+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: lydang
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai (Avv. N. Izzo) c. Sasso. Ord. Trib. Roma 24 maggio 1988 (G.U., 1 a s.s., n. 49 del 1988) Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1989), pp. 2047/2048-2053/2054 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184072 . Accessed: 28/06/2014 17:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai

sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21);Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai (Avv. N. Izzo) c. Sasso. Ord. Trib. Roma 24 maggio 1988 (G.U., 1a s.s., n. 49 del 1988)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 2047/2048-2053/2054Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184072 .

Accessed: 28/06/2014 17:27

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai

2047 PARTE PRIMA 2048

preesistere ed essere accertati alla data della domanda ammini

strativa.

Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano interpreta tivo della norma ma certamente non nel giudizio di verità della

sua conformità ai precetti costituzionali.

Sussistendo la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., va dichiara

ta l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra quelli

per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della

domanda, possa risultare perfezionato prima della definizione di

questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o giudi ziaria.

Le altre censure restano assorbite.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicura

zione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini

del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavo

ratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezio nato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso

del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 maggio 1989, n. 252

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; lnpdai (Avv. N. Izzo) c. Sasso.

Ord. Trib. Roma 24 maggio 1988 (G.U., la s.s., n. 49 del 1988).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —

Abbandono dell'alloggio o recesso dal contratto da parte del

conduttore — Successione nel contratto dei parenti e affini abi

tualmente conviventi — Omessa previsione — Questione infon

data di costituzionalità (Cost., art. 2, 3; 1. 27 luglio 1978 n.

392, disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 6).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 1 ° comma, l. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non pre vede la successione nel contratto di locazione (concernente l'a

bitazione) dei parenti ed affini del conduttore, con luì

abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di abbandono del

l'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare della

locazione, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma è riportata in Foro it., 1989, I, 549, con nota di richiami.

La decisione della Corte costituzionale si fonda anzitutto sul rilievo (di carattere assorbente) che la pronunzia di incostituzionalità dell'art. 6 1. 392/78 richiesta dal giudice a quo comporterebbe «l'addizione di una quarta fattispecie» di successione nel contratto di locazione a quelle già contemplate dalla norma, e che tale operazione sarebbe comunque «riservata alla discrezionalità legislativa, anche ove se ne rinvenisse una razionale giustificazione». La corte sottolinea fortemente la differenza tra la pronunzia additiva richiesta nella specie dal giudice a quo ed i caratteri ( e i limiti) della sua precedente sentenza (cui aveva fatto riferi mento il giudice rimettente) 7 aprile 1988, n. 404, id., 1988, 1, 2515, con osservazioni di D. Piombo, che ha dichiarato illegittimo in varie parti il citato art. 6, per violazione dell'art. 2 Cost, (tale sentenza è riportata anche in Rass. equo canone, 1988, 16, con osservazioni di G. Spagnuo lo; Nuove leggi civ., 1988, 515, con nota di S. Giove; Giur. it., 1988, I, 1, 1627, con nota di Trabucchi; Giur. costit., 1988, I, 1789, con note di A. Pace e R. Lenzi; Dir. famiglia, 1988, 1559, con nota di A. Scalisi):

a) i giudici della Consulta puntualizzano, in primo luogo, che la richia mata sentenza 404/88 (che pure ha, indubbiamente, carattere additivo), non ha «aggiunto... ulteriori fattispecie» di successione nel contratto a quelle già previste dall'art. 6 1. 392/78, ma si è limitata ad estendere l'elenco dei soggetti aventi diritto a succedere in relazione alle varie ipote si di successione elencate dalla norma (vero è, peraltro, che la estensione di tale ambito soggettivo — si pensi al coniuge separato di fatto, o al convivente con prole naturale in caso di traferimento del conduttore dal l'immobile locato — non poteva avvenire se non con l'ampliamento delle ipotesi di successione già previste dalla legge);

Il Foro Italiano — 1989.

II

PRETURA DI MILANO; ordinanza 30 dicembre 1988; Giud.

Silocchi; Ratti Di Desio (Avv. Rappelli) c. Devizzi e altra

(Avv. Casella).

Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad abitazione —

Separazione consensuale dei coniugi — Successione nel con

tratto del coniuge del conduttore — Efficacia nei confronti del

locatore — Comunicazione — Necessità (Cost., art. 3, 24; cod.

civ., art. 1407; 1. 27 luglio 1978 n. 392, art. 6).

