+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 luglio 1989, n. 408 (Gazzetta...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 luglio 1989, n. 408 (Gazzetta...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: phamthuan
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 18 luglio 1989, n. 408 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Soc. coop. Fornaci Le Piaggiole c. Fall. soc. impresa artigiana edile Camellini. Ord. Trib. Firenze 26 settembre 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 3 del 1989) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 2691/2692-2693/2694 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184188 . Accessed: 28/06/2014 17:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:35:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 18 luglio 1989, n. 408 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30);Pres. Saja, Est. Corasaniti; Soc. coop. Fornaci Le Piaggiole c. Fall. soc. impresa artigiana edileCamellini. Ord. Trib. Firenze 26 settembre 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 3 del 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2691/2692-2693/2694Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184188 .

Accessed: 28/06/2014 17:35

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:35:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

2691 PARTE PRIMA 2692

ziamento, irrogate da datore di lavoro con meno di sedici dipen

denti, trova ragionevole giustificazione nel fatto che queste, a

differenza del licenziamento, sia pure disciplinare, intimato dal

medesimo datore di lavoro, possono essere effettivamente rimos

se per effetto dell'applicazione di dette garanzie, inidonee, inve

ce, ad impedire il risultato della risoluzione del rapporto di lavo

ro, ottenibile ad nutum. Né, in senso dirimente, possono invocar

si le necessità di tutela della dignità del lavoratore, che trovano

comunque adeguato presidio nei normali mezzi apprestati dal

l'ordinamento.

Diritto. — Il Tribunale di Vicenza dubita della legittimità co stituzionale dell'art. 7, 2° e 3° comma, 1. n. 300 del 1970, ove

interpretata alla stregua della giurisprudenza della corte regolatri

ce, nel senso della sua inapplicabilità all'ipotesi di licenziamento

disciplinare irrogato dal datore di lavoro con meno di sedici di

pendenti, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 Cost, perché le

garanzie procedimentali previste dalla norma censurata sarebbero

applicate a lavoratori delle dette aziende per sanzioni di minore

entità, mentre il licenziamento c.d. disciplinare oltre a produrre la perdita del posto di lavoro lede la dignità professionale e per sonale del lavoratore.

La questione è fondata.

Questa corte ha affermato (sentenza n. 204 del 1982, Foro it.,

1982, I, 2981; ordinanza n. 345 del 1988) che le garanzie di cui

all'art. 7 1. n. 300 del 1970 si applicano ai licenziamenti qualifica bili come sanzione disciplinare secondo la legge o l'autonomia

collettiva; il relativo accertamento e la relativa qualificazione spet tano ai giudici remittenti e possono essere effettuati secondo l'in

dirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia.

Nella fattispecie il Tribunale di Vicenza ha qualificato il licen

ziamento intimato di carattere sostanzialmente disciplinare.

Principi di civiltà giuridica ed innegabili esigenze di assicura zione della parità di trattamento garantita dal precetto costituzio

nale (art. 3 Cost.) richiedono che a favore del lavoratore, colpito dalla più grave delle sanzioni disciplinari, quale è quella espulsi

va, con perdita del posto di lavoro e lesione della dignità profes sionale e personale, siano assicurate le garanzie previste dall'art.

7 dello statuto dei lavoratori specificamente a favore di colui al

quale è stata inflitta una sanzione disciplinare. Il lavoratore deve essere posto in grado di conoscere l'infrazio

ne contestata, la sanzione ed i motivi; deve essere, inoltre, posto nella condizione di difendersi adeguatamente, di fare accertare

l'effettiva sussistenza dell'addebito in contraddittorio con l'altra

parte, cioè del datore di lavoro.

Queste ragioni attengono alle specie del licenziamento e ai mo

tivi che lo determinano e prescindono dal numero dei dipendenti

impiegati nell'impresa, il quale (numero) condiziona le conseguenze che derivano dall'eventuale declaratoria di illegittimità del licen

ziamento.

Sicché le garanzie di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori

devono essere riconosciute anche ai lavoratori di imprese che oc

cupino meno di sedici dipendenti e non possono essere omesse

in alcun caso a tutela del lavoratore.

Non vi è dubbio infatti che il licenziamento per motivi discipli

re «principi di civiltà giuridica» — ai quali rispondono, appunto, le ga ranzie procedimentali in questione (38) — né, in generale, lo «zoccolo minimo» di tutela dei lavoratori (39).

Michele De Luca Michele De Luca

anni '80, vedi: La politica occupazionale per il prossimo decennio (c.d. piano De Michelis), documento approvato dal parlamento come allegato alla legge finanziaria per il 1986, ministero del lavoro e della previdenza sociale (a cura di), Lavoro e politica dell'occupazione in Italia, Rapporto '87 e Rapporto '88; Labour Marcket Flexibility, OCSE, 1986.

Nella dottrina giuridica, vedi, per tutti: AA.VV., Occupazione flessibi le e nuova tipologia del rapporto di lavoro, Napoli, 1988; M. De Luca, Fonti di diritto regionale del lavoro, Padova, 1988; Id., Statuto dei lavo ratori: prospettive del «garantismo» per gli anni '90, cit.

(38) in tal senso, vedi la sentenza in rassegna. Vedi, altresì' Cass. 5732/86

(Foro it., 1987, I, 2619, con nota di Brusco), 7320/87 (id., Rep. 1987, voce Lavoro in materia di navigazione, n. 18), che configurano come

«principio generale dell'ordinamento» la garanzia del contraddittorio nel la procedura di irrogazione delle sanzioni e, in particolare, dei licenzia menti disciplinari.

(39) Vedi De Luca, Statuto dei lavoratori: prospettive del «garanti smo» per gli anni '90, cit.

li Foro Italiano — 1989.

nari senza l'osservanza delle garanzie suddette può incidere sulla

sfera morale e professionale del lavoratore e crea ostacoli o addi

rittura impedimenti alle nuove occasioni di lavoro che il licenzia to deve poi necessariamente trovare. Tanto più grave è il pregiu dizio che si verifica se il licenziato non sia posto in grado di difendersi e fare accertare l'insussistenza dei motivi «disciplina

ri», peraltro unilateralmente mossi e addebitati dal datore di

lavoro.

Del resto la sfera di operatività dell'art. 2118 c.c., dopo gli interventi del legislatore in tema di licenziamento (1. n. 604 del

1966 e n. 300 del 1970) ispirati anche a raccomandazioni interna

zionali (sessioni della conferenza internazionale del lavoro) (sen tenza n. 2 del 1986, id., 1986, I, 1184), ed i numerosi accordi sindacali che sono intervenuti e continuamente intervengono in

materia, si è molto ridotta e la norma non è più, quindi, una

regola del nostro ordinamento di efficacia generale. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi

tà costituzionale dell'art. 7, 2° e 3° comma, 1. 20 maggio 1970

n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro

e norme sul collocamento), nella parte in cui è esclusa la loro

applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da

imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 luglio 1989, n. 408 {Gazzetta ufficiate, 1" serie speciale, 26 luglio 1989, n. 30); Pres. Saja, Est. Corasaniti; Soc. coop. Fornaci Le Piaggiole c. Fall. soc. impresa artigiana edile Camellini. Ord. Trib. Fi renze 26 settembre 1988 (G.U., la s.s., n. 3 del 1989).

Fallimento — Crediti delle cooperative di produzione e lavoro — Privilegio generale — Interessi — Estensione della prelazio ne — Esclusione — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 36; cod.

civ., art. 2749, 2751 bis; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 54, 55, 169).

Sono illegittimi gli art. 55, 1° comma, 54, 3° comma, e 169 r.d.

16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non estendono il privi

legio agli interessi dovuti sui crediti delle cooperative di produ

zione e lavoro nel periodo successivo alla dichiarazione di falli mento o alla ammissione della impresa al concordato pre ventivo. (1)

(1) Con la decisione in rassegna, la Corte costituzionale integra, ma non completa, il processo di erosione del principio della cristallizzazione dei crediti nelle procedure concorsuali liquidatone. La sentenza, infatti,

recepisce ampiamente le argomentazioni addotte da Corte cost. 20 aprile 1989, n. 204, Foro it., 1989, I, 2091, alla cui nota si rinvia per gli ulterio ri richiami, con cui venne dichiarata l'illegittimità costituzionale delle me desime norme, nella parte in cui non prevedevano l'estensione della pre lazione anche per gli interessi maturati dopo la declaratoria di fallimento.

Il giudice delle leggi, motiva la pronuncia di incostituzionalità con due

argomenti; da un lato la constatazione che nel diritto positivo sono fre

quenti le disposizioni che introducono trattamenti privilegiati a favore delle cooperative, riconoscendo, in particolare, benefici ai soci, non dissi mili da quelli assegnati ai lavoratori subordinati (sulla parificazione in materia antinfortunistica, Cass. 15 maggio 1987, n. 4480, id., Rep. 1988, voce Infortuni sul lavoro, n. 161; sulla assimilazione fiscale, Cass. 3 ago sto 1987, n. 6680, id., Rep. 1987, voce Ricchezza mobile, n. 10; sulla

equiparazione in materia di assegni familiari, Cass. 18 novembre 1987, n. 8463, ibid., voce Previdenza sociale, n. 576); dall'altro lato, la presa d'atto che, nella organizzazione cooperativistica, si assiste ad una forma di produzione alternativa che determina l'emersione della «funzione so

ciale», più che in ogni altro tipo di organizzazione produttiva (in tale

ottica, viene richiamato l'art. 45 Cost.). L'opzione fatta propria dalla

corte, per quanto attiene alla seconda valutazione, appare muoversi su un piano di politica generale, piuttosto che su solide basi giuridiche, ma, complessivamente, la decisione sembra in linea con la volontà di tutelare

più ampiamente la posizione di quei creditori che appaiono più deboli. Sul concetto di mutualità, da ultimo, si segnalano, Trib. Cassino 9

aprile 1987, id., 1987, I, 2851, con nota di richiami e, in dottrina,

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:35:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata que stione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 55, 1° comma, richiamato dagli art. 169 e 54, 3° comma,

r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non sancisce la prelazione a favore degli interessi sulle somme

oggetto di crediti delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro (crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c.) dopo la domanda di concordato preventivo. La questione

si riferisce, peraltro, anche all'ipotesi di fallimento del debitore, fallimento, che, nella specie, è seguito al concordato preventivo.

La legittimità costituzionale della norma è messa in dubbio in

riferimento all'art. 3, 1° comma, Cost. Ma l'invocazione da par te dell'ordinanza di rimessione del precedente costituito dalla sen

tenza di questa corte n. 300 del 1986 (Foro it., 1987, I, 320) — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma ora

impugnata in quanto non sanciva la prelazione nel procedimento

di concordato preventivo a favore degli interessi sulle somme og

getto di crediti da lavoro dipendente per contrasto con gli art.

3, 1° comma, e 36 Cost. — inducono a ritenere che l'ordinanza

stessa faccia anche riferimento, per implicito, a quest'ultimo pre

cetto costituzionale.

2. - La questione è fondata.

In effetti questa corte, con la sentenza n. 300 del 1986, ha

dichiarato l'illegittimità della norma ora impugnata con riferi

mento agli art. 3 e 36 Cost., in quanto, non prevedendo prelazio

ne a favore degli interessi, decorrenti in sede di concordato pre

ventivo, sui crediti da lavoro dipendente — crediti pur assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., e quindi da

prelazione nella detta sede — non costituiva adeguata tutela per

i lavoratori dipendenti. Con la recente sentenza n. 204 del 1989 (id., 1989, I, 2091),

questa corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferi mento agli art. 3 e 36 Cost., della norma risultante dal coordina

mento degli art. 54, 3° comma, e 55, 1° comma, r.d. n. 267

del 1942, nella parte in cui non estende — in quanto non richia

ma gli art. 2749 e 2751 bis, n. 1, c.c. — la prelazione agli interes

si dovuti sui crediti privilegiati da lavoro dipendente nel fallimen to dell'imprenditore.

Con tali pronunce la corte ha ritenuto ingiustificata la discri

minazione operata fra crediti da lavoro e crediti per interessi sui

medesimi nelle procedure concorsuali — in quanto non estendo

no a questi la prelazione riconosciuta a quelli — perché contraria

a una compiuta tutela dei crediti comunque derivanti da lavoro

subordinato. Ricorrono tuttavia anche per gli interessi — decor

renti sia durante il procedimento di concordato preventivo che

durante quello di fallimento — sulle somme oggetto dei crediti

delle cooperative di produzione e lavoro assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., valide ragioni per ritenere ille

gittima l'analoga discriminazione operata dalla norma impugnata.

i contributi di Cabras e Rordorf nel seminario di studi organizzato dalla

rivista Società, 1988, 905.

Piuttosto v'è da segnalare che con questa pronuncia si è, ulteriormen

te, esteso il divario fra singole categorie di creditori privilegiati, con la

conseguente amplificazione dei profili di legittimità costituzionale di un

siffatto modo di operare, già messi in evidenza nelle osservazioni di M.

Fabiani a Corte cost. 204/89, cit.

Non va, infine, trascurato che i vantaggi, che discendono dalla pro nuncia in esame, renderanno ancor più necessaria una attenta valutazione

delle caratteristiche reali delle società cooperative, cosi come già si è mes

so in rilievo da parte di alcuni giudici di merito. In particolare, il privile

gio può essere riconosciuto solo ai crediti di quelle cooperative nelle quali

i servizi prestati ed i prodotti venduti si ricollegano ad una attività diretta

dei soci (Trib. Genova 10 giugno 1988 (m), Fallimento, 1988, 1269; Trib.

Reggio Emilia 1° marzo 1988, Foro it., Rep. 1988, voce Privilegio, n.

31; Trib. Venezia 28 luglio 1987 (m), Fallimento, 1988, 85; Trib. Torino

4 giugno 1985, (m), id., 1985, 1111; in dottrina, Tucci, I privilegi, in

Trattato diretto da Resciono, XIX, Torino, 1985, 520; Calandra Bo

naura, Crediti di società cooperative e privilegio sui mobili, in Giur.

comm., 1980, II, 354; sulla individuazione delle cooperative di produzio

ne e lavoro, Romagnoli, La cooperazione di lavoro, in Cooperazione

e cooperative a cura di Buonocore, Napoli, 1977, 201).

A questo punto sarebbe opportuno che la corte, anziché sgretolare gli

art. 54 e 55 1. fall., provvedesse, invece, a provocarne la radicale caduca

zione con riferimento a tutte le categorie di crediti privilegiati. [M. Fabiani]

Il Foro Italiano — 1989.

Intanto non mancano nel diritto positivo altre discipline dirette

a introdurre trattamenti privilegiati a favore delle cooperative di

produzione e lavoro, le quali, se rispondenti ai requisiti previsti dalla legislazione sulla cooperazione (d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947

n. 1577), sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuri diche e dall'imposta locale sui redditi (art. 11 d.p.r. 29 settembre

1973 n. 601). E tali benefici sono certamente connessi, per un

verso, alla rilevanza della particolare posizione del socio, assimi

lata a quella del lavoratore subordinato per quanto riguarda il

trattamento fiscale del reddito (art. 47, lett. a, d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 597), nonché sotto il profilo della tutela antinfortuni

stica (art. 4, n. 7, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124), della previden za (d.p.r. 30 aprile 1970 n. 602) e del diritto agli assegni familiari (art. 1 d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797). E, per altro verso, alla

causa propria della costituzione delle cooperative suindicate, che

ha natura rigorosamente mutualistica, in quanto consiste nell'au

torganizzazione e autogestione in forma sociale (coorganizzazio ne e cogestione alla pari) di prestatori di lavoro per la migliore collocazione e per la più adeguata retribuzione del lavoro medesi

mo, con esclusione di fini di speculazione. Viene cosi in emersione l'art. 36, ma è coinvolto anche l'art.

45 Cost. A quest'ultimo proposito va osservato che, anche se

alla protezione costituzionale della cooperazione si attribuisce una

finalità che va oltre la generica tutela di categorie produttive de

boli, in quanto di estende al riconoscimento e alla promozione di una forma di produzione alternativa a quella capitalistica, la

giustificazione della protezione stessa è comunemente rinvenuta

nella più stretta inerenza che la «funzione sociale» presenta nel

l'organizzazione cooperativistica rispetto a quella che la detta fun

zione riveste nelle altre forme di organizzazione produttiva. Fun

zione sociale che qui viene individuata nella congiunta realizza

zione del decentramento democratico del potere di organizzazione

e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa

distribuzione del risultato utile della produzione stessa (cfr., per

particolari aspetti, gli art. 43 , 44, 46 e 47, ma, su un piano più

generale, gli art. 1, 2, 3 e 4 Cost.). Ciò induce a ritenere che anche nel caso che ne occupa è ingiu

stificata, in riferimento ai cennati precetti costituzionali, la la

mentata discriminazione.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della nor

ma risultante dal coordinamento degli art. 54, 3° comma, e 55,

1° comma, r.d. n. 267 del 1942, operante, in forza del rinvio

contenuto nel successivo art. 169, anche nel concordato preventi

vo, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore

e di concordato preventivo, non estende — in quanto non richia

ma gli art. 2749 e 2751 bis c.c. — la prelazione agli interessi

sui crediti delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro

di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c.

È ovvio che la presente pronuncia va circoscritta agli interessi

sulle somme oggetto di crediti delle sole cooperative di produzio

ne e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione

in tema di cooperazione (d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 n. 1577,

e successive modificazioni). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale degli art. 54, 3° comma, e 55, 1° comma, r.d. 16

marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato pre

ventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coat

ta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso r.d. là dove

richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimen

to del debitore e di concordato preventivo, non estendono la pre

lazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società

o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751

bis, n. 5, c.c., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legisla

zione in tema di cooperazione.

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:35:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended