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sentenza 15 maggio 1990, n. 243 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 23 maggio 1990, n. 21);Pres. Saja, Est. Mengoni; Fasulo e altri c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore deigeometri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Agrigento 3 novembre 1989 (G.U., 1 a s.s., n.5 del 1990)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1773/1774-1777/1778Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184712 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 maggio 1990, n. 243
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 maggio 1990, n. 21); Pres. Saja, Est. Mengoni; Fasulo e altri c. Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei geometri; interv. Pres.
cons, ministri. Ord. Pret. Agrigento 3 novembre 1989 (G.U., la s.s., n. 5 del 1990).
CORTE COSTITUZIONALE;
Professioni intellettuali — Previdenza dei geometri — Pensioni
di inabilità e invalidità — Calcolo — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 20 ottobre 1982 n. 773, riforma della Cassa nazio
nale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, art. 4, 5). Professioni intellettuali — Previdenza dei geometri — Pensioni
di vecchiaia — Calcolo — Questione inammissibile di costitu
zionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 20 ottobre 1982 n. 773, art. 2).
Sono incostituzionali, per violazione degli art. 3 e 38 Cost., gli art. 4, 2° comma, e 5, 3° comma, l. 20 ottobre 1982 n. 773,
nella parte in cui, rinviando all'art. 2, 5° comma, stessa legge,
prevedono che le pensioni di inabilità e di invalidità a favore dei geometri siano calcolate in proporzione ai redditi professio
nali, escludendo ogni intervento di solidarietà che valga a ga rantire il minimo vitale. (1)
È inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 5° comma,
I. 20 ottobre 1982 n. 773, nella parte in cui prevede che la
pensione di vecchiaia a favore dei geometri sia calcolata in pro
porzione ai redditi professionali, escludendo ogni intervento di
solidarietà che valga a garantire il minimo vitale. (2)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1990, n. 99 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 7 marzo 1990, n. 10); Pres.
Saja, Est. Mengoni; Vigorelli (Avv. D'Auria) e altri c. Cassa
nazionale di previdenza per ingegneri e architetti. Ord. Pret.
Udine 6 giugno 1989, Pret. Latina 26 aprile 1989 (quattro) e
Pret. Milano 20 luglio 1988 (G.U., la s.s., nn. 37, 43 e 44
del 1990).
Professioni intellettuali — Previdenza degli ingegneri e architetti — Supplemento di pensione — Calcolo — Incostituzionalità
(Cost., art. 3; 1. 3 gennaio 1981 n. 6, norme in materia di pre videnza per gli ingegneri e gli architetti, art. 2).
Professioni intellettuali — Previdenza degli ingegneri e architetti — Pensionati esercenti la professione — Riduzione della pen
sione di vecchiaia — Incostituzionalità (Cost., art. 3; 1. 3 gen naio 1981 n. 6, art. 2).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2,7° comma,
l. 3 gennaio 1981 n. 6, nella parte in cui dispone che il supple mento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazio
ne del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio
della professione, sia calcolata in base alla metà delle percen tuali previste per il calcolo della pensione di vecchiaia. (3)
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, 5° comma,
l. 3 gennaio 1981 n. 6, nella parte in cui dispone la riduzione
a due terzi della pensione di vecchiaia quando il titolare resti
iscritto all'albo degli ingegneri o a quello degli architetti. (4)
(1-4) Prosegue l'opera della corte di adeguamento delle norme previ denziali delle categorie libero-professionali al principio di solidarietà, ini
ziata con sent. 3 novembre 1988 n. 1008 (est. Mengoni), Foro it., 1989,
I, 2712, con nota di richiami. Interessante notare come le sentenze in rassegna facciano riferimento
alla previdenza forense quale modello su cui sono state ricalcate le altre
previdenze di categoria, mostrando di propendere per una concezione del
principio di solidarietà allargato nell'accomunare le diverse categorie pro fessionali.
Questa concezione appare nuova rispetto a quella sostenuta dalle pre cedenti sent. 4 maggio 1984, n. 133 e n. 132, id., 1984, I, 1783, con
nota di richiami e osservazioni di V. Ferrari, che avevano affermato
il principio di non paragonabilità fra sistemi previdenziali, delineando
la previdenza forense come un sistema inteso alla realizzazione dei fini
di solidarietà nel ristretto ambito della categoria professionale, tanto da
giustificare la diversa disciplina esistente fra la 1. 576/80, che prevedeva
l'obbligo d'iscrizione e contributivo anche a carico degli avvocati e pro
li. Foro Italiano — 1990 — Parte 1-33.
