plinato all'identico modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase
processuale; 22 dicembre 1980, n. 188, id., 1981, I, 318, secondo la
quale manca, nel testo costituzionale, una specificazione cogente dei
modi di esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza, che spetta al legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i di
versi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento, il dettare
le regole per l'esercizio di tale diritto.
Il Foro Italiano — 1994.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 8 giugno 1994, n. 226
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25);
Pres. Casavola, Est. Mirabelli; Pozzani e altro c. Kozina;
interv. Pres. cons, ministri, Confederazione italiana della pro
prietà edilizia. Orci. Pret. Verona 24 settembre 1993, Pret.
Venezia 10 maggio, 2 marzo, 16 giugno e 20 luglio 1993 (G.U.,
P s.s., n. 50 del 1993, nn. 6 e 10 del 1994).
Locazione — Legge 392/78 — Proroga legale del contratto alla
prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge
359/92 — Questione manifestamente infondata di costituzio
nalità (Cost., art. 42; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure ur
genti per il risanamento della finanza pubblica, art. 11; 1.
8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art. unico). Locazione — Legge 392/78 — Proroga legale del contratto alla
prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge
359/92 — Recesso del locatore per necessità — Omessa previ
sione — Questione manifestamente infondata di costituziona
lità (Cost., art. 3, 24, 42; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, art.
11; 1. 8 agosto 1992 n. 359, art. unico).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale (già dichiarata infondata da Corte cost. 323/93) del
l'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito
in legge, con modificazioni, con l. 8 agosto 1992 n. 359, nella
parte in cui prevede la proroga di diritto delle locazioni abita
tive con scadenza successiva al 14 agosto 1992 ove le parti
non concordino sulla determinazione del canone, in riferimento
all'art. 42 Cost. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale (già dichiarata infondata, nei sensi di cui in motiva zione, da Corte cost. 323/93) dell'art. 11, comma 2 bis , d.l.
11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge, con modificazioni, con l. 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui, disponendo
la proroga biennale delle locazioni abitative alla prima sca
denza successiva all'entrata in vigore della suddetta l. 359/92
ove le parti non concordino sulla determinazione del canone,
non prevede il diritto del locatore di recedere dal contratto — alla scadenza convenzionale o nel corso del periodo di pro
roga legale —- qualora abbia necessità di disporre dell'immo
bile locato per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari, in riferimento agli art. 3, 24 e 42 Cost. (2)
(1-2) I. - Come si dà conto nelle massime, si tratta di questioni di
costituzionalità già esaminate da Corte cost. 21 luglio 1993, n. 323, Foro it., 1993, I, 2761, con nota di D. Piombo (annotata anche da
F. De Stefano, in Rass. equo canone, 1993, 239; N. Izzo, in Giust.
civ., 1993, I, 2303; V. Cuffaro, in Corriere giur., 1993, 1046 e Giur.
it., 1993, I, 1, 2033; S. Giove, in Nuove leggi civ., 1993, 1199; N.
Se repelliti, P. Giuggioli, A. Mirenda e C. Sforza Fogliani, in Arch,
locazioni, 1993, 458 ss.; G. Servello, in Contratti, 1993, 566; P. Vi
tucci, in Giur. costìt., 1993 , 2601), che le ha ritenute entrambe non
fondate, rilevando:
a) quanto alla prima questione, che si tratta nella specie di una pro
roga ex lege del contratto limitata nel tempo e — soprattutto — non
fine a se stessa, ma rispondente (correlata come è alla normativa sui
«patti in deroga» di cui al comma 2 dello stesso art. 11) all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire un graduale superamento del si
stema di quantificazione legale del canone per le locazioni abitative;
b) quanto alla seconda questione, che anche alla proroga legale di
cui all'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92 devono ritenersi applicabili — in base ad una interpretazione adeguatrice e sistematica della norma — i principi dettati dal 2° comma dello stesso articolo, che in caso
di stipulazione di patto in deroga consente al locatore il diniego di rin
novo del contratto alla prima scadenza, ove ricorrano le condizioni in
dicate dagli art. 29 e 59 1. 392/78 (sicché le «specifiche e comprovate
esigenze» del locatore previste dalla legge devono ritenersi idonee ad
impedire l'operatività della proroga in questione, anche nel suo ulterio
re corso). In margine alla citata pronunzia della Consulta, v. anche, in dottri
na: M. D'Amico, L'efficacia della sentenza della Corte costituzionale
n. 323/93 nell'ordinamento, in Arch, locazioni, 1993, 669; N. Scripel
liti, Nuovi sistemi normativi e vecchie ingiustizie: ancora a margine della sentenza della Corte costituzionale 323/93, id., 1994, 7; A. Isal
berti, Patti in deroga. La questione della proroga biennale, ibid., 17.
Alla sentenza 323/93 hanno fatto seguito numerose ordinanze della
Corte costituzionale che, in mancanza di nuovi profili di illegittimità
prospettati dai giudici rimettenti, hanno dichiarato la manifesta infon
datezza delle suddette questioni; v. Corte cost., ord. 28 luglio 1993, n. 354 (Foro it., Rep. 1993, voce Locazione, n. 292); 16 novembre 1993,
This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 03:21:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 settembre 1993 (r.o. n. 717 del 1993) nel corso di un procedimento per convalida
di licenza per finita locazione promosso da Camilla Pozzani
ed Alfredo Berlendis nei confronti di Mario Kozina, il Pretore
di Verona ha sollevato, in riferimento agli art. 2, 24 e 42 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con la 1. 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui non prevede
per il locatore che abbia la necessità di disporre dell'immobile
per adibirlo ad abitazione propria o dei familiari il diritto di
n. 394 e 28 dicembre 1993, n. 469 (entrambe in Ross, locazioni, 1994, 19, con nota di G. Spagnuolo; la prima anche in Arch, locazioni, 1994, 51); 23 febbraio 1994, n. 59 (G.U., 1" s.s., n. 10 del 1994).
Nel frattempo, peraltro, il Pretore di Verona, non convinto della so luzione interpretativa proposta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 323/93, ha riproposto (ord. 25 settembre 1993, Foro it., 1993, 1, 3433, e Rass. locazioni e condominio, 1994, 19, con nota di G. Spa
gnuolo) la questione di costituzionalità concernente la mancata espres sa previsione — da parte della norma impugnata — della possibilità del locatore di opporsi alla proroga legale del contratto, ove abbia ne cessità di utilizzare direttamente l'immobile locato.
Con la pronunzia in epigrafe il giudice delle leggi ha, però, ribadito la piena correttezza — ed anzi la doverosità — della interpretazione dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92 precedentemente proposta: «il
giudice rimettente — sottolinea — ... deve sempre e costantemente
essere guidato dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali, e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o più di essi, è te
nuto ad adottare una lettura diversa, maggiormente aderente ai para metri costituzionali altrimenti vulnerati . . .».
II. - Sotto altro aspetto, la corte sembrerebbe essersi data carico di
delineare in modo più chiaro — rispetto a quanto aveva fatto con la
sentenza 323/93 — le condizioni che legittimano il locatore ad opporsi alla proroga legale di cui si discute (ovvero a recedere dal contratto
prorogato ex lege). Invero, il rilievo — svolto in motivazione — che
«gli stessi casi» [n.d.r.: giustificativi del diniego di rinnovazione alla
prima scadenza del contratto con patto in deroga alla legge c.d. dell'e
quo canone] «consentono di evitare la proroga biennale, garantendo,
pertanto, al locatore che ne abbia necessità di rientrare nella disponibi lità del bene», soprattutto se posto in relazione con quanto subito pri ma osservato circa la funzione assunta dalla necessità del locatore («nella comune interpretazione adeguatrice») in un regime di protrazione coat tiva del contratto, sembrerebbe volere esprimere il seguente concetto:
che, collocandosi la proroga in questione nel microsistema dei c.d. patti in deroga, le «ipotesi» di utilizzazione dell'immobile idonee a giustifica re l'opposizione alla proroga sono quelle stabilite dal comma 2 dell'art. 11 d.l. 333/92 (1. 359/92) mediante rinvio ora all'art. 29 ora all'art.
59 1. 392/78 («. . . adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli art. 29 e 59 1. n. 392 del 1978»); e che, peraltro, al fine di impedire l'applicazione della proroga o il
protrarsi ex lege del contratto ai sensi del comma 2 bis cit., non è suffi
ciente il semplice proposito (sia pur serio) di adibire l'immobile ad un
determinato uso o di eseguirvi determinate opere rientranti nella previ sione normativa, ma occorre una «comprovata esigenza» — ovvero la
«necessità» — di disporre dell'immobile locato. In argomento, oltre ai commenti dianzi richiamati a Corte cost. 323/93,
v. C. Turco, La necessità di abitazione del locatore nelle locazioni di
immobili urbani ad uso abitativo: dalla l. 253/50 alla I. 359/92, in Rass.
equo canone, 1993, 325; N. Izzo, La necessità del locatore dopo la novella n. 359 del 1992, ibid., 377.
