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sentenza 10 giugno 1988, n. 624 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24);Pres. Saja, Est. Corasaniti; Caruso, Ferrari (Avv. Abbamonte, Marone) ed altri c. RegioneCampania; Marinelli c. Regione Campania. Ord. Tar Campania, sez. II, 15 gennaio-21 maggio1985 (G.U., 1 a s.s., n. 7 del 1986) e 16 maggio 1986 (G.U., 1 a s.s., n. 5 del 1987)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1027/1028-1031/1032Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183895 .
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1027 PARTE PRIMA 1028
riserva dei due terzi del finanziamento alle zone del Mezzogior
no, ma anche, ed è quel che qui interessa, «in riferimento alla
priorità delle azioni, ed alla loro coerenza con le linee di politica
economica generale». Del suddetto provvedimento, che rientra sicuramente, come non
è contestato, nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordi
namento, nessuna delle regioni ebbe a suo tempo a dolersi, il
che risulta molto significativo anche per gli indubbi riflessi sul
successivo comportamento delle due sole regioni che hanno pro
posto l'attuale impugnazione.
8. - Un breve accenno merita la doglianza concernente la sotto
posizione dei piani in questione al nucleo di valutazione di cui
all'art. 4 1. 26 aprile 1982 n. 181, al fine di accertare la loro
rispondenza alle esigenze delle disponibilità economiche naziona
li; doglianza certo inidonea a dare vita ad un conflitto di attribu
zioni, non essendo configurabile un'invasione di competenza per
il fatto che lo Stato abbia attribuito ad un suo organo (appunto
il predetto nucleo di valutazione) una attività ad esso demandata:
al più, potrebbe trattarsi di un vizio dell'atto amministrativo, da
far valere davanti agli organi giudiziari competenti in materia.
Infine, sebbene il rilievo possa essere superfluo, ritiene la corte
di aggiungere come non sia per nulla conferente l'insistente ri
chiamo all'art. 9, n. 2, del regolamento, secondo cui l'applicazio
ne dei Pim si attua mediante contratti di programma tra le parti
interessate (commissione, Stati membri, autorità regionali o altra
autorità designata dallo Stato membro). Tale norma, infatti, con
cerne un programma da attuare in quanto già formato in tutti
i suoi elementi e quindi approvato definitivamente dagli organi
comunitari: per contro, lo stesso art. 9 non regola affatto il rela
tivo procedimento di formazione, onde non ha alcuna rilevanza
ai fini qui considerati. Ed in proposito va osservato che l'iter procedimentale non si
esaurisce con l'attività regionale e neppure con la trasmissione
della proposta alla commissione, ma si protrae ulteriormente, in
quanto la commissione stessa deve, a sua volta, vagliare il pro
getto di programma, apportandovi le necessarie modificazioni,
e inoltrarlo qui al comitato di cui all'art. 7 reg. cit., il quale
a sua volta deve provvedere alla relativa approvazione, da assu
mere con maggioranza qualificata. Tale complessità del procedi
mento chiaramente conferma l'esigenza della partecipazione dello
Stato a difesa di interessi che trascendono l'ambito locale (vedi
retro nn. 5 e 6), e incidono in quello nazionale.
In conclusione, i due ricorsi, per le suesposte considerazioni,
non possono ritenersi fondati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale rigetta i ricorsi delle
regioni Liguria ed Emilia-Romagna indicati in epigrafe e dichiara
che spetta allo Stato di modificare, in relazione alle complessive
esigenze dell'economia nazionale, i programmi integrati mediter
ranei formulati dalle regioni, da inviare alla commissione delle
Comunità europee per la definitiva formazione dei programmi medesimi.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 giugno 1988, n. 624
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24);
Pres. Saja, Est. Corasaniti; Caruso, Ferrari (Aw. Abbamon
te, Marone) ed altri c. Regione Campania; Marinelli c. Regio
ne Campania. Ord. Tar Campania, sez■ II, 15 gennaio-21 maggio
1985 (G.U., la s.s., n. 7 del 1986) e 16 maggio 1986 (G.U., la s.s., n. 5 del 1987).
