sentenza 14 febbraio 1989, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 febbraio 1989, n. 8);Pres. Saja, Est. Spagnoli; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Favara) c. Regione Lombardia(Avv. Onida). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1151/1152-1157/1158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184615 .
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1151 PARTE PRIMA 1152
te entro il mese successivo dalla scadenza prevista, è difatti estra
neo rispetto al giudizio a quo che riguarda la fattispecie, diversa
mente sanzionata, della dichiarazione (c.d. «ultratardiva») perve nuta all'ufficio competente oltre il mese da detta scadenza.
8. - Per quel che riguarda l'aspetto concernente il problema in generale dell'assoggettamento alla medesima sanzione prevista
per l'omissione della dichiarazione accompagnata dal mancato ver
samento della ritenuta, anche nel caso in cui il sostituto abbia
omesso la dichiarazione pur avendo effettuato regolarmente il ver
samento della ritenuta, va ricordato che questa corte se ne è già
occupata dichiarando (sentenza n. 128 del 1960, Foro it., Rep.
1986, voce Tributi in genere, n. 1113) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, 1° comma, d.p.r. n. 600
del 1973, allora sollevata in riferimento all'art. 76 Cost, sotto
un profilo parzialmente diverso da quello prospettato nelle pre senti ordinanze di rimessione.
La questione che concerne tale problema in generale, sollevata
in riferimento agli art. 3 e 76 Cost., è stata poi dichiarata mani
festamente infondata da questa corte in più occasioni (ordinanze nn. 490/87, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1298; 452/87, id., Rep.
1987, voce cit., n. 1098; 364/87, id., 1988, I, 1458; 330/87, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1221), nel mentre l'aspetto che riguarda
specificamente la questione come ora sottoposta a questa corte
in riferimento all'art. 3 Cost, e relativo al particolare problema della tempestiva presentazione della dichiarazione ad ufficio in
competente e della sua ritardata trasmissione da questo a quello
competente, pur formando oggetto delle ordinanze di questa cor
te nn. 330 e 547 del 1987, {ibid., nn. 1385, 1459), non è stata
affrontata ex professo nei termini formulati dalle ordinanze di
rimessione che hanno dato luogo al presente giudizio, e ciò a
causa della diversa prospettazione allora fattane (ordinanza n.
330 cit.) o della sua attinenza a normativa diversa (ordinanza n. 547 cit.).
Con la questione ora sollevata, si deduce, come si è avuto mo
do di precisare in precedenza, il contrasto della normativa denun
ciata con l'art. 3 Cost, e, più precisamente, dalla commissione
di Udine, sotto il profilo dell'assoggettamento a conseguenze di
verse di situazioni sostanzialmente identiche (essendo nell'una o
nelle altre ipotesi sempre uguale il comportamento del sostituto
di imposta che presenti nei termini la dichiarazione ad ufficio
incompetente) oppure, dalla commissione di Torino, sotto il pro filo dell'assoggettamento alla stessa sanzione di situazioni radi
calmente diverse, quali l'omissione della dichiarazione e la sua
tempestiva presentazione ad ufficio incompetente. Nel prospettare sotto l'uno o l'altro profilo la questione, tutte
le ordinanze di rinvio tendono sostanzialmente a porre in eviden
za l'irrazionalità della normativa denunciata, senza farsi carico di chiarire quale sia il tertium comparationis cui ancorare l'ipote si della presentazione ad ufficio incompetente, certamente diversa
da quella della presentazione della dichiarazione all'ufficio com
petente. Stante difatti l'obiettiva diversità fra le due situazioni, non potrebbe questa corte pervenire alla dichiarazione di illegitti mità costituzionale in toto dell'art. 12, 4° comma, d.p.r. n. 600
del 1973 — che considera la presentazione della dichiarazione ad ufficio incompetente come effettuata nel giorno in cui pervenga a quello competente — e conseguentemente delle altre norme ad esso collegate da cui in caso di tardività deriva l'applicazione del la sanzione. Difatti, dalla caducazione di tale complesso normati vo discenderebbe l'automatica equiparazione tra due situazioni
obiettivamente diverse (quali la presentazione ad ufficio compe tente e la presentazione ad ufficio incompetente) che il legislatore — sia pure con la previsione di conseguenze considerate spropor zionate dalle ordinanze di rimessione — ha mostrato, per consi derazioni che non appaiono in sé irragionevoli per le esigenze
organizzative degli uffici, essendo le due situazioni fra loro effet
tivamente diverse, di voler mantenere distinte.
La questione può dunque essere presa in considerazione come
rivolta ad ottenere una pronuncia correttiva di questa corte, ma in tal senso essa è inammissibile, perché coinvolge una gamma di scelte che solo il legislatore può compiere attraverso una più attenta riconsiderazione del problema. Difatti, la soluzione sup pone una precisazione in sede legislativa che separi nettamente la disciplina del termine di presentazione della dichiarazione da
quella dell'individuazione dell'ufficio competente a riceverla, on
de la graduazione delle sanzioni, in relazione alla gravità delle
violazioni, non può essere rimessa che alla discrezionale valuta zione del legislatore.
Il Foro Italiano — 1990.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli art. 9, penultimo ed ultimo comma, 12, 4° comma, 47, 1° e 3°
comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in
materia di accertamento, delle imposte sui redditi), sollevate, in
riferimento agli art. 3, 23 e 76 Cost., dalla Commissione tributa
ria di secondo grado di Udine e dalla Commissione tributaria
di primo grado di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 febbraio 1989, 11. 42
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 febbraio 1989, n. 8); Pres. Saja, Est. Spagnoli; Pres. cons, ministri (Aw. dello Sta
to Favara) c. Regione Lombardia (Avv. Onida). Conflitto di
attribuzioni.
Regione — Lombardia — Dichiarazione congiunta della regione e del Land Baden-Wurttemberg — Attività di mero rilievo in
ternazionale — Competenza regionale (Cost., art. 5, 80, 87,
115, 117; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 4).
Rientra nelle attribuzioni della regione Lombardia la dichiarazio ne congiuntamente sottoscritta in Stoccarda dal presidente del
la giunta regionale e dal presidente del Land Baden-Wurttemberg
(Repubblica federale tedesca) il 30 maggio 1988, trattandosi di
un'enunciazione di propositi di cooperazione intesi a realizzare scambi di informazioni e conoscenze e ad agevolare il progres so economico e culturale delle rispettive comunità e rientrando,
pertanto, tra le attività di mero rilievo internazionale spettanti alle regioni nei limiti di cui alla sentenza 179/87 della Corte
costituzionale. (1)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 giugno 1988, n. 739
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 luglio 1988, n. 27); Pres.
Saja, Est. Cheli; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azza
riti) c. Regione Valle d'Aosta. Conflitto di attribuzioni.
Valle d'Aosta — Protocollo di collaborazione e amicizia con la
regione francese della Franca Contea — Mancanza del previo assenso dello Stato — Spettanza alla regione — Esclusione
(Cost., art. 1, 5, 80, 87, 115, 117; 1. 16 maggio 1970 n. 281,
provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario, art. 17; 1. 22 luglio 1975 n. 382, norme sull'ordina
mento regionale e sull'organizzazione della pubblica ammini
strazione, art. 3; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 4; d.p.r. 22 febbraio 1982 n. 182, norme di attuazione dello statuto spe ciale della regione Valle d'Aosta, art. 2).
Non spettava alla regione Valle d'Aosta il potere di stipulare sen
za il previo assenso dello Stato — ritenuto dalla sentenza 179/87 della Corte costituzionale indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle regioni delle attività di mero rilievo internaziona le — il protocollo di amicizia con la regione francese della Franca
Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982 e deve essere, di conseguenza, annullato il suddetto protocollo. (2)
(1-4) Trattasi delle prime quattro applicazioni dei nuovi principi fissati dalla Corte costituzionale, con riguardo alle attività ed ai rapporti con paesi esteri da parte delle regioni, con la sentenza 22 maggio 1987, n. 179, Foro it., 1988, I, 45, con nota di richiami, la quale, mentre ha ribadito la spettanza esclusiva allo Stato del c.d. «potere estero», ha rico nosciuto alle regioni il potere di porre in essere atti di mero rilievo inter
nazionale, pur subordinandoli ad un previo assenso da parte del governo per l'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indi rizzi di politica internazionale dello Stato. Pèr una valutazione della por tata di tale decisione, v. De Sena, In tema di attività «interna
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Ill
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 giugno 1988, n. 737
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 luglio 1988, n. 27); Pres.
Saja, Est. Cheli; Regione Umbria (Aw. D'Onofrio) c. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Conflitto di attri
buzioni.
Regione — Umbria — Partecipazione di un delegato al Forum
di Amsterdam sul disarmo — Attività di mero rilievo interna
zionale — Diniego dell'assenso da parte dello Stato Esclu
sione (Cost., art. 5, 114, 115, 117, 118, 122).
Non spettava allo Stato il potere di negare l'assenso — ritenuto
dalla sentenza 179/87 della Corte costituzionale indispensabile
ai fini dello svolgimento da parte delle regioni delle attività
di mero rilievo internazionale — alla partecipazione di un dele
gato della regione Umbria al Forum di Amsterdam sul disar
mo, indetto il 22-23 novembre 1980 dal comitato olandese per la pace e devono essere, di conseguenza, annullati gli atti con
i quali tale diniego era stato espresso. (3)
IV
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 3 marzo 1988, n. 250
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 marzo 1988, n. 10); Pres.
Saja, Est. Baldassarre; Regione Umbria c. Pres. cons, mini
stri. Conflitto di attribuzioni.
Regione — Umbria — Viaggio di una delegazione in Libano su
invito dell'Olp — Attività di mero rilievo internazionale — Di
niego dell'assenso da parte dello Stato — Manifesta spettanza
allo Stato (Cost., art. 118; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art.
4, 44; d.l. 31 ottobre 1979 n. 536, trasferimento alle regioni
delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie
di cui all'art. 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; 1. 22 dicembre
1979 n. 642, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
31 ottobre 1979 n. 536).
Spetta manifestamente allo Stato il potere di negare l'assenso —
ritenuto dalla sentenza 179/87 della Corte costituzionale indi
spensabile ai fini dello svolgimento da parte delle regioni delle
attività di mero rilievo internazionale — ad un viaggio in Liba
no da effettuarsi da una delegazione della regione Umbria, su
invito dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. (4)
I
Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri sostiene — con il conflitto di attribuzioni proposto — che la «dichiarazio
ne congiunta» sottoscritta il 30 maggio 1988 dal presidente della
giunta regionale lombarda e dal presidente del Land Baden
Wurttemberg (R.F.T.) debba essere annullata in quanto non as
sentita ed «invasiva di attribuzioni statali, in relazione a quanto
zionali» delle regioni, id., 1989, 1, 2121, cui si rinvia per la ricostruzione
più generale del tema ed i riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, cui
adde Lippolis, La Costituzione italiana e la formazione dei trattati inter
nazionali, Rimini, 1989, spec. 255 ss.
Nel richiamarsi ai principi enunciati nella sentenza 179/87, la corte, con la sentenza 42/89, ha escluso che nella specie si potesse parlare di
un vero e proprio accordo, non discendendo dalla dichiarazione impu
gnata alcuna assunzione di obblighi per la regione o per lo Stato ed ha
quindi qualificato l'attività stessa come attività di mero rilievo internazio
nale, legittima, essendovi stato il previo assenso dello Stato. Negli altri
tre casi si fa ancora più precisamente riferimento, ed in maniera decisiva
per la soluzione del conflitto, alla necessità dell'assenso governativo per le attività di mero rilievo internazionale e si perviene all'annullamento
di un protocollo di amicizia perché siglato senza aver preventivamente informato il governo (sentenza 739/88), alla dichiarazione di illegittimità del diniego posto dal governo ad un'attività di mero rilievo internaziona
le allorché la stessa non avrebbe potuto determinare, di per sé, il «perico lo di un pregiudizio agli interessi del paese» (sentenza 737/88) ed a quel
la, al contrario, di legittimità del diniego in un'ipotesi in cui esso poteva ritenersi ragionevole e motivato in presenza della particolare natura e si
tuazione dell'organizzazione ospitante (ordinanza 250/88).
Il Foro Italiano — 1990.
disposto dagli art. 5, 80, 87, 115 e 117 Cost, e dall'art. 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616».
Oltre alla mancanza del necessario assenso (che non sarebbe
neppure stato richiesto), il ricorrente lamenta che la dichiarazio
ne congiunta abbia sostanza di un vero e proprio accordo tra
i due enti regionali e che concerna «materie non attribuite alle
regioni (specie se a statuto ordinario) quali la ricerca scientifica, il trasferimento di tecnologie (che prevalentemente si ha nei setto
ri industriali) la promozione del 'design', la cooperazione econo
mica transfrontaliera, ecc.». Censura, inoltre, che sia stata con
cordata la costituzione di un «gruppo di lavoro» per coordinare
le attività bilaterali, e che in ordine a queste siano previste mere
informative alle competenti autorità statali.
2. - Il ricorso non è fondato.
La sentenza n. 179 del 1987 (Foro it., 1988, I, 45) di questa corte ha dato un assetto organico alla materia dei rapporti delle
regioni con consimili enti di altri paesi. Pur ribadendo il princi
pio dell'esclusiva soggettività internazionale dello Stato, la corte
ha rilevato, tra l'altro, che — oltre alle vere e proprie attività
«promozionali» — è dato riscontrare nell'ambito della realtà in
ternazionale «alcune attività di vario contenuto congiuntamente
compiute dalle regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a mani
festazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico
in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi
ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte» in vista
di scopi di comune interesse «connessi alle materie loro devolu
te», da realizzare «mediante atti propri o, al più, mediante solle
citazione dei competenti organi nazionali». Si tratta delle cosid
dette «attività di mero rilievo internazionale» che esulano dal
l'ambito dei rapporti internazionali riservati allo Stato, in quanto con esse le regioni «non pongono in essere veri accordi né assu
mono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità inter
nazionale dello Stato»: sicché esse vanno ritenute costituzional
mente legittime, sempreché sia intervenuto il previo assenso del
governo, in modo che lo Stato possa controllarne la conformità
agli indirizzi di politica internazionale e verificare l'assenza di
pregiudizio agli interessi del paese. 3. - Alla stregua di tali principi, confermati dalla più recente
giurisprudenza della corte (sent. nn. 250 e 739 del 1988, id., 1990,
I, 1152), non vi è dubbio che la dichiarazione impugnata debba
ritenersi legittima. Non è esatta, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente se
condo la quale l'attività posta in essere dal presidente della regio
ne Lombardia sarebbe stata priva dell'assenso da parte dello Sta
to. Questo invero venne espresso, a seguito di precedente scam
bio di messaggi, dal ministro per gli affari regionali in data 24
maggio 1988, con la comunicazione dell'intesa governativa all'in
contro del presidente della regione Lombardia del 30 maggio con
il presidente del Land Baden-Wurttemberg «avente scopo di esa
minare possibili forme di collaborazione», nonché alle attività pre
paratorie del medesimo.
In secondo luogo, la dichiarazione impugnata non costituisce
né formalmente né sostanzialmente un accordo, non discendendo
da essa alcuna assunzione di obblighi per la regione, né tanto
meno per lo Stato: con l'esclusione quindi di ogni responsabilità di quest'ultimo. Essa, invero, specifica le «forme di collaborazio
ne» tra i due enti — alle quali il governo ha dato il proprio as
senso — esprimendo il comune intento «di approfondire i rap
porti già esistenti», «di favorire l'opportunità di scambi di espe
rienze e di collaborazione», «di intensificare le relazioni bilaterali»,
«di favorire i contatti tra gli enti locali e le forze economiche,
sociali e culturali dei rispettivi ambiti territoriali».
Al di là di alcune generiche affermazioni preliminari, da inten
dersi come mere proposizioni «di stile», la dichiarazione congiunta
si limita, quindi, ad enunciare propositi di cooperazione intesi
a realizzare scambi di informazioni e conoscenze e ad agevolare
il progresso economico e culturale delle rispettive comunità, rien
trando perciò tra le attività di mero rilievo internazionale nel sen
so dianzi precisato. Né a diversa conclusione può pervenirsi rispetto a quegli speci
fici oggetti di cooperazione («trasferimento tecnologico», «pro
mozione del design» e della «ricerca») che il ricorrente censura
sostenendo che essi esorbiterebbero dalle materie di competenza
regionale. Tale assunto non può essere condiviso perché siffatti
oggetti di per sé non costituiscono «materie» in senso proprio,
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1155 PARTE PRIMA 1156
bensì' metodologie di acquisizione di conoscenze tecniche. Né dal
la dichiarazione congiunta risulta che tale scambio di conoscenze
non sia strumentale ai fini della realizzazione degli scopi connessi
alla sfera delle attribuzioni regionali. È poi ovvio che, una volta
concordato lo svolgimento di determinate attività bilaterali, sia
consentita la costituzione di «gruppi di lavoro» incaricati di coor
dinarle. D'altra parte, l'impegno contenuto nella dichiarazione
di «tenere informate le autorità competenti a livello statale» non
può riguardare solo la comunicazione dell'esito dell'incontro —
che dovrebbe essere effettuata con adeguata tempestività — ma
anche la sollecitazione dei competenti organi nazionali là dove
la realizzazione degli intenti non possa avvenire con atti propri della regione (v. sentenza n. 179 del 1987, punto sette).
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che rientra
nelle attribuzioni della regione Lombardia la dichiarazione con
giuntamente sottoscritta in Stoccarda dal presidente della giunta
regionale e dal presidente del Land Baden-Wurttemberg (repub blica federale tedesca) il 30 maggio 1988.
II
Diritto. — 1. - Con il ricorso di cui è causa il presidente del
consiglio dei ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti
della regione autonoma della Valle d'Aosta in relazione al «pro tocollo di amicizia» stipulato ad Aosta il 4 settembre 1982 tra
la stessa regione e la regione francese della Franca Contea, dedu
cendo la violazione di varie norme, costituzionali e ordinarie, po ste a tutela della riserva statale in tema di politica estera e rap
porti internazionali (art. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost.; art. 17
1. 16 maggio 1970 n. 281, 3 1. 22 luglio 1975 n. 382, 4 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616; art. 2 d.p.r. 22 febbraio 1982 n. 182).
2. - Il ricorso è fondato.
L'art. 2, 1° e 2° comma, d.p.r. 22 febbraio 1982 n. 182, recan
te «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta» — applicando alla sfera di questa regione il principio
già enunciato nell'art. 4 d.p.r. n. 616 del 1977 — ha riservato
allo Stato «le funzioni, anche nelle materie trasferite e delegate, attinenti ai rapporti internazionali e con le Comunità economiche
europee, alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza», ricono
scendo alla regione la possibilità, «previa intesa con il governo, sulla base di programmi tempestivamente comunicati alla presi denza del consiglio dei ministri», di svolgere all'estero «attività
promozionali relative alle materie di sua competenza». Ma già in precedenza, con l'atto di indirizzo e coordinamento
di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri in data
11 marzo 1980 — atto operante anche nei confronti delle regioni a statuto speciale (cfr. punto 1 h di tale decreto) — era stato
precisato che «le regioni non possono validamente stipulare con
rappresentanti di paesi esteri accordi, intese od altri atti formali, a mezzo dei quali assumano impegni ovvero dichiarazioni o valu
tazioni afferenti alla politica nazionale».
In concreto, si potrebbe dubitare in ordine alla corretta qualifi cazione del «protocollo di amicizia» di cui è causa e cioè se tale
protocollo si debba inquadrare entro la categoria degli «accordi, intese od altri atti formali» vietati alle regioni, in quanto suscetti
bili di impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ov
vero entro quelle «attività di mero rilievo internazionale» che, ad avviso di questa corte (cfr. sent. 179 del 1987, Foro it., 1988,
I, 45), devono ritenersi ad esse consentite in quanto estranee ai
rapporti di diritto internazionale in senso proprio.
Resta, peraltro, pur sempre certo il fatto che, nella specie, la
regione Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attività incidente nella
sfera internazionale senza offrire alcuna preventiva informazione
alla presidenza del consiglio ai fini dell'ottenimento del «previo assenso» che questa corte — nella già ricordata sentenza n. 179
del 1987 (punto 8 della motivazione) — ha ritenuto comunque
indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle regioni del
le «attività di mero rilievo internazionale», in relazione all'esi
genza di un controllo preventivo sulla loro conformità agli indi
rizzi di politica internazionale dello Stato.
Il difetto di questo presupposto rende, per ciò solo, illegittimo il comportamento tenuto dalla regione Valle d'Aosta nella stipula del protocollo di cui è causa.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non spet tava alla regione autonoma Valle d'Aosta il potere di stipulare, senza il previo assenso dello Stato, il «protocollo di amicizia»
Il Foro Italiano — 1990.
con la regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta
il 4 settembre 1982 e annulla, di conseguenza, il suddetto pro tocollo.
Ili
Diritto. — 1. - La regione Umbria, con il ricorso di cui è cau
sa, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato
per il diniego da questi opposto — prima, mediante il telegram ma della presidenza del consiglio dei ministri, ufficio regioni, del
22 novembre 1980 n. 200/8761 e, poi, mediante la delibera di
annullamento della commissione di controllo sugli atti della re
gione Umbria del 28 novembre 1980 n. 5719 — alla delibera adot
tata dalla giunta regionale umbra in data 18 novembre 1980 n.
6427, relativa alla partecipazione di un delegato regionale al Fo
rum promosso ad Amsterdam, per il 22 ed il 23 novembre 1980, dal comitato olandese per la pace ed il disarmo.
2. - Il ricorso merita accoglimento. Nelle more del presente giudizio è sopraggiunta la sentenza di
questa corte n. 179 del 1987 (Foro it., 1988, I, 45), che ha enun
ciato nuovi principi in tema di attività internazionali delle regio ni. In tale pronuncia è stato rilevato, tra l'altro (al punto 7 della
motivazione), che è possibile riscontrare nell'ambito della realtà
internazionale «alcune attività di vario contenuto congiuntamen te compiute dalle regioni e da altri (di norma omologhi) organi smi esteri, aventi per oggetto finalità di studio o di informazione
(in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a ma
nifestazioni dirette ad agevolare il processo culturale od economi
co, in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte».
Attraverso tali attività le regioni «non pongono in essere veri
accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la re
sponsabilità internazionale dello Stato», ma si limitano a preve dere «lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di fa
vorirne unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali».
A giudizio di questa corte, pertanto, «non sussiste ostacolo alcu
no nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimità di tali attività, per le quali può essere accolta la denominazione,
proposta dalla dottrina, di «attività di mero rilievo internazionale
delle regioni». 3. - Tali principi possono essere correttamente adottati anche
nel caso in esame, dal momento che la semplice partecipazione di un delegato regionale al Forum internazionale di Amsterdam, indetto dal comitato olandese per la pace ed il disarmo, può farsi
rientrare tra quelle «attività di mero rilievo internazionale» con
sentite alle regioni, in quanto insuscettibili di incidere nei rappor ti internazionali o di impegnare la responsabilità internazionale
dello Stato. Né tale partecipazione — date le finalità umanitarie
connesse all'incontro e la varietà delle tendenze ivi rappresentate — avrebbe potuto, di per sé, determinare quel «pericolo di un
pregiudizio agli interessi del paese» in cui questa corte, nella sen
tenza già ricordata (punto 8 della motivazione), ha ritenuto di
dover ravvisare il fondamento di possibili interventi inibitori del
lo Stato nei confronti delle attività regionali di «mero rilievo in
ternazionale».
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non spet tava allo Stato il potere di negare l'assenso alla partecipazione di un delegato della regione Umbria al Forum di Amsterdam del
22-23 novembre 1980 e conseguentemente annulla il telegramma della presidenza del consiglio dei ministri, ufficio regioni n. 200/8761 del 22 novembre 1980 e la delibera della commissione
di controllo sugli atti della regione Umbria n. 5719 del 28 novem
bre 1980.
IV
Ritenuto che con i ricorsi di cui in epigrafe la regione Umbria
ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato; — con il primo ricorso in relazione: a) al telegramma inviato
dalla presidenza del consiglio dei ministri in data 13/14 marzo
1981, con il quale il governo negava l'assenso all'effettuazione
di una missione umbra in Libano per una visita all'Olp (Organiz
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zazione per la liberazione della Palestina), missione motivata uf
ficialmente dalla ricorrente con il fine di «acquisire dati conosci
tivi sulle condizioni degli studenti universitari frequentanti le uni
versità umbre e provenienti dal Libano»; b) alla nota del ministe
ro degli esteri, integralmente riportata nel suddetto telegramma
(reg. ric. confi. 22/81); — con il secondo ricorso in relazione: al telegramma della stes
sa presidenza del consiglio inviato in data 18/19 marzo, con il
quale si respinge la richiesta regionale di riconsiderare la questio ne (reg. ric. confi. 25/81);
che con tali ricorsi viene chiesto a questa corte di dichiarare
l'illegittimità di detti atti e di annullare gli stessi; che la ricorrente poggia le proprie richieste sull'assunto che tali
atti comporterebbero una violazione della propria competenza in
relazione alle attività promozionali all'estero collegate all'assistenza
agli studenti universitari stranieri, e quindi contrasterebbero con
l'art. 118 Cost., e, inoltre, con gli art. 4 e 44 d.p.r. n. 616 del
1977 e con il decreto n. 539 del 1979, come convertito nella 1.
n. 642 del 1979;
che in entrambi i giudizi introdotti con i ricorsi di cui sopra, si è costituito il presidente del consiglio, rappresentato e difeso
dall'avvocatura dello Stato, che, in particolare nell'atto relativo
al primo giudizio, rivendicando allo Stato stesso la complessiva ed assoluta riserva di competenza in materia di relazioni interna
zionali, pone in rilievo la particolare natura e la particolare posi zione dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina e, quin
di, le chiare implicazioni politiche del viaggio suddetto le quali, peraltro, sono ben presenti alla ricorrente, come si ricava dalla
stessa deliberazione della giunta regionale, con cui tale viaggio era stato deciso;
che, inoltre, a giudizio dell'avvocatura dello Stato, l'iniziativa
potrebbe farsi rientrare fra le attività promozionali all'estero solo
sotto il profilo dell'assistenza agli studenti, e non anche sotto
quello dell'affluenza di questi e della loro iscrizione, dovendosi
ritenere tali ultimi punti riservati alla competenza dello Stato, e che, anche in questi ultimi limiti, l'iniziativa necessitava dell'as
senso, che il governo ha ritenuto di negare per ragioni di ordine
politico; Considerato che è del tutto evidente la connessione logica e
di fatto fra i giudizi introdotti con i due ricorsi della regione
Umbria, connessione che impone che essi vengano riuniti e decisi
con unica pronuncia; che questa corte, con sentenza n. 179 del 1987 (Foro it., 1988,
I, 45), emessa nelle more dei presenti giudizi, ha affermato alcuni
principi in relazione alla delimitazione delle competenze fra Stato
e regioni nel settore delle relazioni internazionali, delle attività
di rilievo internazionale e di quelle promozionali all'estero;
che in questa sede mette conto solo rilevare che, anche con
riguardo alle attività di rilevanza internazionale, che in via gene rale sono da ritenersi consentite alle regioni, è stato affermato
(v. punto 8 della motivazione della sentenza n. 179) che lo Stato
può controllare, attraverso il previo assenso del governo, la con
formità delle suddette attività agli indirizzi di politica internazio
nale, affinché «resti cosi escluso il pericolo di un pregiudizio agli interessi del paese»;
che, pur rientrando evidentemente la relativa decisione di meri
to nell'ambito della discrezionalità riservata al governo, nel caso
di specie può evidentemente affermarsi che il diniego dell'assenso
da parte del governo non può certo ritenersi immotivato o irra
gionevole, in presenza della particolare natura e situazione del
l'organizzazione ospitante, oltreché delle esigenze poste a base
della deliberazione della regione Umbria;
che, pertanto, anche alla luce della richiamata recente sentenza
di questa corte, i ricorsi della regione Umbria devono ritenersi
chiaramente privi di fondamento;
Visti gli art. 26 1. n. 87 del 1953 e 27 delle norme integrative
sui giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed
integrato dalla delibera di questa corte 1° ottobre 1987.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta
manifestamente allo Stato negare l'assenso, come è concretamen
te avvenuto con gli atti in epigrafe, in relazione ad un viaggio
in Libano di una delegazione della regione Umbria, viaggio da
effettuarsi su invito dell'Organizzazione per la liberazione della
Palestina.
Il Foro Italiano — 1990.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 marzo
1990, n. 1919; Pres. Brancaccio, Est. Nardino, P.M. Ama
tucci E. (conci, conf.); Inail (Aw. Mancini, Graziani, Ruf
fini) c. Barbieri (Aw. Montini, Peverati). Cassa Trib. Ales
sandria 14 ottobre 1986.
CORTE DI CASSAZIONE;
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Malattie profes sionali — Tabelle — Interpretazione estensiva — Criteri (Disp. sulla legge in generale, art. 12, 14; d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124, t.u. delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 3).
Le tabelle delle malattie professionali sono suscettibili di inter
pretazione estensiva nel senso che il giudice del merito deve
verificare, con il necessario rigore che valga ad escludere ogni
ipotesi di applicazione analogica, se la lavorazione non prevista dalla tabella abbia effettivi elementi di identità quanto meno
nei suoi connotati essenziali e caratterizzanti con quella espres samente indicata come patogena, tanto da potersi ritenere im
plicitamente inclusa nella relativa voce tabellare. (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza in data 12 novem
bre 1985 il Pretore di Alessandria, accogliendo il ricorso propo sto da Ilario Barbieri nei confronti dell'Inail, accertava che il Bar
bieri era affetto da ipoacusia professionale e condannava l'ente
convenuto a corrispondergli la relativa rendita.
Tale decisione, appellata dall'Inail in base al rilievo che l'atti
vità svolta dal Barbieri non rientrava in alcuna delle lavorazioni
«tabellate», veniva confermata dal Tribunale di Alessandria con
sentenza del 14 ottobre 1986.
Premesso che l'oggetto della controversia era «circoscritto alla
riconducibilità o meno dell'attività svolta dal Barbieri nella previ sione di cui alla voce 44, lett. E), della tabella allegata 4 al d.p.r. 482/75» (produzione di polveri metalliche con macchine a pestel
li), il giudice di appello osservava che la tassatività dell'elencazio
ne delle lavorazioni protette rende «non suscettibile di applicazio ne analogica» la norma di natura eccezionale che la prevede, ma
non ne impedisce l'interpretazione estensiva. Rilevava quindi che
sia nelle «macchine a pestelli» che nei «mulini a palle» (adoperati nel cementificio cui era addetto il Barbieri) «la riduzione in pol vere dei metalli avviene allo stesso modo e cioè per schiacciamen
to del materiale in conseguenza dell'urto di una massa battente
dura e pesante», con l'unica differenza che questà nel primo caso
«è collegata ad un asse principale», mentre nel secondo «si muo
ve liberamente». Attesa «l'identità delle lavorazioni in questio
ne», occorreva, secondo il tribunale, «superare il letterale signifi cato delle parole usate, si da ricomprendere nella previsione an
(1) Nel ritenere possibile l'interpretazione estensiva delle previsioni ta bellari sulle lavorazioni protette dall'assicurazione contro le malattie pro fessionali, le sezioni unite compongono il contrasto fra Cass. 12 gennaio 1984, n. 272, Foro it., Rep. 1984, voce Infortuni sul lavoro, n. 142; 1°
marzo 1986, n. 1312, id., Rep. 1987, voce cit., n. 186; 27 ottobre 1986, n. 6294, ibid., n. 179; 17 dicembre 1986, n. 7654, id., Rep. 1988, voce
cit., n. 149; 9 luglio 1987, n. 5997, id., Rep. 1987, voce cit., n. 156
(secondo le quali l'interpretazione estensiva sarebbe preclusa, al pari del
l'applicazione analogica, dalla tassatività del sistema) e Cass. 21 ottobre
1986, n. 6181, ibid., n. 180; 14 novembre 1986, n. 6727, id., Rep. 1986, voce cit., n. 138; 27 febbraio 1987, n. 2135, id., Rep. 1987, voce cit., n. 116; 24 marzo 1987, n. 2845, ibid., n. 163; 12 ottobre 1987, n. 7538,
ibid., n. 125; 21 ottobre 1986, n. 6181, ibid., n. 180; 22 ottobre 1987, n. 7813, id., Rep. 1988, voce cit., n. 144 (che invece individuano nella
tassatività delle tabelle un ostacolo alla sola applicazione analogica). La tassatività delle tabelle ha assunto una connotazione diversa a se
guito di Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 179, id., 1988, I, 1031, con
nota di A. Rossi (e Giust. civ., 1988,1, 588, con nota di Morelli; Mass.
giur. lav., 1988, 16, con nota di Alibrandi; Riv. it. dir. lav., 1988, II,
880, con nota di Ciafrè) che ha sancito il passaggio dal «sistema tabella
re chiuso» a quello «misto a liste aperte», dichiarando l'incostituzionalità
dell'art. 3, 1° comma, t.u. 1124/65, si da consentire che al di là delle
previsioni tabellari, per le quali vige la presunzione legale dell'eziologia
professionale della malattia (e che in questo senso rimangono tassative),
possa essere fornita la prova della sussistenza della «causa di lavoro»
anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle.
Per ulteriori riferimenti, cfr. sez. un. 29 novembre 1988, n. 6468, Foro
it., 1989, I, 724, con nota di richiami, che ha affermato l'inammissibilità
dell'azione di mero accertamento della natura professionale della malat
tia proposta in difetto di uno degli elementi costitutivi del diritto alla
sua indennizzabilità.
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