sentenza 10 giugno 1988, n. 613 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24);Pres. Saja, Est. Baldassarre; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato) c. Regione Toscana(Avv. Barile). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 35/36-37/38Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183713 .
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PARTE PRIMA
indispensabile per compiere le opportune valutazioni, ai fini del
l'esercizio della relativa funzione entro il termine previsto dal
l'art. 59 1. n. 62 del 1953.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, dichiara l'illegittimi tà costituzionale dell'art. 26, 1° comma, 1. reg. Lombardia 8 feb
braio 1982 n. 12 («disciplina del controllo sugli atti degli enti
locali in Lombardia, norme per il funzionamento dell'organo re
gionale di controllo e modifica dell'art. 17 1. reg. 1° agosto 1979
n. 42»), nella parte in cui non prevede che la richiesta di audizio
ne da parte degli organi rappresentativi degli enti soggetti a con
trollo e da parte dei rappresentanti delle minoranze debba pervenire
agli organi di controllo della regione in un termine congruo per consentire l'esercizio della funzione di controllo entro il termine
di decadenza previsto dall'art. 59 1. 10 febbraio 1953 n. 62.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 giugno 1988, n. 613
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Pres. cons, ministri (Aw. dello
Stato D'Amato) c. Regione Toscana (Avv. Barile). Conflitto di attribuzioni.
Sanità pubblica — Unità sanitaria locale — Gestione provvisoria — Nomina di commissari — Spettanza allo Stato (Cost., art.
130; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e pro vinciale, art. 19; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del
servizio sanitario nazionale, art. 13, 15, 49; d.l. 12 settembre
1983 n. 463, misure urgenti in materia previdenziale e sanita
ria, e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini, art. 11; 1.11 novembre 1983 n. 638, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, art. unico; 1. reg. Toscana 19 dicembre 1979 n. 63, ordinamen
to dell'unità sanitaria locale. Attuazione della 1. 23 dicembre
1978 n. 833, art. 27).
Spetta allo Stato, e non alla regione, nominare commissari per la gestione provvisoria di una unità sanitaria locale, l'elezione del cui comitato sia stata annullata dal giudice ammini
strativo. (1)
(1) La perdurante spettanza allo Stato del potere di nominare i com missari per la gestione provvisoria dei comuni la cui amministrazione or dinaria sia sciolta (che sono altra cosa che i commissari c.d. ad acta, come distingue la sentenza ora riportata), anche dopo l'applicazione del l'art. 130 Cost., che ha trasferito ad un organo regionale il controllo
sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali, è stata affer mata dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 novembre 1972, n. 164, Foro it., 1973, I, 353, con nota di richiami, citata in motivazione, a questo proposito, con la sentenza 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota di Romboli (annotata anche da Lupo Avagliano, in Giur. costit., 1984, I, 1911, e da Bertolissi, Marpillero e Volpe, in Regioni, 1985, 117).
D'altra parte, che le unità sanitarie locali siano state collocate al livello dei comuni, anche a prescindere dalla norma specifica dell'art. 49 (testo originario) 1. 833/78, che attribuisce al comitato regionale nella composi zione prevista per il controllo sugli atti dei comuni, il controllo sui loro atti, è stato rilevato anche dalla sentenza della Corte costituzionale 10
giugno 1988, n. 612, che segue, con nota di richiami, che ha dichiarato costituzionalmente non illegittimo l'art. 13 1. 181/82, che, viceversa, ha
spostato la competenza per tale controllo al medesimo comitato regiona le, ma nella composizione prevista per il controllo sugli atti delle province (su tale collocazione delle unità sanitarie locali, v. anche i rilievi di Corte cost. 25 luglio 1984, n. 219, Foro it., 1985, I, 67, con nota di V. Caia
niello). Per altri riferimenti, sulla costituzionalità delle norme che attribuisco
no al ministero della sanità poteri di intervento sostitutivo in caso di inerzie e omissioni nell'esercizio delle funzioni da parte delle unità sanita rie locali, oltre che delle regioni e province autonome, v. Corte cost. 31 dicembre 1986, n. 294, id., 1987, I, 2346, con nota di richiami (anno tata da Mor, in Regioni, 1987, 463); v. anche, in proposito, Corte cost. 7 luglio 1986, n. 177, Foro it., 1987, I, 365 (annota da Sala, in Regioni, 1987, 100, e da Mor, in Giur. costit., 1986, I, 1667).
Il Foro Italiano — 1989.
