+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta...

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: truongquynh
View: 213 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rel. La Pergola; imp. Ferrari, De Grandi (Avv. Sivieri); Voltan c. Comune di Tromello; Baffi c. Provincia di Parma; Gaddi c. Comune di Rogolo; Cisotto, Maruzzo c. Regione Veneto (Avv. Pancino, Viola); interv. Pres. giunta reg. Piemonte (Avv. Jemolo), Pres. giunta reg. Lombardia (Avv. Pototschnig), Pres. giunta reg. Emilia-Romagn ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 3/4-7/8 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171809 . Accessed: 28/06/2014 12:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:31:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rel. La Pergola; imp. Ferrari,

sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei,Rel. La Pergola; imp. Ferrari, De Grandi (Avv. Sivieri); Voltan c. Comune di Tromello; Baffi c.Provincia di Parma; Gaddi c. Comune di Rogolo; Cisotto, Maruzzo c. Regione Veneto (Avv.Pancino, Viola); interv. Pres. giunta reg. Piemonte (Avv. Jemolo), Pres. giunta reg. Lombardia(Avv. Pototschnig), Pres. giunta reg. Emilia-Romagn ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 3/4-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171809 .

Accessed: 28/06/2014 12:31

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:31:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rel. La Pergola; imp. Ferrari,

PARTE PRIMA

Ora non sembra possibile dubbio sulla ratio della già ricor

data disposizione dell'art. 89, 1° comma, legge n. 313 del 1968,

ove, in ordine al medesimo termine perentorio di cinque anni, è tuttavia stabilito che « per i minori e i dementi il termine pre detto rimane sospeso finché duri la incapacità di agire ». La

ragione di questa disposizione (confermata anche dall'art. 99, ultimo comma, del nuovo t. u. oggi vigente delle norme in ma

teria di pensioni di guerra,. approvato con d. pres. 23 dicembre

1978 n. 915), consiste nella esigenza di assicurare piena possi bilità di tutela giuridica a coloro che, per l'età minore o per le

loro condizioni mentali, non siano in grado di far valere i pro

pri diritti; ed è ragione che si riferisce unicamente alla parti colare condizione personale di questi soggetti, come è confer

mato anche dal fatto, rilevato dalla Corte dei conti, che la so

spensione del termine per l'ammissibilità delle domande di con

statazione è dalla legge disposta finché duri la loro incapacità di agire, e non già in relazione alla cessazione dello stato di

guerra o dell'anormale situazione ad esso assimilata.

Nell'ambito dello speciale diritto pensionistico, si deve per tanto riconoscere che la denunciata disparità di trattamento è

priva di razionale fondamento e che non v'è motivo per cui

possa giustificarsi l'inapplicabilità di quella disposizione, an

che in materia di pensioni privilegiate ordinarie. Al riguardo, una sicura conferma dell'esigenza che ne postula l'estensione

è offerta dall'analogo disposto dell'art. 191, ult. comma, del vi

gente t. u. del 1973 n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari dello Stato, ove, ai fini della decor

renza delle pensioni e degli assegni liquidabili a domanda, è sta

bilito in via generale che « per i minori non emancipati e gli interdetti il termine di cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono

sospesi finché duri l'incapacità di agire ».

,Per questi motivi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.

9, 1° comma, d. lgt. 1° maggio 1916 n. 497 e dell'art. 169 t. u.

approvato con d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092, in relazione al

disposto degli art. 89 legge 18 marzo 1968 n. 313 e 99 d. pres. 23 dicembre 1978 n. 915, in quanto non consentono, nei con fronti dei minori e dei dementi, la sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, « finché duri la (loro) incapacità di agire ».

