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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 16 marzo 1990, n. 125 (Gazzetta...

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sentenza 16 marzo 1990, n. 125 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 marzo 1990, n. 12); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Sardegna (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta) Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 1793/1794-1795/1796 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184714 . Accessed: 28/06/2014 15:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.29 on Sat, 28 Jun 2014 15:54:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 16 marzo 1990, n. 125 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 21 marzo 1990, n. 12); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione

sentenza 16 marzo 1990, n. 125 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 21 marzo 1990, n. 12);Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Sardegna (Avv. Panunzio) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Laporta)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1793/1794-1795/1796Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184714 .

Accessed: 28/06/2014 15:54

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

le province stesse siano interessate. La limitazione letterale del

l'ambito di applicazione della disposizione impugnata al solo ba

cino dell'Adige è probabilmente dettata dal fatto che a questo bacino sono interessate ambedue le province autonome. Ma, poi ché tale limitazione ha soltanto un significato esemplificativo, la

disposizione impugnata deve essere interpretata come riferentesi

a qualsiasi bacino cui sia interessata l'una o l'altra delle province autonome e, quindi, anche ai bacini del Po e del Brenta

Bacchiglione, nei quali è coinvolta la sola provincia di Trento.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, 4° comma,

e, a decorrere dall'entrata in vigore del d.leg. 16 dicembre 1989

n. 418 (17 gennaio 1990), dell'art. 20, 4° comma, 1. 18 maggio

1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale

della difesa del suolo) nella parte in cui non prevedono un con

gruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata

all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzio

nale proposta nei confronti dell'intera 1. 18 maggio 1989 n. 183

sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe:

a) dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli art.

4 (nn. 2, 9, 12, 13) e 5 (n. 14) del proprio statuto (legge cost.

13 gennaio 1963 n. 1);

b) dalla regione Veneto, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost.,

cosi come attuati dal d.p.r. n. 616 del 1977 e dalle numerose

e varie leggi statali di trasferimento di competenze alle regioni;

c) dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art.

8, 9, 14, 16 del proprio statuto (d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670), nonché al suo titolo sesto e relative norme di attuazione;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in

riferimento:

per la regione Friuli-Venezia Giulia, agli art. 4 (nn. 2, 9, 12,

13), 5 (n. 14) e 58 del suo statuto e relative norme di attuazione;

per la regione Veneto, agli art. 117, 118 e 125 Cost., come

attuati dagli art. 4, 66, 69, 4° comma, 71, 73, 79, 80, 81, 82,

87, 88, 89, 90, 91 e 101 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616;

per la provincia autonoma di Bolzano, agli art. 8, 1° comma

(nn. 1, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24), 9, 1° comma (nn.

9 e 10), 12, 1° comma, 14, 16, 1° comma, 68, 89, 100, 107 e

111 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino

Alto Adige) e relative norme di attuazione;

per la provincia autonoma di Trento, agli art. 8 (nn. 3, 5, 6,

13, 14, 16, 17, 21, 24), (nn. 9 e 10), 14, 2° e 3° comma, 16,

nonché al titolo sesto del cit. d.p.r. n. 670 del 1972 e relative

norme di attuazione, le questioni di legittimità costituzionale pro

poste avverso le seguenti disposizioni della 1. 18 maggio 1989 n.

183: a) art. 1, 5° comma (questione proposta da tutte le ricorrenti);

ti) 4, 1° comma, lett. b), e 25, 4° comma (Friuli-Venezia Giulia);

c) art. 17 e 18 (Veneto, Trento e Bolzano);

d) art. 22, 6° comma (Trento);

e) art. 18, 2° comma (Veneto, Trento e Bolzano);

f) art. 9, 9° comma, lett. c) e commi successivi, 12, 5° comma

ss., 24, 1° comma (Bolzano);

g) art. 10, 24, 1° comma, 35 (Bolzano), 32, 1° comma (Bolza

no e Trento);

h) art. 32, 2° comma (Trento);

4) dichiara non fondate, in riferimento alle norme parametro

indicate al precedente n. 3 del dispositivo, le questioni di legitti

mità costituzionale prospettate avverso le seguenti disposizioni della

1. 18 maggio 1989 n. 183:

a) art. 3, 2° comma (Veneto e Bolzano);

b) art. 4, 1° comma (Bolzano);

c) art. 12 (Veneto, Trento e Bolzano);

d) art. 4, 1° comma, lett. a) (Veneto);

e) art. 4, 1° comma, lett. c) e d) (Friuli-Venezia Giulia);

f) art. 22, 1° comma (Veneto, Trento e Bolzano);

g) art. 28 (Bolzano); h) art. 25 e 31 (Trento);

0 art. 35 (Veneto); l) art. 25, 5° comma (Friuli-Venezia Giulia); m) art. 13, 14, 3° comma, 15, 2° comma, 16, 2° comma (Ve

neto, Trento, Friuli-Venezia Giulia);

ri) art. 9, 8° comma, lett. a) (Trento e Bolzano);

o) art. 9, 9° comma, lett. a) e ti) (Bolzano);

p) art. 4, 1° comma, lett. a) ed e), nonché 5° comma (Friuli

Venezia Giulia);

q) art. 21, 3° comma (Veneto, Trento e Bolzano);

r) art. 4, 1° comma, lett. e) (Trento e Bolzano).

li Foro Italiano — 1990.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 marzo 1990, n. 125

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 marzo 1990, n. 12);

Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Sardegna (Aw. Panun

zio) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta).

Ambiente (tutela del) — Parco naturale di Orosei — Interventi

statali — Omessa previsione di previa intesa con la regione —

Questione infondata di costituzionalità (L. cost. 26 febbraio

1948 n. 3, statuto speciale per la Sardegna, art. 3, 6; d.p.r.

19 giugno 1979 n. 348, norme di attuazione dello statuto spe

ciale per la Sardegna in riferimento alla 1. 22 luglio 1975 n.

382 e al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 58; 1. 31 dicembre

1982 n. 979, disposizioni per la tutela del mare; 1. 8 luglio 1986

n. 349, istituzione del ministero dell'ambiente è norme in mate

ria di danno ambientale; 1. 11 marzo 1988 n. 67, disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 1988), art. 18; 1. 28 agosto 1989 n. 305, pro

grammazione triennale per la tutela dell'ambiente, art. 10).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit

timità costituzionale dell'art. 10, 1° e 3° comma, l. 28 agosto

1989 n. 305, nella parte in cui includendo tra i destinatari dei

fondi per le spese di primo funzionamento anche il parco mari

no del golfo di Orosei e disponendo che, nei casi in cui nell'a

rea del parco siano comprese zone di mare, si applica a queste

ultime la l. 31 dicembre 1982 n. 979, come modificata dalla

1. 8 luglio 1986 n. 349, non prescrivono la previa intesa con

la regione Sardegna, in riferimento agli art. 3 e 6 statuto spe

ciale per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 d.p.r. 19 giugno

1979 n. 348 (in motivazione si afferma che, in virtù di quanto

disposto dall'art. 18, lett. c, /. 11 marzo 1988 n. 67, non spetta

allo Stato istituire il parco marino del golfo di Orosei senza

l'intesa con la regione Sardegna). (1)

Diritto. — 1. - La regione Sardegna, con il ricorso indicato

in epigrafe, contesta la legittimità costituzionale dell'art. 10 1.

28 agosto 1989 n. 305 (programma triennale per la tutela dell'am

biente), sia in relazione al 1° comma — laddove, nello stanziare

i fondi per le spese di primo funzionamento di taluni parchi, in

clude il parco marino del golfo di Orosei fra quelli per i quali

si attuano le procedure di istituzione di cui all'art. 5 1. 8 luglio

1986 n. 349 —, sia in relazione al 3° comma, laddove dispone

che, nei casi in cui nell'area del parco siano comprese zone di

mare, si applica a queste ultime la 1. 31 dicembre 1982 n. 979,

come modificata dalla 1. n. 349 del 1986. Secondo la ricorrente,

dal momento che le disposizioni richiamate dagli articoli impu

gnati non prescrivono la previa intesa con la regione Sardegna,

esse contrasterebbero tanto con gli art. 3 e 6 dello statuto specia

le per la Sardegna, come attuati dall'art. 58 d.p.r. 19 giugno 1979

n. 348, che attribuiscono alla regione la competenza esclusiva in

materia di agricoltura e foreste, di edilizia e urbanistica, di caccia

e pesca, di turismo, quanto con il principio di cooperazione fra

Stato e regioni. 2. - Nei termini di seguito indicati la questione non è fondata.

Non può essere accolta l'interpretazione che la regione Sarde

(1) La presente decisione conferma il principio già affermato da Corte

cost. 15 giugno 1989, n. 337, G.U., la s.s., 21 giugno 1989, n. 25, e

secondo cui in virtù dell'art. 58 d.p.r. 19 giugno 1978 n. 348, attuativo

degli art. 3 e 6 statuto speciale Sardegna, va affermata la regola dell'ob

bligatorietà dell'intesa della regione nel caso di istituzione del parco mari

no di Orosei, stanti le competenze regionali in materia di protezione della

natura, di riserve e di parchi naturali.

Più in generale, sulla disciplina dei parchi nazionali, v. Corte cost.

28 maggio 1987, n. 210, Foro it., 1988, I, 329, con nota di richiami

e osservazioni di F. Giampietro, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge istitutiva del ministero

dell'ambiente (1. 349/86), nella parte in cui attribuisce al ministero del

l'ambiente il potere di impartire direttive, curandone l'osservanza, agli

enti di gestione dei parchi nazionali senza prevedere l'esclusione del parco nazionale dello Stelvio; nonché Corte cost. 29 ottobre 1987, n. 344, ibid.,

relativa alle competenze della regione Valle d'Aosta in ordine al parco

nazionale del Gran Paradiso, commentata da Luciani, Una sentenza sui

parchi nazionali e l'autonomia regionale, in Regioni, 1988, 332.

In dottrina, v. Carpani, / parchi nazionali fra Stato e regioni, id.,

1990, 273 ss.; Barbieri, La vigilanza sull'ambiente naturale e in partico lare nelle aree protette e nei parchi regionali, in Quaderni regionali, 1989,

1235; più in generale, Melandri (a cura di), Parchi e riserve naturali - Introduzione agli aspetti giuridici, ecologici e turistici, Rimini, 1987.

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1795 PARTE PRIMA 1796

gna dà alle disposizioni impugnate, in base alla quale queste ulti

me avrebbero modificato le procedure di istituzione dei parchi nazionali da esse menzionati, comprese quelle per l'istituzione del

parco marino del golfo di Orosei. Come ha precisamente sottoli

neato l'avvocatura generale dello Stato, l'art. 10 1. 28 agosto 1989

n. 305, relativamente alle parti oggetto di questo giudizio, non

ha prodotto alcuna innovazione delle procedure di istituzione dei

parchi nazionali previste dalla legislazione vigente. Esso, infatti, si limita, nel 1° comma, a disporre lo stanziamento dei fondi

necessari al primo funzionamento dei parchi ivi indicati e, nel

3° comma, a richiamare, in funzione meramente ricognitiva, le

disposizioni della 1. 31 dicembre 1982 n. 979, come modificate

dalla 1. 8 luglio 1986 n. 349, nei confronti dei parchi nazionali

comprendenti zone di mare, facendo salva, in ordine a questi

ultimi, l'intesa con il ministro della marina mercantile sulla pro

posta di istituzione degli stessi.

Resta, pertanto, fermo quanto disposto nell'art. 18, lett. c), 1. 11 marzo 1988 n. 67, che — in attuazione della 1. n. 349 del

1986 e in attesa del «programma triennale per la tutela dell'am

biente», disciplinato per l'appunto con la 1. n. 305 del 1989 —

ha previsto «la istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 1.

8 luglio 1986 n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolo

miti bellunesi, dei monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sarde

gna, del parco marino del golfo di Orosei». Come questa corte

ha affermato nella sentenza n. 337 del 1989, ciò significa che

non spetta allo Stato istituire il parco marino del golfo di Orosei, senza l'intesa con la regione Sardegna.

Sulla base dell'interpretazione ora precisata, non è possibile rav

visare nelle disposizioni impugnate alcuna lesione delle competen ze attribuite alla regione Sardegna dagli art. 3 e 6 dello statuto

speciale (1. cost. 26 febbraio 1948 n. 3), come attuati dall'art.

58 d.p.r. 19 giugno 1979 n. 348.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 10, 1° e 3° comma, 1. 28 agosto 1989 n.

305 (programma triennale per la tutela dell'ambiente), sollevata

dalla regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, in rife

rimento agli art. 3 e 6 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 3 (statuto

speciale per la regione Sardegna), come attuati dall'art. 58 d.p.r. 19 gennaio 1979 n. 348 (norme di attuazione dello statuto specia le per la Sardegna in riferimento alla 1. 22 luglio 1975 n. 382

e al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 marzo 1990, n. 124

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 marzo 1990, n. 12); Pres. Saja, Est. Mengoni; Stella ed altri (Avv. Chiola). Ord.

Pret. Udine - Codroipo 21 luglio 1989 (tré) (G.U., 1a s.s., n.

47 del 1989).

Friuli-Venezia Giulia — Caccia — Cattura di uccelli con mezzi

non selettivi e con appostamenti fissi — Incostituzionalità (Sta tuto speciale Friuli-Venezia Giulia, art. 4; 1. reg. Friuli-Venezia

Giulia 24 luglio 1969 n. 17, esercizio dell'uccellagione nel terri

torio della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 1, 2, 10; 1. 5 ago sto 1981 n. 503, ratifica ed esecuzione della convenzione relati

va alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente natu

rale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 dicembre

1979, art. 6, 8).

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 4 statuto speciale Friuli

Venezia Giulia, in relazione agli art. 6 e 8 l. 5 agosto 1981

n. 503 che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione di

Berna, gli art. 1, 2 e 10 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969 n. 17, nella parte in cui autorizzano l'uccellagione prati cata con appostamenti fissi e consentono la cattura di uccelli

in massa con mezzi non selettivi. (1)

(1) La Corte costituzionale ha sostenuto che le disposizioni contenute nella convenzione di Berna non sono direttamente operanti negli ordina menti interni degli Stati contraenti, ma possono costituire validi parame

li. Foro Italiano — 1990.

Diritto. - 1. - Il Pretore di Udine, sezione di Codroipo, ritiene

non manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale degli art. 1, 2 e 10 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969 n. 17, e successive modificazioni e integrazioni tra cui la

1. reg. 8 maggio 1978 n. 39, per contrasto con l'art. 4 dello statu

to regionale, approvato con 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, in quanto non rispettosi degli art. 6 e 8 della convenzione relativa alla con

servazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con

1. 5 agosto 1981 n. 503.

2. - In via pregiudiziale deve essere dichiarato inammissibile, in conformità' della giurisprudenza costante di questa corte, l'in

tervento della Federazione italiana della caccia, la quale non è

parte nel giudizio principale (cfr. sentenze nn. 220 e 412 del 1988, Foro it., 1988, I, 2768 e 1437).

3. - Vanno pure respinte preliminarmente le eccezioni di inam

missibilità opposte dal patrocinio dei tre imputati. In primo luogo, si obietta che il giudice a quo non è legittima

to a sollevare la questione, suo compito essendo quello di appli care non le norme denunciate, ma l'atto amministrativo (licenza di uccellagione) in base ad esse emanato dall'autorità competen

te, atto riconosciuto dallo stesso giudice «non illegittimo», e quindi «non direttamente disapplicabile dall'autorità giudiziaria ordina

ria». La questione di costituzionalità delle norme regionali su cui

l'atto si fonda potrebbe essere sollevata soltanto dal giudice am

ministrativo, davanti al quale le licenze potevano essere, ma non

sono state impugnate. A parte il rilievo che si è omesso di precisare da chi in concreto

le licenze dell'autorità provinciale avrebbero potuto essere impu

gnate, va osservato in contrario che, proprio perché obbligato ad applicare in favore dell'imputato la discriminante fornita dal

la licenza, il giudice penale ha il potere di sollevare pregiudizial mente la questione di costituzionalità delle norme da cui l'atto

amministrativo ripete la sua legittimità. La questione è rilevante

nel senso chiarito dalla sentenza n. 148 del 1983 (id., 1983, I,

1800) di questa corte, in quanto l'eventuale accoglimento verreb

be a incidere sulla formula di proscioglimento dell'imputato. In

vero, in caso di accoglimento, l'autorizzazione amministrativa sa

rebbe disapplicabile come discriminante di un comportamento al

tri per valutare la legittimità delle leggi delle regioni speciali, in riferimen to alle norme dei rispettivi statuti (nella specie art. 4 statuto Friuli-Venezia

Giulia) che vincolano la potestà legislativa primaria al rispetto degli ob

blighi internazionali dello Stato. Con specifico riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia, Tar Friuli

Venezia Giulia 22 marzo 1984, n. 91, Foro it., 1985, III, 197, con nota di richiami, ha considerato le norme della convenzione di Berna diretta mente applicabili (self executing) riguardo al divieto di cattura di alcune

specie di uccelli. Sul valore da attribuire alle disposizioni della convenzione di Berna,

mentre alcuni giudici si sono espressi per l'immediata applicabilità delle sue disposizioni precettive nel nostro ordinamento (cosi Cons, giust. amm. sic. 25 gennaio 1988, n. 4, id., Rep. 1988, voce Sicilia, n. 74; Tar Lom

bardia, sez. I, 8 luglio 1987, n. 354, id., Rep. 1987, voce Caccia, n.

23; Tar Sicilia, sez. Catania, 30 maggio 1986, n. 608, id., Rep. 1986, voce Sicilia, n. 82), altri hanno attribuito alle stesse un carattere mera mente programmatico, tale da consentire ampie deroghe da parte degli Stati contraenti (v. Tar Umbria 7 ottobre 1986, n. 419, id., Rep. 1987, voce Caccia, n. 22; Tar Marche 10 aprile 1985, n. 116, id., Rep. 1986, voce cit., n. 8; Tar Veneto 2 aprile 1985, n. 273, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 14). Sull'esercizio della caccia nella regione Friuli-Venezia Giulia, v. pure

Corte cost., ord. 11 febbraio 1988, n. 167, id., Rep. 1988, voce Friuli Venezia Giulia, n. 5; Tar Friuli-Venezia Giulia 26 marzo 1985, n. 58, id., Rep. 1985, voce Caccia, n. 15.

Sui limiti relativi alle specie di animali cacciabili che si pongono alle

regioni speciali ed a quelle ordinarie, v., da ultimo, rispettivamente, Cor te cost. 27 ottobre 1988, n. 1002 e Pret. Bologna, ord. 1° marzo 1989, id., 1989, I, 3074 e 3252, con note di richiami.

In genere, sui limiti alla potestà normativa delle regioni in materia di

caccia, v., da ultimo, Tar Marche 24 maggio 1989, n. 117, id., 1990, III, 150, con nota di richiami.

Da segnalare infine come la Corte costituzionale, seguendo una propria giurisprudenza assolutamente consolidata, ha escluso l'intervento in giu dizio della federazione, in quanto non parte del processo a quo (v., nello stesso senso, Corte cost. 7 aprile 1988, n. 412 e soprattutto 25 febbraio

1988, n. 220, id., 1988, I, 2768 e 1437 e, in dottrina, di recente, Troc

ker, Note sul contraddittorio nel processo costituzionale delle libertà, id., 1989, I, 668 ss.; Rombou (a cura di), Aggiornamenti in tema di pro cesso costituzionale (1987-1989), Torino, 1990, 83 ss.

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