Regione — Campania — Avvocati e procuratori dipendenti —
Trattamento giuridico ed economico — Omessa istituzione di
un ruolo distinto — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 36, 97, 117; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578,
ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, art.
3; 1. reg. Campania 17 marzo 1981 n. 12, disposizioni sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti re
gionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il per
sonale delle regioni a statuto ordinario, art. 3, 10).
Regione — Campania — Dipendenti — Inquadramento —
Il Foro Italiano — 1989.
Maturato economico — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 3, 36, 38, 97, 117; 1. reg. Campania 17 marzo 1981
n. 12, art. 51).
Regione — Campania — Avvocati e procuratori dipendenti —
Trattamento retributivo — Onnicomprensività — Onorari li
quidati dai giudici — Mancata attribuzione — Questione in
fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97; r.d. 30 ottobre
1933 n. 1611, approvazione del t.u. delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato,
art. 21; 1. reg. Campania 17 marzo 1981 n. 12, art. 47).
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferi mento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., degli art. 3 e 10 l. reg.
Campania 17 marzo 1981 n. 12 e della tabella C allegata, che
non prevedono, per gli avvocati e procuratori dipendenti dalla
regione Campania, un trattamento giuridico ed economico di
versificato rispetto a quello degli impiegati amministrativi né
un ruolo professionale distinto né una diversità di trattamento
fra avvocati e procuratori. (1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi
mento agli art. 3, 36, 38, 97 e 117 Cost., dell'art. 51 I. reg.
Campania 17 marzo 1981 n. 12 che prevede, in virtù del princi
pio del c.d. maturato economico, l'inquadramento dei dipen
denti della regione Campania senza tener conto della loro
effettiva anzianità di servizio. (2) È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi
mento agli art. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 47 l. reg. Campania
17 marzo 1981 n. 12, che non attribuisce agli avvocati e procu
ratori componenti l'avvocatura regionale il diritto alla divisio
ne degli «onorari» liquidati dai giudici nei giudizi in cui la
regione è costituita. (3)
(1, 3) I - Contra, Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1983, n. 63, Foro
it., 1983, III, 248, con nota di G. Pezzano, ove è riportata la posizione della giurisprudenza amministrativa, per lo più attestata sulle stesse posi zioni contrastanti con la sentenza della Corte costituzionale in epigrafe.
La stessa Corte costituzionale, del resto, in altra occasione si era espressa in termini che lasciavano prevedere un'apertura diversa al problema del
trattamento diversificato dei legali degli enti locali rispetto agli avvocati
e procuratori dello Stato: nella sent. 22 aprile 1985, n. 116, id., 1985,
I, 2149, nel dichiarare l'incostituzionalità della devoluzione all'erario
del]'80% dei compensi per lo svolgimento delle funzioni arbitrali percepi ti dai magistrati ed equiparati, la corte aveva testualmente affermato:
«. . . Né, infine, va lasciata in ombra la discrasia tra avvocati e procura tori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali organicamente costituiti presso le province, i comuni, le istituzioni di beneficenza e, in
genere, qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o a vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, iscritti
in un albo speciale, annesso all'albo ordinario, che sono retribuiti con
stipendio e rivestono quindi qualità di impiegati e — pur essendo soggetti alla disciplina forense — non di professionisti».
II. - I legali facenti parte degli uffici di avvocatura degli enti locali
sono soggetti, per il loro status, alla disciplina generale degli altri impie
gati pubblici, ma, per quel che concerne la loro attività legale, anche
alla normativa disciplinare dell'ordine forense (cfr. in tal senso Tar Pie
monte, sez. II, 20 maggio 1985 n. 239, id., Rep. 1985, voce Impiegato
degli enti locali, n. 27; Tar Lazio, sez. II, 8 febbraio 1984, n. 196, id.,
Rep. 1984, voce cit., n. 35), atteso che hanno diritto ad essere iscritti
nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati e procuratori: per ogni altro riferimento sul punto, v. l'ordinanza di rimessione Tar Campania, sez. II, 15 gennaio - 21 maggio 1985, id., 1987, III, 410, con nota.