Diritto. — 1. - La questione oggetto del presente giudizio per conflitto di attribuzione consiste nel decidere:
a) se spetta alla regione il potere di nominare un collegio com
missariale per la gestione ordinaria dei servizi dell'Usi a seguito dell'invalidazione da parte di un Tar dell'elezione del comitato
di gestione (Tar Toscana, sent. 24 dicembre 1982, n. 413);
b) se, di conseguenza, debba considerarsi legittima la delibera
n. 70 del 1° febbraio 1983 adottata dal consiglio regionale della
Toscana, che ha provveduto, per l'appunto, a nominare un colle
gio commissariale di gestione dell'Usi n. 7 - «Val di Nievole»,
fissandogli la scadenza alla data della decisione del Consiglio di
Stato sull'istanza di sospensiva ovvero all'elezione di un nuovo
comitato di gestione o, comunque, non oltre tre mesi dalla nomina.
Anche se nelle more del presente giudizio la ricordata pronun zia del Tar Toscana (sent. n. 413 del 1982), con la quale era
stata annullata l'elezione del comitato di gestione dell'Usi n. 7 - «Val di Nievole», è stata riformata dalla sentenza 30 giugno
1984, n. 534 del Consiglio di Stato, sezione quinta (Foro it., 1985,
III, 10), che ha, per contro, ritenuta valida l'elezione del predetto comitato di gestione, non si può dubitare che tali vicende siano
del tutto ininfluenti sulla decisione del conflitto di attribuzione
sollevato dal ricorso di cui in epigrafe. A questa conclusione con
duce l'evidente rilievo che la pronunzia giudiziale da ultimo men
zionata non ha ovviamente toccato l'atto posto a base del presente
conflitto, che, anzi, ha prodotto tutti i suoi effetti, permettendo cosi' al collegio commissariale in questione di operare per il rag
giungimento dello scopo prefissato addirittura per un periodo ec
cedente la durata massima del proprio mandato (precisamente,
per circa tre mesi e mezzo). 2. - Nel merito, il ricorso dello Stato va accolto, poiché non
si può certo considerare come rientrante fra le attribuzioni regio nali la nomina di un collegio commissariale per la gestione di
un'unità sanitaria locale che si trovi nell'impossibilità tempora nea di funzionare.
A base di tale decisione va posto il principio, costantemente
affermato da questa corte (v., specialmente, le sent. nn. 164 del
1972, id., 1973, I, 353, e 245 del 1984, id., 1985, I, 14), per il quale, mentre i controlli sugli atti degli enti locali sono di perti nenza delle regioni, che li esercitano per il tramite degli appositi comitati regionali (art. 130 Cost., nonché art. 55 ss. 1. 10 feb
braio 1953 n. 62), al contrario i controlli sugli organi degli stessi
enti locali rientrano nelle competenze dello Stato, in quanto espres sione dell'indefettibile momento di unitarietà proprio dell'ordina
mento complessivo. E, poiché le unità sanitarie locali, quali «strutture operative» dei comuni e delle comunità montane (ex art. 13, 1° e 2° comma, e 15, 1° comma, 1. 23 dicembre 1978
n. 833), sono assimilate e sottoposte, in base all'espressa previ sione dell'art. 49, 1° e 2° comma, della legge istitutiva del servi
zio sanitario nazionale, allo stesso regime dei corrispondenti controlli disposto per i comuni e le province, ne consegue che il principio regolativo appena menzionato trova applicazione an
che al caso di specie (sent. n. 245 del 1984). Che la nomina del «Collegio commissariale per la gestione dei
servizi dell'Usi n. 7 - Val di Nievole», effettuata dal consiglio
regionale della Toscana con l'atto impugnato, debba esser consi
derata attività rientrante nell'ambito del controllo sugli organi, e non già in quello del controllo sugli atti, deriva da un duplice e concorrente rilievo.
Innanzitutto, la stessa premessa della delibera da cui ha origine il presente conflitto pone in evidenza l'incontestabile collegamen to della nomina del predetto collegio commissariale con una deci
sione giurisprudenziale, come quella del Tar per la Toscana
precedentemente ricordata, che, avendo annullato l'elezione del
comitato di gestione della Usi n. 7, ha direttamente colpito que
D'altra parte, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 1988, n. 554, Cons. Stato, 1988, I, 618, ha giudicato della legittimità di un provvedimento ministeriale di scioglimento degli organi di una unità sanitaria locale, con nomina di un commissario straordinario, sotto il diverso profilo della non necessità della previsione di un termine per la gestione da parte di
questo: perché collegata alla elezione e all'insediamento dei nuovi organi ordinari di amministrazione, in forza dell'art. 323 r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, relativo all'analogo problema susseguente allo scioglimento dei
consigli comunali e provinciali.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
st'ultimo organo, dichiarandone illegittima la sua stessa forma
zione, e non già il compimento di singoli atti. Di modo che il
presupposto della nomina del collegio commissariale qui in con
testazione è dato, non certo dall'inerzia o dal ritardo del comita
to di gestione nel compiere determinati atti, ma dal fatto che
esso era disciolto e pertanto, come si legge testualmente nella stessa
delibera di nomina, non era «in grado di espletare alcuna funzio
ne di amministrazione ordinaria o straordinaria».
In secondo luogo, va osservato che la delibera impugnata, in
piena coerenza con il presupposto da cui muove, non ha previsto
un'ipotesi di commissariamento ad acta, come sostiene invece la
difesa della regione, ma ha dato vita, piuttosto, a una forma
di sostituzione in ufficio, la quale risulta chiaramente dalle attri
buzioni che la delibera medesima ha inteso conferire al predetto
collegio commissariale, consistenti nei «poteri di ordinaria ammi
nistrazione propri degli organi dell'unità sanitaria locale» (se pu
re con la puntuale ed espressa esclusione di alcuni di essi).
Da tutto ciò deriva che l'attribuzione qui in contestazione rien
tra nell'ambito dei controlli sugli organi e, in particolare, nel
l'ambito dei poteri di sostituzione in ufficio spettanti allo Stato
in base all'art. 19, 5° comma (ultima parte), t.u.l.c.p. 3 marzo
1934 n. 383, che attribuisce al prefetto il potere di nominare com
missari per reggere le amministrazioni degli enti locali — e quindi
anche gli organi di gestione delle «strutture operative» di questi
ultimi — per il periodo di tempo strettamente necessario in cui
non siano in grado, per qualsiasi ragione, di funzionare.
3. - Contro tale conclusione non possono valere gli argomenti
addotti dalla regione resistente.
In primo luogo, non può certo dirsi che il potere qui in conte
stazione abbia una specifica base nell'art. 11 d.l. 12 settembre
1983 n. 463, convertito nella 1. 11 novembre 1983 n. 638, il qua
le, a detta della regione, romperebbe il parallelismo fra il regime
dei controlli sugli enti locali e quello sui controlli delle unità sani
tarie locali, conferendo alle regioni un generale potere sostitutivo
in caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle stesse Usi nell'a
dempimento delle proprie funzioni. In realtà, la legge invocata
dalla regione — peraltro antecedente alla ricordata sentenza di
questa corte n. 245 del 1984 e da questa già presa in considera
zione — non contiene alcuna modifica o deroga al principio po
sto a base della presente decisione, in quanto, all'art. 11, prevede
un generale potere di controllo sostitutivo delle regioni nei con
fronti delle Usi in relazione ad atti che debbono esser compiuti
perché discendenti da obblighi normativamente imposti o da di
rettive adottate nell'ambito della funzione di indirizzo e coordi
namento. In altre parole, nel circoscrivere il potere ivi previsto
al controllo sugli atti, la norma invocata dalla resistente, anziché
derogare al principio posto a base della presente decisione, ne
costituisce un'ulteriore puntuale conferma.
Allo stesso modo, non può essere correttamente invocata, co
me copertura legislativa della delibera impugnata, la norma con
tenuta nell'art. 27, 5° comma, 1. reg. 19 dicembre 1979 n. 63,
come invece ha fatto il consiglio regionale della Toscana. Pur
assumendo, per mera ipotesi, la conformità a Costituzione di una
norma che prevede l'istituzione da parte del consiglio regionale
di un collegio commissariale per la gestione dei servizi dell'Usi
nel caso che non risultino nominati, alla data del 31 dicembre
1979, i comitati di gestione, sta di fatto che si è qui in presenza
di una norma transitoria, dettata per la prima attuazione delle
Usi, che comunque si riferisce a un'ipotesi diversa da quella in
contestazione e che, per la sua propria natura, non è suscettibile
di applicazione analogica. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non spet
tava alla regione Toscana provvedere alla normativa di un colle
gio commissariale per la gestione dei servizi dell'Usi n. 7 - Val
di Nievole e, di conseguenza, annulla la delibera del consiglio
regionale della Toscana n. 70 del 1° febbraio 1983.
Il Foro Italiano — 1989.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 giugno 1988, n. 612
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 1988, n. 24);
Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Toscana (Avv. Barile)
c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti).
Sanità pubblica — Unità sanitarie locali — Comitato di controllo
— Determinazione della composizione — Questione infondata
di costituzionalità (Cost., art. 117, 123, 130; 1. 10 febbraio 1953
n. 62, costituzione e funzionamento degli organi regionali, art.
55, 56; 1. 22 maggio 1971 n. 343, approvazione, ai sensi del
l'art. 123, 2° comma, Cost, dello statuto della regione Tosca
na, art. 70; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio
sanitario nazionale, art. 49; 1. 26 aprile 1982 n. 181, disposizio
ni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1982), art. 13).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13
l. 26 aprile 1982 n. 181, nella parte in cui dispone che il con
trollo sugli atti delle unità sanitarie locali sia esercitato in unica
sede dai comitati regionali di controllo sulle province, finché
la disposizione sia funzionale alla particolare composizione del
l'organo di controllo prescelta per meglio fronteggiare gli ec
cessi di spesa pubblica nel settore sanitario, in riferimento agli
art. 117, 1° comma, 123, 1° comma, 130 Cost., in relazione
all'art. 56 l. 10 febbraio 1953 n. 62, nonché in riferimento al
l'art. 70 dello statuto della regione Toscana. (1)
Diritto. — 1. - La questione di costituzionalità posta al giudi
zio di questa corte concerne l'art. 13 1. 26 aprile 1982 n. 181,
nella parte in cui, estendendo la competenza dei comitati per il
controllo sulle province (art. 55 1. 10 febbraio 1953 n. 62) agli
atti delle Usi, prevede che tale forma di controllo sia esercitata
a livello regionale «in unica sede». Da parte della regione Tosca
na si dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione
per l'asserito contrasto con le seguenti disposizioni:
a) l'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56 1. 10 febbraio 1953
n. 62, in quanto attribuisce alle regioni e, più in particolare, alla
loro competenza statutaria la scelta di prevedere se il controllo
sugli atti dei comuni debba esser svolto in forma accentrata o
decentrata nei capoluoghi di provincia;
b) l'art. 123 Cost., che affida la disciplina degli organi regiona
li, e quindi anche quella degli organi di controllo, aHa competen
za statutaria, la quale, nel suo svolgimento concreto (art. 70, 2°
comma, statuto regione Toscana), ha stabilito che il controllo
sugli atti degli enti locali debba venir esercitato da un organo
suddiviso in sezioni decentrate nei capoluoghi di provincia e do
tato delle competenze stabilite dalla legge regionale;
c) con l'art. 117, 1° comma, Cost., che prevede la competenza
legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia di organi
e di uffici regionali.
(1) La motivazione sviluppa due linee principali di ragionamento. Da
un lato, la spettanza allo Stato, in base all'art. 130 Cost., della compe
tenza legislativa sulla disciplina della composizione dell'organo regionale
di controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali:
in proposito, sotto il profilo degli spazi che da questa riserva di compe
tenza statale residuerebbero per una legislazione regionale su altri profili
della materia di tali controlli, v. della stessa Corte costituzionale, la sen
tenza 16 giugno 1988, n. 645, in questo fascicolo I, 33, con nota di richiami.
Dall'altro, la collocazione operata dalla 1. 833/78 delle unità sanitarie
locali, tra quegli enti, al livello comunale.
Perciò, la scelta operata dall'art. 13 1. 181/82, di spostare il controllo
sugli atti delle unità sanitarie locali al livello per cosi dire provinciale,
pur rientrando nella competenza del legislatore statale, potrebbe essere
considerata irrazionale; ma sono le contingenti esigenze di contenimento
della spesa pubblica che la giustificano, almeno temporaneamente, secon
do una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che dà rilie
vo a necessità del genere per salvare norme altrimenti non salvabili: v.,
tra le tante, la sentenza 5 novembre 1984, n. 245, Foro it., 1985, I, 14,
con nota di Romboli, a proposito del blocco delle assunzioni anche pres
so le regioni, gli enti da questa dipendenti e gli enti locali.
Per altri riferimenti sul medesimo art. 13 1. 181/82, v. sent. 7 aprile
1987, n. 107, id., 1988, I, 1477, con nota di richiami, annotata da Ma
stragostino, in Regioni, 1987, 1148.
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