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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 10 novembre 1989, n. 496 (Gazzetta...

Date post: 31-Jan-2017
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sentenza 10 novembre 1989, n. 496 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 novembre 1989, n. 46); Pres. Conso, Est. Gallo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Abruzzo. Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 781/782-783/784 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184550 . Accessed: 28/06/2014 15:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.35 on Sat, 28 Jun 2014 15:20:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 10 novembre 1989, n. 496 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 novembre 1989, n.46); Pres. Conso, Est. Gallo; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Abruzzo.Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 781/782-783/784Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184550 .

Accessed: 28/06/2014 15:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

egge: lo stesso legislatore ha, dunque, ritenuto non solo necessa

rio, assolutamente indispensabile, come si esprime la relazione al disegno di legge n. 1086, comunicato alla presidenza del senato il 20 dicembre 1984, ma urgente impedire che il mantenimento in vigore dell'art. 44 d.p.r. n. 335 del 1982 apportasse altri gravi pregiudizi all'amministrazione.

L'art. 44 d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335 si rivela, in conclusione, in contrasto con l'art. 3, 1° comma, Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 d.p.r. 24 aprile 1982 n. 355 (ordina mento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 novembre 1989, n. 496

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 novembre 1989, n. 46); Pres. Conso, Est. Gallo; Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato

Favara) c. Regione Abruzzo. Conflitto di attribuzione.

Regione — Abruzzo — Manifestazioni — Ordine delle preceden ze fra autorità pubbliche — Delibere regionali — Conflitto di attribuzioni — Spettanza allo Stato (Cost., art. 5, 117, 118).

Spetta allo Stato, e non alla regione, il potere di stabilire l'ordine delle precedenze fra le varie cariche pubbliche anche in occa

sione di manifestazioni indette nell'ambito della regione; van

no, pertanto, annullate le deliberazioni della regione Abruzzo relative a tale competenza. (1)

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri ha solle vato conflitto di attribuzione nei confronti della regione Abruz

zo, investendo nel ricorso più di un provvedimento. Innanzitutto la deliberazione 29 dicembre 1988 n. 846 dell'uffi

cio di presidenza del consiglio regionale, che approvava una pro posta di risoluzione interna concernente l'«ordine delle preceden ze nelle pubbliche funzioni, in occasione di manifestazioni indet te nell'ambito della regione»: proposta presentata da un capo servizio del consiglio stesso.

In secondo luogo la deliberazione 9 febbraio 1989 del consiglio regionale, che — senza alcun rilievo — aveva «preso atto» del

predetto provvedimento dell'ufficio di presidenza. Ed infine, due lettere del presidente del consiglio regionale: l'u

na, datata 9 marzo 1989 n. 1972, a carattere «circolare», diretta a tutti i sindaci dei comuni abruzzesi, e l'altra, di pari data, n.

1973, diretta al commissario del governo per la regione stessa. In tali lettere il presidente, parafrasando sostanzialmente il conte

nuto della relazione del capo servizio che accompaganava la pro

posta, rilevava che la circolare 26 dicembre 1950, n.

92019/12840/16, della presidenza del consiglio dei ministri, che

regola l'ordine delle precedenze nelle pubbliche cerimonie, neces

sitava ormai di un aggiornamento in quanto l'esperienza l'ha di mostrata manchevole. In particolare, le lettere — come, del re

sto, la relazione e il contenuto della risoluzione» dell'ufficio di

presidenza — si riferiscono ad un'asserita grave lacuna, come

quella di avere omesso un'alta carica dello Stato, qual è sicura

mente il presidente della Corte costituzionale, nonché alcune rile

vanti autorità locali.

Le lettere concludevano, perciò, alludendo ad un apposito co

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. Merita di essere sottolineata la conferma indiretta, operata con la pre

sente decisione, della tassatività delle attribuzioni amministrative regiona li in riferimento alle materie sulle quali è conferita potestà legislativa: su ciò v., da ultimo, Falcon, in Commentario alla Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1985, 225, nota 3, sub art. 118.

