sentenza 10 febbraio 1994, n. 26 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 16 febbraio 1994, n. 8);Pres. Casavola, Est. Guizzi; Provincia autonoma di Trento (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri(Avv. dello Stato Sacchetto). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 117, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1994), p. 971/972Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23189480 .
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PARTE PRIMA
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 febbraio 1994, n. 26 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 16 febbraio 1994, n.
8); Pres. Casavola, Est. Guizzi; Provincia autonoma di Trento
(Avv. Onida) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Sac
chetto). Conflitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Trento — Atti
vità promozionali all'estero — Intesa governativa — Riduzio
ne delle spese rispetto all'anno precedente — Non spettanza allo Stato (Cost., art. 116; 1. 22 luglio 1975 n. 382, norme
sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubbli ca amministrazione, art. 3; 1. 23 agosto 1988 n. 400, discipli na dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del
consiglio dei ministri, art. 2).
Non spetta allo Stato, e per esso alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la riduzione del 20% delle attività promozionali all'estero delle
regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto all'an
no precedente, vincolando le regioni e le province stesse a
corredare di adeguata scheda comparativa le richieste per l'in
tesa governativa e va di conseguenza annullato il telex della
presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli af fari regionali, n. 220/02894/1.12.S.D.AA./230. (1)
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del presidente del consi
glio dei ministri, chiedendo l'annullamento del telex del mini
stro per gli affari regionali indicato in epigrafe, con il quale si comunica che, ai fini della necessaria intesa governativa, i
programmi promozionali della provincia, relativi alle iniziative
all'estero per il 1993, dovranno essere ridotti del 20 per cento
rispetto all'anno precedente. Il telex prevede inoltre che le ri
chieste predisposte ai fini di tale intesa dovranno essere corre
date da una scheda comparativa da cui risulti detta riduzione.
2. - Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissi
bilità avanzata, per conto del presidente del consiglio dei mini
stri dall'avvocatura generale dello Stato, sulla base della inido neità dell'atto impugnato a integrare la situazione di conflitto.
Sostiene l'avvocatura che solo in un diniego d'intesa si po trebbe rinvenire un atto invasivo delle competenze provinciali, mentre il telex avrebbe natura di monito preliminare.
L'eccezione va disattesa, perché l'atto impugnato non contie
ne un mero invito e neanche può interpretarsi come pressione di natura politica rivolta alle regioni e alle province autonome
per limitarne le attività promozionali all'estero: il riferimento,
presente nel telex, alla compilazione della scheda comparativa, da allegare alle richieste di intesa, rivela una chiara manifesta
zione di volontà in ordine all'affermazione di una propria com
petenza (nella giurisprudenza di questa corte, v. in particolar modo le sent. nn. 217 del 1991, Foro it., 1991, I, 3456 e 157
del 1991, id., 1992, I, 1621, e la n. 771 del 1988, id., Rep. 1988, voce Corte costituzionale, n. 41) e prefigura già il diniego dell'intesa governativa su programmi provinciali difformi.
Il conflitto deve dunque ritenersi ammissibile.
3. - Nel merito, il ricorso è fondato.
Questa corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità di direttive della presidenza del consiglio dei ministri prive di idonea forma legale e, oltretutto, carenti di fondamento legale
(1) Per altre ipotesi in cui la corte ha ritenuto difettare sia il presup posto sostanziale (fondamento legislativo) che quello formale (approva zione con delibera del consiglio dei ministri) del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, v. Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 45, Foro it., 1993, I, 1364, con nota di richiami, cui adde Corte cost. 29 luglio 1992, n. 384, id., Rep. 1992, voce Contabilità dello Stato, n. 21.
In ordine alla necessaria «previa intesa» con il governo per le attività
promozionali all'estero delle regioni speciali, v. Corte cost. 29 aprile 1993, n. 204, id., 1993, I, 3002, con nota di richiami, la quale ha rite nuto non spettare allo Stato rifiutare, senza addurre alcuna motivazio ne, l'intesa allo svolgimento all'estero di attività promozionali della re gione Friuli-Venezia Giulia. In tema di attività di rilievo internazionale delle regioni, v. pure Corte cost. 29 marzo 1993, n. 124 e 24 novembre 1992, n. 472, ibid., 3002.
