sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 1987, n.54); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Consorzio ortofrutticolo intercomunale di Bologna (Avv. Fanzini)c. Provincia di Bologna (Avv. Sanino); Provincia di Foggia (Avv. Di Mattia) c. Consorzio per ladifesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia; Consorzio provinciale difesa coltureagrarie e avversità atmosferiche di For ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2551/2552-2555/2556Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181423 .
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2551 PARTE PRIMA 2552
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 dicembre 1987, n.
498 (Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 23 dicembre 1987, n.
54); Pres. Saja, Est. Conso; Iaselli. Ord. Trib. Firenze 18 otto
bre 1983 (G.U. n. 88 del 1984).
Armi e materie esplodenti — Armi da guerra — Nozione — Sin
dacato dell'autorità giudiziaria — Limiti — Questione manife
stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 101, 104,
113; 1. 18 aprile 1975 n. 110, norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplo
sivi, art. 1).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 1,1° comma, l. 18 aprile 1975 n. 110, in riferi mento agli art. 3, 101, 2° comma, 104, 1° comma, e 113 Cost.,
limitatamente alla definizione delle armi da guerra come quelle che «per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali
od estere per l'impiego bellico», essendo sempre consentito al
giudice il sindacato sulla concreta potenzialità offensiva del
l'arma. (1)
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di
Iaselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 1. 14 dicem
bre 1974 n. 497, «per avere illegalmente detenuto una pistola Be
retta cai. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra», il Tribuna
le di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha denunciato;
a) in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del
(1) L'ordinanza di rimessione è massimata incoro it., Rep. 1984, voce
Armi, n. 25. Nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni sottopostele
dal giudice a quo la corte, invocando il costante indirizzo della Corte di cassazione, ha escluso la validità delle premesse in diritto formulate nell'ordinanza che ha promosso il giudizio di costituzionalità, secondo cui al giudice sarebbe inibito l'apprezzamento sulla concreta potenzialità di offesa dell'arma ove questa risulti già in dotazione di truppe nazionali ed estere, con ciò restando addirittura l'autorità giudiziaria italiana sog getta agli atti amministrativi delle autorità straniere con cui una qualsiasi arma venga destinata all'armamento di truppe estere.
L'orientamento giurisprudenziale su cui la corte ha fondato la propria pronunzia trovasi, da ultimo, affermato in Cass. 26 gennaio 1984, Saba
tino, id., Rep. 1985, voce cit., n. 34; 3 febbraio 1984, Cordi, ibid., n.
31; 30 novembre 1981, Zamparutti, id., Rep. 1982, voce cit., n. 45, tutte concordi nel ritenere che la circostanza dell'adozione di un'arma da parte di truppe nazionali od estere, non è decisiva per la sua qualificazione come arma da guerra in difetto degli altri requisiti richiesti dall'art. 1 1. 110/75, primo tra i quali l'esistenza di una spiccata potenzialità offen siva. In senso contrario, peraltro, Cass. 11 maggio 1982, Boccuto, id.,
Rep. 1983, voce cit., n. 57, secondo cui ai fini della qualificazione di una pistola come arma da guerra è sufficiente che essa sia o sia stata in dotazione alle forze armate di uno Stato estero, essendo in tal caso
implicita, in relazione all'uso militare cui era destinata, la sua spiccata potenzialità offensiva.
Secondo Cass. 8 ottobre 1980, Scimone, id., Rep. 1981, voce cit., n.
20, la spiccata potenzialità offensiva di un'arma, quale elemento idoneo a determinare la sua destinazione attuale o potenziale all'armamento di
truppe nazionali od estere e, dunque, la sua qualificazione come arma da guerra, non va individuata in astratto ma accertata in concreto attra verso indici idonei quali la dimensione, la forma, il peso e la velocità del proiettile, la lunghezza della canna, la celerità di tiro, il grado di
automatismo, la gittata, la rigatura, ecc. Sulla vexata quaestio della natura delle pistole semiautomatiche cai.
9 con particolare riguardo alia Beretta, cfr. App. Venezia 30 gennaio 1985, id., 1986, II, 177, e Trib. Bolzano 30 ottobre 1980, id., 1983, II, 542, con note di richiami.
