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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta...

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sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Consorzio ortofrutticolo intercomunale di Bologna (Avv. Fanzini) c. Provincia di Bologna (Avv. Sanino); Provincia di Foggia (Avv. Di Mattia) c. Consorzio per la difesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia; Consorzio provinciale difesa colture agrarie e avversità atmosferiche di For ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2551/2552-2555/2556 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181423 . Accessed: 25/06/2014 02:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 02:05:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Spagnoli;

sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 dicembre 1987, n.54); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Consorzio ortofrutticolo intercomunale di Bologna (Avv. Fanzini)c. Provincia di Bologna (Avv. Sanino); Provincia di Foggia (Avv. Di Mattia) c. Consorzio per ladifesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia; Consorzio provinciale difesa coltureagrarie e avversità atmosferiche di For ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2551/2552-2555/2556Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181423 .

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2551 PARTE PRIMA 2552

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 dicembre 1987, n.

498 (Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 23 dicembre 1987, n.

54); Pres. Saja, Est. Conso; Iaselli. Ord. Trib. Firenze 18 otto

bre 1983 (G.U. n. 88 del 1984).

Armi e materie esplodenti — Armi da guerra — Nozione — Sin

dacato dell'autorità giudiziaria — Limiti — Questione manife

stamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 101, 104,

113; 1. 18 aprile 1975 n. 110, norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplo

sivi, art. 1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 1,1° comma, l. 18 aprile 1975 n. 110, in riferi mento agli art. 3, 101, 2° comma, 104, 1° comma, e 113 Cost.,

limitatamente alla definizione delle armi da guerra come quelle che «per la loro spiccata potenzialità di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali

od estere per l'impiego bellico», essendo sempre consentito al

giudice il sindacato sulla concreta potenzialità offensiva del

l'arma. (1)

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di

Iaselli Angelo, imputato del delitto di cui all'art. 10 1. 14 dicem

bre 1974 n. 497, «per avere illegalmente detenuto una pistola Be

retta cai. 9 mod. 34 da considerarsi arma da guerra», il Tribuna

le di Firenze, con ordinanza del 18 ottobre 1983, ha denunciato;

a) in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità del

(1) L'ordinanza di rimessione è massimata incoro it., Rep. 1984, voce

Armi, n. 25. Nel dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni sottopostele

dal giudice a quo la corte, invocando il costante indirizzo della Corte di cassazione, ha escluso la validità delle premesse in diritto formulate nell'ordinanza che ha promosso il giudizio di costituzionalità, secondo cui al giudice sarebbe inibito l'apprezzamento sulla concreta potenzialità di offesa dell'arma ove questa risulti già in dotazione di truppe nazionali ed estere, con ciò restando addirittura l'autorità giudiziaria italiana sog getta agli atti amministrativi delle autorità straniere con cui una qualsiasi arma venga destinata all'armamento di truppe estere.

L'orientamento giurisprudenziale su cui la corte ha fondato la propria pronunzia trovasi, da ultimo, affermato in Cass. 26 gennaio 1984, Saba

tino, id., Rep. 1985, voce cit., n. 34; 3 febbraio 1984, Cordi, ibid., n.

31; 30 novembre 1981, Zamparutti, id., Rep. 1982, voce cit., n. 45, tutte concordi nel ritenere che la circostanza dell'adozione di un'arma da parte di truppe nazionali od estere, non è decisiva per la sua qualificazione come arma da guerra in difetto degli altri requisiti richiesti dall'art. 1 1. 110/75, primo tra i quali l'esistenza di una spiccata potenzialità offen siva. In senso contrario, peraltro, Cass. 11 maggio 1982, Boccuto, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 57, secondo cui ai fini della qualificazione di una pistola come arma da guerra è sufficiente che essa sia o sia stata in dotazione alle forze armate di uno Stato estero, essendo in tal caso

implicita, in relazione all'uso militare cui era destinata, la sua spiccata potenzialità offensiva.

Secondo Cass. 8 ottobre 1980, Scimone, id., Rep. 1981, voce cit., n.

