sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rel.De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 (Gazz. uff.20 settembre 1978, n. 264)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1982), pp. 25/26-27/28Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176189 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
detta assume perciò la portata di un principio generale, che non
soffre interpretazioni restrittive.
D'altro canto, in ordine al caso in esame può considerarsi pa cifico — tanto più che sul punto concordano il giudice a quo, la
parte privata, il procuratore generale presso la sezione giurisdi zionale della Corte dei conti per la regione siciliana e la difesa della regione medesima — che a favore degli impiegati civili non di ruolo dello Stato l'attribuzione del trattamento di quiescenza
spettante al personale civile di ruolo, salvo il riscatto del servizio
prestato anteriormente, è stata disposta a partire dagli art. 1 e 2
1. 6 dicembre 1966, n. 1077 (che ha generalizzato quanto già statuito dall'art. 8 1. 28 luglio 1961 n. 831, limitatamente agli «in
segnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, non
ché ai loro familiari in caso di morte »). Né può dubitarsi che
anche sull'applicazione di una tale disciplina, a favore del per
sonale, non di ruolo della regione Sicilia, incida la disposizione dell'art. 14, lett. q), dello statuto: poiché in tal campo non si rav
visano caratteristiche distintive del pubblico impiego regionale, che impongano o giustifichino (come nel caso considerato dalla
sentenza n. 12 del 1980, Foro it., 1980, I, 594) determinate pe culiarità dello « stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari della regione», non consentendo che li si metta a
raffronto con il corrispondente personale dello Stato.
3. - Per tutte queste ragioni, la sola ricostruzione della norma
impugnata che sia « conforme ai dettami costituzionali » (come
espressamente osserva la difesa della regione) è quella per cui
la norma stessa non preclude l'operatività — nella specie — dei
criteri desumibili dalla 1. statale n. 1077 del 1966, ma lascia an
che in tal senso fermo il richiamo effettuato dall'art. 36 1. reg. n. 2 del 1962. Ed è l'interpretazione adeguatrice che, nel dubbio,
va preferita rispetto a quella adottata dall'ordinanza di rinvio,
per contestare la legittimità costituzionale del trattamento di quie scenza che sarebbe stato riservato agli impiegati regionali non di
ruolo.
In verità, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana sostiene che l'art. 1, 1° comma, 1. reg. n. 2 del
1962 non lascerebbe margine ad incertezze interpretative di sorta,
bensì comporterebbe una evidente discriminazione degli impie
gati non di ruolo. Ma l'assunto non si dimostra fondato.
In primo luogo, non è certo decisivo l'argomento testuale, per cui l'art. 1, 1° comma, della 1. in esame non riguarda se non gli « impiegati di ruolo dell'amministrazione della regione » (in con
trapposizione, anzi, ai « salariati » della regione medesima, che
il secondo comma considera complessivamente, tanto « di ruolo »
quanto « non di ruolo »). Senza che occorra verificare se al mo
mento dell'entrata in vigore di quella legge esistessero impiegati
regionali non di ruolo (ciò che la difesa della regione ha negato), sta di fatto che allora non vigeva, per lo stesso personale civile
dell'amministrazione dello Stato, l'equiparazione del trattamento
di quiescenza senza distinzione fra dipendenti di ruolo e non di
ruolo. Il che, tuttavia, non vale ad escludere che il criterio intro
dotto dall'art. 1 1. statale n. 1077 del 1966 dovesse trovare imme
diata applicazione circa il personale della regione Sicilia, dato il
carattere mobile o formale — anziché recettizio — del rinvio con
figurato dalla disposizione finale dell'art. 36.
In secondo luogo, non si possono trarre indicazioni univoche
e risolutive nemmeno dalla serie delle 1. reg. posteriori a quella in esame (n. 7 del 1971, n. 7 e n. 34 del 1974, n. 38 del 1975, n.
87 del 1977), dalle quali il giudice a quo desume l'intendimento
di mantenere — in sede di quiescenza — la distinzione già in
atto fra gli impiegati regionali di ruolo e non di ruolo. Trattasi,
infatti, di leggi largamente successive nel tempo (ed anzi conse
guenti, nella maggior parte delle ipotesi, alla stessa cessazione del
rapporto di cui si controverte dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana): nessuna delle quali
ha comunque abrogato o modificato gli art. 1 e 36 1. reg. n. 2 del
1962. In altre parole, le leggi indicate dall'ordinanza di rinvio si
pongono tutte su piani diversi da quella che attualmente è in di
scussione; ed anche quando dettano norme di portata generale
anziché settoriale, esse richiedono — a loro volta — di venire
interpretate ed eventualmente sindacate (come questa corte ha
già fatto — mediante la sentenza n. 21 del 1978, id., 1978, I,
1351 — quanto all'art. 4 1. reg. approvata il 7 luglio 1977 e poi
promulgata con il n. 87 del 17 ottobre 1977).
Conclusivamente, né dal testo della disposizione impugnata
né dall'insieme delle norme vigenti in materia di trattamento di
quiescenza dei dipendenti statali e regionali non di ruolo si rica
vano dunque argomenti che impongano di pervenire alla ricostru
zione sostenuta dal giudice a quo, anziché alla predetta interpre
tazione adeguatrice. Ed in questi termini va pronunciato il ri
getto della proposta impugnativa.
Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, 1. 23 febbraio 1962 n. 2 della regione Sicilia — in ri
ferimento all'art. 3 Cost. — sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rei. De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret.
Reggio Emilia 1° marzo 197S (Gazz. uff. 20 settembre 1978, n. 264).
Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" maggio 1968 —
Illegittimità (Cost., art. 3; d. p. r. 27 aprile 1968 n. 488, au mento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico del l'assicurazione generale obbligatoria, art. 1).
Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" gennaio 1969 —
Illegittimità (Cost., art. 3; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicu rezza sociale, art. 9).
È illegittimo l'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 ti. 488, nella parte in cui prevede l'aumento nella misura di lire duemilaquattrocento mensili per le pensioni supplementari aventi decorrenza ante riore al 10 maggio 1958 senza estenderlo a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza poste riore al 30 aprile 1968. (1)
È illegittimo l'art. 9 I. 30 aprile 1959 n. 153, nella parte in cui prevede l'aumento in misura pari al dieci per cento del loro ammontare per le pensioni supplementari aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1959 senza estenderlo a quelle, egual mente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. (2)
Diritto. — 1. - Le pensioni supplementari a carico dell'assicu razione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, sono state aumentate, dal 1° maggio 1968, nella misura di lire 2.400 mensili, per effetto dell'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488; e dal 1° gennaio 1969, nella misura pari al 10 per cento del loro ammontare, per effetto dell'art. 9 1. 30 aprile 1969 n. 153.
La corte è chiamata ad accertare se tali disposizioni contra stino con gli art. 3 e 38 Cost, nella parte in cui limitano gli au menti da esse concessi alle pensioni supplementari aventi, rispet tivamente, decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 ed al 1° gen naio 1969, negandoli a quelle con decorrenza posteriore, per la prima norma, al 30 aprile 1968, e, per la seconda, al 31 dicembre dello stesso anno.
In siffatti termini va puntualizzata la questione sollevata in nanzi al Pretore di Reggio Emilia, e da questo dichiarata rile vante e non manifestamente infondata, dovendosi, in base alle risultanze degli atti, attribuire a mero errore materiale il riferi mento che in taluni passi del provvedimento di rimessione, come
esposto in narrativa, viene invece fatto, in contraddizione con
(1-2) L'ordinanza di rimessione Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 è massimata in Foro it., 1978, I, 2925, con nota di richiami.
L'art. 9 1. 153/1969 è stato dichiarato illegittimo da Corte cost. 18 gennaio 1977, n. 37, id., 1977, I, 773, con nota di richiami (in Riv. it. prev. soc., 1977, 758, con nota di Masini, Non è legittimo negare quel dieci per cento ai pensionati; in Nuovo dir. agr., 1977, 363, con nota di A. M.), nella parte in cui escludeva dall'aumento del dieci per cento le pensioni autonome aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 liquidate secondo il sistema contributivo. Nel campo di applicazione della sentenza non rientravano le pensioni sup plementari secondo quanto affermato dall'I.n.p.s. con due circolari (17 gennaio 1979 n. 485 R.C.V./15, in Atti ufficiali, 1979, e 30 luglio 1977 n. 60041 Prs., id., 1977).
Corte cost. 16 luglio 1973, n. 128, Foro it., 1973, I, 2671, con nota di richiami, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 d.p.r. 488/1968 e dell'art. 9 1. 153/1969 nella parte in cui dispongono che i titolari di pensioni di vecchiaia sono ammessi a godere di un trattamento diverso, a seconda che le relative presta zioni siano state o siano liquidate con decorrenza anteriore al 1° mag gio 1968 ovvero successiva al 30 aprile dello stesso anno, e quindi col sistema contributivo o con quello retributivo.
Per le pensioni supplementari il sistema di calcolo in forma retri butiva è stato introdotto di recente con l'art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155 (Le leggi, 1981, I, 713).
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PARTE PRIMA
il chiaro dettato normativo, ad una esclusione dagli aumenti per le pensioni aventi decorrenza anteriore alle su indicate date.
2. - La questione è fondata.
Il d.p.r. n. 488 del 1968, in adempimento della delega confe
rita con 1. 21 luglio 1965 n. 903, e rinnovata ed integrata con
1. 18 marzo 1968 n. 238, ha introdotto — come già messo in evi
denza nelle precedenti sentenze di questa corte n. 128 del 1973
(Foro it., 1973, I, 2671) e n. 37 del 1977 (id., 1977, 1, 773) — un
nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicura
zione generale obbligatoria, aventi decorrenza posteriore al 30
aprile 1S68. Al sistema contributivo (riferito all'ammontare dei
contributi versati), cui erano informate le precedenti leggi, ve
niva sostituito il sistema retributivo (riferito alle ultime retribu
zioni percepite dal lavoratore): l'importo della pensione veniva,
cioè, determinato applicando alla retribuzione media annua pen sionabile, desumibile dalle ultime 156 settimane coperte da con
tribuzione, una percentuale in corrispondenza con l'anzianità di
contribuzione, graduata in modo tale da consentire, con il massi mo di servizio pensionabile, una pensione pari al 65 per cento della retribuzione. La misura massima della percentuale di com misurazione della pensione alla retribuzione è stata poi elevata al 74 ed all'80 per cento, rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza dopo il 31 dicembre 1968 e dopo il 31 dicembre 1975
(art. 11 1. n. 153 del 1969). Dalla nuova disciplina, in linea generale più favorevole agli
interessati, sono rimasti esclusi — per effetto del criterio di gra dualità, seguito dal legislatore nell'attuazione della riforma, e che
questa corte, con la citata sentenza n. 128 del 1973, ha ricono sciuto « compatibile con le esigenze e gli interessi costituzional mente garantiti » — i lavoratori, la cui pensione abbia decorren za anteriore al 1° maggio 1968. In compenso, lo stesso d. n. 488 del 1968 ha disposto (art. 1), in favore di questi ultimi, la
corresponsione di un aumento della loro pensione, liquidata se condo il sistema contributivo, nella misura di lire 2.400 mensili. Tale aumento, per effetto dell'art. 14 del citato d. n. 488 del
1968, è stato riconosciuto anche alle pensioni autonome con de correnza successiva al 30 aprile 1968, qualora esse, in virtù di
opzione esercitata dall'interessato ai sensi del medesimo articolo,
vengano liquidate nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo il sistema contributivo, quale regolato dalle precedenti leggi.
L'aumento anzidetto è stato accordato dall'impugnato art. 1 del d. n. 488 del 1968, non soltanto alle pensioni ordinarie, di cui si è fin qui discorso, ma anche alle pensioni supplementari, quali disciplinate dall'art. 5 1. 12 agosto 1962 n. 1338, come mo dificato dall'art. 12 dello stesso d. n. 488 del 1968. Trattasi di
pensioni corrisposte, a carico dell'assicurazione generale obbliga toria, in relazione a periodi di contribuzione per lavoro svolto
prima o dopo il periodo che ha dato titolo a pensione diretta,
liquidata da forme di previdenza sostitutive di tale assicurazione, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero; ed il relativo cal colo ha per base i contributi versati o accreditati nell'assicura
zione generale, sempre che detti contributi non siano sufficienti
per il diritto a pensione autonoma.
Per le pensioni supplementari l'aumento è limitato, dalla de
nunciata norma dell'art. 1 del d. n. 488 del 1968, a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968. Ma la esclusione di quelle aventi posteriore decorrenza non è suffragata — come per le
pensioni ordinarie — dalla concomitante sostituzione del più van
taggioso sistema retributivo a quello contributivo. Solo di recen
te, infatti, e precisamente con l'art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155
per le pensioni supplementari da liquidare è stato adottato il si
stema di calcolo in forma retributiva. In precedenza, pur dopo l'entrata in vigore del d. n. 488 del 1968, le pensioni supple mentari continuavano ad essere liquidate (per effetto del combi
nato disposto degli art. 4, 4" comma, e 5, 3° comma, lett. b, 1. n. 1338 del 1962, nei testi rispettivamente sostituiti dagli art. 19
e 12 d. n. 488 del 1968) assumendo a base del calcolo i contri
buti versati od accreditati, mediante un sistema contributivo che,
pur variato nel procedimento in virtù delle menzionate sostitu
zioni, conduceva sempre agli stessi risultati che si sarebbero ot
tenuti applicando le originarie disposizioni, antecedenti al d.
n. 488 del 1968. Pertanto, una volta che il legislatore si era
determinato a corrispondere l'aumento di lire 2.400 mensili alle
pensioni supplementari, appare ingiustificata la introdotta di
stinzione tra quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1958
e quelle aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968, tutte ac
comunate dal medesimo regime giuridico. Si che deve ricono
scersi fondata la dedotta violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., avendo la norma impugnata riservato
diverso trattamento, senza plausibile motivo, a soggetti versanti
in identiche condizioni.
Né può al riguardo configurarsi un criterio di gradualità tem
porale, preordinato ad una progressiva attuazione del concesso
beneficio, giacché, come la corte ha affermato con la ricordata
sentenza n. 37 del 1977, « se può ammettersi che un trattamento
migliorativo possa non essere esteso a soggetti che hanno ante
riormente già definito la propria posizione di quiescenza, non
può certamente ammettersi che soggetti i quali maturano il di
ritto relativo in data posteriore, possano ricevere un trattamento
deteriore rispetto a quelli che quel diritto hanno anteriormente
maturato ».
3. - Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per l'art. 9 1. n. 153
del 1969, egualmente denunciato dal Pretore di Reggio Emilia.
Tale norma ha disposto, con efletto dal 1° gennaio 1969, che le
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'in
validità e vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aven
ti decorrenza anteriore a tale data, siano aumentate in misura
pari al 10 per cento del loro ammontare.
Per quanto concerne le pensioni ordinarie, questa corte, con
la citata sentenza n. 37 del 1977, ha già dichiarato la illegitti mità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, di detto articolo, nella parte in cui esclude dall'aumento del 10
per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 di
cembre 1968 e che sono state liquidate, a seguito di opzione
dell'interessato, secondo le disposizioni vigenti anteriormente al
1° maggio 1968, e cioè con l'applicazione del sistema contribu
tivo in luogo di quello retributivo introdotto a far tempo da
tale data.
Ma le pensioni supplementari, alle quali l'impugnata norma
è stata dall'ente erogatore ritenuta applicabile attesa la sua ge nerica dizione, dovevano essere tutte liquidate, per effetto di
essa, come già innanzi detto, con il sistema contributivo: tanto
quelle aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, alle quali è stato concesso l'aumento del 10 per cento, quanto quelle aventi
decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, che dall'aumento
medesimo sono rimaste escluse. Sussiste perciò anche in questo caso la dedotta violazione del principio di eguaglianza per il di
verso trattamento ingiustificatamente riservato a soggetti che si
trovano nelle identiche condizioni; va dunque dichiarata, per le
medesime ragioni dianzi esposte a proposito dell'art. 1 del d. n.
488 del 1968, la illegittimità costituzionale dell'art. 9 1. n. 153
del 1969, nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supple mentari l'aumento in misura pari al 10 per cento del loro am
montare, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° gen naio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con
il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 di
cembre 1968.
Resta in conseguenza assorbita la questione relativa alla vio
lazione dell'art. 38 Cost., anch'essa dedotta per entrambe le nor
me del provvedimento di rimessione.
Per questi motivi, a) dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 1 d. p. r. 27 aprile 1968 n. 488 (aumento e nuovo siste
ma di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione gene rale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni
supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo li
mita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 e
non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema con
tributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968; b) di
chiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 1. 30 aprile 1969
n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma
teria di sicurezza sociale), nella parte in cui, prevedendo per le
pensioni supplementari l'aumento in misura pari al 10 per cento
del loro ammontare, lo limita a quelle aventi decorrenza ante
riore al 1° gennaio 1969, e non lo estende a quelle, egualmente
liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza poste
riore al 31 dicembre 1968.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 febbraio 1981, n. 11
(Gazzetta ufficiale 13 febbraio 1981, n. 44); Pres. Amadei, Rei.
Elia; Marino, Scalia (Avv. Maniscalco Basile); interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. App. min. To
rino 20 luglio 1979 (Gazz. uff. 28 novembre 1979, n. 325).
Adozione — Adozione ordinaria — Competenza — Minori di
anni otto in situazione di abbandono — Rilevanza del consen
so del legale rappresentante — Rapporti con eventuale ado
zione speciale — Valutazione della convenienza della adozio
ne ordinaria — Questioni inammissibili di costituzionalità
(Cost., art. 2, 3, 25, 30, 31; cod. civ., art. 296, 311, 312; 1. 5 giu
gno 1967 n. 431, modifiche al titolo Vili del libro I del c.c.
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