sentenza 14 settembre 1988; Giud. Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte diretteMilanoSource: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 259/260-263/264Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183762 .
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PARTE PRIMA
Nella memoria difensiva la società convenuta e il Lioce hanno
dedotto — con argomentazioni parzialmente coincidenti — la obiet
tiva impossibilià di disporre la sospensione della deliberazione im
pugnata perché per una parte (diniego approvazione bilancio)
insuscettibile di esecuzione e per altra parte (revoca amministra
tore e nomina nuovo amministratore) già eseguita, talché la istanza
di istanza di sospensione dovrebbe in buona sostanza giudicarsi
inammissibile. La eccezione non può essere condivisa. E, invero, la tesi innan
zi sinteticamente riferita, sebbene trovi conforto in autorevole dot
trina specificatamente con riferimento alla ipotesi di nomina di
amministratore, non sembra condividibile ed in effetti è stata di
sattesa dalla prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Roma 21
febbraio 1952, Foro it., 1952, I, 1612; Trib. Avezzano 19 luglio
1974 e Trib. Chieti 23 ottobre 1975, id., Rep. 1976, voce Società,
nn. 126, 245), sul rilievo che la norma di cui all'art. 2378 c.c.
non ha inteso riferirsi ad una esecutività in senso stretto, cioè
alla fase propriamente realizzatrice di quanto deliberato dalla vo
lontà sociale, ma alle più ampie conseguenze della delibera stes
sa, cioè alla sua efficacia ed imperatività, essendo in realtà scopo
dell'intervento giurisdizionale in senso sospensivo quello di scon
giurare che la realizzazione della sanzione principale (annullamento) riesca di fatto impossibile proprio per essersi già irrevocabilmente
verificati i pregiudizi derivati dall'atto invalido.
Ciò posto, riconosciuta la ammissibilità del provvedimento ri
chiesto, va ricordato che per concorde opinione il procedimento
in esame si inserisce nel quadro di quelli cautelari con la conse
guenza che ai fini della eventuale sospensione è necessario com
piere un giudizio delibativo in primo luogo sulla evidenza della
dedotta illegalità e poi sul punto relativo agli inconvenienti che
potrebbero verificarsi a scapito del buon andamento e del funzio
namento della società. Orbene, nella specie con riferimento alla
prima doglianza espressa dall'attrice inerente la pretesa nullità
della deliberazione per essere stata l'assemblea presieduta da per sona diversa dall'amministratore (come previsto nello statuto),
giova rilevare che avendo l'assemblea totalitaria del 30 marzo 1987
disposto il rinvio ad altra data prefissata e non essendosi nel giorno
fissato presentata l'amministratrice, l'assemblea nuovamente to
talitaria doveva ritenersi validamente costituita e bene poteva es
sere presieduta da persona estranea.
Meritevole di più attenta considerazione, pur nei limiti necessa
riamente contenuti conseguenti alla natura stessa del presente prov
vedimento, si appalesa l'altra doglianza attinente all'esercizio del
diritto di voto connesso alle quote, distintamente intestate ai co
niugi, ma che l'attrice assume comprese nella comunione legale. In proposito va osservato che, aderendosi alla tesi di coloro che
ravvisano nella quota di società a responsabilità limitata un dirit
to di credito, il problema sarebbe di agevole soluzione posto che
la dottrina prevalente ritiene che la comunione tra i coniugi sia
limitata ai beni con esclusione quindi dei diritti di credito. Ma
la conclusione in ordine al quesito che ne occupa non muta nean
che aderendosi all'indirizzo (che in realtà appare più convincente) accolto dalle più recenti decisioni della Corte suprema (Cass. n.