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 dicembre 1979, n. 148

(Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rei. La Pergola; imp. Ferrari, De Grandi (Avv. Sivieri); Voltan c. Comune di Tromello; Baffi c. Provincia di Parma; Gaddi c. Comune di Rogolo; Cisotto, Maruzzo c. Regione Ve neto (Avv. Pancino, Viola); interv. Pres. giunta reg. Pie monte (Avv. Jemolo), Pres. giunta reg. Lombardia (Avv. Po

totschnig), Pres. giunta reg. Emilia-Romagna (Avv. Galgano). Ord. Pret. Alessandria 25 luglio 1975 (Gazz. uff. 3 novembre

1976, n. 294); Pret. Vigevano 21 aprile 1977 (id. 27 luglio 1977, n. 205); Pret. Vicenza 28 aprile 1977 e 28 gennaio 1978

(id. 23 novembre 1977, n. 320, e 14 giugno 1978, n. 164); Pret. Morbegno 30 giugno 1977 (id. 31 maggio 1978, n. 149); Pret. Parma 3 novembre 1977 (id. 1° marzo 1978, n. 60); Pret. Lonigo 26 gennaio 1978 (id. 14 giugno 1978, n. 164).

Caccia — Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto —

Autorizzazione mediante rilascio a pagamento del tesserino re

gionale — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

23, 117, 119; legge reg. Piemonte 13 agosto 1973 n. 21, norme

per l'esercizio della caccia nella Regione Piemonte, art. 2;

legge reg. Lombardia 2 dicembre 1973 n. 56, norme per l'eser cizio venatorio nella Regione Lombardia, art. 2, 4; legge reg. Veneto 8 settembre 1974 n. 48, norme per l'esercizio della caccia e calendario venatorio per le stagioni 1974-75 e 1975

76, art. 1; legge reg. Emilia-Romagna 19 luglio 1976 n. 31, esercizio venatorio nel territorio della Regione Emilia-Roma

gna, art. 14; legge reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977 n.

34, esercizio venatorio nel territorio della Regione Emilia-Ro

magna, art. 16).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2 legge reg. Piemonte 13 agosto 1973 n. 21, degli art. 2 e 4 legge reg. Lom

bardia 2 dicembre 1973 n. 56, dell'art. 1 legge reg. Veneto 8

settembre 1974 n. 48, dell'art. 16 legge reg. Emilia-Romagna 13

luglio 1977 n. 34, sostitutivo dell'art. 14 legge reg. 19 luglio 1976

n. 31, nella parte in cui istituiscono un regime di caccia con

trollata mediante rilascio a pagamento di un tesserino sul quale

il cacciatore è tenuto a compiere le annotazioni prescritte dalla

legge, in riferimento agli art. 23, 117 e 119 Cost. ( 1)

La Corte, ecc. — 1. - Le ordinanze di rinvio, emanate dai Pretori di Alessandria, Vigevano, Parma, Morbegno e Lonigo, ed in distinti procedimenti dal Pretore di Vicenza, sollevano tutte la medesima questione di legittimità costituzionale. I giudizi, con esse promossi avanti questa corte, vanno perciò riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le leggi che contengono le norme censurate istituiscono, nei rispettivi territori regionali, un regime di caccia controllata, volto da un canto a disciplinare l'esercizio venatorio, dall'altro

a proteggere patrimonio faunistico ed agricoltura. A questo fine, è previsto che i titolari di licenze di caccia siano ammessi a

praticare l'esercizio venatorio soltanto dopo aver ottenuto un

apposito tesserino dall'amministrazione regionale, o dai comitati

provinciali della caccia. Nel tesserino, il cacciatore deve annotare

le indicazioni prescritte dalla legge con riferimento ai giorni pre scelti per la caccia, al numero dei capi abbattuti, e all'ora del

l'abbattimento. Il rilascio del tesserino è subordinato al versa

mento di una somma, il cui importo è variamente determinato, secondo che la caccia sia esercitata in una o più province, ovve

ro, dove queste siano state previste, anche nelle particolari zone

di caccia controllata.

Formano oggetto del presente giudizio le disposizioni legisla tive regionali istitutive del tesserino: art. 2 legge reg. Piemonte

13 agosto 1973 n. 21, art. 2 e 4, legge reg. Lombardia 2 dicembre

1973 n. 56, art. 1 legge reg. Veneto 8 settembre 1974 n. 48, art.

16 legge reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977 n. 34, sostitutivo del

l'art. 14 legge reg. Emilia-Romagna 19 luglio 1976 n. 31.

La illegittimità costituzionale delle norme citate è prospettata alla corte sotto i seguenti profili:

a) Nelle ordinanze di rinvio si rileva che la regione ha, ex art.

117, 1" comma, Cost., competenza legislativa in materia di cac

cia, nel rispetto, tuttavia, dei principi fondamentali stabiliti dalle

leggi della Repubblica. Si assume, d'altra parte, che il testo unico

delle leggi sulla caccia del 18 giugno 1939 n. 1016 abbia sancito

il principio della libertà dell'attività venatoria in tutto il territo rio nazionale: libertà, il cui esercizio sarebbe soggetto soltanto al le restrizioni tassativamente previste dalle leggi statali. Le nor me censurate violerebbero per più versi il suddetto principio, in

quanto: il regime della caccia controllata è esteso dall'ambito della provincia, entro il quale esso è circoscritto ai sensi del ci tato testo unico del 1939, all'intera regione; il rilascio del tesse rino predisposto dalle amministrazioni regionali, al quale viene subordinato l'esercizio della caccia, costituirebbe un provvedi mento autorizzativo, incompatibile con la vigente normazione sta

tale: la licenza di porto d'armi, riservata agli organi centrali, sa rebbe l'unica autorizzazione prevista dalla legge, già idonea, in

quanto rilasciata anche per uso di caccia, a rimuovere ogni osta

colo alla attività venatoria; infine, il versamento richiesto per il rilascio del tesserino integrerebbe gli estremi del tributo, mentre alla regione sarebbe precluso di subordinare l'esercizio della cac cia ad imposizioni tributarie, come, del resto, ad ogni altra limi

tazione, diversa ed ulteriore rispetto a quelle previste o consentite dalla legislazione dello Stato.

b) Le disposizioni censurate lederebbero altresì gli art. 23 e

119 Cost. Si deduce al riguardo che le regioni hanno autonomia finanziaria soltanto nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. Qui, si soggiunge, la prestazione imposta al

privato costituisce una tassa sulle concessioni regionali, laddove

questo tipo di imposizione tributaria non trova alcun fondamen

to nella legge 16 maggio 1970 n. 282, « provvedimenti finanziari

(1) L'ordinanza 25 luglio 1975 del Pretore di Alessandria è massi mata in Foro it., 1977, II, 80, con nota di richiami. Ili relazione ad altra questione riguardante il tesserino regionale per la caccia, Cor te cost. 26 luglio 1979, n. 96, id., 1979, I, 2534, ha ordinato la restitu zione degli atti al giudice a quo.

In materia di caccia v., da ultimo, Corte cost. 4 luglio 1979, nn. 62 e 68, id., 1979, I, 2299 e 2183.

Sulla legge 27 dicembre 1977 n. 968 cfr. I. e D. Guerriero, La nuova legge sulla caccia, 1978; Vigna-Bellagamba, La nuova legge statale sulla caccia, 1978; Robecchi Mainardi, in Le regioni, 1978, 294.

Con ordinanza n. 152 in pari data la Corte costituzionale ha di sposto la restituzione degli atti al giudice a quo, a seguito dello ius superveniens costituito dalle leggi 24 dicembre 1975 n. 706 e 27 dicem bre 1977 n. 968, in relazione alla questione di costituzionalità degli art. 18, 32, 1°, 4° e 6° comma, 43 e 73 r. d. 6 giugno 1939 n. 1016, come modificato dalla legge 2 agosto 1967 n. 799, sollevata dal Pre tore di Poggibonsi con ordinanza 24 marzo 1975 (Foro it., 1975, II, 345) per denunciare la violazione della competenza legislativa regiona le (cfr. anche le ordinanze della corte nn. 3, 4, 66, 109 e 110 del 1979).

This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:31:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rel. La Pergola; imp. Ferrari,

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario », nella quale sono tassativamente elencate le entrate tributarie delle regioni.

