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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Gazzetta...

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sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9); Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Leonardi (Avv. Barbato) c. Commissione elettorale mandamentale di Bolzano; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bruno). Ord. App. Trento 11 aprile 1985 (G.U. n. 232 bis del 1985) Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2173/2174-2177/2178 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181366 . Accessed: 28/06/2014 13:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.171 on Sat, 28 Jun 2014 13:36:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 17 febbraio 1987, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9);Pres. La Pergola, Rel. Ferrari; Leonardi (Avv. Barbato) c. Commissione elettorale mandamentaledi Bolzano; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bruno). Ord. App. Trento 11 aprile1985 (G.U. n. 232 bis del 1985)Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2173/2174-2177/2178Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181366 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - L'art. 53, 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960

n. 570 prevede che, al termine delle votazioni per l'elezione degli

organi delle amministrazioni comunali, le liste degli elettori «pri ma che si inizi lo spoglio dei voti devono essere, a pena di nullità

della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da

due scrutatori e chiuse in piego sigillato ...».

Il 20 giugno 1976 si svolsero contemporaneamente le elezioni

della camera dei deputati e del senato della repubblica nonché

dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e

dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provincia li e dei consigli comunali.

Nell'imminenza di tali molteplici consultazioni ed in ragione

della loro concomitanza venne emanato il d.l. 3 maggio 1976 n.

161, convertito con 1. 14 maggio 1976 n. 240, il cui art. 2 —

alla lett. c) — prevede che, in caso di contemporaneo svolgimen to di elezioni politiche ed amministrative, il seggio, ultimate le

operazioni di riscontro dei voti, «procede alla formazione dei pli

chi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede

avanzate».

Il giudice a quo rileva che quest'ultima disposizione non con

templa più l'adempimento della vidimazione e ne fa discendere

l'intervenuta abrogazione dell'art. 53 d.p.r. n. 570 del 1960 in

tutti i casi in cui le elezioni amministrative e politiche si svolgano simultaneam ente.

In tale ipotesi, l'omessa vidimazione delle liste, in quanto non

espressamente prescritta, non sarebbe più causa di nullità, in ciò

evidenziandosi una irrazionale difformità di disciplina rispetto al

le consultazioni elettorali amministrative che si tengono indipen

dentemente dalle altre. Tale diversità di regime integrerebbe il

denunciato vizio di illegittimità costituzionale.

2. - Dai lavori preparatori della 1. 14 maggio 1976 n. 240, che

ha convertito il d.l. 3 maggio 1976 n. 161, risulta la natura tecni

ca del provvedimento legislativo, finalizzato ad uniformare taluni

adempimenti organizzativi, in precedenza diversamente discipli

nati a seconda del tipo di elezione, onde consentire il contem

poraneo svolgimento di molteplici consultazioni: non a caso

nistrative con quelle politiche, l'obbligo della vidimazione delle liste san

cito dall'art. 53 t.u. del 1960 n. 570: in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1986, n. 441, Foro it., Rep. 1986, voce Elezioni, n. 79; T.A.R. Basilicata 24 aprile 1986, n. 59, Foro amm., 1986, 2875; Cons, giust. amm. sic. 19 febbraio 1986, n. 19, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 80; T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 6 febbraio 1986, n.

53, Foro amm., 1986, 2539; 31 gennaio 1986, n. 27, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 87; T.A.R. Sicilia 21 novembre 1985, n. 1930, Trib. amm.

reg., 1986, 363; T.A.R. Lazio, sez. II, 21 novembre 1985, n. 2725, Foro

it., Rep. 1986, voce cit., n. 56; Cons, giust. amm. sic. 5 dicembre 1984, n. 170, id., Rep. 1985, voce cit., n. 58; T.A.R. Calabria 14 marzo 1984, n. 52, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36; Cons. Stato, sez. V, 21 maggio

1982, n. 416, id., Rep. 1982, voce cit., n. 75. Contra, e pertanto confor

me all'interpretazione suggerita dal giudice a quo: Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 1986, n. 453, id., Rep. 1986, voce cit., n. 71, che comunque non ha ritenuto ingiustificata la diversità di disciplina circa l'obbligo del

la vidimazione delle liste nelle due diverse ipotesi delle elezioni ammini strative svolte autonomamente ovvero contemporaneamente; cosi anche

T.A.R. Calabria 31 gennaio 1986, n. 27, ibid., n. 74; T.A.R. Lazio, sez.

II, 21 novembre 1985, n. 2725, 19 dicembre 1985, n. 3026, ibid., nn.

77, 76; Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 1983, n. 154, id., Rep. 1983, voce cit., n. 35.

Per una precisazione delle finalità dell'istituto della vidimazione delle

liste elettorali, individuate nell'esigenza di assicurare una garanzia essen

ziale per le parti in contesa, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 2 marzo

1984, n. 207, T.A.R. Campania 18 gennaio 1983, n. 1, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 34, 37, commentate da Staiano, in Regioni, 1984, 782.

Sulla tempestività della vidimazione, pena la nullità delle operazioni

elettorali, Cons, giust. amm. sic. 5 dicembre 1984, n. 170, Foro it., Rep.

1985, voce cit., n. 57; Cons. Stato, sez. V, 30 ottóbre 1981, n. 528, id.,

Rep. 1982, voce cit., n. 72; T.A.R. Molise 26 maggio 1981, n. 85, id.,

1981, III, 506, con nota di richiami.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del

l'art. 53, 2° comma, in riferimento all'art. 48 Cost., nella parte in cui

commina la nullità della votazione per mancata vidimazione delle liste

elettorali solo per le elezioni amministrative e non anche per quelle politi

che, cfr. Corte cost. 11 luglio 1961, n. 43, id., 1961, I, 1397.

In dottrina, in specifico sulla vidimazione delle liste, v. Spadaccini,

Ineleggibilità amministrative e ricorsi elettorali, Jandi Sapi, 1969, 234; in generale sulla regolarità delle operazioni elettorali, D'Agostino, Il pro blema della regolarità delle operazioni elettorali, in Nuova rass., 1985, 44.

Il Foro Italiano — 1988.

l'art. 2 della citata 1. n. 240 del 1976 rinvia alla futura emanazio

ne di un testo unico la sistemazione organica della materia. Il

procedimento elettorale è risultato semplificato, ma nessun inter

vento abrogativo è stato effettuato circa l'adempimento della vi

dimazione delle liste.

Questa consiste nella sottoscrizione di ciascun foglio da parte del presidente e di due scrutatori; è tradizionalmente prevista nel

l'ordinamento sin dal t.u. n. 5821 del 1889: mediante tale attività

il seggio attesta di aver identificato l'elettore e certificato il suo

voto proprio su quella lista che era stata autenticata dalla com

missione elettorale mandamentale. La vidimazione ha perciò fi

nalità di accertamento, al pari di quella, ad esempio, che la legge richiede al notaio per il libro-giornale dell'impresa (art. 2216 c.c.) o per i fogli sui quali è redatto il testamento olografo (art. 620

c.c.), nonché al pretore mandamentale per ciascuna pagina dei

registri dello stato civile (art. 20 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238). Con tale adempimento, in conclusione, si tende ad impedire

che si verifichino sostituzioni o manipolazioni delle liste successi

vamente alla conclusione delle votazioni: la vidimazione garanti sce la certezza e regolarità delle liste medesime onde consentire

le operazioni di riscontro dei voti e si colloca perciò prima di

queste. Viceversa l'art. 2 d.l. n. 161 del 1976, come ha statuito il Cons,

giust. amm. reg. Sicilia nella sentenza n. 170 del 5 dicembre 1984

(Foro it., Rep. 1985, voce Elezioni, n. 58), ha riguardo al mo

mento — cronologicamente successivo — dell 'iter procedimentale

elettorale in cui, già effettuato il riscontro, sulla base di liste per ciò vidimate, devono essere formati i plichi, dei quali, per le an

zidette esigenze di coordinamento, è prescritta la confezione in

un unico contesto anziché, dispersivamente, alla fine di ogni sin

gola consultazione.

Deve perciò escludersi che la norma del 1976 abbia portata

abrogatrice delle disposizioni che prevedono modalità tipiche dei

singoli procedimenti elettorali ed in particolare dell'art. 53 d.p.r. n. 570 del 1960. L'esigenza accertativa delle liste permane co

munque anche in caso di elezioni abbinate: essa è sempre tutelata

attraverso l'obbligo della vidimazione, operazione essenziale per

ogni tipo di elezione che non può mai venire meno, rileva il giu dice sopra citato, sia che si tratti di consultazioni separate, sia

che si tratti di consultazioni contestuali.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 2° comma,

d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 («testo unico delle leggi per la com

posizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comu

nali»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, dal T.A.R. per

la Campania, sez. Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 febbraio 1987, n. 42

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 25 febbraio 1987, n. 9); Pres. La Pergola, Rei. Ferrasi; Leonardi (Avv. Barbato) c. Commissione elettorale mandamentale di Bolzano; interv.

Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Bruno). Orci. App. Trento

Il aprile 1985 (G.U. n. 232 bis del 1985).

Trentino-Alto Adige — Elezioni comunali — Provincia di Bolza

no — Elettorato attivo — Condizioni — Residenza biennale

nel territorio della provincia — Incostituzionalità (Cost., art.

3, 4; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.

25, 63; d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50, esercizio del diritto di

voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto

Adige nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano in attuazione della 1. cost. 10 novembre 1971 n.

1, art. 5; 1. reg. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956 n. 5, com

posizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comu

nali, art. 16; 1. reg. Trentino-Alto Adige 10 agosto 1974 n.

6, modifiche ed integrazioni alla 1. reg. 6 aprile 1956 n. 6 e

successive modificazioni, art. 6).

Sono illegittimi, per violazione degli art. 25 e 63 d.p.r. 31 agosto

1972 n. 670, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, l'art. 5, 2° comma, d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50,

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2175 PARTE PRIMA 2176

l'art. 16, 2° comma, l. reg. Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956

n. 5, come modificato dalla l. reg. 10 agosto 1974 n. 6, l'art.

15, 2° comma, t.u. approvato con deliberazione della giunta

regionale 27 marzo 1980 n. 445, nelle parti in cui condizionano

l'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione dei consigli comu

nali della provincia di Bolzano oltre al requisito della residenza

quadriennale nella regione Trentino-A Ito Adige, previsto dallo

stesso statuto della regione, anche all'ulteriore requisito di un

biennio di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano. (1)

(1) L'ordinanza della Corte d'appello di Trento 11 aprile 1985 è raassi mata in Foro it., Rep. 1986, voce Trentino-Alto Adige, n. 22. A com mento della sentenza che si riporta vedi anche A. Roccella, La residenza nel Trentino-Alto Adige quale requisito per l'elettorato attivo, in Regio ni, 1987, 711 ss.

Ancora una volta si è perduta l'opportunità di una pronuncia diretta della Corte costituzionale sulla legittimità delle limitazioni al diritto di voto imposte dallo statuto del Trentino-Alto Adige, che subordina l'elet torato attivo per le elezioni regionali e per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano alla residenza quadriennale ininterrotta nel ter ritorio della regione, pur in passato più volte sollecitata da autorevole dottrina: così Paiadin, Cittadinanza regionale ed elezioni, in Giur. co

stit., 1965, 254, e dello stesso autore il commento ad App. Trento 10 dicembre 1974 (Foro it., Rep. 1975, voce cit., n. 13), in Regioni, 1975, 476 ss. Ma ancora una volta comunque la corte ha mostrato indiretta mente di ritenere la disposizione conforme a Costituzione, consolidando in tal modo un'impostazione già in precedenza accolta e contraria ad un iniziale orientamento giurisprudenziale.

Merita ricordare che il problema della «cittadinanza regionale» si era presentato all'attenzione della Corte costituzionale nel 1965, a seguito dell'impugnazione da parte dello Stato del disegno di legge regionale che intendeva dare attuazione per la prima volta all'art. 19 dell'originario statuto del Trentino-Alto Adige, facoltizzante il legislatore locale a condi zionare il diritto di voto per le elezioni amministrative al requisito della residenza ininterrotta nel territorio della regione per un periodo non su

periore ai tre anni. In quell'occasione la corte, con sentenza 14 aprile 1965, n. 26, Foro it., 1965, I, 1136, dichiarò illegittimo il disegno di

legge regionale — che pur riproduceva il disposto statutario — in quanto in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione eletto rale nazionale, condannando cosi, implicitamente, anche il corrisponden te articolo dello statuto, comunque formalmente non toccato dalla sentenza.

Questo orientamento della corte, che sollevò critiche in dottrina (cfr. Paladin, op. cit., fautore dell'esigenza di un controllo di costituzionalità esteso allo statuto in quanto atto che, pur se contenuto in legge costitu zionale, deve ritenersi sempre vincolato al rispetto dei principi inseriti nella Costituzione e non derogabili neppure da fonti di grado costituzio nale) provocò soprattutto preoccupate reazioni a livello regionale che por tarono la regione a chiedere, e ad ottenere, l'inserimento nel «pacchetto» del 1969, quale misura di tutela delle minoranze etniche presenti nella

provincia di Bolzano, dello speciale regime dell'elettorato attivo condan nato dalla Corte costituzionale. La stessa normativa fu così riprodotta nell'art. 25 del nuovo statuto regionale del 1972, con la differenza, rispet to a quanto disposto dall'art. 19 dello statuto originario, che non si auto rizzava più semplicemente il legislatore regionale ad introdurlo, ma era lo statuto stesso che imponeva direttamente il requisito della residenza ininterrotta per un certo periodo di tempo, che dallo stesso statuto è stato fissato in quattro anni. Ma questa normativa, néi suoi principi es senziali sostanzialmente analoga alla precedente, non è più stata sottopo sta in termini diretti all'esame della Corte costituzionale, che pure in pre cedenza implicitamente ne aveva riconosciuto il contrasto con la Costitu zione. E neppure in termini diretti lo stesso quesito è stato riproposto attraverso l'impugnazione della corrispondente disciplina contenuta nel d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50, attuativo dello statuto. Peraltro, sulla legit timità di questa nuova normativa, indirettamente la corte ha avuto modo di esprimere la propria valutazione, nell'ambito del giudizio di costituzio nalità promosso dalla provincia di Bolzano che riteneva ultroneo, rispetto allo statuto ed alla stessa Costituzione, il regime elettorale predisposto dal decreto attuativo relativamente alle condizioni di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero. E questa valutazione si è rivelata opposta rispetto a quella espressa in precedenza. Con la sen tenza 17 dicembre 1975, n. 240, Foro it., 1976, I, 535, la corte infatti, nel respingere l'eccezione di incostituzionalità, ha riconosciuto da una parte la condizione della residenza ininterrotta nel territorio della regione giustificata dalle peculiari caratteristiche delle autonomie territoriali nel Trentino-Alto Adige, in particolare dall'evidente scopo di impedire che affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora potessero diluire le minoranze di lingua tedesca e ladina, e dall'altra comunque tale condizione non lesiva del diritto di voto il cui solo esercizio, ma non la cui titolarità, è stato ritenuto in questa fattispecie intaccato.

L'implicita legittimazione della cittadinanza regionale, in quanto colle gata alla particolare situazione ambientale che è desumibile dalla sentenza sopra riportata, di recente ha trovato ulteriore e più esplicita conferma

It Foro Italiano — 1988.

Diritto. — 1. - Un cittadino italiano, già residente nel comune

di Bolzano per oltre ventisei anni (dal 22 maggio 1956 al 29 no

vembre 1982), si trasferiva in un comune (Tiardo di Sotto) della

provincia di Trento, rientrando peraltro, dopo poco più di sedici

mesi, nel comune di Bolzano, nel cui registro della popolazione

veniva, infatti, reiscritto il 7 aprile 1984.

A distanza di meno di un anno dalla suddetta reiscrizione, e

precisamente il 28 marzo 1985, veniva pubblicato il manifesto

di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Bolzano, ed il Leonardi non veniva iscritto nelle liste

elettorali — e, di conseguenza, non potè partecipare alla votazio

ne —, perché mancante del requisito dell'ininterrotto biennio di

residenza, previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 5, 2° com

ma, d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50 e, prima ancora, nell'art. 16, 2° comma, 1. reg. 6 aprile 1956 n. 5, come modificato dall'art.

6 1. reg. 10 agosto 1974 n. 6, nonché nell'art. 15, 2° comma, del t.u. approvato con deliberazione della giunta regionale 27 mar

zo 1980 n. 445. La Corte d'appello di Trento, investita in secon

do grado del giudizio promosso dall'interessato, sollevava dinan zi a questa corte, con ordinanza emessa I'll aprile 1985 (r.o.

327/85), questione di legittimità costituzionale delle suddette di

sposizioni, denunciandone il contrasto con gli art. 25, 3° comma, e 63 del «testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo sta tuto speciale per il Trentino-Alto Adige», approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.

2. - L'art. 5 d.p.r. n. 50 del 1973, su cui risulta poggiato il

diniego al Leonardi dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune

di Bolzano — gli altri dati normativi, fatti anch'essi oggetto di

impugnazione, ne sono la riproduzione pressoché letterale —, dopo avere enunciato nel 1° comma che «sono elettori dei consigli co

munali della provincia di Bolzano i cittadini che... risiedono, inin

terrottamente, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige da

almeno quattro anni», precisa nell'impugnato 2° comma che essi «sono iscritti nelle liste elettorali del comune nel quale risiedono alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei co mizi elettorali, sempreché nel quadriennio di cui al comma prece dente abbiano compiuto nella provincia di Bolzano almeno due anni di ininterrotta residenza». Ma ai sensi dello statuto speciale — osserva la corte di Trento, richiamandosi all'art. 25, 4° ed ultimo comma (erroneamente indicato come 3° comma) — l'elet tore che abbia il requisito della ininterrotta residenza quadrienna le nella regione viene iscritto nelle liste elettorali del comune, ove

abbia maturato «il maggior periodo di residenza nel quadrien nio»; e tale norma — così lascia intendere l'ordinanza di rimes sione —, benché esplicitamente dettata «ai fini delle elezioni re

gionali», varrebbe anche per le «elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano», in vista delle quali l'art. 63 dello

con riferimento alle limitazioni imposte all'elettorato passivo dalle regio ni a statuto speciale, nelle quali l'eleggibilità è limitata ai soli cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione: cfr. in tal senso Cor te cost. 30 gennaio 1985, n. 20, id., 1986, I, 376, che si è occupata in particolare della legislazione regionale siciliana.

Su alcune questioni di costituzionalità attinenti alla tutela delle mino ranze linguistiche in provincia di Bolzano, cfr., da ultimo, Corte cost. 28 luglio 1987, n. 289 e 17 giugno 1987, n. 227, id., 1987, I, 2918, alla cui nota di richiami si rinvia per la bibliografia in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Sulla normativa elettorale vigente in Trentino-Alto Adige, cfr. Reggio D'Aci, La regione Trentino-Alto Adige, 1982, Milano, 453 ss. Sulla con nessione tra questo regime elettorale e la tutela delle minoranze etnico linguistiche, cfr. Bartole, Minoranze nazionali, voce del Novissimo di gesto, appendice, Torino, 1984, V, 47 ss.; Pizzorusso, Minoranze etnico

linguistiche, voce dell'Enciclopedia del diritto, Milano, 1976, XXVI, 552-553.

Sui limiti della potestà legislativa della regione Trentino-Alto Adige in materia elettorale, adde in termini generali: Paladin, Diritto regiona le, Padova, 1985, 305 ss.: Bronzetti, Le potestà legislative ed ammini strative della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano, Trento, 1979; Boscia, L'ordinamento elettorale. Comuni, pro vince, regioni, Milano, 1976, 28 ss., 176 ss.

Sui dubbi di costituzionalità circa l'art. 25, 3° comma, dello statuto del Trentino-Alto Adige, cfr. Martines, Il consiglio regionale, Milano, 1981, 11.

Sul regime della residenza da ultimo, v. Pizzorusso, Residenza, cam biamento di residenza, diritto alla residenza, in II comune democratico, 1986, 85. [V. Messerini]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

stesso statuto speciale fa espresso rinvio alle «disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25 ss. Di conseguenza — conclude il

giudice a quo —, la «sostituzione del requisito costituzionale del la prevalenza» con «il non coincidente, anzi contrastante requisi to dell'ininterrotto biennio» costituirebbe violazione dei menzio nati articoli dello statuto speciale.

In aggiunta al suddetto argomento, già esposto dinanzi alla corte trentina, e da questa fatto proprio, la parte privata, costi tuitasi nel presente giudizio, segnala la violazione anche del prin cipio d'eguaglianza: ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo nel le elezioni comunali — si fa rilevare — il requisito del biennio di residenza, per di più ininterrotto, non è per principio generale richiesto ai cittadini italiani; neppure a quelli residenti nell'altra

provincia della medesima regione e, ai sensi dell'art. 9 dello stes so d.p.r. n. 50 del 1973, addirittura neppure a quelli emigrati all'estero, bastando ai primi la residenza quadriennale in provin cia di Trento, ed ai secondi il pregresso periodo quadriennale di residenza in provincia di Bolzano.

A sua volta, l'avvocatura dello Stato, intervenuta per il presi dente del consiglio dei ministri e della giunta regionale, conclude

per l'infondatezza, obiettando che alla potestà di attuazione dello statuto non è precluso, come sembrerebbe ritenere il giudice a

quo, l'adeguamento delle norme statutarie alle esigenze dell'auto

nomia e che la norma sul biennio di ininterrotta residenza avreb

be lo scopo di agevolare l'applicazione graduale dello statuto. 3. - Lo stesso testo normativo, il quale prescrive il contestato

requisito dell'ininterrotto periodo biennale di residenza nella pro vincia di Bolzano (d.p.r. n. 50 del 1973), prevede altresì l'istitu

zione di una «lista elettorale aggiunta» — nei comuni della re

pubblica, per i cittadini che si trasferiscono nella regione Trentino Alto Adige (art. 3 e 4) e — nei comuni della provincia di Trento,

per gli elettori che da questa si trasferiscano nella provincia di Bolzano (art. 8, 1° e 2° comma), precisando che gli elettori ivi

iscritti «hanno diritto di esercitare il voto nel relativo comune

quando, durante la maturazione dei periodi residenziali ..., vi si dovessero svolgere elezioni per il rinnovo del consiglio comu

nale». Dal combinato disposto di tali statuizioni con la norma

impugnata si deduce con chiarezza il pensiero del legislatore ordi

nario, secondo cui al cittadino italiano residente in provincia di

Bolzano, e tuttavia privo del requisito del biennio ininterrotto

di residenza, non è già precluso il diritto di voto, ma è prescritto di votare nel comune di provenienza, anziché in quello di residen

za. Se così è, allora si deve riconoscere che il dubbio di legittimi tà concerne, non già l'elettorato attivo, cioè il diritto politico per eccellenza, bensì il suo esercizio, limitatamente, beninteso, alla

provincia di Bolzano e, nell'ambito di questa, limitatamente alle elezioni comunali; più esattamente, non concerne neppure il biennio — dato che questo non si aggiunge, ma è compreso nel quadrien nio, e che, a ben vedere, ha pur sempre una durata inferiore al «maggior periodo ... nel quadriennio» —, ma la non interru

zione di esso.

Lo statuto speciale, dettando per un verso la regola generale (art. 25, 4° comma) che la residenza ininterrotta quadriennale è prescritta «ai fini delle elezioni regionali» — e perciò, solo a tali fini —, e riservando per altro verso alle elezioni comunali in provincia di Bolzano — e perciò soltanto ad esse, non anche a quelle in provincia di Trento — un apposito articolo ed un'ap posita disposizione, cioè l'art. 63 e la proposizione finale dell'art.

25, sembrerebbe facoltizzare il legislatore ordinario ad adattare alla peculiare autonomia della provincia di Bolzano la disciplina delle elezioni di quei consigli comunali, ma pur sempre nel rispet to del principio dell'illimitabilità dell'elettorato attivo e del termi

ne quadriennale di residenza nella regione.

Tuttavia, per quanto nella specie il diritto di voto sia fuori

discussione, perché fatto salvo dalla possibilità di esercitarlo me

dio tempore nel comune di provenienza, ed il requisito della du

rata della residenza nella regione rimanga inalterato, l'espresso,

inequivoco rinvio che l'art. 63 dello statuto speciale fa al 4° com

ma dell'art. 25 ed il richiamo che a sua volta la proposizione finale di tale comma fa al menzionato art. 63 fugano ogni per

plessità interpretativa, inducendo a concludere che, anche ai fini

dell'esercizio dell'elettorato attivo per i consigli comunali in pro vincia di Bolzano, si applica il criterio del «maggior periodo di

residenza nel quadriennio». E poiché tale criterio è stabilito in

una legge di rango costituzionale, devesi ritenere illegittimo il dif

forme requisito del biennio di ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, introdotto dal legislatore statale e da quello regionale

Il Foro Italiano — 1988.

ai fini delle elezioni comunali nella suddetta provincia autonoma. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale degli art. 5, 2° comma, d.p.r. 1° febbraio 1973 n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano), 16, 2° comma, 1. 6 aprile 1956 n. 5, come modificato dalla 1. 10 agosto 1974 n. 6 (composi zione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e 15, 2° comma, del testo unico delle leggi regionali 27 marzo 1980 n. 445 sulla composizione ed elezione dei predetti organi, nelle parti in cui prescrivono «almeno due anni di ininterrotta residenza nel territorio della provincia di Bolzano» ai fini dell'e sercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli comunali

compresi in detta provincia.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 dicembre 1986, n. 297

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2); Pres. La Pergola, Rei. Conso; Garbagnati, Venturi. Ord. Pret. Ro ma 28 maggio 1985 (due) (G.U., la s.s., n. 24 del 1986).

Società — Società ed enti con titoli quotati in borsa — Obbligo di comunicazione alla Consob dei compensi percepiti dai diri

genti — Sanzioni penali previste per alcuni soltanto dei desti natari — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, disposizioni relative al mercato mo biliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, art. 17; 1. 7 giugno 1974 n. 216, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 aprile 1974 n. 95, art. 1; 1. 24 novembre 1981 n.

689, modifiche al sistema penale, art. 51; 1. 4 giugno 1985 n.

281, disposizioni sull'ordinamento della Commissione naziona le per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive Cee 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori

mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio, art. 14).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 7° comma, d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito, con modifica zioni, nella I. 7 giugno 1974 n. 216, art. 1, quale risultava dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 51 l. 24 novembre 1981 n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera del

l'art. 14 I. 4 giugno 1985 n. 281, nella parte in cui limitava

ad alcuni degli obbligati la responsabilità penale per l'omessa

comunicazione alla Consob dei compensi percepiti dai dirigenti di società ed enti con titoli quotati in borsa. (1)

Diritto. — 1. - Le due ordinanze del Pretore di Roma, del tutto coincidenti nella motivazione e nel dispositivo, donde la riu nione dei relativi giudizi per una decisione comune, sottopongo no al vaglio di questa corte, in riferimento all'art. 3 Cost., il

7° ed ultimo comma dell'art. 17 d.l. 8 aprile 1974 n. 95, conver

(1) Una delle due ordinanze in data 28 maggio 1985 del Pretore di Roma si legge in Giur. costit., 1986, II, 643.

Sulla complicata successione di leggi penali verificatasi nel caso affron tato dalla corte e sulla compatibilità costituzionale di norme incriminatri ci di taluni soltanto fra più comportamenti ragionevolmente assimilabili, cfr. M. Romano, Norme incriminataci arbitrariamente discriminatorie «in se stesse ragionevoli» e costituzionalmente legittime?, in Riv. it. dir. e

proc. pen., 1986, 1319, a commento della sentenza che si riporta. Corte cost. 22 ottobre 1982, n. 168, Foro it., 1982, I, 2702, con osser

vazioni di R. Pardolesi, ritenne infondata la questione di costituzionali tà sollevata nei confronti delle norme che non estendono ai fatti diffama tori commessi mediante trasmissioni radiotelevisive la disciplina dei corri

spondenti fatti commessi col mezzo della stampa. Corte cost. 20 dicembre 1984, n. 303, id., 1985, I, 3057, ritenne infon

data la questione di costituzionalità dell'art. 80 bis codice della strada, nella parte in cui prevede la confisca dell'autoveicolo per i casi di guida senza patente (perché non conseguita) e non anche per i casi di guida senza patente (per mancanza dei necessari requisiti).

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