20, la spiccata potenzialità offensiva di un'arma, quale elemento idoneo a determinare la sua destinazione attuale o potenziale all'armamento di

truppe nazionali od estere e, dunque, la sua qualificazione come arma da guerra, non va individuata in astratto ma accertata in concreto attra verso indici idonei quali la dimensione, la forma, il peso e la velocità del proiettile, la lunghezza della canna, la celerità di tiro, il grado di

automatismo, la gittata, la rigatura, ecc. Sulla vexata quaestio della natura delle pistole semiautomatiche cai.

9 con particolare riguardo alia Beretta, cfr. App. Venezia 30 gennaio 1985, id., 1986, II, 177, e Trib. Bolzano 30 ottobre 1980, id., 1983, II, 542, con note di richiami.

L'orientamento giurisprudenziale su cui si fonda il giudizio di manife sta infondatezza formulato dalla Corte costituzionale trova adesione ge neralizzata da parte della dottrina, unanime nel ritenere che la mera de stinazione di un'arma all'armamento di truppe non è di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualifica di arma da guerra in difetto del requisito della

spiccata potenzialità offensiva, da accertare in concreto mediante un giu dizio complessivo delle caratteristiche dello strumento ed operando una valutazione comparativa rispetto alle peculiarità offensive delle armi co muni da sparo come tali catalogate (Vigna-Bellagamba, Armi, munizio

ni, esplosivi, Giuffré, Milano, 1981, 11 ss.; Diaz, Armi e munizioni, voce del Novissimo digesto, appendice, Utet, Torino, 1980, I, 406; Mori, La nuova distinzione tra armi da guerra ed armi comuni, in Giusi, pen., 1977, II, 439. In argomento v. anche Albano, Armi da guerra, tipo guer ra e armi comuni, in Cass. pen., 1977, 1306).

Il Foro Italiano — 1988.

l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110, il quale, nel definire armi da

guerra quelle che «per la loro spiccata potenzialità di offesa sono

0 possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico», impedisce «al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialità di of

fesa dell'arma, qualora la medesima risulti già in dotazione di

truppe nazionali od estere»; b) in riferimento agli art. 101, 2°

comma, 104, 1° comma, e 113 Cost., l'illegittimità dello stesso

art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110, in quanto tale precetto «fa si

che un atto amministrativo di autorità estera, che destinasse ad

armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad inte

grare la norma penale citata, senza che» l'autorità giudiziaria «pos sa esperire i normali controlli di legittimità sull'atto»;

e che nel giudizio è intervenuto il presidente del consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Sta

to, chiedendo che la prima questione venga dichiarata non fon

data e la seconda questione venga dichiarata inammissibile per

irrilevanza;

Considerato, quanto alla prima questione, che il giudice a quo muove dalla premessa che l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110 non

consenta al giudice alcuna possibilità di sindacato in ordine alla

natura dell'arma, premessa da ritenersi inaccettabile alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, assolutamente co

stante nel ritenere — anche nelle decisioni erroneamente richia

mate dall'ordinanza di rimessione quali pretesi precedenti in sen

so contrario — che la classificazione di un'arma va operata non

in astratto ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti

gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo; e che il riconoscimento di tale possibilità di sindacato da parte

del giudice penale rende manifestamente infondata anche la se

conda questione; Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale ; Per questi motivi, la Corte costituzionale 1) dichiara la manife

sta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del

l'art. 1 1. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi

vi), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Fi

renze con ordinanza del 18 ottobre 1983; 2) dichiara la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

1 1. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vi

gente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi

vi), sollevata, in riferimento agli art. 101, 2° comma, 104, 1°

comma, e 113 Cost, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del

18 ottobre 1983.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 dicembre 1987, n. 478

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Consorzio ortofrutticolo intercomu

nale di Bologna (Avv. Fanzini) c. Provincia di Bologna (Avv.

Sanino); Provincia di Foggia (Avv. Di Mattia) c. Consorzio

per la difesa delle produzioni intensive della provincia di Fog

gia; Consorzio provinciale difesa colture agrarie e avversità at

mosferiche di Forlì c. Provincia di Forlì; Consorzio provinciale

per la difesa delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche

di Venezia (Avv. Cacciavillani) c. Provincia di Venezia (Avv.