640 del 1984, id., Rep. 1984, voce Esecuzione forzata in genere, n. 35; n. 1355 del 1985, id., Rep. 1985, voce Società, n. 739; n. 7409 del 1986, id., Rep. 1986, voce cit., nn. 703-706) secondo
cui la quota di una r.l. si configura come bene immateriale. Ed
invero, la contitolarità delle quote in capo ad entrambi i coniugi in forza del vincolo coniugale non ha di per sé rilievo verso la
società perché la legittimazione all'esercizio dei diritti ed obblighi sociali e quindi al diritto di voto è legata alla annotazione nel
libro soci e se dunque la quota, pure comune, è intestata ad uno
solo dei coniugi è solo costui ad essere legittimato ad esercitare
i diritti riconnessi alla qualità di socio fino a quando la contitola
rità non sia accertata ed annotata. Poiché nella specie il Lioce
figurava come titolare esclusivo di quote pari al 60% del capitale sociale e l'attrice di quote pari al 40%, sembra doversi riconosce
re, all'esito della indagine ancorché sommaria sopra condotta, che esattamente il Lioce è stato ammesso a votare in relazione
alle quote di cui appariva titolare e che quindi le nullità lamenta
te non ricorrono.
La esclusione del fumus boni iuris rende praticamente super fluo ogni ulteriore esame, solo osservandosi che la designazione ad amministratore di persona estranea potrà con ogni probabilità assicurare il buon funzionamento della società. L'istanza di so
spensione va, adunque, disattesa.
Il Foro Italiano — 1989.
PRETURA DI VOLTERRA; sentenza 14 settembre 1988; Giud.
Schiavone; Cocucci c. Ufficio distrettuale imposte dirette
Milano.
PRETURA DI VOLTERRA;
Provvedimenti di urgenza — Sospensione dell'esecuzione fiscale — Potestà cautelare del giudice ordinario — Sussistenza (Cod.
proc. civ., art. 700; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizio ni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 39).
Non essendo attribuita ad altra autorità giudiziaria la potestà cau
telare in materia tributaria, può il giudice ordinario, in sede
di giudizio ex art. 700 c.p.c., disporre la sospensione della ese
cuzione fiscale qualora sussista pericolo di danno grave e irre
parabile per i diritti del contribuente. (1)
II
PRETURA DI CASTELNUOVO GARFAGNANA; ordinanza 12
luglio 1988; Giud. Origlio; Onesti c. Min. finanze.
Provvedimenti di urgenza — Sospensione della esecuzione fiscale — Difetto di giurisdizione del giudice ordinario — Improponi bilità della domanda (Cod. proc. civ., art. 700; d.p.r. 29 set
tembre 1973 n. 602, art. 39).
È improponibile dinanzi al giudice ordinario, per difetto di giuris dizione, la domanda avente ad oggetto l'emanazione di provve dimenti di urgenza ex art. 700 c.p. c. in materia tributaria. (2)
III
PRETURA DI FIRENZE; ordinanza 5 febbraio 1987; Giud. Boz
zi; Esattoria comunale di Firenze c. Kaldeway e Soc. Metronotte.
Riscossione delle imposte — Sospensione della esecutorietà dei
ruoli — Esecuzione esattoriale presso terzi — Estinzione —
Esclusione — Sospensione della procedura (Cod. proc. civ., art. 543, 547, 548, 615, 623, 624, 626; d.p.r. 6 dicembre 1971
n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art.
21; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, art. 54).
Il processo esecutivo promosso dalla esattoria comunale per la
riscossione di tributi deve essere sospeso e non dichiarato estin
to in seguito alla sospensione della esecutorietà dei ruoli di im
posta disposta dal tribunale amministrativo regionale; può,
tuttavia, essere raccolta la eventuale spontanea dichiarazione
del terzo pignorato. (3)
(1-3) I. - Continua la querelle in tema di potestà di sospensione della esecuzione fiscale da parte del giudice ordinario: in verità, dopo le peren torie e ripetute statuizioni della Corte costituzionale (v., fra le ultime, ord. 2 febbraio 1988, n. 142, G.U., la s.s., 17 febbraio 1988, n. 7; 17 dicembre 1987, n. 551, id., 30 dicembre 1987, n. 55; 23 dicembre 1986, n. 288, Foro it., 1987, I, 1367) e della Cassazione (v. sent. 5 ottobre
1987, h. 7425, id., Rep. 1987, voce Riscossione delle imposte, n. 78; 20
gennaio 1987, n. 461, id., 1987, I, 1368), sono sempre più rare le pronun zie dei giudici di merito che continuano a ritenere ammissibile la proposi zione al giudice ordinario di domanda cautelare in materia riservata alla
cognizione delle commissioni tributarie (conforme a Pret. Volterra in epi grafe, v. Pret. Castellammare del Golfo, ord. 3 luglio 1987, id., Rep. 1987, voce Provvedimenti di urgenza, n. 36, e in Giust. civ., 1987, I, 2976; in termini con Pret. Castelnuovo Garfagnana in epigrafe e con la giurisprudenza dominante, v. Pret. Viareggio, ord. 21 aprile 1988, giud. De Cristoforo, Pardini c. Esattoria com. Camaiore, inedita; App. Torino 24 novembre 1987, pres. Bersano Begey, est. Mancinelli, Berta c. Min.
finanze, inedita, confermativa di Trib. Torino 17 marzo 1986, Foro it., 1987, I, 253, che aveva dichiarato inefficace il provvedimento di sospen sione della esenzione fiscale emesso in via di urgenza dal pretore ed affer mato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla verifica della legittimità del procedimento esattivo di riscossione delle imposte e, di conseguenza, la insussistenza di un qualsivoglia potere del medesimo di sospendere in via cautelare d'urgenza tale procedimento).
D'altro canto, i tribunali amministrativi in prevalenza respingono le istanze cautelari proposte al fine di ottenere la sospensione della esenzio ne fiscale in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto (o del
silenzio) dell'intendenza di finanza sulla istanza di sospensione della esen zione fiscale proposta ex art. 39 d.p.r. 602/73 (v., fra le tante, Tar
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
II pretore, letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti
allegati, ritenuta ammissibile la tutela cautelare generica di cui
all'art. 700 c.p.c. anche per materie escluse dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e quindi anche in materia devo
luta alla cognizione delle commissioni tributarie; ritenuto che il
potere di sospensiva attribuito all'intendente di finanza ex art.
39 d.p.r. 602/73 non può essere considerato un rimedio di carat
tere cautelare di natura giurisdizionale e quindi alternativo al ri
corso ex art. 700 c.p.c. avendo quello carattere amministrativo
Toscana, ord. 1° dicembre 1988, n. 1199, pres. Berruti, est. Lazzeri, Ric
ci c. Min. finanze, inedita; Tar Piemonte, ord. 1° luglio 1987, pres. Go
mez de Ayala, est. Zucchelli, Mortarino c. Min. finanze, inedita; Tar
Veneto, sez. I, 15 settembre 1987, n. 826, Rass. trib., 1988, II, 379) ed
i giudici istruttori dei tribunali ordinari aditi in seguito al provvedimento
pretorile d'urgenza lo revocano (v. Trib. Avezzano 12 marzo 1987, Foro
it., 1988, I, 280; Trib. Firenze, ord. 7 giugno 1988, giud. Carnesecchi, Min. finanze c. Boncompagni, inedita).
Per altri riferimenti si rinvia alle cit. note di richiami in Foro it., 1988,
I, 280 e 1987, I, 1367, cui adde, E. Rosini, I poteri dell'intendente di
finanza nella riscossione delle imposte dirette e la tutela giurisdizionale dei contribuenti, in Dir. proc. ammin., 1987, 497.
II. - Sulle conseguènze per l'esecuzione fiscale in corso del provvedi mento di sospensione emesso dall'autorità giudiziaria (nella specie tratta
vasi della riscossione di tributi sospesa da Tar Toscana, ord. 25 luglio
1985, n. 541, inedita, confermata da Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre
1985, n. 620, Foro it., 1986, III, 290, con nota di richiami di G. Alben
zio) il Pretore di Firenze interviene con una pronunzia di grande rilevan
za per la chiarezza dei rapporti fra contribuente e fisco, in linea col principio recentemente affermato dalla Cassazione circa gli atti di esecuzione posti in essere in forza di sentenza di primo grado esecutiva riformata in appel lo: per ogni riferimento, v. Cass. 13 aprile 1988, n. 2925, id., 1988, I,
1413, con osservazioni di A. Proto Pisani, e 2281, con nota di G. Fab
brini, Diritto e processo nelle vicende interpretative dell'art. 336, 2° comma
c.p.c. Sul procedimento di espropriazione presso terzi ed il regime delle op
posizioni e delle prove, v. la nota di richiami a Cass. 18 dicembre 1987, n. 9407, ibid., 2321.
III. - Sembra, però che il travaglio di dottrina e giurisprudenza e....
il grido di dolore dei contribuenti abbia finalmente indotto il legislatore ad intervenire in materia con una regolamentazione ad hoc della sospen sione cautelare nel processo tributario; il relativo disegno di legge che
qui di seguito riportiamo per esteso, approvato dal senato nella seduta
del 13 ottobre 1988 (ed il cui successivo iter potrà essere seguito nella
Tabella parlamentare di questa rivista dopo la segnalazione contenuta
al n. 222, ibid., V, 511), merita senza dubbio il più incondizionato ap
poggio per la ormai indilazionabile regolazione della materia che introdu
ce, anche se alcune disposizioni marginali destino qualche perplessità (ci
riferiamo, essenzialmente, alla «maggiorazione del 15 per cento annuo»
prevista dall'8° ed ultimo comma dell'art. 1 nel caso di reiezione nel
merito del ricorso dopo la concessione della sospensione in sede cautela
re: piuttosto che penalizzare il contribuente che si avvalga degli istituti
previsti dalle leggi vigenti sarebbe, forse, opportuno tutelare l'erario ri
toccando i vigenti tassi di interesse per la ritardata riscossione, anche
se la Corte costituzionale mostra di ritenere non confliggenti con i princi
pi di cui agli art. 24 e 53 Cost, le maggiorazioni di soprattasse conseguen ti alla infruttuosa proposizione di ricorsi alle commissioni tributarie: v.
ord. 21 gennaio 1988, n. 55, ibid., I, 3500, in relazione all'art. 24 d.p.r.
643/72).
Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario.
Art. 1.
1. - Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, è inserito il seguente: «Art. 17-bis. - (Sospensione cautelare della riscossione). - 1. In penden
za del giudizio di primo grado il ricorrente ha facoltà di chiedere alla
commissione tributaria che la esecutorietà dell'imposizione venga sospesa se da essa può derivargli un pregiudizio imminente ed irreparabile.
2. - L'istanza di sospensione, debitamente motivata, a pena di inam
missibilità, in ordine al presupposto indicato nel comma 1, va prodotta in carta da bollo alla segreteria della commissione tributaria di primo
grado presso la quale pende il ricorso contro l'atto impositivo e ad essa
vanno allegati, sempre a pena di inammissibilità, le copie fotostatiche
delle ricevute comprovanti l'avvenuta presentazione del ricorso in bollo
alla segreteria della commissione e dell'esemplare in carta semplice all'uf
ficio tributario.
Il Foro Italiano — 1989.
e non garantendo la necessaria imparzialità assicurata invece dal
l'organo giudiziario; che l'applicazione della sospensiva cautelare
in via d'urgenza non contrasta con l'art. 3 r.d. 14 aprile 1910
n. 639 che attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria il potere di sospendere l'esecuzione della ingiunzione opposta; ritenuto che
nel caso di specie sussistono i presupposti per la sospensione del
l'esecuzione, attesa la imminenza e la irreparabilità del pregiudi
zio, desunta dalla rilevanza dell'importo richiesto in relazione alla
situazione di fatto esposta, che resta comunque impregiudicata nel merito, nonché il fumus boni iuris della pretesa; ritenuta la
propria competenza in relazione a quanto disposto dall'art. 701
c.p.c.; letti gli art. 700 e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordina la sospensione della esecuzione del ruolo e della relativa
cartella di pagamento n. 33093 indicata in ricorso emesso dall'uf
ficio distrettuale delle imposte dirette di Milano a carico del ri
corrente Cocucci Fulvio, liquidatore della immobiliare Ediltre s.r.l.
tramite la esattoria di Garbagnate Milanese. (Omissis)
3. - Il presidente della commissione provvede ad assegnare l'istanza alla sezione che ha in carico il ricorso contro l'atto impositivo entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa e, nel caso in cui il ricorso non sia stato assegnato, vi provvede entro lo stesso termine, in uno con l'istanza.
4. - Il presidente della sezione fissa la data in cui verrà tenuta la came ra di consiglio in modo che essa si svolga entro il quindicesimo giorno da quello dell'assegnazione dell'istanza; di tale fissazione viene data co municazione alle parti con avviso spedito almeno tre giorni prima. La
sezione provvede in contraddittorio ed immediatamente con ordinanza motivata e non impugnabile.
5. - Il provvedimento di sospensione, totale o parziale, ha efficacia
per dodici mesi, decorrenti dalla data della sua emissione, salvo che nel
frattempo non sia intervenuta la decisione sul ricorso, e non è rinnovabile. 6. - Il presidente del collegio, contestualmente alla pronuncia favorevo
le alla sospensione, dispone la fissazione dell'udienza dibattimentale per la trattazione del ricorso in modo che essa possa svolgersi non oltre i
tre mesi anteriori alla scadenza della sospensione. 7. - Il provvedimento di rigetto dell'istanza preclude al ricorrente la
richiesta di sospensione della riscossione agli organi amministrativi. 8. - Se la decisione della commissione di primo grado conferma in
tutto o in parte l'atto impugnato, l'ufficio tributario da cui esso promana applica sull'imposta dovuta, e la cui riscossione è stata sospesa dal prov vedimento di cui al comma 5 del presente articolo, una maggiorazione del 15 per cento annuo, ragguagliata al tempo intercorso fra il provvedi mento di sospensione e il deposito della decisione, ferma restando l'appli cazione degli interessi per ritardata riscossione stabiliti dalle singole leggi di imposta. Se la sospensione riguarda soltanto sanzioni non pecuniarie, l'ufficio tributario applica una pena pecuniaria di lire 200.000».
Art. 2.
1. - Il primo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente: «La procedura esecutiva, salvo che non sia stata sospesa dalla commis
sione tributaria ai sensi dell'articolo li-bis del decreto del Presidente del la Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non può essere sospesa dall'esattore
se la sospensione stessa non sia disposta dall'intendenza di finanza ai
sensi dell'articolo 53 o dal pretore in seguito ad opposizione di terzi».
Art. 3.
1. - All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto bre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo li-bis i compensi previsti dai commi precedenti vanno corrisposti nella misura
maggiorata del 30 per cento».
Art. 4.
1. - All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto
bre 1972, n. 636, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai segretari spetta un compenso di lire 1.500 per ogni decreto emesso
ai sensi dell'articolo 17-te dalla sezione della commissione cui sono ad
detti ed esso viene liquidato dall'intendenza di finanza competente per territorio in base ai progetti di liquidazione formulati dalla segreteria del
la commissione. Il compenso va annualmente adeguato con decreto del
Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, in correlazione
alla misura dei compensi previsti dall'articolo 12 per i membri della com
missione».
Art. 5.
1. - Alla copertura delle spese per i nuovi adempimenti delle commis
sioni tributarie di primo grado, che si valutano non superiori ai due mi
liardi di lire, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 8 dell'articolo li-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, inserito dall'arti
colo 1 della presente legge.
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PARTE PRIMA
II
Il pretore, sciogliendo la riserva che precede rileva: come più volte stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale
l'a.g.o. è priva di giurisdizione, anche per l'emanazione di prov vedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c., per quanto riguarda le
questioni concernenti la materia tributaria. Peraltro, tale carenza
di giurisdizione non significa affatto, come lamentato dal ricor
rente, carenza di tutela. Infatti, alla luce della recente giurispru denza costituzionale (sent. 190/85, Foro it., 1985, I, 1881), il
soggetto che ritiene illegittimo l'accertamento tributario dovrà ri
chiedere ex art. 39 d.p.r. 692/73 all'intendente di finanza di so
spendere la riscossione dei tributi in pendenza di ricorso contro
il ruolo, ed in caso di rifiuto della sospensione, potrà impugnare tale atto dinanzi al Tar, il quale a sua volta potrà concedere la
misura cautelare, in un giudizio che formalmente avrà ad oggetto un atto di diniego, ma che salvaguarderà in positivo la pretesa sostanziale. Il ricorso va, quindi respinto per carenza di giurisdi zione del giudice adito.
Ili
Il pretore, sciogliendo la riserva, ritenuto che l'esecutato Kal
deway Pietro ha mosso contestazioni e fatto richieste irricevibili,
avendo le contestazioni e richieste significato di opposizione al
l'esecuzione, promuovibile soltanto con la dichiarata assistenza
o col ministero di un difensore (art. 82 c.p.c.); — ritenuto, altresì', che detta opposizione sarebbe improponi
bile a norma dell'art. 54, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973
n. 602; — ritenuto peraltro che la stessa esattoria procedente riconosce
che, con i provvedimenti esibiti in copia dell'esecutato, è stata
sospesa, dal Tar Toscana, l'esecutorietà dei ruoli d'imposta, ed
accessori costituenti il titolo per l'esecuzione; — ritenuto che tali provvedimenti cautelari del giudice ammi
nistrativo comportano non l'estinzione, bensì la sospensione del
processo esecutivo; — ritenuto che durante la sospensione del processo esecutivo
nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposi zione del giudice dell'esecuzione;
— ritenuto che è sicuramente possibile, durante la sospensione del processo esecutivo di espropriazione presso terzi, raccogliere la dichiarazione del testo pignorato, che è atto integrativo del
pignoramento ed ha oggettiva funzione cautelare in relazione al
prosieguo utile del processo esecutivo quando la sospensione do
vesse, ipoteticamente, venir meno; — ritenuto, pertanto, che può essere fissata altra udienza af
finché il terzo, nella specie, spontaneamente integri la dichiara
zione già resa fornendo le precisazioni chieste dall'esattoria
procedente, fermo restando che, in caso di mancata spontanea dichiarazione integrativa resa in detta udienza, il processo rimar
rà sic et simpliciter sospeso, e l'esattoria dovrà semmai chiedere
l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo pignorato; per questi motivi dichiara sospeso il processo esecutivo. (Omissis)
PRETURA DI FIRENZE; sentenza 16 giugno 1988; Giud. Sore
sina; Orlando (Aw. Federici) c. Usi 10/E (Avv. Nicolodi).
PRETURA DI FIRENZE
Sanitario — Medico generico convenzionato — Numero minimo
di assistiti — Decadenza dalla convenzione — Disposizione tran
sitoria dell'accordo collettivo nazionale — Illegittimità (L. 23
dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario naziona
le, art. 48; d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289, accordo collettivo na
zionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di
medicina generale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n.
833).
Va disapplicata perché contra legem la norma transitoria n. 2
dell'accordo collettivo nazionale per i medici generici conven
zionati col servizio sanitario nazionale, recepito nel d.p.r. 8
giugno 1987 n. 289, secondo la quale il medico che, alla data
Il Foro Italiano — 1989.
del 31 dicembre 1986, risultava avere meno di cinquanta assi
stiti veniva dichiarato decaduto dalla convenzione con effetto
immediato; in conseguenza, va annullato il provvedimento del
la Usi che, in applicazione di quella norma, ha disposto la can
cellazione del sanitario dall'elenco dei medici generici
convenzionati. (1)
Fatto e diritto. — Con ricorso depositato in cancelleria il 24
marzo 1988, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'u
dienza di discussione il 2 aprile 1988, Orlando Niana, medico
generico convenzionata con il servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 48 1. 833/78, esponeva che con ricorso ex art. 700 c.p.c.,
depositato il 25 gennaio 1988, respinto dal pretore con ordinanza
del 17 febbraio 1988 per insussistenza dei presupposti necessari
per la concessione del provvedimento d'urgenza, aveva chiesto
che venisse sospesa l'applicazione del provvedimento della Usi
10/E del 3 novembre 1987 con il quale era stata disposta la sua
cancellazione dagli elenchi del servizio sanitario ai sensi della norma
transitoria n. 2 dell'accordo collettivo nazionale, reso esecutivo
dal d.p.r. 289/87, per la quale il medico che, alla data del 31
dicembre 1986, risultava avere meno di cinquanta assistiti veniva
dichiarato decaduto da tale stato con effetto immediato. Sostene
va la ricorrente che l'art. 48 1. 833/78 aveva voluto solo porre un limite massimo di assistiti per ciascun medico convenzionato
e non anche un limite minimo, che la clausola di cui all'accordo
nazionale doveva ritenersi illegittima perché, oltre a violare il di
ritto di libera scelta del medico per ogni cittadino, aveva disposto oltre i limiti previsti dall'art. 48 cit., comprimendo oltretutto di
ritti, quali quelli di cui agli art. 2, 3, 4 e 32 Cost., costituzional
mente tutelati; instava, pertanto, perché, disapplicato il
provvedimento Usi 10/E del 3 novembre 1987, il pretore dichia
rasse il suo diritto a rimanere iscritta negli elenchi dei medici ge nerici convenzionati. (Omissis)
Passando al merito della controversia, è da osservare che il
3° comma dell'art. 48 cit. attribuisce agli accordi collettivi nazio
nali, tra l'altro, la previsione del «rapporto ottimale medico —
assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera
scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei
pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unità
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico
per ogni cittadino». Mentre, per un verso, non può ritenersi che
tale norma abiliti l'accordo collettivo a stabilire il numero di assi
stibili minimo per ciascun medico convenzionato (e, a fortiori, la cancellazione dall'elenco del servizio sanitario nazionale), al
più delegandolo a indicare la proporzione ottimale (e perciò au
spicabile soltanto) tra gli uni e l'altro, rimanendo salvo, per espres sa disposizione, il diritto del cittadino alla libera scelta (diritto che sarebbe vulnerato non solo dall'attribuzione d'ufficio di un
medico a ciascun paziente, ma anche dalla negazione nei con
fronti di quest'ultimo di avvalersi di un sanitario di propria fidu
cia), è ulteriormente da sottolineare che il n. 5 dello stesso 3°
comma dell'art. 48 pone una espressa deroga a tale principio del
la libera scelta del medico allorché prevede che l'accordo col
(1) La decisione (redatta dall'uditore giudiziario R. Mancuso) risolve una questione nuova sorta in seguito a norma transitoria inserita nell'ul timo accordo collettivo nazionale del 1987 e sulla quale non risultano
precedenti editi. Per riferimenti sul regime (opposto a quello preso in esame dal Pretore
di Firenze) del massimale degli assistibili, v. Pret. Sassari 4 novembre 1985 e Pret. Scandiano 30 luglio 1985, Foro it., 1986, I, 1111, con nota di richiami (che hanno riconosciuto la legittimità delle norme degli accor di collettivi che impongono al medico convenzionato ultrasettantenne la riduzione del numero degli assistibili); Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 1987, n. 340, id., Rep. 1987, voce Sanitario, n. 235, e sez. V 5 settembre
1987, n. 549, ibid., n. 239 (che ha affermato la legittimità delle disposi zioni che impongono limitazioni al numero degli assistibili e regolano il rientro nel massimale da parte del sanitario); Corte cost. 15 maggio 1987, n. 173, id., 1987, I, 2291, e 5 novembre 1986, n. 234, ibid., 1089
(sul rapporto rispetto ai principi costituzionali delle disposizioni contrat tuali che assoggettano a particolari condizioni l'accesso del cittadino a strutture private convenzionate nell'ambito del servizio sanitario naziona le e che introducono il rapporto ottimale di un medico ogni mille abi
tanti). La stessa norma transitoria n. 2 d.p.r. 289/87, è stata «sospesa» ai
sensi dell'art. 21 1. 1074/71 da Tar Toscana, ord. 3 febbraio 1988, n.
152, pres. Berruti, est. Colombati, Foscarini c. Usi 10/E ed altri, inedita.
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