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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 257 (Gazzetta...

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4
sentenza 18 maggio 1989, n. 257 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Caianiello; Ramacci (Avv. Abbamonte, Colacino) c. Min. difesa; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bruni). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 aprile 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 49 del 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 3347/3348-3351/3352 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184301 . Accessed: 28/06/2014 15:48 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 15:48:44 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 18 maggio 1989, n. 257 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21);Pres. Saja, Est. Caianiello; Ramacci (Avv. Abbamonte, Colacino) c. Min. difesa; interv. Pres.cons. ministri (Avv. dello Stato Bruni). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 aprile 1988 (G.U., 1 a s.s., n.49 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 3347/3348-3351/3352Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184301 .

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3347 PARTE PRIMA 3348

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 maggio 1989, n. 257

('Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Caianiello; Ramacci (Avv. Abbamonte, Co

lacino) c. Min. difesa; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello

Stato Bruni). Ord. Tar Lazio, sez. I, 11 aprile 1988 (G.U., la s.s., n. 49 del 1988).

Militare — Ufficiali generali e colonnelli — Aspettativa per ridu

zione dei quadri — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 97; 1. 10 dicembre 1973 n. 804, norme per l'attuazione

dell'art. 16 quater 1. 18 marzo 1968 n. 249, quale risulta modi

ficato dall'art. 12 1. 28 ottobre 1970 n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia di Stato, art. 7).

Sono infondate, poiché l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei

quadri risponde ad esigenze collegate al sistema del c.d. avan

zamento normalizzato nei quadri della dirigenza militare, le que stioni di legittimità costituzionale dell'art. 71. 10 dicembre 1973 n. 804, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 maggio 1989, n. 248

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Caianiello; Esposito ed altri (Avv. Lessona) c. Min. difesa; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato

Imponente). Ord. Tar Toscana 15 gennaio - 16 novembre 1987, n. 1362\G.U., la s.s., n. 46 del 1988).

Militare — Ufficiali provenienti dalle carriere militari inferiori — Trattamento economico — Valutazione dell'anzianità pre

gressa — Base iniziale del settimo livello — Esclusione — Inco

stituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97; d.l. 6 giugno 1981 n. 283,

copertura finanziaria dei decreti del presidente della repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al per sonale civile dei ministeri e dell'amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti eco nomici al personale civile e militare escluso dalla contrattazio

ne, art. 17; 1. 6 agosto 1981 n. 432, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 6 giugno 1981 n. 283).

È.illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 17, 3° com

ma, d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito in I. 6 agosto 1981 n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali

provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della deter

minazione del trattamento economico, il settimo livello retribu tivo come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pre gressa. (2)

I

Diritto. — 1. - È stata sollevata questione di legittimità costitu zionale dell'art. 7 1. 10 dicembre 1973 n. 804, il quale prevede

(1-2) L'ordinanza di rimessione del Tar Toscana è massimata in Foro it., Rep. 1988, voce Militare, n. 15. In materia si segnalano: Tar Lazio, sez. I, 15 ottobre 1986, n. 1575, id., Rep. 1987, voce cit., n. 9, che ha ritenuto inapplicabile la disciplina ex art. 7, 1° comma, 1. 804/73 nei confronti dei soggetti messi a disposizione del ministro per il coordina mento della protezione civile ai sensi dell'art. 3 d.l. 829/82, convertito in 1. 938/82; Tar Lazio, sez. I, 3 luglio 1985, n. 780, id., Rep. 1986, voce cit., n. 15, che ha ritenuto non contrastante con i precetti costituzio nali l'art. 138, 3° comma, 1. 312/80, abrogato dall'art. 18 d.l. 283/81, il quale, nel prevedere un aumento di retribuzione per il militare che già si trovasse in un determinato grado nell'ipotesi che chi vi perveniva suc cessivamente avesse una pari o minore anzianità nel grado di provenien za, si applicava soltanto al personale militare fino al grado di tenente colonnello.

Per riferimenti di ordine generale sulla carriera dei militari e sull'avan zamento degli ufficiali, v., oltre alle decisioni citate nella sent. 248/89 in rassegna, Cons. Stato, ad. plen., 24 gennaio 1989, n. 2, id., 1989, III, 272, con nota di richiami; sull'inquadramento e sulla progressione in carriera, v. Corte cost. 17 dicembre 1987, n. 524, ibid., I, 1326, con nota di richiami; sul trattamento previdenziale, v. Corte cost. 22 giugno 1989, n. 347, ibid., 3035.

Il Foro Italiano — 1989.

che le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo

previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale e di

colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettiva per riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, indicate secondo un determi

nato ordine (di cui l'ultima è quella degli ufficiali in servizio per manente effettivo), nel senso cioè che, se l'esaurimento della ca

tegoria che precede nell'ordine non sia sufficiente ad eliminare

l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e cosi via fino al

l'ultima. Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la norma

denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo (cui si riferisce il giudi zio a quo), ad una specie di cessazione anticipata dal servizio, «che trova indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficia

li più anziani» del grado di generale e colonnello, in base al solo

riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza, il

che contrasterebbe con gli art. 3 e 97 Cost, perché tale forma

di aspettativa: a) è prevista solo per gli ufficiali generali ed i co

lonnelli in servizio permanente effettivo (cioè le qualifiche diri

genziali degli ufficiali), determinando una disparità di trattamen

to rispetto ai militari appartenenti a qualifiche diverse, nonché

rispetto ai dirigenti civili della pubblica amministrazione; b) c) è assolutamente imprevedibile, in quanto dipende da eventi che

prescindono sia dalla volontà della pubblica amministrazione che

da quella degli interessati, il che rende obiettivamente incerta la

durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono

i primi del ruolo, e quindi sempre i migliori nel loro grado; e)

impedisce agli ufficiali, nei cui confronti è disposta, di poter esse re utilizzati per esigenze eccezionali, onde è ad essi riservato un

trattamento deteriore anche rispetto agli ufficiali in posizione au

siliaria, con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede

cosi privata, anche nei momentii di emergenza, di ufficiali alta

mente qualificati. 2. - La questione non è fondata.

In relazione al primo dei profili di essa (indicato sub a nell'or

dinanza di rinvio) circa la disparità di trattamento prevista per i colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi militari

nonché rispetto agli impiegati civili dello Stato, devesi rilevare che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione dei

quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d. «avanzamento

normalizzato». Questo sistema consente un numero fisso di pro mozioni annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal

verificarsi di vacanze nel grado da conferire. Potendosi cosi de terminare eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per le quali sol

tanto è previsto un «numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente» (art. 3 1. 10 dicembre 1973 n. 804) la

previsione di tale numero massimo appare ragionevole e rispon dente al principio di buon andamento. La «riduzione dei quadri» è quindi collegata all'esigenza di realizzare la corrispondenza del le unità dirigenziali in servizio con le funzioni e gli incarichi da

espletare. Indirettamente si realizza la medesima situazione propria delle

qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato — con le

quali soltanto è possibile un raffronto — in cui la medesima cor

rispondenza è assicurata, come è noto, da una disciplina che con sente l'attribuzione di dette qualifiche solo nei limiti delle vacan ze da ricoprire e per le funzioni da espletare. Per le qualifiche dirigenziali militari, in cui come è stato chiarito dall'avvocatura

generale dello Stato si manifesta l'esigenza del maggiore avvicen damento possibile nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, il si

stema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde la necessità della riduzione dei quadri per attuare detta corrispondenza.

In conclusione, per i gradi militari diversi da quelli dirigenziali le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, e quindi il

legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale corrispon denza, mentre in relazione alle qualifiche dirigenziali dell'impiego civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso un diverso

meccanismo, il raffronto fra le due situazioni pone in evidenza un analogo risultato, cioè quello della corrispondenza delle unità in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi da espletare.

Quanto poi alla tesi, adombrata nella memoria difensiva della

parte privata, secondo cui «un avvicendamento potrebbe essere

agevolmente effettuato anche mediante ricorso a sistemi diversi dal collocamento in aspettativa», va rilevato che la valutazione circa la preferenza di uno o di un altro sistema implica un ap prezzamento di merito precluso alla corte, che può essere solo

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

chiamata a valutare la ragionevolezza in sé di quello prescelto dal legislatore e la sua rispondenza ai parametri costituzionali

invocati.

3. - Per quel che concerne i profili indicati sub b) e c), va

osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento

non è dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di

pubblico impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il

suo corso, se non in dipendenza di eventi legati alla volontà della

pubblica amministrazione o degli interessati, e non anche, come

nel caso in esame, in dipendenza di eventi obiettivi legati ad esi

genze organizzative. Se queste ultime non siano di per sé irragio nevoli come si è avuto modo di constatare nel paragrafo prece dente — perché dipendenti dalla necessità di evitare il supera mento del numero massimo prescritto per le unità in servizio —

la prevista modificazione del rapporto di impiego si giustifica pie namente. Appare difatti rispondente al principio di buon anda

mento che, nella disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pub blico (ravvisato dal legislatore nell'esigenza di evitare un'eccessi

va dilatazione nelle più alte qualifiche militari) rispetto a quello del dipendente, purché venga a questi assicurato un adeguato trat

tamento economico di servizio e di quiescenza. In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto

dell'aspettativa per riduzione dei quadri, ha contemperato l'esi

genza organizzativa di evitare l'esuberanza del ruolo di certe qua lifiche di ufficiali al di là di quelle che siano le effettive esigenze da soddisfare — e ciò in armonia con il costituzionale principio di buon andamento — con gli interessi particolari della categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che esclude che

la prevista possibilità di trasformazione del rapporto di impiego,

per effetto del verificarsi di eventi obiettivamente predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest'altro profilo, in

contrasto con i parametri costituzionali invocati.

4.1. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo —

evidenziato sub d) nell'ordinanza di rinvio — secondo cui l'istitu

to dell'aspettativa per riduzione dei quadri verrebbe dalla legge realizzato nel modo peggiore e cioè attraverso la rimozione dal

servizio attivo degli ufficiali più meritevoli. Al riguardo si sostie

ne dal giudice a quo che gli ufficiali da collocarsi in aspettativa sarebbero «sempre — come appunto dimostrato dalla loro posi zione in ruolo — i migliori nel loro grado, cosi che, per effetto

della norma in questione, la pubblica amministrazione verrebbe

privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali più esperti e

qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti e delle posi tive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle commissioni di

avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime posizioni del

ruolo di appartenenza: il che appare incongruo». Osserva la corte che, a parte la genericità con la quale la que

stione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione — an

che ai fini della sua rilevanza in ordine al giudizio a quo — sul

modo secondo cui in concreto si verificherebbe l'asserita incon

gruenza, non è esatta l'affermazione che la priorità nel ruolo di

ciascuna qualifica dirigenziale sia determinata dalla migliore po sizione in graduatoria che ciascuno abbia conseguito in occasione

del giudizio di avanzamento a scelta, nel grado di volta in volta

considerato. Difatti l'art. 93, 2° comma, 1. 12 novembre 1955,

n. 1137, recante la disciplina sull'avanzamento degli ufficiali, sta

bilisce che le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in par ticolare a quelle che sono ora comprese «nell'area dirigenziale» — come le qualifiche dei generali di divisione aerea o tenenti

generali, dei generali di brigata aerea o maggiori generali (grado

quest'ultimo rivestito dall'ufficiale che ha promosso il giudizio a quo) e dei colonnelli — hanno luogo «a scelta», e quindi, quando

siano più di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro

di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene

secondo l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando — come nel caso in cui sia unica la vacanza da coprire per pro

mozione — non sia decisivo l'ordine di provenienza per determi

nare la priorità nel ruolo in cui si è promossi, quest'ultima priori

tà è allora determinata dalla permanenza nella qualifica attuale

da un maggior numero di anni: ugualmente quindi in base ad

un criterio legato all'anzianità nel ruolo preso in considerazione.

La tesi secondo cui priorità in ruolo equivarrebbe a maggior

merito, nella comparazione tra pari grado, muove perciò da una

premessa errata, perché sembra considerare il ruolo dei maggiori

generali (cui si riferisce la controversia oggetto del giudizio a quo)

come derivante da una graduatoria formatasi uno actu, secondo

cioè un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine del ruolo

Il Foro Italiano — 1989.

costituisce, invece, il risultato di una progressiva formazione nel

tempo nel quale in ciascuno dei due casi indicati è determinante

l'aspetto dell'anzianità.

Devesi perciò escludere che, nel ruolo dei maggiori generali de

gli ufficiali medici dell'aeronautica, coloro che precedano nell'or

dine possano in assoluto considerarsi più meritevoli di coloro che

seguono, in quanto l'ordine di precedenza costituisce il risultato

di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi non

di un giudizio contestuale, bensì di una pluralità di operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili.

4.2. - In sede di discussione orale si è poi adombrato che —

essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'aeronauti

ca militare la possibilità di una sola promozione, ogni quattro

anni, alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla

1. 27 ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi perciò nel frattempo collocare in aspettativa, per riduzione dei quadri, durante il qua driennio i maggiori generali che risultino eccedenti rispetto ai nu

meri massimi (fissati ai sensi dell'art. 3 legge n. 804) per effetto

delle sopravvenute promozioni dal grado inferiore — la rosa dei

promovibili verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura

il quadriennio, a quelli promossi solo più di recente, onde verreb

bero cosi favoriti questi ultimi rispetto ai maggiori generali pro mossi all'inizio del quadriennio.

Orbene, l'evenienza cosi enunciata non sembra dar luogo ad

una discriminazione irragionevole. Difatti la circostanza secondo

cui potrebbe accadere che coloro i quali all'inizio del quadrien

nio, essendo i più anziani nel suddetto ordine di ruolo, abbiano

minori possibilità di entrare nel novero dei promovibili, costitui

sce una conseguenza di mero fatto, collegata alla diversità dei

momenti di attuazione della norma.

Né l'irrazionalità potrebbe derivare dall'eventualità — fatta tra

sparire nella discussione orale — secondo cui coloro che non so

no i migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente

farsi inserire tardivamente nel ruolo onde poter rientrare, alla

fine del quadriennio, nella rosa dei promovibili al grado superio re. A parte che il profilo non appare neppure implicitamente de

dotto dal giudice a quo, in ogni caso è da rilevare che — non

essendo verosimile che un ufficiale volutamente ritardi una pro mozione sicura in vista di possibili futuri sviluppi di carriera del

tutto incerti — con tale profilo si prospetta una generica eventua

lità di difficile accadimento nella realtà e, comunque, al più, rife

ribile non alla norma denunciata, bensì al complesso della vigen

te disciplina in tema di avanzamento degli ufficiali, che potrebbe

prestarsi a deviazioni del genere; il che implicherebbe però una

serie di problemi connessi a norme estranee al presente giudizio.

In definitiva, secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto

dell'aspettativa per riduzione dei quadri risponde ad esigenze stret

tamente collegate al sistema del c.d. «avanzamento normalizza

to», a sua volta diretto ad assicurare il maggior avvicendamento

possibile nei quadri della dirigenza militare, onde l'individuazio

ne degli ufficiali da collocare in aspettativa, in ragione della prio

rità nel ruolo della qualifica in cui si verifica l'eccedenza, non

è destinata a colpire i migliori, come apoditticamente si assume

nell'ordinanza di rinvio, essendo legata comunque ad un criterio

di maggiore permanenza nella qualifica. Se invece, come sembra auspicare il giudice a quo, si procedes

se secondo l'ordine inverso, verrebbero ad essere allontanati dal

servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifi

ca del ruolo divenuto eccedente e si lascerebbero in servizio quelli

più anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica

di avvicendamento.

5. - Neppure può infine condividersi l'assunto, prospettato dal

giudice a quo, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione

dei quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione,

un trattamento deteriore rispetto agli ufficiali in posizione ausi

liaria — profilo questo svolto nel punto sub e) dell'ordinanza

di rinvio — in quanto i primi non potrebbero neppure essere uti

lizzati o considerati disponibili per esigenze eccezionali, come è

invece possibile per gli ufficiali in ausiliaria. La diversità di disciplina, che era in un primo tempo prevista

fra le due categorie di ufficiali e che non poteva comunque allora

ritenersi ingiustificata — essendo differente l'istituto dell'aspetta

tiva rispetto a quello del collocamento in ausiliaria, sia sotto il

profilo dello status, sia sotto il profilo dell'evento in dipendenza

del quale ciascuna delle due posizioni anzidette si determina —

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3351 PARTE PRIMA 3352

è in ogni caso stata superata dalla legislazione successiva, peral tro già vigente alla data dell'ordinanza di rimessione, introdotta

dall'art. 43 1. 19 maggio 1986 n. 224. Quest'ultimo articolo, al

6° comma, prevede difatti che gli ufficiali nella posizione di aspet tativa per riduzione dei quadri sono a disposizione del governo

per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del ministero del

la difesa o di altri ministeri, applicandosi ad essi le norme di

cui agli art. 50 e 55 (quest'ultimo relativo alla disponibilità degli ufficiali ausiliari) 1. 10 aprile 1954 n. 113.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. 10 dicembre

1973 n. 804 (norme per l'attuazione dell'art. 16 quater 1. 18 mar

zo 1968 n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 1. 28 ottobre

1970 n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della mari

na, dell'aeronautica e dei corpi di polizia di Stato) sollevate, in

riferimento agli art. 3 e 97 Cost., dal Tar del Lazio con l'ordi

nanza indicata in epigrafe.

II

Diritto. — 1. Con ordinanza in data 15 gennaio 1987, pervenu ta a questa corte il 19 ottobre 1988, il Tar della Toscana sottopo ne all'esame della corte questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 17, 3° comma, d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito con modificazioni nella 1. 6 agosto 1981

n. 432, nella parte in cui non considera, anche per gli ufficiali

provenienti dalle carriere militari inferiori, ai fini della determi

nazione del trattamento economico, il settimo livello retributivo

come base iniziale per la valutazione dell'anzianità pregressa. Ad avviso del giudice a quo viene in questo modo a determi

narsi una ingiustificata disparità di trattamento tra ufficiali che,

pur trovandosi nella medesima qualifica, non provengono da car

riere inferiori ed ufficiali che invece vi provengono, perché solo

per i primi è previsto, come base iniziale per la valutazione del

l'anzianità, il settimo livello, mentre per i secondi è considerato

come base della valutazione il sesto livello.

Altra questione di costituzionalità della stessa norma impugna ta è sollevata in riferimento agli art. 36 e 97 Cost., nell'assunto

che il trattamento più sfavorevole per la seconda categoria di uf

ficiali determinerebbe la lesione del diritto costituzionalmente ga rantito «ad una retribuzione proporzionata alla quantità del la

voro svolto», risultandone anche violato il principio di imparzia

lità, secondo cui, a parità di anzianità di servizio e di grado, dovrebbe corrispondere eguaglianza di retribuzione.

2. - La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost, è

fondata.

L'art. 17, 1° comma, d.l. 6 giugno 1981 n. 283, convertito

con modificazioni nella 1. 6 agosto 1981 n. 432, nel ridisciplinare al titolo V l'assetto retributivo del personale militare, prevede che «l'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente art. 16 è effettuato dal 1° febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio militare comunque prestato anche anterior

mente alla nomina ad ufficiale o a sottufficiale».

Il 2° comma dello stesso articolo disciplina i criteri con i quali determinare lo stipendio nei nuovi livelli retributivi, sia per il per sonale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel

livello retributivo iniziale tra quelli relativi alla carriera di appar tenenza, sia per il personale militare che alla data del 1 ° febbraio

1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla

carriera di appartenenza. Con il 3° comma dello stesso art. 17, che è la norma impugna

ta, si stabilisce poi che, ai fini della determinazione dello stipen dio di cui al precedente comma, per il personale non proveniente da carriere militari inferiori, che alla data del 31 gennaio 1981

si trovi nel secondo livello retributivo o in altri a questo successi

vi tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, debba conside rarsi livello iniziale il quinto per i sottufficiali ed il settimo per

gli ufficiali. Orbene quest'ultima previsione determina certamente un'ingiu

stificata discriminazione a danno degli ufficiali provenienti da car

riere inferiori. Difatti prima dell'entrata in vigore della norma

di cui si tratta, il trattamento economico degli ufficiali non era

differenziato, per cui appare irragionevole che le due categorie di ufficiali siano state discriminate fra loro, essendo stato riserva

to ad una di esse un trattamento economico deteriore rispetto a quello dell'altra senza che ciò sia conseguente, come è stato

Il Foro Italiano — 1989.

rilevato dal giudice a quo, al superamento delle premesse che ave

vano determinato il precedente giudizio di valore (sentenza n. 219

del 1975, Foro it., 1975, I, 1881). Né al riguardo potrebbe valere il richiamo, contenuto nella me

moria difensiva dell'avvocatura generale dello Stato, alla circo

stanza che le due categorie «presentino diversa precedente prepa razione e diversa esperienza e professionalità», in considerazione

delle quali il legislatore ha ritenuto, nel suo discrezionale apprez

zamento, di dover consentire una maggiore e migliore ricostru

zione economica agli ufficiali non provenienti da carriere inferio

ri rispetto a quelli che, invece, provengano da queste ultime.

Al riguardo va osservato che se la diversità di esperienza e pro

fessionalità, che potrebbe emergere dalla diversità di provenien

za, può assumere valore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali, come già ritenuto da questa corte (sentenza n. 224 del 1987, id.,

1988, I, 1845) in quanto, a questi ultimi fini, appare ragionevole attribuire una considerazione maggiore al servizio prestato nella

medesima carriera di ufficiale, essendo plausibile che tale servizio

sia idoneo ad ingenerare una più specifica e qualificante esperien za in relazione alle qualifiche superiori da conferire, la medesima

diversità di provenienza non può invece giustificare, a parità di

qualifica e di funzioni, un trattamento economico differenziato, salvo che ciò non sia determinato da altra ragionevole giustifica zione (sentenza n. 1089 del 1988) non ravvisabile della specie.

La norma denunciata, consentendo dunque che, ai fini della

determinazione, per classe ed aumento biennale, dello stipendio

previsto per il livello correlato al grado rivestito, venga attribuito

agli ufficiali provenienti dalla carriera dei sottufficiali una o più classi di stipendio inferiori, è costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost.

3. - L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale

della norma denunciata in riferimento all'art. 3 Cost, è assorben

te rispetto all'altra questione sollevata in riferimento agli art. 36

e 97 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, 3° comma, d.l. 6 giugno 1981 n. 283

copertura finanziaria dei decreti del presidente della repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al perso nale civile dei ministeri e dell'amministrazione autonoma dei mo

nopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici

al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), con

vertito con modificazioni nella 1. 6 agosto 1981 n. 432, nella par te in cui non considera, anche per gli ufficiali provenienti dalle

carriere militari inferiori, ai fini della determinazione del tratta

mento economico, il settimo livello retributivo come base iniziale

per la valutazione dell'anzianità pregressa.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 aprile 1989, n. 230

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 26 aprile 1989, n. 17); Pres. Saja, Est. Ferri; Pellicciari, Casadio, Soc. Nuova Cen

tercar; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Bologna 16 giu

gno 1986, 16 luglio e 23 giugno 1988 (G.U., la s.s., n. 46 del

1988).

Spese giudiziali in materia penale — Custodi di beni in sequestro

penale — Indennità giornaliera — Misura — Incostituzionalità

(Cost., art. 3; r.d. 23 dicembre 1865 n. 2701, tariffe per gli atti giudiziari in materia penale, art. 102, 103, 104; 1. 13 luglio 1965 n. 836, aumento delle indennità spettanti ai testimoni chia

mati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici,

periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richie

sta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale, art.

5; d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571, norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, 1. 24 novem bre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale, art.

12).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 l. 13 luglio 1965 n. 836, nella parte in cui prevede, per i custodi di beni in sequestro penale, la liquidazione dell'indennità giornaliera in lire trecento, anziché riferirsi alle tariffe vigenti ed agli usi

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