Chinaglia, Pallottino); Provincia di Macerata c. Consorzio

Ma.Ca.; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Zanga

ri). Ord. Trib. Bologna 20 ottobre 1981 (G.U. n. 137 del 1982); Cass. 28 settembre 1982 e Trib. Forlì 28 ottobre 1982 (G.U. n. 149 del 1983); Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 1984 (G.U. n. 250 bis del 1985); Trib. Macerata 19 novembre 1986 (G.U., la s.s., n. 12 del 1987).

Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Consorzi provinciali tra produttori agricoli per la difesa da avversità atmosferiche — Consiglio di gestione della cassa consortile — Partecipazio ne di un rappresentante della provincia — Subordinazione al

versamento di contributi — Questione inammissibile di costitu

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Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 dicembre 1987, n. 478 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 dicembre 1987, n. 54); Pres. Saja, Est. Spagnoli;

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zionalità (Cost., art. 81; 1. 25 maggio 1970 n. 364, istituzione

del fondo di solidarietà nazionale, art. 20). Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Consorzi provinciali

tra produttori agricoli per la difesa da avversità atmosferiche — Contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pro vinciali — Mancanza di copertura finanziaria — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 81, 114, 118, 119, 130;

disp. trans. Vili; 1. 25 maggio 1970 n. 364, art. 19, 23).

È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 2° comma,

lett. b, /. 25 maggio 1970 n. 364, nella parte in cui subordina

la partecipazione di un rappresentante della provincia al consi

glio di gestione dei consorzi tra produttori agricoli per la difesa dalle avversità atmosferiche, al versamento, da parte delle pro vince nel cui territorio si trovano le aziende consorziate, di un

contributo pari almeno all'I,50 per cento del valore della pro duzione annua denunciata, in riferimento all'art. 81, 4° com

ma, Cost. (1) Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.

19, 2° comma, n. 2, e 23 l. 25 maggio 1970 n. 364, nella parte in cui stabiliscono, a carico delle amministrazioni provinciali, un contributo obbligatorio a carattere continuativo con perio dicità annuale in favore dei consorzi tra produttori agricoli co

stituiti per la prevenzione e la difesa contro i danni cagionati alle aziende agricole da calamità naturali e avversità atmosferi

che, senza alcuna previsione di copertura della spesa relativa,

se non limitatamente al primo anno di applicazione della legge e perseguendo finalità non rientranti tra le funzioni istituziona

li delle province medesime, in riferimento agli art. 81, 4° com

ma, 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130 e Vili

disp. trans. Cost. (2)

(1-2) Delle ordinanze di rimessione, Cass. 28 settembre 1982 è massi

mata in Foro it., Rep. 1984, voce Calamità pubbliche, n. 7, e Trib. Forlì

28 ottobre 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 19.

Identica questione di costituzionalità è stata sollevata anche da Cons,

stato, sez. VI, 13 maggio 1985, n. 164, id., Rep. 1985, voce cit., n. 22, e Cass. 22 marzo 1983, n. 239, id., Rep. 1983, voce cit., n. 18.

A commento della questione di costituzionalità, v. Bardino, Consorzi di produttori agricoli per la difesa delle avversità atmosferiche: è incosti

tuzionale l'onere a carico delle province?, in Nuova rass., 1984, 2247; Santin, Obbligatorietà del contributo delle province ai consorzi provin ciali per la difesa delle avversità atmosferiche e problemi di costituziona

lità, in Dir. regione, 1985, 581. In ordine al principio fissato dall'art. 81, 4° comma, Cost., nel senso

della sua applicabilità anche alle spese poste a carico degli enti pubblici ed in particolare di quelli rientranti nella finanza pubblica allargata, per i quali il collegamento finanziario con lo Stato è tale da dar luogo ad

un unico complesso, v., da ultimo, Corte cost. 21 dicembre 1983, n. 341, Foro it., 1984, I, 644, con nota di richiami, anche per la precisazione che non si ha violazione della norma costituzionale nell'ipotesi di spese future, indeterminabili a priori-, in precedenza Corte cost. 17 dicembre

1981, n. 189, id., 1982, I, 343 e 8 giugno 1981, n. 92, id., 1981, I, 1735, con nota di richiami, commentata da Bardusco, Leggi di spesa carenti di copertura ed enti del settore pubblico allargato, in Giur. costit., 1981,

I, 1050. Per ulteriori applicazioni del principio costituzionale che impone la copertura delle nuove e maggiori spese, v., da ultimo, Corte cost. 22

gennaio 1987, n. 13, Foro it., 1987, I, 630, con nota di richiami, anche

per l'affermazione che la copertura finanziaria delle leggi regionali non

può essere disposta mediante la semplice previsione di entrate da incassa

re, di carattere futuro e incerto. Ancora in tema di rapporti tra finanza

statale e regionale, v. Corte cost. 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985,

I, 14, con nota di Romboli, e 8 marzo 1983, n. 54, id., 1983, I, 2267

con nota di richiami, entrambe nel senso dell'incostituzionalità di disposi zioni che accollavano oneri finanziari alle regioni, senza provvista dei

relativi mezzi di copertura. Per quanto concerne la questione della sindacabilità delle norme abro

gate, la giurisprudenza costituzionale è costante, ritenendosi che la corte

possa conoscerle in relazione alla loro perdurante efficacia rispetto a rap

porti e situazioni giuridiche prodottesi nel periodo di vigenza della norma

impugnata (come nel caso di specie) ed a tutti gli effetti che in generale

questa continua a produrre; evidentemente, soltanto successive disposi zioni a carattere retroattivo determinerebbero una sopravvenuta irrilevan

za della questione di costituzionalità proposta; cfr. Corte cost. 31 dicem

bre 1986, n. 297, Giur. costit., 1986, I, 2378; 18 giugno 1986, n. 144,

ibid., 982; 26 marzo 1986, n. 65, Foro it., Rep. 1986, voce Registro, n. 365; 25 ottobre 1985, n. 236, id., 1986, I, 340; 22 luglio 1985, n.

215, ibid., 630; 9 maggio 1985, n. 139, ibid., 45; 20 ottobre 1983, n.

320, id., 1983, I, 2920; 30 dicembre 1982, n. 255, ibid., 843, tutte con

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano questioni di legittimità costituzionale identiche, analoghe o connesse; per tanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Tutte le autorità remittenti impugnano l'art. 19, 2° com

ma, n. 2, 1. 25 maggio 1970 n. 364, che impone alle amministra

zioni provinciali l'obbligo di corrispondere un contributo annuo — nella misura minima dell'1,50 per cento del valore della pro duzione annua denunciata — ai consorzi di produttori agricoli

costituiti, nel rispettivo territorio, per la difesa delle produzioni

intensive, nel quadro degli interventi facenti capo alla istituzione

del fondo di solidarietà nazionale.

A loro avviso tale disposizione contrasterebbe con l'art. 81, 4° comma, Cost., poiché non indicherebbe i necessari mezzi di

copertura finanziaria della spesa relativa. Nella stessa censura il

Tribunale di Forlì' coinvolge anche l'art. 23 della legge, che di

spone uno stanziamento di 50 miliardi per il solo anno 1970, sen

za nulla prevedere per gli anni successivi.

La Corte di cassazione censura pure, in riferimento allo stesso

parametro costituzionale e per i medesimi motivi, l'art. 20, 2°

comma, lett. b), che subordina la partecipazione di un rappresen tante provinciale al consiglio di gestione della cassa consortile

al versamento nel «fondo» di un contributo annuo non inferiore

all'1,50 per cento del valore della produzione annua denunciata.

L'art. 19, 2° comma, n. 2, è impugnato dal Consiglio di Stato

anche per contrasto con gli art. 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130, Vili disp. trans. Cost, perché, imponendo alle

province oneri finanziari senza corrispondente copertura, ne alte

rerebbe l'equilibrio tra mezzi finanziari e insieme delle funzioni, cosi vulnerandone l'autonomia costituzionalmente riconosciuta.

3. - La normativa impugnata è stata adottata con 1. n. 364

del 1970, nel quadro degli interventi previsti per il caso di ecce

zionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Il d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 70, ha poi trasferito alle

regioni diverse funzioni relative a tali interventi, tra le quali quel le concernenti i consorzi di difesa attiva e passiva delle produzio ni intensive. La successiva 1. 15 ottobre 1981 n. 590 ha modifica

to la 1. n. 364 del 1970, tra l'altro, sopprimendo il contributo

provinciale e prevedendo un contributo eventuale da erogarsi con

legge dalla regione competente per territorio (art. 10). Tale nuova disciplina peraltro non è applicabile ratione tempo

ris nei giudizi a quibus, che restano governati dalle norme prece

denti, oggetto delle presenti questioni. 4. - La questione relativa all'art. 20, 2° comma, lett. b), deve

essere dichiarata inammissibile perché irrilevante nel giudizio a

quo, nel quale si controverte esclusivamente della pretesa, da parte

dei'consorzi, al pagamento dei contributi provinciali previsti nel

precedente art. 19, 2° comma, n. 2, e non della partecipazione di rappresentanti delle province ai consigli di gestione delle casse

consortili.

5. - Quanto alla questione concernente l'art. 19, 2° comma, n. 2, in riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost., è innanzi tutto

da respingere l'eccezione di irrilevanza prospettata dal consorzio

bolognese. L'argomento che esso consorzio vorrebbe trarre, a tal

fine, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sugli effetti

della sentenza costituzionale n. 92 del 1981 (Foro it., 1981, I,

1735) a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'orienta

mento sotteso a tale giurisprudenza, non è invero applicabile al

caso oggetto di questo giudizio, che presenta caratteristiche per vari aspetti assai diverse da quelle proprie della situazione, del

tutto peculiare, contemplata dalle decisioni del Supremo collegio. 6. - Nel merito, tale questione, considerata con riguardo an

che all'art. 23 della legge, non è fondata.

Fermo restando il principio a tenore del quale dall'art. 81, 4°

comma, Cost, discende per il legislatore l'obbligo di indicare le

nota di richiami; 16 aprile 1982, n. 70, id., 1982, I, 1209, con nota di

R. Moretti; 13 febbraio 1974, n. 30, id., 1974, I, 1849; 28 aprile 1970, n. 63, id., 1970, I, 1574, che rimane il precedente più significativo; 22

dicembre 1964, n. 118, id., 1965, I, 155; 30 maggio 1963, n. 77, id.,

1963, I, 1284, tutte con nota di richiami; 30 gennaio 1962, nn. 1 e 2,

id., 1962, I, 175 e 169, con nota di Andrioli; 23 marzo 1960, n. 12,

id., 1960, I, 543; 27 gennaio 1959, n. 4, id., 1959, I, 177; 11 marzo

1958, n. 24, id., 1958, I, 510, tutte con nota di richiami. Le decisioni

richiamate risolvono nel merito le questioni di costituzionalità relative

a norme abrogate.

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2555 PARTE PRIMA 2556

risorse finanziarie occorrenti per far fronte a nuove o maggiori

spese addossate agli enti appartenenti all'area della finanza pub blica allargata (sent. nn. 92 e 189 del 1981, id., 1982, I, 343), è da ritenere tuttavia, come questa corte ha in altre occasioni

osservato (da ultimo sent. n. 341/83, id., 1984, I, 644), che tale

principio non possa essere invocato in un caso come quello di

specie, in cui il legislatore, all'atto di imporre l'obbligo di contri

buzione a carico delle province, non era materialmente in grado di definire preventivamente e in astratto il conseguente aggravio finanziario. L'ammontare del contributo, infatti, era fissato nella

sola misura minima e doveva calcolarsi in termini percentuali ri

spetto ad una entità — il valore della produzione annua denun

ciata — per ovvi motivi non determinabile a priori-, la misura

dell'onere, inoltre, dipendeva dalla futura ed eventuale costitu

zione dei consorzi, ed era suscettibile, per le sue caratteristiche, di incidere in maniera assai variabile sulle diverse amministrazio

