sentenza 16 luglio 1987, n. 266 (Gazzetta ufficiale, 1 serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres.Andrioli, Rel. Greco; Chialastri. Ord. Corte conti, sez. III, 21 aprile 1980 (G.U. n. 207 del 1981)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), p. 757/758Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181128 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1987, n. 266
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. Andrioli, Rei. Greco; Chialastri. Ord. Corte conti, sez.
Ili, 21 aprile 1980 (G.U. n. 207 del 1981).
Vittime del dovere — Decesso per effetto di lesioni riportate in
servizio di ordine pubblico — Pensione privilegiata ordinaria — Spettanza agli aventi causa da dipendenti deceduti dopo la
risoluzione del rapporto di servizio — Esclusione — Incostitu
zionalità (Cost., art. 3; 1. 27 ottobre 1973 n. 629, nuove dispo sizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia, art. 1; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato, art. 93).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,1° comma,
1. 27 ottobre 1973 n. 629, riprodotto nell'art. 93, 6° comma,
d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il
trattamento di pensione privilegiata in favore dei superstiti dei
caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di po
lizia, ai soli aventi causa da dipendenti deceduti in attività di
servizio. (1)
Diritto. — 1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costi
tuzionale dell'art. 1,1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629 (nuove
disposizioni per le pensioni ordinarie privilegiate a favore dei su
perstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai
corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, 6° comma, d.p.r. 29 di
cembre 1973 n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), nella parte in cui esclude dalla corresponsione della pen
sione privilegiata, ivi prevista, gli aventi causa dei dipendenti de
ceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per
diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza
di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di
ordine pubblico. In violazione dell'art. 3 Cost., la detta categoria di superstiti
risulterebbe discriminata rispetto a quella degli aventi causa dei
dipendenti deceduti in attività di servizio, perché, pur in presenza
dell'identico presupposto giustificativo del trattamento privilegia
to (morte causata da ferite o lesioni riportate in azioni contro
il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico)
la sua erogazione si sarebbe fatta dipendere da un evento del
tutto casuale (momento della morte). 2. - La questione è fondata.
Invero, non ha alcuna ragionevole giustificazione la limitazio
ne della concessione della pensione privilegiata ordinaria prevista
dalla norma censurata ai soli aventi causa di militari o funzionari
o agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio per effetto di
retto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni
contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico.
La ragione della norma di favore si rinviene, come risulta dai
lavori preparatori della 1. n. 629 del 1973, «nella volontà di con
cedere un miglioramento delle pensioni previlegiate ordinarie cor
risposte ai superstiti degli appartenenti ai vari corpi di polizia,
quale doveroso tributo di riconoscimento alla loro fedeltà, al lo
ro attaccamento al dovere ed alla indefettibile e fondamentale
loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale
dei cittadini e della legalità democratica e repubblicana nonché
quale mezzo per restituire, a coloro che sono impegnati in compi
ti delicati e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine del
la nazione per l'avvenire dei loro cari nel caso che la fedeltà al
giuramento dato imponga il sacrificio della vita».
(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1982, III, 87,
con nota di richiami sulle nozioni di «vittima del dovere» e di «ordine
pubblico», secondo un indirizzo confermato dalla giurisprudenza succes
sivamente intervenuta, anche in relazione alla 1. 13 agosto 1980 n. 466:
v. T.A.R. Lazio, sez. I, 6 luglio 1985, n. 854, id., Rep. 1986, voce Vitti
me del dovere, n. 1; Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 1985, n. 245, id.,
Rep. 1985, voce cit., n. 1; Trib. Trento 2 novembre 1984, ibid., n. 3
(che ha affermato la spettanza al giudice ordinario della cognizione sulle
controversie fra i familiari delle vittime e la p.a.); T.A.R. Puglia 19 lu
glio 1983, n. 531, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1; Cons. Stato, sez. I,
23 ottobre 1981, n. 541, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1; Cass. 14 maggio
1980, Picchiura, id., 1982, II, 331, con nota di richiami e osservazioni
di E. Gironi (sul diritto della p.a. a conseguire a carico dell'autore del
reato il rimborso della somma erogata per legge ai familiari della vittima).
Il Foro Italiano — 1988.
La concessione del trattamento privilegiato, che ha certamente
una funzione di sostentamento e di assistenza, è collegata preci
puamente alla sussistenza del nesso di causalità tra la morte e
il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, man
tenimento dell'ordine pubblico). Non può logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si
verifica la morte, e cioè la vigenza o meno del rapporto di servizio.
Lo stesso legislatore, peraltro, aveva già riconosciuto tratta
menti pensionistici di favore ai congiunti di militari o dipendenti civili vittime di azioni terroristiche o criminose o per cause di
servizio senza dare alcun rilievo alla vigenza o meno del rapporto
di servizio (1. 17 ottobre 1967 n. 974).
Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
1, 1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629 riprodotto nell'art. 93,
6° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui
limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli
dipendenti deceduti in attività di servizio.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 1,1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629
(nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore
dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenen
ti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, 6° comma, d.p.r.
29 dicembre 1973 n. 1092 (approvazione del testo unico delle nor
me sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione
privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di
servizio.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 maggio 1987, n. 196
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 giugno 1987, n. 25);
Pres. La Pergola, Rei. Borzellino; Mangiapia. Ord. Pret.
Napoli 24 settembre 1984 (G.U. n. 71 bis del 1985).
Aborto e interruzione volontaria della gravidanza — Minorenne — Autorizzazione del giudice tutelare — Mancata previsione
dell'obiezione di coscienza del giudice — Questione infondata
di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 19, 21; 1. 22 maggio 1978
n. 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'inter
ruzione volontaria della gravidanza, art. 9, 12).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
9 e 12 l. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non prevedo
no l'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimen to di autorizzazione della minore all'interruzione volontaria della
gravidanza, in riferimento agli art. 2, 3, 19 e 21 Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Napoli 24 settembre 1984 è ripor
tata, in Foro it., 1985, I, 598, con nota di richiami.
Sotto altro profilo, la corte ha dichiarato in precedenza manifestamen
te infondata la questione di costituzionalità sollevata, sempre in relazione
all'art. 12 1. 194/78, nella parte in cui, disciplinando l'interruzione volon
taria della gravidanza di persona di età inferiore ai diciotto anni, richiede
l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, o l'intervento del giudice, in riferimento all'art. 3 Cost. (v. ord. 20 novembre 1985, n. 297, id.,
Rep. 1986, voce Aborto, n. 5; nonché, in termini, ord. 20 marzo 1985,
n. 80, id., Rep. 1985, voce cit., n. 8). La questione relativa alla prima di dette pronunce era stata sollevata da Trib. Torino 12 settembre 1984,
id., 1985, I, 2825, con nota di richiami.
Risulta invece tutt'ora pendente la questione di costituzionalità relativa
all'art. 5 1. 194/78, nella parte in cui prevede, anche nel caso di concepi mento da parte di donna legittimamente coniugata, solo come eventuale
l'audizione del marito, padre del concepito, ed esclude comunque, in ogni
caso, ogni e qualsiasi rilevanza della sua volontà in ordine alla decisione
di interrompere la gravidanza, sollevata in riferimento agli art. 28 e 30
Cost, da Pret. S. Donà di Piave 16 novembre 1984, id., 1986, I, 603,
con nota di richiami.
Sulla natura giuridica dell'obiezione di coscienza prevista dall'art. 9,
1° e 2° comma, 1. 194/78, v. anche T.A.R. Puglia 10 febbraio 1986,
n. 88, id., Rep. 1986, voce cit., n. 4.
In merito all'inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 12, 2°
comma, alla minore emancipata, v. Pret. Monza 9 maggio 1987, id.,
1987, I, 2875, con nota di richiami.
Su alcuni aspetti della regolamenazione legislativa dell'aborto in altri
paesi, v., con riguardo all'ordinamento degli Stati Uniti, U.S. Supreme Court 15 giugno 1983, id., 1986, IV, 272, con nota di Nijsten; per quello.
spagnolo Trib. cost. Spagna 11 aprile 1985, id., 1985, IV, 280, con nota
di Manzin Maestrelli; e per quello portoghese, Corte cost. Portogallo 19 marzo 1984, ibid., 294, con nota di Rapisarda.
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