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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 settembre 1988; Giud. Schiavone;...

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sentenza 14 settembre 1988; Giud. Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte dirette Milano Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 259/260-263/264 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23183762 . Accessed: 28/06/2014 16:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.103 on Sat, 28 Jun 2014 16:50:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 14 settembre 1988; Giud. Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte dirette Milano

sentenza 14 settembre 1988; Giud. Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte diretteMilanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 259/260-263/264Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183762 .

Accessed: 28/06/2014 16:50

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PARTE PRIMA

Nella memoria difensiva la società convenuta e il Lioce hanno

dedotto — con argomentazioni parzialmente coincidenti — la obiet

tiva impossibilià di disporre la sospensione della deliberazione im

pugnata perché per una parte (diniego approvazione bilancio)

insuscettibile di esecuzione e per altra parte (revoca amministra

tore e nomina nuovo amministratore) già eseguita, talché la istanza

di istanza di sospensione dovrebbe in buona sostanza giudicarsi

inammissibile. La eccezione non può essere condivisa. E, invero, la tesi innan

zi sinteticamente riferita, sebbene trovi conforto in autorevole dot

trina specificatamente con riferimento alla ipotesi di nomina di

amministratore, non sembra condividibile ed in effetti è stata di

sattesa dalla prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Roma 21

febbraio 1952, Foro it., 1952, I, 1612; Trib. Avezzano 19 luglio

1974 e Trib. Chieti 23 ottobre 1975, id., Rep. 1976, voce Società,

nn. 126, 245), sul rilievo che la norma di cui all'art. 2378 c.c.

non ha inteso riferirsi ad una esecutività in senso stretto, cioè

alla fase propriamente realizzatrice di quanto deliberato dalla vo

lontà sociale, ma alle più ampie conseguenze della delibera stes

sa, cioè alla sua efficacia ed imperatività, essendo in realtà scopo

dell'intervento giurisdizionale in senso sospensivo quello di scon

giurare che la realizzazione della sanzione principale (annullamento) riesca di fatto impossibile proprio per essersi già irrevocabilmente

verificati i pregiudizi derivati dall'atto invalido.

Ciò posto, riconosciuta la ammissibilità del provvedimento ri

chiesto, va ricordato che per concorde opinione il procedimento

in esame si inserisce nel quadro di quelli cautelari con la conse

guenza che ai fini della eventuale sospensione è necessario com

piere un giudizio delibativo in primo luogo sulla evidenza della

dedotta illegalità e poi sul punto relativo agli inconvenienti che

potrebbero verificarsi a scapito del buon andamento e del funzio

namento della società. Orbene, nella specie con riferimento alla

prima doglianza espressa dall'attrice inerente la pretesa nullità

della deliberazione per essere stata l'assemblea presieduta da per sona diversa dall'amministratore (come previsto nello statuto),

giova rilevare che avendo l'assemblea totalitaria del 30 marzo 1987

disposto il rinvio ad altra data prefissata e non essendosi nel giorno

fissato presentata l'amministratrice, l'assemblea nuovamente to

talitaria doveva ritenersi validamente costituita e bene poteva es

sere presieduta da persona estranea.

Meritevole di più attenta considerazione, pur nei limiti necessa

riamente contenuti conseguenti alla natura stessa del presente prov

vedimento, si appalesa l'altra doglianza attinente all'esercizio del

diritto di voto connesso alle quote, distintamente intestate ai co

niugi, ma che l'attrice assume comprese nella comunione legale. In proposito va osservato che, aderendosi alla tesi di coloro che

ravvisano nella quota di società a responsabilità limitata un dirit

to di credito, il problema sarebbe di agevole soluzione posto che

la dottrina prevalente ritiene che la comunione tra i coniugi sia

limitata ai beni con esclusione quindi dei diritti di credito. Ma

la conclusione in ordine al quesito che ne occupa non muta nean

che aderendosi all'indirizzo (che in realtà appare più convincente) accolto dalle più recenti decisioni della Corte suprema (Cass. n.

640 del 1984, id., Rep. 1984, voce Esecuzione forzata in genere, n. 35; n. 1355 del 1985, id., Rep. 1985, voce Società, n. 739; n. 7409 del 1986, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 703-706) secondo

cui la quota di una r.l. si configura come bene immateriale. Ed

invero, la contitolarità delle quote in capo ad entrambi i coniugi in forza del vincolo coniugale non ha di per sé rilievo verso la

società perché la legittimazione all'esercizio dei diritti ed obblighi sociali e quindi al diritto di voto è legata alla annotazione nel

libro soci e se dunque la quota, pure comune, è intestata ad uno

solo dei coniugi è solo costui ad essere legittimato ad esercitare

i diritti riconnessi alla qualità di socio fino a quando la contitola

rità non sia accertata ed annotata. Poiché nella specie il Lioce

figurava come titolare esclusivo di quote pari al 60% del capitale sociale e l'attrice di quote pari al 40%, sembra doversi riconosce

re, all'esito della indagine ancorché sommaria sopra condotta, che esattamente il Lioce è stato ammesso a votare in relazione

alle quote di cui appariva titolare e che quindi le nullità lamenta

te non ricorrono.

La esclusione del fumus boni iuris rende praticamente super fluo ogni ulteriore esame, solo osservandosi che la designazione ad amministratore di persona estranea potrà con ogni probabilità assicurare il buon funzionamento della società. L'istanza di so

spensione va, adunque, disattesa.

Il Foro Italiano — 1989.

PRETURA DI VOLTERRA; sentenza 14 settembre 1988; Giud.

Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte dirette

Milano.

PRETURA DI VOLTERRA;

Provvedimenti di urgenza — Sospensione dell'esecuzione fiscale — Potestà cautelare del giudice ordinario — Sussistenza (Cod.

proc. civ., art. 700; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizio ni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 39).

Non essendo attribuita ad altra autorità giudiziaria la potestà cau

telare in materia tributaria, può il giudice ordinario, in sede

di giudizio ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione della ese

cuzione fiscale qualora sussista pericolo di danno grave e irre

parabile per i diritti del contribuente. (1)

II

PRETURA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA; ordinanza 12

luglio 1988; Giud. Origlio; Onesti c. Min. finanze.

Provvedimenti di urgenza — Sospensione della esecuzione fiscale — Difetto di giurisdizione del giudice ordinario — Improponi bilità della domanda (Cod. proc. civ., art. 700; d.p.r. 29 set

tembre 1973 n. 602, art. 39).

È improponibile dinanzi al giudice ordinario, per difetto di giuris dizione, la domanda avente ad oggetto l'emanazione di provve dimenti di urgenza ex art. 700 c.p. c. in materia tributaria. (2)

III

PRETURA DI FIRENZE; ordinanza 5 febbraio 1987; Giud. Boz

zi; Esattoria comunale di Firenze c. Kaldeway e Soc. Metronotte.

Riscossione delle imposte — Sospensione della esecutorietà dei

ruoli — Esecuzione esattoriale presso terzi — Estinzione —

Esclusione — Sospensione della procedura (Cod. proc. civ., art. 543, 547, 548, 615, 623, 624, 626; d.p.r. 6 dicembre 1971

n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art.

21; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 54).

Il processo esecutivo promosso dalla esattoria comunale per la

riscossione di tributi deve essere sospeso e non dichiarato estin

to in seguito alla sospensione della esecutorietà dei ruoli di im

posta disposta dal tribunale amministrativo regionale; può,

tuttavia, essere raccolta la eventuale spontanea dichiarazione

del terzo pignorato. (3)

(1-3) I. - Continua la querelle in tema di potestà di sospensione della esecuzione fiscale da parte del giudice ordinario: in verità, dopo le peren torie e ripetute statuizioni della Corte costituzionale (v., fra le ultime, ord. 2 febbraio 1988, n. 142, G.U., la s.s., 17 febbraio 1988, n. 7; 17 dicembre 1987, n. 551, id., 30 dicembre 1987, n. 55; 23 dicembre 1986, n. 288, Foro it., 1987, I, 1367) e della Cassazione (v. sent. 5 ottobre

1987, h. 7425, id., Rep. 1987, voce Riscossione delle imposte, n. 78; 20

gennaio 1987, n. 461, id., 1987, I, 1368), sono sempre più rare le pronun zie dei giudici di merito che continuano a ritenere ammissibile la proposi zione al giudice ordinario di domanda cautelare in materia riservata alla

cognizione delle commissioni tributarie (conforme a Pret. Volterra in epi grafe, v. Pret. Castellammare del Golfo, ord. 3 luglio 1987, id., Rep. 1987, voce Provvedimenti di urgenza, n. 36, e in Giust. civ., 1987, I, 2976; in termini con Pret. Castelnuovo Garfagnana in epigrafe e con la giurisprudenza dominante, v. Pret. Viareggio, ord. 21 aprile 1988, giud. De Cristoforo, Pardini c. Esattoria com. Camaiore, inedita; App. Torino 24 novembre 1987, pres. Bersano Begey, est. Mancinelli, Berta c. Min.

finanze, inedita, confermativa di Trib. Torino 17 marzo 1986, Foro it., 1987, I, 253, che aveva dichiarato inefficace il provvedimento di sospen sione della esenzione fiscale emesso in via di urgenza dal pretore ed affer mato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla verifica della legittimità del procedimento esattivo di riscossione delle imposte e, di conseguenza, la insussistenza di un qualsivoglia potere del medesimo di sospendere in via cautelare d'urgenza tale procedimento).

D'altro canto, i tribunali amministrativi in prevalenza respingono le istanze cautelari proposte al fine di ottenere la sospensione della esenzio ne fiscale in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto (o del

silenzio) dell'intendenza di finanza sulla istanza di sospensione della esen zione fiscale proposta ex art. 39 d.p.r. 602/73 (v., fra le tante, Tar

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

II pretore, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti

allegati, ritenuta ammissibile la tutela cautelare generica di cui

all'art. 700 c.p.c. anche per materie escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e quindi anche in materia devo

luta alla cognizione delle commissioni tributarie; ritenuto che il

potere di sospensiva attribuito all'intendente di finanza ex art.

39 d.p.r. 602/73 non può essere considerato un rimedio di carat

tere cautelare di natura giurisdizionale e quindi alternativo al ri

corso ex art. 700 c.p.c. avendo quello carattere amministrativo

Toscana, ord. 1° dicembre 1988, n. 1199, pres. Berruti, est. Lazzeri, Ric

ci c. Min. finanze, inedita; Tar Piemonte, ord. 1° luglio 1987, pres. Go

mez de Ayala, est. Zucchelli, Mortarino c. Min. finanze, inedita; Tar

Veneto, sez. I, 15 settembre 1987, n. 826, Rass. trib., 1988, II, 379) ed

i giudici istruttori dei tribunali ordinari aditi in seguito al provvedimento

pretorile d'urgenza lo revocano (v. Trib. Avezzano 12 marzo 1987, Foro

it., 1988, I, 280; Trib. Firenze, ord. 7 giugno 1988, giud. Carnesecchi, Min. finanze c. Boncompagni, inedita).

Per altri riferimenti si rinvia alle cit. note di richiami in Foro it., 1988,

I, 280 e 1987, I, 1367, cui adde, E. Rosini, I poteri dell'intendente di

finanza nella riscossione delle imposte dirette e la tutela giurisdizionale dei contribuenti, in Dir. proc. ammin., 1987, 497.

II. - Sulle conseguènze per l'esecuzione fiscale in corso del provvedi mento di sospensione emesso dall'autorità giudiziaria (nella specie tratta

vasi della riscossione di tributi sospesa da Tar Toscana, ord. 25 luglio

1985, n. 541, inedita, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre

1985, n. 620, Foro it., 1986, III, 290, con nota di richiami di G. Alben

zio) il Pretore di Firenze interviene con una pronunzia di grande rilevan

za per la chiarezza dei rapporti fra contribuente e fisco, in linea col principio recentemente affermato dalla Cassazione circa gli atti di esecuzione posti in essere in forza di sentenza di primo grado esecutiva riformata in appel lo: per ogni riferimento, v. Cass. 13 aprile 1988, n. 2925, id., 1988, I,

1413, con osservazioni di A. Proto Pisani, e 2281, con nota di G. Fab

brini, Diritto e processo nelle vicende interpretative dell'art. 336, 2° comma

c.p.c. Sul procedimento di espropriazione presso terzi ed il regime delle op

posizioni e delle prove, v. la nota di richiami a Cass. 18 dicembre 1987, n. 9407, ibid., 2321.

III. - Sembra, però che il travaglio di dottrina e giurisprudenza e....

il grido di dolore dei contribuenti abbia finalmente indotto il legislatore ad intervenire in materia con una regolamentazione ad hoc della sospen sione cautelare nel processo tributario; il relativo disegno di legge che

qui di seguito riportiamo per esteso, approvato dal senato nella seduta

del 13 ottobre 1988 (ed il cui successivo iter potrà essere seguito nella

Tabella parlamentare di questa rivista dopo la segnalazione contenuta

al n. 222, ibid., V, 511), merita senza dubbio il più incondizionato ap

poggio per la ormai indilazionabile regolazione della materia che introdu

ce, anche se alcune disposizioni marginali destino qualche perplessità (ci

riferiamo, essenzialmente, alla «maggiorazione del 15 per cento annuo»

prevista dall'8° ed ultimo comma dell'art. 1 nel caso di reiezione nel

merito del ricorso dopo la concessione della sospensione in sede cautela

re: piuttosto che penalizzare il contribuente che si avvalga degli istituti

previsti dalle leggi vigenti sarebbe, forse, opportuno tutelare l'erario ri

toccando i vigenti tassi di interesse per la ritardata riscossione, anche

se la Corte costituzionale mostra di ritenere non confliggenti con i princi

pi di cui agli art. 24 e 53 Cost, le maggiorazioni di soprattasse conseguen ti alla infruttuosa proposizione di ricorsi alle commissioni tributarie: v.

ord. 21 gennaio 1988, n. 55, ibid., I, 3500, in relazione all'art. 24 d.p.r.

643/72).

Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario.

Art. 1.

1. - Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Sospensione cautelare della riscossione). - 1. In penden

za del giudizio di primo grado il ricorrente ha facoltà di chiedere alla

commissione tributaria che la esecutorietà dell'imposizione venga sospesa se da essa può derivargli un pregiudizio imminente ed irreparabile.

2. - L'istanza di sospensione, debitamente motivata, a pena di inam

missibilità, in ordine al presupposto indicato nel comma 1, va prodotta in carta da bollo alla segreteria della commissione tributaria di primo

grado presso la quale pende il ricorso contro l'atto impositivo e ad essa

vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità, le copie fotostatiche

delle ricevute comprovanti l'avvenuta presentazione del ricorso in bollo

alla segreteria della commissione e dell'esemplare in carta semplice all'uf

ficio tributario.

Il Foro Italiano — 1989.

e non garantendo la necessaria imparzialità assicurata invece dal

l'organo giudiziario; che l'applicazione della sospensiva cautelare

in via d'urgenza non contrasta con l'art. 3 r.d. 14 aprile 1910

n. 639 che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di sospendere l'esecuzione della ingiunzione opposta; ritenuto che

nel caso di specie sussistono i presupposti per la sospensione del

l'esecuzione, attesa la imminenza e la irreparabilità del pregiudi

zio, desunta dalla rilevanza dell'importo richiesto in relazione alla

situazione di fatto esposta, che resta comunque impregiudicata nel merito, nonché il fumus boni iuris della pretesa; ritenuta la

propria competenza in relazione a quanto disposto dall'art. 701

c.p.c.; letti gli art. 700 e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordina la sospensione della esecuzione del ruolo e della relativa

cartella di pagamento n. 33093 indicata in ricorso emesso dall'uf

ficio distrettuale delle imposte dirette di Milano a carico del ri

corrente Cocucci Fulvio, liquidatore della immobiliare Ediltre s.r.l.

tramite la esattoria di Garbagnate Milanese. (Omissis)

3. - Il presidente della commissione provvede ad assegnare l'istanza alla sezione che ha in carico il ricorso contro l'atto impositivo entro il

termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa e, nel caso in cui il ricorso non sia stato assegnato, vi provvede entro lo stesso termine, in uno con l'istanza.

4. - Il presidente della sezione fissa la data in cui verrà tenuta la came ra di consiglio in modo che essa si svolga entro il quindicesimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza; di tale fissazione viene data co municazione alle parti con avviso spedito almeno tre giorni prima. La

sezione provvede in contraddittorio ed immediatamente con ordinanza motivata e non impugnabile.

5. - Il provvedimento di sospensione, totale o parziale, ha efficacia

per dodici mesi, decorrenti dalla data della sua emissione, salvo che nel

frattempo non sia intervenuta la decisione sul ricorso, e non è rinnovabile. 6. - Il presidente del collegio, contestualmente alla pronuncia favorevo

le alla sospensione, dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso in modo che essa possa svolgersi non oltre i

tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione. 7. - Il provvedimento di rigetto dell'istanza preclude al ricorrente la

richiesta di sospensione della riscossione agli organi amministrativi. 8. - Se la decisione della commissione di primo grado conferma in

tutto o in parte l'atto impugnato, l'ufficio tributario da cui esso promana applica sull'imposta dovuta, e la cui riscossione è stata sospesa dal prov vedimento di cui al comma 5 del presente articolo, una maggiorazione del 15 per cento annuo, ragguagliata al tempo intercorso fra il provvedi mento di sospensione e il deposito della decisione, ferma restando l'appli cazione degli interessi per ritardata riscossione stabiliti dalle singole leggi di imposta. Se la sospensione riguarda soltanto sanzioni non pecuniarie, l'ufficio tributario applica una pena pecuniaria di lire 200.000».

Art. 2.

1. - Il primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: «La procedura esecutiva, salvo che non sia stata sospesa dalla commis

sione tributaria ai sensi dell'articolo li-bis del decreto del Presidente del la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non può essere sospesa dall'esattore

se la sospensione stessa non sia disposta dall'intendenza di finanza ai

sensi dell'articolo 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzi».

Art. 3.

1. - All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto bre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo li-bis i compensi previsti dai commi precedenti vanno corrisposti nella misura

maggiorata del 30 per cento».

Art. 4.

1. - All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto

bre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai segretari spetta un compenso di lire 1.500 per ogni decreto emesso

ai sensi dell'articolo 17-te dalla sezione della commissione cui sono ad

detti ed esso viene liquidato dall'intendenza di finanza competente per territorio in base ai progetti di liquidazione formulati dalla segreteria del

la commissione. Il compenso va annualmente adeguato con decreto del

Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in correlazione

alla misura dei compensi previsti dall'articolo 12 per i membri della com

missione».

Art. 5.

1. - Alla copertura delle spese per i nuovi adempimenti delle commis

sioni tributarie di primo grado, che si valutano non superiori ai due mi

liardi di lire, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 8 dell'articolo li-bis del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, inserito dall'arti

colo 1 della presente legge.

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PARTE PRIMA

II

Il pretore, sciogliendo la riserva che precede rileva: come più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale

l'a.g.o. è priva di giurisdizione, anche per l'emanazione di prov vedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., per quanto riguarda le

questioni concernenti la materia tributaria. Peraltro, tale carenza

di giurisdizione non significa affatto, come lamentato dal ricor

rente, carenza di tutela. Infatti, alla luce della recente giurispru denza costituzionale (sent. 190/85, Foro it., 1985, I, 1881), il

soggetto che ritiene illegittimo l'accertamento tributario dovrà ri

chiedere ex art. 39 d.p.r. 692/73 all'intendente di finanza di so

spendere la riscossione dei tributi in pendenza di ricorso contro

il ruolo, ed in caso di rifiuto della sospensione, potrà impugnare tale atto dinanzi al Tar, il quale a sua volta potrà concedere la

misura cautelare, in un giudizio che formalmente avrà ad oggetto un atto di diniego, ma che salvaguarderà in positivo la pretesa sostanziale. Il ricorso va, quindi respinto per carenza di giurisdi zione del giudice adito.

Ili

Il pretore, sciogliendo la riserva, ritenuto che l'esecutato Kal

deway Pietro ha mosso contestazioni e fatto richieste irricevibili,

avendo le contestazioni e richieste significato di opposizione al

l'esecuzione, promuovibile soltanto con la dichiarata assistenza

o col ministero di un difensore (art. 82 c.p.c.); — ritenuto, altresì', che detta opposizione sarebbe improponi

bile a norma dell'art. 54, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973

n. 602; — ritenuto peraltro che la stessa esattoria procedente riconosce

che, con i provvedimenti esibiti in copia dell'esecutato, è stata

sospesa, dal Tar Toscana, l'esecutorietà dei ruoli d'imposta, ed

accessori costituenti il titolo per l'esecuzione; — ritenuto che tali provvedimenti cautelari del giudice ammi

nistrativo comportano non l'estinzione, bensì la sospensione del

processo esecutivo; — ritenuto che durante la sospensione del processo esecutivo

nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposi zione del giudice dell'esecuzione;

— ritenuto che è sicuramente possibile, durante la sospensione del processo esecutivo di espropriazione presso terzi, raccogliere la dichiarazione del testo pignorato, che è atto integrativo del

pignoramento ed ha oggettiva funzione cautelare in relazione al

prosieguo utile del processo esecutivo quando la sospensione do

vesse, ipoteticamente, venir meno; — ritenuto, pertanto, che può essere fissata altra udienza af

finché il terzo, nella specie, spontaneamente integri la dichiara

zione già resa fornendo le precisazioni chieste dall'esattoria

procedente, fermo restando che, in caso di mancata spontanea dichiarazione integrativa resa in detta udienza, il processo rimar

rà sic et simpliciter sospeso, e l'esattoria dovrà semmai chiedere

l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo pignorato; per questi motivi dichiara sospeso il processo esecutivo. (Omissis)

PRETURA DI FIRENZE; sentenza 16 giugno 1988; Giud. Sore

sina; Orlando (Aw. Federici) c. Usi 10/E (Avv. Nicolodi).

PRETURA DI FIRENZE

Sanitario — Medico generico convenzionato — Numero minimo

di assistiti — Decadenza dalla convenzione — Disposizione tran

sitoria dell'accordo collettivo nazionale — Illegittimità (L. 23

dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario naziona

le, art. 48; d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, accordo collettivo na

zionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di

medicina generale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n.

833).

Va disapplicata perché contra legem la norma transitoria n. 2

dell'accordo collettivo nazionale per i medici generici conven

zionati col servizio sanitario nazionale, recepito nel d.p.r. 8

giugno 1987 n. 289, secondo la quale il medico che, alla data

Il Foro Italiano — 1989.

del 31 dicembre 1986, risultava avere meno di cinquanta assi

stiti veniva dichiarato decaduto dalla convenzione con effetto

immediato; in conseguenza, va annullato il provvedimento del

la Usi che, in applicazione di quella norma, ha disposto la can

cellazione del sanitario dall'elenco dei medici generici

convenzionati. (1)

Fatto e diritto. — Con ricorso depositato in cancelleria il 24

marzo 1988, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'u

dienza di discussione il 2 aprile 1988, Orlando Niana, medico

generico convenzionata con il servizio sanitario nazionale ai sensi

dell'art. 48 1. 833/78, esponeva che con ricorso ex art. 700 c.p.c.,

depositato il 25 gennaio 1988, respinto dal pretore con ordinanza

del 17 febbraio 1988 per insussistenza dei presupposti necessari

per la concessione del provvedimento d'urgenza, aveva chiesto

che venisse sospesa l'applicazione del provvedimento della Usi

10/E del 3 novembre 1987 con il quale era stata disposta la sua

cancellazione dagli elenchi del servizio sanitario ai sensi della norma

transitoria n. 2 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo

dal d.p.r. 289/87, per la quale il medico che, alla data del 31

dicembre 1986, risultava avere meno di cinquanta assistiti veniva

dichiarato decaduto da tale stato con effetto immediato. Sostene

va la ricorrente che l'art. 48 1. 833/78 aveva voluto solo porre un limite massimo di assistiti per ciascun medico convenzionato

e non anche un limite minimo, che la clausola di cui all'accordo

nazionale doveva ritenersi illegittima perché, oltre a violare il di

ritto di libera scelta del medico per ogni cittadino, aveva disposto oltre i limiti previsti dall'art. 48 cit., comprimendo oltretutto di

ritti, quali quelli di cui agli art. 2, 3, 4 e 32 Cost., costituzional

mente tutelati; instava, pertanto, perché, disapplicato il

provvedimento Usi 10/E del 3 novembre 1987, il pretore dichia

rasse il suo diritto a rimanere iscritta negli elenchi dei medici ge nerici convenzionati. (Omissis)

Passando al merito della controversia, è da osservare che il

3° comma dell'art. 48 cit. attribuisce agli accordi collettivi nazio

nali, tra l'altro, la previsione del «rapporto ottimale medico —

assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera

scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei

pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità

sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico

per ogni cittadino». Mentre, per un verso, non può ritenersi che

tale norma abiliti l'accordo collettivo a stabilire il numero di assi

stibili minimo per ciascun medico convenzionato (e, a fortiori, la cancellazione dall'elenco del servizio sanitario nazionale), al

più delegandolo a indicare la proporzione ottimale (e perciò au

spicabile soltanto) tra gli uni e l'altro, rimanendo salvo, per espres sa disposizione, il diritto del cittadino alla libera scelta (diritto che sarebbe vulnerato non solo dall'attribuzione d'ufficio di un

medico a ciascun paziente, ma anche dalla negazione nei con

fronti di quest'ultimo di avvalersi di un sanitario di propria fidu

cia), è ulteriormente da sottolineare che il n. 5 dello stesso 3°

comma dell'art. 48 pone una espressa deroga a tale principio del

la libera scelta del medico allorché prevede che l'accordo col

(1) La decisione (redatta dall'uditore giudiziario R. Mancuso) risolve una questione nuova sorta in seguito a norma transitoria inserita nell'ul timo accordo collettivo nazionale del 1987 e sulla quale non risultano

precedenti editi. Per riferimenti sul regime (opposto a quello preso in esame dal Pretore

di Firenze) del massimale degli assistibili, v. Pret. Sassari 4 novembre 1985 e Pret. Scandiano 30 luglio 1985, Foro it., 1986, I, 1111, con nota di richiami (che hanno riconosciuto la legittimità delle norme degli accor di collettivi che impongono al medico convenzionato ultrasettantenne la riduzione del numero degli assistibili); Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 1987, n. 340, id., Rep. 1987, voce Sanitario, n. 235, e sez. V 5 settembre

1987, n. 549, ibid., n. 239 (che ha affermato la legittimità delle disposi zioni che impongono limitazioni al numero degli assistibili e regolano il rientro nel massimale da parte del sanitario); Corte cost. 15 maggio 1987, n. 173, id., 1987, I, 2291, e 5 novembre 1986, n. 234, ibid., 1089

(sul rapporto rispetto ai principi costituzionali delle disposizioni contrat tuali che assoggettano a particolari condizioni l'accesso del cittadino a strutture private convenzionate nell'ambito del servizio sanitario naziona le e che introducono il rapporto ottimale di un medico ogni mille abi

tanti). La stessa norma transitoria n. 2 d.p.r. 289/87, è stata «sospesa» ai

sensi dell'art. 21 1. 1074/71 da Tar Toscana, ord. 3 febbraio 1988, n.

152, pres. Berruti, est. Colombati, Foscarini c. Usi 10/E ed altri, inedita.

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