III. - Circa le modalità e la procedura giudiziale che il locatore deve
utilizzare per opporsi, deducendo la propria necessità, alla proroga bien nale prevista dall'art. 11, comma 2 bis, d.l. 333/92, v. Pret. Bologna, ord. 8 settembre 1993, Foro it., 1993, I, 2762, con nota adesiva di
D. Piombo (annotata, invece, criticamente da C. Sforza Fogliani, in
Arch, locazioni, 1993, 799), nel senso che tale facoltà va esercitata con
le modalità e le procedure previste dall'art. 59 1. 392/78, applicato ana
logicamente; sicché qualora il locatore, agendo per il rilascio con il pro cedimento speciale per convalida di licenza o di sfratto per finita loca
zione, abbia giustificato la propria opposizione alla proroga ex lege del contratto in relazione ad uno degli usi o delle opere rispettivamente
previsti negli art. 29 e 59 di quest'ultima legge, va disposto il mutamen
to del rito (da ordinario a speciale, ex art. 30) ai sensi dell'art. 48 1.
392/78. Per l'applicabilità del modulo processuale di cui all'art. 30 1.
392/78, v. anche, in dottrina, Izzo, La necessità del locatore dopo la
novella, cit. In senso implicitamente difforme, cfr., tuttavia, Pret. Sanremo 1°
marzo 1994, Arch, locazioni, 1994, 345, e Pret. Pisa, ord. 18 aprile
1994, ibid., 370, con nota di B. Cambini, le quali, ritenuto provato 10 stato di necessità fatto valere dal locatore, hanno disapplicato la
proroga ex comma 2 bis dell'art. 11 d.l. 333/92 in sede di giudizio di
rilascio per finita locazione. [D. Piombo]
11 Foro Italiano — 1994.
recedere dal rapporto alla scadenza convenzionale ovvero nel
corso della proroga legale; che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso
e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni, nel caso in cui «le parti non concordino sulla determi
nazione del canone»;
che il giudice rimettente ricorda che la corte, con la sentenza
n. 323 del 1993 (Foro it., 1993, I, 2761), ha dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale, per ché la disposizione denunciata, interpretata secondo un criterio
sistematico ed in conformità ai principi enunciati dalla legisla zione di settore, consente di ritenere che la proroga può essere
impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge;
che il giudice a quo, ritenendo di non poter pervenire all'ap
plicazione del recesso in via interpretativa, prospetta di nuovo
la questione di legittimità costituzionale nei sensi sopra riportati; che è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri, rap
presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale, rilevando che i dubbi prospettati dal giudice ri
mettente trovano già risposta nella sentenza n. 323 del 1993;
che, inoltre, nel giudizio dinanzi alla corte ha depositato atto
di costituzione la Confederazione italiana della proprietà edili
zia (Confedilizia), chiedendo che sia ritenuta ammissibile la sua costituzione in giudizio e prendendo conclusioni anche nel merito;
che il Pretore di Venezia, con quattro ordinanze di identico
contenuto, emesse il 10 maggio 1993 (r.o. n. 13 del 1994), il
2 marzo 1993 (r.o. n. 14 del 1994), il 16 giugno 1993 (r.o. n. 60 del 1994) ed il 20 luglio 1990 (r.o. n. 61 del 1994), ma perve nute alla corte successivamente alla pubblicazione della senten
za n. 323 del 1993 (le prime due il 10 gennaio 1994, le altre
il 2 febbraio 1994), in altrettanti giudizi di convalida di licenza per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14
agosto 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 Cost., que stioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l.
n. 333 del 1992; che il giudice rimettente prospetta l'illegittimità della disposi
zione legislativa nella sua interezza, perché essa comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non correlando
il limite imposto al diritto di godimento ad alcun vantaggio per l'utilità generale, e sacrificherebbe unilateralmente il locatore,
impedendo una valorizzazione delle sue concrete situazioni per sonali e patrimoniali;
che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dal Pretore
di Venezia con ordinanza emessa il 2 marzo 1993 (r.o. n. 14
del 1994), è intervenuto il presidente del consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso, richiamando la sentenza n. 323 del 1993 di questa
corte, per la manifesta infondatezza o inammissibilità delle que stioni.
Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche
e connesse, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e vanno decisi congiuntamente;
che in via pregiudiziale deve essere dichiarata inammissibile
la costituzione della Confedilizia, intervenuta davanti al Pretore
di Verona dopo che era stata depositata, in data 24 settembre
1993, l'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzio
nale ed il relativo giudizio era stato sospeso, non potendosi rite
nere che in capo ad essa sussista un interesse proprio e diretto
a stare nel giudizio incidentale di costituzionalità che sia sorto
dall'ordinanza di rimessione (sentenza n. 314 del 1992, id., Rep.
1992, voce Corte costituzionale, n. 62) con la quale il Pretore
di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale;
che la corte, con la sentenza n. 323 del 1993, ha già esamina
to le questioni prospettate dai giudici rimettenti ed ha afferma
to che la proroga biennale prevista dall'art. 11 d.l. n. 333 del
1992 per i contratti di locazione con scadenza successiva all'en
trata in vigore della legge di conversione, se le parti, alla prima
scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del
canone, non è fine a se stessa né è tale da configurare una
riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza ecce
zionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo li
mitato e attraverso un meccanismo bilanciato, volto a seconda
re l'accordo delle parti, un graduale passaggio ad un nuovo
sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del princi
This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 03:21:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2335 PARTE PRIMA 2336
pio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni
abitative (ordinanze n. 354 del 1993, id., Rep. 1993, voce Loca
zione, n. 292; 394, 469 del 1993 e 59 del 1994); che la corte ha inoltre rilevato come il sistema preveda co
stantemente che ad un regime che impone la protrazione coatti
va, generale ed automatica del contratto si accompagni il rime
dio della sua anticipata cessazione in presenza della necessità
del locatore di disporre dell'immobile per sé o per i propri fa
miliari. Tale principio, enunciato dalla giurisprudenza costitu
zionale ed espresso dalla legislazione di settore, ha assunto, nel
la comune interpretazione adeguatrice (sentenza n. 132 del 1972,
id., 1972, I, 2741), funzione di bilanciamento dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti
prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di ot
tenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità (senten za n. 22 del 1980, id., 1980, I, 553);
che nello specifico contesto normativo e nel sistema in cui
si colloca la disposizione denunciata sono individuate le ipotesi che, in presenza di patto in deroga, legittimano il diniego di
rinnovazione del contratto alla prima scadenza. Gli stessi casi
consentono di evitare la proroga biennale, garantendo, pertan
to, al locatore che ne abbia necessità di rientrare nella disponi bilità del bene;
che il giudice rimettente, nella ricognizione del contesto nor mativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere
giudicato dall'esigenza di rispetto dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con uno o
più di essi, è tenuto ad adottare una lettura diversa, maggior mente aderente ai parametri costituzionali altrimenti vulnerati
(sentenza n. 149 del 1994), soprattutto quando, come nella spe cie, essa trovi riscontro negli ordinamenti giurisprudenziali for
matisi successivamente alla ricordata decisione della corte;
che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2 bis, d.l. 11 luglio 1992 n.
333 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con 1. 8 agosto 1992 n.
359, sollevate dai Pretori di Verona e Venezia, in riferimetno
agli art. 3, 24 e 42 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 1994, n. 221
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1994, n. 25); Pres. Pescatore, Est. Santosuosso; Ferri (Aw. Agostini) c. Inps. Ord. Pret. Prato 22 giugno 1993 (G.U., la s.s., n.
42 del 1993).
Previdenza e assistenza sociale — Pensione — Lavoro «part time» — Cumulo con retribuzione — Trattenuta per settima
na di lavoro — Criteri di determinazione — Incostituzionali
tà (D.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, aumento e nuovo sistema
di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, art. 21; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza so
ciale, art. 20; d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, art. 5; 1.
19 dicembre 1984 n. 863, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726).
È illegittimo l'art. 21 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, cosi come
modificato dall'art. 20 l. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui non prevede che nel caso di lavoro a tempo parziale svolto da pensionati l'ammontare della detrazione da effet
II Foro Italiano — 1994.
tuare per settimana di lavoro sia determinato dividendo l'im
porto della trattenuta settimanale relativo all'orario normale
per il numero delle ore corrispondenti a tale orario, e molti
plicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana. (1)
Diritto. — 1. - Il Pretore di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicura
zione generale obbligatoria), cosi come modificato dall'art. 20
1. 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionisti ci e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevede che la trattenu
ta da effettuare nei confronti del pensionato che presta attività
lavorativa part-time venga commisurata al numero effettivo di
ore lavorate, anziché ai giorni in cui le stesse sono distribuite.