Per altri riferimenti sui legali interni degli altri enti pubblici, v. Tar
Lazio, sez. I, 23 maggio 1984, n. 483, id., 1985, III, 104, con nota (che ha ritenuto legittima la determinazione del trattamento economico del
personale del ruolo legale delle Usi in termini diversi da quello dei medici). Nel caso l'ente locale sia difeso in giudizio dal proprio funzionario
iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, spettano al
l'ente gli onorari e diritti di difesa ai sensi dell'art. 91 c.p.c., cosi Cass.
28 maggio 1988, n. 3670, id., 1989, in questo fascicolo, I.
III. - Il diritto dei professionisti facenti parte degli uffici legali degli enti locali alla percezione delle competenze professionali connesse all'e
sercizio del patrocinio ha trovato regolamentazione nell'accordo naziona
le contrattuale per il personale degli enti locali relativo al triennio 1985/87, sottoscritto dalle parti sociali e recepito dalle singole regioni, con proprie
leggi, il cui art. 63 cosi recita: «Professionisti legali - Fermi restando
gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigen
te, ai professionisti legali degli enti destinatari dal presente accordo al
conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cas
sazionista è riconosciuto un compenso pari all'I per cento dello stipendio
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - Le due ordinanze del Tar della Campania (r.o. n. 632/85 e n. 818/86) denunciano, con motivazioni quasi so
vrapponibili, l'illegittimità costituzionale, in riferimento ai para metri appresso indicati, degli art. 3, 10, 47 e 51 1. reg. Campania 17 marzo 1981 n. 12, nonché della tabella C ad essa allegata. Pertanto i relativi giudizi vanno riuniti con unica decisione.
2. - Tre distinte censure investono gli art. 3 e 10, nonché la
tabella C allegata alla legge. Tali disposizioni contrasterebbero:
a) con gli art. 3, 36 e 97 Cost., in quanto non prevedono,
per gli avvocati e procuratori dipendenti dalla regione Campania,
un trattamento giuridico ed economico diversificato, rispetto a
tabellare base indicato nell'art. 33 del presente accordo da aggiungere al salario di anzianità. Al predetto personale spettano altresì' i compensi di natura professionale previsti dal r.d. 27 novembre 1933 n. 1578».
La sopra riportata norma è stata riproposta, senza sostanziali modifi
che, nelle leggi regionali, fra le quali si ricordano: 1. reg. Abruzzo 27
febbraio 1980 n. 11 (art. 46: «. . . sono applicabili le norme di cui all'art.
3, ultimo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ») e 18 dicembre 1987
n. 97 (art. 59: «Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali
previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali è riconosciuto, al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato
cassazionista, un compenso pari all'I per cento dello stipendio tabellare
base, indicato nell'art. 34 della presente legge, da aggiungere al salario
di anzianità. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura
professionale previsti dal r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, recuperati a
seguito di condanna della parte avversa soccombente.»); 1. reg. Emilia
Romagna 28 ottobre 1987 n. 30 (art. 48: «... Al predetto personale spet tano altresì i compensi di natura professionale previsti dal r.d. 27 novem
bre 1933 n. 1578, nella misura liquidata dalla sentenza che accolli le spese a carico della controparte.»); 1. reg. Toscana 29 dicembre 1987 n. 62
(art. 52, negli stessi termini dell'art. 59 1. reg. Abruzzo 97/87); 1. prov. Trento 4 gennaio 1988 n. 2 (art. 13: «Al personale assunto mediante
pubblico concorso o inquadrato nel profilo professionale di avvocato, iscritto nel relativo elenco speciale, spettano i compensi di natura profes sionale previsti dal r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, nel limite massimo
del 20 per cento della retribuzione tabellare in godimento e in relazione
ad attività che verranno stabilite con apposite norme regolamentari d'in
tesa con le organizzazioni sindacali del personale.»); 1. reg. Calabria 11
aprile 1988 n. 14 (art. 53, come art. 59 1. reg. Abruzzo 97/87); 1. reg. Veneto 3 maggio 1988 n. 25 art. 48, come art. 59 1. reg. Abruzzo 97/87); 1. reg. Basilicata 18 maggio 1988 n. 21 (art. 50, come art. 59 1. reg. Abruzzo 97/87); 1. reg. Lazio 21 aprile 1988 n. 24 (art. 52: «Fermi re
stando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa
vigente, ai professionisti legali iscritti nell'apposita sezione speciale 'Re
gione Lazio' dell'albo degli avvocati e procuratori legali e che prestino effettivo servizio presso l'ufficio legale al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato ed avvocato cassazionista è riconosciuto un
compenso pari all'I per cento dello stipendio tabellare base indicato nel
l'art. 44 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità. Al
predetto personale spettano, altresì', i compensi di natura professionale
previsti dal r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, recuperati a seguito di con
danna della parte avversa soccombente secondo quanto stabilito da com
mi seguenti. Gli importi degli onorari di avvocato, delle competenze di
procuratore riscosse dall'amministrazione, nonché il recupero delle spese dei giudizi che si concludono favorevolmente per l'amministrazione sono
versati su apposito conto corrente della tesoreria regionale intestato al
l'avvocatura e sono ripartiti tra gli avvocati e procuratori legali in servi
zio presso l'avvocatura regionale per metà in parti uguali e per metà in
proporzione dei rispettivi livelli retributivi. Alla relativa liquidazione si
provvede ogni quadrimestre con ordinanza del presidente della giunta re
gionale in base ai prospetti predisposti dal dirigente della avvocatura»);
1. reg. Umbria 9 agosto 1988 n. 27 (art. 52, come art. 59 1. reg. Abruzzo
87/97).
(2) Anche in ordine alla decisione assunta con la seconda massima la
giurisprudenza amministrativa si è espressa in termini contrastanti con
il pensiero della Corte costituzionale, come si evince, oltre che dalle ordi
nanze di rimessione in epigrafe indicate, anche da altre precedenti dello
stesso tenore (v. Tar Toscana 11 novembre 1982, Foro it., Rep. 1985,
voce Regione, n. 148); la Corte costituzionale, invece, conferma il pro
prio orientamento già espresso, fra l'altro, con la sent. 19 dicembre 1984,
n. 296, id., 1985, I, 642 (in reiezione della questione di costituzionalità
proposta con la cit. ord. Tar Toscana 11 novembre 1982), con nota di
richiami, cui adde, sull'inquadramento e attribuzione di qualifica ai pub
blici dipendenti, anche in relazione ai precetti costituzionali, e sul princi
pio del c.d. maturato economico, la nota di richiami a Cons. Stato, sez.
V, 17 ottobre 1987, n. 642 e n. 634, id., 1988, III, 276.
Il Foro Italiano — 1989.
quello attribuito agli impiegati svolgenti compiti burocratici. Ciò
concreterebbe, sotto l'aspetto del trattamento giuridico, la viola
zione dell'art. 3 per l'avvenuto inquadramento degli avvocati e
procuratori e di impiegati amministrativi negli stessi livelli fun
zionali, e, sotto l'aspetto del trattamento economico, la violazio
ne dell'art. 36 Cost, per la connessa corresponsione di eguale retribuzione in relazione ad attività differenziate quanto alla qua lità ed alla quantità. Inoltre ciò importerebbe la violazione del
l'art. 97 Cost., sotto l'aspetto di un'organizzazione non idonea
ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'ammini
strazione;
b) con gli art. 117 e ancora 3 e 97 Cost., perché in contrasto
con un principio fondamentale della legislazione statale desumi
bile dagli art. 35 e 15 1. 20 marzo 1975 n. 70, che impone l'istitu
zione di un «ruolo professionale» distinto da quelli amministrativo
e tecnico. L'omessa istituzione di un ruolo distinto incorrerebbe
inoltre nella violazione degli stessi precetti costituzionali consu
mata con l'omesso conferimento di un trattamento e di una posi zione distinti;
e) con gli art. 3 e 36 Cost., in quanto prevede lo stesso tratta
mento per gli avvocati ed i procuratori, mentre al contrario la
tariffa professionale (d.m. 22 giugno 1982, art. 8) prevede che
i procuratori hanno diritto all'onorario degli avvocati ridotto a
metà.
