sentenza 15 aprile 1987, n. 129 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18);Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Colucci c. Provincia di Salerno; interv. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Di Tarsia Di Belmonte). Ord. T.A.R. Campania, sez. Salerno, 14 aprile 1983 (G.U. n.60 del 1984)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2171/2172-2173/2174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181365 .
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2171 PARTE PRIMA 2172
(«La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applica zioni») in presenza di una tutela irrazionalmente differenziata nei confronti di una attività professionale rispetto ad altre.
È appena il caso di sottolineare che la diversità di trattamento considerata rimane irrazionale e ingiustificata anche nell'ipotesi — che pure storicamente si è avverata negli anni 1958, 1969, 1971 e 1972 — in cui i compensi dei geometri subiscano un trattamen to deteriore per essere il tasso ufficiale di sconto inferiore al sag gio legale degli interessi ex art. 1284 c.c.
2. - A fronte di analoghe considerazioni svolte dai surricordati
giudici di merito, la Corte costituzionale — con più ordinanze, l'ultima delle quali in data 18 giugno 1987, in G.U. 29 luglio 1987, la serie speciale, n 31 — ha rimesso gli atti ai giudici a
quibus osservando che «il danno provocato dall'inadempimento dei debiti derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autono mo nonché d'impiego pubblico, in applicazione del principio enun ciato dalla giurisprudenza della Corte dei conti e dalla Corte cost, n. 300 del 1986 (,Foro it., 1987,1, 320), è determinato alla stregua degli art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. (novellati in virtù della 1. 11 agosto 1973 n. 533), e pertanto è preliminare all'esame della
prospettata questione d'illegittimità la verifica della incidenza sulla stessa dell'enunciato principio, che la corte non può non rimette re ai giudici a quibus.
3. - Al riguardo devono essere enucleate le seguenti conside razioni.
3a. - In prima battuta va osservato che i riferimenti giurispru denziali citati nell'ordinanza della corte non formano ancora un indirizzo univoco ed indiscusso, tale da consentire di prefigurare un «diritto vivente» nella materia in parola.
La Corte di cassazione — tra l'altro dopo un itinerario giuris prudenziale oscillante — solo di recente è approdata ad una idea le divisione dei lavoratori autonomi in due categorie: nella prima sono compresi i soggetti indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c. e cioè coloro che svolgono una attività di collaborazione che si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalen temente personale, anche se non a carattere subordinato; nella seconda sono collocati tutti gli altri lavoratori autonomi. Solo ai compensi dei soggetti appartenenti alla prima categoria è rico nosciuta dal Supremo collegio la rivalutazione monetaria «auto
matica», come delineata dagli art. 529 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. Evidenziano, infatti, i giudici di legittimità che il compenso
dovuto ad un professionista per l'assolvimento di un singolo in carico costituisce un debito di valuta soggetto al principio nomi
nalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferi mento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può es sere automaticamente riconosciuta dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritar dato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa tro vare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c., attenendo essa alle somme di danaro dovute per crediti di lavoro, come specifi camente e tassativamente elencati nell'art. 409 c.p.c., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coor dinata (Cass. 13 marzo 1987, n. 2611, id., Mass., 430, conferma ta da Cass. 2 aprile 1987, n. 3188, ibid., 543, secondo cui «il principio della rivalutazione monetaria di cui all'art. 429, 3° com ma, c.p.c., trova applicazione, in forza dell'art. 409, n. 3, dello stesso codice, anche per i crediti relativi a rapporti di lavoro au tonomo quando la prestazione — anche in favore di un ente pub blico economico — si sia concretata in una attività continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ancorché non a caratte re subordinato»).
Pertanto, non a tutti i lavoratori autonomi è concessa la riva lutazione monetaria «automatica», ma solamente a quelli indicati dall'art. 409 c.p.c.
3b. - In seconda battuta va evidenziato che, se si volesse condi videre l'assunto contenuto nella citata ordinanza della corte (ri valutazione monetaria «automatica» per tutti i lavoratori autono mi indistintamente), la questione di legittimità costituzionale del l'art. 15 1. 143/49 si acuirebbe anziché sopirsi.
Infatti. L'art. 429, ultimo comma, c.p.c. reca: «Il giudice, quan do pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condan nando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal gior no della maturazione del diritto».
L'art. 150 disp. att. c.p.c. reca: «Ai fini del calcolo di cui al
II Foro Italiano — 1988.
l'art. 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indi ce dei prezzi calcolato dall'Istat per la scala mobile per i lavora tori dell'industria».
Ora, l'art. 429 c.p.c. dispone che il credito capitale del lavora tore vada maggiorato sia degli interessi — nella misura legale — che dalla rivalutazione, i cui effetti risarcitori pertanto si sommano.
Nel caso di compensi spettanti ai geometri, il tasso legale degli interessi non è quello ricavabile dalla norma generale dell'art. 1284 c.c., ma quello ragguagliato al tasso ufficiale di sconto pre visto dalla disposizione speciale (applicabile al caso per cui è pro cesso) — legi speciali per generalem non derogatur — di cui al l'art. 15 1. 144/49.
In definitiva, sul compenso del geometra dovrebbero applicarsi congiuntamente la rivalutazione e gli interessi ragguagliati al tas so ufficiale di sconto. Il che, a ben vedere, rinvigorisce la per plessità di ordine costituzionale sull'art. 15 1. 144/49.
4. - La norma in parola, a sommesso avviso dello scrivente, deve perciò essere sottoposta allo scrutinio del giudice delle leggi apparendo la prospettata questione di illegittimità costituzionale non manifestamente infondata.
Il problema sollevato, inoltre, è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio nel quale il magistrato è chiamato a statuire
proprio sulla misura degli interessi che il Signorini deve corri
spondere al geom. Corti sulle competenze a lui dovute, per pre stazione professionale occasionale (non rientrante, quindi, nell'i
potesi normativa delineata dall'art. 409, n. 3, c.p.c.).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 aprile 1987, n. 129
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 aprile 1987, n. 18); Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Colucci c. Provincia di Saler
no; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Di Tarsia Di Belmonte). Ord. T.A.R. Campania, sez. Salerno, 14 aprile 1983 (G.U. n. 60 del 1984).
Elezioni — Operazioni elettorali — Vidimazione delle liste eletto rali — Svolgimento contemporaneo di elezioni politiche ed am ministrative — Obbligo dell'adempimento — Questione infon data di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, art. 53; d.l. 3 maggio 1976 n. 161, modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di
legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politi che, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rin vio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quin quennio di carica scade il 12 giugno 1976, art. 2; 1. 14 maggio 1976 n. 240, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio 1976 n. 161).
È infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 53, 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, nella parte in cui prevede l'obbligo della vidima zione delle liste elettorali, dovendo ritenersi tale obbligo esteso anche all'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative con quelle politiche, diversamente da quanto so stenuto dal giudice a quo sulla base dell'art. 2, lett. c, d.l. 3 maggio 1976 n. 161, convertito, con modificazioni, in I. 14
maggio 1976 n. 240, erroneanemente ritenuto innovativo del
disposto di cui all'art. 53 t.u. 570/1960. (1).
(1) L'ordinanza di rimessione T.A.R. Campania, sez. Salerno, 14 apri : 1983, è massimata in Foro it., 1984, III, 455. La medesima questione è stata ritenuta manifestamente infondata, in
uanto prospettata in termini analoghi alla sentenza sopra riportata, da 'orte cost., ord. 8 ottobre 1987, n. 312, pubblicata nella Gazzetta uffi iale, la ss., n. 43 del 14 ottobre 1987. La corte, nel respingere l'interpretazione sostenuta dal giudice a quo,
valla il prevalente orientamento interpretativo giurisprudenziale che ne a effetti innovativi all'art. 2 d.l. 3 maggio 1976 n. 161 per quanto con ine, nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni ammi
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - L'art. 53, 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960
n. 570 prevede che, al termine delle votazioni per l'elezione degli
organi delle amministrazioni comunali, le liste degli elettori «pri ma che si inizi lo spoglio dei voti devono essere, a pena di nullità
della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da
due scrutatori e chiuse in piego sigillato ...».
Il 20 giugno 1976 si svolsero contemporaneamente le elezioni
della camera dei deputati e del senato della repubblica nonché
dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e
dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provincia li e dei consigli comunali.
Nell'imminenza di tali molteplici consultazioni ed in ragione
della loro concomitanza venne emanato il d.l. 3 maggio 1976 n.
161, convertito con 1. 14 maggio 1976 n. 240, il cui art. 2 —
alla lett. c) — prevede che, in caso di contemporaneo svolgimen to di elezioni politiche ed amministrative, il seggio, ultimate le
operazioni di riscontro dei voti, «procede alla formazione dei pli
chi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede
avanzate».
Il giudice a quo rileva che quest'ultima disposizione non con
templa più l'adempimento della vidimazione e ne fa discendere
l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 d.p.r. n. 570 del 1960 in
tutti i casi in cui le elezioni amministrative e politiche si svolgano simultaneam ente.
In tale ipotesi, l'omessa vidimazione delle liste, in quanto non
espressamente prescritta, non sarebbe più causa di nullità, in ciò
evidenziandosi una irrazionale difformità di disciplina rispetto al
le consultazioni elettorali amministrative che si tengono indipen
dentemente dalle altre. Tale diversità di regime integrerebbe il
denunciato vizio di illegittimità costituzionale.
2. - Dai lavori preparatori della 1. 14 maggio 1976 n. 240, che
ha convertito il d.l. 3 maggio 1976 n. 161, risulta la natura tecni
ca del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare taluni
adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente discipli
nati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il contem
poraneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso
nistrative con quelle politiche, l'obbligo della vidimazione delle liste san
cito dall'art. 53 t.u. del 1960 n. 570: in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1986, n. 441, Foro it., Rep. 1986, voce Elezioni, n. 79; T.A.R. Basilicata 24 aprile 1986, n. 59, Foro amm., 1986, 2875; Cons, giust. amm. sic. 19 febbraio 1986, n. 19, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 80; T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 6 febbraio 1986, n.
53, Foro amm., 1986, 2539; 31 gennaio 1986, n. 27, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 87; T.A.R. Sicilia 21 novembre 1985, n. 1930, Trib. amm.
reg., 1986, 363; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 novembre 1985, n. 2725, Foro
it., Rep. 1986, voce cit., n. 56; Cons, giust. amm. sic. 5 dicembre 1984, n. 170, id., Rep. 1985, voce cit., n. 58; T.A.R. Calabria 14 marzo 1984, n. 52, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36; Cons. Stato, sez. V, 21 maggio
1982, n. 416, id., Rep. 1982, voce cit., n. 75. Contra, e pertanto confor
me all'interpretazione suggerita dal giudice a quo: Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1986, n. 453, id., Rep. 1986, voce cit., n. 71, che comunque non ha ritenuto ingiustificata la diversità di disciplina circa l'obbligo del
la vidimazione delle liste nelle due diverse ipotesi delle elezioni ammini strative svolte autonomamente ovvero contemporaneamente; cosi anche
T.A.R. Calabria 31 gennaio 1986, n. 27, ibid., n. 74; T.A.R. Lazio, sez.
II, 21 novembre 1985, n. 2725, 19 dicembre 1985, n. 3026, ibid., nn.
77, 76; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 1983, n. 154, id., Rep. 1983, voce cit., n. 35.
Per una precisazione delle finalità dell'istituto della vidimazione delle
liste elettorali, individuate nell'esigenza di assicurare una garanzia essen
ziale per le parti in contesa, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 2 marzo
1984, n. 207, T.A.R. Campania 18 gennaio 1983, n. 1, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 34, 37, commentate da Staiano, in Regioni, 1984, 782.
Sulla tempestività della vidimazione, pena la nullità delle operazioni
elettorali, Cons, giust. amm. sic. 5 dicembre 1984, n. 170, Foro it., Rep.
1985, voce cit., n. 57; Cons. Stato, sez. V, 30 ottóbre 1981, n. 528, id.,
Rep. 1982, voce cit., n. 72; T.A.R. Molise 26 maggio 1981, n. 85, id.,
1981, III, 506, con nota di richiami.
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del
l'art. 53, 2° comma, in riferimento all'art. 48 Cost., nella parte in cui
commina la nullità della votazione per mancata vidimazione delle liste
elettorali solo per le elezioni amministrative e non anche per quelle politi
che, cfr. Corte cost. 11 luglio 1961, n. 43, id., 1961, I, 1397.
In dottrina, in specifico sulla vidimazione delle liste, v. Spadaccini,
Ineleggibilità amministrative e ricorsi elettorali, Jandi Sapi, 1969, 234; in generale sulla regolarità delle operazioni elettorali, D'Agostino, Il pro blema della regolarità delle operazioni elettorali, in Nuova rass., 1985, 44.
Il Foro Italiano — 1988.
l'art. 2 della citata 1. n. 240 del 1976 rinvia alla futura emanazio
ne di un testo unico la sistemazione organica della materia. Il
procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun inter
vento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della vi
dimazione delle liste.
Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista nel
l'ordinamento sin dal t.u. n. 5821 del 1889: mediante tale attività
il seggio attesta di aver identificato l'elettore e certificato il suo
voto proprio su quella lista che era stata autenticata dalla com
missione elettorale mandamentale. La vidimazione ha perciò fi
nalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio, che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa (art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento olografo (art. 620
c.c.), nonché al pretore mandamentale per ciascuna pagina dei
registri dello stato civile (art. 20 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238). Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire
che si verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successi
vamente alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garanti sce la certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire
le operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di
queste. Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons,
giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984
(Foro it., Rep. 1985, voce Elezioni, n. 58), ha riguardo al mo
mento — cronologicamente successivo — dell 'iter procedimentale
elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla base di liste per ciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei quali, per le an
zidette esigenze di coordinamento, è prescritta la confezione in
un unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di ogni sin
gola consultazione.
Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata
abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei
singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53 d.p.r. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane co
munque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata
attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per
ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giu dice sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia
che si tratti di consultazioni contestuali.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 2° comma,
d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 («testo unico delle leggi per la com
posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comu
nali»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, dal T.A.R. per
la Campania, sez. Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 febbraio 1987, n. 42
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9); Pres. La Pergola, Rei. Ferrasi; Leonardi (Avv. Barbato) c. Commissione elettorale mandamentale di Bolzano; interv.
Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Bruno). Orci. App. Trento
Il aprile 1985 (G.U. n. 232 bis del 1985).
Trentino-Alto Adige — Elezioni comunali — Provincia di Bolza
no — Elettorato attivo — Condizioni — Residenza biennale
nel territorio della provincia — Incostituzionalità (Cost., art.
3, 4; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.
25, 63; d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50, esercizio del diritto di
voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della 1. cost. 10 novembre 1971 n.
1, art. 5; 1. reg. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956 n. 5, com
posizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comu
nali, art. 16; 1. reg. Trentino-Alto Adige 10 agosto 1974 n.
6, modifiche ed integrazioni alla 1. reg. 6 aprile 1956 n. 6 e
successive modificazioni, art. 6).
Sono illegittimi, per violazione degli art. 25 e 63 d.p.r. 31 agosto
1972 n. 670, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, l'art. 5, 2° comma, d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50,
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