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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 16 luglio 1987, n. 266 (Gazzetta...

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sentenza 16 luglio 1987, n. 266 (Gazzetta ufficiale, 1 serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. Andrioli, Rel. Greco; Chialastri. Ord. Corte conti, sez. III, 21 aprile 1980 (G.U. n. 207 del 1981) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), p. 757/758 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181128 . Accessed: 24/06/2014 21:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Tue, 24 Jun 2014 21:51:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 16 luglio 1987, n. 266 (Gazzetta ufficiale, 1 serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres.Andrioli, Rel. Greco; Chialastri. Ord. Corte conti, sez. III, 21 aprile 1980 (G.U. n. 207 del 1981)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), p. 757/758Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181128 .

Accessed: 24/06/2014 21:51

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 luglio 1987, n. 266

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. Andrioli, Rei. Greco; Chialastri. Ord. Corte conti, sez.

Ili, 21 aprile 1980 (G.U. n. 207 del 1981).

Vittime del dovere — Decesso per effetto di lesioni riportate in

servizio di ordine pubblico — Pensione privilegiata ordinaria — Spettanza agli aventi causa da dipendenti deceduti dopo la

risoluzione del rapporto di servizio — Esclusione — Incostitu

zionalità (Cost., art. 3; 1. 27 ottobre 1973 n. 629, nuove dispo sizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia, art. 1; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato, art. 93).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,1° comma,

1. 27 ottobre 1973 n. 629, riprodotto nell'art. 93, 6° comma,

d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il

trattamento di pensione privilegiata in favore dei superstiti dei

caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di po

lizia, ai soli aventi causa da dipendenti deceduti in attività di

servizio. (1)

Diritto. — 1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costi

tuzionale dell'art. 1,1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629 (nuove

disposizioni per le pensioni ordinarie privilegiate a favore dei su

perstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai

corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, 6° comma, d.p.r. 29 di

cembre 1973 n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme

sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), nella parte in cui esclude dalla corresponsione della pen

sione privilegiata, ivi prevista, gli aventi causa dei dipendenti de

ceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per

diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza

di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di

ordine pubblico. In violazione dell'art. 3 Cost., la detta categoria di superstiti

risulterebbe discriminata rispetto a quella degli aventi causa dei

dipendenti deceduti in attività di servizio, perché, pur in presenza

dell'identico presupposto giustificativo del trattamento privilegia

to (morte causata da ferite o lesioni riportate in azioni contro

il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico)

la sua erogazione si sarebbe fatta dipendere da un evento del

tutto casuale (momento della morte). 2. - La questione è fondata.

Invero, non ha alcuna ragionevole giustificazione la limitazio

ne della concessione della pensione privilegiata ordinaria prevista

dalla norma censurata ai soli aventi causa di militari o funzionari

o agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio per effetto di

retto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni

contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico.

La ragione della norma di favore si rinviene, come risulta dai

lavori preparatori della 1. n. 629 del 1973, «nella volontà di con

cedere un miglioramento delle pensioni previlegiate ordinarie cor

risposte ai superstiti degli appartenenti ai vari corpi di polizia,

quale doveroso tributo di riconoscimento alla loro fedeltà, al lo

ro attaccamento al dovere ed alla indefettibile e fondamentale

loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale

dei cittadini e della legalità democratica e repubblicana nonché

quale mezzo per restituire, a coloro che sono impegnati in compi

ti delicati e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine del

la nazione per l'avvenire dei loro cari nel caso che la fedeltà al

giuramento dato imponga il sacrificio della vita».

(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1982, III, 87,

con nota di richiami sulle nozioni di «vittima del dovere» e di «ordine

pubblico», secondo un indirizzo confermato dalla giurisprudenza succes

sivamente intervenuta, anche in relazione alla 1. 13 agosto 1980 n. 466:

v. T.A.R. Lazio, sez. I, 6 luglio 1985, n. 854, id., Rep. 1986, voce Vitti

me del dovere, n. 1; Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 1985, n. 245, id.,

Rep. 1985, voce cit., n. 1; Trib. Trento 2 novembre 1984, ibid., n. 3

(che ha affermato la spettanza al giudice ordinario della cognizione sulle

controversie fra i familiari delle vittime e la p.a.); T.A.R. Puglia 19 lu

glio 1983, n. 531, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1; Cons. Stato, sez. I,

23 ottobre 1981, n. 541, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1; Cass. 14 maggio

1980, Picchiura, id., 1982, II, 331, con nota di richiami e osservazioni

di E. Gironi (sul diritto della p.a. a conseguire a carico dell'autore del

reato il rimborso della somma erogata per legge ai familiari della vittima).

Il Foro Italiano — 1988.

La concessione del trattamento privilegiato, che ha certamente

una funzione di sostentamento e di assistenza, è collegata preci

puamente alla sussistenza del nesso di causalità tra la morte e

il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, man

tenimento dell'ordine pubblico). Non può logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si

verifica la morte, e cioè la vigenza o meno del rapporto di servizio.

Lo stesso legislatore, peraltro, aveva già riconosciuto tratta

menti pensionistici di favore ai congiunti di militari o dipendenti civili vittime di azioni terroristiche o criminose o per cause di

servizio senza dare alcun rilievo alla vigenza o meno del rapporto

di servizio (1. 17 ottobre 1967 n. 974).

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.

1, 1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629 riprodotto nell'art. 93,

6° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui

limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli

dipendenti deceduti in attività di servizio.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 1,1° comma, 1. 27 ottobre 1973 n. 629

(nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore

dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenen

ti ai corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, 6° comma, d.p.r.

29 dicembre 1973 n. 1092 (approvazione del testo unico delle nor

me sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione

privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di

servizio.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 maggio 1987, n. 196

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 giugno 1987, n. 25);

Pres. La Pergola, Rei. Borzellino; Mangiapia. Ord. Pret.

Napoli 24 settembre 1984 (G.U. n. 71 bis del 1985).

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza — Minorenne — Autorizzazione del giudice tutelare — Mancata previsione

dell'obiezione di coscienza del giudice — Questione infondata

di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 19, 21; 1. 22 maggio 1978

n. 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'inter

ruzione volontaria della gravidanza, art. 9, 12).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

9 e 12 l. 22 maggio 1978 n. 194, nella parte in cui non prevedo

no l'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimen to di autorizzazione della minore all'interruzione volontaria della

gravidanza, in riferimento agli art. 2, 3, 19 e 21 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione Pret. Napoli 24 settembre 1984 è ripor

tata, in Foro it., 1985, I, 598, con nota di richiami.

Sotto altro profilo, la corte ha dichiarato in precedenza manifestamen

te infondata la questione di costituzionalità sollevata, sempre in relazione

all'art. 12 1. 194/78, nella parte in cui, disciplinando l'interruzione volon

taria della gravidanza di persona di età inferiore ai diciotto anni, richiede

l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, o l'intervento del giudice, in riferimento all'art. 3 Cost. (v. ord. 20 novembre 1985, n. 297, id.,

Rep. 1986, voce Aborto, n. 5; nonché, in termini, ord. 20 marzo 1985,

n. 80, id., Rep. 1985, voce cit., n. 8). La questione relativa alla prima di dette pronunce era stata sollevata da Trib. Torino 12 settembre 1984,

id., 1985, I, 2825, con nota di richiami.

Risulta invece tutt'ora pendente la questione di costituzionalità relativa

all'art. 5 1. 194/78, nella parte in cui prevede, anche nel caso di concepi mento da parte di donna legittimamente coniugata, solo come eventuale

l'audizione del marito, padre del concepito, ed esclude comunque, in ogni

caso, ogni e qualsiasi rilevanza della sua volontà in ordine alla decisione

di interrompere la gravidanza, sollevata in riferimento agli art. 28 e 30

Cost, da Pret. S. Donà di Piave 16 novembre 1984, id., 1986, I, 603,

con nota di richiami.

Sulla natura giuridica dell'obiezione di coscienza prevista dall'art. 9,

1° e 2° comma, 1. 194/78, v. anche T.A.R. Puglia 10 febbraio 1986,

n. 88, id., Rep. 1986, voce cit., n. 4.

In merito all'inapplicabilità della procedura prevista dall'art. 12, 2°

comma, alla minore emancipata, v. Pret. Monza 9 maggio 1987, id.,

1987, I, 2875, con nota di richiami.

Su alcuni aspetti della regolamenazione legislativa dell'aborto in altri

paesi, v., con riguardo all'ordinamento degli Stati Uniti, U.S. Supreme Court 15 giugno 1983, id., 1986, IV, 272, con nota di Nijsten; per quello.

spagnolo Trib. cost. Spagna 11 aprile 1985, id., 1985, IV, 280, con nota

di Manzin Maestrelli; e per quello portoghese, Corte cost. Portogallo 19 marzo 1984, ibid., 294, con nota di Rapisarda.

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