I
Fatto. — Nel corso di un giudizio promosso da alcuni titolari
di pensioni di invalidità o inabilità a carico della Cassa nazionale di previdenza in favore dei geometri, i quali lamentano che le
rispettive prestazioni sono state liquidate in base al criterio cosid
detto del sottominimo, il Pretore di Agrigento, con ordinanza
del 3 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli art. 3 e
38, 2° comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli art. 2, 5° comma, 4, 2° comma, e 5 1. 20 ottobre 1982 n. 773, a norma dei quali la misura della pensione minima non può in
alcun caso superare la media del reddito professionale degli ulti
mi dieci anni dichiarati dall'iscritto ai fini dell'Irpef, rivalutato nella misura del 100%.
Secondo il giudice a quo tale criterio contrasta col principio
solidaristico, che deve temperare la correlazione tra contribuzio
ne e prestazione previdenziale, e appare particolarmente ingiusto nel caso di lavoratori invalidi o inabili, la cui capacità di reddito è stata negativamente incisa dall'evoluzione del quadro morboso
anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione. Contra
sta altresì col principio di eguaglianza, per l'ingiustificata dispari tà di trattamento nei confronti dei lavoratori soggetti all'assicu
razione generale obbligatoria, disparità che l'art. 7 1. 29 dicembre
1988 n. 544 ha provveduto a rimuovere con effetto soltanto dal
1° gennaio 1989. (Omissis) Diritto. — 1. - L'art. 2, 5° comma, 1. 20 ottobre 1982 n. 773,
sulla previdenza a favore dei geometri — abrogato, con effetto
dal 1° gennaio 1989, dall'art. 7 1. 29 dicembre 1988 n. 544, che
ha parificato i trattamenti minimi pensionistici dei liberi profes sionisti a quelli corrisposti dal fondo pensioni lavoratori dipen denti — dispone cha le misura della pensione minima di vecchiaia
non può in alcun caso superare la media dei redditi professionali dichiarati negli ultimi dieci anni ai fini dell'Irpef, rivalutati del
100%. In quanto applicabile anche alle pensioni di inammissibili tà e di invalidità in virtù del rinvio all'art. 2 previsto nell'art.
4, 2° comma, e del rinvio a quest'ultimo previsto nell'art. 5, 3°
comma, il 5° comma dell'art. 2, insieme con le norme di rinvio
ora citate, sono ritenuti dal Pretore di Agrigento contrastanti con
l'art. 38, 2° comma, Cost, e anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3.
2. - Occorre preliminarmente precisare i limiti di rilevanza del
la questione. Poiché nel giudizio principale si controverte circa
i criteri di liquidazione di pensioni di inabilità e di invalidità, sono pregiudiziali soltanto le questioni di legittimità costituziona
curatori già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e la 1. 6/81
che invece, pur ricalcando l'identico canovaccio sistematico-normativo, ha esonerato dallo stesso obbligo gli ingegneri e gli architetti nella mede
sima posizione. La Cassazione fino ad oggi ha calcato le orme di questa concezione
strettamente categoriale del principio di solidarietà che sottende i sistemi
previdenziali dei liberi professionisti (da ultimo, v. Cass. 5 aprile 1990, n. 2820, che sarà riportata in un prossimo fascicolo).
Ma se consideriamo che con la sent. 1008/88, Foro it., 1989, I, 2712, la Corte costituzionale ha accolto una questione relativa alla previdenza forense (identica a quella accolta con la n. 99/90 che si riporta, afferente
però agli ingegneri e architetti) che aveva dichiarato manifestamente in
fondata pochi mesi prima (con ord. 16 giugno 1988, n. 669, G.U., la
s.s., 22 giugno 1988, n. 25) potremmo attenderci un futuro intervento
che dichiari fondata la questione di costituzionalità (in precedenza riget tata dalla sent. 133/84 cit.) dell'art. 22 1. 576/80, nella parte in cui discri
mina gli avvocati e procuratori già iscritti ad altre forme di previdenza
obbligandoli ad iscriversi alla cassa della loro categoria, rispetto agli in
gegneri e architetti in identica posizione per i quali l'obbligo è escluso
dalla 1. 6/81. A meno che la corte non riesca a sostenere che la discriminazione ap
pare razionale sotto il profilo dell'art. 3 Cost., il che per la verità appare
alquanto arduo se va a ribaltarsi la concezione della solidarietà ristretta
per lasciare posto al nuovo principio della solidarietà allargata. D'altra
parte, o i sistemi previdenziali delle varie categorie professionali sono
monadi isolate che obbediscono alla logica della gestione finanziaria in
terna alla categoria, con la conseguenza che non sono paragonabili fra
loro, oppure obbediscono tutti alla stessa logica. Nel primo caso avrem
mo, come fino ad oggi è stato, una previdenza improntata alla solidarietà
categoriale che assomiglia molto alla vecchia mutualità, nel secondo l'ap
plicazione uguale per tutti del principio di solidarietà. Tertium non datur,
pena la realizzazione di un sistema «misto», di natura ibrida il cui princi
pio ispiratore sarebbe l'incoerenza. [V. Ferrari]
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1775 PARTE PRIMA 1776
le dell'art. 4, 2° comma, nella parte in cui, per il calcolo della
pensione di inabilità, rinvia al 5° comma dell'art. 2, e dell'art.
5, 3° comma, il quale dispone che la pensione di invalidità è
pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art.
4, 2° comma, con ciò rinviando esso pure all'art. 2, 5° comma.
L'impugnazione diretta del 5° comma dell'art. 2 è invece inam
missibile, trattandosi di norma concernente la pensione di vecchiaia.
3. - La prima questione è fondata.
Come più volte ha osservato questa corte (cfr. sentenze n. 1008
del 1988, Foro it., 1989, I, 2712 e n. 99 del 1990, id., 1990, 1, 1773), il principio di corrispettività tra contribuzione e presta
zione previdenziale, su cui si fonda la previdenza delle varie cate
gorie di liberi professionisti secondo il modello della legge del
1980 sulla riforma della previdenza forense, è soggetto al corret
tivo del principio di solidarietà nella misura necessaria per assicu
rare a tutti i membri della categoria una prestazione minima ade
guata alle loro esigenze di vita. Nella 1. n. 773 del 1982 questo
limite trova attuazione nell'art. 2, 4° comma, il quale prevede
l'integrazione della pensione a un minimo pari al sestuplo del
contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno an
teriore a quello di maturazione di diritto. Ai fini del relativo fi
nanziamento la legge prevede: a) l'obbligo di un contributo mini
mo indipendente dall'ammontare del reddito professionale; b) un
contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte di reddito
eccedente i 40 milioni, nonché un contributo anche a carico dei
professionisti non iscritti alla cassa (art. 10); c) un contributo
integrativo sotto forma di maggiorazione percentuale dei corri
spettivi (art. 11). In contraddizione col 4° comma e con la finalità dei menziona
ti flussi finanziari della cassa, il 5° comma dell'art. 2 ripristina
rigorosamente il principio di proporzionalità della pensione ai red
diti professionali in base ai quali sono calcolati i contributi accre
ditati nei conti individuali degli iscritti, escludendo ogni interven to di solidarietà. L'incoerenza della norma, in contrasto col prin
cipio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., e insieme la contrarietà
al principio del minimo vitale garantito dall'art. 38, si accentua
no nell'applicazione al calcolo della pensione di inabilità e di in
validità, considerata l'incidenza negativa della patologia da cui
è affetto l'iscritto sulla sua capacità di guadagno.
L'argomento addotto dall'avvocatura dello Stato, secondo cui
il criterio dell'art. 2, 5° comma, si giustifica in quanto mira ad
evitare alla categoria professionale un aggravio a favore di sog
getti solo marginalmente impegnati nella professione, quale che
sia la sua consistenza in ordine alla pensione di vecchiaia, non
è trasferibile alle pensioni di inabilità e di invalidità. Nell'ambito
della previdenza forense se ne era resa conto già la 1. 2 maggio
1983 n. 175, che per queste due specie di pensioni aveva elimina
to dall'art. 4, 2° comma, 1. 20 settembre 1980 n. 576, il rinvio
al criterio del sottominimo previsto per la pensione di vecchiaia
dall'art. 2, 5° comma.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale degli art. 4, 2° comma, e 5, 3° comma, 1. 20 otto
bre 1982 n. 773 («riforma della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei geometri»), nella parte in cui, per il
calcolo delle pensioni di inabilità e di invalidità, rinviano all'art.
2, 5° comma; dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, 5° comma, della legge citata, sollevata,
in riferimento agli art. 3 e 38, 2° comma, Cost., dal Pretore
di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
II
Fatto. — 1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Ma
rio Giorgetti contro la Cassa nazionale di previdenza per gli inge
gneri e gli architetti al fine di ottenere la liquidazione del supple
mento della pensione in misura piena, il Pretore di Udine, con
ordinanza del 6 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art.
