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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 12 aprile 1989, n. 183 (Gazzetta...

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 12 aprile 1989, n. 183 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Sicilia (Avv. Fazio, Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 1703/1704-1707/1708 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184009 . Accessed: 28/06/2014 10:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 10:09:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 12 aprile 1989, n. 183 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16);Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Sicilia (Avv. Fazio, Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoFiumara). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1703/1704-1707/1708Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184009 .

Accessed: 28/06/2014 10:09

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1703 PARTE PRIMA 1704

subordinati, pubblici e privati, con l'obbligo di contributo, man

tenuto nel tempo, ovviamente solo da parte di costoro (oltre che

dei datori di lavoro), si' da rendere in tale correlazione lata, di

oneri e benefici, pienamente assentibile il prelievo (sentenza n.

119 del 1964, Foro it., 1965, I, 154). Prorogate via via le norme sui programmi costruttivi, si è giun

ti alla disciplina attuale: i fondi vengono depositati su appositi conti correnti presso la cassa depositi e prestiti, apparato stru

mentale a ciò demandato, venendo erogati, poi, nei limiti delle

assegnazioni a ciascuna regione, previa autorizzazione periodica del ministero per i lavori pubblici sentito il comitato per l'edilizia

residenziale, in relazione allo svolgimento dei programmi deliberati.

Tuttavia, con questa normativa, introdotta con la 1. 22 ottobre

1971 n. 865 sui programmi e il coordinamento dell'edilizia resi

denziale pubblica, venivano ampliate le finalità specifiche della

precedente disciplina: pur sempre nell'ambito dell'edilizia abitati

va, restava consentito, infatti, l'utilizzo dei fondi «residui» (cioè non ancora impiegati) della contribuzione dei lavoratori dipen denti per esigenze di costruzione e di risanamento volte a soddi

sfare anche altre categorie particolarmente abbisognevoli. 3.2 - Tanto è premessa all'odierna norma impugnata, la quale

può ritenersi, per le sue connotazioni contingenti, nell'indirizzo

di finalità comunque abitative, cui sono connesse l'acquisizione e l'urbanizzazione delle necessarie aree, nonché — a un tempo — il recupero del patrimonio preesistente. Incidono, perciò, degli elementi da cui trarre sufficienti indizi di ragionevolezza a causa

della temporaneità e particolarità che l'hanno determinata: i be

nefici, cosi come posti e qui descritti, risultano temporalmente ben delimitati poiché, a decorrere dal 1° gennaio del 1988, ne

è stata ripristinata la originaria destinazione, a favore, cioè, dei

soli lavoratori dipendenti (art. 22 1. 67 del 1988 di cui si dirà

peraltro, ampiamente, in appresso). In conclusione trattasi, dunque, di statuizioni positive, in tali

limiti accettabili, apparendo pur sempre riconducibili alla realiz

zazione di beni (il patrimonio abitativo) il cui valore globalmente inteso appare di fondamentale importanza per la vita dell'indivi

duo nelle aggregazioni sociali (cfr. sentenza n. 252 del 1983, id.,

1983, I, 2629). Cosicché non è ravvisabile, allo stato, quella pre

gnante colorazione discriminatoria, in violazione dell'art. 3 Cost., assunta dai remittenti (le incidenze sul successivo art. 53 sono

prospettate in via del tutto vaga e probabilistica). 4.1 - Come accennato (supra 3.2), è intervenuto — da ultimo

— l'art. 22 1. 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria

1988) che al 2° comma, pur riaffermando una parziale, ancorché

residuale, destinazione propria — intesa cioè alla costruzione di

abitazioni per i lavoratori dipendenti — dispone che le trattenute

contributive della categoria vengano riservate, a partire dal 1°

gennaio 1988 e sino al 1992 «all'entrata del bilancio dello Stato»

nella misura di lire 1.250 miliardi per il 1988 e di lire 1.000 mi

liardi annui per gli esercizi successivi.

4.2 - Il Pretore di La Spezia solleva dubbi sulla legittimità di

tale ultimo dettato, sempre a confronto degli art. 3 e 53 Cost., considerando la conseguente sottrazione, alla pertinente discipli na, di quelle somme che vengono riversate all'indistinta entrata

del bilancio dello Stato.

5. - La questione è fondata.

Le finalità del prelievo a carico dei lavoratori dipendenti di

cui si è discusso, peraltro riaffermate esplicitamente dall'art. 22

cit., impongono che i proventi tutti vengano destinati per la co

struzione di abitazioni in favore della categoria di lavoratori as

soggettata al prelievo, senza di che con evidente incoerenza ed

innegabile ripercussione discriminatoria (ex art. 3 Cost.) restereb

be inciso l'intero meccanismo contributivo.

Va chiarito, a meglio lumeggiare la vicenda, che le effettive

erogazioni sono state, nel tempo, di importo inferiore al com

plesso di quanto incassato, cosicché i fondi relativi continuereb

bero a lievitare in misura maggiore di quanto concretamente

impiegato per l'attuazione dei programmi di costruzione (relazio ne generale per il 1987 del governatore della Banca d'Italia e,

per il medesimo periodo, della Corte dei conti sui rendiconti della

cassa depositi e prestiti e gestioni annesse). Per contro, l'impiego dei cespiti deve rivolgersi, per l'origine dei corrispettivi, unica

mente alla costruzione di alloggi, per i lavoratori dipendenti, e

imporrebbe, perciò, visioni programmatiche globali con puntuali ben delineate procedure.

Consegue, restando assorbito ogni altro assunto, l'illegittimità

Il Foro Italiano — 1989.

del disposto (art. 22, 2° comma, 1. 11 marzo 1988 n. 67) nella

parte in cui assegna parzialmente al bilancio dello Stato, nelle

sue poste generali d'entrata, i prelievi di cui trattasi.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi; di

chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 2° comma, 1. 11

marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) nella

parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la

costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero get tito — e non le sole quote residue — dei contributi dovuti ai

sensi del 1° comma, lett. b) e c), dell'art. 10 1. 14 febbraio 1963

n. 60; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 35, lett. a), 1. 5 aprile 1978 n. 457 (norme per l'edili

zia residenziale) sollevata, in relazione agli art. 3 e 53 Cost., dai

Pretori di La Spezia e di Bologna, con le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 aprile 1989, n. 183

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Sicilia (Avv. Fazio, Onida) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzioni.

Banca — Conflitto di attribuzioni fra enti — Azienda di credito

operante esclusivamente in Sicilia — Fusione con banca non

regionale — Previo nulla osta — Competenza della Banca d'I

talia (Cost., art. 5, 116; r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375, disposi zioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione

creditizia, art. 48; r.d.leg. 15 maggio 1946 n. 455, approvazio ne dello statuto della regione siciliana, art. 17, 20; d.p.r. 27

giugno 1952 n. 1133, norme di attuazione dello statuto sicilia

no in materia di credito e risparmio, art. 2).

Configurandosi l'atto autorizzatilo alla fusione previsto dall'art.

48 della cosiddetta «legge bancaria» come unico atto, adottato

da un'unica autorità e relativo ad un unico negozio, rientra

nella competenza esclusiva della Banca d'Italia il rilascio del

nulla osta preventivo alla fusione pure nell'ipotesi in cui questa

avvenga fra due aziende di credito, delle quali una operante esclusivamente nel territorio della regione siciliana. (1)

(1) La valutazione in guisa di «presupposto indefettibile» rispetto al

procedimento di fusione del nulla osta della Banca d'Italia che, a norma del 2° comma dell'art. 48 della legge bancaria, deve essere preventivo alla proposta dell'operazione, e cioè al progetto che le singole aziende di credito si propongono di portare al voto delle rispettive assemblee, è espressa da Cass. 7 marzo 1979, n. 1424, Foro it., Rep. 1979, voce

Società, n. 324. Sulla natura autorizzatoria, e non di mero atto di accertamento, del

nulla osta della Banca d'Italia, in considerazione della discrezionalità che lo caratterizza, in dottrina, G. Vignocchi, Il servizio del credito nell'or dinamento pubblicistico italiano, Milano, 1968, 154; F. Capriglione, Brevi note sul procedimento amministrativo concernente le concentrazioni ban

carie, in Banca, borsa, ecc., 1974, II, 467; R. Costi, L'ordinamento ban

cario, Bologna, 1986, 496 e, in giurisprudenza, App. Torino 28 maggio 1974, Foro it., Rep. 1974, voce cit., n. 429, nonché in Giur. comm., 1975, II, 236, con nota di A. Jorio.

Il rilievo che nella materia del credito e del risparmio non si è inteso trasferire agli organi della regione siciliana una potestà amministrativa

piena, escludente qualsiasi residua attribuzione di potestà nella materia

degli organi statali, evidenziato da Corte cost. 15 dicembre 1967, n. 145, Foro it., 1968, I, 1, stante l'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'at tività creditizia per effetto dello stretto collegamento esistente tra la disci

plina del credito e quella della circolazione monetaria, quest'ultima necessariamente unitaria, affermato da Corte cost. 24 novembre 1958, n. 58, id., 1958, I, 1782; 28 dicembre 1962, n. 127, id., 1963, I, 175; 15 dicembre 1967, n. 137, id., 1968, I, 13; 15 luglio 1975, n. 208, id., 1975, I, 2674, ha, da ultimo, condotto la corte ad escludere attribuzioni in capo alle regioni speciali (segnatamente, al Friuli-Venezia Giulia ed alla stessa Sicilia) allorché vengano in considerazione aziende di credito

che, pur avendo sede centrale nella regione, non operino esclusivamente nel territorio della regione stessa. In tal senso, Corte cost. 29 dicembre

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla regio ne siciliana contro ló Stato trae origine da un procedimento di

fusione per incorporazione della Banca popolare di Catania nella

Banca popolare di Novara. Ai sensi dell'art. 48 della legge banca

ria le deliberazioni degli organi competenti delle due aziende di

credito, in ordine alla progettata fusione, devono essere precedu te dal nulla osta della Banca d'Italia. Questa, in seguito ad una

favorevole valutazione dell'operazione, ha rilasciato il nulla osta

con provvedimento in data 5 aprile 1988, e ne ha dato comunica

zione il 21 aprile successivo alla regione siciliana. Da qui il con

flitto, poiché la regione assume che sono state lese le competenze

previste dagli art. 17, lett. e, e 20 dello statuto e dagli art. 1, 2° comma, e 2, lett. a, b e c, delle norme di attuazione contenute

nel d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133; essa chiede, pertanto, a questa corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso alla Ban

ca d'Italia, rilasciare il nulla osta di che trattasi alla Banca popo lare di Catania e, conseguentemente, di annullare il provvedimento anzidetto.

2. - Il thema decidendum consiste dunque nel determinare se,

nell'ipotesi di una fusione fra due istituti di credito, uno solo

dei quali operante esclusivamente nel territorio regionale, il pre

ventivo nulla osta prescritto dall'art. 48 della legge bancaria deb

ba essere concesso esclusivamente dalla Banca d'Italia, ovvero

se la regione siciliana conservi in materia le sue attribuzioni, da

esercitarsi — secondo la regione ricorrente — mediante conces

sione del nulla osta alla progettata fusione, indispensabile perché

la banca avente carattere regionale possa efficacemente deliberare

e stipulare la fusione stessa. Il predetto nulla osta si configure

rebbe pertanto come atto autorizzativo autonomo, o, in subordi

ne, come atto infraprocedimentale, che la Banca d'Italia dovrebbe

richiedere ed acquisire prima di adottare il proprio provvedimen

to autorizzativo.

3. - Il ricorso non può essere accolto.

Occorre in primo luogo esaminare la natura del provvedimento

rilasciato dalla Banca d'Italia e previsto all'art. 48 della legge

bancaria. A tale proposito questa corte ritiene che sia da condivi

dere la tesi sostenuta dall'avvocatura dello Stato: in ordine al

progetto di fusione tra due banche, fusione che deve attuarsi me

diante un unico atto negoziale secondo le disposizioni degli art.

2501-2504 c.c., l'intervento dell'organo statale di vigilanza si esplica

in un unico provvedimento col quale viene valutata l'operazione

sotto il profilo della rispondenza all'interesse generale, rappre

sentando l'esercizio del credito una funzione di interesse pubblico

(v. sent. n. 137 del 1967, Foro it., 1968, I, 13; n. 127 del 1962,

id., 1963, I, 175, e n. 58 del 1958, id., 1958, I, 1782). Sulla base

1988, n. 1147 e n. 1141, id., 1989, I, 330, con nota di Carriero, Rappor ti Stato-regioni speciali in materia creditizia e recenti orientamenti della

Corte costituzionale. La sentenza in epigrafe, nell'affermare che la lettura dell'art. 2, lett.

b), delle norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito

e risparmio di cui al d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133 «non può che essere

rigorosa, nel senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito

operanti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fusione

che coinvolga banche operanti ad di fuori di detto territorio», sembra,

pertanto, collocarsi nella stessa linea interpretativa tracciata dalle richia

mate pronunce della corte.

Sui rapporti Stato-regioni speciali in materia creditizia, v. Carriero, Governo del credito e regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale, in Banca d'Italia, Quaderni di ricerca giuridica, Roma, 1986, n. 4, pri ma dell'entrata in vigore del d.p.r. 27 giugno 1985 n. 350 di attuazione

della direttiva comunitaria n. 780/77 in materia creditizia. L'analisi dei

modi e delle forme con cui le regioni speciali titolari di poteri di autoriz

zazione all'esercizio dell'attività bancaria hanno fornito attuazione alla

disposizione del cennato d.p.r. 350/85 (art. 14), che prevede la emanazio

ne di norme tese al recepimento della direttiva nel limite dei princpì fon

damentali fissati dal legislatore interno (ultima delle quali è, dopo la Valle

d'Aosta ed il Trentino-Alto Adige, la Sicilia che ha recentemente provve duto a ciò con la 1. reg. 16 gennaio 1989 n. 1, Le leggi, 1989, III, 187/7

che tiene conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella senten

za 1141/88, cit.), è compiuta da Mazzini, Istituzione e ordinamento degli

enti creditizi a carattere regionale ed attuazione della direttiva comunita

ria n. 77/780 nelle regioni a statuto speciale, in Riv. banca e mercato

finanziario, 1987, 252; Carriero, Regioni a statuto speciale e direttiva

comunitaria in materia creditizia, in Banca, borsa, ecc., 1987, I, 484;

Capriglione, Ordinamento comunitario, disciplina bancaria e regioni a

statuto speciale, in Banca d'Italia, Temi di discussione, Roma, 1985,

n. 51.

Il Foro Italiano — 1989.

di una valutazione positiva, la Banca d'Italia rilascia il nulla osta

che costituisce un presupposto necessario perché le aziende di cre

dito possano efficacemente deliberare e stipulare la fusione. Ne

consegue che l'atto autorizzativo non può che configurarsi come

un unico atto adottato da un'unica autorità, in ordine ad un uni

co atto negoziale, quale è la fusione. Non è, quindi, possibile

interpretare l'art. 48 della legge bancaria nel senso che, nel caso

in esame, il nulla osta per la fusione debba essere rilasciato dalla

Banca d'Italia per la Banca popolare di Novara e dall'assessore

regionale alle finanze per la Banca popolare di Catania. Ma non

è nemmeno sostenibile che, ferma restando la competenza della

Banca d'Italia a valutare dal punto di vista dell'interesse generale

la fusione, ed a rilasciare un unico nulla osta per ambedue le

banche che devono fondersi, per la Banca popolare di Catania

sia richiesto, oltre quello dell'autorità statale competente, un al

tro nulla osta dell'autorità regionale. In tal caso si verrebbe a

sottoporre l'azienda di credito ad un controllo aggiuntivo, in con

trasto con la normativa posta dalla legge bancaria e dallo statuto

della Sicilia. Il sistema che risulta dalle norme statutarie prevede

infatti che gli organi della regione esercitino determinati poteri,

espressamente menzionati, in luogo degli organi dello Stato cui

le leggi li attribuiscono, in ordine ad atti ed attività degli istituti

ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regio

nale. L'art. 2, lett. b, delle norme di attuazione dello statuto sici

liano in materia di credito e risparmio, emanate col d.p.r. 27

giugno 1952 n. 1133, prevede espressamente la competenza regio

nale per l'autorizzazione alla fusione; ma, per quanto si è detto

sopra, la lettura della norma non può che essere rigorosa, nel

senso cioè che essa riguarda una fusione di istituti di credito ope

ranti esclusivamente nel territorio regionale, e non anche una fu

sione che coinvolga banche operanti al di fuori di detto territorio.

4. - La regione siciliana lamenta ancora che solo tardivamente

la Banca d'Italia, con proprio messaggio del 23 giugno 1988, po

steriore all'atto col quale era stato rilasciato il nulla osta alla

fusione, si sia rivolta all'assessorato bilancio e finanze della re

gione siciliana, pregandolo «di voler esprimere — ai sensi e per

gli effetti del d.p.r. n. 1133 del 1952 — il proprio orientamento

in ordine alla ripetuta operazione [la fusione] ai fini della sotto

posizione della stessa alle assemblee straordinarie delle banche

interessate». Ora, a parte l'imprecisione con cui la richiesta è for

mulata, non si può dar torto alla ricorrente quando essa afferma

che l'acqisizione dell'«orientamento» della regione, quale atto in

fraprocedimentale, dovrebbe precedere l'emanazione dell'atto fi

nale del procedimento autorizzativo consistente appunto nel rilascio

del nulla osta.

Da un punto di vista logico sistematico, ferma restando — co

me si è detto — la competenza dell'autorità statale ad autorizzare

col rilascio del nulla osta l'atto di fusione di una banca operante

esclusivamente nel territorio regionale della Sicilia con una banca

operante fuori della regione, l'opportunità di sentire la regione

per quanto attiene agli interessi regionali in gioco, appare del

tutto ragionevole; e del resto la stessa avvocatura dello Stato l'ha

ammessa, con riferimento anche a precedenti analoghi, escluden

done però una precisa formalizzazione.

Tuttavia, nelle ricordate norme di attuazione dello statuto sici

liano, in materia di credito e di risparmio, non esiste alcuna di

sposizione che preveda una consultazione della regione nell'ipotesi

di cui si discute. È da rilevare che, per quanto riguarda il Trentino

Alto Adige, le norme di attuazione dello statuto speciale in mate

ria di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale,

approvate con d.p.r. 26 marzo 1977 n. 234, prevedono all'art.

3, lett. a, la competenza regionale per i provvedimenti di autoriz

zazione alla fusione delle aziende di credito suddette. Trattasi,

seppure non per tutte le aziende di credito ma solo per alcune

categorie di esse, di una competenza sostanzialmente identica a

quella attribuita alla regione siciliana. Senonché, il terzultimo com

ma dell'art. 3 delle citate norme di attuazione stabilisce che l'au

torizzazione alla fusione tra aziende di credito, una delle quali

non abbia carattere regionale, è di competenza degli organi dello

Stato, sentita la giunta regionale.

In mancanza di disposizione analoga nelle norme di attuazione

dello statuto della regione siciliana, la competenza in merito del

l'autorità statale non subisce limitazioni, ed esplica tutta la sua

efficacia la norma «di chiusura» in favore dello Stato contenuta

nell'art. 10 d.p.r. 27 giugno 1952 n. 1133.

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1707 PARTE PRIMA 1708

Pertanto, pur potendosi ritenere utile ed opportuna una con

sultazione della regione siciliana prima del rilascio del nulla osta

alla fusione della Banca popolare di Catania con la Banca popo

lare di Novara, l'avere omesso tale consultazione non costituisce

lesione della sfera di attribuzioni della regione stessa né incide

sulla incontrovertibile competenza statale in merito.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato rilasciare il nulla osta di cui all'art. 48 della legge ban

caria per la fusione mediante incorporazione della Banca popola

re di Catania nella Banca popolare di Novara.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 marzo 1989, n. 166

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 aprile 1989, n. 14); Pres.

Saja, Est. Caianiello; Regione Toscana c. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Fiumara). Conflitto di attribuzioni.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) — Etichettatura dei pro

dotti alimentari — Violazione — Irrogazione delle sanzioni am

ministrative — Competenza regionale (Cost., art. 117, 118; 1.

24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, art.

17; d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322, attuazione della direttiva (Cee)

n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consuma

tore finale e alla relativa pubblicità nonché della direttiva (Cee) 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimenta

zione particolare, art. 3, 6, 18; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,

norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma, e 17, pe nultimo comma, 1. 24 novembre 1981 n. 689", art. 1).

Non spetta allo Stato la competenza a ricevere il rapporto e ad

irrogare le sanzioni in materia di violazione delle prescrizioni dettate dal d.p.r. 18 maggio 1982 n. 322 (attuazione della diret

tiva Cee n. 79/112, relativa alla etichettatura dei prodotti ali

mentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva Cee n. 77/94, relativa ai prodotti alimen

tari destinati ad una alimentazione particolare); va conseguen temente annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 3313 emessa in data

4 febbraio 1988 dall'ufficio provinciale dell'industria, del com

mercio e dell'artigianato di Massa Carrara. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 novembre 1988, n. 1034

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 novembre 1988, n. 47); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Toscana (Avv. Gras

si), Regione Lombardia (Avv. Lorenzoni), Regione Liguria

(Avv. Romanelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Vit

toria). Conflitto di attribuzioni.

Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie

riservate alla competenza regionale — Conflitto di attribuzioni — Inammissibilità (Cost., art. 117; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,

attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 8; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema pena

le, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, norme per l'attuazione

degli art. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, 1. 24

novembre 1981 n. 689, art. 1).

(1-8) I. - Questioni nuove. Sulla estensione dei poteri di polizia in ca

po agli enti locali e sull'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni

amministrative delegate dello Stato, v., oltre Corte cost. 77/87, Foro it.,

1988, I, 2308, citata in motivazione, Corte cost. 30 giugno 1988, n. 740, id., 1988, I, 3191, con nota di richiami.

Sul d.p.r. 571/82, in dottrina: Conti, Ferraro e Oliva, Modifiche al sistema penale - Le norme regolamentari sull'illecito amministrativo

(d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), Giuffrè, Milano, 1984; Bertoni, Lattan

zi, Lupo e Violante, Modifiche al sistema penale - L. 24 novembre 1981 n. 689, IV, 1; Le norme regolamentari sull'illecito amministrativo (d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), Giuffrè, Milano, 1984; D. Cupido, Quando il

Il Foro Italiano — 1989.

Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri

ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie

riservate alla competenza regionale — Conflitto di attribuzioni

— Cessazione della materia del contendere (Cost., art. 117;

1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n.

571, art. 1). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Infrazioni depena

lizzate — Rapporto — Uffici periferici competenti alla ricezio

ne — Individuazione — Materie riservate alla competenza

regionale — Poteri dello Stato — Esclusione — Incostituziona

lità (Cost., art. 117; 1. 24 novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r.

29 luglio 1982 n. 571, art. 1). Sanzioni amministrative e depenalizzazione — Infrazioni depena

lizzate — Rapporto — Uffici periferici competenti alla ricezio

ne — Individuazione — Materie di competenza statale e regionale — Poteri dello Stato nella materia relativa a competenze regio nali — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 117; 1. 24

novembre 1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,

art. 1).

Regione — Infrazioni depenalizzate — Rapporto — Uffici peri ferici competenti alla ricezione — Individuazione — Materie

di competenza statale — Spettanza allo Stato — Conflitto di

attribuzioni — Insussistenza (Cost., art. 117; 1. 24 novembre

1981 n. 689, art. 17; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, art. 1).

È inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla regio

ne Toscana, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,

nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17,

1° comma, l. n. 689 del 1981, in riferimento all'art. 117 Cost.,

come attuato dall'art. 8 d.p.r. n. 616 del 1977. (2) È inammissibile il conflitto di attribuzione, sollevato dalla regio

ne Toscana, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571,

nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'indicato art. 17,

1 0 comma, I. n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal r.d. 31 ottobre 1873 n. 1688 («re

golamento circa il sindacato e la sorveglianza governativa sul

l'esercizio delle strade ferrate»). (3) Sono inammisibili i conflitti di attribuzione, in relazione all'art.

1 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, nella parte in cui indica gli uffici

periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rappor to previsto dall'art. 17, 1° comma, l. n. 689 del 1981, in conse

guenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dalle seguenti

disposizioni: art. 190 t.u. delle leggi sanitarie approvato con

r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (conflitto sollevato dalle regioni To

scana e Liguria); art. 195, 197, 254, 264, 284 e 330 t.u. delle

leggi santiarie (conflitti sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e Lombardia); art. 5 l. 25 luglio 1956 n. 837 («riforma della

legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree») (con

flitti sollevati dalle regioni Toscana e Liguria); art. 10 e 14

l. 29 maggio 1974 n. 256 («classificazione e disciplina dell'im

ballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati peri

colosi») (conflitti sollevati dalle regioni Toscana, Liguria e

Lombardia); d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753 («nuove norme in

materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle fer rovie e di altri mezzi di trasporto») (conflitto sollevato dalle

regioni Toscana e Lombardia). (4) Va dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento ai

conflitti di attribuzione sollevati dalle regioni Toscana, Lom

bardia e Ligura, in relazione all'art. 1 d.p.r. 29 luglio 1982

n. 571, nella parte in cui indica gli uffici periferici dei ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dall'art. 17,

1° comma, l. n. 689 del 1981, in conseguenza delle infrazioni a obblighi o divieti posti dal d.p.r. 27 ottobre 1964 n. 615 e

dall'art. 5 l. 29 marzo 1951 n. 327 («disciplina della produzio ne e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti

dietetici»). (5)

ministero dell'interno interpreta una legge! (riflessioni di un pretore di

provincia in margine ad un parere del ministero dell'interno sull'art. 1

d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571), in Ammin. it., 1984, 392; D. Culot, Rac

colta, trasporto e smaltimento dei rifiuti: a chi inviare il rapporto?, in

Comuni d'Italia, 1984, 353. II. - La Corte costituzionale risolve in senso favorevole alle regioni

il conflitto sorto tra le stesse e lo Stato (nella specie gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituenti emanazioni pe

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