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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 luglio 1989, n. 410 (Gazzetta...

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 18 luglio 1989, n. 410 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Lombardia (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato D'Amato). Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 805/806-811/812 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184553 . Accessed: 28/06/2014 16:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.144 on Sat, 28 Jun 2014 16:23:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 luglio 1989, n. 410 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione

sentenza 18 luglio 1989, n. 410 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30);Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Lombardia (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoD'Amato). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 805/806-811/812Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184553 .

Accessed: 28/06/2014 16:23

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che per quanto attiene alla lamentata disparità di trattamento

rispetto alla disciplina sanzionatoria prevista per l'omessa anno

tazione delle cessioni di beni (art. 1, 2° comma, n. 2, d.l. n.

429 del 1982) non può che ribadirsi quanto già costantemente

affermato dalla giurisprudenza di questa corte e cioè che le scelte

discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non so

no sindacabili nel giudizio di costituzionalità salvo il limite della

ragionevolezza (v., da ultimo, ord. n. 376 del 1989);

che tale limite in relazione alle fattispecie poste a raffronto

dal giudice a quo, non risulta violato, trattandosi di norme che

perseguono finalità diverse, specie sotto il profilo degli eventuali

controlli incrociati, e che sanzionano comportamenti fra loro non

omogenei rispetto al pericolo di un'evasione fiscale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inam

missibile; visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n.

429 (norme per la repressione della evasione in materia di impo

ste sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria) convertito con modificazioni

in 1. 7 agosto 1982 n. 516 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1989, n. 410

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30);

Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Lombardia (Aw. Onida) c.

Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato D'Amato). Conflitto di

attribuzioni.

Regione — Personale dipendente — Mobilità — Obbligo di co

municare le situazioni di esubero o di carenza — Competenza

della regione — Potestà dello Stato — Insussistenza (Cost.,

art. 117, 118; d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, procedure per

l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbli

che amministrazioni, art. 3; d.p.r. 23 agosto 1988 n. 395, nor

me risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompar

timentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico im

piego 29 marzo 1983 n. 93, relativo al triennio 1988-90, art.

12; 1. 29 dicembre 1988 n. 554, disposizioni in materia di pub blico impiego, art. 1, 5).

Non spetta allo Stato, e per esso al ministero per la funzione

pubblica, di sollecitare la regione Lombardia al rispetto del

l'obbligo di cui all'art. 3 d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, con

cernente la comunicazione delle situazioni di esubero e di ca

renza del proprio personale, e di conseguenza va annullata la

nota del ministro per la funzione pubblica del 3 novembre 1988,

in quanto e nei limiti in cui è indirizzata alla regione Lom

bardia. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1989, n. 407

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione Liguria e Regione Veneto (Aw.

Pericu), Regione Emilia-Romagna (Avv. Lorenzoni), Regio

ne Toscana (Aw. Narese) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello

Stato Laporta). Conflitto di attribuzioni.

(1-4) Sul regime delle assunzioni in deroga a blocco degli organici, v.,

anche in relazione al personale delle Usi, Corte cost. 10 giugno 1988,

n. 610, Foro it., 1989, I, 1032, con ampia nota di richiami.

Sui limiti e condizioni per la deroga agli schemi della legge-quadro

sul pubblico impiego da parte delle regioni, v. Corte cost. 21 marzo 1989,

Il Foro Italiano — 1990.

Regione — Personale delle unità sanitarie locali e degli enti

pubblici non economici dipendenti dalle regioni — Assunzio

ne in deroga — Competenza della giunta regionale — Inco

stituzionalità (Cost., art. 123; 1. 29 dicembre 1988 n. 554, art. 5).

Regione — Mobilità del personale dipendente — Personale in

esubero non reimpiegato in ambito regionale — Collocazione

— Previa intesa con le regioni interessate — Mancata previsio

ne — Incostituzionalità (Cost., art. 117; 1. 29 dicembre 1988

n. 554, art. 5).

Regione — Personale dipendente in esubero non reimpiegato in

ambito regionale — Obbligo di attivare le procedure di mobili

tà — Assunzioni in deroga — Subordinazione alla previa at

tuazione della mobilità — Oneri finanziari — Potere di deroga — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 81,

97, 115, 117, 118, 119; 1. 29 marzo 1983 n. 93, legge-quadro

sul pubblico impiego, art. 19; 1. 29 dicembre 1988 n. 554, art.

1, 2, 5).

È illegittimo, per violazione dell'art. 123 Cost., l'art. 5, 1° com

ma, l. 29 dicembre 1988 n. 554, nella parte in cui prevede che

le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli

enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono di

sposti con provvedimenti della giunta regional», anziché della

regione. (2) È illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., l'art. 5, 4° e 5°

comma, l. 29 dicembre 1988 n. 554, nella parte in cui rispetti

vamente non prevedono che la collocazione del personale di

pendente dagli enti di cui al 1° comma ed eventualmente dalle

stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito

regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti

degli enti medesimi e delle stesse regioni, relativi a profili pro

fessionali non coperti con i processi di mobilità, avvengano sen

tite le regioni interessate. (3)

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 5, 2° e 3° comma, l. 29 dicembre 1988 n. 554,

nella parte in cui assoggettano le regioni all'obbligo di atti

vare le procedure di mobilità tra il personale delle regioni,

degli enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti e

delle unità sanitarie locali, in riferimento agli art. 115, 117

e 118 Cost.;

b) dell'art. 5, 2°, 3°, 4° e 5° comma, l. 554/88, nella parte in

cui prevedono la destinazione alle regioni di personale di pro

venienza extraregionale a copertura di posti rimasti scoperti al

l'esito della mobilità infraregionale, in riferimento agli art. 3, 81, 97, 117 e 119 Cost.;

c) dell'art. 1, 4°, 5° e 6° comma, l. 554/88, nella parte in cui

subordinano le nuove assunzioni presso le unità sanitarie locali

alla previa attuazione della mobilità facendo salvi i concorsi

le cui prove siano già iniziate alla data del 30 settembre 1988

e le assunzioni in deroga già concesse dalle regioni alla medesi

ma data, in riferimento agli art. 3, 117 e 118 Cost.;

d) dell'art. 1, 4° comma, l. 554/88, in quanto non prevede la

corresponsione alle regioni dei fondi necessari ad assicurare il

trattamento economico del personale ad esse eventualmente de

stinato in attuazione della mobilità, in riferimento all'art. 119

Cost., e, in relazione all'art. 5, 3° comma, detta criteri di indi

rizzo e coordinamento per le regioni, in riferimento agli art.

117 e 118 Cost.;

e) dell'art. 2, 1° comma, e 5, 1° comma, in relazione ai successivi

commi del medesimo articolo, l. 554/88 in quanto il silenzio

della legge non può interpretarsi nel senso della mancata previ

sione in capo alle regioni del potere di deroga relativamente

al personale regionale, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost. (4)

n. 145, id., 1990, I, 389, con nota di richiami; sui conflitti di attribuzione

fra Stato e regione nell'organizzazione degli uffici e del personale dipen

dente e nel settore della sanità, v. Corte cost. 15 giugno 1989, n. 338,

in questo fascicolo, I, 814, ove si rinnova il richiamo al «principio fonda

mentale della 'leale cooperazione' fra le regioni e lo Stato».

Sulla mobilità nel pubblico impiego, v. M. Rocella, Pubblico impie

go: la mobilità e i suoi problemi, in Dir. e pratica lav., 1988, 2829; non

ché i richiami contenuti nelle note sopra citate a commento dell'art. 19

1. 93/83.

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PARTE PRIMA

I

Diritto. — 1. - Forma oggetto del presente conflitto di attribu

zione la nota della presidenza del consiglio dei ministri - diparti mento per la funzione pubblica del 3 novembre 1988, con la qua le si richiamano le amministrazioni destinatarie — tra le quali le regioni — all'obbligo di rispettare entro il successivo 9 novem

bre l'adempimento previsto nell'art. 3 d.p.c.m. 5 agosto 1988 n.

325 (relativo alle procedure per l'attuazione del principio di mo

bilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni), consistente nel

comunicare le situazioni di esubero e di carenza del proprio per

sonale, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale. La ricorrente regione Lombardia deduce, in sintesi, che la nota

impugnata lede la propria sfera di competenza in materia di ordi

namento degli uffici e del personale, garantita dagli art. 117 e

118 Cost., in quanto il d.p.c.m. 325/88 — e in particolare il

suo art. 3, su cui si fonda la nota in discussione — non avrebbe

una efficacia diretta e vincolante nei confronti delle regioni (del resto non menzionate nell'art. 24, commi 2° e 17°, della legge finanziaria 1988, richiamato nelle premesse del decreto) e l'istitu

to della mobilità non potrebbe avere applicazione in ambito re

gionale se non previa disciplina con legge regionale; chiede, per

tanto, che questa corte dichiari che non spetta al ministro per la funzione pubblica formulare nei suoi confronti la richiesta con

tenuta nell'atto impugnato. 2. - Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già avuto modo, nella sent. n. 407 del 1989

(Foro it., 1990, I, 805, relativa a varie questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune regioni avverso gli art. 1 e 5

1. 29 dicembre 1988 n. 554), di delineare l'iter normativo essen

ziale che, a partire dalla legge quadro sul pubblico impiego n.

93 del 1983 per giungere alla citata 1. n. 554 del 1988, ha portato al concreto avvio dei processi di mobilità nelle pubbliche ammini

strazioni, comprese le regioni e gli enti territoriali minori.

In tale contesto, il d.p.c.m. n. 325 del 1988 disciplina la proce dura per l'attuazione, in via sperimentale e provvisoria, dei pro cessi di mobilità, in attesa della determinazione definitiva delle

dotazioni organiche previste dall'art. 12 d.p.r. 23 agosto 1988

n. 395, di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il

triennio 1988-1990.

Come esattamente deduce la ricorrente, il decreto in esame non

è applicabile in via diretta ed immediata alle regioni. Va innanzitutto rilevato in tal senso che lo stesso provvedimen

to dispone che le norme in esso contenute costituiscono «linee

di indirizzo e coordinamento per le regioni e gli enti da essi di

pendenti» (art. 10); ed analoga disposizione è contenuta nel cita to d.p.r. 395/88, quanto alla determinazione delle dotazioni or

ganiche (art. 13). Ciò posto, la natura estremamente dettagliata delle norme in

questione, che impongono una serie di adempimenti specifici e

puntuali a carico delle amministrazioni destinatarie, mal si conci lierebbe con la qualificazione ad esse attribuita di «linee di indi rizzo e coordinamento», qualora le norme stesse si ritenessero

rivolte direttamente anche alle regioni. La decisiva conferma di questa tesi è fornita dalla successiva

1. 29 dicembre 1988 n. 554. Questa, infatti, detta all'art. 5 una normativa specifica per l'attuazione dei processi di mobilità in ambito regionale (relativamente cioè al personale delle regioni,

degli enti pubblici da esse dipendenti e delle unità sanitarie loca

li), affidando alle regioni stesse il compito di attivare detti pro cessi (commi 2° e 3°) e prevedendo (commi 4° e 5°) che la comu

nicazione alla presidenza o in esubero del consiglio dei posti in

carenza sia effettuata all'esito dei processi di mobilità infraregio nale. Tale disciplina è, pertanto, del tutto autonoma e distinta

da quella relativa alle amministrazioni statali, dettata principal mente dal menzionato d.p.c.m. 325/88, tant'è vero che quest'ul timo è richiamato dal citato art. 5 1. n. 554 al solo fine di unifor

mare su tutto il territorio nazionale alcune modalità procedurali

(cfr. su questi punti la sent. n. 407 del 1989). Ulteriore dimostrazione di quanto detto è data dalla circostan

za che nei due decreti ministeriali, contenenti gli elenchi dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità, sinora pubblicati (in da ta 21 marzo e 12 maggio 1989) non sono menzionate affatto le

regioni. Si può, quindi, conclusivamente affermare che tra le «pubbli

che amministrazioni» cui si rivolge il d.p.c.m. 325/88, e in parti colare il suo art. 3 non possono ritenersi comprese le regioni.

Il Foro Italiano — 1990.

Ne consegue che non spetta al ministro per la funzione pubblica sollecitare la regione Lombardia con la nota impugnata ad adem

piere l'obbligo contenuto nel citato art. 3, e che detta nota va

quindi annullata in quanto indirizzata anche alla ricorrente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al ministro per la funzione pubblica, di

sollecitare la regione Lombardia al rispetto dell'obbligo di cui

all'art. 3 d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, concernente la comuni

cazione delle situazioni di esubero e di carenza del proprio perso nale; annulla, di conseguenza, la nota del ministro per la funzio

ne pubblica del 3 novembre 1988, in quanto e nei limiti in cui

è indirizzata anche alla regione Lombardia.

II

Diritto. — 1. - I quattro ricorsi indicati in epigrafe sollevano

questione di legittimità costituzionale di varie norme della 1. 29

dicembre 1988 n. 554; trattandosi di questioni identiche o stretta

mente connesse, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica

sentenza.

2. - Tutte le ricorrenti censurano innanzitutto il 1° comma del

l'art. 5 I. n. 554 del 1988, in riferimento agli art. 123 e — limita

tamente alle regioni Liguria e Veneto — anche 117 Cost.: la nor

ma, individuando nella giunta regionale l'organo competente a

disporre le assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per

gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni, ad avvi

so delle ricorrenti invaderebbe una materia riservata agli statuti

regionali ed esorbiterebbe dai limiti di una legislazione di principio. La questione è fondata sotto l'assorbente profilo della viola

zione dell'art. 123 Cost.

Non vi è dubbio, infatti, che la ripartizione delle competenze tra i vari organi regionali rientra, salvo ovviamente il rispetto dell'art. 121 Cost., nella materia «organizzazione interna della

regione», che la Costituzione riserva allo statuto regionale.

Questa corte, in una precedente occasione (v. sent. n. 64 del

1987, Foro it., 1987, I, 2642), con riferimento ad una disposizio ne sostanzialmente identica a quella ora impugnata, ritenne la

questione non fondata interpretando la norma nel senso che essa

si limitava «a indicare l'organo competente alle generalità dei prov vedimenti amministrativi, secondo la maggior parte degli statuti, senza escludere, dunque, la competenza (anche sull'oggetto) di

altri organi regionali, che fosse prevista in via generale da singoli statuti».

Ma, in primo luogo, va rilevato che non era stato invocato

l'art. 123 Cost.; ed inoltre la corte ritiene che sia ora necessario

pervenire alla dichiarazione di illegittimità della norma in esame, anche ad evitare che in futuro si riproducano disposizioni analo

ghe, le quali certamente non rispondono a criteri di rigorosa con

formità al dettato costituzionale, dando cosi luogo ad occasioni

di contenzioso tra lo Stato e le regioni. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,

1° comma, 1. n. 554 del 1988, nella parte in cui prevede che le

assunzioni in deroga per le unità sanitarie locali e per gli enti

pubblici non economici dipendenti dalle regioni sono disposte con

provvedimenti «della giunta regionale», anziché «della regione». 3. - Il 2° e il 3° comma dell'art. 5 della legge in esame anch'es

si impugnati da tutte le ricorrenti, in riferimento agli art. 115, 117 e 118 Cost.

Secondo le ricorrenti le norme indicate, nell'assoggettare le re

gioni all'obbligo di attivare le procedure di mobilità tra il perso nale delle regioni stesse, degli enti pubblici non economici da esse

dipendenti e delle unità sanitarie locali (salvo, per queste ultime, il personale di cui al d.l. 8 febbraio 1988 n. 27, convertito con

modificazioni in 1. 8 aprile 1988 n. 109), e nel fare riferimento

al d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325 e alle successive eventuali modi

ficazioni dello stesso, ledono l'autonomia regionale in materia

di organizzazione dei propri uffici e di quelli degli enti dipendenti e superano i limiti imposti alla funzione statale di indirizzo e coor

dinamento, non lasciando alcuno spazio alla competenza regionale. La questione non è fondata.

Il principio della mobilità del personale del pubblico impiego fu introdotto con l'art. 19 della legge quadro sul pubblico impie go 29 marzo 1983 n. 93, le cui disposizioni costituiscono per le

regioni a statuto ordinario principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. (art. 1) e la cui natura di grande riforma economico sociale fu riconosciuta da questa corte, con la sent. n. 219 del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1984 (id., 1985, I, 67), proprio considerando i principi da essa

desumibili, fra i quali, appunto, quello della mobilità.

Successivamente, l'attuazione concreta del principio è stata av

viata disponendo che le pubbliche amministrazioni individuassero

e definissero previamente i carichi funzionali di lavoro al fine

di determinare le dotazioni organiche a livello territoriale: art.

6 d.p.r. 1° febbraio 1986 n. 13 e art. 121 d.p.r. 23 agosto 1988

n. 395. L'art. 13 di quest'ultimo decreto prevede che le disposi

zioni di cui al precedente art. 12 costituiscono linee di indirizzo

e coordinamento per le ragioni a statuto ordinario e per le auto

nomie territoriali.

Con il d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, poi, si è inteso — sulla

base della previsione legislativa di cui all'art. 24, commi 2°, 17°,

18° e 19°, 1. 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988) —

in attesa delle determinazioni delle dotazioni organiche previste

dal citato art. 12 d.p.r. 395/8$, iniziare ad attuare processi di

mobilità anche in via sperimentale nell'ambito delle pubbliche am

ministrazioni. Anche in questo caso si è stabilito che le disposi

zioni del decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento

per le regioni e gli enti da esse dipendenti (art. 10).

Si è giunti, infine, alla 1. 29 dicembre 1988 n. 554, dettata an

ch'essa al fine essenziale di promuovere e perfezionare i processi

di mobilità. Dai lavori preparatori della legge emerge con chiarezza l'inten

zione del legislatore di dare concreto avvio alla mobilità, ricolle

gandosi a quanto già disposto nel citato decreto 325/88, soprat

tutto attraverso una disciplina del reclutamento ispirata al crite

rio della residualità delle assunzioni rispetto alle operazioni di

mobilità. L'obiettivo della legge è quello di conseguire l'impiego

ottimale delle risorse umane, di modernizzare la pubblica ammi

nistrazione attraverso una gestione più elastica ed efficiente del

personale al fine di renderla più rispondente alla domanda di ser

vizio: in definitiva, di compiere un passo importante, nell'orga

nizzazione dei pubblici uffici, sulla strada del raggiungimento e

della piena attuazione di quel principio del buon andamento della

pubblica amministrazione costituzionalmente sancito nell'art. 97

della Carta fondamentale.

Non può, quindi, non riconoscersi che la legge in esame sia

complessivamente sorretta dall'interesse nazionale, quale limite

costituzionalmente posto all'autonomia regionale, e che sussista

no nel caso di specie quei requisiti (non aribitrarietà dell'apprez

zamento del legislatore; infrazionabilità territoriale dell'interes

se), che giustificano in linea di principio, secondo il costante orien

tamento di questa corte, l'intervento del legislatore statale, in

materie di competenza regionale, anche in via dettagliata e con

creta (v. sent. nn. 177/88, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 224;

217/88, ibid., voce Trentino-Alto Adige, n. 54; e 633/88, ibid., voce Miniera e cava, n. 5).

Passando all'esame delle singole disposizioni censurate, va rile

vato che il 2° e il 3° comma dell'art. 5 contengono norme che

senza dubbio non esorbitano dall'esigenza di soddisfare l'interes

se nazionale posto a loro fondamento. Appare infatti pienamente

coerente, ed anzi logicamente necessario, rispetto ai fini da perse

guire, che i processi di mobilità debbano coinvolgere tutto il per

sonale della pubblica amministrazione, ivi comprese quindi le ra

gioni e gli enti territoriali minori. L'obbligo imposto di attivare

tali processi non comprime quindi illegittimamente alcuna com

petenza regionale; e il richiamo al d.p.c.m. 325/88 (quanto alle

modalità con cui le unità sanitarie locali e gli enti dipendenti de

vono comunicare le carenze e gli esuberi di organico alle regioni

e ai profili professionali cui le regioni devono attenersi nell'attua

re la mobilità) è giustificato da evidenti ragioni di uniformità del

le procedure su tutto il territorio nazionale. Infine, anche il rin

vio alle «eventuali successive modificazioni» di detto decreto, di

sposte ai sensi dell'art. 1, 4° comma, della legge stessa, non

presenta di per sé, per gli stessi motivi, vizi di legittimità, salva

ovviamente restando la competenza di questa corte in ordine alle

disposizioni che dovessero essere in futuro concretamente dettate.

Va detto poi, per concludere su questo punto, che l'autonomia

regionale è comunque sufficientemente salvaguardata dal potere,

che resta intatto, di determinare le piante organiche del personale.

4. - Per motivi sostanzialmente analoghi a quelli ralativi alle

censure concernenti il 2° e 3° comma dell'art. 5, sono impugnati

da tutte le ricorrenti anche i commi 4° e 5° dello stesso articolo,

in riferimento agli art. 117, 118 e, quanto all'Emilia-Romagna,

anche 97 e 123 Cost.

I due commi in discussione dispongono che debbano essere co

Il Foro Italiano — 1990.

municati alla presidenza del consiglio da un lato (4° comma) l'e

lenco del personale delle unità sanitarie locali, degli enti dipen

denti dalle regioni o delle stesse regioni risultato in esubero e

non reimpiegato in ambito regionale per carenza di posti, e, dal

l'altro (5° comma), i posti degli stessi enti relativi a profili pro

fessionali non coperti con i processi di mobilità: nel primo caso

la presidenza del consiglio prowederà alla «collocazione» del per

sonale (secondo le norme del d.p.c.m. 325/88), nel secondo prov

vede™ a disporre «ove possibile» la copertura dei posti (sempre

secondo le modalità di cui al richiamato decreto 325/88).

Le ricorrenti lamentano, in particolare, la lesione della propria

competenza in materia di organizzazione degli uffici, soprattutto

per la possibilità che personale di provenienza extra-regionale possa

coprire le vacanze risultate in ambito regionale all'esito della mo

bilità. La questione è fondata nei limiti di cui appresso.

Va innanzitutto ribadito, come ampiamente detto al numero

precedente, che sussiste un evidente interesse nazionale che pre

siede a tutta la procedura della mobilità. Non può, quindi, negar

si che sia pienamente coerente con il completo soddisfacimento

del detto interesse la previsione che, all'esito della mobilità infra

regionale, si dia luogo, ove occorra, ad una mobilità anche inter

regionale, ovvero tra amministrazioni regionali e amministrazio

ne statale.

Tuttavia, le norme censurate, cosi come concretamente formu

late, non appaiono rispettare i limiti di una stretta correlazione

con l'esigenza posta a loro fondamento: costituiscono, cioè, se

condo una valutazione che questa corte si è sempre riservata di

effettuare in casi anloghi (v. sentenze precedentemente citate), stru

menti che, in presenza delle competenze regionali su cui incido

no, non possono considerarsi pienamente congrui al raggiungi

mento dello scopo. Non vi è dubbio, infatti, che le norme in

esame, escludendo qualsiasi intervento regionale in ordine alle de

cisioni circa i movimenti di personale da o verso le regioni, deter

minino una penetrante interferenza nell'autonomia regionale, senza

che, d'altra parte, esse possano ritenersi strettamente necessarie

al fine di soddisfare l'interesse nazionale che le sorregge.

Ad avviso di questa corte, detto fine è egualmente e pienamen

te raggiungibile se, considerate le competenze delle regioni in ma

teria, sia a queste assicurato, nelle procedure in esame, un mo

mento partecipativo, quanto meno nella forma della consultazio

ne, in attuazione di quel principio di «leale cooperazione» cui

varie volte questa corte ha avuto occasione di fare riferimento

(v. sent. nn. 175 del 1976, id., 1976, I, 2760; 151 del 1986, id., 1986, I, 2690; 344 del 1987, id., 1988, I, 329; 747 del 1988, id., Rep. 1988, voce Friuli-Venezia Giulia, n. 10; 1029 del 1988; 1031

del 1988, id., 1990, I, 71; 242 del 1989, id., 1989, I, 2065). Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per viola

zione dell'art. 117 Cost., dei commi 4° e 5° dell'art. 5 nella parte

in cui non prevedono che la collocazione presso altre amministra

zioni del personale risultato in esubero e non reimpiegato in am

bito regionale (4° comma) e la copertura dei posti rton coperti

con i processi di mobilità (5° comma) avvengano sentite le regio

ni interessate.

Restano assorbiti i profili di censura relativi agli altri parametri

invocati.

5. - I commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'art. 5 1. n. 554 del 1988

sono poi censurati dalle regioni Liguria e Veneto sotto l'aspetto

della lesione della loro autonomia finanziaria, in riferimento agli

art. 81, 117 e 119 Cost. Si sostiene, in particolare, che dette nor

me incidono sulle decisioni in ordine alla distribuzione delle ri

sorse finanziarie regionali, deteminando — nel caso in cui preve

dono la destinazione alle regioni di personale di provenienza ex

traregionale — un incremento dell'importo globale delle spese a

carico delle regioni stesse, senza dotarle dei mezzi finanziari ne

cessari.

A sua volta la regione Toscana impugna i soli commi 4° e

5° dell'art. 5 in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., rilevando che

il mancato trasferimento alle regioni dei fondi occorrenti al trat

tamento economico del personale ad esse destinato viola il princi

pio di uguaglianza — in relazione a quanto viceversa è previsto

nell'art. 1, 4° comma, della stessa legge per gli enti locali —

e quello di buon andamento degli uffici regionali.

Va premesso, in primo luogo, che anche le censure riferite agli

art. 3, 81 e 97 Cost., pur attinendo a precetti costituzionali collo

cati al di fuori del titolo quinto della Costituzione stessa, posso

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 luglio 1989, n. 410 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Ferri; Regione

PARTE PRIMA

no, cosi come prospettate dalle ricorrenti, ritenersi ammissibili, in quanto finalizzate al ripristino dell'integrità delle proprie com

petenze, che si assumono illegittimamente lese (cfr. sent. nn. 64 del 1987, id., 1987, I, 2642; e 302 del 1988, id., 1988, I, 1017).

Va, inoltre, precisato, in ordine a tutte le esposte censure, che

queste, cosi come sono motivate, sono chiaramente riferite —

e vanno quindi circoscritte — al solo 5° comma dell'art. 5, ri

spetto al quale soltanto, d'altra parte, appare in astratto configu rabile la lesione di competenza lamentata dalle ricorrenti.

Ciò posto, le questioni non sono fondate.

In primo luogo, va rilevato che la necessaria partecipazione della regione alle procedure in discussione (introdotta dalla pre sente pronuncia), sia pure nella forma della consultazione, costi

tuisce già di per sé uno strumento di tutela anche dalla propria autonomia finanziaria.

È poi decisivo osservare che la destinazione di personale di pro venienza extraregionale a copertura dei posti rimasti non coperti all'esito della mobilità infraregionale, senza che sia prevista la

corresponsione da parte dello Stato dei mezzi finanziari occor renti al trattamento economico di detto personale, non lede alcu na delle invocate disposizioni costituzionali in tema di autonomia finanziaria regionale, in quanto si tratta di posti previsti negli organici e di cui la regione ha comunicato l'avvenuta non coper tura (fermo rimanendo, come già detto, il potere regionale di modificare le piante organiche) e, quindi, di posti per i quali deve ritenersi che la regione avrebbe dovuto procedere in ogni caso all'assunzione di personale: deve, pertanto, concludersi che le spese in discussione costituiscono spese proprie della regione.

Né, infine, è invocabile il principio di eguaglianza rispetto a

quanto è previsto nel 4° comma dell'art. 1 con riferimento agli enti locali, non essendo evidentemente paragonabile, quanto ai

rapporti con lo Stato, anche in materia finanziaria, la posizione delle regioni a quella degli enti locali (province, comuni, ecc.).

6.1. - Formano oggetto di impugnazione da parte delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna anche alcune disposizioni dell'art. 1 della legge in esame, in via autonoma o in connessione con di

sposizioni dell'art. 5, già esaminate.

In primo luogo, la regione Veneto censura i commi 4°, 5° e 6° dell'art. 1, essi, nella parte in cui subordinano le nuove assun zioni presso le unità sanitarie locali (nella percentuale consentita) alla previa attuazione della mobilità facendo salvi i concorsi le cui prove siano già iniziate alla data del 30 settembre 1988 e le assunzioni in deroga già concesse dalle regioni alla medesima da

ta, violano, ad avviso della ricorrente, gli art. 117 e 118 Cost,

(anche in relazione all'art. 3 Cost, stessa), in quanto ledono l'au tonomia organizzativa regionale in materia sanitaria e vanificano irrazionalmente con effetto retroattivo scelte programmatiche già effettuate.

La questione non è fondata.

Ribadito anche in questo caso quanto sopra detto (v. punto 3) in ordine all'interesse nazionale che deve ritenersi posto legitti mamente a base della 1. n. 554 del 1988, non può esservi dubbio che il criterio della residualità delle assunzioni rispetto alle opera zioni di mobilità, contenuto nel 4° comma dell'art. 1, rivesta una

particolare importanza e costituisca una misura (peraltro, sia pu re con modalità diverse, già prevista nell'art. 24 della legge finan ziaria 1988, le cui disposizioni in gran parte cessano di avere ap plicazione dal 1° gennaio 1989, ai sensi dell'art. 2, 5° comma, 1. n. 554) perfettamente logica e coerente con le finalità che la

legge in esame intende perseguire. In merito alla «retroattività» al 30 settembre 1988 del blocco

delle assunzioni, va in primo luogo rilevato che le disposizioni di cui ai commi 5° e 6° in esame sono frutto di emendamenti al testo originario (approvati in commissione alla camera), il qua le prevedeva che potessero effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali fosse stata formata la graduatoria di meri to entro il 31 dicembre 1988, e nulla disponeva, d'altra parte, quanto alle unità sanitarie locali. Ciò posto, deve ritenesi che l'aver fissato l'inizio del periodo di moratoria ad una data di

poco anteriore all'entrata in vigore della legge rientrava nella di screzionalità del legislatore al fine di contemperare esigenze di

verse, tanto più che tale data volutamente è fatta coincidere con

quella di presentazione del disegno di legge alla camera, e non

può di per sé costituire una illegittima lesione di competenze re

gionali. Quanto, poi, all'impossibilità, lamentata dalla ricorrente, di far

fronte ad eventuali urgenti necessità di personale presso le unità sanitarie locali, va osservato, come sostiene l'avvocatura dello Sta

to, che le regioni possono sempre far ricorso agli istituti previsti

li Foro Italiano — 1990.

in via generale nel rapporto di pubblico impiego proprio al fine di sopperire ad esigenze impreviste e transitorie.

6.2. - La regione Emilia-Romagna impugna il 4° comma del l'art. 1, in relazione ai commi 4° e 5° dell'art. 5, per violazione dell'art. 119 Cost., in quanto non prevede la corresponsione alle

regioni dei fondi necessari ad assicurare il trattamento economico del personale ad esse eventualmente destinato in attuazione della mobilità.

La questione è infondata per gli stessi motivi già illustrati nel

punto 5, in ordine alle censure, sostanzialmente identiche, pro spettate dalle altre ricorrenti avverso i predetti commi dell'art. 5.

6.3. - Parimenti non fondata è l'ulteriore questione sollevata dalla regione Emilia-Romagna aweso il combinato disposto del 4° comma dell'art. 1 e del 3° comma dell'art. 5, in riferimento

agli art. 117 e 118 Cost., per violazione dei limiti entro cui può legittimamente esplicarsi la funzione statale di indirizzo e coordi namento.

La censura non presenta un'autonomia sostanziale rispetto ad altre già esaminate e dichiarate non fondate (v. punti 3 e 6.1).

7. - Da ultimo, la regione Emilia-Romagna prospetta in via subordinata questione di legittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 5 (in relazione ai successivi commi dello stesso articolo) e del 1° comma dell'art. 2 1. n. 554, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost., qualora siano da interpretarsi nel senso della manca ta previsione in capo alle regioni del potere di deroga relativa mente al personale regionale.

La questione non è fondata in quanto, come riconosce la stessa avvocatura dello Stato, il silenzio della legge non può certo inter

pretarsi nel senso sia pur dubitativamente prospettato dalla ri corrente.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimità dell'art. 5, 1° comma, 1. 29 dicembre

1988 n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego), nella parte in cui prevede che le assunzioni in deroga per le unità sani tarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle

regioni sono disposte con provvedimenti «della giunta regiona le», anziché «della regione»;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, 4° e 5° com

ma, 1. 29 dicembre 1988 n. 554, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che la collocazione del personale dipendente dagli enti di cui al 1° comma ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non reimpiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e la copertura dei posti degli enti mede simi e delle stesse regioni, relativi a profili professionali non co

perti con i processi di mobilità, avvengano sentite le regioni inte

ressate;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona le dell'art. 5, 2° e 3° comma, 1. 29 dicembre 1988 n. 554, solleva

ta, in riferimento agli art. 115, 117 e 118 Cost., dalle regioni Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona le dell'art. 5, 2°, 3°, 4° e 5° comma, 1. 29 dicembre 1988 n.

554, sollevata, in riferimento agli art. 81, 117 e 119 Cost., dalle

regioni Liguria e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe; e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona

le dell'art. 5, 4° e 5° comma, 1. 29 dicembre 1988 n. 554, solleva

ta, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost., della regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona le dell'art. 1, 4°, 5° e 6° comma, 1. 29 dicembre 1988 ri. 554, sollevata, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost., anche in rela zione all'art. 3 Cost., dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona le dell'art. 1, 4° comma, 1. 29 dicembre 1988 n. 554, in relazione all'art. 5, 4° e 5° comma, della stessa legge, sollevata, in riferi mento all'art. 119 Cost., dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona le degli art. 1, 4° comma, e 5, 3° comma, 1. 29 dicembre 1988 n. 544, sollevata, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost., dalla

regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe; i) dichiara non fondata la questione di legittimità costituziona

le degli art. 5, 1° comma, in relazione al 3°, 4° e 5° comma dello stesso articolo e 2, 1° comma, 1. 29 dicembre 1988 n. 554, sollevata, in via subordinata, in riferimento agli art. 117 e 118

Cost., dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in

epigrafe.

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