sentenza 12 aprile 1989, n. 183 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16);Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Sicilia (Avv. Fazio, Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoFiumara). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1703/1704-1707/1708Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184009 .
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1703 PARTE PRIMA 1704
subordinati, pubblici e privati, con l'obbligo di contributo, man
tenuto nel tempo, ovviamente solo da parte di costoro (oltre che
dei datori di lavoro), si' da rendere in tale correlazione lata, di
oneri e benefici, pienamente assentibile il prelievo (sentenza n.
119 del 1964, Foro it., 1965, I, 154). Prorogate via via le norme sui programmi costruttivi, si è giun
ti alla disciplina attuale: i fondi vengono depositati su appositi conti correnti presso la cassa depositi e prestiti, apparato stru
mentale a ciò demandato, venendo erogati, poi, nei limiti delle
assegnazioni a ciascuna regione, previa autorizzazione periodica del ministero per i lavori pubblici sentito il comitato per l'edilizia
residenziale, in relazione allo svolgimento dei programmi deliberati.
Tuttavia, con questa normativa, introdotta con la 1. 22 ottobre
1971 n. 865 sui programmi e il coordinamento dell'edilizia resi
denziale pubblica, venivano ampliate le finalità specifiche della
precedente disciplina: pur sempre nell'ambito dell'edilizia abitati
va, restava consentito, infatti, l'utilizzo dei fondi «residui» (cioè non ancora impiegati) della contribuzione dei lavoratori dipen denti per esigenze di costruzione e di risanamento volte a soddi
sfare anche altre categorie particolarmente abbisognevoli. 3.2 - Tanto è premessa all'odierna norma impugnata, la quale
può ritenersi, per le sue connotazioni contingenti, nell'indirizzo
di finalità comunque abitative, cui sono connesse l'acquisizione e l'urbanizzazione delle necessarie aree, nonché — a un tempo — il recupero del patrimonio preesistente. Incidono, perciò, degli elementi da cui trarre sufficienti indizi di ragionevolezza a causa
della temporaneità e particolarità che l'hanno determinata: i be
nefici, cosi come posti e qui descritti, risultano temporalmente ben delimitati poiché, a decorrere dal 1° gennaio del 1988, ne
è stata ripristinata la originaria destinazione, a favore, cioè, dei
soli lavoratori dipendenti (art. 22 1. 67 del 1988 di cui si dirà
peraltro, ampiamente, in appresso). In conclusione trattasi, dunque, di statuizioni positive, in tali
limiti accettabili, apparendo pur sempre riconducibili alla realiz
zazione di beni (il patrimonio abitativo) il cui valore globalmente inteso appare di fondamentale importanza per la vita dell'indivi
duo nelle aggregazioni sociali (cfr. sentenza n. 252 del 1983, id.,
1983, I, 2629). Cosicché non è ravvisabile, allo stato, quella pre
gnante colorazione discriminatoria, in violazione dell'art. 3 Cost., assunta dai remittenti (le incidenze sul successivo art. 53 sono
prospettate in via del tutto vaga e probabilistica). 4.1 - Come accennato (supra 3.2), è intervenuto — da ultimo
— l'art. 22 1. 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria
1988) che al 2° comma, pur riaffermando una parziale, ancorché
residuale, destinazione propria — intesa cioè alla costruzione di
abitazioni per i lavoratori dipendenti — dispone che le trattenute
contributive della categoria vengano riservate, a partire dal 1°
gennaio 1988 e sino al 1992 «all'entrata del bilancio dello Stato»
nella misura di lire 1.250 miliardi per il 1988 e di lire 1.000 mi
liardi annui per gli esercizi successivi.
4.2 - Il Pretore di La Spezia solleva dubbi sulla legittimità di
tale ultimo dettato, sempre a confronto degli art. 3 e 53 Cost., considerando la conseguente sottrazione, alla pertinente discipli na, di quelle somme che vengono riversate all'indistinta entrata
del bilancio dello Stato.
5. - La questione è fondata.
Le finalità del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti di
cui si è discusso, peraltro riaffermate esplicitamente dall'art. 22
cit., impongono che i proventi tutti vengano destinati per la co
struzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori as
soggettata al prelievo, senza di che con evidente incoerenza ed
innegabile ripercussione discriminatoria (ex art. 3 Cost.) restereb
be inciso l'intero meccanismo contributivo.
Va chiarito, a meglio lumeggiare la vicenda, che le effettive
erogazioni sono state, nel tempo, di importo inferiore al com
plesso di quanto incassato, cosicché i fondi relativi continuereb
bero a lievitare in misura maggiore di quanto concretamente
impiegato per l'attuazione dei programmi di costruzione (relazio ne generale per il 1987 del governatore della Banca d'Italia e,
per il medesimo periodo, della Corte dei conti sui rendiconti della
cassa depositi e prestiti e gestioni annesse). Per contro, l'impiego dei cespiti deve rivolgersi, per l'origine dei corrispettivi, unica
mente alla costruzione di alloggi, per i lavoratori dipendenti, e
imporrebbe, perciò, visioni programmatiche globali con puntuali ben delineate procedure.
Consegue, restando assorbito ogni altro assunto, l'illegittimità
Il Foro Italiano — 1989.
del disposto (art. 22, 2° comma, 1. 11 marzo 1988 n. 67) nella
parte in cui assegna parzialmente al bilancio dello Stato, nelle
sue poste generali d'entrata, i prelievi di cui trattasi.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi; di
chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 2° comma, 1. 11
marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella
parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la
costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero get tito — e non le sole quote residue — dei contributi dovuti ai
sensi del 1° comma, lett. b) e c), dell'art. 10 1. 14 febbraio 1963
n. 60; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 35, lett. a), 1. 5 aprile 1978 n. 457 (norme per l'edili
zia residenziale) sollevata, in relazione agli art. 3 e 53 Cost., dai
Pretori di La Spezia e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 aprile 1989, n. 183
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Sicilia (Avv. Fazio, Onida) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzioni.
Banca — Conflitto di attribuzioni fra enti — Azienda di credito
operante esclusivamente in Sicilia — Fusione con banca non
regionale — Previo nulla osta — Competenza della Banca d'I
talia (Cost., art. 5, 116; r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, disposi zioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione
creditizia, art. 48; r.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455, approvazio ne dello statuto della regione siciliana, art. 17, 20; d.p.r. 27
giugno 1952 n. 1133, norme di attuazione dello statuto sicilia
no in materia di credito e risparmio, art. 2).
Configurandosi l'atto autorizzatilo alla fusione previsto dall'art.
48 della cosiddetta «legge bancaria» come unico atto, adottato
da un'unica autorità e relativo ad un unico negozio, rientra
nella competenza esclusiva della Banca d'Italia il rilascio del
nulla osta preventivo alla fusione pure nell'ipotesi in cui questa
avvenga fra due aziende di credito, delle quali una operante esclusivamente nel territorio della regione siciliana. (1)
(1) La valutazione in guisa di «presupposto indefettibile» rispetto al
procedimento di fusione del nulla osta della Banca d'Italia che, a norma del 2° comma dell'art. 48 della legge bancaria, deve essere preventivo alla proposta dell'operazione, e cioè al progetto che le singole aziende di credito si propongono di portare al voto delle rispettive assemblee, è espressa da Cass. 7 marzo 1979, n. 1424, Foro it., Rep. 1979, voce
Società, n. 324. Sulla natura autorizzatoria, e non di mero atto di accertamento, del
nulla osta della Banca d'Italia, in considerazione della discrezionalità che lo caratterizza, in dottrina, G. Vignocchi, Il servizio del credito nell'or dinamento pubblicistico italiano, Milano, 1968, 154; F. Capriglione, Brevi note sul procedimento amministrativo concernente le concentrazioni ban
carie, in Banca, borsa, ecc., 1974, II, 467; R. Costi, L'ordinamento ban
cario, Bologna, 1986, 496 e, in giurisprudenza, App. Torino 28 maggio 1974, Foro it., Rep. 1974, voce cit., n. 429, nonché in Giur. comm., 1975, II, 236, con nota di A. Jorio.
Il rilievo che nella materia del credito e del risparmio non si è inteso trasferire agli organi della regione siciliana una potestà amministrativa
piena, escludente qualsiasi residua attribuzione di potestà nella materia
degli organi statali, evidenziato da Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 145, Foro it., 1968, I, 1, stante l'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'at tività creditizia per effetto dello stretto collegamento esistente tra la disci
plina del credito e quella della circolazione monetaria, quest'ultima necessariamente unitaria, affermato da Corte cost. 24 novembre 1958, n. 58, id., 1958, I, 1782; 28 dicembre 1962, n. 127, id., 1963, I, 175; 15 dicembre 1967, n. 137, id., 1968, I, 13; 15 luglio 1975, n. 208, id., 1975, I, 2674, ha, da ultimo, condotto la corte ad escludere attribuzioni in capo alle regioni speciali (segnatamente, al Friuli-Venezia Giulia ed alla stessa Sicilia) allorché vengano in considerazione aziende di credito
che, pur avendo sede centrale nella regione, non operino esclusivamente nel territorio della regione stessa. In tal senso, Corte cost. 29 dicembre
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla regio ne siciliana contro ló Stato trae origine da un procedimento di
fusione per incorporazione della Banca popolare di Catania nella
Banca popolare di Novara. Ai sensi dell'art. 48 della legge banca
ria le deliberazioni degli organi competenti delle due aziende di
credito, in ordine alla progettata fusione, devono essere precedu te dal nulla osta della Banca d'Italia. Questa, in seguito ad una
favorevole valutazione dell'operazione, ha rilasciato il nulla osta
con provvedimento in data 5 aprile 1988, e ne ha dato comunica
zione il 21 aprile successivo alla regione siciliana. Da qui il con
flitto, poiché la regione assume che sono state lese le competenze
previste dagli art. 17, lett. e, e 20 dello statuto e dagli art. 1, 2° comma, e 2, lett. a, b e c, delle norme di attuazione contenute
nel d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133; essa chiede, pertanto, a questa corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Ban
ca d'Italia, rilasciare il nulla osta di che trattasi alla Banca popo lare di Catania e, conseguentemente, di annullare il provvedimento anzidetto.
2. - Il thema decidendum consiste dunque nel determinare se,
nell'ipotesi di una fusione fra due istituti di credito, uno solo
dei quali operante esclusivamente nel territorio regionale, il pre
ventivo nulla osta prescritto dall'art. 48 della legge bancaria deb
ba essere concesso esclusivamente dalla Banca d'Italia, ovvero
se la regione siciliana conservi in materia le sue attribuzioni, da
esercitarsi — secondo la regione ricorrente — mediante conces
sione del nulla osta alla progettata fusione, indispensabile perché
la banca avente carattere regionale possa efficacemente deliberare
e stipulare la fusione stessa. Il predetto nulla osta si configure
rebbe pertanto come atto autorizzativo autonomo, o, in subordi
ne, come atto infraprocedimentale, che la Banca d'Italia dovrebbe
richiedere ed acquisire prima di adottare il proprio provvedimen
to autorizzativo.
3. - Il ricorso non può essere accolto.
Occorre in primo luogo esaminare la natura del provvedimento
rilasciato dalla Banca d'Italia e previsto all'art. 48 della legge
bancaria. A tale proposito questa corte ritiene che sia da condivi
dere la tesi sostenuta dall'avvocatura dello Stato: in ordine al
progetto di fusione tra due banche, fusione che deve attuarsi me
diante un unico atto negoziale secondo le disposizioni degli art.
2501-2504 c.c., l'intervento dell'organo statale di vigilanza si esplica
in un unico provvedimento col quale viene valutata l'operazione
sotto il profilo della rispondenza all'interesse generale, rappre
sentando l'esercizio del credito una funzione di interesse pubblico
(v. sent. n. 137 del 1967, Foro it., 1968, I, 13; n. 127 del 1962,
id., 1963, I, 175, e n. 58 del 1958, id., 1958, I, 1782). Sulla base
1988, n. 1147 e n. 1141, id., 1989, I, 330, con nota di Carriero, Rappor ti Stato-regioni speciali in materia creditizia e recenti orientamenti della
Corte costituzionale. La sentenza in epigrafe, nell'affermare che la lettura dell'art. 2, lett.
b), delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito
e risparmio di cui al d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133 «non può che essere
rigorosa, nel senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito
operanti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fusione
che coinvolga banche operanti ad di fuori di detto territorio», sembra,
pertanto, collocarsi nella stessa linea interpretativa tracciata dalle richia
mate pronunce della corte.
Sui rapporti Stato-regioni speciali in materia creditizia, v. Carriero, Governo del credito e regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale, in Banca d'Italia, Quaderni di ricerca giuridica, Roma, 1986, n. 4, pri ma dell'entrata in vigore del d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350 di attuazione
della direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia. L'analisi dei
modi e delle forme con cui le regioni speciali titolari di poteri di autoriz
zazione all'esercizio dell'attività bancaria hanno fornito attuazione alla
disposizione del cennato d.p.r. 350/85 (art. 14), che prevede la emanazio
ne di norme tese al recepimento della direttiva nel limite dei princpì fon
damentali fissati dal legislatore interno (ultima delle quali è, dopo la Valle
d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, la Sicilia che ha recentemente provve duto a ciò con la 1. reg. 16 gennaio 1989 n. 1, Le leggi, 1989, III, 187/7
che tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella senten
za 1141/88, cit.), è compiuta da Mazzini, Istituzione e ordinamento degli
enti creditizi a carattere regionale ed attuazione della direttiva comunita
ria n. 77/780 nelle regioni a statuto speciale, in Riv. banca e mercato
finanziario, 1987, 252; Carriero, Regioni a statuto speciale e direttiva
comunitaria in materia creditizia, in Banca, borsa, ecc., 1987, I, 484;
Capriglione, Ordinamento comunitario, disciplina bancaria e regioni a
statuto speciale, in Banca d'Italia, Temi di discussione, Roma, 1985,
n. 51.
Il Foro Italiano — 1989.
di una valutazione positiva, la Banca d'Italia rilascia il nulla osta
che costituisce un presupposto necessario perché le aziende di cre
dito possano efficacemente deliberare e stipulare la fusione. Ne
consegue che l'atto autorizzativo non può che configurarsi come
un unico atto adottato da un'unica autorità, in ordine ad un uni
co atto negoziale, quale è la fusione. Non è, quindi, possibile
interpretare l'art. 48 della legge bancaria nel senso che, nel caso
in esame, il nulla osta per la fusione debba essere rilasciato dalla
Banca d'Italia per la Banca popolare di Novara e dall'assessore
regionale alle finanze per la Banca popolare di Catania. Ma non
è nemmeno sostenibile che, ferma restando la competenza della
Banca d'Italia a valutare dal punto di vista dell'interesse generale
la fusione, ed a rilasciare un unico nulla osta per ambedue le
banche che devono fondersi, per la Banca popolare di Catania
sia richiesto, oltre quello dell'autorità statale competente, un al
tro nulla osta dell'autorità regionale. In tal caso si verrebbe a
sottoporre l'azienda di credito ad un controllo aggiuntivo, in con
trasto con la normativa posta dalla legge bancaria e dallo statuto
della Sicilia. Il sistema che risulta dalle norme statutarie prevede
infatti che gli organi della regione esercitino determinati poteri,
espressamente menzionati, in luogo degli organi dello Stato cui
le leggi li attribuiscono, in ordine ad atti ed attività degli istituti
ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regio
nale. L'art. 2, lett. b, delle norme di attuazione dello statuto sici
liano in materia di credito e risparmio, emanate col d.p.r. 27
giugno 1952 n. 1133, prevede espressamente la competenza regio
nale per l'autorizzazione alla fusione; ma, per quanto si è detto
sopra, la lettura della norma non può che essere rigorosa, nel
senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito ope
ranti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fu
sione che coinvolga banche operanti al di fuori di detto territorio.
4. - La regione siciliana lamenta ancora che solo tardivamente
la Banca d'Italia, con proprio messaggio del 23 giugno 1988, po
steriore all'atto col quale era stato rilasciato il nulla osta alla
fusione, si sia rivolta all'assessorato bilancio e finanze della re
gione siciliana, pregandolo «di voler esprimere — ai sensi e per
gli effetti del d.p.r. n. 1133 del 1952 — il proprio orientamento
in ordine alla ripetuta operazione [la fusione] ai fini della sotto
posizione della stessa alle assemblee straordinarie delle banche
interessate». Ora, a parte l'imprecisione con cui la richiesta è for
mulata, non si può dar torto alla ricorrente quando essa afferma
che l'acqisizione dell'«orientamento» della regione, quale atto in
fraprocedimentale, dovrebbe precedere l'emanazione dell'atto fi
nale del procedimento autorizzativo consistente appunto nel rilascio
del nulla osta.
Da un punto di vista logico sistematico, ferma restando — co
me si è detto — la competenza dell'autorità statale ad autorizzare
col rilascio del nulla osta l'atto di fusione di una banca operante
esclusivamente nel territorio regionale della Sicilia con una banca
operante fuori della regione, l'opportunità di sentire la regione
per quanto attiene agli interessi regionali in gioco, appare del
tutto ragionevole; e del resto la stessa avvocatura dello Stato l'ha
ammessa, con riferimento anche a precedenti analoghi, escluden
done però una precisa formalizzazione.
Tuttavia, nelle ricordate norme di attuazione dello statuto sici
liano, in materia di credito e di risparmio, non esiste alcuna di
sposizione che preveda una consultazione della regione nell'ipotesi
di cui si discute. È da rilevare che, per quanto riguarda il Trentino
Alto Adige, le norme di attuazione dello statuto speciale in mate
ria di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale,
approvate con d.p.r. 26 marzo 1977 n. 234, prevedono all'art.
3, lett. a, la competenza regionale per i provvedimenti di autoriz
zazione alla fusione delle aziende di credito suddette. Trattasi,
seppure non per tutte le aziende di credito ma solo per alcune
categorie di esse, di una competenza sostanzialmente identica a
quella attribuita alla regione siciliana. Senonché, il terzultimo com
ma dell'art. 3 delle citate norme di attuazione stabilisce che l'au
torizzazione alla fusione tra aziende di credito, una delle quali
non abbia carattere regionale, è di competenza degli organi dello
Stato, sentita la giunta regionale.
In mancanza di disposizione analoga nelle norme di attuazione
dello statuto della regione siciliana, la competenza in merito del
l'autorità statale non subisce limitazioni, ed esplica tutta la sua
efficacia la norma «di chiusura» in favore dello Stato contenuta
nell'art. 10 d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133.
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1707 PARTE PRIMA 1708
Pertanto, pur potendosi ritenere utile ed opportuna una con
sultazione della regione siciliana prima del rilascio del nulla osta
alla fusione della Banca popolare di Catania con la Banca popo
lare di Novara, l'avere omesso tale consultazione non costituisce
lesione della sfera di attribuzioni della regione stessa né incide
sulla incontrovertibile competenza statale in merito.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato rilasciare il nulla osta di cui all'art. 48 della legge ban
caria per la fusione mediante incorporazione della Banca popola
re di Catania nella Banca popolare di Novara.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 marzo 1989, n. 166
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.
Saja, Est. Caianiello; Regione Toscana c. Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzioni.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Etichettatura dei pro
dotti alimentari — Violazione — Irrogazione delle sanzioni am
ministrative — Competenza regionale (Cost., art. 117, 118; 1.
24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art.
17; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, attuazione della direttiva (Cee)
n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consuma
tore finale e alla relativa pubblicità nonché della direttiva (Cee) 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimenta
zione particolare, art. 3, 6, 18; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,
norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma, e 17, pe nultimo comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689", art. 1).
Non spetta allo Stato la competenza a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322 (attuazione della diret
tiva Cee n. 79/112, relativa alla etichettatura dei prodotti ali
mentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva Cee n. 77/94, relativa ai prodotti alimen
tari destinati ad una alimentazione particolare); va conseguen temente annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 3313 emessa in data
4 febbraio 1988 dall'ufficio provinciale dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato di Massa Carrara. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 novembre 1988, n. 1034
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 novembre 1988, n. 47); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Toscana (Avv. Gras
si), Regione Lombardia (Avv. Lorenzoni), Regione Liguria
(Avv. Romanelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Vit
toria). Conflitto di attribuzioni.
Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie
riservate alla competenza regionale — Conflitto di attribuzioni — Inammissibilità (Cost., art. 117; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,
attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 8; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema pena
le, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, norme per l'attuazione
degli art. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, 1. 24
novembre 1981 n. 689, art. 1).
(1-8) I. - Questioni nuove. Sulla estensione dei poteri di polizia in ca
po agli enti locali e sull'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni
amministrative delegate dello Stato, v., oltre Corte cost. 77/87, Foro it.,
1988, I, 2308, citata in motivazione, Corte cost. 30 giugno 1988, n. 740, id., 1988, I, 3191, con nota di richiami.
Sul d.p.r. 571/82, in dottrina: Conti, Ferraro e Oliva, Modifiche al sistema penale - Le norme regolamentari sull'illecito amministrativo
(d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), Giuffrè, Milano, 1984; Bertoni, Lattan
zi, Lupo e Violante, Modifiche al sistema penale - L. 24 novembre 1981 n. 689, IV, 1; Le norme regolamentari sull'illecito amministrativo (d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), Giuffrè, Milano, 1984; D. Cupido, Quando il
Il Foro Italiano — 1989.
Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri
ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie
riservate alla competenza regionale — Conflitto di attribuzioni
— Cessazione della materia del contendere (Cost., art. 117;
1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n.
571, art. 1). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Infrazioni depena
lizzate — Rapporto — Uffici periferici competenti alla ricezio
ne — Individuazione — Materie riservate alla competenza
regionale — Poteri dello Stato — Esclusione — Incostituziona
lità (Cost., art. 117; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r.
29 luglio 1982 n. 571, art. 1). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Infrazioni depena
lizzate — Rapporto — Uffici periferici competenti alla ricezio
ne — Individuazione — Materie di competenza statale e regionale — Poteri dello Stato nella materia relativa a competenze regio nali — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 117; 1. 24
novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,
art. 1).
Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie
di competenza statale — Spettanza allo Stato — Conflitto di
attribuzioni — Insussistenza (Cost., art. 117; 1. 24 novembre
1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, art. 1).
È inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla regio
ne Toscana, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,
nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17,
1° comma, l. n. 689 del 1981, in riferimento all'art. 117 Cost.,
come attuato dall'art. 8 d.p.r. n. 616 del 1977. (2) È inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla regio
ne Toscana, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,
nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17,
1 0 comma, I. n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873 n. 1688 («re
golamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sul
l'esercizio delle strade ferrate»). (3) Sono inammisibili i conflitti di attribuzione, in relazione all'art.
1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, nella parte in cui indica gli uffici
periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rappor to previsto dall'art. 17, 1° comma, l. n. 689 del 1981, in conse
guenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti
disposizioni: art. 190 t.u. delle leggi sanitarie approvato con
r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (conflitto sollevato dalle regioni To
scana e Liguria); art. 195, 197, 254, 264, 284 e 330 t.u. delle
leggi santiarie (conflitti sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e Lombardia); art. 5 l. 25 luglio 1956 n. 837 («riforma della
legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree») (con
flitti sollevati dalle regioni Toscana e Liguria); art. 10 e 14
l. 29 maggio 1974 n. 256 («classificazione e disciplina dell'im
ballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati peri
colosi») (conflitti sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e
Lombardia); d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753 («nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle fer rovie e di altri mezzi di trasporto») (conflitto sollevato dalle
regioni Toscana e Lombardia). (4) Va dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento ai
conflitti di attribuzione sollevati dalle regioni Toscana, Lom
bardia e Ligura, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982
n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17,
1° comma, l. n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal d.p.r. 27 ottobre 1964 n. 615 e
dall'art. 5 l. 29 marzo 1951 n. 327 («disciplina della produzio ne e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti
dietetici»). (5)
ministero dell'interno interpreta una legge! (riflessioni di un pretore di
provincia in margine ad un parere del ministero dell'interno sull'art. 1
d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), in Ammin. it., 1984, 392; D. Culot, Rac
colta, trasporto e smaltimento dei rifiuti: a chi inviare il rapporto?, in
Comuni d'Italia, 1984, 353. II. - La Corte costituzionale risolve in senso favorevole alle regioni
il conflitto sorto tra le stesse e lo Stato (nella specie gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituenti emanazioni pe
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