L'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda il giudizio di manife sta infondatezza formulato dalla Corte costituzionale trova adesione ge neralizzata da parte della dottrina, unanime nel ritenere che la mera de stinazione di un'arma all'armamento di truppe non è di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualifica di arma da guerra in difetto del requisito della
spiccata potenzialità offensiva, da accertare in concreto mediante un giu dizio complessivo delle caratteristiche dello strumento ed operando una valutazione comparativa rispetto alle peculiarità offensive delle armi co muni da sparo come tali catalogate (Vigna-Bellagamba, Armi, munizio
ni, esplosivi, Giuffré, Milano, 1981, 11 ss.; Diaz, Armi e munizioni, voce del Novissimo digesto, appendice, Utet, Torino, 1980, I, 406; Mori, La nuova distinzione tra armi da guerra ed armi comuni, in Giusi, pen., 1977, II, 439. In argomento v. anche Albano, Armi da guerra, tipo guer ra e armi comuni, in Cass. pen., 1977, 1306).
Il Foro Italiano — 1988.
l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110, il quale, nel definire armi da
guerra quelle che «per la loro spiccata potenzialità di offesa sono
0 possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico», impedisce «al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialità di of
fesa dell'arma, qualora la medesima risulti già in dotazione di
truppe nazionali od estere»; b) in riferimento agli art. 101, 2°
comma, 104, 1° comma, e 113 Cost., l'illegittimità dello stesso
art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110, in quanto tale precetto «fa si
che un atto amministrativo di autorità estera, che destinasse ad
armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad inte
grare la norma penale citata, senza che» l'autorità giudiziaria «pos sa esperire i normali controlli di legittimità sull'atto»;
e che nel giudizio è intervenuto il presidente del consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Sta
to, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fon
data e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per
irrilevanza;
Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice a quo muove dalla premessa che l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110 non
consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine alla
natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente co
stante nel ritenere — anche nelle decisioni erroneamente richia
mate dall'ordinanza di rimessione quali pretesi precedenti in sen
so contrario — che la classificazione di un'arma va operata non
in astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti
gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo; e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da parte
del giudice penale rende manifestamente infondata anche la se
conda questione; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale ; Per questi motivi, la Corte costituzionale 1) dichiara la manife
sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del
l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi
vi), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Fi
renze con ordinanza del 18 ottobre 1983; 2) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 1. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vi
gente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi
vi), sollevata, in riferimento agli art. 101, 2° comma, 104, 1°
comma, e 113 Cost, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del
18 ottobre 1983.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 dicembre 1987, n. 478
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Consorzio ortofrutticolo intercomu
nale di Bologna (Avv. Fanzini) c. Provincia di Bologna (Avv.
Sanino); Provincia di Foggia (Avv. Di Mattia) c. Consorzio
per la difesa delle produzioni intensive della provincia di Fog
gia; Consorzio provinciale difesa colture agrarie e avversità at
mosferiche di Forlì c. Provincia di Forlì; Consorzio provinciale
per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche
di Venezia (Avv. Cacciavillani) c. Provincia di Venezia (Avv.
Chinaglia, Pallottino); Provincia di Macerata c. Consorzio
Ma.Ca.; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Zanga
ri). Ord. Trib. Bologna 20 ottobre 1981 (G.U. n. 137 del 1982); Cass. 28 settembre 1982 e Trib. Forlì 28 ottobre 1982 (G.U. n. 149 del 1983); Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 1984 (G.U. n. 250 bis del 1985); Trib. Macerata 19 novembre 1986 (G.U., la s.s., n. 12 del 1987).
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Consorzi provinciali tra produttori agricoli per la difesa da avversità atmosferiche — Consiglio di gestione della cassa consortile — Partecipazio ne di un rappresentante della provincia — Subordinazione al
versamento di contributi — Questione inammissibile di costitu
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zionalità (Cost., art. 81; 1. 25 maggio 1970 n. 364, istituzione
del fondo di solidarietà nazionale, art. 20). Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Consorzi provinciali
tra produttori agricoli per la difesa da avversità atmosferiche — Contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pro vinciali — Mancanza di copertura finanziaria — Questione in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 81, 114, 118, 119, 130;
disp. trans. Vili; 1. 25 maggio 1970 n. 364, art. 19, 23).
È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 2° comma,
lett. b, /. 25 maggio 1970 n. 364, nella parte in cui subordina
la partecipazione di un rappresentante della provincia al consi
glio di gestione dei consorzi tra produttori agricoli per la difesa dalle avversità atmosferiche, al versamento, da parte delle pro vince nel cui territorio si trovano le aziende consorziate, di un
contributo pari almeno all'I,50 per cento del valore della pro duzione annua denunciata, in riferimento all'art. 81, 4° com
ma, Cost. (1) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.
19, 2° comma, n. 2, e 23 l. 25 maggio 1970 n. 364, nella parte in cui stabiliscono, a carico delle amministrazioni provinciali, un contributo obbligatorio a carattere continuativo con perio dicità annuale in favore dei consorzi tra produttori agricoli co
stituiti per la prevenzione e la difesa contro i danni cagionati alle aziende agricole da calamità naturali e avversità atmosferi
che, senza alcuna previsione di copertura della spesa relativa,
se non limitatamente al primo anno di applicazione della legge e perseguendo finalità non rientranti tra le funzioni istituziona
li delle province medesime, in riferimento agli art. 81, 4° com
ma, 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130 e Vili
disp. trans. Cost. (2)
(1-2) Delle ordinanze di rimessione, Cass. 28 settembre 1982 è massi
mata in Foro it., Rep. 1984, voce Calamità pubbliche, n. 7, e Trib. Forlì
28 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 19.
Identica questione di costituzionalità è stata sollevata anche da Cons,
stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 164, id., Rep. 1985, voce cit., n. 22, e Cass. 22 marzo 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., n. 18.
A commento della questione di costituzionalità, v. Bardino, Consorzi di produttori agricoli per la difesa delle avversità atmosferiche: è incosti
tuzionale l'onere a carico delle province?, in Nuova rass., 1984, 2247; Santin, Obbligatorietà del contributo delle province ai consorzi provin ciali per la difesa delle avversità atmosferiche e problemi di costituziona
lità, in Dir. regione, 1985, 581. In ordine al principio fissato dall'art. 81, 4° comma, Cost., nel senso
della sua applicabilità anche alle spese poste a carico degli enti pubblici ed in particolare di quelli rientranti nella finanza pubblica allargata, per i quali il collegamento finanziario con lo Stato è tale da dar luogo ad
un unico complesso, v., da ultimo, Corte cost. 21 dicembre 1983, n. 341, Foro it., 1984, I, 644, con nota di richiami, anche per la precisazione che non si ha violazione della norma costituzionale nell'ipotesi di spese future, indeterminabili a priori-, in precedenza Corte cost. 17 dicembre
1981, n. 189, id., 1982, I, 343 e 8 giugno 1981, n. 92, id., 1981, I, 1735, con nota di richiami, commentata da Bardusco, Leggi di spesa carenti di copertura ed enti del settore pubblico allargato, in Giur. costit., 1981,
I, 1050. Per ulteriori applicazioni del principio costituzionale che impone la copertura delle nuove e maggiori spese, v., da ultimo, Corte cost. 22
gennaio 1987, n. 13, Foro it., 1987, I, 630, con nota di richiami, anche
per l'affermazione che la copertura finanziaria delle leggi regionali non
può essere disposta mediante la semplice previsione di entrate da incassa
re, di carattere futuro e incerto. Ancora in tema di rapporti tra finanza
statale e regionale, v. Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985,
I, 14, con nota di Romboli, e 8 marzo 1983, n. 54, id., 1983, I, 2267
con nota di richiami, entrambe nel senso dell'incostituzionalità di disposi zioni che accollavano oneri finanziari alle regioni, senza provvista dei
relativi mezzi di copertura. Per quanto concerne la questione della sindacabilità delle norme abro
gate, la giurisprudenza costituzionale è costante, ritenendosi che la corte
possa conoscerle in relazione alla loro perdurante efficacia rispetto a rap
porti e situazioni giuridiche prodottesi nel periodo di vigenza della norma
impugnata (come nel caso di specie) ed a tutti gli effetti che in generale
questa continua a produrre; evidentemente, soltanto successive disposi zioni a carattere retroattivo determinerebbero una sopravvenuta irrilevan
za della questione di costituzionalità proposta; cfr. Corte cost. 31 dicem
bre 1986, n. 297, Giur. costit., 1986, I, 2378; 18 giugno 1986, n. 144,
ibid., 982; 26 marzo 1986, n. 65, Foro it., Rep. 1986, voce Registro, n. 365; 25 ottobre 1985, n. 236, id., 1986, I, 340; 22 luglio 1985, n.
215, ibid., 630; 9 maggio 1985, n. 139, ibid., 45; 20 ottobre 1983, n.
320, id., 1983, I, 2920; 30 dicembre 1982, n. 255, ibid., 843, tutte con
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — 1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche, analoghe o connesse; per tanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Tutte le autorità remittenti impugnano l'art. 19, 2° com
ma, n. 2, 1. 25 maggio 1970 n. 364, che impone alle amministra
zioni provinciali l'obbligo di corrispondere un contributo annuo — nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della pro duzione annua denunciata — ai consorzi di produttori agricoli
costituiti, nel rispettivo territorio, per la difesa delle produzioni
intensive, nel quadro degli interventi facenti capo alla istituzione
del fondo di solidarietà nazionale.
A loro avviso tale disposizione contrasterebbe con l'art. 81, 4° comma, Cost., poiché non indicherebbe i necessari mezzi di
copertura finanziaria della spesa relativa. Nella stessa censura il
Tribunale di Forlì' coinvolge anche l'art. 23 della legge, che di
spone uno stanziamento di 50 miliardi per il solo anno 1970, sen
za nulla prevedere per gli anni successivi.
La Corte di cassazione censura pure, in riferimento allo stesso
parametro costituzionale e per i medesimi motivi, l'art. 20, 2°
comma, lett. b), che subordina la partecipazione di un rappresen tante provinciale al consiglio di gestione della cassa consortile
al versamento nel «fondo» di un contributo annuo non inferiore
all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata.
L'art. 19, 2° comma, n. 2, è impugnato dal Consiglio di Stato
anche per contrasto con gli art. 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130, Vili disp. trans. Cost, perché, imponendo alle
province oneri finanziari senza corrispondente copertura, ne alte
rerebbe l'equilibrio tra mezzi finanziari e insieme delle funzioni, cosi vulnerandone l'autonomia costituzionalmente riconosciuta.
3. - La normativa impugnata è stata adottata con 1. n. 364
del 1970, nel quadro degli interventi previsti per il caso di ecce
zionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
Il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 70, ha poi trasferito alle
regioni diverse funzioni relative a tali interventi, tra le quali quel le concernenti i consorzi di difesa attiva e passiva delle produzio ni intensive. La successiva 1. 15 ottobre 1981 n. 590 ha modifica
to la 1. n. 364 del 1970, tra l'altro, sopprimendo il contributo
provinciale e prevedendo un contributo eventuale da erogarsi con
legge dalla regione competente per territorio (art. 10). Tale nuova disciplina peraltro non è applicabile ratione tempo
ris nei giudizi a quibus, che restano governati dalle norme prece
denti, oggetto delle presenti questioni. 4. - La questione relativa all'art. 20, 2° comma, lett. b), deve
essere dichiarata inammissibile perché irrilevante nel giudizio a
quo, nel quale si controverte esclusivamente della pretesa, da parte
dei'consorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti nel
precedente art. 19, 2° comma, n. 2, e non della partecipazione di rappresentanti delle province ai consigli di gestione delle casse
consortili.
5. - Quanto alla questione concernente l'art. 19, 2° comma, n. 2, in riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost., è innanzi tutto
da respingere l'eccezione di irrilevanza prospettata dal consorzio
bolognese. L'argomento che esso consorzio vorrebbe trarre, a tal
fine, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sugli effetti
della sentenza costituzionale n. 92 del 1981 (Foro it., 1981, I,
1735) a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'orienta
mento sotteso a tale giurisprudenza, non è invero applicabile al
caso oggetto di questo giudizio, che presenta caratteristiche per vari aspetti assai diverse da quelle proprie della situazione, del
tutto peculiare, contemplata dalle decisioni del Supremo collegio. 6. - Nel merito, tale questione, considerata con riguardo an
che all'art. 23 della legge, non è fondata.
Fermo restando il principio a tenore del quale dall'art. 81, 4°
comma, Cost, discende per il legislatore l'obbligo di indicare le
nota di richiami; 16 aprile 1982, n. 70, id., 1982, I, 1209, con nota di
R. Moretti; 13 febbraio 1974, n. 30, id., 1974, I, 1849; 28 aprile 1970, n. 63, id., 1970, I, 1574, che rimane il precedente più significativo; 22
dicembre 1964, n. 118, id., 1965, I, 155; 30 maggio 1963, n. 77, id.,
1963, I, 1284, tutte con nota di richiami; 30 gennaio 1962, nn. 1 e 2,
id., 1962, I, 175 e 169, con nota di Andrioli; 23 marzo 1960, n. 12,
id., 1960, I, 543; 27 gennaio 1959, n. 4, id., 1959, I, 177; 11 marzo
1958, n. 24, id., 1958, I, 510, tutte con nota di richiami. Le decisioni
richiamate risolvono nel merito le questioni di costituzionalità relative
a norme abrogate.
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2555 PARTE PRIMA 2556
risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori
spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pub blica allargata (sent. nn. 92 e 189 del 1981, id., 1982, I, 343), è da ritenere tuttavia, come questa corte ha in altre occasioni
osservato (da ultimo sent. n. 341/83, id., 1984, I, 644), che tale
principio non possa essere invocato in un caso come quello di
specie, in cui il legislatore, all'atto di imporre l'obbligo di contri
buzione a carico delle province, non era materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. L'ammontare del contributo, infatti, era fissato nella
sola misura minima e doveva calcolarsi in termini percentuali ri
spetto ad una entità — il valore della produzione annua denun
ciata — per ovvi motivi non determinabile a priori-, la misura
dell'onere, inoltre, dipendeva dalla futura ed eventuale costitu
zione dei consorzi, ed era suscettibile, per le sue caratteristiche, di incidere in maniera assai variabile sulle diverse amministrazio
ni provinciali. Del resto, per gli anni interessati dai giudizi a quibus lo Stato
non ha mancato di adottare provvedimenti legislativi di finanzia
mento delle spese comunque facenti capo alle province. Dall'infondatezza di tale censura discende altresì' che la norma
tiva denunziata non viola le disposizioni costituzionali poste a
presidio dell'autonomia delle province medesime.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, a) dichiara inammis
sibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 2° com
ma, lett. b), 1. 25 maggio 1970 n. 364, in riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordi
nanza in epigrafe; b) dichiara non fondate le questioni di legitti mità costituzionale degli art. 19, 2° comma, n. 2, e 23 1. 25 mag
gio 1970 n. 364, in riferimento agli art. 81, 4° comma, 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130, Vili disp. trans. Cost., sollevate da varie autorità remittenti con le ordinanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 novembre 1987, n. 422
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 dicembre 1987, n. 51); Pres. Saja, Est. Gallo; imp. Pirrone; Cocuzza; Fratalocchi; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Nicosia 24 ottobre 1984
(G.U. n. 80 bis del 1985); Pret. Leonforte 26 novembre 1984
(G.U. n. 137 bis del 1985); Pret. Fermo 22 gennaio 1986 (G.U., la s.s., n. 5 del 1987).
corruzione ai minorenni — Keato commesso in danno ai minore
infrasedicenne ma ultraquattordicenne — Irrilevanza della ma
turità etico-intel'ettuale della persona offesa — Questione in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 530).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 530
c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, escluden
do il potere del giudice di valutare se il soggetto passivo del
reato abbia una maturità etica ed intellettuale tali che il con
senso dal medesimo prestato integri una consapevole e respon sabile manifestazione del diritto alla propria autodeterminazio ne sessuale avente efficacia scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p.,
equipara il trattamento penale dell'ipotesi in cui l'imputato ab
bia commesso il fatto con un consenso del soggetto passivo validamente prestato, e della differente ipotesi in cui l'imputa to abbia agito con un consenso invalido per l'immaturità del
soggetto passivo. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Nicosia 24 ottobre 1984 è riportata in Foro it., 1985, II, 95 con nota di richiami; Pret. Leonforte 26 novem bre 1984 è massimata id., Rep. 1986, voce Corruzione di minorenni, n. 2.
Si ricorda che, in prospettiva di riforma, !a discutibile figura criminosa di cui all'art. 530 c.p. (sulla quale v., da ultimo, Fiandaca, Corruzione di minorenni, voce in corso di pubblicazione dell' Enciclopedia giuridica Treccani), è destinata a scomparire, in quanto non più preveduta nel te sto contenente le proposte di modifica della normativa sulla violenza ses suale attualmente in discussione al parlamento.
Per una valutazione politico-criminale delle fondamentali linee ispira trici della riforma, rimane tutt'oggi valida l'analisi di Bertolino, 1 reati contro la libertà sessuale tra codice e riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 1464.
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. — 1. - Le ordinanze dei Pretori di Nicosia, Leonforte
e Fermo sollevano la stessa questione di legittimità. Gli incidenti possono, quindi, essere riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Secondo, dunque, le tre ordinanze pretoree, correttamen
te la Corte costituzionale ha negativamente risolto la questione di legittimità costituzionale degli art. 519, n. 1, e 524 c.p. (cfr. sent. n. 151 del 1973, Foro it., 1973, I, 2955, e n. 209 del 1983,
id., 1983, I, 2651), in quanto ne ha messo in luce la coerenza
rispetto al sistema e alle sue linee tendenziali, nonché la loro so
stanziale ragionevolezza. Da una parte, infatti, la presunzione di
immaturità del minore infraquattordicenne, che impedisce ogni
indagine del giudice su di un'eventuale prestazione di consenso, trova corrispondenza nell'analoga disposizione dell'art. 97 c.p. che sancisce uguale presunzione nei confronti del minore infra
quattordicenne, autore di reati, e magari proprio del reato di cui
il partner è soggetto passivo. Dall'altra, il testo unificato del dise
gno di legge, approvato dalla commissione di giustizia della ca
mera dei deputati nella precedente legislatura, attesta che le linee
tendenziali dell'ordinamento sono nello stesso senso perché l'art.
3 mantiene la presunzione assoluta d'immaturità dei minori in
fraquattordicenni, soggetti passivi dei reati previsti da quelle fat
tispecie. Ma proprio siffatte argomentazioni, che i rimettenti condivido
no, danno spunto alla questione sollevata nei riguardi dell'art.
530 c.p. in esame. Secondo le ordinanze, infatti, qui verrebbe
meno la rispondenza rispetto all'analoga disposizione sull'impu tabilità dei minori, perché l'art. 98 c.p. stabilisce, invece, che
per i minori ultraquattordicenni (e quindi anche per gli infrasedi
cenni) l'immaturità dev'essere accertata caso per caso per stabili
re se fosse stata o non presente la capacità d'intendere e di vole
re: mentre l'art. 530 c.p. continuerebbe contraddittoriamente a
presumere quell'immaturità fino al sedicesimo anno di età. Inol
tre, l'articolo in esame contraddice anche le linee tendenziali del
l'ordinamento, dato che lo stesso già citato disegno di legge testi
monierebbe il ben diverso attuale comune sentire con l'elimina
zione, dal testo approvato dalla commissione giustizia della ca
mera, di qualsiasi riferimento all'illecito in esame.
Alla luce di siffatte considerazioni, non sembra avere consi
stenza l'obiezione dell'avvocatura generale che fa semplice riferi
mento alle già ricordate sentenze di questa corte in tema di art.
519, n. 1, e 524 c.p. I rimettenti, infatti, rilevano che la predeter minazione dell'età, a partire dalla quale il minore è considerato
maturo, è una scelta che in quelle fattispecie il legislatore ha fat
to secondo criteri di coerenza e di ragionevolezza, che mancano
invece nella fattispecie impugnata: ed a quei rilievi l'avvocatura
non risponde. In realtà, in prima approssimazione questo attribuire, da una
parte, e negare, dall'altra, al giudice il potere di indagare sulla
maturità del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, a se
conda che gli si presenti quale vittima o quale autore del reato, c'è chi ritiene che possa effettivamente non apparire ispirato a
criteri di razionalità. Senonché il problema, cosi come proposto dalle ordinanze di
rimessione, non ha fondamento.
Se è vero, infatti, che qua e là, nel contesto delle motivazioni, si allude ad una presunzione che impedisce al giudice di indagare sulla maturità del minore infrasedicenne, è pur vero, però, che — secondo le ordinanze — una siffatta indagine dovrebbe con
durre a stabilire «se il consenso prestato dal minore integri un
consapevole e responsabile atto di disposizione del diritto all'au
todeterminazione sessuale» che dovrebbe avere — ad avviso dei
giudici — efficacia scriminante nell'area dell'art. 50 c.p. Altri
menti, nella situazione attuale, si avrebbe la lesione dell'art. 3
Cost., in quanto il legislatore avrebbe equiparato «il trattamento
penale della fattispecie in cui l'imputato ha commesso il fatto
in presenza di un consenso del soggetto passivo validamente pre
stato, e quello della differente fattispecie in cui l'imputato ha
commesso il reato con un consenso minorile invalido per l'imma
turità del soggetto passivo». 3. - In realtà, i termini della questione non possono essere que
sti, se si ha rispetto al significato della norma impugnata e di
quelle corrispettive richiamate.
Nella fattispecie di cui all'art. 530 c.p. il consenso del minore
ultraquattordicenne è scontato, ed è ritenuto dal legislatore vali
damente prestato. Se il consenso mancasse o se, comunque, fosse
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