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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est....

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est. Pignataro; Provincia di Modena (Avv. Bonetti) c. Istituto tecnico industriale «Fermo Corni» di Modena (Avv. dello Stato Mariani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 2597/2598-2601/2602 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184171 . Accessed: 24/06/2014 23:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.17 on Tue, 24 Jun 2014 23:43:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est. Pignataro; Provincia di Modena (Avv. Bonetti) c.Istituto tecnico industriale «Fermo Corni» di Modena (Avv. dello Stato Mariani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2597/2598-2601/2602Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184171 .

Accessed: 24/06/2014 23:43

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mento ai sensi dell'art. 162 1. fall., mentre avrebbe dovuto consi

derare preclusiva e assorbente l'applicazione dell'art. 192, 3° com

ma, 1. fall.

Col secondo mezzo denuncia il vizio di omesso esame di un

punto decisivo della controversia, per non avere il giudice d'ap

pello rilevato l'errore ed esaminato i motivi dell'errore commesso

dal tribunale, che ben avrebbe potuto rettificare d'ufficio, dato

che risultava nella sentenza di primo grado ampiamente motivata

l'impossibilità di continuare a svolgere il procedimento di ammi

nistrazione controllata.

Ritiene innanzitutto il collegio che deve essere disattesa l'ecce

zione dei controricorrenti, secondo la quale il ricorso principale si dovrebbe considerare improponibile, essendo ormai il fallimen

to chiuso per concordato, con effetto liberatorio dei falliti da

tutte le passività; onde sarebbe preclusa, ai sensi dell'art. 137,

ultimo comma, 1. fall., la riapertura del procedimento fallimenta

re nei confronti delle stesse persone. In effetti, l'art. 137 1. fall, si riferisce alla ipotesi della risolu

zione del concordato post-fallimentare quando le garanzie pro messe non vengano costituite in conformità del concordato o se

il fallito non adempia regolarmente gli obblighi derivanti dal con

cordato stesso o dalla sentenza di omologazione; e, ovviamente,

la norma esclude, nell'ultimo comma, che le precedenti disposi zioni possano trovare applicazione quando — come nel caso in

esame — gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti

da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Ma, nel suo complesso, l'art. 137 riguarda, appunto, la risolu

zione del concordato per fatti sopravvenuti, non — come nel ca

so in esame — la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento

per motivi originari, quali il vizio processuale derivante dalla vio

lazione dei precetti costituzionali e delle norme di legge ordinaria

posti a garanzia del diritto alla difesa e al contraddittorio.

Il problema si pone,' allora, con riferimento non all'art. 137,

bensì all'art. 21 1. fall., secondo il quale «se la sentenza dichiara

tiva di fallimento è revocata, restano salvi gli effetti degli atti

legalmente compiuti dagli organi del fallimento».

Orbene, si voglia ritenere estensibile la previsione legislativa del

l'art. 21 1. fall, all'ipotesi della dichiarazione di nullità della sen tenza, o la si voglia ritenere circoscritta alla sola ipotesi della

revoca in senso stretto di essa per la mancanza dei presupposti

dell'insolvenza o della qualità di imprenditore commerciale del

fallito, è certo che, in ogni caso, l'interesse ad agire contro la

pronuncia di primo o di secondo grado deriva non dalla conside

razione della sorte futura degli atti legalmente compiuti, ma uni

camente dal fatto della soccombenza.

Il curatore, quindi, è legittimato dalla totale soccombenza nel

giudizio d'appello a proporre il ricorso per ottenere la cassazione

della sentenza.

Nel merito, il ricorso è infondato.

A norma dell'art. 192, ultimo comma, 1. fall., «se, in qualun

que momento, risulta che l'amministrazione controllata non può

utilmente essere continuata, il giudice delegato promuove dal tri

bunale la dichiarazione di fallimento, salva la facoltà del debitore

di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del

titolo precedente». Nel caso in esame, è stata esercitata dal debitore questa facoltà

di proporre il concordato preventivo; e non si è avuto certamente

un dialogo fra gli interessati e l'autorità giudiziaria su tale speci

fica richiesta.

Il ricorrente, seguendo la traccia della motivazione della sen

tenza di primo grado, ha tentato di dimostrare che le indagini

già svolte in fase di amministrazione controllata o con riferimen

to all'istanza di fallimento erano state cosi ampie ed esaurienti

da rendere praticamente inutile ogni ulteriore ricerca dopo la pro

posta di concordato preventivo. Ma l'argomentazione non può essere condivisa, poiché, per

quanto ampie possano essere state quelle ricerche, l'ufficio falli

mentare non si sarebbe potuto esimere, di fronte ad una nuova

richiesta completamente diversa dalle precedenti (di fallimento e

di amministrazione controllata), dall'interpellare formalmente i

debitori sulla prospettiva di una soluzione preventiva concordataria.

Correttamente, quindi, la sentenza d'appello ha dichiarato nul

la la pronuncia di primo grado per violazione dei precetti costitu

zionali e delle norme della legge ordinaria, che tutelano il diritto

alla difesa e al contraddittorio.

Sottraendosi, pertanto, la sentenza alle censure del ricorrente,

il ricorso principale deve essere disatteso. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1989.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est. Pignataro; Provincia di Modena (Aw.

Bonetti) c. Istituto tecnico industriale «Fermo Corni» di Mo

dena (Aw. dello Stato Mariani).

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;

Comune e provincia — Istituti tecnici — Spese per i servizi a

carico dell'amministrazione provinciale — Estensione dell'ob

bligo — Fattispecie (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, testo unico

della legge comunale e provinciale, art. 144).

Le spese concernenti gli oggetti ed i servizi, poste obbligatoria mente a carico dell'amministrazione provinciale dall'art. 144,

lett. E, n. 1, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, riguardano gli istituti

tecnici (industriali, agrari, commerciali e per geometri), con esclu

sione dei soli istituti nautici; mentre le spese concernenti gli

oggetti ed i servizi di cui al n. 3 della stessa lett. E dell'art.

144 riguardano gli altri istituti di istruzione tecnica non consi

derati in altre specifiche disposizioni, a nulla valendo in con

trario prassi amministrative o disposizioni regolamentari contrastanti con le citate norme di legge. (1)

(1) La legge comunale e provinciale (r.d. 383/34) indica fra le spese

obbligatorie a carico dei comuni una serie di «oggetti» e «servizi» nel

campo della «educazione nazionale» (art. 91, lett. F) e lo stesso fa a

carico delle province (art. 144, lett. E), mirando, in linea di massima,

per le amministrazioni comunali alla istruzione elementare (nonché, in

minor misura, alle scuole di avviamento al lavoro, ai licei, ginnasi ed

istituti magistrali) e per quelle provinciali alla istruzione tecnica e scienti

fica; in entrambi i casi gli oneri di spesa concernono sia i locali (fornitura e manutenzione) sia il personale inserviente e di segreteria sia altre esigen ze necessarie alla funzionalità delle scuole (arredi, cancelleria, ecc.). In

sede di applicazione di tale normativa sono sorti alcuni problemi connes

si, da un lato, alla non chiara delimitazione di competenze (fra comune

e provincia e fra questi enti e lo Stato) e di campi di spesa e, dall'altro

lato, alla evoluzione dei mezzi e della didattica intervenuta in data succes

siva alla emanazione della legge (ad oggi sostanzialmente inalterata in

parte qua): sotto il primo profilo, basti pensare che, per i «licei» (senza ulteriori specificazioni) l'art. 91, lett. F, n. 7, addossa ai comuni le spese di manutenzione dei locali, di riscaldamento e d'ufficio, laddove l'art.

144, lett. E, n. 1, addossa alla provincia le medesime spese per i «licei

scientifici», e che, per gli «istituti nautici», l'art. 91, lett. F, n. 8, addossa

ai comuni le spese per la somministrazione e la manutenzione dei locali

e quelle degli arredi e del materiale non scientifico e di segreteria, laddove

l'art. 144, lett. E, n. 2, addossa alla provincia le spese per il personale nonché per l'acquisto e la manutenzione «delle suppellettili scientifiche

e tecniche, biblioteche, e le altre spese»; sotto il secondo profilo, basti

pensare alle utenze telefoniche ed alla loro sempre crescente importanza e necessità ovvero alle riforme negli istituti di istruzione intervenute in

questi due terzi di secolo. Nonostante tale «terreno fertile», però, l'apporto della giurisprudenza

in materia è piuttosto scarso, essendo per lo più risolte le difficoltà ope rative volta a volta con accordo tacito o modus vivendi fra gli ammini

stratori locali e i dirigenti degli istituti di istruzione.

In relazione agli argomenti affrontati e decisi dalla sentenza in epigrafe in coerenza con gli orientamenti espressi nei precedenti interventi degli

organi giurisdizionali in materia, si segnala il precedente (citato nella mo

tivazione della Corte d'appello di Bologna) del parere del Consiglio di

Stato, ad. gen., 25 ottobre 1978, n. 1527/77, Foro it., Rep. 1982, voce

Istruzione pubblica, nn. 53-55, che aveva ritenuto (in coerenza con i prin

cipi affrontati in precedenti remoti pareri della sez. I, 5 marzo 1957, n. 310, id., Rep. 1957, voce Provincia, nn. 3-5, e dell'ad. gen. 2 settem

bre 1942, n. 1/GAB, 286, inedito): a) comprese fra le spese d'ufficio

poste a carico degli enti locali quelle «per l'impianto ed il funzionamento

del servizio telefonico», attesa «l'esistenza obiettiva di un nesso di stretto

collegamento tra l'utilizzazione del servizio e le esigenze necessarie di fun

zionalità degli uffici»; b) compresi nell'ambito della disciplina ex art. 144

tutti gli istituti tecnici creati con la 1. 889/31 e non solo quelli commercia

li e per geometri, nonché gli istituti tecnici istituiti dopo la 1. 889; c) esclusi gli istituti professionali fra i beneficiari dell'accollo delle spese a carico del comune, perché non rientrante tale obbligo fra quelli menzio

nati dall'art. 91, lett. F, n. 9, r.d. 383/34.

In materia si segnalano, altresì, Cons. Stato, sez. I, 31 gennaio 1977,

n. 2933, id., Rep. 1978, voce Istruzione pubblica, n. 123 (che esclude

fra gli obblighi ex art. 144 quelli per gli insegnanti tecnici pratici di cui

al d.l. 1277/48); Tar Piemonte 18 ottobre 1977, n. 494, id., Rep. 1978,

voce cit., n. 56 (che qualifica gli istituti tecnici come «enti strumentali dello

Stato»); Tar Lazio, sez. I, 4 febbraio 1976, n. 62, id., Rep. 1976, voce cit.,

n. 427 (che, nel ribadire l'obbligo per la provincia dell'assunzione delle spe

se per il personale di segreteria degli istituti tecnici, dichiara l'irrilevanza

di un'eventuale prassi amministrativa dell'assunzione in via di anticipazio ne delle dette spese a carico dell'amministrazione della pubblica istruzio

ne); Cons, giust. amm. sic. 16 gennaio 1971, n. 6, id., Rep. 1971,

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2599 PARTE PRIMA 2600

Svolgimento del processo. — Con decreto 14 giugno 1982 il

presidente del Tribunale di Bologna, su ricorso dell'istituto tecni

co industriale «Fermo Corni» di Modena rappresentato e difeso

dell'avvocatura dello Stato, ingiunse all'amministrazione provin ciale di Modena il pagamento della somma di lire 12.030.205, oltre agli interessi legali dal 31 dicembre 1981, richiesta dal ricor

rente, con riferimento all'art. 144, lett. E, n. 1, r.d. 3 marzo

1934 n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale) a titolo di

rimborso di spese effettuate nell'anno 1981 per «materiali di can

celleria», pulizie, poste e telefono ed altre spese correnti».

L'amministrazione provinciale propose tempestiva opposizione contro detto decreto eccependo pregiudizialmente il difetto di giu risdizione e l'inammissibilità del procedimento monitorio e conte

stando, nel merito, di dovere la somma richiesta dall'istituto

ricorrente perché relativa a spese non rientranti tra quelle di «som

ministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscalda

mento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione, tecnica»

poste a carico delle province dell'art. 144, lett. E, n. 3, del citato

t.u. n. 383 del 1934. (Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis). 2. - Con il terzo, il quarto

ed il quinto motivo l'amministrazione provinciale di Modena de

duce l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni contenute

nei nn. 1 e 3, lett. E, dell'art. 144 t.u. n. 383 del 1934 (legge comunale e provinciale) e nell'art. 71 1. 889 del 1931 data dai

primi giudici, peraltro in modo contrastante con la prassi ammi

nistrativa secondo cui le spese costituenti l'oggetto del rimborso

chiesto dall'istituto tecnico industriale «Fermo Corni» non erano

mai state comprese tra quelle a carico della provincia. Con detti motivi, strettamente connessi e che possono esami

narsi congiuntamente, viene riproposto il tema centrale della con

troversia consistente nello stabilire se le spese indicate nel n. 1, lett. E, del citato art. 144 (comprensive anche delle spese d'uffi

cio) riguardino, oltre ai licei scientifici, solo gli istituti tecnici com

merciali e per geometri (già esistenti con diversa denominazione

prima del riordinamento dell'istruzione media tecnica effettuato

con la 1. 15 giugno 1931 n. 889) o tutti gli istituti tecnici (anche

industriali) previsti da detta legge come ritenuto dai primi giudici in conformità del parere (n. 1527/77) espresso dal Consiglio di

Stato, sez. I, in data 25 ottobre 1978 (Foro it., Rep. 1982, voce

Istruzione pubblica, nn. 53-55). Ad avviso della corte i motivi d'appello sono infondati.

Nel disciplinare la finanza e la contabilità (dei comuni e) delle

province la legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n.

383) in ordine alla «educazione nazionale» (lett. E dell'art. 144)

pose tra le (altre) spese obbligatorie quelle relative: al «personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali,

illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e

spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tran

ne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della

Lucania, della Sardegna e dell'istituto tecnico di Modica che fan

no carico allo Stato» (n. 1 lett. £); agli «stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nau

tici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tec

niche, biblioteche ed altre spese attinenti agli istituti stessi (n.

voce cit., n. 24 e in Giur. it., 1971, III, 1, 508 (che esclude fra le spese a carico delle amministrazioni provinciali quelle per l'impianto di refrige razione dell'aria); Cass. 9 ottobre 1967, n. 2345, Foro it., Rep. 1968, voce cit., n. 233 e in Giust. civ., 1968, I, 54 (che ribadisce l'onere a carico del comune per l'assunzione del personale di segreteria della scuola di avviamento professionale); Cass. 22 luglio 1963, n. 2006, Foro it., 1964, I, 229 (che afferma l'onere a carico del comune e delle province di provvedere anche alle palestre per l'educazione fisica).

Per altri riferimenti sulla partecipazione funzionale degli enti locali a servizi statali, v. la nota di richiami a Corte cost. 27 giugno 1986, n.

150, id., 1987, I, 29 (sulle spese per i locali adibiti ad uffici giudiziari), nonché N. Geremicca, La riforma degli istituti nautici e professionali e la formazione professionale degli stati maggiori della marina mercanti

le, in Trasporti, 1975, fase. 5, 76; S. Mastropasqua, I consorzi provin ciali obbligatori per la istruzione tecnica, in Riv. giur. scuola, 1974, 428; G. Piva, Comuni e istruzione pubblica, id., 1967, 319; D. Cosi jr., Gli enti locali e la pubblica istruzione, in Nuova rass., 1961, 159; G. B. Mon

tino, Istruzione pre-professionale, professionale e tecnica. Compito degli enti locali, in Corriere amm., 1958, 1026.

Sulla prassi e la consuetudine nel campo amministrativo, v. la nota di richiami a Trib. Napoli 15 febbraio 1988, Foro it., 1989, I, 625.

It Foro Italiano — 1989.

2 lett. £); alla «somministrazione e manutenzione dei locali, illu

minazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di

istruzione tecnica» (n. 3 lett. E). Dal disposto degli art. 1 e 9 1. 15 giugno n. 1931 n. 889 di

«riordinamento della istruzione media tecnica» risulta che «scuo

le ed istituti di istruzione tecnica (art. 1, ultimo comma) sono

le scuole tecniche (ora trasformate in istituti professionali); le scuole

professionali femminili (trasformate in istituti tecnici femminili

con 1. 8 luglio 1956 n. 782); le scuole di magistero professionale

per la donna (anch'esse trasformate in istituti tecnici femminili);

gli istituti tecnici suddivisi nei seguenti indirizzi (art. 9, 2° com ma, 1. n. 889 del 1931): agraria, industriale, nautica, commercia

le, per geometri. Per effetto della legge del 1931 che dettava una nuova regola

mentazione dell'intera materia dell'istruzione tecnica furono abro

gate tacitamente le disposizioni relative alla predetta istruzione

contenute nel capo IV del r.d. 6 maggio 1923 n. 1054, secondo

le quali gli istituti tecnici comprendevano, nel corso superiore, solo due indirizzi o sezioni (di commercio e ragioneria e di agri

mensura). È noto, infatti, che si ha abrograzione per nuova regolamenta

zione dell'intera materia ex art. 15 disp. sulla legge in generale

quando la legge successiva costituisca un sistema normativo ten

denzialmente completo anche se non regoli tutte le fattispecie pre viste dalla legge precedente e non ponga norme incompatibili con

quelle preesistenti. Né può dubitarsi del fatto che la predetta 1.

n. 889 del 1931 costituisse un sistema completo anche in conside

razione della volontà del legislatore espressa dal titolo della legge stessa di «riordinamento dell'istruzione media tecnica».

Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni contenute nel r.d.

n. 1054 del 1923 deve ritenersi, come hanno osservato i primi

giudici e contrariamente alla tesi dell'amministrazione appellante, che gli «istituti tecnici» indicati nel n. 1 della lett. E dell'art.

144 sopra trascritto sono tutti gli istituti tecnici (esclusi quelli nautici

considerati dal n. 2 e dal precedente art. 91, lett. F, n. 8, dello

stesso t.u. n. 383 del 1934) non potendo presumersi l'ignoranza — da parte del legislatore del 1934 — della riforma introdotta

alcuni anni primi sull'istruzione tecnica e non potendo attribuirsi

ultrattività alle norme del r.d. n. 1054 del 1923 la cui efficacia

era venuta meno con l'entrata in vigore di detta riforma.

Pertanto il legislatore del 1934, nel riferirsi agli «istituti tecni

ci», non poteva che aver riguardo al nuovo contenuto ed alla

maggiore estensione che l'espressione aveva in base alla legisla zione vigente (1. n. 889 del 1931) e che quindi in tale espressione rientravano anche gli istituti tecnici di nuovo tipo.

Da ciò deriva che le spese concernenti gli oggetti ed i servizi

di cui al n. 1 della lett. E dell'art. 144 riguardano, oltre ai licei

scientifici, gli istituti tecnici industriali, quelli tecnici agrari, gli istituti tecnici commerciali e quelli per geometri (restando esclusi

quelli nautici perché disciplinati autonomamente come si è sopra

detto) mentre le spese concernenti gli oggetti ed i servizi di cui

al n. 3 della stessa lett. E dell'art. 144 riguardano gli altri istituti

di istruzione tecnica.

La norma contenuta nel n. 3, utilizzando la generica locuzione

di istituti di istruzione tecnica (e non solo quella specifica di scuole

professionali femminili e di scuole di magistero professionale per la donna), operava ed opera come norma di chiusura del sistema

di contribuzione finanziaria riguardando in genere tutte quelle scuole ed istituti non considerati (già) in altre specifiche dispo sizioni.

In base agli esposti rilievi la pretesa dell'amministrazione ap

pellante di limitare gli oneri previsti dal n. 1 della lett. E dell'art. 144 ai soli istituti tecnici considerati tali dal capo IV del r.d. n. 1054 del 1923 (cioè gli istituti tecnici commerciali e quelli per

geometri) deve ritenersi infondata perchè basata su interpretazio ne della disposizione di legge ingiustificatamente restrittiva.

Né può giovare alla tesi dell'appellante il richiamo all'art. 71

1. n. 889 del 1931 secondo il quale «tutti gli oneri, obblighi e

contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da spe ciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il manteni mento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli art. 67 e 68 . . . rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica che avranno origine dalle trasformazioni medesime».

Secondo l'amministrazione appellante, poiché l'art. 71 «teneva

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ferme» le contribuzioni previste da precedenti disposizioni di leg

ge, dovrebbe ritenersi che, anche dopo l'emanazione del t.u. del

1934, la provincia sarebbe tenuta a contribuire nei modi e nelle

misure previsti dagli art. 97 e 103 r.d. n. 1054 del 1923 soltanto

a favore degli istituti tecnici commerciali e di quelli per geometri derivati dalla trasformazione, rispettivamente, della sezione di com

mercio e ragioneria e della sezione di agrimensura degli istituti

tecnici di vecchio tipo. La tesi non può essere condivisa perché alla norma di cui si

tratta non può attribuirsi un valore diverso e maggiore rispetto a quello meramente transitorio conferitole dal legislatore che in

seri la norma stessa appunto tra le disposizioni transitorie (capo Vili della 1. n. 889 del 1931) in attesa della sistemazione del pro filo finanziario dell'insegnamento tecnico operata, poi, con l'ap

provazione del t.u. della legge comunale e provinciale. Nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto della istruzione tec

nica l'art. 71 rispondeva all'esigenza di adeguare la misura e l'e

stensione subiettiva del concorso finanziario degli enti e dei privati al mutato ordinamento del settore, articolato in una più ampia

tipologia di scuole ed istituti ed a tal fine stabiliva che la parteci

pazione contributiva già prevista a favore delle scuole ed is.tituti

preesistenti rimanesse ferma, in attesa della sistemazione del pro filo finanziario dell'istruzione tecnica, ma si estendesse a tutte

le scuole ed agli istituti di istruzione tecnica aventi origine dalle

trasformazioni e riordinati.

Per quanto concerne, infine, il richiamo alla precedente prassi amministrativa ed alle disposizioni di natura regolamentare con

trastanti con l'interpretazione dell'art. 144 t.u. del 1934 accolta

dalla sentenza impugnata e condivisa da questa corte deve osser

varsi che la prassi amministrativa e le disposizioni regolamentari

(sottordinate alla legge nella gerarchia delle fonti) non possono mai giustificare un'interpretazione non corretta della norma di

legge e che l'interpretazione giudiziale si sovrappone e prevale sulle diverse interpretazioni date dall'autorità amministrativa.

Gli esaminati motivi di appello non meritano, pertanto, acco

glimento. 3. - Uguale sorte deve avere il sesto motivo con il quale si

contesta l'esattezza della condanna al pagamento degli interessi

legali in quanto il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sa

rebbe dipeso solo da difficoltà interpretative di norme di non

semplice applicazione. In contrario deve osservarsi che, anche con riguardo ai debiti

pecuniari degli enti pubblici, l'art. 1224, 1° comma, c.c. ricollega il sorgere dell'obbligazione accessoria degli interessi al ritardo nel

l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria principale (art. 1218

c.c.) a nulla rilevando al riguardo la mancanza del c.d. titolo

di spesa (v. Cass., sez. un., n. 3451 del 1985, id., 1985, I, 1619). Merita invece accoglimento il settimo ed ultimo motivo di gra

vame con il quale si censura il capo della pronuncia relativa alla

rivalutazione monetaria della somma indicata nel decreto ingiun tivo opposto.

L'istituto tecnico «Fermo Corni», nel chiedere la rivalutazione

monetaria, non ha formulato una specifica domanda ex art. 1224,

2° comma, c.c. e comunque non ha dedotto e fornito alcun con

creto elemento necessario per la pronuncia di condanna al risarci

mento del maggior danno ai sensi della norma indicata (v. Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, id., 1986, I, 1265).

La sentenza impugnata va quindi riformata parzialmente e li

mitatamente al predetto capo.

I

TRIBUNALE DI ROMA; TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 8 febbraio 1989; Pres. Dal

Pont, Est. Piccininno; Ente Ferrovie dello Stato c. Di Fazio

(Avv. Fedele).

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello

Stato — Diritto al superiore inquadramento — Mutamento di

mansioni e trasferimento — Disciplina (Cod. civ., art. 2103;

1. 26 marzo 1958 n. 425, stato giuridico del personale delle

Ferrovie dello Stato, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme

Il Foro Italiano — 1989.

sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme

sul collocamento, art. 13; 1. 6 febbraio 1979 n. 42, nuove nor

me su inquadramento, ordinamento, organizzazione, stato giu ridico e trattamento economico del personale dell'azienda

autonoma delle Ferrovie dello Stato, art. 12; 1. 10 luglio 1984

n. 292, nuove norme in materia di assetto giuridico ed econo

mico del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello

Stato, art. 8; 1. 17 maggio 19S!5 n. 210, istituzione dell'ente

«Ferrovie dello Stato», art. 1, 14, 21).

Al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Sta

to si applica l'art. 2103 c.c. sia per quel che concerne il diritto

al superiore inquadramento sia per quanto riguarda il muta

mento di mansioni ed il trasferimento. (1)

II

PRETURA DI MILANO; sentenza 23 giugno 1989; Giud. de

Angelis; Russo (Avv. Reale) c. Ente Ferrovie dello Stato.

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello

Stato — Esercizio di mansioni superiori — Diritto alla superio re qualifica (Cod. civ., art. 2103; 1. 26 marzo 1958 n. 425, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, art. 13; 1. 6 febbraio 1979

n. 42, art. 12; 1. 10 luglio 1984 n. 292, art. 8; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 1, 14, 21).

Il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, cui siano state attri

buite mansioni superiori per. oltre tre mesi, ha diritto al supe riore inquadramento. (2)

I

(Omissis). Quanto al motivo di gravame relativo alla inapplica

bilità, nei confronti del personale dipendente dall'ente Ferrovie

dello Stato del disposto dell'art. 2103 c.c. nel testo modificato

dall'art. 13 statuto lavoratori, nel periodo intercorrente tra l'en

trata in vigore della legge (o — come ha statuito il primo giudice — dal 1° gennaio 1986 ai sensi dell'art. 26 1. 210/85) e la stipula zione del contratto collettivo della categoria, esso si appalesa in

fondato.

È noto il divario di soluzioni che al problema è stato offerto

dalla giurisdizione di merito che ha avuto occasione di pronun ciarsi (come del resto dalla dottrina) e che sostanzialmente sono tre:

— la legislazione speciale preesistente in materia di rapporto di lavoro in questione è applicabile solo ove non incompatibile con le norme inderogabili del codice civile, tra cui l'art. 2103

c.c. e, pertanto, la disciplina pregressa in tema di adibizione a

mansioni superiori deve cedere al disposto dell'art. 13 statuto la

voratori. — la legislazione speciale è comunque applicabile in via transi

toria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13 sino a quando il contratto collettivo non avrà statuito in materia di rapporto di lavoro il che comporterà, altresì, l'applicabilità, per il periodo

successivo, non più transitorio, anche delle generali del codice

civile e delle leggi in materia di lavoro subordinato privato; — la legislazione speciale previgente resta in vigore anche do

po la stipulazione del contratto collettivo siccome norma speciale che è dettata dalla specialità della prestazione e che spetterà alla

contrattazione collettiva via via adeguare alla disciplina generale.

(1-2) Con motivazioni differenti le due sentenze si pronunciano in sen

so contrario a Cass. 3 maggio 1989, n. 2050, Foro it., 1989, I, 1786, con nota di richiami circa la sussistenza del diritto del dipendente dell'en

te Ferrovie dello Stato, al quale sono state affidate mansioni superiori

per oltre tre mesi, al superiore inquadramento (ciò prima dell'entrata in

vigore del ccnl del febbraio 1988). Naturalmente solo la decisione più recente ha potuto tener conto di Cass. 2050/89, cit., da cui si discosta

consapevolmente. Va segnalato, quanto a Trib. Roma 8 febbraio 1989 in epigrafe, che,

come emerge dalla massima, ritiene applicabile l'art. 2103 c.c. al rappor to di lavoro dei ferrovieri anche per quel che concerne il profilo del mu

tamento di mansioni e quello del trasferimento (cfr., anche per il profilo della mobilità orizzontale, i precedenti di cui alla nota cit.).

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