Precisamente, si osserva che, in virtù dell'art. 3 della citata legge, le tasse sulle concessioni regionali si applicano ai provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni, e corri

spondenti a quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alle

tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposi zioni. Il provvedimento adottato col rilascio del tesserino non

corrisponderebbe, tuttavia, alla licenza della autorità statale, rila

sciata per il porto d'armi e, insieme, per uso di caccia, perché, si dice, non ne assolve gli scopi, e costituisce manifestazione di

un preteso potere autorizzativo della regione, diverso da quello

che legittima la concessione della licenza suddetta. Posto ciò, ne

discenderebbe anche la violazione della riserva di legge, stabilita

dall'art. 23 Cost. La disposizione della legge regionale, che pre vede la prestazione patrimoniale del privato, travalicherebbe la

sfera dell'autonomia finanziaria della regione: sarebbe cosi' in

vasa una materia, con riguardo alla quale si assume che la ri

serva di legge, e la connessa garanzia del contribuente, siano sod

disfatte solamente quando il tributo risulti imposto in base ad

atto legislativo dello Stato.

3. - La questione non è fondata. Anzitutto, non sussiste l'asse

rita violazione dell'art. 117 Cost. Secondo questa statuizione co

stituzionale, la materia della caccia spetta alla regione, è vero,

nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi della Repubblica: ma

nel nostro caso non vi è alcuno di questi principi che precluda al legislatore regionale di subordinare l'esercizio della caccia al

possesso di un documento, qual è il tesserino previsto nelle di

sposizioni censurate. Nessun fondamento ha infatti il rilievo, pro

spettato nelle ordinanze di rimessione, che vi è una libertà di

caccia, il cui esercizio rimane soggetto ai soli limiti configurati dalle leggi statali. Semmai, nella legislazione statale è sancito il

principio, secondo il quale l'attività venatoria subisce necessaria

mente limitazioni, poste, come questa corte ha avvertito nella

sentenza n. 59 del 1965 (Foro it., 1965, I, 1327), a salvaguardia di

altri interessi della collettività: incolumità delle persone, prote zione della fauna, tutela delle colture e dei prodotti agricoli, di

sciplina della caccia come attività sportiva.

Del resto, è lo stesso t. u. del 1939, come modificato dalla legge 2 agosto 1967 n. 799, a predisporre, con particolare riferimento

alla tutela dell'agricoltura e alla protezione della selvaggina, il

regime della caccia controllata. Il che dimostra che, anche in base

alla vigente legislazione statale, l'esercizio venatorio ben poteva essere assoggettato a limitazioni, ed ai controlli conseguenti. Il

regime anzidetto, sempre ai sensi del t. u. del 1939, viene adot

tato, con il risultato di sottoporvi, in tutto o in parte, il territo

rio della provincia, mediante deliberazione del comitato provin ciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente. Chi esercita

l'attività venatoria nelle zone di caccia controllata deve inoltre

osservare — secondo l'art. 12 bis citato t. u. — le condizioni sta

bilite dal regolamento deliberato dal comitato provinciale della

caccia, sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale, predisposto dal ministero dell'agricoltura e foreste. Detto regolamento è stato

emesso con d. m. 18 giugno 1969. Esso definisce, all'art. 5, le

caratteristiche e l'estensione delle zone da vincolare al regime di caccia controllata, e dispone espressamente che, per l'esercizio

della caccia in tali zone, i competenti comitati provinciali posso no rilasciare un apposito tesserino di autorizzazione, contenente

le indicazioni relative alle modalità dell'attività venatoria, alle

quali gli interessati dovranno attenersi. In altro giudizio, la corte

ha affermato (sentenza n. 69 del 1971, id., 1971, I, 1179) che i

regolamenti, emanati dai comitati provinciali sulla traccia del

regolamento-tipo nazionale, « sono stati previsti dalla legge per

specificare, principalmente per la necessità di adattarle alla di

versa condizione dei luoghi, le caratteristiche già fissate, con

sufficiente precisione, ad opera della legge ». Nel nostro caso,

questo compito di svolgere e specificare il regime dell'attività

venatoria viene assolto dalla legge regionale. Correttamente, dun

que, gli atti legislativi, in cui si trovano le disposizioni censurate,

seguono lo stesso criterio adottato dal legislatore dello Stato,

disciplinando l'esercizio della caccia compatibilmente con la tu

tela dell'agricoltura e del patrimonio faunistico, senza porre

d'altra parte limiti all'attività venatoria, diversi da quelli che l'au

torità centrale provvede a rimuovere con il provvedimento au

torizzativo di sua competenza. Il tesserino è anzi prescritto allo

scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata,

quale esso è configurato dalla normazione statale. L'adozione di

tale regime, e cosi la stessa prescrizione del tesserino, sono dal

citato testo unico del 1939 rimesse alla fonte regolamentare: non

vi è allora dubbio che esse siano consentite al legislatore regio

nale, il quale ha in questa materia una competenza concorrente,

sf, con quella dello Stato, ma costituzionalmente garantita.

Vanno quindi disattese le rimanenti censure, secondo le quali le disposizioni impugnate avrebbero violato l'art. 117 Cost, con

l'estendere il regime della caccia controllata oltre la provincia, e

comunque oltre l'ambito spaziale previsto dal d. m. 18 giugno 1969. Fin dove esso non lede alcun principio della legislazione

statale, né altro limite della sua competenza, l'organo legislativo della regione dispone della discrezionalità, propria dell'autono mia che gli è conferita dalla Costituzione: ed il potere discre

zionale è stato qui esercitato, nel legittimo apprezzamento delle

esigenze alle quali risponde il regime della caccia controllata, col

disporre che detto regime vige in tutto il territorio regionale.

4. - Le disposizioni censurate non contraddicono, poi, nemmeno

gli art. 23 e 119 Cost. La violazione di questi precetti costituzio

nali è denunziata sull'assunto che il versamento richiesto per il

rilascio del tesserino rivesta i caratteri del tributo. Si è anche

prospettato che esso costituirebbe una tassa sulle concessioni re

gionali, istituita ed imposta dalla regione, senza che, però, alcun

titolo giustificativo di simile imposizione sia offerto — ai sensi

dell'art. 119 Cost. — dalle leggi statali concernenti l'autonomia

finanziaria delle regioni. Senonché, cosi' ragionando, si trascura

che il versamento per il rilascio del tesserino, di vario ammon

tare, secondo le regioni, come sopra si è detto, non costituisce

un tributo in senso proprio. Esso è, invece, previsto come quota di partecipazione alle spese di gestione del servizio reso dalla

regione con l'organizzare e gestire la caccia controllata: servizio

che procura un vantaggio agli stessi cacciatori, grazie all'ordina

to svolgimento dell'attività venatoria, e soddisfa al tempo stesso

il generale interesse alla protezione e al ripopolamento della sel

vaggina, nonché alla tutela dell'agricoltura. Che tale sia il titolo

della prestazione pecuniaria in esame è testualmente detto in al

cune delle disposizioni legislative impugnate: nell'art. 4, 1° com

ma, legge reg. Lombardia n. 56 del 1973, nell'art. 14, 14° comma,

legge reg. Emilia-Romagna n. 31 del 1976 e nell'art. 16, 13° com

ma, della successiva legge della medesima Regione, n. 34 del

1977. Ma anche là dove manca questa precisazione del legisla

tore, depone nel senso anzidetto la destinazione dei proventi del

le quote versate per il rilascio del tesserino. Cosi, a norma del

l'art. 2, 7° comma, legge reg. Piemonte n. 21 del 1973, le somme

introitate dall'amministrazione regionale sono utilizzate nella mi

sura di almeno il 50 % per le spese di vigilanza; il residuo è uti

lizzato per il ripopolamento faunistico e per il risarcimento dei

danni causati dalla selvaggina alle colture agricole. A norma

dell'art. 1, 4° comma, legge reg. Veneto n. 48 del 1974 le somme

introitate « saranno utilizzate nella misura del 50 % per la con

cessione di contributi ai comitati provinciali della caccia in rela

zione alle spese di attuazione dei programmi di vigilanza, di ri

popolamento e di organizzazione dell'esercizio venatorio, al nu

mero dei cacciatori che praticano la caccia in ogni provincia, e

nella misura del 20 % per il rimborso degli indennizzi », dovuti

per danni arrecati alle colture dalla selvaggina nelle oasi di pro tezione e rifugio della fauna e nelle zone di ripopolamento e

cattura. Analoghe disposizioni si trovano nelle citate leggi reg.

Emilia-Romagna (art. 14, ultimo comma, legge n. 31 del 1976;

art. 16, 15° comma, legge n. 34 del 1977). Nell'art. 4, 2° comma,

legge n. 56 del 1973 della Regione Lombardia si dispone anche

che gli introiti riscossi, dalla regione siano ridistribuiti tra i co

mitati provinciali della caccia, ai quali è affidata la gestione della

caccia controllata, in collaborazione con le associazioni venato

rie, secondo le percentuali indicate alla lettera c) dell'art. 1, 1°

comma, della legge stessa. In ogni caso, vi è diretta e puntuale

imputazione delle somme introitate alle spese di gestione del ser

vizio.

5. - D'altra parte, il rilascio del tesserino è pur sempre subor

dinato al pagamento di una somma di denaro. Rimane allora da

indagare se qui, ancorché non si tratti di tributo propriamente

inteso, si esiga comunque dal privato una prestazione patrimo

niale, con riguardo alla quale debba essere osservato il dispo

sto dell'art. 23 Cost. In alcune delle ordinanze è infatti denunzia

ta la violazione di quest'ultimo precetto costituzionale. Ma la

questione è infondata, sotto il profilo ora considerato, quand'an

che si assuma che la cerchia delle prestazioni patrimoniali, alle

quali si riferisce l'art. 23 Cost., sia più estesa, rispetto a quella delle prestazioni imposte dall'autorità pubblica nell'esercizio del

la potestà tributaria. Il citato articolo della Costituzione statuisce:

« nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere impo sta se non in base alla legge ». Come questa corte ha già preci sato (sentenza n. 64 del 1975, id., 1975, I, 1058), « la parola leg

ge », nel contesto dell'art. 23, sta ad indicare sia la legge dello

Stato sia la legge che viene in rilievo nella specie, quella della

regione. Peraltro, la prestazione patrimoniale è imposta al pri

vato, non soltanto, come prescrive l'art. 23 Cost., « in base »,

ma, immediatamente, ad opera della legge regionale: nella quale

This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:31:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 dicembre 1979, n. 148 (Gazzetta ufficiale 19 dicembre 1979, n. 345); Pres. Amadei, Rel. La Pergola; imp. Ferrari,

PARTE PRIMA

è, appunto, individuato l'importo della somma da versare per il rilascio del tesserino, e sono altresì predeterminati i tipi dell'eser cizio venatorio nel sistema della caccia controllata, in conside razione dei quali vien fatto variare l'ammontare del versamento.

11 solo caso in cui l'entità del versamento non è fissata diretta mente dal legislatore, ma, annualmente, dalla giunta regionale, è previsto dalle leggi della Regione Emilia-Romagna (art. 14, 14°

comma, legge n. 31 del 1976; art. 16, 13° comma, della legge n. 34 del 1977). Anche qui, tuttavia, la riserva di legge non è vulne rata: le disposizioni censurate, insieme alle rimanenti altre de

gli atti legislativi che le contengono, pongono « i criteri idonei a delimitare », alla stregua dell'art. 23 Cost., e dell'interpreta zione datane da questa corte, la discrezionalità della giunta re

gionale nella determinazione della somma occorrente per il ri lascio del tesserino, e ad assicurare per questa via che l'eserci

zio del potere conferito all'organo amministrativo « non possa trasmodare in arbitrio» (sentenze n. 36 del 1959 e n. 51 del

1960, id., 1959, I, 1069; 1960, I, 1070). Un'altra considerazione giova, infine, a confermare l'infonda

tezza della questione. Una volta assunto che la riserva di legge ex art. 23 Cost, operi oltre la cerchia delle vere e proprie impo sizioni tributarie, ne discende una duplice conseguenza. Da un

canto, si allarga la sfera della garanzia, posta dal costituente a

favore del soggetto vincolato alla prestazione. Dall'altro, però, si viene nel nostro caso a riconoscere al legislatore regionale una

capacità impositiva, basata sulla potestà legislativa, della quale

egli è investito in virtù dell'art. 117 Cost.: e tale potestà si può

esplicare anche fuori dai vincoli afferenti ex art. 119 Cost, all'au

tonomia finanziaria della regione, seppure, occorre avvertire, ne

cessariamente nei limiti di una competenza, che deve concorrere

con la competenza legislativa dello Stato. Ora, un'imposizione

patrimoniale della regione, diversa dal tributo in senso proprio, non eccede i poteri di autonomia, né offende altrimenti la Co

stituzione, quando essa trae fondamento dalla stessa normazione dello Stato, e rimane nell'ambito da questa fissato. Cosi' accade nella specie. La previsione del tesserino, e della quota prescritta per ottenerlo, lungi dal confliggere, per le ragioni sopra esposte, con alcun principio scaturente dalla legislazione statale, trova un idoneo e specifico addentellato nell'art. 5 d. m. 18 giugno 1969, con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 12 bis t. u. 1939, il

regolamento-tipo della caccia controllata. Precisamente, a norma della citata disposizione, l'esercizio venatorio nelle zone sottopo ste al regime di caccia controllata « può essere subordinato al pa gamento di una quota, a titolo di partecipazione alle spese di

gestione », destinato alle spese di ripopolamento e vigilanza delle zone suindicate.

La prestazione personale del soggetto è stata dunque imposta in piena conformità dell'art. 23 Cost.: il versamento per il rila scio del tesserino è autorizzato dalla normazione statale; la legge regionale ne ha, dal canto suo, determinato l'importo e la desti

nazione, sempre nei limiti della discrezionalità garantita alla

regione. La riserva di legge risulta, così, soddisfatta mediante il concorso dell'una e dell'altra fonte normativa che governano la

materia, trattandosi nella specie di competenze legislative ripar tite tra Stato e regioni.

Per questi motivi, dichiara non fondata, in riferimento agli art. 23, 117 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale, sollevata con le ordinanze in epigrafe, dell'art. 2 legge reg. Pie monte 13 agosto 1973 n. 21, degli art. 2 e 4 legge reg. Lombar dia 2 dicembre 1973 n. 56, dell'art. 1 legge reg. Veneto 8 set tembre 1974 n. 48, dell'art. 16 legge reg. Emilia-Romagna 13 lu

glio 1977 n. 34, sostitutivo dell'art. 14 legge reg. Emilia-Roma

gna 19 luglio 1976 n. 31, aventi ad oggetto l'istituzione di un tesserino da rilasciarsi, dietro pagamento, per l'esercizio della at tività venatoria nei rispettivi territori regionali.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 1979, n. 141

(Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1979, n. 338); Pres. Amadei, Rei. O. Reale; Guglielmucci c. Università degli studi di Trie

ste; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 1978 (Gazz. uff. 20

giugno 1979, n. 168).

Istruzione pubblica — Docenti universitari — Incaricati « in terni » — Assegno annuo pensionabile — Non cumulabilità con trattamenti economici onnicomprensivi — Questione in fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 33, 36; d. 1. 1° otto bre 1973 n. 580, misure urgenti per l'università, art. 12; leg ge 30 novembre 1973 n. 766, conversione in legge con modi ficazioni del d.l. 1° ottobre 1973 n. 580, art. unico).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 12 d. I. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui prevede, con ri

ferimento ai professori incaricati intemi, il divieto di cumu

lo dell'assegno annuo pensionabile di cui al primo comma del

la stessa disposizione con i trattamenti economici onnicom

prensivi spettanti allo stesso soggetto in virtù di diverso rap

porto di impiego, in riferimento agli art. 3, 33, T comma, e

36 Cost. (1)

La Corte, ecc. — 1. - Il giudice a quo dubita della costituzio

nalità del 3° comma dell'art. 12 d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580

(convertito nella legge 30 novembre 1973 n. 766). Il citato arti

colo al primo comma attribuisce al personale insegnante univer

sitario di ruolo, fuori ruolo e incaricato un assegno annuo pen sionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita e al terzo

comma stabilisce che il detto assegno « non è cumulabile con

altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti

economici onnicomprensivi ».

Un primo profilo di incostituzionalità (per violazione dell'art.