Va altresì' segnalata la notizia, che la corte ritiene addirittura in qual che modo influente sulla propria decisione, secondo cui fin dal 1985 è stato costituito presso la presidenza del consiglio dei ministri un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della presidenza della repubblica, delle due camere e della corte costituzionale, nonché dei ministri degli esteri e della difesa per un definitivo aggiornamento e riordinamento del la materia. Come a dire: potevano, forse, le regioni, pretendere di toglie re lavoro a si alto consesso? [E. Rossi]

Il Foro Italiano — 1990.

mitato che stava elaborando, per conto dei consigli regionali, pro poste di modifiche, e comunicando che «nel frattempo» l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, con la presa d'atto del con

siglio stesso, aveva provveduto a fare chiarezza elaborando un ordine delle precedenze da valere in occasione di manifestazioni indette in ambito regionale.

Il ricorrente, rilevato che la determinazione dell'ordine di pre cedenza tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello rap presenta una delle più antiche prerogative dello Stato, e che co

munque la Costituzione non prevede alcuna competenza in mate ria delle regioni, sicché gli atti impugnati sono invasivi dell'esclusiva

competenza statale, chiede che questa corte dichiari formalmente la spettanza allo Stato di tale competenza, annullando di conse

guenza gli atti impugnati. 2. - Il ricorso è fondato.

Pur essendo esatto quanto affermato nel ricorso, secondo cui effettivamente quella qui in contestazione è una delle più tradi zionali prerogative dello Stato, ciononostante l'argomento non

potrebbe essere di per sé risolutivo. Infatti, con la scomparsa del lo Stato a struttura centralizzata, e l'avvento di una legge fonda mentale che riconosce, ed anzi promuove, le autonomie locali, adeguando alle esigenze dell'autonomia e del decentramento i prin cipi ed i metodi della sua legislazione (art. 5 Cost.), molte antiche

prerogative statali sono state, in realtà, trasferite alle regioni. Ma sta di fatto che, proprio sul piano normativo costituziona

le, non esiste alcuna disposizione che abbia attribuito alle regioni siffatta competenza né legislativa né amministrativa. Non sul pia no legislativo, perché esso è espressamente e tassativamente con tenuto nei limiti delle materie elencate nell'art. 117 Cost.; né esi stono altre leggi costituzionali che, ai sensi dell'ultimo inciso del 1° comma del detto articolo, attribuiscano questa materia alle

regioni. Non sul piano amministrativo, perché queste funzioni sono cor

relate a quelle normative, né risulta che lo Stato abbia con legge delegato alla regione l'esercizio di siffatta funzione, ai sensi del 2° comma dell'art. 118 Cost.

Ed è conforme a logica che questo e non altro possa essere in materia lo stato dell'ordinamento della repubblica.

Soltanto lo Stato, infatti, come correttamente assume il ricor

rente, è effettivamente in grado di disciplinare l'ordine di prece denza fra le altre cariche e fra queste e le altre istituzioni della

repubblica di vario livello, anche non costituzionale. Cosi come soltanto allo Stato spetta di precisare e coordinare le precedenze dei vari organi statali localmente decentrati, tenendo conto anche

delle corrispettive competenze territoriali a livello interregionale, regionale, provinciale o locale.

Ma anche per ciò che concerne le varie autorità degli enti terri

toriali autonomi, soltanto lo Stato ha la possibilità di inserirle

adeguatamente fra le altre cariche dello Stato, opportunamente

apprezzando e dosando precedenze che, in tal caso, vengono ne

cessariamente a confronto con poteri statali istituzionali e persi no costituzionali. Situazione che diventa delicata, poi, quando interferiscano alti rappresentanti di Stato esteri e di organizzazio ni comunitarie e internazionali.

Si spiega, dunque, perché il difficile e delicato coordinamento

di cosi varie e complesse situazioni non possa e non debba com

petere ad altri che allo Stato. Del resto, la riprova di una siffatta necessità è rappresentata proprio dal documento elaborato dalla

regione Abruzzo che si dimostra erroneo e nemmeno adeguata mente informato.

Infatti, l'intervento dell'ufficio di presidenza del consiglio re

gionale abruzzese viene giustificato, nella lettera ai sindaci e al

commissario del governo, dalla necessità di aggiornare la citata

circolare della presidenza del consiglio del 1950 che, fra l'altro, avrebbe dimenticato un'alta carica dello Stato.

Dimostra cosi la regione di non essere nemmeno aggiornata con gli atti della presidenza del consiglio: non è vero, infatti, che quell'alta autorità non figuri nell'ordine delle precedenze per ché la richiamata circolare del 1950 è stata integrata con la nota

10 dicembre 1959 del presidente del consiglio che ha collocato

quell'alta autorità al livello che le compete. 3. - Accertata cosi la spettanza dell'attribuzione allo Stato, non

sembra possa sorgere dubbio sull'effettiva invasività degli atti de

nunziati.

Benché si definisca «risoluzione interna» l'approvazione dell'«or

dine delle precedenze» deliberata dall'ufficio di presidenza, sta

di fatto che il consiglio regionale ne ha preso atto, senza muovere

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PARTE PRIMA

alcuna obiezione né sulla competenza né sul merito, e il presiden te del consiglio regionale l'ha poi trasmessa a tutti i sindaci della

regione con manifesto intento di aggiornamento, sia pure transi

torio, della circolare 26 dicembre 1950 del presidente del consi

glio dei ministri. Per tal modo si è interferito nella competenza dello Stato, che

fra l'altro aveva già provveduto ad un parziale aggiornamento con la citata circolare 10 dicembre 1959 e con la successiva dispo sizione del 30 novembre 1988, e che, fin dal 1985, ha costituito,

presso la presidenza del consiglio dei ministri, un gruppo di lavo ro composto da rappresentanti della presidenza della repubblica, delle due camere e della corte costituzionale, nonché dei ministri

degli esteri e della difesa, per un definitivo aggiornamento e rior dinamento di tutta la materia.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta esclusivamente allo Stato il potere di stabilire l'ordine di prece denza fra le varie cariche pubbliche, anche con riferimento alle

pubbliche cerimonie e manifestazioni; conseguentemente annulla i seguenti atti della regione Abruzzo; 1) la deliberazione 29 di cembre 1988 n. 846 dell'ufficio di presidenza del consiglio regio nale; 2) la deliberazione 9 febbraio 1989 del consiglio regionale che «prende atto» della predetta deliberazione dell'ufficio di pre sidenza consiliare; 3) la lettera 9 marzo 1989 n. 1972 prot., diret ta a tutti i sindaci della regione Abruzzo; 4) la lettera 9 marzo 1989 n. 1973 prot., diretta al commissario del governo per la

regione Abruzzo.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 31 luglio 1989, n. 481 (<Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 16 agosto 1989, n. 33); Pres. Saja, Est. Greco; Musso c. Azienda siciliana trasporti. Ord. Pret. Scicli 23 gennaio 1989 (G.U., la s.s., n. 12 del 1989).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso

dall'abitazione — Disciplina transitoria — Indennità per la per dita dell'avviamento — Attività svolta in regime di monopolio o di concessione — Diritto del conduttore — Questione mani festamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 27 lu

glio 1978 n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 35, 69; d.l. 9 dicembre 1986 n. 832, misure urgenti in ma teria di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, art. 1; 1. 6 febbraio 1987 n. 15, conver sione in legge, con modificazioni, del d.l. 9 dicembre 1986 n.

832, art. 1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio nale dell'art. 1, 10° (recte: 9°) comma, d.l. 9 dicembre 1986 n. 832 (convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1987 n. 15), sostitutivo dall'art. 69 l. 27 luglio 1978 n. 392, nella

parte in cui prevede il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale anche per gli immobili destinati all'e

sercizio di attività svolta dal conduttore in regime di monopo lio o concessione, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1, 3-4, 7-9) Le problematiche concernenti l'istituto dell'indennità di avviamento disciplinato dagli art. 34 e 69 1. 392/78, continuano ad essere di grande attualità, come testimoniano le pronunzie qui riprodotte, che pure sono solo un campione della copiosissima produzione giurispruden ziale sul tema. Per un quadro sufficientemente completo dei vari aspetti problematici dell'istituto, anche in relazione alle varie modifiche apporta te alla formulazione originaria del citato art. 69, cfr. la giurisprudenza e le note redazionali riportate in Foro it., 1986, I, 1917 ss.; id., 1988, I, 708 ss., 2635 ss., 2781; id., 1989, I, 1874; nonché, in dottrina, Lazzaro Preden, Le locazioni per uso non abitativo, Giuffrè, Milano, 1988, 583 ss.

I. - La Corte costituzionale, nel respingere il dubbio di costituzionalità originato dalla mancata esclusione del diritto all'indennità di avviamento quando l'attività cui l'immobile locato è adibito è svolta in regime di

monopolio o concessione, si limita ad osservare che il legislatore, con una scelta «non affetta da palese irrazionalità», e quindi non censurabile dal giudice delle leggi (cfr. in termini analoghi, da ultimo: Corte cost. 16 marzo 1989, nn. 115 e 116, rispettivamente Foro it., 1989, I, 2998

Il Foro Italiano — 1990.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 8 novem bre 1989, n. 4664; Pres. Quaglione, Est. Di Nanni, P.M. Ze ma (conci, parz. diff.); Soc. Elettra (Aw. Beltrami) c. Soc. Procaccini Center (Aw. Gennari Santori, F. Fumagalli). Cas sa Trib. Milano 26 maggio 1986.

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione — Indennità per la perdita dell'avviamento —

Disciplina transitoria — Diritto del conduttore — Causa della cessazione del contratto — Rilevanza — Limiti — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 29, 34, 69, 73).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione — Indennità per la perdita dell'avviamento —

Diritto del conduttore — Limiti — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 34, 35).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione — Immobile parzialmente utilizzato per attività

comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori — Indennità per la perdita dell'avviamento — Mi sura — Determinazione (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 35, 69, 80).

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso

dall'abitazione, il diritto del conduttore all'indennità per la per dita dell'avviamento va riconosciuto, ricorrendone i presuppo sti di legge, qualunque sia stata la causa che ha fatto cessare il rapporto di locazione, non avendo rilievo la circostanza che la locazione stessa sia assoggettata al regime transitorio della l. 392/78 (nella specie, la Suprema corte ha cassato la pronun zia del giudice del merito che aveva negato il diritto all'inden nità di avviamento in un caso in cui il conduttore aveva aderito al preavviso di recesso del locatore motivato dall'intenzione di demolire l'immobile, cui non aveva fatto seguito alcun accerta mento giudiziale circa i presupposti della risoluzione anticipata del contratto). (2)

Ai sensi dell'art. 35 l. 392/78, non può riconoscersi il diritto al l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale in rela zione ad immobili adibiti ad attività che non sono rivolte a consumatori finali, come nel caso di vendita «al banco» di pro dotti ceduti all'ingrosso. (3)

Qualora nell'immobile locato si svolga sia l'attività di vendita al dettaglio che quella di vendita all'ingrosso, al conduttore

compete in ogni caso il diritto all'indennità per la perdita del l'avviamento commerciale, indipendentemente dal carattere pre valente della prima delle anzidette attività, ma la misura del l'indennità va determinata tenendo conto soltanto dell'ambito

spaziale nel quale si svolge il contatto diretto con il pubblico dei consumatori. (4)

[m], con nota di richiami di D. Piombo, e Arch, locazioni, 1989, 240), ha tenuto presente ciò che avviene nella normalità dei casi in cui vi sia inerenza diretta dell'avviamento all'immobile in cui l'attività di impresa si svolge, «senza che in concreto sia possibile distinguere tra attività ed attività». A quest'ultimo riguardo si rammenta in particolare Corte cost. 23 dicembre 1987, n. 583, Foro it., 1988, I, 708, con nota di richiami di D. Piombo, ove si rileva che «dall'affermata inerenza dell'avviamento all'immobile locato (sent. 20 marzo 1980, n. 36, id., 1980, I, 1830) e dal contenuto riparatorio che l'indennità in argomento riveste rispetto al danno subito dal conduttore (sent. 21 aprile 1983, n. 128, id., 1983, I, 1498), consegue logicamente l'ininfluenza di cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento».

La puntualizzazione evidenziata in massima circa l'identificazione —

nel 9° comma (anziché 10°) dell'art. 1 d.l. 832/86 — della norma impu gnata da Pret. Scicli, ord. 23 gennaio 1989 (id., 1989, I, 1684, con nota di richiami), si fonda sulla rettifica riportata nella G.U. 8 aprile 1987, n. 82, per effetto della quale è incluso nel 5° comma quello che — nel testo del decreto legge precedentemente pubblicato — costituiva il 6° comma dell'art. 1. In mancanza di tale chiarificazione, risulterebbe incomprensi bile, almeno in parte, la disposizione contenuta nel comma successivo a quello impugnato, secondo cui «l'esecuzione del provvedimento di rila scio dell'immobile è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'inden nità di cui ai precedenti 6°, 8° e 9° comma».

II. - Le sent. 4664 e 1304/89 della Cassazione e le due pronunzie del Pretore di Bologna si soffermano in modo più specifico su alcune que stioni concernenti il diritto e la misura dell'indennità di avviamento spet tante in concreto al conduttore di immobile non abitativo per effetto dei limiti posti dall'art. 35 1. 392/78. Questa disposizione, come è noto,

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