+ All Categories
Home > Documents > PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta...

PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: phamxuyen
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel. De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 (Gazz. uff. 20 settembre 1978, n. 264) Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1982), pp. 25/26-27/28 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176189 . Accessed: 28/06/2014 14:14 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 14:14:06 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel. De Stefano; Santi (Avv. Agostini)

sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel.De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 (Gazz. uff.20 settembre 1978, n. 264)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1982), pp. 25/26-27/28Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176189 .

Accessed: 28/06/2014 14:14

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 14:14:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel. De Stefano; Santi (Avv. Agostini)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

detta assume perciò la portata di un principio generale, che non

soffre interpretazioni restrittive.

D'altro canto, in ordine al caso in esame può considerarsi pa cifico — tanto più che sul punto concordano il giudice a quo, la

parte privata, il procuratore generale presso la sezione giurisdi zionale della Corte dei conti per la regione siciliana e la difesa della regione medesima — che a favore degli impiegati civili non di ruolo dello Stato l'attribuzione del trattamento di quiescenza

spettante al personale civile di ruolo, salvo il riscatto del servizio

prestato anteriormente, è stata disposta a partire dagli art. 1 e 2

1. 6 dicembre 1966, n. 1077 (che ha generalizzato quanto già statuito dall'art. 8 1. 28 luglio 1961 n. 831, limitatamente agli «in

segnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, non

ché ai loro familiari in caso di morte »). Né può dubitarsi che

anche sull'applicazione di una tale disciplina, a favore del per

sonale, non di ruolo della regione Sicilia, incida la disposizione dell'art. 14, lett. q), dello statuto: poiché in tal campo non si rav

visano caratteristiche distintive del pubblico impiego regionale, che impongano o giustifichino (come nel caso considerato dalla

sentenza n. 12 del 1980, Foro it., 1980, I, 594) determinate pe culiarità dello « stato giuridico ed economico degli impiegati e

funzionari della regione», non consentendo che li si metta a

raffronto con il corrispondente personale dello Stato.

3. - Per tutte queste ragioni, la sola ricostruzione della norma

impugnata che sia « conforme ai dettami costituzionali » (come

espressamente osserva la difesa della regione) è quella per cui

la norma stessa non preclude l'operatività — nella specie — dei

criteri desumibili dalla 1. statale n. 1077 del 1966, ma lascia an

che in tal senso fermo il richiamo effettuato dall'art. 36 1. reg. n. 2 del 1962. Ed è l'interpretazione adeguatrice che, nel dubbio,

va preferita rispetto a quella adottata dall'ordinanza di rinvio,

per contestare la legittimità costituzionale del trattamento di quie scenza che sarebbe stato riservato agli impiegati regionali non di

ruolo.

In verità, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana sostiene che l'art. 1, 1° comma, 1. reg. n. 2 del

1962 non lascerebbe margine ad incertezze interpretative di sorta,

bensì comporterebbe una evidente discriminazione degli impie

gati non di ruolo. Ma l'assunto non si dimostra fondato.

In primo luogo, non è certo decisivo l'argomento testuale, per cui l'art. 1, 1° comma, della 1. in esame non riguarda se non gli « impiegati di ruolo dell'amministrazione della regione » (in con

trapposizione, anzi, ai « salariati » della regione medesima, che

il secondo comma considera complessivamente, tanto « di ruolo »

quanto « non di ruolo »). Senza che occorra verificare se al mo

mento dell'entrata in vigore di quella legge esistessero impiegati

regionali non di ruolo (ciò che la difesa della regione ha negato), sta di fatto che allora non vigeva, per lo stesso personale civile

dell'amministrazione dello Stato, l'equiparazione del trattamento

di quiescenza senza distinzione fra dipendenti di ruolo e non di

ruolo. Il che, tuttavia, non vale ad escludere che il criterio intro

dotto dall'art. 1 1. statale n. 1077 del 1966 dovesse trovare imme

diata applicazione circa il personale della regione Sicilia, dato il

carattere mobile o formale — anziché recettizio — del rinvio con

figurato dalla disposizione finale dell'art. 36.

In secondo luogo, non si possono trarre indicazioni univoche

e risolutive nemmeno dalla serie delle 1. reg. posteriori a quella in esame (n. 7 del 1971, n. 7 e n. 34 del 1974, n. 38 del 1975, n.

87 del 1977), dalle quali il giudice a quo desume l'intendimento

di mantenere — in sede di quiescenza — la distinzione già in

atto fra gli impiegati regionali di ruolo e non di ruolo. Trattasi,

infatti, di leggi largamente successive nel tempo (ed anzi conse

guenti, nella maggior parte delle ipotesi, alla stessa cessazione del

rapporto di cui si controverte dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana): nessuna delle quali

ha comunque abrogato o modificato gli art. 1 e 36 1. reg. n. 2 del

1962. In altre parole, le leggi indicate dall'ordinanza di rinvio si

pongono tutte su piani diversi da quella che attualmente è in di

scussione; ed anche quando dettano norme di portata generale

anziché settoriale, esse richiedono — a loro volta — di venire

interpretate ed eventualmente sindacate (come questa corte ha

già fatto — mediante la sentenza n. 21 del 1978, id., 1978, I,

1351 — quanto all'art. 4 1. reg. approvata il 7 luglio 1977 e poi

promulgata con il n. 87 del 17 ottobre 1977).

Conclusivamente, né dal testo della disposizione impugnata

né dall'insieme delle norme vigenti in materia di trattamento di

quiescenza dei dipendenti statali e regionali non di ruolo si rica

vano dunque argomenti che impongano di pervenire alla ricostru

zione sostenuta dal giudice a quo, anziché alla predetta interpre

tazione adeguatrice. Ed in questi termini va pronunciato il ri

getto della proposta impugnativa.

Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, 1. 23 febbraio 1962 n. 2 della regione Sicilia — in ri

ferimento all'art. 3 Cost. — sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rei. De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret.

Reggio Emilia 1° marzo 197S (Gazz. uff. 20 settembre 1978, n. 264).

Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" maggio 1968 —

Illegittimità (Cost., art. 3; d. p. r. 27 aprile 1968 n. 488, au mento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico del l'assicurazione generale obbligatoria, art. 1).

Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" gennaio 1969 —

Illegittimità (Cost., art. 3; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicu rezza sociale, art. 9).

È illegittimo l'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 ti. 488, nella parte in cui prevede l'aumento nella misura di lire duemilaquattrocento mensili per le pensioni supplementari aventi decorrenza ante riore al 10 maggio 1958 senza estenderlo a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza poste riore al 30 aprile 1968. (1)

È illegittimo l'art. 9 I. 30 aprile 1959 n. 153, nella parte in cui prevede l'aumento in misura pari al dieci per cento del loro ammontare per le pensioni supplementari aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1959 senza estenderlo a quelle, egual mente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. (2)

Diritto. — 1. - Le pensioni supplementari a carico dell'assicu razione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti dei lavoratori dipendenti, sono state aumentate, dal 1° maggio 1968, nella misura di lire 2.400 mensili, per effetto dell'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488; e dal 1° gennaio 1969, nella misura pari al 10 per cento del loro ammontare, per effetto dell'art. 9 1. 30 aprile 1969 n. 153.

La corte è chiamata ad accertare se tali disposizioni contra stino con gli art. 3 e 38 Cost, nella parte in cui limitano gli au menti da esse concessi alle pensioni supplementari aventi, rispet tivamente, decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 ed al 1° gen naio 1969, negandoli a quelle con decorrenza posteriore, per la prima norma, al 30 aprile 1968, e, per la seconda, al 31 dicembre dello stesso anno.

In siffatti termini va puntualizzata la questione sollevata in nanzi al Pretore di Reggio Emilia, e da questo dichiarata rile vante e non manifestamente infondata, dovendosi, in base alle risultanze degli atti, attribuire a mero errore materiale il riferi mento che in taluni passi del provvedimento di rimessione, come

esposto in narrativa, viene invece fatto, in contraddizione con

(1-2) L'ordinanza di rimessione Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 è massimata in Foro it., 1978, I, 2925, con nota di richiami.

L'art. 9 1. 153/1969 è stato dichiarato illegittimo da Corte cost. 18 gennaio 1977, n. 37, id., 1977, I, 773, con nota di richiami (in Riv. it. prev. soc., 1977, 758, con nota di Masini, Non è legittimo negare quel dieci per cento ai pensionati; in Nuovo dir. agr., 1977, 363, con nota di A. M.), nella parte in cui escludeva dall'aumento del dieci per cento le pensioni autonome aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 liquidate secondo il sistema contributivo. Nel campo di applicazione della sentenza non rientravano le pensioni sup plementari secondo quanto affermato dall'I.n.p.s. con due circolari (17 gennaio 1979 n. 485 R.C.V./15, in Atti ufficiali, 1979, e 30 luglio 1977 n. 60041 Prs., id., 1977).

Corte cost. 16 luglio 1973, n. 128, Foro it., 1973, I, 2671, con nota di richiami, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 d.p.r. 488/1968 e dell'art. 9 1. 153/1969 nella parte in cui dispongono che i titolari di pensioni di vecchiaia sono ammessi a godere di un trattamento diverso, a seconda che le relative presta zioni siano state o siano liquidate con decorrenza anteriore al 1° mag gio 1968 ovvero successiva al 30 aprile dello stesso anno, e quindi col sistema contributivo o con quello retributivo.

Per le pensioni supplementari il sistema di calcolo in forma retri butiva è stato introdotto di recente con l'art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155 (Le leggi, 1981, I, 713).

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 14:14:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel. De Stefano; Santi (Avv. Agostini)

PARTE PRIMA

il chiaro dettato normativo, ad una esclusione dagli aumenti per le pensioni aventi decorrenza anteriore alle su indicate date.

2. - La questione è fondata.

Il d.p.r. n. 488 del 1968, in adempimento della delega confe

rita con 1. 21 luglio 1965 n. 903, e rinnovata ed integrata con

1. 18 marzo 1968 n. 238, ha introdotto — come già messo in evi

denza nelle precedenti sentenze di questa corte n. 128 del 1973

(Foro it., 1973, I, 2671) e n. 37 del 1977 (id., 1977, 1, 773) — un

nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicura

zione generale obbligatoria, aventi decorrenza posteriore al 30

aprile 1S68. Al sistema contributivo (riferito all'ammontare dei

contributi versati), cui erano informate le precedenti leggi, ve

niva sostituito il sistema retributivo (riferito alle ultime retribu

zioni percepite dal lavoratore): l'importo della pensione veniva,

cioè, determinato applicando alla retribuzione media annua pen sionabile, desumibile dalle ultime 156 settimane coperte da con

tribuzione, una percentuale in corrispondenza con l'anzianità di

contribuzione, graduata in modo tale da consentire, con il massi mo di servizio pensionabile, una pensione pari al 65 per cento della retribuzione. La misura massima della percentuale di com misurazione della pensione alla retribuzione è stata poi elevata al 74 ed all'80 per cento, rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 1968 e dopo il 31 dicembre 1975

(art. 11 1. n. 153 del 1969). Dalla nuova disciplina, in linea generale più favorevole agli

interessati, sono rimasti esclusi — per effetto del criterio di gra dualità, seguito dal legislatore nell'attuazione della riforma, e che

questa corte, con la citata sentenza n. 128 del 1973, ha ricono sciuto « compatibile con le esigenze e gli interessi costituzional mente garantiti » — i lavoratori, la cui pensione abbia decorren za anteriore al 1° maggio 1968. In compenso, lo stesso d. n. 488 del 1968 ha disposto (art. 1), in favore di questi ultimi, la

corresponsione di un aumento della loro pensione, liquidata se condo il sistema contributivo, nella misura di lire 2.400 mensili. Tale aumento, per effetto dell'art. 14 del citato d. n. 488 del

1968, è stato riconosciuto anche alle pensioni autonome con de correnza successiva al 30 aprile 1968, qualora esse, in virtù di

opzione esercitata dall'interessato ai sensi del medesimo articolo,

vengano liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo il sistema contributivo, quale regolato dalle precedenti leggi.

L'aumento anzidetto è stato accordato dall'impugnato art. 1 del d. n. 488 del 1968, non soltanto alle pensioni ordinarie, di cui si è fin qui discorso, ma anche alle pensioni supplementari, quali disciplinate dall'art. 5 1. 12 agosto 1962 n. 1338, come mo dificato dall'art. 12 dello stesso d. n. 488 del 1968. Trattasi di

pensioni corrisposte, a carico dell'assicurazione generale obbliga toria, in relazione a periodi di contribuzione per lavoro svolto

prima o dopo il periodo che ha dato titolo a pensione diretta,

liquidata da forme di previdenza sostitutive di tale assicurazione, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero; ed il relativo cal colo ha per base i contributi versati o accreditati nell'assicura

zione generale, sempre che detti contributi non siano sufficienti

per il diritto a pensione autonoma.

Per le pensioni supplementari l'aumento è limitato, dalla de

nunciata norma dell'art. 1 del d. n. 488 del 1968, a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968. Ma la esclusione di quelle aventi posteriore decorrenza non è suffragata — come per le

pensioni ordinarie — dalla concomitante sostituzione del più van

taggioso sistema retributivo a quello contributivo. Solo di recen

te, infatti, e precisamente con l'art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155

per le pensioni supplementari da liquidare è stato adottato il si

stema di calcolo in forma retributiva. In precedenza, pur dopo l'entrata in vigore del d. n. 488 del 1968, le pensioni supple mentari continuavano ad essere liquidate (per effetto del combi

nato disposto degli art. 4, 4" comma, e 5, 3° comma, lett. b, 1. n. 1338 del 1962, nei testi rispettivamente sostituiti dagli art. 19

e 12 d. n. 488 del 1968) assumendo a base del calcolo i contri

buti versati od accreditati, mediante un sistema contributivo che,

pur variato nel procedimento in virtù delle menzionate sostitu

zioni, conduceva sempre agli stessi risultati che si sarebbero ot

tenuti applicando le originarie disposizioni, antecedenti al d.

n. 488 del 1968. Pertanto, una volta che il legislatore si era

determinato a corrispondere l'aumento di lire 2.400 mensili alle

pensioni supplementari, appare ingiustificata la introdotta di

stinzione tra quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1958

e quelle aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, tutte ac

comunate dal medesimo regime giuridico. Si che deve ricono

scersi fondata la dedotta violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., avendo la norma impugnata riservato

diverso trattamento, senza plausibile motivo, a soggetti versanti

in identiche condizioni.

Né può al riguardo configurarsi un criterio di gradualità tem

porale, preordinato ad una progressiva attuazione del concesso

beneficio, giacché, come la corte ha affermato con la ricordata

sentenza n. 37 del 1977, « se può ammettersi che un trattamento

migliorativo possa non essere esteso a soggetti che hanno ante

riormente già definito la propria posizione di quiescenza, non

può certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il di

ritto relativo in data posteriore, possano ricevere un trattamento

deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente

maturato ».

3. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per l'art. 9 1. n. 153

del 1969, egualmente denunciato dal Pretore di Reggio Emilia.

Tale norma ha disposto, con efletto dal 1° gennaio 1969, che le

pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'in

validità e vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aven

ti decorrenza anteriore a tale data, siano aumentate in misura

pari al 10 per cento del loro ammontare.

Per quanto concerne le pensioni ordinarie, questa corte, con

la citata sentenza n. 37 del 1977, ha già dichiarato la illegitti mità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, di detto articolo, nella parte in cui esclude dall'aumento del 10

per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 di

cembre 1968 e che sono state liquidate, a seguito di opzione

dell'interessato, secondo le disposizioni vigenti anteriormente al

1° maggio 1968, e cioè con l'applicazione del sistema contribu

tivo in luogo di quello retributivo introdotto a far tempo da

tale data.

Ma le pensioni supplementari, alle quali l'impugnata norma

è stata dall'ente erogatore ritenuta applicabile attesa la sua ge nerica dizione, dovevano essere tutte liquidate, per effetto di

essa, come già innanzi detto, con il sistema contributivo: tanto

quelle aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, alle quali è stato concesso l'aumento del 10 per cento, quanto quelle aventi

decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, che dall'aumento

medesimo sono rimaste escluse. Sussiste perciò anche in questo caso la dedotta violazione del principio di eguaglianza per il di

verso trattamento ingiustificatamente riservato a soggetti che si

trovano nelle identiche condizioni; va dunque dichiarata, per le

medesime ragioni dianzi esposte a proposito dell'art. 1 del d. n.

488 del 1968, la illegittimità costituzionale dell'art. 9 1. n. 153

del 1969, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supple mentari l'aumento in misura pari al 10 per cento del loro am

montare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° gen naio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con

il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 di

cembre 1968.

Resta in conseguenza assorbita la questione relativa alla vio

lazione dell'art. 38 Cost., anch'essa dedotta per entrambe le nor

me del provvedimento di rimessione.

Per questi motivi, a) dichiara la illegittimità costituzionale

dell'art. 1 d. p. r. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo siste

ma di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione gene rale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni

supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo li

mita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 e

non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema con

tributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968; b) di

chiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 1. 30 aprile 1969

n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma

teria di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le

pensioni supplementari l'aumento in misura pari al 10 per cento

del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza ante

riore al 1° gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente

liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza poste

riore al 31 dicembre 1968.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 febbraio 1981, n. 11

(Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rei.

Elia; Marino, Scalia (Avv. Maniscalco Basile); interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. App. min. To

rino 20 luglio 1979 (Gazz. uff. 28 novembre 1979, n. 325).

Adozione — Adozione ordinaria — Competenza — Minori di

anni otto in situazione di abbandono — Rilevanza del consen

so del legale rappresentante — Rapporti con eventuale ado

zione speciale — Valutazione della convenienza della adozio

ne ordinaria — Questioni inammissibili di costituzionalità

(Cost., art. 2, 3, 25, 30, 31; cod. civ., art. 296, 311, 312; 1. 5 giu

gno 1967 n. 431, modifiche al titolo Vili del libro I del c.c.

This content downloaded from 185.31.195.50 on Sat, 28 Jun 2014 14:14:06 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended