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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 17 giugno 1987, n. 230 (Gazzetta...

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sentenza 17 giugno 1987, n. 230 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Andreucci; Pisana; Buscenna ed altro (Avv. Pasini); Amabilino (Avv. Rossi); Scianetta; Associazione nazionale magistrati (Avv. Barile). Ord. Corte conti, sez. riun., 19 ottobre 1983 (3) (G.U. n. 183 del 1984); 18 aprile 1984 (G.U. n. 80 bis del 1985); T.A.R. Lazio 27 marzo 1985 (G.U., 1 a s.s., ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 3227/3228-3231/3232 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181530 . Accessed: 28/06/2014 16:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.171 on Sat, 28 Jun 2014 16:50:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 17 giugno 1987, n. 230 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli;

sentenza 17 giugno 1987, n. 230 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30);Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Andreucci; Pisana; Buscenna ed altro (Avv. Pasini); Amabilino(Avv. Rossi); Scianetta; Associazione nazionale magistrati (Avv. Barile). Ord. Corte conti, sez.riun., 19 ottobre 1983 (3) (G.U. n. 183 del 1984); 18 aprile 1984 (G.U. n. 80 bis del 1985); T.A.R.Lazio 27 marzo 1985 (G.U., 1 a s.s., ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 3227/3228-3231/3232Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181530 .

Accessed: 28/06/2014 16:50

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3227 PARTE PRIMA 3228

anche con quello di cui all'art. 3 Cost., per la disparità di tratta

mento che verrebbe a verificarsi nei riguardi di altri imputati nei

cui processi il giudice abbia, invece, nominato un solo perito.

Osserva, però, la corte che la questione è facilmente risolubile

sul piano interpretativo, cosi come, del resto, ritiene gran parte della giurisprudenza.

Se, per aver lumi scientifici su di un caso di una certa comples sità, il giudice ritiene di sentire l'avviso di esperti in distinte disci

pline, ciò significa che il caso presenta aspetti poliedrici, per ciascuno dei quali sarebbe teoricamente possibile disporre separa tamente. Soltanto per economia processuale, ma soprattuto per favorire la confluenza delle varie discipline peritali in un unico

giudizio collegiale, i vari periti vengono di solito nominati in un

solo contesto. In realtà, però, si tratta pur sempre di tanti giudizi

peritali quanti sono gli specialisti, ciascuno dei quali esamina il

caso nel cono della propria prospettiva scientifica.

È nei limiti del sistema, perciò, che in tali casi si consenta an

che all'imputato di nominare tanti consulenti quante sono le vir

tuali perizie specialistiche o, in altri termini, per quante sono le

specialità scientifiche implicate dalla perizia. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimtà costituzionale dell'art. 323, ultimo comma, c.p.p. sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 2 maggio 1980 (n. 522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20 ottobre 1984

(n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n. 443/85 reg. ord.) con

riferimento agli art. 3 e 24 Cost.: salvo quest'ultimo giudice, che

ha limitato il riferimento all'art. 24 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 17 giugno 1987, n. 230

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 luglio 1987, n. 30); Pres. La Pergola, Rei. Andrioli; Andreucci; Pisana; Buscen

na ed altro (Avv. Pasini); Amabilino (Avv. Rossi); Scianetta; Associazione nazionale magistrati (Avv. Barile). Ord. Corte

conti, sez. riun., 19 ottobre 1983 (3) (G.U. n. 183 del 1984); 18 aprile 1984 (G.U. n. 80 bis del 1985); T.A.R. Lazio 27 mar zo 1985 (G.U., la s.s., n. 38 del 1986).

Corte dei conti — Consiglio di presidenza — Modalità di compo sizione — Criterio gerarchico e dell'anzianità — Mancata rap

presentanza di tutte le categorie di magistrati — Questioni inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 97, 100, 108; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei con

ti, art. 8; 1. 21 marzo 1953 n. 161, modificazioni al testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti, art. 2; 1. 20 dicembre 1961 n. 1345, istituzione di una quarta e una quinta sezione speciale

per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra e altre

disposizioni relative alla Corte dei conti, art. 14, 15)

Sono inammissibili, in quanto implicanti scelte spettanti alla di

screzionalità del legislatore per la pluralità delle soluzioni pro spettate dai giudici a quibus, le questioni di legittimità costituzionale relative:

a) all'art. 14, 4° comma, I. 20 dicembre 1961 n. 1345, nella

parte in cui, disciplinando la composizione della seconda sezio ne del consiglio di presidenza competente ad esprimere il giudi zio di promovibilità a scelta alla qualifica di primo referendario della Corte dei conti, pone a base della formazione dell'organo il criterio gerarchico ed esclude dalla composizione sia i primi

referendari che i referendari, in riferimento agli art. 3 e 108, 2° comma, Cost.;

b) agli art. 14, 2 ° comma, e 15, 2° e 3° comma, I. 20 dicembre

1961 n. 1345, nella parte in cui, disciplinando la composizione della prima sezione del consiglio di presidenza competente ad

esprimere il parere di promovibilità a presidente di sezione, a

consigliere ed a vice procuratore generale della Corte dei conti,

pongono a base della formazione dell'organo l'esclusivo requi sito dell'anzianità e circoscrivono la composizione alle sole qua

lifiche superiori di presidente di sezione, oltre al presidente, al segretario generale della corte ed al procuratore generale e

stabiliscono che, in caso di assenza o di impedimento di alcuno

dei componenti, il collegio sia integrato in base all'ordine di

ruolo ed all'anzianità dei magistrati della corte stessa, in rife

II Foro Italiano — 1988.

rimento agli art. 3 e 108, 2° comma, Cost.; nonché all'art.

8, 3° comma, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, nella parte in cui

riconosce al presidente della Corte dei conti ed al governo il

potere di promuovere il richiesto parere della commissione in

terparlamentare per la rimozione di un presidente di sezione o consigliere della corte stessa e di determinare organi e proce dure da utilizzare, in funzione istruttoria nell'accertamento de

gli addebiti elevabili al magistrato che si intende rimuovere e

non contiene alcuna disciplina circa i mezzi di giustificazione e di tutela, mediante contraddittorio, delle proprie ragioni, da

parte del magistrato inquisito, in riferimento agli art. 3, 24, 2° comma, 97, 1° e 2° comma, 100, 3° comma, e 108, 2°

comma, Cost.;

c) all'art. 2, 2° comma, I. 21 marzo 1953 n. 161, nella parte in cui, prevedendo che, al principio di ogni anno il presidente della corte, sentito il consiglio di presidenza, assegna un con

gruo numero di magistrati a ciascuna delle sezioni giurisdizio nali ed alle sezioni riunite, omette di definire la composizione del consiglio di presidenza e non stabilisce la partecipazione a detto organo di tutte le componenti della magistratura della

Corte dei conti, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 97 e 108

Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione T.A.R. Lazio, sez. I, 6 febbraio 1986, n. 147, è riassunta in Foro it., Rep. 1986, voce Corte dei conti, n. 14; quelle delle sezioni riunite della Corte dei conti 19 ottobre 1983 e 18

aprile 1984 sono riportate id., 1985, III, 281 e 352, con note di richiami. Per quel che riguarda l'accenno in motivazione agli effetti (limitati dal

punto di vista della soluzione delle proposte questioni) dell'abolizione della c.d. giurisdizione domestica della Corte dei conti, operata dall'art. 12 1. 6 agosto 1984 n. 425, v., per qualche riferimento, Cass. 19 gennaio 1987, n. 409, id., 1987, I, 1763, con nota di richiami, che, sia pure dopo l'entrata in vigore di tale norma, ha dichiarato il difetto assoluto di giuris dizione nei confronti del ricorso proposto da magistrato della corte alle sezioni riunite.

Ad una pronuncia di illegittimità della composizione dell'ufficio di pre sidenza della Corte dei conti è già pervenuto il T.A.R. Lazio, sez. I, con la sentenza 10 giugno 1987, n. 1148 (in questo fascicolo, III), pro nunciata nei confronti di una disposizione di normazione secondaria qua le l'art. 38 del regolamento per l'ordinamento dei servizi deliberato il 2 luglio 1913 dalle sezioni riunite della corte stessa.

La sentenza della Corte costituzionale che si riporta si segnala per la forza con la quale dichiara costituzionalmente inadeguate le disposizioni legislative considerate, pur con l'affermazione della riserva al parlamento degli interventi legislativi necessari per «...ricondurre la Corte dei conti nell'area della Costituzione..». Successivamente a questa dura presa di

posizione del giudice della costituzionalità delle leggi, alla quale va ag giunta la richiamata sentenza del T.A.R. Lazio, il legislatore è intervenu to regolando la composizione del consiglio di presidenza della Corte dei

conti, con l'art. 10 1. 13 aprile 1988 n. 117, risarcimento dei danni cagio nati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei ma gistrati (Le leggi, 1988, 869): in una sede cioè, che offriva una pronta occasione per tale intervento, ma quanto meno impropria, e con riflessi evidenti sulla (mancanza di) organicità e completezza della «novella». [A. Romano]

# * *

La situazione di vuoto legislativo e di incertezza provocata dalla richia mata sentenza della prima sezione del T.A.R. Lazio n. 1148/87, sembra essersi risolta a seguito dell'entrata in vigore della 1. 13 aprile 1988 n.

117, che, all'art. 10, introduce criteri del tutto nuovi per la costituzione del consiglio di presidenza. Per consentire ai lettori un'informazione com

pleta, riportiamo qui di seguito il testo di tale norma:

Consiglio di presidenza della Corte di conti — 1. Fino all'entrata in

vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che ri

guardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al

consiglio di presidenza. 2. Il consiglio di presidenza è composto: a) dal

presidente della Corte dei conti, che lo presiede; b) dal procuratore gene rale della Corte dei conti; c) dal presidente di sezione più anziano; d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i presidenti delle due camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con

quindici anni di esercizio professionale; e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 10 gennaio del l'anno di costituzione dell'organo. 3. Alle adunanze del consiglio di pre sidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto. 4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplina ri. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario gene

evidenti sulla (mancanza di) organicità e completezza della «novella». [A. Romano]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 11.1 - L'identità di questioni tra alcuni e la connes

sione tra altri incidenti ne giustificano la riunione ai fini di conte

stuale deliberazione.

11.2. - L'intervento della Associazione magistrati della Corte

dei conti, effettuato con riferimento all'incidente iscritto al n.

166 reg. ord. 1984, va dichiarato inammissibile perché l'associa

zione non era intervenuta nel giudizio di merito, mentre l'inter

vento può essere spiegato per la prima volta avanti la corte soltanto

dal presidente del consiglio dei ministri e dal presidente della giunta

rale ed il procuratore generale è richiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione del l'azione disciplinare e le relative richieste. 5. I cittadini di cui alla lettera

d) del 2° comma, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti. 6. Alla elezione dei com

ponenti di cui alla lettera e) del 2° comma partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto. 7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero. 8. Per l'elezione è istituito presso la Corte dei conti l'ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e compo sto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti. 9. Il procedimen to disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli art. 32, 33, 2° e 3° comma, e 34 1. 27

aprile 1982 n. 186. 10. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui

agli art. 7, 1°, 4°, 5° e 7° comma, 8, 9, 4° e 5° comma, 10, 11, 12, 13, 1° comma, nn. 1), 2), 3), e 2° comma, nn. 1), 2), 3), 4), 8), 9), 1. 27 aprile 1982 n. 186.

Per quanto si tratti, evidentemente di una disciplina soltanto transito

ria, si è certamente trattato di un passo avanti nella direzione di un'effet tiva garanzia di indipendenza di tale magistratura. Per quanto riguarda la composizione dell'organo, il modello che ha ispirato il legislatore sem

bra, almeno in parte, quello del Consiglio superiore della magistratura,

più che l'altro costituito dal consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, disciplinato dagli art. 7 ss. 1. 27 aprile 1982 n. 186, nono stante l'espresso rinvio alle norme di tale legge, i cui membri sono total mente eletti dagli stessi magistrati amministrativi. La composizione del

consiglio della Corte dei conti è, infatti, mista, per la presenza di membri eletti dagli stessi magistrati, che consente una forma di autogoverno par tecipativo, con l'integrazione di un numero più ridotto di membri laici, designati dal parlamento tra categorie di cittadini particolarmente qualifi cate dal punto di vista tecnico (con l'anomala disposizione riportata al

punto n. 5, di incerto significato; non dovrebbe invece assumere partico lare rilievo la procedura prevista per la scelta dei membri laici: designa zione da parte dei presidenti delle camere, anziché elezione da parte del

parlamento in seduta comune). Questo, almeno in linea teorica, dovrebbe consentire all'organo di autogoverno della CQrte dei conti, non soltanto di rappresentare tutte le categorie di cui è composta la magistratura con

tabile, ma anche di porsi come istanza di collegamento tra tale magistra tura e gli organi costituzionali a struttura rappresentativa (v. in generale, per il Csm, Pizzorusso, L'organizzazione della giustizia in Italia, 1985, 60 ss.), ed in particolare il parlamento, rispetto al quale, tra l'altro, la Corte dei conti si pone istituzionalmente come organo servente.

Per quanto riguarda le disposizioni della 1. n. 186 del 1982 richiamata dalla disposizione riportata, si tratta di norme di organizzazione e di fun zionamento dell'organo. In particolare, si prevede che il consiglio di pre sidenza si costituisca con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri; la durata triennale dell'organo e la immediata non rieleggibilità dei ministri uscenti; la previsione di un

vicepresidente, non eletto, ma individuato nel magistrato con qualifica più elevata o più anziano; le condizioni di ineleggibilità; la procedura

per l'elezione e la proclamazione degli eletti; la decisione sulle contesta zioni e sui reclami attinenti alle elezioni; l'ipotesi dello scioglimento, di

sposta con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio previa deliberazione del consiglio dei ministri, la validità

delle deliberazioni e delle convocazioni; la previsione di ulteriori compe tenze strumentali per l'esercizio di quelle principali.

Quello concernente gli organi di autogoverno delle magistrature specia li previste dalla Costituzione è peraltro un argomento di grande attualità, essendo emersa da tempo l'esigenza di garantire in modo effettivo l'indi

pendenza, interna ed esterna, di tali giudici, come risulta anche dai nu

merosi disegni di legge presentati nel corso delle ultime legislature, peraltro mai giunti definitivamente in porto. Rispetto al testo definitivo della 1.

n. 117 del 1988, quello approvato in prima lettura dalla camera dei depu

tati, conteneva, oltre alla norma relativa alla Corte dei conti, già esami

nata, un'altra disposizione che modificava integralmente anche la

composizione del consiglio di presidenza della magistratura militare, già

previsto con 1. n. 180 del 1981, con l'introduzione, anche in esso di mem

bri laici. Per completezza riportiamo anche tale disposizione del progetto:

Consiglio della magistratura militare — 1. È istituito, con sede in

Il Foro Italiano — 1988 — Parte 7-61.

regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità costituzionale (art. 25, 3° comma, 3 1. 11 marzo 1953, n. 87 e

4 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale). 11.3. - Né merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità

Roma, il consiglio della magistratura militare, di cui all'art. 15 1. 7 mag gio 1981 n. 180. 2. Il consiglio è cosi composto: a) dal primo presidente della Corte di cassazione; b) dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con le funzioni di vice-presidente; c) da quattro com

ponenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cas sazione: d) da quattro componenti scelti d'intesa tra i presidenti delle due camere tra professori universitari di materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio. 3. Il presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera d) del 2° comma. 4. Il consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della ma

gistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, so stituito al ministro di grazia e giustizia il ministro della difesa. 5. Alla elezione dei componenti di cui al 2° comma, lett. c), partecipano, in uni ca tornata, tutti i magistrati militari con voto diretto, personale e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere due voti di preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero. 6. Con decreto del presidente della

repubblica saranno emanate le disposizioni concernenti l'ufficio di segre teria, il procedimento elettorale per i componenti elettivi e quelle di at tuazione per il funzionamento del consiglio.

Anche qui, nonostante alcune palesi incongruenze, quali la mancata

previsione del tempo di durata dell'organo ed il rinvio alla fonte regola mentare in una materia in cui l'art. 108, 2° comma, prevede sicuramente una riserva assoluta di legge, il riferimento al Csm, alla cui normativa si faceva rinvio espresso era ancora più evidente. Tale disposizione è stata

peraltro stralciata dal testo definitivo della legge; resta, quindi, ancora inattuata la promessa fatta dal legislatore con la 1. n. 180 del 1981, di

provvedere entro un anno (e ne sono trascorsi ormai sette) alla regola mentazione organica della materia. Peraltro il legislatore sembra essere incorso in una svista, dal momento che a seguito della recente Corte cost. 9 marzo 1988, n. 266, Foro it., 1988, I, 1432, che ha dichiarato l'illegitti mità della disciplina transitoria, rimasta in vigore ben oltre il termine

per la quale era stata prevista, contenuta nell'art. 15 1. n. 180 del 1981, inidonea a tutelare il valore dell'indipendenza di tale magistratura, sem bra essersi creata una lacuna, provocata dal curioso dispositivo della sen tenza che fa salvi tutti i provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi

già adottati in forza della norma illegittima, che il legislatore dovrà col mare il più rapidamente possibile, onde evitare ulteriori inconvenienti. Da segnalare, tra l'altro, che Corte cost. 14 marzo 1984, n. 67, id., 1984, I, 1751, con nota di richiami, aveva invece dichiarato inammissibile un'i dentica questione di costituzionalità.

La stessa sorte della disposizione relativa alla magistratura militare ha subito anche un'altra norma, aggiunta dal senato in prima lettura, che

prevedeva un'integrazione del consiglio di presidenza della magistratura amministrativa con membri laici di designazione parlamentare.

Sulla magistratura militare, cfr. gli atti del convegno di Bari del 16 ottobre 1982, sul tema L'organo di autogoverno della magistratura mili

tare, in Quaderni di giustizia e costituzione della magistratura militare, 1984, n. 1; Venditti, L'autogoverno della magistratura militare e una

questione di legittimità costituzionale, in Giusi, pen., 1982, III, 716; Zin

ni, L'autogoverno della magistratura militare sino alla costituzione del relativo governo, in Riv. pen., 1982, 837; Messina, Sull'organo di auto

governo della magistratura militare, in Foro it., 1985, II, 18; Riondato, Il consiglio della magistratura militare, in Riv. polizia, 1986, 396.

Sul consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, profon damente rinnovato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 7 1. 27 aprile 1982 n. 186, dopo un lungo dibattito in dottrina, v., di recente, A. M.

Sandulli, La riforma della magistratura amministrativa, in Foro amm., 1982, I, 1428; Abbamonte, Note sul nuovo ordinamento della giurisdizio ne amministrativa, in Dir. proc. ammin., 1983, 9: Levi-Sandri, Sul nuo vo ordinamento della giustizia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, 411; M. Nigro, La giustizia amministrativa, 1983, 341; Sanviti, Limiti e alternative della giurisdizione amministrativa, in Riv. trim. dir.

pubbl., 1984, 57; M. Branca, Per un'integrazione della normativa sull'e

lezione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in Cons.

Stato, 1985, II, 307; Scola, Consiglio superiore della magistratura e con

siglio di presidenza della giustizia amministrativa. L'indipendenza del po tere giudiziario in tutte le sue manifestazioni, in Foro amm., 1985, 2409.

In punto processuale va segnalato il tentativo di intervento nel giudizio davanti alla Corte costituzionale dell'Associazione nazionale magistrati, non costituitasi nel processo a quo; tentativo dichiarato inammissibile

secondo un orientamento giurisprudenziale ormai più che consolidato,

per tutti i tipi di processo davanti alla corte. Cfr., da ultimo, Corte cost. 17 dicembre 1987, n. 517, Gazz. uff, 1 s.s., n. 54 del 1987; 28 luglio 1987, n. 293, id., n. 38 del 1987; 20 maggio 1987, n. 182, id., n. 24

del 1987, tutte relative a giudizi principali. Per ulteriori precedenti, v.

la nota di richiami a Corte cost. 15 novembre 1985, n. 286, Foro it.,

1986, I, 180. [R. Tarchi]

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3231 PARTE PRIMA 3232

dell'incidente iscritto al n. 1218 reg. ord. 1984, sollevata dalla

difesa dell'Amabilino, perché la 1. 6 agosto 1984 n. 425 è entrata

in vigore, ai sensi dell'art. 14 della stessa, sotto la data del 9

agosto 1984, posteriore alla data del 18 aprile 1984 di emissione

della ordinanza.

12.1. - Oggetto d'imputazione sono gli art. 14 (sezioni del

consigliere di presidenza), 2° comma («La prima sezione è com

posta: a) del presidente della corte che la presiede; b) del procu ratore generale; c) dei primi nove presidenti di sezione secondo

l'ordine di ruolo»), 4 («La seconda sezione è composta: a) del

presidente della corte che la presiede; b) dei primi quattro presi denti di sezione che seguono nell'ordine di ruolo quelli chiamati

a comporre la prima sezione; c) dei primi due consiglieri secondo

l'ordine del ruolo, componenti le sezioni di controllo; d) dei pri mi due consiglieri, secondo l'ordine del ruolo, componenti le se

zioni giurisdizionali; e) del primo vice procuratore generale secondo

l'ordine di ruolo; f) del segretario generale, con funzione di rela

tore»), 15 (Norme sulla composizione e sul funzionamento delle

sezioni), 2° comma («In caso di assenza o di impedimento, il

presidente della corte può essere sostituito, nella presidenza di

ciascuna sezione, dal presidente di sezione che precede nell'ordi

ne di ruolo tra quelli componenti le sezioni medesime») e 3° comma

(«I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore gene

rale, componenti le due sezioni del consiglio di presidenza, in

caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzioni che immediatamente seguono in ordine di ruo

lo») 1. 20 dicembre 1961 n. 1345 (istituzione e funzionamento

di una quarta e di una quinta sezione speciale per i giudizi su

ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relati

ve alla Corte dei conti) in riferimento agli art. 3 e 108, 2° com

ma, Cost., dell'art. 8 (art. 4 1. 14 agosto 1862 n. 800), 3° comma

(«Il parere della commissione può essere provocato dal presiden te della Corte o dal governo») r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (appro vazione del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti) in riferimento

agli art. 100, 3° comma, 108, 2° comma, 97, 1° e 2° comma,

24, 2° comma, e 3 Cost., e dell'art. 2, 2° comma («Al principio di ogni anno il presidente della corte, sentito il consiglio di presi

denza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle

sezioni giurisdizionali e alle sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente») 1. 21 marzo 1953 n. 161 (modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) in riferimento agli art. 3, 1° comma, 97 e 108, 1° e 2° comma, Cost.

12.2. - La menzione di alcuni degli articoli riportati va integra ta con le disposizoni che gli articoli medesimi richiamano:

— gli adempimenti, per i quali sono, ai sensi dell'art. 14, 1°

comma, istituite due sezioni in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti, sono descritti nell'art. 13 (Promozioni a

primo referendario, a consigliere e vice procuratore generale, ai

presidenti di sezione e procuratore generale), a tenor del quale «Le promozioni da referendario a primo referendario sono di

sposte con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri. Il giudizio di promovibi

lità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda

sezione del consiglio di presidenza della Corte dei conti. Le pro mozioni a primo referendario, a consigliere, o vice procuratore

generale a presidente di sezione o procuratore generale sono di

sposte con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, sentito il consiglio dei

ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione

del consiglio di presidenza della Corte dei conti»; — per l'art. 8, 1° e 2° comma, r.d. 1214/34 la commissione,

il cui parere conforme è provocato dal presidente della corte o

dal governo, è composta dai presidente e vice presidenti del sena

to e della camera dei deputati, ed è il presupposto del decreto

del presidente della repubblica (olirti decreto reale) con il quale

presidenti e consiglieri della Corte dei conti possono essere revo

cati o collocati d'ufficio a riposo o allontanati in qualsiasi modo.

13. - La lettura delle disposizioni impugnate, inquadrate nelle

normative in cui sono inserite, dimostra che non è sotto alcun

aspetto garantita la indipendenza dei magistrati della Corte dei

conti, che l'art. 12 1. 6 agosto 1984 n. 425 giova sol in parte ad assicurare cancellando l'autodichia di cui le sezioni giurisdi zionali della Corte dei conti si fregiavano: si pensi al potere di

proposta riconosciuto al presidente del consiglio dei ministri pre visto dall'art. 13 1. 1345/61, alla composizione della commissione

di cui all'art. 8 r.d. 1214/34 e al potere di provocarne il parere conforme attribuito al governo.

Il Foro Italiano — 1988.

Tanto più data la pluralità delle soluzioni prospettate dai giu dizi a quibus, il magistero inteso a ricondurre la Corte dei conti

nell'area della Costituzione compete non alla Corte costituziona

le, che è giudice delle norme sottordinate e non produttore di

queste, ma al parlamento che non ha mancato di dar vita a leggi

per le giurisdizioni ordinaria e amministrativa, e vi si dedica an

che per la Corte dei conti da non poco tempo seppure senza at

tingere concrete mete.

A ciascuno il suo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti gli incidenti

iscritti ai nn. 165, 166, 341 e 1218/84, e 355/86, dichiara inam

missibili le questioni di legittimità costituzionale I) dell'art. 14, 4° comma, 1. 20 dicembre 1961 n. 1345 in riferimento agli art.

3 e 108, 2° comma, Cost, sollevata dalle sezioni riunite della Corte

dei conti con ordinanze iscritte ai nn. 165, 166 e 341/84, II) a)

degli art. 14, 2° comma, 15, 2° e 3° comma, 1. 20 dicembre 1961

n. 1345 in riferimento agli art. 3 e 108, 2° comma, Cost, e b) dell'art. 8, 3° comma, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, in riferimento

agli art. 3 e 24, 2° comma, 97, 1° e 2° comma, 100, 3° comma,

e 108, 2° comma, sollevate dalle sezioni riunite della Corte dei

conti con ordinanza iscritta al n. 1218/84, III) dell'art. 2, 2° com

ma, 1. 21 marzo 1953 n. 161 sollevata in riferimento agli art.

3, 1° comma, 97 e 108 Cost, dal T.A.R. Lazio sez. I, con ordi

nanza iscritta al n. 355/86.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 otto

bre 1988, n. 5787; Pres. Brancaccio, Rei. Maltese, Est. Gra

nata, P.M. Caristo (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello

Stato Palatiello) c. Colombo. Cassa Comm. trib. centrale 16

aprile 1985, n. 3447.

CORTE DI CASSAZIONE; sez

Tributi in genere — Invim — Avviso di accertamento — Conte

nuto — Nullità per difetto di motivazione — Esclusione —

Estremi — Fattispecie (D.p.r. 6 dicembre 1977 n. 914, norme

integrative e correttive del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, con

cernente disciplina dell'imposta di registro e del d.p.r. 26 otto

bre 1972 n. 637, concernente disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni, art. 1, 3; d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

634, disciplina dell'imposta di registro, art. 48, 49).

L'avviso di accertamento di valore ai fini dell'Invim, contenente

la sommaria descrizione dell'immobile alienato ed il riferimen to a «tabella Ute» e a «perizia tecnica di fiducia», non allegate al provvedimento fiscale né acquisite agli atti del procedimento

tributario, non può essere dichiarato nullo per difetto di moti

vazione, attese la valutabilità delle indicazioni della «tabella»,

comunque a disposizione del contribuente presso l'ufficio, e

la possibilità di trarre dalla stessa («tabella»), integrata dagli altri elementi direttamente riferiti nell'avviso, adeguata giustifi cazione del maggior valore accertato. (1)

(1-2) Con le riportate sentenze (le cui massime si sono mantenute nei

limiti delle fattispecie decise per la impossibilità di riprodurre o riassume

re comprensibilmente il lunghissimo ed identico principio di diritto enun

ciato in tutte le pronunzie) e le coeve nn. 5783, 5786 e 5788 a 5795, le sezioni unite sono tornate sul tema della motivazione degli avvisi di

accertamento di valore ai fini deirinvim e dell'imposta di registro, pren dendo le mosse dalle precedenti sez. un. 3 giugno 1987, nn. 4853 e 4844, Foro it., 1987 I, 2021, con nota di richiami (adde, per le imposte sul reddito di r.m., art. 13, sez. I 8 giugno 1988, n. 3888, id., 1988, I, 2903, con ulteriori indicazioni), sottoposte ad attento ed approfondito riesame.

La corte, cosi come espressamente dichiarato in motivazione, ha rite nuto di condividere l'impostazione della sent. n. 4853, reputata preferibi le in parte qua a quella della sent. n. 4844 del 1987. A tale direttiva

di fondo, però le sezioni unite hanno fatto seguire molteplici precisazioni e puntualizzazioni (opportunamente riprese nel principio di diritto) che

dovrebbero porre fine, una volta per tutte, a vicende del tipo di quelle finora portate alla cognizione del Supremo collegio in subiecta materia.

Il reale intento delle pronunzie in rassegna e delle coeve non sembra,

però, essere stato, sulle prime, esattamente colto, specie dalla stampa quo tidiana (cons., ad es., La Repubblica del 27 ottobre 1988). Si è reso,

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