Con una quarta censura è denunciata l'illegittimità costituzio
nale dell'art. 51 1. reg. n. 12 del 1981, in relazione agli art. 3,
36, 38, 97, 117 Cost., in quanto introduce, ai fini dell'inquadra
mento, il sistema del «maturato ecnomico», che si risolverebbe
in una disparità di trattamento tra i dipendenti regionali con mag
gior anzianità ed i soggetti entrati nell'amministrazione dopo il
1981 ovvero il personale proveniente dallo Stato o da altri enti
pubblici. Con la quinta ed ultima censura è denunciato l'art. 47 1. reg.
n. 12 del 1981, in relazione agli art. 3, 36 e 97 Cost., in quanto, nel sancire il principio della onnicomprensività del trattamento
retributivo dei dipendenti regionali, non riconosce il diritto dei
componenti dell'avvocatura regionale a percepire gli onorari li
quidati dai giudici. 3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
Le prime tre censure (elencate sub a, b e c) possono essere
esaminate congiuntamente. Tutte presuppongono, infatti, l'idea
di una sostanziale identità fra la posizione degli esercenti attività
forense quali dipendenti e quella degli esercenti tale attività quali
liberi professionisti. Ma l'innegabile identità sostanziale delle det
te attività sotto il profilo oggettivo non importa necessariamente
che sia riconosciuto all'avvocato dipendente un trattamento giu
ridico o un trattamento economico distinto nell'ambito dell'orga nizzazione cui appartiene.
Sia sotto l'uno che sotto l'altro aspetto la pretesa di individua
re nello status giuridico ed economico dell'avvocato o procurato re libero professionista un criterio per la differenziazione di chi
eserciti la professione alle dipendenze di un ente pubblico, non
tiene conto delle radicali differenze intercorrenti, invece, fra la
voratore dipendente e lavoratore autonomo; libero, il secondo,
da qualsivoglia vincolo organizzativo ed esposto, correlativamen
te, al rischio economico inerente ad una libera attività economi
ca; vincolato, il primo, dalla dipendenza e dalla appartenenza ad una organizzazione ed esente, viceversa, dal rischio professio nale. Il tertium comparationis (posizione del libero professioni
sta) non è, dunque, omogeneo alla posizione asseritamente
discriminata.
D'altra parte, non sembra ravvisabile nel nostro ordinamento
un principio che, attuando in qualche modo la ora esclusa parifi
cabilità, riservi a chi esercita la professione legale alle dipendenze
di un ente un trattamento diversificato rispetto a quello previsto
per gli impiegati della carriera amministrativa.
In particolare, diversamente da quanto prospettato nelle ordi
nanze di rimessione, un siffatto principio non può essere rinvenu
to nell'art. 3, 4° comma, lett. b), r.d.l. 27 novembre 1933 n.
1578, recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e pro
curatore, che si limita ad introdurre, nel sistema di incompatibili
tà previsto per l'esercizio delle professioni di avvocato e
procuratore, una norma eccezionale per i componenti degli uffici
legali istituiti presso gli enti pubblici, «per quanto concerne le
cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro
opera». Viene, cioè, consentita l'ammissione all'albo professionale
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1031 PARTE PRIMA 1032
di avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici con l'iscri
zione in un elenco speciale, a condizione che svolgano la loro
attività esclusivamente per l'amministrazione per la quale presta no servizio. La norma disciplina, dunque, l'esercizio dell'attività
professionale e non è diretta a regolare il pubblico impiego. Del pari non pertinente appare il richiamo agli art. 15 e 35
1. 20 marzo 1975 n. 70, recante norme sul riordinamento degli enti parastatali e sul rapporto di lavoro del personale dipendente.
L'art. 15, infatti, stabilisce che il personale dipendente degli enti pubblici di cui all'art. 2 della legge — elencati nella tabella
ad essa allegata — «viene inquadrato nei ruoli: amministrativo,
tecnico, professionale». All'art. 35, la legge citata dispone poi che le regioni disciplinano con proprie leggi, «nell'ambito dei prin
cipi fondamentali stabiliti dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del perso nale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro
vigilanza». L'ambito di applicazione dell'art. 15, come si evince
dal tenore letterale della disposizione, non comprende, dunque,
l'impiego regionale, ma è circoscritto agli enti dipendenti dalle
regioni.
Certo, nulla vieta che nella disciplina delle qualifiche funziona
li dell'impiego regionale possa — è qualche legislazione regionale lo ha fatto — attribuirsi autonomo rilievo alla «attività profes
sionale», ma ciò non costituisce né necessaria attuazione dei pre cetti costituzionali invocati, né attuazione di un principio rinvenibile
nella legislazione statale in tema di impiego pubblico. 4. - Per quanto concerne, in particolare, la censura sub c, non
giova il richiamo all'art. 8 del d.m. 22 giugno 1982, dettato in
esecuzione della 1. 7 novembre 1957 n. 1051.
Si tratta, invero, di norma che attiene specificamente all'orga nizzazione della professione libera, cui è pertinente la distinzione
tra figura del procuratore e quella dell'avvocato, sicché non è
consentito desumere dalla norma stessa un principio valevole in
materia di pubblico impiego.. 5. - La quinta censura di incostituzionalità — della quarta, re
lativa al sistema del «maturato economico», si dirà avanti —,
pur facendo riferimento all'art. 97 Cost., propone una questione di legittimità sotto i due congiunti profili degli art. 3 e 36 Cost,
per la mancata attribuzione agli avvocati e procuratori dipenden ti regionali — ad opera dell'art. 47 1. reg. n. 12 del 1981, che
sancisce l'onnicomprensività della retribuzione — del trattamento
assicurato agli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei co
muni e di altri enti per quanto concerne gli «onorari» liquidati dai giudici.
Deve ritenersi che le ordinanze di rimessione facciano in tal
modo riferimento alla ripartizione fra avvocati e procuratori del
lo Stato — ai sensi dell'art. 21 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato con la 1. 3 aprile 1979 n. 103 — delle somme
esatte per competenze di avvocato e procuratore poste a carico
delle controparti.
Ora, l'attribuzione dell'ulteriore trattamento qui rivendicato rap presenta una forma di integrazione della retribuzione, sicché il
suo mancato riconoscimento, nel caso in esame, in tanto può essere utilmente censurato per violazione del principio di egua
glianza, in quanto si operi una comparazione fra il trattamento
retributivo complessivo praticato alle categorie assunte quali ter
mini di raffronto e quello praticato agli avvocati e procuratori della regione. Ma al fine di tale comparazione l'ordinanza non
ha offerto alcun elemento.
6. - La quarta censura si appunta, come detto, sul sistema del
«maturato economico», adottato, per i dipendenti della regione
Campania, dall'art. 51 1. reg. n. 12 del 1981, deducendo anzitut
to il contrasto con gli art. 3, 36, 38 e 97 Cost.
In particolare, secondo le ordinanze di rimessione, l'adozione
del sistema suindicato, ancorata com'è ad un trattamento retri
butivo determinato ad una data certa, con obliterazione della ef
fettiva anzianità di servizio, importerebbe: — conseguenze negative connesse alla mancata considerazione
dell'anzianità, ivi comprese, di riflesso, quelle relative al tratta
mento di fine rapporto; — ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che,
entrati in servizio in un momento successivo, non avrebbero scon
tato gli effetti della mancata considerazione dell'anzianità.
Ora, questa corte ha avuto occasione di occuparsi del criterio
del maturato economico come criterio per ipotesi di inquadra mento previste in relazione a qualifiche funzionali contestualmente
introdotte. E al riguardo ha osservato (sent. n. 296 del 1984, Fo
li Foro Italiano — 1989.
ro it., 1985, I, 642, concernente la 1. reg. Toscana 17 agosto 1979
n. 38; sent. n. 618 del 1987, id., 1989, I, 297, concernente la
1. 11 luglio 1980 n. 312) che un siffatto inquadramento, e il pas
saggio, cui esso è collegato, da un assetto all'altro del pubblico
impiego — particolarmente, per i dipendenti dallo Stato, il pas
saggio dall'ordinamento gerarchico della carriera a quello delle
qualifiche funzionali secondo la 1. n. 310 del 1980 — implicano una riduzione a omogeneità di elementi per se stessi non omoge nei (gli assetti in successione, i servizi prestati nella vigenza di
ciascuno di essi anche nell'ambito della stessa organizzazione) e
quindi una scelta di coefficienti da operare con la più ampia di
screzionalità.
Osservazioni, queste, che devono ritenersi valide anche nel ca
so, restando cosi superati i rilievi come sopra prospettati, ivi com
preso quello formulato in riferimento all'art. 38 Cost., che riguarda
aspetti conseguenziali ai rilievi formulati in riferimento all'art.
36 Cost. (cfr. sentenza n. 618 del 1987). Il criterio del maturato economico viene poi censurato con ri
ferimento al d.p.r. n. 310 del 1981, deducendosi che tale decreto,
per gli impiegati statali, avrebbe abbandonato il criterio stesso, a suo tempo introdotto dalla 1. 11 luglio 1980 n. 312, e adottato
in sua vece quello della valutazione dell'anzianità, cosi esprimen do un principio fondamentale della materia. Al riguardo, è espres samente lamentata la violazione, da parte della legge regionale
impugnata, dell'art. 117 Cost.
Senonché non ricorre, anzitutto, la ravvisata incompatibilità fra le due normative statali ora indicate. Intanto la stessa 1. n.
312 del 1980, mentre pone il criterio del maturato economico a
base dell'inquadramento per il passaggio da un assetto all'altro
del rapporto di impiego, per il diverso profilo della progressione economica ulteriore fa riferimento, invece, al criterio dell'anzia
nità (art. 51, 2° comma). Il d.p.r. n. 310 del 1981, poi, preveden do nuovi livelli stipendiali a decorrere dal 1° febbraio 1981 e
l'«inquadramento» nei medesimi, concerne appunto il profilo della
ulteriore progressione economica.
Analogamente deve ritenersi per il rapporto fra la legge regio nale ora impugnata e il d.p.r. n. 310 del 1981. Solo la prima infatti — peraltro, in armonia con la legge statale n. 312 del
1980, introduttiva delle qualifiche funzionali — regola un inqua dramento per il passaggio da un assetto all'altro del rapporto di impiego in riferimento ai livelli funzionali con essa istituiti (art.
51), laddove, come dianzi è stato precisato, il d.p.r. n. 310 del
1981 concerne soltanto l'ulteriore progressione economica.
Di qui l'impossibilità di utilizzare il detto d.p.r. n. 310 del 1981, tanto come espressione di un principio fondamentale della mate
ria, cui la legge regionale impugnata avrebbe dovuto attenersi,
quanto come tertium comparationis suscettivo di svelare un par ticolare profilo di illegitimità ex art. 3 Cost, (cfr., per analoga
visuale, la sentenza di questa corte n. 618 del 1987). Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: degli art. 3 e 10 1. reg. Campania 17 marzo 1981 n. 12 («disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti
regionali in attuazione del primo accordo contrattuale per il per sonale delle regioni a statuto ordinario»), e della tabella C ad
essa allegata, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost.; del
l'art. 51 della stessa legge, in riferimento agli art. 3, 36, 38, 97
e 117 Cost.; dell'art. 47 della stessa legge, in riferimento agli art.
3, 36 e 97 Cost.; sollevate dal Tar della Campania con le ordi
nanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 giugno 1988, n. 610
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Regione Emilia-Romagna (Avv.
Onida), Regione Sicilia (Avv. La Loggia), Province di Trento
e Bolzano (Avv. Panunzio) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello
Stato Azzariti).
Sanitario — Blocco degli organici delle Usi — Impugnazione di
decreto-legge reiterato — Successiva conversione — Violazione
di competenze regionali — Omesso richiamo — Questione inam
missibile di costituzionalità (Cost., art. 77; d.l. 26 novembre
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