Circa l'idoneità di un determinato atto impugnato ad integrare la violazione di competenza tutelabile attraverso lo strumento del conflitto tra enti, v. Corte cost. 5 maggio 1993, n. 218, ibid., 2410, con nota di richiami; 18 aprile 1991, n. 157, id., 1992, I, 1620, con nota di richiami.
li Foro Italiano — 1994.
sostanziale (v., fra le più recenti, le sent. nn. 45 del 1993, id.,
1993, I, 1364, e 384 del 1992, id., Rep. 1992, voce Contabilità
dello Stato, n. 21). Il telex in esame non può considerarsi atto di indirizzo e di
coordinamento sulle attività promozionali, perché sguarnito di
quei requisiti formali espressamente richiesti dalla 1. 23 agosto 1988 n. 400, in particolare dall'art. 2, 3° comma, lett. d), e
già individuati da questa corte (v. soprattutto le sent. n. 338
del 1988, id., Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 2215 e
242 del 1988, ibid., voce Corte costituzionale, n. 35). Manca, poi, il fondamento legale sostanziale dell'atto: rien
tra infatti nell'indirizzo e coordinamento statale delle attività
promozionali all'estero delle regioni e delle province autonome
la valutazione di compatibilità delle attività proposte con gli indirizzi di politica estera anche per gli aspetti commerciali e
finanziari; ma ciò non può confondersi con anomale misure
di controllo della gestione finanziaria regionale, che recherebbe
ro lesione al principio di autonomia finanziaria su risorse già iscritte in bilancio (v. ancora la citata sent. n. 384 del 1992).
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non
spetta allo Stato, e per esso alla presidenza del consiglio dei
ministri, dipartimento per gli affari regionali, disporre la ridu
zione del 20 per cento delle attività promozionali all'estero delle
regioni e delle province autonome per il 1993 rispetto al prece dente anno, vincolando le regioni e le province stesse a correda
re di adeguata scheda comparativa le richieste per l'intesa go
vernativa; conseguentemente, annulla il telex della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari regionali, n. 200/02894/1.12.S.D.AA.GG./230.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 febbraio 1994, n. 21
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 febbraio 1994, n. 7); Pres. Casavola, Est. Mengoni; Regione Lombardia (Aw. G.F. Ferrari) c. Pres. cons, ministri. Conflitto di attribuzioni.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Lombardia — Corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico
e di odontotecnico — Competenza dello Stato — Limiti —
Fattispecie (Cost., art. 117, 118; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 6; 1. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di governo e ordinamento
della presidenza del consiglio dei ministri, art. 17).
Non spetta allo Stato il potere di definire i programmi e gli orari delle singole materie dei corsi regionali, anche sperimen tali, per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico e/o odonto
tecnico; vanno di conseguenza annullati gli art. 3, 7,2° com
ma, 8, 1° comma, limitatamente alla parte che rinvia all'art.
3, 2° comma, nonché gli allegati 1 e 2 d.m. 28 ottobre 1992
del ministro della sanità. (1) Spetta allo Stato il potere di definire la composizione delta com
missione giudicatrice dell'esame finale di abilitazione, di sta bilire modelli uniformi dell'attestato di superamento del me
desimo e, per esso, al ministero della sanità, di esprimere l'in
tesa con la regione per l'autorizzazione di corsi sperimentali
per ottici di durata biennale riservati agli allievi in possesso del titolo di scuola secondaria superiore. (2)
(1-2) La corte ritiene che per la formazione degli operatori sanitari non medici venga in considerazione solo la disciplina di cui all'art. 6, lett. g, 1. 833/78 e non anche la legislazione sull'istruzione artigiana e professionale.
Con specifico riguardo alla predisposizione di corsi per le professioni di ottico e di odontotecnico, v., rispettivamente, Tar Sicilia 3 novembre
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