3 Cost.) che il giudice a quo sottopone alla corte è quello della

diversità di trattamento « nell'ambito delle categorie dei profes sori incaricati universitari interni, fra coloro che godano e co

loro che non godano, nel diverso rapporto di impiego che li vin

cola, di trattamento economico onnicomprensivo », i quali tutti « devono svolgere (nell'università) prestazioni e possedere re

quisiti del tutto identici ».

2. - La questione non è fondata. La denunciata e sopra riprodotta disposizione, infatti, esclude

il cumulo dell'assegno di cui trattasi non solo con i trattamenti economici « onnicomprensivi », ma anche « con altri assegni e indennità di analoga natura».

La generalità degli « interni », cioè degli incaricati con altro

rapporto di impiego pubblico, o appartengono a categorie il cui trattamento è onnicomprensivo (come i magistrati, fra i quali è il ricorrente), oppure godono dell'assegno perequativo pensio nabile introdotto per gli statali dall'art. 1 legge 15 novembre 1973 n. 734, o di altro trattamento equipollente. Il detto asse

gno perequativo fu appunto introdotto — come osserva l'avvo catura citando un parere del Consiglio di Stato — per restituire

l'equilibrio dei vari trattamenti dei dipendenti statali dopo l'in troduzione dei trattamenti differenziati per le categorie dirigen ziali. E infatti il 2° comma del citato art. 1 legge n. 734/1973 esclude dalla corresponsione dell'assegno disposto nel primo com ma i funzionari con qualifica di dirigenti e il personale di cui alla legge 24 maggio 1951 n. 392, cioè i magistrati.

Ora, quando il citato d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580 parla di « al tri assegni e indennità di analoga natura », è evidente che il rife rimento si estende all'assegno perequativo introdotto col dise

gno di legge presentato alla Camera quasi contemporaneamente dallo stesso Governo e approvato (legge n. 734/1973) prima del la conversione in legge del d. 1. n. 580.

Pertanto gli incaricati universitari « interni », sia che usufrui scano del trattamento onnicomprensivo, sia che godano dell'as

segno perequativo introdotto dalla legge n. 734/1973 o di altro

trattamento equipollente, sono esclusi, in virtù del 3° comma dell'art. 12 d. 1. n. 580/1973 convertito nella legge n. 766/1973, dal godimento dell'assegno annuo pensionabile concesso con il

(1) L'ordinanza 13 luglio 1978 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia è massimata in Foro it., 1979, MI, 572, con nota di richiami.

Sul trattamento economico dei professori incaricati cfr. Corte cost. 6 novembre 1970, n. 152, citata in motivazione, id., 1970, I, 2641, com mentata da Pototschnig, in Giur. costit., 1970, 1987, da R. Chiarel li, in Riv. giur. scuola, 1971, 90, e da Stipo, ibid., 833; 20 febbraio 1973, n. 10, Foro it., 1973, I, 1358, commentata da Salazar, in Riv. giur. scuola, 1973, 175; 20 febbraio 1973, n. 11, Foro it., 1973, I, 1354, commentata da Ledda, in Giur. costit., 1973, 54; 20 gennaio 1977, n. 41, Foro it., 1977, I, 273, commentata da Miscione e Catalano, in Giur. it., 1977, I, 1, 1627. Cfr. anche Corte cost. 17 luglio 1975, n. 219, Foro it., 1975, I, 1881, che ha ritenuto assorbiti i miglioramenti retributivi di cui all'art. 12, 1° e 3° comma, d. 1. n. 580/1973, dichia randone conseguentemente l'illegittimità costituzionale in parte qua.

Con l'ordinanza n. 150 del 14 dicembre 1979 la Corte costituzio nale ha disposto la restituzione degli atti al giudice a quo, a seguito dello ius superveniens costituito dall'art, unico, 15° comma, d. 1. 23 dicembre 1978 n. 817 come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979 n. 54, in relazione alla questione di costituzionalità dell'art. 4, 1° e 3° comma, d. 1. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973 n. 766, nella parte in cui limitava all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di incarico ai fini della «stabilizzazione», sollevata con le ordinanze 20 dicembre 1977 del T.A.R. Sicilia {id., 1978, IliI, 597) e 30 gennaio 1978 del T.A.R. Piemonte (id., Rep. 1978, voce Istruzione pubblica. n. 337).

This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 12:31:09 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended