sentenza 14 marzo 1988; Giud. Bandini; Partito liberale italiano (Avv. Pivato) c. Vitale Doria(Avv. Coniglio)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3639/3640-3641/3642Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181611 .
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3639 PARTE PRIMA 3640
affettivo, in ragione della persona da cui provenivano e/o delle
occasioni in cui erano stati ricevuti. Né al riguardo può sopperire la documentazione prodotta, che non provenendo dalle convenu
te neppure può essere elevata ad inizio di prova.
L'acquisita prova circa 1 'an della domanda, neppure giustifica una pronuncia di condanna generica, in difetto (art. 278 c.p.c.) dell'istanza di parte.
La domanda dell'attrice va perciò rigettata.
PRETURA DI VENEZIA; sentenza 14 marzo 1988; Giud. Ban
dito; Partito liberale italiano (Aw. Pivato) c. Vitale Doria (Aw.
Coniglio).
PRETURA DI VENEZIA;
Sfratto (procedimento per la convalida di) — Ordinanza di rila
scio con riserva di eccezioni — Successiva sentenza di merito — Effetti (Cod. proc. civ., art. 615, 665, 667).
Una volta emanata la sentenza di merito, ancorché non definitiva né munita di clausola di provvisoria esecuzione, l'ordinanza non impugnabile di rilascio, emessa con riserva delle eccezioni del convenuto nella fase sommaria dello speciale procedimento di convalida di sfratto, viene a caducarsi irrimediabilmente e
cessa di costituire valido titolo per l'esecuzione (sulla base del
l'esposto principio, si è, nella specie, dichiarata l'inefficacia del
precetto di rilascio fondato sull'ordinanza). (1)
(1) Nello stesso senso, v. Trib. Milano 16 febbraio 1984, Foro it., Rep. 1984, voce Esecuzione forzata in genere, n. 16; Pret. Napoli 28 febbraio
1980, id., Rep. 1981, voce Locazione, n. 371; Pret. Latina 15 giugno 1978, ibid., voce Sfratto, n. 26; nonché, ma con specifico riferimento
all'ipotesi in cui la sentenza di merito sia dotata di una nuova e successi va data di esecuzione ex art. 56 1. 392/78, Pret. Monza, ord. 4 febbraio
1984, id., Rep. 1984, voce Locazione, n. 889. Contra, Pret. Frattamag giore 24 febbraio 1986, id., Rep. 1986, voce Sfratto, n. 33; Trib. Napoli 10 giugno 1985, ibid., n. 28; Pret. Roma, ord. 20 aprile 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n. 39; Trib. Pistoia 9 aprile 1964, id.. Rep. 1964, voce Esecuzione per consegna o rilascio, n. 6; Pret. Roma 30 ottobre 1978, id., Rep. 1980, voce Sfratto, n. 17.
11 principio affermato è posto quale corollario della natura meramente ordinatoria e non decisoria dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. In tal senso, oltre alle pronunzie della Cassazione richiamate in motiva
zione, v. Pret. Verona 13 maggio 1985, id., 1986, I, 1457, con nota di richiami di S. Chiarantini, che, sulla base della stessa premessa, ha so stenuto la caducazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio in conseguenza della mancata riassunzione della causa davanti al giudice competente per 11 merito. Adde, nel senso dell'estinzione dell'efficacia esecutiva dell'ordi nanza in conseguenza dell'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., Pret.
Napoli 29 gennaio 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 23, nonché Pret. Milano 24 novembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 40; nel senso
opposto della sopravvivenza dell'ordinanza all'estinzione del processo, v., altresì, App. Napoli 26 settembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 29; Pret. Moffetta 8 novembre 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 24; Pret. Firenze 24 settembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 32 e 26 agosto 1985, ibid., n. 31.
In dottrina, sui rapporti tra ordinanza di rilascio e sentenza di merito, v. G. D'Aietti, Rapporto tra ordinanza di rilascio e sentenza emessa nel giudizio di merito, non munita di clausola di provvisoria esecuzione in Giur. merito, 1985, 87; nonché A. Cappabianca, in Foro it., 1986, I, 3164, sub § VI. Nel senso della non sopravvivenza dell'ordinanza all'e stinzione del processo per inattività delle parti, v. P. Gatto, Ordinanza di rilascio ed estinzione del giudizio di merito, in Giusi, civ., 1986, II, 365; C. Consolo, Ancora sulla sopravvivenza (questa volta esclusa) del l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. alla mancata riassunzione —
e conseguente estinzione — del processo, in Giur. it., 1987, I, 2, 115; A. Iacono, L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato e l'estinzione del
processo, in Giur. merito, 1984, 728. Nel senso opposto, v. S. Mililotti, Effetti dell'estinzione del processo sull'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni, in Giusi, civ., 1986, I, 1923; G. Marchesi, Dal paralleli smo tra il procedimento d'ingiunzione e quello di convalida di sfratto una nuova soluzione del problema della sorte dell'ordinanza di rilascio in caso di estinzione del processo, in Arch, locazioni, 1985, 623; M. Ca
lò, Sull'efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, in Temi romana, 1985, 277; L. Razza, Della natura giuridica dell'ordinanza di rilascio prevista dall'art. 665 c.p.c., in Arch, locazioni, 1986, 89.
Il Foro Italiano — 1988.
Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 28 dicem
bre 1987 il Partito liberale italiano in persona del proprio segreta rio provinciale propose opposizione all'atto di precetto notificatogli il 22 dicembre 1987 ad istanza di Paola Vitale Doria con il quale
gli era stato intimato il rilascio dell'immobile in Venezia S. Mar
co 4267/A; dedusse l'opponente l'invalidità ed inefficacia del pre cetto opposto perchè fondato sull'ordinanza di rilascio ex art.
665 c.p.c. rilasciata dal Pretore di Venezia il 9 novembre 1983
benché, nel successivo giudizio a cognizione ordinaria, il Tribu
nale di Venezia, con sentenza 18 novembre 1986 - 4 maggio 1987
peraltro appellata, avesse accolto la domanda della Vitale Doria
senza concedere, per difetto dei presupposti di legge, la clausola
di provvisoria esecutorietà.
La convenuta resiste all'opposizione assumendo l'autonoma va
lidità dell'ordinanza di rilascio indipendentemente dalle vicende
processuali della causa di merito, salvo il caso di revoca della stessa.
Non necessitando attività istruttoria, la causa è stata trattenuta
in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra trascritte.
Motivi della decisione. — La questione all'esame, su cui non
constano precedenti in termini nella giurisprudenza del Supremo
collegio, nel mentre di non uniforme orientamento appaiono le
infrequenti pronunce dei giudici di merito, s'incentra sul rappor to intercorrente tra la sentenza di accoglimento della domanda
di risoluzione contrattuale e l'ordinanza di rilascio emessa nel
corso del giudizio. La giurisprudenza e la dottrina non sono del resto univoche
neppure neh'individuare la natura giuridica dell'ordinanza di ri
lascio ex art. 665 c.p.c.; in dottrina tralasciando talune voci iso
late, tale dissidio è peraltro riconducibile alle diverse posizioni di quanti inquadrano il provvedimento tra quelli di condanna con
riserva, equiparandolo o meno alle sentenze di merito rese nel
corso del processo, e di quanti lo ricomprendono nella categoria delle pronunce ad efficacia provvisoria emesse in base a cognizio ne incompleta; in giurisprudenza, all'indirizzo secondo cui l'ordi
nanza ex art. 665 c.p.c. ha natura costitutiva, in quanto risolve
il rapporto, e di condanna, in quanto dispone il rilascio dell'im
mobile con riserva delle eccezioni del convenuto, inquadrandosi cosi nella categoria delle pronunce con riserva e restando sotto
posta, quanto all'efficacia, alla condizione risolutiva della pro nuncia sul merito delle eccezioni riservate (Cass. 27 gennaio 1949, n. 120, Foro it., Rep. 1949, voce Sfratto, n. 46; 21 ottobre 1954, n. 3953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 54), si contrappone quello che attribuisce al provvedimento in parola mera efficacia esecuti
va provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ne
gandogli quindi ogni efficacia di risoluzione contrattuale (cfr., tra le molte, Cass. 19 aprile 1955, n. 1096, id., 1955, I, 1328; 26 gennaio 1956, n. 217, id., Rep. 1956, voce cit., n. 65; 27 set
tembre 1956, n. 3277, ibid., n. 56; 20 giugno 1964, n. 1604, id.,
Rep. 1964, voce cit., n. 33; 18 maggio 1968, n. 1560, id., Rep. 1968, voce cit., n. 20; 19 settembre 1970, n. 1628, id., Rep. 1971, voce cit., n. 12; 8 giugno 1973, n. 1657, id., Rep. 1973, voce
cit., n. 8; 12 maggio 1976, n. 1667, id., Rep. 1976, voce cit., n. 16; 7 giugno 1976, n. 2068, ibid., n. 12; 6 maggio 1977, n.
1748, id., Rep. 1977, voce cit., n. 14; 30 gennaio 1979, n. 675,
id., Rep. 1979, voce cit., n. 16; 4 luglio 1981, n. 4395, id., Rep.
1981, voce cit., n. 13). Ad avviso di questo pretore non può ritenersi fondata l'equi
parazione dell'ordinanza di rilascio con le sentenze di merito pro nunciate nel corso del processo (art. 277-279 c.p.c.), poiché queste ultime esauriscono in modo definitivo una parte del petitum, men
tre la pronuncia di merito che segue l'ordinanza di rilascio ne
ha lo stesso oggetto, riesaminando e definendo, a cognizione pie
na, il fondamento dell'azione e delle eccezioni già valutate nella
fase sommaria.
Sicché pare corretto inquadrare l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. fra i provvedimenti ad efficacia provvisoria, destinati ad essere
caducati dalla sentenza di merito resa a conclusione del procedi mento ordinario di cognizione.
Deve infatti escludersi che, in caso di accoglimento della do
manda, la sentenza abbia contenuto di conferma dell'ordinanza
di rilascio previamente emessa, con la conseguenza che, ove la
sentenza fosse priva di efficacia esecutiva, residuerebbe quella au
tonoma dell'ordinanza; ciò perchè la sentenza ha ad oggetto il
merito della causa e non il riesame, allo scopo di confermarla,
revocarla o comunque di verificarne la fondatezza, dell'ordinan
za di rilascio.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Cosi pure non trova riscontro nel letterale nè sistematico l'opi nione di chi, attribuendo alla sentenza di merito carattere confer
mativo dell'ordinanza almeno in senso sostanziale, ritiene che
dovrebbe riconoscersi comunque, alla sentenza stessa, efficacia
esecutiva, anche in difetto della concessione della clausola di prov visoria esecuzione.
Deve dunque escludersi che, una volta emanata la sentenza di
merito, ancorché non definitiva né munita della clausola di prov visoria esecuzione, possa essere riconosciuta la sopravvivenza del
l'ordinanza di rilascio previamente concessa né, tanto meno, che
la stessa possa autonomamente essere messa in esecuzione.
Il rilievo sovente mosso dell'apparente pratica incongruenza rap
presentata dalla caducazione del titolo esecutivo già conseguito dal locatore proprio nel momento in cui le avverse eccezioni ven
gono disattese, non consente la ripulsa della soluzione adottata, sia per la perfino ovvia considerazione che eventuali improvvide
conseguenze di una data interpretazione non ne inficiano la vali
dità ove corrette appaiano le premesse su cui si fonda, sia perchè, nella specie, quegli effetti di cui si lamenta l'illogicità derivano
essenzialmente dall'avvenuta emanazione di norme dilatorie delle
esecuzioni estranee alla sistematica codicistica e con essa, necesa
riamente, conflittuali.
Viceversa, per restare sul piano della conseguenza dell'interpre tazione accolta, non va taciuto che, per suo effetto e non altri
menti, viene mantenuta al giudice la facoltà di valutare in concreto
la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione della prov visoria esecuzione, non potendo attuarsi tale valutazione al mo
mento della pronuncia dell'ordinanza di rilascio la cui immediata
esecutività è statuita per legge. Caducatasi l'ordinanza di rilascio a seguito della pronuncia della
sentenza di merito, com'è avvenuto nel caso all'esame, privo di
efficacia è il precetto che su quella si fondi.
PRETURA DI TORINO; sentenza 2 ottobre 1987; Giud. F. Ros
si; Cerritelli (Avv. Cerritelli, Pera) c. Filcams-Cgil (Avv. Ago
stini, Ventura, Scalvini, Raffone), Cgil regionale del
Piemonte (Avv. Ventura, Bin, Scalvtni, Raffone).
PRETURA DI TORINO; »
Avvocato e procuratore — Legale di riferimento di organizzazio ne sindacale — Convenzione di gratuità — Comunanza di scel
te ed opzioni etico-sociali — Validità (Cod. civ., art. 1322, 1345; 1. 13 giugno 1942 n. 794, onorari degli avvocati e procuratori
per prestazioni giudiziali in materia civile, art. 24).
È valido l'accordo stipulato tra un avvocato libero professionista ed una organizzazione sindacale, sul presupposto di una comu
nanza di scelte ed opzioni etico-sociali, con cui il primo rinun
ci, preventivamente, alle competenze e agli onorari per i giudizi conclusisi con la declaratoria di compensazione delle spese o
con esito sfavorevole per il cliente; in particolare ai fini della
validità di detta clausola rileva il motivo oggettivo e non il
«foro interno» del legale, in ipotesi mirante a conseguire illeciti
benefici. (1)
(1) In senso analogo, cfr. Cass. 6 luglio 1983, nn. 4562-4565, Foro
it., Rep. 1983, voce Avvocato, nn. 125-128, e Cass. 9 agosto 1973, id.,
1975, I, 438, e in Riv. it. prev. soc., 1975, 536, con nota di Lega, Que stioni in tema di rinunce agii onorari nelle controversie dei lavoratori assistiti da un patronato, tutte citate in motivazione, cui adde Pret. Noce ra Inferiore 27 maggio 1980, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 123, e in Resp. civ., 1982, 801, con nota di Sofia e Prev. soc., 1983, 277, sem
pre con nota di Sofia.
Queste sentenze si inquadrano nel più generale orientamento secondo
cui il principio di inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 1. 13 giugno 1942 n. 794, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, preventiva o successiva, alle competenze professionali. La giurisprudenza dapprima aveva senz'altro escluso l'incidenza sulle ri nunce del principio dell'inderogabilità, in quanto la norma vieterebbe sol tanto la riduzione dei minimi tariffari (cfr. Cass. 8 gennaio 1966, n. 161, Foro it., 1966, I, 221; 14 gennaio 1966, n. 210, id., Rep. 1966, voce
cit., n. 17, e in Riv. giur. lav., 1966, II, 204; 22 marzo 1967,
Il Foro Italiano — 1988.
Motivi della decisione. — (Omissis). 1) Dalle pagine processua li è emersa la prova che tra la Filcams-Cgil ed il Cerritelli vi
è stata una pattuizione di gratuità avente ad oggetto ogni presta zione richiesta dall'organizzazione sindacale al legale di riferimento — sia giudiziale che stragiudiziale, di assistenza e consulenza, da
effettuarsi o nell'interesse diretto dell'organizzazione o in quello diretto dei lavoratori associati — sul presupposto ed in presenza di una dichiarata e comprovata comunanza di scelte ed opzioni etico-sociali.
Il teste Lunetti, già segretario responsabile della Filcams pro
vinciale, ha dichiarato: «... prima di iniziare la collaborazione
con l'avv. Cerritelli gli abbiamo detto che non doveva chiedere
niente ai nostri assistiti; lui mi ha detto, sin dall'inizo che cosi
andava bene. ... Non abbiamo promesso all'avv. Cerritelli che
avremmo pagato noi le spese legali per questi assistiti... Non c'è
mai stato un pagamento da parte del sindacato nei confronti dei
legali, per il periodo in ordine al quale sono direttamente infor
mato. ... L'avv. Cerritelli non mi ha mai chiesto il pagamento di sue spettanze professionali. Io ho ereditato la prassi che c'era
in precedenza e che era in questo senso: l'avvocato al quale noi
passavamo le vertenze non poteva chiedere niente al lavoratore
in quanto nostro iscritto; e neppure chiedeva niente al sindacato;
questa era la prassi; non è mai successo che l'avv. Cerritelli e
cosi pure l'avv. Borgo, che era nostro collaboratore già prima che si aggiungesse a lui l'avv. Cerritelli, ... abbiano mai chiesto
alcunché per la prestazione professionale svolta».
Il teste Romano, già membro della segreteria provinciale della
Cgil dal 1968 al 1975, ha dichiarato: «Ho fatto parte della segre teria insieme a Lunetti Carlo sino al 1972. In tale data il Lunetti
dette le dimissioni. ... La collaborazione dell'avv. Cerritelli e cioè
il suo ricevere pratiche dalla Cgil è iniziata nel 1969 circa. L'avv.
Cerritelli non ha mai chiesto di essere pagato per le cause conclu
sesi sfavorevolmente per il singolo lavoratore; vi era stato un chiaro
patto nel senso che lui si limitava a percepire i compensi per le
cause risoltesi favorevolmente. Il patto esplicito era che l'avv.
Cerritelli aveva diritto soltanto al compenso per le vertenze con
clusesi positivamente, mentre rinunziava a chiedere alcunché nei
confronti di chiunque per le cause conclusesi negativamente per l'assistito. Il patto esplicito con l'avv. Cerritelli e cosi pure con
tutti gli altri avvocati di riferimento era nel senso che il lavorato
re non avrebbe pagato niente se perdeva la causa e niente gli
n. 657 e 22 luglio 1967, n. 1923, Foro it., Rep. 1967, voce Spese giudizia li, nn. 71, 70; 3 aprile 1971, n. 961, id., Rep. 1971, voce cit., n. 160). In un secondo tempo è invece prevalso l'orientamento secondo cui la rinuncia totale o parziale al compenso non viola il principio dell'indero
gabilità soltanto quando si ricolleghi ad un fine di liberalità meritevole di tutela (in tal senso, cfr. le numerose sentenze citate in motivazione, cui adde, fra le tante, Cass. 7 luglio 1986, nn. 4434-4438 e 19 luglio 1986, nn. 4673-4677, id., Rep. 1986, \oce Avvocato, nn. 85-94; 7 marzo
1983, n. 1680, id., Rep. 1983, voce cit., n. 122; 13 giugno 1983, n. 4057, ibid., n. 131; 18 maggio 1982, nn. 3066 e 3067, 9 agosto 1982, n. 4459, 16 ottobre 1982, nn. 5354-5358, id., Rep. 1982, voce cit., nn.
109-118). Per quanto invece concerne la riduzione delle competenze professionali
rispetto ai minimi tariffari si ricorda che l'art. 4, 2° comma, d.m. 31 ottobre 1985 dispone: «soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particola ri circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere... diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia inte resse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine».
A tutela della inderogabilità dei minimi tariffari si è sancita l'illiceità dei compensi forfettari periodici, inferiori al minimo inderogabile (cfr. Cass. 10 maggio 1980, n. 3086, id., Rep. 1980, voce cit., n. 151, e in
Giust. civ., 1980, I, 2732; 10 marzo 1969, n. 765, Foro it., 1969, I, 1110; v. però, in senso contrario, Pret. Palermo 24 ottobre 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 116, e in Giur. it., 1984, I, 2, 218, con nota adesiva
di Santoro Passarelli, Sulla (pretesa) inderogabilità dei minimi di tarif
fa per le prestazioni professionali continuative e coordinate dei legali «ester
ni;»; Cass. 8 luglio 1960, n. 1827, Foro it., 1960, I, 1479, e in Giur.
it., 1960, I, 1, 1092, con nota di Lega; Giust. civ., 1960, I, 1964, con
nota di Ciaccio). Sulla problematica affrontata dalla sentenza in epigrafe, cfr. G. Pez
zano, Onorario, voce dell' Enciclopedia del diritto, 1980, XXX, 190-195; Lega, Questioni in tema di rinuncia agli onorari nelle controversie dei
lavoratori assistiti da un patronato, in Riv. it. prev. soc., 1975, 536. Cfr.
altresì Ruperto, Gli onorari di avvocato e di procuratore, Giuffrè, Mila
no, 1977, 53 ss.; e, da ultimo, M. Corrado, Le spese nel processo civile,
Giuffrè, Milano, 1988, 76 ss.
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