(1) I. - Il problema del calcolo della trattenuta sulla pensione di vec chiaia nell'ipotesi di lavoro part-time è stato risolto dalla Corte costitu zionale nel senso di commisurare la trattenuta al numero effettivo delle ore lavorate (anziché al numero delle giornate lavorate). Occorre infatti considerare che nell'ambito della categoria dei contratti di lavoro a tempo parziale è possibile distinguere:
a) part-time orizzontale (lavoro svolto tutti i giorni della settimana
per un numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal contratto di lavoro);
ti) part-time verticale (lavoro svolto per alcuni giorni della settimana ad orario ridotto o normale);
c) part-time ciclico (lavoro svolto per alcune settimane del mese o
per alcuni mesi dell'anno). Sui criteri di calcolo della trattenuta ai pensionati che lavorano, Cass.
18 settembre 1991, n. 9692, Foro it., 1992, I, 1234, con nota di richiami. Con riferimento alla riduzione del trattamento pensionistico di rever
sibilità per effetto del cumulo tra pensione e retribuzione percepita in costanza di lavoro, Cass. 22 ottobre 1992, n. 11526, id., Rep. 1993, voce Previdenza sociale, n. 744.
Sulla cumulabilità della retribuzione con il trattamento minimo pen sionistico, Cass. 2 febbraio 1989, n. 630, id., Rep. 1989, voce cit., n.
895; 25 novembre 1987, n. 8742, id., Rep. 1988, voce cit., n. 970; 13
gennaio 1987, n. 167, id., Rep. 1987, voce cit., n. 1102. Occorre evidenziare che la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi
di lavoro dipendente di cui all'art. 20 1. 30 aprile 1969 n. 153, è stata modificata dall'art. 10 d. leg. 30 dicembre 1992 n. 503 (e successive modificazioni di cui all'art. 11, 9° comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537) che ha, tra l'altro, uniformato la disciplina del cumulo pensione-redditi lavoro per il settore privato e pubblico (sulla nuova disciplina, AA.VV., Il sistema pensionistico riformato a cura di Ferraro - Mazziotti, Na poli, 1994, 185 ss.).
La nuova disciplina (art. 10, 1° comma, d. leg. 503/92) prevede che dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, nonché delle forme di previdenza esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbliga toria, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Per le pensioni di anzianità è pre vista (art. 11, 9° comma, 1. 537/93), invece, la non cumulabilità con redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e la cumulabilità par ziale con i redditi di lavoro autonomo.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 d. leg. 503/92 disciplinano le modalità per effettuare le trattenute (ed i versamenti) sulle pensioni nei casi di cumulo rispettivamente con redditi da lavoro dipendente e con redditi da lavoro autonomo, nonché i casi di esclusione dal cumulo (per la
prassi amministrativa sui criteri di applicazione del divieto di cumulo delle pensioni con redditi di lavoro dipendente, a termine e autonomo, e le modalità di effettuazione delle trattenute, circ. Inps n. 270 del 20 novembre 1993, in Dir. e pratica lav., 1993, 3217).
L'art. 10, 8° comma, d. leg. 503/92, come modificato dal comma 10 dell'art. 111. 537/93, fa salvi i c.d. diritti quesiti in materia di cumu lo pensione-redditi di lavoro, prevedendo che ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vec chiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa (e cioè quella di cui all'art. 20 1. 153/69), se più favorevole. Con riferimento alla previgente normativa (per la
parte relativa alla previdenza del pubblico impiego, L. Carbone, La
quiescenza e la previdenza nel pubblico impiego, in AA.VV., Il pubbli co impiego. Principi generali, Torino, 1989, 410 ss.) in materia di cu mulo delle pensioni con reddito di lavoro, occorre ricordare che il 5° comma dell'art. 20 1. 153/69 è stato sostituito dall'art. 23 quater 1. 11
agosto 1972 n. 485; il 6° comma del citato art. 20 è stato modificato dall'art. 7, 2° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. 407 e successivamente dall'art. 6, comma 8 bis, 1. 19 luglio 1993 n. 236.
This content downloaded from 195.78.109.162 on Wed, 25 Jun 2014 03:21:24 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions