sentenza 17 febbraio 1987, n. 43 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9);Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Introini ed altri c. Tacchi. Ord. App. Milano 5 marzo 1986 (G. U.,1 a s.s., n. 34 del 1986)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 61/62-63/64Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181015 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
seduta di convalida degli eletti (25 maggio 1985), durante la quale la causa di ineleggibilità non è emersa.
Si deve dunque ritenere che il consiglio comunale di Camisano
non potesse il 19 ottobre 1985 annullare la deliberazione di con
valida nella parte relativa al Boffelli e adottare la conseguente deliberazione di surrogazione, perché la causa di ineleggibilità,
esistente al momento delle elezioni, ma non dedotta in sede di
convalida, né denuciata con rimedio giurisdizionale, non era più in atto e non avrebbe potuto essere fatta valere, per il principio
della commutazione, nemmeno come causa di decadenza.
Le deliberazioni del 19 ottobre 1985 sono state prese illegitti
mamente e hanno leso in tale modo il diritto di elettorato passivo
del Boffelli.
La determinazione del tribunale, in punto illegittimità delle de
liberazioni del 19 ottobre 1985, deve pertanto essere confermata,
con diversa motivazione (potere di annullamento, in sede di auto
tutela, esistente, contrariamente a quanto i primi giudici hanno
ritenuto, ma non esercitabile in concreto).
5) Restano assorbite le questioni relative alla osservanza delle
norme relative alla forma del voto (palese o segreto) e all'obbligo
del preventivo esperimento della procedura amministrativa previ
sta dall'art. 7 1. n. 154 del 1981.
6) La regola che vieta al giudice ordinario di annullare l'atto
amministrativo fuori di una espressa e specifica investitura del
relativo potere, sancita dall'art. 4 della legge di abolizione del
contenzioso amministrativo e dall'art. 113, 3° comma, Cost., non
opera in materia di contenzioso elettorale amministrativo (v. nel
la motivazione Cass., sez. un., 17 luglio 1973 n. 2077, cit.; 10
marzo 1973, n. 664, id., 1973, I, 1388). Il tribunale ha ritenuto diversamente, ma contro la pronuncia
non vi è specifica censura dell'Abbiati. Non è dunque consentito
modificare il dispositivo.
7) Il Fusi ha dedotto nel controricorso di primo grado e nel
l'atto di appello che l'ineleggibilità del Boffelli è in ogni caso
certa e documentata.
Si può ritenere, leggendo e interpretando la proposizione nel
modo più favorevole per il deducente, che il Fusi abbia investito
della questione di ineleggibilità del Boffelli il giudice ordinario,
proponendo l'azione di decadenza come autonoma azione popo
lare, subordinatamente all'accoglimento dell'azione di impugna
zione dell'Abbiati contro la delibera del 19 ottobre 1985 (che per
essere di annullamento, e non di conferma, della deliberazione
di convalida dell'eletto, escludeva l'interesse del Fusi all'azione
autonoma e, quindi, l'obbligo da parte sua di proporla nel termi
ne breve, in mancanza di impugnativa della deliberazione di an
nullamento). La commutazione della causa di ineleggibilità, esistente al mo
mento della elezione e non dedotta in sede di convalida dell'elet
to, in motivo di decadenza, da un lato, e il non permanere di
questo motivo, dall'altro, rendono inaccoglibile la domanda di
decadenza proposta come autonoma azione popolare.
8) L'impugnazione deve pertanto essere rigettata.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 febbraio 1987, n. 43
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9);
Pres. La Pergola, Rei. Ferrari; Introini ed altri c. Tacchi.
Ord. App. Milano 5 marzo 1986 (G. U., la s.s., n. 34 del 1986).
Elezioni — Consigliere comunale — Cause di ineleggibilità —
Dirigenti e coordinatori di Usi mono o subcomunali — Incosti
tuzionalità (Cost., art. 3, 51; 1. 23 aprile 1981 n. 154, norme
in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di con
sigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed
in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario
nazionale, art. 2).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 51 Cost., l'art. 2, 1°
comma, n. 8, l. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non
dispone l'ineleggibilità dei dipendenti dell'Usi facenti parte del
l'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, per i consi
gli dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria da
cui dipendono. (1)
(1) Dopo le critiche sollevate dalla dottrina per l'insensibilità dimostra
ta in precedenza — cfr. Rampulla, Le incompatibilità alle cariche comu
nali del personale sanitario: una mancata risposta delia corte, in Regioni,
Il Foro Italiano — 1988.
Diritto. - 1. — In esito alle elezioni amministrative del maggio
1985, fra i consiglieri del comune di Quasso al Monte (Varese)
risultava eletto tale Tacchi Giorgio, di cui il consiglio comunale
convalidava l'elezione, eleggendolo successivamente sindaco.
Senonché, alcuni elettori, avvalendosi della facoltà concessa dal
l'art. 82, 1° comma, 1. 23 dicembre 1966 n. 1147 (modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo) a «qualsiasi
cittadino elettore del comune», impugnavano la deliberazione di
convalida del Tacchi, proponendo ricorso al competente Tribu
nale di Varese e, quindi, gravame dinanzi alla Corte d'appello
di Milano, la quale, in accoglimento dell'eccezione formulata dai
ricorrenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
l'art. 2, 1° comma, n. 8, 1. 23 aprile 1981 n. 154 in riferimento
agli art. 3, 1° comma, e 51, 1° comma, Cost. Lamentavano i
ricorrenti che il Tacchi era ineleggibile ai sensi dell'impugnata
disposizione, in quanto dipendente, membro dell'ufficio di dire
zione e coordinatore amministrativo dell'Usi che comprende un
dici comuni, fra cui Quasso al Monte, e che, ciò nonostante, aveva
1985, 582, e più in particolare Pinto, Le «dimenticanze» della corte, in Giur. it., 1986, I, 1, 511, entrambi a commento di Corte cost. 8 marzo
1985, n. 59, Foro it., 1986, I, 636, che non aveva ritenuto fondata la
questione di costituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 8 1. n. 154
del 1981, in quanto non prevede l'incompatibilità a sindaco di comuni
con più di trentamila abitanti dei professionisti convenzionati con l'Usi — la cotte, con una sentenza additiva, cerca di «riavviare la grande sta
gione degli interventi riformatori». Non vi è dubbio che il piano sul quale ora si è mossa la corte si riconduca ad un rigore di impostazione e ad
una correttezza nozionale che appariva abbandonata nella citata sentenza
n. 59 del 1985. Partendo dall'assunto che la limitazione dell'elettorato
passivo nei confronti dei dirigenti e coordinatori di Usi mono o subcomu
nali è tesa ad evitare un turbamento ed un inquinamento della campagna
elettorale, con un condizionamento indebito delle scelte degli elettori, la
corte ha evidenziato come lo stesso pericolo non possa non sussistere
nei confronti della stessa categoria di soggetti quando le Usi sono pluri comunali: anche se limitato ad una parte sola degli assistiti il turbamento
si realizza ugualmente e va evitato. Peraltro questo sillogismo, ineccepibi le nella sua conseguenzialità, trova il suo punto debole nella premessa
maggiore, la cui veridicità la corte si è ben guardata dal riscontrare, ma
che costituisce uno dei nodi centrali della nuova normativa elettorale e
sul quale prima o poi la corte dovrà prendere posizione. Le stesse incertezze emerse in sede parlamentare — in un primo mo
mento il senato aveva approvato un testo che escludeva l'ineleggibilità dei dipendenti dell'Usi, ritenuti solamente incompatibili con le cariche
elettorali amministrative. Successivamente la camera, in sede di esame
della legge organica, ripropose l'ineleggibilità estesa ai dirigenti e coordi
natori di tutte le Usi. In ultimo il senato, con un emendamento, ha limi
tato l'ineleggibilità ai soli dirigenti o coordinatori di Usi mono o
subcomunali, in contrasto con il parere espresso dalla 12a commissione
permanente, che non riteneva opportuno comprendere nella fattispecie delle ineleggibilità le categorie in oggetto, più propriamente riconducibili
nel catalogo delle incompatibilità — unitamente ad una obiettiva precisa zione delle funzioni svolte dai componenti l'ufficio di direzione o dai
coordinatori delle Usi porterebbero a far dubitare della rispondenza di
questa categoria di ineleggibilità alla ratio ad essa ricollegabile. Impostata
la problematica su questo piano, un intervento della corte avvierebbe ve
ramente la grande stagione riformatrice!
Da ultimo, sull'ambito di applicazione dell'art. 2, 1° comma, n. 8, 1. n. 154 del 1981, nel senso che va esclusa l'ineleggibilità nell'ipotesi di unità sanitarie pluricomunali, Cass. 18 ottobre 1986, n. 6126, Foro
it., Rep. 1986, voce Elezioni, n. 140; ma per interpretazioni restrittive
della norma, cfr. Militerni, Saporito, La nuova legge elettorale, Napo
li, 1982, 40 ss. Per altre prospettazioni di incostituzionalità della legislazione elettorale
relativa a soggetti in rapporto con le Usi, cfr. App. Bari 5 novembre
1985, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 132, che pur ritenendo la questio ne non rilevante, sottolinea l'irrazionale disparità operata dal legislatore tra i farmacisti, ritenuti ineleggibili, e i medici convenzionati, nei con
fronti dei quali dovrebbero sussistere analoghe limitazioni. La medesima
questione è stata peraltro ritenuta manifestamente infondata da Trib. Fermo
20 settembre 1985, ibid., n. 133.
In dottrina adde: Secondino, L'ineleggibilità ed incompatibilità a con
sigliere comunale conseguenti ad incarichi nelle unità sanitarie locali, in
Stato civile it., 1983, 724; Bevilacqua Dileo, Ineleggibilità e incompati
bilità alla carica di consigliere comunale e incompatibilità degli addetti
al servizio sanitario nazionale, in Nuova rass., 1983, 754; Manfredi, Eleg
gibilità a consigliere comunale di appartenenti alle Usi, id., 1981, 926.
Per una fattispecie particolare: Fedriga, Dipendenti comunali nominati
amministratori delle Usi. ineleggibilità? Ipotesi sulla natura giuridica del
le Usi, in Comuni d'Italia, 1983, 291.
Sulle funzioni dell'ufficio di direzione dell'Usi e dei coordinatori, cfr.
Mor, Il personale dell'Usi nel d.p.r. 761/79, Milano, 1981, 60 ss. [V.
Messerini] Mor, Il personale dell'Usi nel d.p.r. 761/79, Milano, 1981, 60 ss. [V.
Messerini]
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PARTE PRIMA
partecipato alla competizione elettorale senza rimuovere la sud
detta causa di ineleggibilità. 2. — La menzionata 1. n. 154 del 1981 stabilisce all'art. 2,
1° comma, n. 8, che «non sono eleggibili a consigliere. . . comu
nale. . . i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte del
l'ufficio di direzione. . . ed i coordinatori dello stesso per i consigli
del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità
sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende». Stando al
dato testuale, la disposizione si riferisce, sia all'ipotesi in cui ter
ritorio del comune e territorio dell'Usi coincidono (tali sono le
Usi c.d. monocomunali), sia all'ipotesi in cui il comune, stante
la notevole dimensione del suo territorio e della sua popolazione,
comprenda più Usi (che perciò sono dette subcomunali), ma ignora
la residua ipotesi, cioè quella in cui sia l'Usi a comprendere più
comuni (tali sono le c.d. Usi pluricomunali). Dall'espressa inclu
sione nel tracritto disposto esclusivamente delle due prime ipotesi
e dell'esclusione di quest'ultima si dedurrebbe, secondo un ele
mentare canone ermeneutico, che la ineleggibilità colpisce solo
i dipendenti delle Usi monocomunali e subcomunali, non anche
quelli delle Usi pluricomunali; insomma, questi ultimi sarebbero
eleggibili in qualsiasi dei comuni che concorrono a costituire l'Usi.
E non è pensabile che la rilevata omissione sia casuale; siffatta
congettura trova smentita negli atti parlamentari, i quali mostra
no che proprio questo — ineleggibilità per i dipendenti di Usi
monocomunali e subcomunali, eleggibilità per i dipendenti di Usi
pluricomunali — ha inteso statuire il legislatore. Dagli atti in pa
rola si apprende, infatti, che, mentre la camera aveva approvato
(seduta del 13 gennaio 1981) un testo, il quale prevedeva come
ipotesi terminale pure quella di più «comuni che concorrono a
costituire l'Usi» — disponeva, cioè, l'ineleggibilità anche per i
dipendenti delle unità sanitarie locali pluricomunali — il senato,
invece, approvando un apposito emendamento soppressivo (sedu
ta del 18 marzo 1981), depennò l'ipotesi di che trattasi.
3. — La quaestio legitimatis di cui è investita la corte è se
sia costituzionalmente legittima la disposizione la quale, per un
verso, nega la eleggibilità ai dipendenti delle unità sanitarie mo
nocomunali e subcomunali e, per altro verso, la riconosce ai di
pendenti delle unità sanitarie pluricomunali. L'ineleggibilità per
gli uni è disposta al fine di evitare il turbamento e l'inquinamen
to della campagna elettorale. Tale finalità, che in genere è alla
base delle limitazioni dell'elettorato passivo, già rilevata dall'or
dinanza di rimessione ed approfondita dalla difesa dei ricorrenti,
risulta, con riguardo alla specie, chiaramente ribadita in sede di
dibattito parlamentare. Ma «le possibilità di turbamento e di in
quinamento della campagna elettorale» — cosi argomenta il giu
dice a quo — «sussistono in eguale, se non in maggiore, misura
per il dirigente o coordinatore di Usi pluricomunale», e perciò
il trattamento preferenziale riservato ad esso «non può essere ri
tenuto razionalmente giustificato e appare quindi in contrasto con
gli art. 3, 1° comma, e 51, 1° comma, Cost.».
4. — La questione è fondata.
Il dipendente di una Usi, che sia membro dell'ufficio di dire
zione e coordinatore dello stesso, non può essere eletto, in osse
quio al principio della libertà del voto, consigliere di un comune, i cui elettori siano assistiti da quella Usi. In questa proposizione si sintetizza e si esprime la ratio della disciplina in esame. Esem
plare è la disposizione riguardante l'unità sanitaria monocomu
nale, ove coincidenza fra territorio del comune e territorio di questa
significa coincidenza fra tutti gli elettori e tutti gli assistiti. Ma
tale coincidenza non sempre e non necessariamente dev'essere to
tale; non va, cioè, intesa nel senso che tutti gli elettori siano assi
stiti, bastando che lo sia una parte di essi. Che questo sia il pensiero del legislatore, ne offre conferma positiva la disposizione relativa
alla Usi subcomunale: il dipendente di questa non può essere elet
to consigliere del comune che comprenda altre unità sanitarie,
nonostante che solo una parte degli elettori — ed una parte mini
ma, se nel territorio comunale, stante la sua estensione, risultino
istituite parecchie unità sanitarie — siano assistiti da quella Usi.
In entrambe le ipotesi di ineleggibilità testé esaminate è dato ri
scontrare la medesima ratio — consistente nel vietare che un can
didato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura
pubblica, influire sulla libera espressione del voto — ed il parti colare rigore con cui essa è fatta valere a riguardo delle unità
sanitarie subcomunali. La ineleggibilità viene, invece, esclusa uni
camente nel caso di una unità sanitaria pluricomunale, in cui gli elettori coincidano solo con una parte degli assistiti da quella Usi;
solo nel caso, a ben vedere, in cui tutti gli elettori di ogni singolo
Il Foro Italiano — 1988.
comune compreso nell'unità sanitaria sono assistiti da questa. Ma
è agevole rilevare l'affinità — beninteso, in subiecta materia —
fra unità sanitaria pluricomunale e monocomunale, giacché il ca
so in cui la coincidenza si verifica fra tutti gli elettori ed una
parte degli assistiti non è dissimile, alla stregua della suddetta
ratio, dal caso in cui si verifichi fra tutti gli elettori e tutti gli
assistiti.
Conseguentemente, poiché la esclusione in parola comporta di
sparità di trattamento fra i dipendenti delle unità sanitarie, non
si giustifica sotto il profilo della razionalità, la disposizione im
pugnata deve dichiararsi costituzionalmente illegittima — in rife
rimento agli invocati parametri costituzionali — nella parte in
cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale solo per i di
pendenti delle unità sanitarie monocomunali e subcomunali, omet
tendo di stabilire analoga limitazione all'elettorato passivo per
i dipendenti delle unità sanitarie pluricomunali. 5. — Le ragioni che, mentre non è intervenuta l'avvocatura
dello Stato, risultano addotte in contrario dalla parte privata,
peraltro non comparsa all'udienza, non valgono ad infirmare la
conclusione cui si è pervenuti. Che l'eleggibilità sia la regola e
l'ineleggibilità l'eccezione è principio certamente incontestabile ed
incontestato, che altrettanto certamente, tuttavia, legittima il le
gislatore a prevedere eccezioni, ma non ingiustificate discrimina
zioni nel loro ambito. Né sembra avere maggior pregio
l'affermazione che l'emendamento soppressivo di cui si è detto
sub 2) sarebbe in linea con i principi che hanno informato la
riforma del servizio sanitario nazionale e, quindi, volta a garanti
re il corretto funzionamento delle Usi. Ma a proposito di tale
andamento, giova ricordare che esso ottenne l'approvazione (se
duta del senato 18 marzo 1981) senza alcuna discussione, nono
stante che, secondo il governo, non sembrasse «inquadrarsi
nell'intero complesso del provvedimento», come a proposito del
la legge giova ricordare che essa, dopo una lunga e travagliata
spoletta fra i due rami del parlamento, venne alla fine approvata
«per non dilazionare» — come ebbe a dire il relatore alla camera
(seduta del 15 aprile 1981) — la sua «entrata in vigore. . . nel
l'imminenza di un ciclo importante di elezioni amministrative».
Indipendentemente, tuttavia, da tali rilievi, l'affermazione che l'e
mendamento in parola avrebbe mirato, in attuazione dei principi
della riforma sanitaria, a non «compromettere» — come già si
disse in sede di illustrazione dell'emendamento — «il corretto fun
zionamento della Usi stessa» non resiste all'obiezione che, cosi
argomentando, il discorso viene spostato dall'ineleggibilità all'in
compatibilità. Da ultimo, alla stessa obiezione soggiace il richia
mo all'art. 8, n. 2, il quale statuisce, infatti, che i dipendenti delle Usi «non possono ricoprire» le cariche ivi indicate.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost., dell'art. 2,
1° comma, n. 8, 1. 23 aprile 1981 n. 154 («norme in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere re
gionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia
di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale»),
nella parte in cui non dispone l'ineleggibilità dei dipendenti del
l'Usi facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello
stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'uni
tà sanitaria da cui dipendono.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 luglio 1985, n. 201
(Gazzetta ufficiale 24 luglio 1985, n. 173 bis); Pres. e rei. Roehrssen; Pres. regione Veneto (Avv. Pancino, Viola); in
terv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato P. G. Ferri). Con
flitto di attribuzione.
Miniera e cava — Esercizio di attività estrattiva — Zona sottopo sta a vincolo idrogeologico — Autorizzazione dell'autorità fo
restale — Rilascio — Competenza della regione (Cost., art. 117,
118; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, riordinamento e riforma
della legislazione in materia di boschi e terreni montani, art.
7; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui
all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 66, 68, 69).
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