3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo
comma, 1. 3 gennaio 1981 n. 6, nella parte in cui prevede che
il supplemento, spettante dopo cinque anni di iscrizione e di con
tribuzione successivi al pensionamento, sia liquidato in base alla
metà dei coefficienti stabiliti dal 1° e dal 5° (recte: 4°) comma
per la determinazione della pensione. Il giudice a quo osserva che «il caso in esame appare in tutto
e per tutto simile a quello relativo al supplemento di pensione
previsto per gli avvocati dall'art. 2, ultimo comma, 1. n. 576 del
Il Foro Italiano — 1990.
1980», caso già risolto dalla sentenza n. 1008 del 1988 (Foro it.,
1989, I, 2712) di questa corte nel senso dell'illegittimità della nor
ma in questione. 2. - Con quattro ordinanze di eguale tenore del 26 aprile 1989,
emesse nel corso di altrettanti procedimenti instaurati contro la
detta cassa da ingegneri pensionati tuttora iscritti all'albo, il Pre
tore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., que
stione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 5° comma, 1. n.
6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della pensione
di vecchiaia quando il titolare resti iscritto all'abo professionale.
Ad avviso del giudice remittente la decurtazione è irragionevo
le sia in se stessa sia in rapporto al diverso trattamento di altre
categorie professionali e all'interno della stessa categoria degli in
gegneri, in rapporto a quelli che esercitano la professione in co
stanza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pub
blico o di un datore di lavoro privato. Costoro, infatti, quando
vengono collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, non
subiscono alcuna diminuzione della pensione pur se rimangono
iscritti all'albo.
L'ordinanza osserva, inoltre, che la norma impugnata non può
giustificarsi nemmeno alla stregua del principio di solidarietà, te
nuto conto anche dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n.
1008 del 1988 di questa corte in ordine all'identica norma conte
nuta nell'art. 2, 6° comma, della legge sulla previdenza forense.
3. - Sempre in riferimento all'art. 3 Cost, la legittimità costitu
zionale dell'art. 2, 5° comma, 1. n. 6 del 1981 è contestata anche
dal Pretore di Milano con ordinanza del 20 luglio 1988, pervenu
ta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1989. Gli argomenti sono
analoghi a quelli del Pretore di Latina. (Omissis)
Diritto. — 1. - Il Pretore di Udine ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, 7° comma, 1. 3 gennaio 1981
n. 6, sulla previdenza per gli ingegneri e gli architetti, nella parte
in cui dispone che il supplemento della pensione, spettante a co
loro che continuano l'attività professionale per almeno cinque anni
dopo il pensionamento, sia calcolato mediante coefficienti pari
alla metà di quelli previsti per la liquidazione della pensione.
Dai Pretori di Latina e di Milano è contestata la legittimità
costituzionale anche del 5° comma del medesimo art. 2, a mente
del quale la pensione di vecchiaia è ridotta a due terzi quando
il titolare mantenga l'iscrizione all'albo professionale.
L'identità della questione oggetto dei giudizi promossi dai Pre
tori di Latina e di Milano ne impone la riunione. Per ragioni
di connessione è opportuno dispore altresì la riunione di tale que
stione con quella sollevata dal Pretore di Udine, in guisa che en
trambe siano decise con unica sentenza.
2. - La prima questione è fondata.
Nel sistema della 1. n. 6 del 1981, ricalcato sulla riforma della
previdenza forense attuata con la 1. 20 settembre 1980 n. 576,
il principio di solidarietà non si sovrappone al principio di pro
porzionalità della pensione ai contributi personali versati (a loro
volta proporzionali al reddito professionale netto, entro un limite
massimo), ma introduce un correttivo destinato ad operare nella
misura necessaria, secondo le circostanze, per assicurare a tutti
i membri della categoria professionale una pensione minima ade
guata alle loro esigenze di vita.
Poiché per i pensionati che continuano l'attività professionale
l'art. 9, 3° comma, tiene fermo l'obbligo di contribuzione perso
nale alla cassa in misura intera, il criterio di correlazione tra con
tribuzione e prestazione previdenziale deve valere anche per la
determinazione del supplemento della pensione. In quanto appli
ca percentuali di calcolo dimezzate rispetto a quelle con cui si
determina l'ammontare della pensione, la norma impugnata viola
il principio di eguaglianza. Né può essere giustificata richiaman
do il principio solidaristico, sia perché, considerata la situazione
economica della cassa, l'imposizione di un tale sacrificio ai pen
sionati ultrasettantenni non appare necessaria per garantire un
livello adeguato del trattamento minimo, sia perché gli ingegneri
pensionati sono già gravati, come ogni altro iscritto all'albo, da
un obbligo di solidarietà nella forma di un contributo a fondo
perduto del tre per cento sul reddito eccedente i quaranta milioni
di lire. 3. - Pure la seconda questione è fondata.
L'argomento su cui i giudici remittenti insistono maggiormente
fa leva sulla differenza di trattamento, all'interno della categoria
degli ingegneri e degli architetti, tra gli scritti all'albo che, in vir
tù di un pregresso rapporto di lavoro, fruiscono di una pensione
a carico dello Stato o dell'assicurazione generale Inps e gli inge
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
gneri titolari di pensione erogata dalla cassa: solo i secondi, non
anche i primi, subiscono una decurtazione della pensione a causa
della continuazione dell'attività professionale. In questi termini l'argomento non è producente perché pro
spetta una differenza di trattamento derivante dalla titolarità di
pensioni erogate da sistemi previdenziali diversi, ciascuno con una
propria autonoma disciplina. Tuttavia, può essere recuperato ri
formulando in connessione con la ratio sottesa alla norma impu
gnata, la quale, essendo identica a quella contenuta nell'art. 2, 6° comma, della legge sulla previdenza forense, ne ripete la fina
lità di «disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte di quei professionisti che già sono in pensione» (cfr. Camera dei deputati, Vili legislatura, commissioni riunite giustizia
lavoro, seduta del 26 giugno 1980). Valutato da questo punto di vista, l'art. 2, 5° comma, 1. n. 6 del 1981 urta contro il princi
pio di eguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla
cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione
dopo il pensionamento, dal quale sono esenti gli ingegneri iscritti
ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di
lavoro subordinato o di altra attività di lavoro autonomo.
Del resto la norma impugnata contrasta con l'art. 3 Cost, an
che sotto il profilo del principio di ragionevolezza, per motivi
analoghi a quelli esposti nella sentenza n. 1008 del 1988 in rela
zione alla norma corrispondente della legge sulla previdenza forense.
Anche per la categoria degli ingegneri si può osservare che la
penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale da
parte dei titolari di pensioni erogate dalla cassa non è giustificata né dal livello delle prestazioni, sempre modesto e nel caso del
Pretore di Milano addirittura inferiore alla pensione sociale (tre milioni annui, ridotti a due ai sensi della disposizione denuncia
ta), né dalle condizioni di questo settore del mercato dei servizi,
le quali non sono tali che la continuazione dell'attività professio nale da parte degli ingegneri pensionati a carico della cassa possa essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani alla professio
ne, né infine dalla situazione finanziaria della cassa, la quale ne
gli ultimi anni si è arricchita consentendo che il contributo sul
reddito fino a lire 40 milioni, già diminuito dal dieci al nove per cento a partire dal 1° gennaio 1984, fosse ulteriormente ri
dotto, dal 1° gennaio 1988, al sei per cento con decreto del mini
stro del lavoro 18 dicembre 1987, n. 548.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 7° comma, 1. 3 gen naio 1981 n. 6 («norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti»), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del
diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della pro
fessione, «è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percen tuali di cui al 1° e al 5° (recte: 4°) comma, riferite alla media
dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive
a quelle considerate per il calcolo del pensionamento», anziché
alle percentuali intere; dichiara l'illegittimità costituzionale del
l'art. 2, 5° comma, della stessa 1. 3 gennaio 1981 n. 6.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 marzo 1990, n. 126
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 marzo 1990, n. 12);
Pres. Saja, Est. Baldassarre; Provincia autonoma di Trento
(Avv. Onida) e Regione Veneto (Avv. Berti) c. Pres. cons,
ministri. Conflitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Trento — Auto
rità di bacino idrografico — Composizione — Esclusione di
organi provinciali — Spettanza allo Stato — Esclusione (D.p.r.
31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costitu
zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi
ge, art. 8, 9, 16; 1. 18 maggio 1989 n. 183, norme per il riasset
to organizzativo e funzionale della difesa del suolo, art. 12,
14, 32). Acque pubbliche e private — Autorità di bacino — Composizio
ne — Procedimento di formazione — Presunta violazione di
competenze regionali — Conflitto di attribuzioni — Inammissi
bilità (L. 18 maggio 1989 n. 183, art. 12, 14).
Il Foro Italiano — 1990.
Acque pubbliche e private — Autorità di bacino — Composizio ne — Presunta violazione di competenze regionali — Conflitto
di attribuzioni — Inammissibilità (L. 18 maggio 1989 n. 183, art. 12, 14).
Non spetta allo Stato costituire le «autorità di bacino», di cui
agli art. 12 e 14 l. 18 maggio 1989 n. 183, in relazione alle
autorità esercitanti poteri interferenti con competenze attribui
te alle province autonome di Trento e Bolzano, senza indivi
duare come componenti dei relativi organi il presidente e fun zionari della provincia autonoma di Trento, anziché della re
gione Trentino-Alto Adige; vanno, pertanto, annullati in parte
qua i d.p.c.m. 10 agosto 1989 relativi alla costituzione delle
autorità di bacino dei fiumi Po, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione. (1)
È inammissibile, in quanto tendente a far valere una questione di legittimità costituzionale e non un conflitto di attribuzioni, il ricorso proposto dalla regione Veneto contro i d.p.c.m. 10
agosto 1989 relativi alla costituzione delle autorità di bacino
dei fiumi Po, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta
Bacchiglione, nella parte in cui stabiliscono le modalità di com
posizione delle «autorità di bacino», di cui agli art. 12 e 14
l. 18 maggio 1989 n. 183. (2) È inammissibile, in quanto non conferente con attribuzioni costi
tuzionalmente garantite, il ricorso proposto dalla regione Vene
to contro i d.p.c.m. 10 agosto 1989 relativi alla costituzione
delle autorità di bacino dei fiumi Po, Isonzo, Tagliamento, Li
venza, Piave e Brenta-Bacchiglione, in ordine al procedimento di formazione con il quale essi sono stati emanati. (3)
ri
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 febbraio 1990, n. 85
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 marzo 1990, n. 10); Pres.
Saja, Est. Baldassarre; Regioni Friuli-Venezia Giulia (Avv.
Pacia) e Veneto (Avv. Berti), Province autonome di Trento
(Avv. Panunzio, Riz) e Bolzano (Aw. Onida, Rueca) c. Pres.
cons, ministri (Aw. dello Stato Ferri).
Acque publiche e private — Legge di difesa del suolo — Presunte
violazioni di competenze regionali e di province autonome —
Questioni di costituzionalità accolte, inammissibili, infondate
e infondate ai sensi di cui in motivazione (Cost., art. 117, 118,
125; 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto della regione Friuli
Venezia Giulia, art. 4, 5, 58; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, art. 8, 9, 12, 14, 16, 68, 89, 100, 107, 11; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 4, 66, 69, 71, 73, 79, 80, 81, 82, 87, 88,
89, 90, 91, 101; 1. 18 maggio 1989 n. 183, art. 1, 3, 4, 9, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35).
È inammissibile, per carente motivazione del ricorso, la questio ne di legittimità costituzionale della l. 18 maggio 1989 n. 183,
nella parte in cui determina l'organizzazione dei bacini idrogra
fici ed i poteri degli organi relativi, per presunta violazione del
le competenze regionali, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost.,
4, nn. 2, 9, 12, 13, e 5, n. 14, statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia, 8, 9, 14, 16 statuto speciale Trentino-Alto Adige. (4) È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit
timità costituzionale dell'art. 1,5° comma, l. 18 maggio 1989
n. 183, nella parte in cui attribuisce alle norme contenute nelle
successive disposizioni della medesima legge valore di norme
fondamentali di riforma economico-sociale della repubblica non
ché valore di principi fondamentali ai sensi di cui all'art. 117
Cost, (in motivazione si afferma che l'autoqualificazione delle
disposizioni non ha valore determinante del loro effettivo
valore). (5)
(1-22) Per una precedente pronuncia di costituzionalità in materia di
acque pubbliche, v., da ultimo, Corte cost. 3 dicembre 1987, n. 471, Foro it., 1989, I, 1323, con nota di richiami. In ordine ai più recenti
interventi normativi in materia cfr. il d.l. 5 febbraio 1990 n. 16, Le leggi,
1990, 205/6, contenente misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque.
Con particolare riferimento alla massima sub 22), Trib. sup. acque 20
ottobre 1988, n. 67, Foro it., Rep. 1988, voce Acque pubbliche, n. 30, ha
affermato che il potere di iniziare il procedimento per la variante generale
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