ni provinciali. Del resto, per gli anni interessati dai giudizi a quibus lo Stato

non ha mancato di adottare provvedimenti legislativi di finanzia

mento delle spese comunque facenti capo alle province. Dall'infondatezza di tale censura discende altresì' che la norma

tiva denunziata non viola le disposizioni costituzionali poste a

presidio dell'autonomia delle province medesime.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, a) dichiara inammis

sibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, 2° com

ma, lett. b), 1. 25 maggio 1970 n. 364, in riferimento all'art. 81, 4° comma, Cost., sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordi

nanza in epigrafe; b) dichiara non fondate le questioni di legitti mità costituzionale degli art. 19, 2° comma, n. 2, e 23 1. 25 mag

gio 1970 n. 364, in riferimento agli art. 81, 4° comma, 114, 118, 1° e 3° comma, 119, 1° comma, 130, Vili disp. trans. Cost., sollevate da varie autorità remittenti con le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 novembre 1987, n. 422

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 dicembre 1987, n. 51); Pres. Saja, Est. Gallo; imp. Pirrone; Cocuzza; Fratalocchi; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Nicosia 24 ottobre 1984

(G.U. n. 80 bis del 1985); Pret. Leonforte 26 novembre 1984

(G.U. n. 137 bis del 1985); Pret. Fermo 22 gennaio 1986 (G.U., la s.s., n. 5 del 1987).

corruzione ai minorenni — Keato commesso in danno ai minore

infrasedicenne ma ultraquattordicenne — Irrilevanza della ma

turità etico-intel'ettuale della persona offesa — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 530).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 530

c.p., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, escluden

do il potere del giudice di valutare se il soggetto passivo del

reato abbia una maturità etica ed intellettuale tali che il con

senso dal medesimo prestato integri una consapevole e respon sabile manifestazione del diritto alla propria autodeterminazio ne sessuale avente efficacia scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p.,

equipara il trattamento penale dell'ipotesi in cui l'imputato ab

bia commesso il fatto con un consenso del soggetto passivo validamente prestato, e della differente ipotesi in cui l'imputa to abbia agito con un consenso invalido per l'immaturità del

soggetto passivo. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Nicosia 24 ottobre 1984 è riportata in Foro it., 1985, II, 95 con nota di richiami; Pret. Leonforte 26 novem bre 1984 è massimata id., Rep. 1986, voce Corruzione di minorenni, n. 2.

Si ricorda che, in prospettiva di riforma, !a discutibile figura criminosa di cui all'art. 530 c.p. (sulla quale v., da ultimo, Fiandaca, Corruzione di minorenni, voce in corso di pubblicazione dell' Enciclopedia giuridica Treccani), è destinata a scomparire, in quanto non più preveduta nel te sto contenente le proposte di modifica della normativa sulla violenza ses suale attualmente in discussione al parlamento.

Per una valutazione politico-criminale delle fondamentali linee ispira trici della riforma, rimane tutt'oggi valida l'analisi di Bertolino, 1 reati contro la libertà sessuale tra codice e riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 1464.

Il Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1. - Le ordinanze dei Pretori di Nicosia, Leonforte

e Fermo sollevano la stessa questione di legittimità. Gli incidenti possono, quindi, essere riuniti per essere decisi

con unica sentenza.

2. - Secondo, dunque, le tre ordinanze pretoree, correttamen

te la Corte costituzionale ha negativamente risolto la questione di legittimità costituzionale degli art. 519, n. 1, e 524 c.p. (cfr. sent. n. 151 del 1973, Foro it., 1973, I, 2955, e n. 209 del 1983,

id., 1983, I, 2651), in quanto ne ha messo in luce la coerenza

rispetto al sistema e alle sue linee tendenziali, nonché la loro so

stanziale ragionevolezza. Da una parte, infatti, la presunzione di

immaturità del minore infraquattordicenne, che impedisce ogni

indagine del giudice su di un'eventuale prestazione di consenso, trova corrispondenza nell'analoga disposizione dell'art. 97 c.p. che sancisce uguale presunzione nei confronti del minore infra

quattordicenne, autore di reati, e magari proprio del reato di cui

il partner è soggetto passivo. Dall'altra, il testo unificato del dise

gno di legge, approvato dalla commissione di giustizia della ca

mera dei deputati nella precedente legislatura, attesta che le linee

tendenziali dell'ordinamento sono nello stesso senso perché l'art.

3 mantiene la presunzione assoluta d'immaturità dei minori in

fraquattordicenni, soggetti passivi dei reati previsti da quelle fat

tispecie. Ma proprio siffatte argomentazioni, che i rimettenti condivido

no, danno spunto alla questione sollevata nei riguardi dell'art.

530 c.p. in esame. Secondo le ordinanze, infatti, qui verrebbe

meno la rispondenza rispetto all'analoga disposizione sull'impu tabilità dei minori, perché l'art. 98 c.p. stabilisce, invece, che

per i minori ultraquattordicenni (e quindi anche per gli infrasedi

cenni) l'immaturità dev'essere accertata caso per caso per stabili

re se fosse stata o non presente la capacità d'intendere e di vole

re: mentre l'art. 530 c.p. continuerebbe contraddittoriamente a

presumere quell'immaturità fino al sedicesimo anno di età. Inol

tre, l'articolo in esame contraddice anche le linee tendenziali del

l'ordinamento, dato che lo stesso già citato disegno di legge testi

monierebbe il ben diverso attuale comune sentire con l'elimina

zione, dal testo approvato dalla commissione giustizia della ca

mera, di qualsiasi riferimento all'illecito in esame.

Alla luce di siffatte considerazioni, non sembra avere consi

stenza l'obiezione dell'avvocatura generale che fa semplice riferi

mento alle già ricordate sentenze di questa corte in tema di art.

519, n. 1, e 524 c.p. I rimettenti, infatti, rilevano che la predeter minazione dell'età, a partire dalla quale il minore è considerato

maturo, è una scelta che in quelle fattispecie il legislatore ha fat

to secondo criteri di coerenza e di ragionevolezza, che mancano

invece nella fattispecie impugnata: ed a quei rilievi l'avvocatura

non risponde. In realtà, in prima approssimazione questo attribuire, da una

parte, e negare, dall'altra, al giudice il potere di indagare sulla

maturità del minore ultraquattordicenne ma infrasedicenne, a se

conda che gli si presenti quale vittima o quale autore del reato, c'è chi ritiene che possa effettivamente non apparire ispirato a

criteri di razionalità. Senonché il problema, cosi come proposto dalle ordinanze di

rimessione, non ha fondamento.

Se è vero, infatti, che qua e là, nel contesto delle motivazioni, si allude ad una presunzione che impedisce al giudice di indagare sulla maturità del minore infrasedicenne, è pur vero, però, che — secondo le ordinanze — una siffatta indagine dovrebbe con

durre a stabilire «se il consenso prestato dal minore integri un

consapevole e responsabile atto di disposizione del diritto all'au

todeterminazione sessuale» che dovrebbe avere — ad avviso dei

giudici — efficacia scriminante nell'area dell'art. 50 c.p. Altri

menti, nella situazione attuale, si avrebbe la lesione dell'art. 3

Cost., in quanto il legislatore avrebbe equiparato «il trattamento

penale della fattispecie in cui l'imputato ha commesso il fatto

in presenza di un consenso del soggetto passivo validamente pre

stato, e quello della differente fattispecie in cui l'imputato ha

commesso il reato con un consenso minorile invalido per l'imma

turità del soggetto passivo». 3. - In realtà, i termini della questione non possono essere que

sti, se si ha rispetto al significato della norma impugnata e di

quelle corrispettive richiamate.

Nella fattispecie di cui all'art. 530 c.p. il consenso del minore

ultraquattordicenne è scontato, ed è ritenuto dal legislatore vali

damente prestato. Se il consenso mancasse o se, comunque, fosse

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