Ancorché l'art. 6, 3° comma, I. 392/78 non Io preveda espressa

mente, la successione nel contratto di locazione dì immobile

ad uso abitativo del coniuge del conduttore, in caso di separa zione consensuale, ha effetto nei confronti del locatore solo

da! momento in cui egli ne viene messo a conoscenza, anche

con atto non formale, potendo applicarsi per analogia il princi

pio posto dall'art. 1407 c.c. per il caso di cessione del contratto

preventivamente autorizzata dal contraente ceduto (nella moti

vazione si rileva altresì che, ove si dovesse attribuire efficacia ex tunc alla successione tra conduttori nei confronti del locato

re, si prospetterebbe come non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 3° comma, I. cit., in riferimento agli art. 24, 1° comma, e 3 Cost.). (2)

b) in secondo luogo, la pronuncia in epigrafe mette (opportunamente) in chiaro i limiti della citata Corte cost. 404/88 per quanto concerne il riconoscimento di rango costituzionale al «diritto sociale all'abitazione», osservando che «nelle ipotesi di cui all'art. 6» — e quindi, nella sentenza ora citata — «il diritto all'abitazione viene in considerazione... quale esi

genza di conservare il tetto "fino alla normale consumazione della durata

quadriennale del rapporto, come stabilita ex lege"», sicché non si è rea lizzata alcuna incisione sul regime di «minore comprensione del diritto del proprietario-locatore» voluto dal legislatore, il quale soltanto «può razionalmente provvedere» a rapportare il grado di tutela dei diritti fon damentali alle risorse disponibili. Al contrario, la tutela dei parenti o affini del conduttore nell'ipotesi di volontario abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del conduttore medesimo, comporte rebbe — in contrasto con la ratio legis — «una forte attenuazione del diritto del locatore al di fuori di situazioni che impongono la solidarietà

sociale»; ed anzi la «dilatazione delle ipotesi di successione» auspicata nella specie dal giudice a quo sembra in antitesi con l'esigenza di «riordi no del mercato abitativo», già in precedenza auspicato dalla Corte costi

tuzionale, in quanto «indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto anomala delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'offerta di alloggi in locazione già molto rarefatta».

Quest'ultimo rilievo può leggersi, con sufficiente certezza, come un nuovo

messaggio indirizzato dalla Corte costituzionale al legislatore, in vista della

progettata riforma della 1. 392/78 (dopo quello ravvisabile nella sentenza 9 novembre 1988, n. 1028, Foro it., 1989, I, 614, con nota redazionale di D. Piombo): va infatti considerato che il d.d.l. governativo di riforma della legge c.d. dell'equo canone comunicato alla presidenza del senato il 25 gennaio 1989 (atto n. 1537 / X legislatura) prevede — all'art. 4 — la successione nella locazione abitativa in favore dei parenti ed affini del conduttore anche qualora quest'ultimo «trasferisca altrove la sua di mora abituale effettiva, cessando la convivenza nell'immobile locato» (il testo del d.d.l. può ora leggersi in appendice ad AA.VV., Emergenza abitativa, «sospensione» degli sfratti e «graduazione» deità forza pubbli ca, Giuffrè, Milano, 1989, 289 ss.). In proposito, v. anche F. Lazzaro, Considerazioni sul progetto di riforma della legge dell'equo canone, in Rass. equo canone, 1988, 207 (il quale evidenzia, tra l'altro, come la testé menzionata disposizione dell'art. 4 del d.d.l. si ricolleghi proprio ai dubbi sulla costituzionalità dell'art. 6 1. 392/78 ora ritenuti infondati dalla Corte costituzionale).

(2) Contra, per la operatività della successione nel contratto ex art.

6, 3° comma, 1. 392/78 indipendentemente dal fatto che sia stata comuni cata al locatore, v. Trib. Roma 27 ottobre 1983, Foro it., Rep. 1985, voce Locazione, n. 771, richiamata nella motivazione dal Pretore di Mi lano (che può leggersi per esteso, tra l'altro, in Temi romana, 1984, 591, con osservazioni critiche di Silvetti).

La soluzione interpretativa proposta dalla pronunzia qui riprodotta muo ve dalla considerazione che nell'ipotesi prevista dal 3° comma dell'art. 6 cit. la successione nella locazione si configura come una «cessione lega le» del contratto attuata attraverso un negozio bilaterale (tra conduttore, cedente, ed il suo coniuge consensualmente separato, cessionario), in de

roga agli art. 1406 e 1594 c.c. (nonché all'art. 2, 1° comma, della stessa 1. 392/78), non essendo necessario per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto. In dottrina, nello stesso senso, v. G. Bozzi, in

Equo canone, Cedam, Padova, 1980, 60 ss.; G. Bozzi (M. Confortini - G. Del Grosso - A. Zimatore), Locazione di immobili urbani, voce

This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24

maggio 1988 (r.o. n. 718/88), solleva questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 6, 1° comma, 1. 27 luglio 1978 n. 392 (disci

plina delle locazioni di immobili urbani), «nella parte in cui non

prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del con

duttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di

abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del

titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per contrasto con gli art. 2 e 3 Cost.».

2. - La questione è infondata.

La norma impugnata prevede tre fattispecie: a) la morte del

conduttore; b) la separazione giudiziale, lo scioglimento o la ces

sazione degli effetti civili del matrimonio; c) la separazione con

sensuale o la intervenuta nullità del matrimonio.

La sentenza di questa corte n. 404 del 1988 (Foro it., 1988,

I, 2515) non ha aggiunto alla previsione della legge ulteriori fatti

specie, ma ha soltanto inserito nell'elenco dei successibili nel con

tratto per l'ipotesi sub a), il convivente more uxorio', in quella sub c), il coniuge separato di fatto, data la irrilevanza del titolo

della separazione, consensuale o di fatto, rispetto alla ratio legis; nonché il convivente se con prole naturale.

Il giudice a quo, invece, chiede l'addizione di una quarta fatti

specie, qual è quella dell'abbandono dell'immobile o del recesso

del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1983, IV, 1005 ss., spec. § 11. P. Cosentino - P. Vrrucci, Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985,

Utet, Torino, 1986, 360 ss., osservano peraltro che «non si tratta, pro

priamente, di una cessione del contratto, ma di una successione nel rap porto operantesi ex lege nel presupposto di un avvenuto accordo tra i

coniugi». Circa l'applicabilità, in linea di principio, della regola dell'art. 1407,

1° comma, c.c. anche nelle ipotesi di cessione ex lege del contratto, Pret. Milano richiama Cass. 1661/78, Foro it., 1978, I, 2519, che ha ritenuto

compatiible la norma in questione con la disciplina speciale in tema di

cessione legale del contratto di assicurazione r.c.a., in caso di trasferi

mento di proprietà di veicoli a motore. Va tuttavia puntualizzato che in tal caso la subordinazione della operatività della cessione legale del

contratto alla comunicazione all'assicuratore (peraltro, limitatamente ai

rapporti tra assicuratore, cedente e cessionario), più recentemente ribadi

ta da Cass. 27 giugno 1987, n. 5708, id., 1987, I, 3269, trova supporto nell'art. 19 d.p.r. 973/70 (il quale statuisce che nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo «il cedente o il cessionario sono tenuti a darne

immediata comunicazione all'assicuratore...»); laddove, in relazione al l'assicurazione contro il furto, sulla scorta dell'art. 1918 c.c. la stessa Cassazione (v. sent. 6 gennaio 1981, n. 50, id., 1981, I, 1645, con nota

di richiami di A. Princigalli) ha invece escluso che l'omessa comunica zione all'assicuratore dell'avvenuta alienazione del veicolo assicurato im

pedisca il subingresso ex lege dell'acquirente nel contratto di assicurazione. Il Pretore di Milano esclude che la tesi della automaticità della succes

sione nel contratto ex art. 6, 3° comma, 1. 392/78 trovi valido conforto

dal raffronto tra quest'ultima disposizione e l'art. 36 della stessa legge, che (a differenza dell'art. 6) espressamente prescrive la comunicazione

al locatore della cessione del contratto (o della sublocazione) da parte del conduttore di immobile non abitativo. Quanto alla funzione della co municazione prescritta dal predetto art. 36, va peraltro ricordato che,

per giurisprudenza concorde, essa costituisce condizione di opponibilità ed efficacia della cessione (o della sublocazione) nei confronti del locato

re; v., tutte in tal senso, Cass. 8 aprile 1988, n. 2770 e 24 febbraio 1988, n. 1943, id., Mass., 417 e 286; 15 luglio 1987, n. 6237, id., Rep. 1987, voce Locazione, n. 599; 27 luglio 1984, n. 4357 e 26 giugno 1984, n.

3728, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 766, 767; 3 luglio 1982, n. 3985,

id., Rep. 1982, voce cit., n. 213; nonché Trib. Napoli 25 maggio 1985,

id., Rep. 1987, voce cit., n. 605 e Pret. Pistoia 19 dicembre 1985, ibid., n. 601.

De iure condendo, va segnalato che il già menzionato d.d.l. governati vo per la riforma della 1. 392/78 prevede — all'art. 4 — che «La succes

sione [nel contratto di locazione] che non derivi da morte del conduttore

ha effetto nei confronti del locatore dal primo giorno del mese successivo

a quello in cui gli sia stata comunicata con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento».

Per ulteriori riferimenti sulla successione nella locazione abitativa a parte conductoris ex art. 6 1. 392/78, v. i richiami in nota a Corte cost. 404/88,

cit., id., 1988, I, 2515; cui adde, con specifico riguardo all'ipotesi della

separazione consensuale del conduttore, Pret. Siracusa 23 marzo 1988, Arch, locazioni, 1988, 470 (secondo cui la successione nel contratto del

coniuge del conduttore non si realizza qualora l'accordo in tal senso sia

informale, e non consacrato nel provvedimento di omologazione della

separazione). [D. Piombo]

Il Foro Italiano — 1989.

dal contratto da parte del conduttore in favore di parenti od affi

ni, operazione questa che, non essendo suffragata da alcuna co

gente lettura dei parametri costituzionali richiamati, dovrebbe essere

riservata alla discrezionalità legislativa anche ove se ne rinvenisse

una razionale giustificazione. 3. - Occorre, viceversa, precisare, sul tema di causa, che, come

ogni altro diritto sociale, anche quello all'abitazione, è diritto

che tende ad essere realizzato in proporzione delle risorse della

collettività; solo il legislatore, misurando le effettive disponibilità e gli interessi con esse gradualmente satisfattibili, può razional

mente provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali

fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali.

In particolare nelle ipotesi di cui all'art. 6 1. n. 392 del 1978, il diritto sociale all'abitazione viene in considerazione, secondo

l'insegnamento di questa corte, di cui alla sentenza n. 404 del

1988, quale esigenza di conservare il tetto «fino alla normale con

sumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita

ex lege». Siffatta delimitazione temporale concorre a descrivere il regime

di «minore compressione del diritto del proprietario-locatore» vo

luto dal legislatore con la 1. n. 392 del 1978.

Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio legis, tutelare l'ipotesi del volontario abbandono dell'immobile o del recesso dal con

tratto da parte del conduttore in favore di parenti od affini che, anche a prescindere dal caso di specie (contratto soggetto a pro

roga con ente pubblico locatore), sarebbe fonte di una forte atte

nuazione del diritto del locatore al di fuori di situazioni che

impongono la solidarietà sociale.

Il diritto del locatore, infatti, verrebbe a subire gli effetti com

pressivi di comportamenti non sempre necessitati, quando non

arbitrari, del conduttore.

La dilatazione delle ipotesi di successione che si realizzerebbe

con la creazione delle nuove situazioni soggettive auspicate dal

giudice a quo indurrebbe nei fatti una circolazione del tutto ano

mala delle abitazioni, concorrendo a ridurre ulteriormente un'of

ferta di alloggi in locazione già molto rarefatta.

Tale prospettiva appare quindi antitetica a quell'esigenza di rior

dino del mercato abitativo che questa corte (sentenza n. 1028 del

1988, id., 1989, I, 614) ha auspicato possa realizzarsi onde elimi

nare il disagio della categoria dei conduttori «nel quadro di un

intervento globale sui settori dell'edilizia pubblica e privata (po stulato dal legislatore del 1978: cfr. sent. n. 252 del 1983, id.,

1983, I, 2628), idoneo ad incrementare l'offerta di alloggi a cano

ni economicamente sopportabili». Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 1° comma, 1. 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili

urbani), sollevata, in riferimento agli art. 2 e 3 Cost., dal Tribu

nale di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

II

Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale

citazione per il giudizio di convalida, ritualmente e tempestiva mente notificate ai convenuti in data 7 novembre 1988, il Ratti

Di Desio si rivolgeva al Pretore di Milano sostenendo che la loca

zione a suo tempo stipulata con i coniugi Devizzi, relativamente

ad un immobile di sua proprietà, sito in Milano, via Elba n.

22, terzo piano, era cessata alla data del 30 giugno 1988 (rectius 1° luglio 1988) e chiedeva quindi che costoro fossero condannati

al rilascio in suo favore dell'immobile citato.

All'udienza del 23 novembre 1988, non comparso il Devizzi

ma presenti i difensori dell'intimante e dell'intimata, costoro chie

devano concordemente il rinvio dell'udienza.

Alla nuova udienza, tenuta in prosecuzione della prima il 16

dicembre 1988, il difensore della convenuta, allegando alla com

parsa di risposta copia del decreto di omologazioone della sepa razione personale consensuale della Delponte dal Devizzi, reso

dal Tribunale di Milano in data 17 luglio 1987, manifestava la

propria opposizione alla convalida, sostenendo che, essendo stata

la casa coniugale assegnata con quell'atto all'intimata, costei era

fin da allora succeduta al coniuge nel rapporto locatizio in corso

con l'attore e che la locazione, non avendo ella ricevuto la disdet

ta, tempestivamente comunicata dal locatore invece al Devizzi in

This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai

2051 PARTE PRIMA 2052

data 9 dicembre 1987, si era alla citata scadenza rinnovata fino

al 30 giugno (rectius 1° luglio) 1992, ai sensi dell'art. 3 1. 392/78.

Ciò premesso in fatto, si deve rilevare che, contrariamente a

quanto potrebbe apparire da una sommaria lettura dell'atto di

intimazione, la locazione fu originariamente stipulata dal Ratti

Di Desio con il solo Devizzi, né il primo sostiene, pur nella im

precisa formulazione dell'atto introduttivo, o la Delponte affer

ma, che tale contratto sia stato stipulato anche con la convenuta:

in tal caso non si potrebbe negare lo status di conduttrice ab

origine anche all'intimata, di modo che la domanda proposta con

tro quest'ultima andrebbe senz'altro respinta per difetto di co

municazione della pur necessaria disdetta anche nei suoi soli

confronti.

In realtà, come emerge in particolare dall'esame della compar sa di risposta, l'attuale conduttrice oppone al locatore, il quale fino a prova contraria va ritenuto all'epoca ignaro dell'avvenuta

separazione, l'inefficacia della disdetta inviata al domicilio coniu

gale ed al coniuge, dopo che, ai sensi dell'art. 6, 3° comma, 1.

392/78, ella gli era succeduta nel contratto di locazione eli cui

è causa.

Ricondotta in questi termini la materia del contendere, sembre

rebbe doversi porre questione di legittimità costituzionale dell'art.

6, 3° comma, 1. 392/78, nella parte in cui tale articolo non preve de che la successione nel contratto sia efficace nei confronti del

locatore dal momento in cui ne sia posto a conoscenza.

Nel merito la questione apparirebbe non manifestamente in

fondata ove si consideri che all'attribuire efficacia ex tunc alla

successione tra conduttori nei confronti del locatore e non dal

momento in cui egli ne sia venuto a conoscenza consegue l'effet

to di pregiudicarne il diritto a far cessare il contratto alla scaden

za tutte le volte che, verificatasi la successione prima della scadenza

del termine utile per la comunicazione della disdetta, questa ven

ga poi inviata dall'ignaro locatore all'ex conduttore e non al nuo

vo, in sostanza determinandosi per il locatore, in contrasto con

l'art. 24, 1° comma, Cost., una preclusione all'agire in giudizio

per la tutela del proprio diritto conseguentemente ad una omis

sione di disdetta, cui non si vede come avrebbe potuto ovviare

se del fatto giuridico posto in essere da terzi, anche solo per l'al

trui negligenza egli sia stato tenuto all'oscuro; preclusione il cui

rischio si è aggravato con l'estensione alla convivenza more uxo

rio (in presenza di prole) ed alla separazione di fatto della disci

plina in esame, per effetto della sentenza della Corte costituzionale

7 aprile 1988, n. 404 (Foro it., 1988, I, 2515), dovendosi conside

rare la maggior difficoltà di accertamento di tali eventi, sia per il riserbo con cui nel costume sociale essi almeno inizialmente

sono circondati, sia per la mancanza in questi casi di un provve dimento giudiziale in ordine alla separazione e alla abitazione.

Ulteriori dubbi sulla legittimità costituzionale della norma po trebbero nutrirsi sotto il profilo dell'art. 3 Cost., nell'acquisito

significato che, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale della

corte, tale articolo è venuto ad assumere con riferimento alla ra

zionalità e sostanziale equità delle norme giudicate, posto che ap

parirebbero incomprensibili le ragioni di tale omissione, tanto più se si consideri che essa sembrerebbe invece evitata nello schema

di disegno di legge di riforma della legge sull'equo canone ad

opera del ministro dei lavori pubblici in cui, proprio per le loca

zioni abitative, all'art. 20, 5° comma, è previsto espressamente che la successione che non derivi da morte del conduttore abbia

effetto nei confronti del locatore dal primo giorno del mese suc

cessivo a quello in cui gli sia stata comunicata con raccomandata

con avviso di ricevimento e, infine, si osservi che al conduttore, tenuto all'oscuro dell'intervenuta separazione fino allo spirare del

termine per un'ulteriore comunicazione della disdetta al soggetto

legittimato, non resterebbe che soggiacere all'indesiderata rinno

vazione contrattuale, con esclusione d'ogni sua eventuale pretesa risarcitoria nella presupposta assenza di qualsiasi onere di infor

mazione a carico dei soggetti coinvolti nella successione (vedi Trib.

Roma 27 ottobre 1983, id., Rep. 1985, voce Locazione, n. 771).

Inoltre, la citata questione di legittimità costituzionale sarebbe

rilevante sia perché, per quanto si è detto, la controversia verte

esclusivamente sulla successione nel contratto determinata ex art.

6, 3° comma, 1. 392/78, essendo indubbio che la Delponte non

possa essere considerata conduttrice ab origine, ma tale sia dive

nuta per effetto dell'assegnazione dell'alloggio a suo favore, sia

perché la disposizione citata risulta di immediata applicazione,

Il Foro Italiano — 1989.

dovendo il pretore provvedere in ordine alla richiesta di ordinan

za ex art. 665 c.p.c. formulata dall'attore.

È infatti vero che l'intimata ha chiesto di poter provare per

interrogatorio formale dell'attore e per testi che il Ratti Di Desio

fu tempestivamente posto a conoscenza dell'intervenuta separa

zione, il che, se provato, consentirebbe la definizione del gyidizio

indipendentemente dalla citata questione (per contro le prove of

ferte sarebbero ininfluenti se la norma citata fosse tout court da

ritenersi costituzionalmente legittima); tuttavia deve sottolinearsi

che il pretore è tenuto a decidere in ordine alla richiesta di ordi

nanza di rilascio allo stato degli atti ed è evidente che, non essen

dovi prova scritta dell'avvenuta comunicazione della separazione, l'unico ostacolo all'emissione del richiesto provvedimento consi

sterebbe nel citato dettato normativo, sempre che esso sia da in

terpretare come diretto a disporre l'efficacia della cessione nei

confronti del locatore dal momento in cui essa si è verificata,

indipendentemente da ogni sua conoscenza al riguardo. Ma in realtà è proprio questa interpretazione, cui pure è perve

nuta la giurisprudenza nell'unica decisione nota a questo pretore

(vedi Trib. Roma 27 novembre 1983, già citata) e citata dal di

fensore dell'intimata, che non può essere condivisa ed il cui ab

bandono rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale, altrimenti inevitabile.

Invero, deve ricordarsi che in dottrina nell'ipotesi di cui al 3°

comma dell'art. 6 1. 392/78, ed in deroga sia alla disciplina gene rale della cessione di cui all'art. 1406 c.c. sia alla normativa spe cifica che regola la cessione della locazione all'art. 1594 c.c., si

configura una cessione legale quale negozio bilaterale e non trila

tero, non essendo necessaria per la formazione del contratto il

consenso del contraente ceduto.

Tuttavia conclusione del contratto di cessione e sua efficacia

nei confronti del ceduto sono cose del tutto diverse ed in ordine

a quest'ultima va ricordato che, secondo autorevole dottrina, nelle

cessioni in cui la volontà della legge sostituisce il consenso del

ceduto possono valere gli stessi principi che regolano la cessione

ex art. 1407 c.c., conclusa con la preventiva autorizzazione del

ceduto.

A seguire il citato orientamento, condividibile anche per il fat

to che in entrambe le ipotesi la cessione si completa con l'accor

do tra cedente e cessionario (nel primo caso perché il consenso

del ceduto è stato anticipato, nel secondo perché è supplito dalla

legge), deve tuttavia concludersi che la successione nella locazio

ne nell'ipotesi in esame non abbia efficacia nei confronti del lo

catore se non dal momento in cui gli sia stata notificata, anche

con atto non formale (vedi Cass. 12 luglio 1957, n. 2844, id.,

Rep. 1957, voce Obbligazioni e contratti, n. 345; 24 ottobre 1958, n. 3478, id., Rep. 1958, voce cit., n. 297).

Ed infatti, come ha ricordato la Suprema corte (vedi Cass. 10

aprile 1978, n. 1661, id., 1978, I, 2519, resa in tema di cessione

legale del contratto di assicurazione), pur dovendosi riconoscere

la specialità delle materie in cui generalmente insistono le cessioni

legali, non per questo deve escludersi in via assoluta l'integrazio ne con la norma generale di cui all'art. 1407 c.c., salvo il caso

di sua manifesta incompatibilità con l'autonoma disciplina, né

la perentoria esclusione del consenso del ceduto per il perfeziona mento della cessione costituisce argomento sufficiente di per sé

a dimostrare che il legislatore abbia voluto attribuire alla cessione

efficacia immediata ed automatica nei confronti del ceduto, «pur fuori d'ogni comunicazione, in contrasto con l'esigenza di ordine

generale che il contraente ceduto debba conoscere, in ogni mo

mento, con certezza e precisione il soggetto verso il quale ha ob

blighi e diritti». Né varrebbe rilevare, al fine di accreditare l'ipotesi che il legis

latore tacendo abbia voluto che la successione nella locazione abi

tativa fosse efficace ex tunc nei confronti del locatore, che nell'art.

36 1. 392/78, volto a disciplinare la cessione del contratto di loca

zione di immobile adibito ad uso diverso, sia prevista la necessità

di una comunicazione al locatore da parte del cedente o che, per

espressa previsione fattane nel citato progetto di riforma, solo

ora il legislatore avverta la necessità di siffatta comunicazione.

Al riguardo va osservato che la comunicaizone di cui all'art.

36 1. 392/78 è prevista precipuamente ai fini della decorrenza del

termine per proporre l'opposizione fondata su gravi motivi, men

tre il 5° comma dell'art. 20 del menzionato progetto di riforma

This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 18 maggio 1989, n. 252 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Casavola; Inpdai

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della 1. 392/78, se da un lato potrebbe essere stato concepito al

fine di risolvere dubbi interpretativi, dall'altro sembra voler di

sciplinare, attraverso l'obbligo della comunicazione al ceduto, non

tanto l'efficacia della cessione quanto il termine di decorrenza

dei suoi effetti nei confronti del locatore.

Alla stregua delle svolte argomentazioni, ritenute, in conseguenza

dell'apparentemente omessa comunicazione, la validità e la tem

pestività della disdetta inviata al domicilio contrattuale eletto dal

Devizzi, e non essendo l'opposizione dell'intimata fondata su prova scritta né sussistendo gravi ragioni in contrario, va emessa la ri

chiesta ordinanza di rilascio, con termine per l'esecuzione, in con

siderazione della difficoltà di reperire alloggi in Milano e comuni

limitrofi e del fatto che l'attore non oppone alcuna esigenza abi

tativa personale, al 23 novembre 1989.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 maggio 1989, n. 250

(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 maggio 1989, n. 21); Pres. Saja, Est. Greco; Assandri e Tinazzi c. Inps. Ord. Pret.

Bergamo 20 luglio 1988 e 30 settembre 1988 (G.U., la s.s.,

n. 2 del 1989).

Previdenza sociale — Pensione di reversibilità della gestione com

mercianti — Contitolarità di pensione diretta di invalidità della

stessa gestione — Integrazione al minimo — Esclusione — In

costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 22 luglio 1966 n. 613, estensio

ne dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro fa

miliari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensio

nistici per i lavoratori autonomi, art. 19). Previdenza sociale — Pensione di reversibilità della gestione com

mercianti — Contitolarità di pensione diretta Inps — Integra zione al minimo — Questione manifestamente inammissibile di

costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 22 luglio 1966 n. 613, art. 19).

È illegittimo l'art. 19, 2° comma, l. 22 luglio 1966 n. 613, nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensio

ne di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti

al contitolare di pensione diretta di invalidità a carico della

medesima gestione, qualora, per effetto del cumulo il comples sivo trattamento risulti superiore al minimo. (1)

È manifestamente inammissibile — in quanto già dichiarata fon

data da Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1086 — la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 19, 2° comma, l. 22 luglio

1966 n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al

minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione spe

ciale commercianti al contitolare di pensione diretta Inps, in

riferimento all'art. 3 Cost. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 12 aprile 1989, n. 179

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 19 aprile 1989, n. 16);

Pres. Saja, Est. Greco; Muzzi c. Inps. Ord. Pret. Siena 30

settembre 1988 (G.U., la s.s., n. 51 del 1988).

Previdenza sociale — Pensione di reversibilità della gestione com

mercianti — Contitolarità di pensione diretta della stessa ge

stione — Integrazione al minimo — Esclusione —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; 1. 22 luglio 1966 n. 613, art. 19).

È illegittimo l'art. 19, 2° comma, l. 22 luglio 1966 n. 613, nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensio

ne di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti

al contitolare di pensione diretta a carico della medesima ge

stione, qualora per effetto del cumulo il complessivo tratta

mento risulti superiore al minimo. (3)

(1-13) La vicenda della progressiva estensione — per effetto delle pro nunce della corte — del diritto all'integrazione al minimo della pensione

Il Foro Italiano — 1989.

Ill

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 marzo 1989, n. 142

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 marzo 1989, n. 13); Pres. Saja, Est. Casavola; Inps c. Cesaratto. Ord. Trib. Por

denone 19 ottobre 1988 (G.U., la s.s., n. 1 del 1989).

Previdenza sociale — Pensione di reversibilità del fondo coltiva

tori diretti — Contitolarità di pensione di vecchiaia dello stesso

fondo — Integrazione al minimo — Esclusione — Incostituzio

nalità (Cost., art. 3; 1. 9 gennaio 1963 n. 9, elevazione dei trat

tamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in

materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mez

zadri, art. 1).

È illegittimo l'art. 1, 2° comma, l. 9 gennaio 1963 n. 9, nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensio ne di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, al contitolare di pensione di vecchiaia

a carico del medesimo fondo. (4)

IV

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 marzo 1989, n. 81 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 8 marzo 1989, n. 10); Pres.

Saja, Est. Casavola; Caroni e Sbardellati c. Inps. Ord. Pret.

Siena 2 settembre 1988 (due) (G.U., la s.s., n. 45 del 1988).

Previdenza sociale — Pensione di reversibilità del fondo artigiani — Contitolarità di pensione diretta del fondo dipendenti —

Integrazione al minimo — Esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3; 1. 12 agosto 1962 n. 1339, disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla ge stione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vec

chiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari, art. 1). Previdenza sociale — Pensione di reversibilità del fondo coltiva

tori diretti — Contitolarità di pensione di invalidità dello stesso

fondo — Integrazione al minimo — Questione manifestamente

inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 9 gennaio 1963

n. 9, art. 1).

È illegittimo l'art. 1,2° comma, I. 12 agosto 1962 n. 1339, nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensio ne di reversibilità erogata dal fondo speciale per gli artigiani al contitolare di pensione diretta a carico del fondo lavoratori

dipendenti. (5) È manifestamente inammissibile — in quanto già dichiarata fon

data da Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1144 — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,2° comma, l. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al mi

nimo della pensione di reversibilità erogata dal fondo speciale

per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, al contitolare di pen sione di invalidità a carico dello stesso fondo, in riferimento all'art. 3 Cost. (6)

V

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1988, n. 1144

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 gennaio 1989, n. 1); Pres.

Saja, Est. Casavola; Farinelli c. Inps. Ord. Pret. Lucca 2 feb braio 1988 (G.U., la s.s., n. 39 del 1988).

Previdenza sociale — Pensione di reversibilità del fondo coltiva

tori diretti — Contitolarità di pensione di invalidità dello stesso

fondo — Integrazione al minimo — Esclusione — Incostituzio

nalità (Cost., art. 3; 1. 9 gennaio 1963 n. 9, art. 1).

È illegittimo l'art. 1,2° comma, l. 9 gennaio 1963 n. 9, nella

parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensio ne di reversibilità erogata dal fondo speciale per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni, al contitolare di pensione di invalidi

tà a carico dello stesso fondo. (7)

in caso di cumulo, da ultimo e forse non ancora definitivamente testimo

niata con le decisioni in rassegna, si trova riassunta nella motivazione

di Corte cost. 184/88, pure riportata, che ne ripercorre le tappe: Corte

cost. 17 luglio 1974, n. 230, Foro it., 1974, I, 2946, con nota di richiami

e in Giur. costit., 1974, 2642, con nota di Persiani; 29 dicembre 1976,

This content downloaded from 193.142.30.81 on Sat, 28 Jun 2014 17:27:53 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended