sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est. Pignataro; Provincia di Modena (Avv. Bonetti) c.Istituto tecnico industriale «Fermo Corni» di Modena (Avv. dello Stato Mariani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2597/2598-2601/2602Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184171 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
mento ai sensi dell'art. 162 1. fall., mentre avrebbe dovuto consi
derare preclusiva e assorbente l'applicazione dell'art. 192, 3° com
ma, 1. fall.
Col secondo mezzo denuncia il vizio di omesso esame di un
punto decisivo della controversia, per non avere il giudice d'ap
pello rilevato l'errore ed esaminato i motivi dell'errore commesso
dal tribunale, che ben avrebbe potuto rettificare d'ufficio, dato
che risultava nella sentenza di primo grado ampiamente motivata
l'impossibilità di continuare a svolgere il procedimento di ammi
nistrazione controllata.
Ritiene innanzitutto il collegio che deve essere disattesa l'ecce
zione dei controricorrenti, secondo la quale il ricorso principale si dovrebbe considerare improponibile, essendo ormai il fallimen
to chiuso per concordato, con effetto liberatorio dei falliti da
tutte le passività; onde sarebbe preclusa, ai sensi dell'art. 137,
ultimo comma, 1. fall., la riapertura del procedimento fallimenta
re nei confronti delle stesse persone. In effetti, l'art. 137 1. fall, si riferisce alla ipotesi della risolu
zione del concordato post-fallimentare quando le garanzie pro messe non vengano costituite in conformità del concordato o se
il fallito non adempia regolarmente gli obblighi derivanti dal con
cordato stesso o dalla sentenza di omologazione; e, ovviamente,
la norma esclude, nell'ultimo comma, che le precedenti disposi zioni possano trovare applicazione quando — come nel caso in
esame — gli obblighi derivanti dal concordato siano stati assunti
da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Ma, nel suo complesso, l'art. 137 riguarda, appunto, la risolu
zione del concordato per fatti sopravvenuti, non — come nel ca
so in esame — la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento
per motivi originari, quali il vizio processuale derivante dalla vio
lazione dei precetti costituzionali e delle norme di legge ordinaria
posti a garanzia del diritto alla difesa e al contraddittorio.
Il problema si pone,' allora, con riferimento non all'art. 137,
bensì all'art. 21 1. fall., secondo il quale «se la sentenza dichiara
tiva di fallimento è revocata, restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi del fallimento».
Orbene, si voglia ritenere estensibile la previsione legislativa del
l'art. 21 1. fall, all'ipotesi della dichiarazione di nullità della sen tenza, o la si voglia ritenere circoscritta alla sola ipotesi della
revoca in senso stretto di essa per la mancanza dei presupposti
dell'insolvenza o della qualità di imprenditore commerciale del
fallito, è certo che, in ogni caso, l'interesse ad agire contro la
pronuncia di primo o di secondo grado deriva non dalla conside
razione della sorte futura degli atti legalmente compiuti, ma uni
camente dal fatto della soccombenza.
Il curatore, quindi, è legittimato dalla totale soccombenza nel
giudizio d'appello a proporre il ricorso per ottenere la cassazione
della sentenza.
Nel merito, il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 192, ultimo comma, 1. fall., «se, in qualun
que momento, risulta che l'amministrazione controllata non può
utilmente essere continuata, il giudice delegato promuove dal tri
bunale la dichiarazione di fallimento, salva la facoltà del debitore
di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del
titolo precedente». Nel caso in esame, è stata esercitata dal debitore questa facoltà
di proporre il concordato preventivo; e non si è avuto certamente
un dialogo fra gli interessati e l'autorità giudiziaria su tale speci
fica richiesta.
Il ricorrente, seguendo la traccia della motivazione della sen
tenza di primo grado, ha tentato di dimostrare che le indagini
già svolte in fase di amministrazione controllata o con riferimen
to all'istanza di fallimento erano state cosi ampie ed esaurienti
da rendere praticamente inutile ogni ulteriore ricerca dopo la pro
posta di concordato preventivo. Ma l'argomentazione non può essere condivisa, poiché, per
quanto ampie possano essere state quelle ricerche, l'ufficio falli
mentare non si sarebbe potuto esimere, di fronte ad una nuova
richiesta completamente diversa dalle precedenti (di fallimento e
di amministrazione controllata), dall'interpellare formalmente i
debitori sulla prospettiva di una soluzione preventiva concordataria.
Correttamente, quindi, la sentenza d'appello ha dichiarato nul
la la pronuncia di primo grado per violazione dei precetti costitu
zionali e delle norme della legge ordinaria, che tutelano il diritto
alla difesa e al contraddittorio.
Sottraendosi, pertanto, la sentenza alle censure del ricorrente,
il ricorso principale deve essere disatteso. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1989.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; sentenza 18 giugno 1988; Pres. Zanardi, Est. Pignataro; Provincia di Modena (Aw.
Bonetti) c. Istituto tecnico industriale «Fermo Corni» di Mo
dena (Aw. dello Stato Mariani).
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
Comune e provincia — Istituti tecnici — Spese per i servizi a
carico dell'amministrazione provinciale — Estensione dell'ob
bligo — Fattispecie (R.d. 3 marzo 1934 n. 383, testo unico
della legge comunale e provinciale, art. 144).
Le spese concernenti gli oggetti ed i servizi, poste obbligatoria mente a carico dell'amministrazione provinciale dall'art. 144,
lett. E, n. 1, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, riguardano gli istituti
tecnici (industriali, agrari, commerciali e per geometri), con esclu
sione dei soli istituti nautici; mentre le spese concernenti gli
oggetti ed i servizi di cui al n. 3 della stessa lett. E dell'art.
144 riguardano gli altri istituti di istruzione tecnica non consi
derati in altre specifiche disposizioni, a nulla valendo in con
trario prassi amministrative o disposizioni regolamentari contrastanti con le citate norme di legge. (1)
(1) La legge comunale e provinciale (r.d. 383/34) indica fra le spese
obbligatorie a carico dei comuni una serie di «oggetti» e «servizi» nel
campo della «educazione nazionale» (art. 91, lett. F) e lo stesso fa a
carico delle province (art. 144, lett. E), mirando, in linea di massima,
per le amministrazioni comunali alla istruzione elementare (nonché, in
minor misura, alle scuole di avviamento al lavoro, ai licei, ginnasi ed
istituti magistrali) e per quelle provinciali alla istruzione tecnica e scienti
fica; in entrambi i casi gli oneri di spesa concernono sia i locali (fornitura e manutenzione) sia il personale inserviente e di segreteria sia altre esigen ze necessarie alla funzionalità delle scuole (arredi, cancelleria, ecc.). In
sede di applicazione di tale normativa sono sorti alcuni problemi connes
si, da un lato, alla non chiara delimitazione di competenze (fra comune
e provincia e fra questi enti e lo Stato) e di campi di spesa e, dall'altro
lato, alla evoluzione dei mezzi e della didattica intervenuta in data succes
siva alla emanazione della legge (ad oggi sostanzialmente inalterata in
parte qua): sotto il primo profilo, basti pensare che, per i «licei» (senza ulteriori specificazioni) l'art. 91, lett. F, n. 7, addossa ai comuni le spese di manutenzione dei locali, di riscaldamento e d'ufficio, laddove l'art.
144, lett. E, n. 1, addossa alla provincia le medesime spese per i «licei
scientifici», e che, per gli «istituti nautici», l'art. 91, lett. F, n. 8, addossa
ai comuni le spese per la somministrazione e la manutenzione dei locali
e quelle degli arredi e del materiale non scientifico e di segreteria, laddove
l'art. 144, lett. E, n. 2, addossa alla provincia le spese per il personale nonché per l'acquisto e la manutenzione «delle suppellettili scientifiche
e tecniche, biblioteche, e le altre spese»; sotto il secondo profilo, basti
pensare alle utenze telefoniche ed alla loro sempre crescente importanza e necessità ovvero alle riforme negli istituti di istruzione intervenute in
questi due terzi di secolo. Nonostante tale «terreno fertile», però, l'apporto della giurisprudenza
in materia è piuttosto scarso, essendo per lo più risolte le difficoltà ope rative volta a volta con accordo tacito o modus vivendi fra gli ammini
stratori locali e i dirigenti degli istituti di istruzione.
In relazione agli argomenti affrontati e decisi dalla sentenza in epigrafe in coerenza con gli orientamenti espressi nei precedenti interventi degli
organi giurisdizionali in materia, si segnala il precedente (citato nella mo
tivazione della Corte d'appello di Bologna) del parere del Consiglio di
Stato, ad. gen., 25 ottobre 1978, n. 1527/77, Foro it., Rep. 1982, voce
Istruzione pubblica, nn. 53-55, che aveva ritenuto (in coerenza con i prin
cipi affrontati in precedenti remoti pareri della sez. I, 5 marzo 1957, n. 310, id., Rep. 1957, voce Provincia, nn. 3-5, e dell'ad. gen. 2 settem
bre 1942, n. 1/GAB, 286, inedito): a) comprese fra le spese d'ufficio
poste a carico degli enti locali quelle «per l'impianto ed il funzionamento
del servizio telefonico», attesa «l'esistenza obiettiva di un nesso di stretto
collegamento tra l'utilizzazione del servizio e le esigenze necessarie di fun
zionalità degli uffici»; b) compresi nell'ambito della disciplina ex art. 144
tutti gli istituti tecnici creati con la 1. 889/31 e non solo quelli commercia
li e per geometri, nonché gli istituti tecnici istituiti dopo la 1. 889; c) esclusi gli istituti professionali fra i beneficiari dell'accollo delle spese a carico del comune, perché non rientrante tale obbligo fra quelli menzio
nati dall'art. 91, lett. F, n. 9, r.d. 383/34.
In materia si segnalano, altresì, Cons. Stato, sez. I, 31 gennaio 1977,
n. 2933, id., Rep. 1978, voce Istruzione pubblica, n. 123 (che esclude
fra gli obblighi ex art. 144 quelli per gli insegnanti tecnici pratici di cui
al d.l. 1277/48); Tar Piemonte 18 ottobre 1977, n. 494, id., Rep. 1978,
voce cit., n. 56 (che qualifica gli istituti tecnici come «enti strumentali dello
Stato»); Tar Lazio, sez. I, 4 febbraio 1976, n. 62, id., Rep. 1976, voce cit.,
n. 427 (che, nel ribadire l'obbligo per la provincia dell'assunzione delle spe
se per il personale di segreteria degli istituti tecnici, dichiara l'irrilevanza
di un'eventuale prassi amministrativa dell'assunzione in via di anticipazio ne delle dette spese a carico dell'amministrazione della pubblica istruzio
ne); Cons, giust. amm. sic. 16 gennaio 1971, n. 6, id., Rep. 1971,
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2599 PARTE PRIMA 2600
Svolgimento del processo. — Con decreto 14 giugno 1982 il
presidente del Tribunale di Bologna, su ricorso dell'istituto tecni
co industriale «Fermo Corni» di Modena rappresentato e difeso
dell'avvocatura dello Stato, ingiunse all'amministrazione provin ciale di Modena il pagamento della somma di lire 12.030.205, oltre agli interessi legali dal 31 dicembre 1981, richiesta dal ricor
rente, con riferimento all'art. 144, lett. E, n. 1, r.d. 3 marzo
1934 n. 383 (t.u. della legge comunale e provinciale) a titolo di
rimborso di spese effettuate nell'anno 1981 per «materiali di can
celleria», pulizie, poste e telefono ed altre spese correnti».
L'amministrazione provinciale propose tempestiva opposizione contro detto decreto eccependo pregiudizialmente il difetto di giu risdizione e l'inammissibilità del procedimento monitorio e conte
stando, nel merito, di dovere la somma richiesta dall'istituto
ricorrente perché relativa a spese non rientranti tra quelle di «som
ministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscalda
mento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione, tecnica»
poste a carico delle province dell'art. 144, lett. E, n. 3, del citato
t.u. n. 383 del 1934. (Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis). 2. - Con il terzo, il quarto
ed il quinto motivo l'amministrazione provinciale di Modena de
duce l'erroneità dell'interpretazione delle disposizioni contenute
nei nn. 1 e 3, lett. E, dell'art. 144 t.u. n. 383 del 1934 (legge comunale e provinciale) e nell'art. 71 1. 889 del 1931 data dai
primi giudici, peraltro in modo contrastante con la prassi ammi
nistrativa secondo cui le spese costituenti l'oggetto del rimborso
chiesto dall'istituto tecnico industriale «Fermo Corni» non erano
mai state comprese tra quelle a carico della provincia. Con detti motivi, strettamente connessi e che possono esami
narsi congiuntamente, viene riproposto il tema centrale della con
troversia consistente nello stabilire se le spese indicate nel n. 1, lett. E, del citato art. 144 (comprensive anche delle spese d'uffi
cio) riguardino, oltre ai licei scientifici, solo gli istituti tecnici com
merciali e per geometri (già esistenti con diversa denominazione
prima del riordinamento dell'istruzione media tecnica effettuato
con la 1. 15 giugno 1931 n. 889) o tutti gli istituti tecnici (anche
industriali) previsti da detta legge come ritenuto dai primi giudici in conformità del parere (n. 1527/77) espresso dal Consiglio di
Stato, sez. I, in data 25 ottobre 1978 (Foro it., Rep. 1982, voce
Istruzione pubblica, nn. 53-55). Ad avviso della corte i motivi d'appello sono infondati.
Nel disciplinare la finanza e la contabilità (dei comuni e) delle
province la legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934 n.
383) in ordine alla «educazione nazionale» (lett. E dell'art. 144)
pose tra le (altre) spese obbligatorie quelle relative: al «personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali,
illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e
spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tran
ne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della
Lucania, della Sardegna e dell'istituto tecnico di Modica che fan
no carico allo Stato» (n. 1 lett. £); agli «stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nau
tici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tec
niche, biblioteche ed altre spese attinenti agli istituti stessi (n.
voce cit., n. 24 e in Giur. it., 1971, III, 1, 508 (che esclude fra le spese a carico delle amministrazioni provinciali quelle per l'impianto di refrige razione dell'aria); Cass. 9 ottobre 1967, n. 2345, Foro it., Rep. 1968, voce cit., n. 233 e in Giust. civ., 1968, I, 54 (che ribadisce l'onere a carico del comune per l'assunzione del personale di segreteria della scuola di avviamento professionale); Cass. 22 luglio 1963, n. 2006, Foro it., 1964, I, 229 (che afferma l'onere a carico del comune e delle province di provvedere anche alle palestre per l'educazione fisica).
Per altri riferimenti sulla partecipazione funzionale degli enti locali a servizi statali, v. la nota di richiami a Corte cost. 27 giugno 1986, n.
150, id., 1987, I, 29 (sulle spese per i locali adibiti ad uffici giudiziari), nonché N. Geremicca, La riforma degli istituti nautici e professionali e la formazione professionale degli stati maggiori della marina mercanti
le, in Trasporti, 1975, fase. 5, 76; S. Mastropasqua, I consorzi provin ciali obbligatori per la istruzione tecnica, in Riv. giur. scuola, 1974, 428; G. Piva, Comuni e istruzione pubblica, id., 1967, 319; D. Cosi jr., Gli enti locali e la pubblica istruzione, in Nuova rass., 1961, 159; G. B. Mon
tino, Istruzione pre-professionale, professionale e tecnica. Compito degli enti locali, in Corriere amm., 1958, 1026.
Sulla prassi e la consuetudine nel campo amministrativo, v. la nota di richiami a Trib. Napoli 15 febbraio 1988, Foro it., 1989, I, 625.
It Foro Italiano — 1989.
2 lett. £); alla «somministrazione e manutenzione dei locali, illu
minazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di
istruzione tecnica» (n. 3 lett. E). Dal disposto degli art. 1 e 9 1. 15 giugno n. 1931 n. 889 di
«riordinamento della istruzione media tecnica» risulta che «scuo
le ed istituti di istruzione tecnica (art. 1, ultimo comma) sono
le scuole tecniche (ora trasformate in istituti professionali); le scuole
professionali femminili (trasformate in istituti tecnici femminili
con 1. 8 luglio 1956 n. 782); le scuole di magistero professionale
per la donna (anch'esse trasformate in istituti tecnici femminili);
gli istituti tecnici suddivisi nei seguenti indirizzi (art. 9, 2° com ma, 1. n. 889 del 1931): agraria, industriale, nautica, commercia
le, per geometri. Per effetto della legge del 1931 che dettava una nuova regola
mentazione dell'intera materia dell'istruzione tecnica furono abro
gate tacitamente le disposizioni relative alla predetta istruzione
contenute nel capo IV del r.d. 6 maggio 1923 n. 1054, secondo
le quali gli istituti tecnici comprendevano, nel corso superiore, solo due indirizzi o sezioni (di commercio e ragioneria e di agri
mensura). È noto, infatti, che si ha abrograzione per nuova regolamenta
zione dell'intera materia ex art. 15 disp. sulla legge in generale
quando la legge successiva costituisca un sistema normativo ten
denzialmente completo anche se non regoli tutte le fattispecie pre viste dalla legge precedente e non ponga norme incompatibili con
quelle preesistenti. Né può dubitarsi del fatto che la predetta 1.
n. 889 del 1931 costituisse un sistema completo anche in conside
razione della volontà del legislatore espressa dal titolo della legge stessa di «riordinamento dell'istruzione media tecnica».
Per effetto dell'abrogazione delle disposizioni contenute nel r.d.
n. 1054 del 1923 deve ritenersi, come hanno osservato i primi
giudici e contrariamente alla tesi dell'amministrazione appellante, che gli «istituti tecnici» indicati nel n. 1 della lett. E dell'art.
144 sopra trascritto sono tutti gli istituti tecnici (esclusi quelli nautici
considerati dal n. 2 e dal precedente art. 91, lett. F, n. 8, dello
stesso t.u. n. 383 del 1934) non potendo presumersi l'ignoranza — da parte del legislatore del 1934 — della riforma introdotta
alcuni anni primi sull'istruzione tecnica e non potendo attribuirsi
ultrattività alle norme del r.d. n. 1054 del 1923 la cui efficacia
era venuta meno con l'entrata in vigore di detta riforma.
Pertanto il legislatore del 1934, nel riferirsi agli «istituti tecni
ci», non poteva che aver riguardo al nuovo contenuto ed alla
maggiore estensione che l'espressione aveva in base alla legisla zione vigente (1. n. 889 del 1931) e che quindi in tale espressione rientravano anche gli istituti tecnici di nuovo tipo.
Da ciò deriva che le spese concernenti gli oggetti ed i servizi
di cui al n. 1 della lett. E dell'art. 144 riguardano, oltre ai licei
scientifici, gli istituti tecnici industriali, quelli tecnici agrari, gli istituti tecnici commerciali e quelli per geometri (restando esclusi
quelli nautici perché disciplinati autonomamente come si è sopra
detto) mentre le spese concernenti gli oggetti ed i servizi di cui
al n. 3 della stessa lett. E dell'art. 144 riguardano gli altri istituti
di istruzione tecnica.
La norma contenuta nel n. 3, utilizzando la generica locuzione
di istituti di istruzione tecnica (e non solo quella specifica di scuole
professionali femminili e di scuole di magistero professionale per la donna), operava ed opera come norma di chiusura del sistema
di contribuzione finanziaria riguardando in genere tutte quelle scuole ed istituti non considerati (già) in altre specifiche dispo sizioni.
In base agli esposti rilievi la pretesa dell'amministrazione ap
pellante di limitare gli oneri previsti dal n. 1 della lett. E dell'art. 144 ai soli istituti tecnici considerati tali dal capo IV del r.d. n. 1054 del 1923 (cioè gli istituti tecnici commerciali e quelli per
geometri) deve ritenersi infondata perchè basata su interpretazio ne della disposizione di legge ingiustificatamente restrittiva.
Né può giovare alla tesi dell'appellante il richiamo all'art. 71
1. n. 889 del 1931 secondo il quale «tutti gli oneri, obblighi e
contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da spe ciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il manteni mento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli art. 67 e 68 . . . rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica che avranno origine dalle trasformazioni medesime».
Secondo l'amministrazione appellante, poiché l'art. 71 «teneva
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ferme» le contribuzioni previste da precedenti disposizioni di leg
ge, dovrebbe ritenersi che, anche dopo l'emanazione del t.u. del
1934, la provincia sarebbe tenuta a contribuire nei modi e nelle
misure previsti dagli art. 97 e 103 r.d. n. 1054 del 1923 soltanto
a favore degli istituti tecnici commerciali e di quelli per geometri derivati dalla trasformazione, rispettivamente, della sezione di com
mercio e ragioneria e della sezione di agrimensura degli istituti
tecnici di vecchio tipo. La tesi non può essere condivisa perché alla norma di cui si
tratta non può attribuirsi un valore diverso e maggiore rispetto a quello meramente transitorio conferitole dal legislatore che in
seri la norma stessa appunto tra le disposizioni transitorie (capo Vili della 1. n. 889 del 1931) in attesa della sistemazione del pro filo finanziario dell'insegnamento tecnico operata, poi, con l'ap
provazione del t.u. della legge comunale e provinciale. Nel passaggio dal vecchio al nuovo assetto della istruzione tec
nica l'art. 71 rispondeva all'esigenza di adeguare la misura e l'e
stensione subiettiva del concorso finanziario degli enti e dei privati al mutato ordinamento del settore, articolato in una più ampia
tipologia di scuole ed istituti ed a tal fine stabiliva che la parteci
pazione contributiva già prevista a favore delle scuole ed is.tituti
preesistenti rimanesse ferma, in attesa della sistemazione del pro filo finanziario dell'istruzione tecnica, ma si estendesse a tutte
le scuole ed agli istituti di istruzione tecnica aventi origine dalle
trasformazioni e riordinati.
Per quanto concerne, infine, il richiamo alla precedente prassi amministrativa ed alle disposizioni di natura regolamentare con
trastanti con l'interpretazione dell'art. 144 t.u. del 1934 accolta
dalla sentenza impugnata e condivisa da questa corte deve osser
varsi che la prassi amministrativa e le disposizioni regolamentari
(sottordinate alla legge nella gerarchia delle fonti) non possono mai giustificare un'interpretazione non corretta della norma di
legge e che l'interpretazione giudiziale si sovrappone e prevale sulle diverse interpretazioni date dall'autorità amministrativa.
Gli esaminati motivi di appello non meritano, pertanto, acco
glimento. 3. - Uguale sorte deve avere il sesto motivo con il quale si
contesta l'esattezza della condanna al pagamento degli interessi
legali in quanto il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sa
rebbe dipeso solo da difficoltà interpretative di norme di non
semplice applicazione. In contrario deve osservarsi che, anche con riguardo ai debiti
pecuniari degli enti pubblici, l'art. 1224, 1° comma, c.c. ricollega il sorgere dell'obbligazione accessoria degli interessi al ritardo nel
l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria principale (art. 1218
c.c.) a nulla rilevando al riguardo la mancanza del c.d. titolo
di spesa (v. Cass., sez. un., n. 3451 del 1985, id., 1985, I, 1619). Merita invece accoglimento il settimo ed ultimo motivo di gra
vame con il quale si censura il capo della pronuncia relativa alla
rivalutazione monetaria della somma indicata nel decreto ingiun tivo opposto.
L'istituto tecnico «Fermo Corni», nel chiedere la rivalutazione
monetaria, non ha formulato una specifica domanda ex art. 1224,
2° comma, c.c. e comunque non ha dedotto e fornito alcun con
creto elemento necessario per la pronuncia di condanna al risarci
mento del maggior danno ai sensi della norma indicata (v. Cass., sez. un., 5 aprile 1986, n. 2368, id., 1986, I, 1265).
La sentenza impugnata va quindi riformata parzialmente e li
mitatamente al predetto capo.
I
TRIBUNALE DI ROMA; TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 8 febbraio 1989; Pres. Dal
Pont, Est. Piccininno; Ente Ferrovie dello Stato c. Di Fazio
(Avv. Fedele).
Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello
Stato — Diritto al superiore inquadramento — Mutamento di
mansioni e trasferimento — Disciplina (Cod. civ., art. 2103;
1. 26 marzo 1958 n. 425, stato giuridico del personale delle
Ferrovie dello Stato, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme
Il Foro Italiano — 1989.
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento, art. 13; 1. 6 febbraio 1979 n. 42, nuove nor
me su inquadramento, ordinamento, organizzazione, stato giu ridico e trattamento economico del personale dell'azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato, art. 12; 1. 10 luglio 1984
n. 292, nuove norme in materia di assetto giuridico ed econo
mico del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato, art. 8; 1. 17 maggio 19S!5 n. 210, istituzione dell'ente
«Ferrovie dello Stato», art. 1, 14, 21).
Al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Sta
to si applica l'art. 2103 c.c. sia per quel che concerne il diritto
al superiore inquadramento sia per quanto riguarda il muta
mento di mansioni ed il trasferimento. (1)
II
PRETURA DI MILANO; sentenza 23 giugno 1989; Giud. de
Angelis; Russo (Avv. Reale) c. Ente Ferrovie dello Stato.
Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti dell'ente Ferrovie dello
Stato — Esercizio di mansioni superiori — Diritto alla superio re qualifica (Cod. civ., art. 2103; 1. 26 marzo 1958 n. 425, art. 80; 1. 20 maggio 1970 n. 300, art. 13; 1. 6 febbraio 1979
n. 42, art. 12; 1. 10 luglio 1984 n. 292, art. 8; 1. 17 maggio 1985 n. 210, art. 1, 14, 21).
Il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, cui siano state attri
buite mansioni superiori per. oltre tre mesi, ha diritto al supe riore inquadramento. (2)
I
(Omissis). Quanto al motivo di gravame relativo alla inapplica
bilità, nei confronti del personale dipendente dall'ente Ferrovie
dello Stato del disposto dell'art. 2103 c.c. nel testo modificato
dall'art. 13 statuto lavoratori, nel periodo intercorrente tra l'en
trata in vigore della legge (o — come ha statuito il primo giudice — dal 1° gennaio 1986 ai sensi dell'art. 26 1. 210/85) e la stipula zione del contratto collettivo della categoria, esso si appalesa in
fondato.
È noto il divario di soluzioni che al problema è stato offerto
dalla giurisdizione di merito che ha avuto occasione di pronun ciarsi (come del resto dalla dottrina) e che sostanzialmente sono tre:
— la legislazione speciale preesistente in materia di rapporto di lavoro in questione è applicabile solo ove non incompatibile con le norme inderogabili del codice civile, tra cui l'art. 2103
c.c. e, pertanto, la disciplina pregressa in tema di adibizione a
mansioni superiori deve cedere al disposto dell'art. 13 statuto la
voratori. — la legislazione speciale è comunque applicabile in via transi
toria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 13 sino a quando il contratto collettivo non avrà statuito in materia di rapporto di lavoro il che comporterà, altresì, l'applicabilità, per il periodo
successivo, non più transitorio, anche delle generali del codice
civile e delle leggi in materia di lavoro subordinato privato; — la legislazione speciale previgente resta in vigore anche do
po la stipulazione del contratto collettivo siccome norma speciale che è dettata dalla specialità della prestazione e che spetterà alla
contrattazione collettiva via via adeguare alla disciplina generale.
(1-2) Con motivazioni differenti le due sentenze si pronunciano in sen
so contrario a Cass. 3 maggio 1989, n. 2050, Foro it., 1989, I, 1786, con nota di richiami circa la sussistenza del diritto del dipendente dell'en
te Ferrovie dello Stato, al quale sono state affidate mansioni superiori
per oltre tre mesi, al superiore inquadramento (ciò prima dell'entrata in
vigore del ccnl del febbraio 1988). Naturalmente solo la decisione più recente ha potuto tener conto di Cass. 2050/89, cit., da cui si discosta
consapevolmente. Va segnalato, quanto a Trib. Roma 8 febbraio 1989 in epigrafe, che,
come emerge dalla massima, ritiene applicabile l'art. 2103 c.c. al rappor to di lavoro dei ferrovieri anche per quel che concerne il profilo del mu
tamento di mansioni e quello del trasferimento (cfr., anche per il profilo della mobilità orizzontale, i precedenti di cui alla nota cit.).
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