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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 19 giugno 1981, n. 105 (Gazzetta...

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sentenza 19 giugno 1981, n. 105 (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Gionfrida, Rel. Paladin; Avila (Avv. Vittorelli) c. Regione siciliana (Avv. Aula). Ord. C. conti 15 luglio 1978 (Gazz. uff. 28 marzo 1979, n. 87) Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1982), pp. 23/24-25/26 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176188 . Accessed: 28/06/2014 15:49 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 15:49:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 19 giugno 1981, n. 105 (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Gionfrida,Rel. Paladin; Avila (Avv. Vittorelli) c. Regione siciliana (Avv. Aula). Ord. C. conti 15 luglio 1978(Gazz. uff. 28 marzo 1979, n. 87)Source: Il Foro Italiano, Vol. 105, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1982), pp. 23/24-25/26Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176188 .

Accessed: 28/06/2014 15:49

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PARTE PRIMA

9. - Lo stesso criterio trova, poco più tardi, ulteriore accogli mento nel d. 1. n. 702 del 1978 e nella relativa legge di conver sione (n. 3 del 1979). In quest'ultima è tra l'altro previsto, in sede di modifica dell'art. 4 d. 1. testé citato, « il piano generale degli uffici e servizi, che province, comuni e loro consorzi de vono adottare per assicurare, con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione». Detta norma prescrive altresì il necessario contenuto del piano (quadro delle strutture

esistenti, funzioni degli enti e delle aziende, modalità applicative del principio di mobilità del personale, conseguente riassetto delle piante organiche). Altra disposizione dello stesso testo nor mativo (art. 4) assoggetta i sopra richiamati piani di organizza zione all'esame della commissione; statuisce che la norma impu

gnata nel presente giudizio è soppressa e d'altra parte prefigura, allargando la rappresentanza degli enti locali, una nuova com

posizione dell'organo; demanda al ministro per l'interno di isti

tuire, con decreto, una o due sottocommissioni nonché, entro

centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, di disciplinare il funzionamento della commissione (e delle sottocommissioni), emanando le opportune norme procedurali — « per l'adozione delle relative determinazioni, e modalità di audizione, su richiesta delle amministrazioni locali di più grande dimensione » — e in fine ristrutturando e potenziando, in seno all'organo, uffici di

segreteria e servizi di coordinamento.

Mutata la fisionomia della commissione — anche mediante la

previsione di una diversa rappresentanza, e della consultazione delle amministrazioni locali — si è cosi provveduto a valoriz zarne la funzione, proprio nel settore del coordinamento con l'attività finanziaria dei comuni e delle province.

Su questa base, appunto, riposa la nuova competenza, che si esercita con il sindacare la conformità del piano di riorga nizzazione dei servizi e degli uffici a quel che in merito richie de la vigente legislazione. Quest'ultima disciplina della finanza locale non prescinde, allora, dal fissare i criteri, ai quali il con trollo demandato alla commissione deve uniformarsi: criteri che si trovano, del resto, precisati e sviluppati nell'art. 20 d. 1. 28 febbraio 1981 n. 38, convertito nella 1. 23 aprile 1981 n. 153, con riferimento, anche qui, ai suddetti piani di riorganizza zione (e di modifica delle piante organiche, adottate ai sensi del d. 1. n. 38 del 1981 e della relativa legge di conversione). La commissione è ivi chiamata ad assicurare che l'espansione orga nizzativa richiesta dai singoli enti non gravi eccessivamente sulla

pubblica finanza. Il potenziamento delle strutture locali è con sentito solo in presenza di certi documentati elementi, che sono

puntualmente, anche se non tassativamente indicati nella norma

citata: incremento demografico costante nell'ultimo quinquennio; estensione territoriale; numero delle presenze alberghiere ed ex tra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turi stica; popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici. In conclu sione: quando esso è assistito da idonei parametri di valutazione, l'esame demandato alla commissione può svolgersi, anche nelle forme e con il caratteristico effetto impeditivo del potere di ap provazione, in conformità del sistema costituzionale; la riserva di legge stabilita nell'art. 119 Cost., e la garanzia delle autono mie locali che è in essa implicitamente sancita, son fatte salve. Il che, se si guarda al diverso atteggiarsi del caso di specie, conferma il risultato sopra raggiunto.

Per questi motivi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 d. p. r. 19 agosto 1954 n. 968.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1981, n. 105 (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Gionfrida, Rei. Palacin; Avila (Avv. Vittcrelli) c. Regione siciliana

(Ayv. Aula). Ord. C. conti 15 luglio 1978 (Gazz. uff. 28 marzo 1979, n. 87).

Sicilia — Dipendenti regionali — Trattamento di quiescenza —

Diversità tra impiegati di ruolo e non di ruolo — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della regione, art. 1).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di co stituzionalità dell'art. 1, 1° comma, I. reg. Sicilia 23 febbraio 1962 n. 2, nella parte in cui non prevede a favore degli im

piegati regionali non di ruolo il diritto allo stesso trattamento

di quiescenza spettante agli impiegati di ruolo, in riferimento

all'art. 3 Cost. (1)

Diritto. — 1. - La corte è chiamata a decidere se in base al

combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art. 1 1. reg. sic. 23

febbraio 1962 n. 2 debba tuttora escludersi che agli impiegati non di ruolo della regione spetti il diritto a pensione a carico

dell'apposito fondo istituito dall'art. 16 1. reg. 29 luglio 1950 n.

65; e se, di conseguenza, la previsione dell'art. 1, 1° comma (in

quanto riferita ai soli « impiegati di ruolo dell'amministrazione

della regione »), contrasti con il principio costituzionale di egua

glianza, per la deteriore condizione attribuita agli impiegati non

di ruolo, i quali verrebbero in tal modo posti a carico dell'I.n.p.s.,

godendo perciò di un trattamento di quiescenza inferiore a quello

erogato dalla regione medesima.

La difesa della regione eccepisce preliminarmente — come già si è ricordato in narrativa — che la questione sarebbe inammis

sibile per difetto di rilevanza. Se correttamente interpretata, la

norma in esame non porrebbe ostacolo all'accoglimento dei ri

corsi della parte privata, tanto più che essi non si fonderebbero

sul 1° comma dell'art. 1, bensì' sul richiamo operaio dall'art. 36

1. reg. n. 2 del 1962: in virtù del quale — per tutto quanto non

sia stato previsto dalla legge stessa — dovrebbero applicarsi « le

norme relative al personale civile dell'amministrazione dello Sta

to», ivi compreso il sopravvenuto principio di equiparazione fra

il personale di ruolo e quello non di ruolo, ai fini del trattamento

di quiescenza.

Ma la tesi non può esser condivisa. L'art. 36 1. in questione rimanda alle predette norme statali per imporre la loro applica

zione, « in quanto compatibili » con le corrispondenti norme re

gionali. E l'ordinanza di rimessione deduce appunto che « tale

applicabilità non può ritenersi operante nella specie in ragione di una evidente incompatibilità del sistema normativo regionale con quello statale»; sicché le obiezioni avanzate dalla difesa del

la rfegione rilevano — se mai — sul piano del merito della pro

posta impugnativa, ma non valgono a dimostrarne l'inammissi

bilità. 2. - Vero è, tuttavia, che il fulcro del problema — opportu

namente messo in evidenza dallo stesso giudice a quo — consi

ste nel rapporto fra norme legislative regionali e norme legisla tive statali in tema di trattamento di quiescenza del personale non di ruolo della regione siciliana.

Di massima, per le regioni differenziate qual è la Sicilia, do

tate di una potestà legislativa primaria od « esclusiva » in ma

teria di ordinamento dei propri uffici e di trattamento del pro

prio personale, il principio costituzionale di eguaglianza non

esclude che tale trattamento possa essere diverso da quello spet tante al personale statale. Ma, quanto alla Sicilia, l'esigenza che

il personale regionale non venga comunque assoggettato ad ar

bitrarie discriminazioni risulta rafforzata dalla specifica previsio

ne dell'art. 14, lett. q), dello statuto speciale, per cui lo « stato

giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regio ne » dev'essere « in ogni caso non inferiore a quello del perso nale dello Stato». Nel giudicare d'una impugnativa promossa

per il deteriore trattamento pensionistico che sarebbe stato at

tribuito agli impiegati non di ruolo dell'amministrazione regio nale rispetto ai corrispondenti impiegati dell'amministrazione del

lo Stato, questa previsione non può essere ignorata o trascurata

dalla corte, malgrado il giudice a quo non vi abbia fatto un espli cito riferimento, limitandosi a denunciare la violazione dell'art.

3 Cost.: le questioni di eguaglianza delle leggi vanno infatti af

frontate anche in vista di ogni altra disposizione di rango costi

tuzionale, che concorra a garantire l'eguaglianza stessa.

Ora, il richiamo di tutte « le norme relative al personale ci

vile dell'amministrazione dello Stato » — presenti ed avvenire nel momento dell'entrata in vigore della 1. reg. n. 2 del 1962 —

non è dunque il frutto di una libera scelta del legislatore sicilia

no; ma rappresenta lo strumento più idoneo ad assicurare una

continua ed immediata osservanza del precetto stabilito dall'art.

14, lett. q), dello statuto. Sotto questo aspetto, l'art. 36 1. pre

ti) L'ordinanza di rimessione C. conti, Sez. giur. reg. sic., 15

luglio 1978, è riassunta in Foro it., Rep. 1979, voce Sicilia, n. 23.

La questione è stata sollevata anche da C. conti, Sez. giur. reg. sic., 4 dicembre 1978 (ric. Calzolari), ibid., n. 24.

Per riferimenti, sul principio di uguaglianza come limite alla po testà legislativa delle regioni a statuto speciale sui rapporti di im

piego, v. Corte cost. 20 marzo 1978, n. 21, id., 1978, 1, 1351; 20

aprile 1978, n. 45, ibid., 1870; 15 febbraio 1980, n. 12, id., 1980, 1, 594; 25 giugno 1980, n. 100, ibid., 2383, tutte con no>a di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

detta assume perciò la portata di un principio generale, che non

soffre interpretazioni restrittive.

D'altro canto, in ordine al caso in esame può considerarsi pa cifico — tanto più che sul punto concordano il giudice a quo, la

parte privata, il procuratore generale presso la sezione giurisdi zionale della Corte dei conti per la regione siciliana e la difesa della regione medesima — che a favore degli impiegati civili non di ruolo dello Stato l'attribuzione del trattamento di quiescenza

spettante al personale civile di ruolo, salvo il riscatto del servizio

prestato anteriormente, è stata disposta a partire dagli art. 1 e 2

1. 6 dicembre 1966, n. 1077 (che ha generalizzato quanto già statuito dall'art. 8 1. 28 luglio 1961 n. 831, limitatamente agli «in

segnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, non

ché ai loro familiari in caso di morte »). Né può dubitarsi che

anche sull'applicazione di una tale disciplina, a favore del per

sonale, non di ruolo della regione Sicilia, incida la disposizione dell'art. 14, lett. q), dello statuto: poiché in tal campo non si rav

visano caratteristiche distintive del pubblico impiego regionale, che impongano o giustifichino (come nel caso considerato dalla

sentenza n. 12 del 1980, Foro it., 1980, I, 594) determinate pe culiarità dello « stato giuridico ed economico degli impiegati e

funzionari della regione», non consentendo che li si metta a

raffronto con il corrispondente personale dello Stato.

3. - Per tutte queste ragioni, la sola ricostruzione della norma

impugnata che sia « conforme ai dettami costituzionali » (come

espressamente osserva la difesa della regione) è quella per cui

la norma stessa non preclude l'operatività — nella specie — dei

criteri desumibili dalla 1. statale n. 1077 del 1966, ma lascia an

che in tal senso fermo il richiamo effettuato dall'art. 36 1. reg. n. 2 del 1962. Ed è l'interpretazione adeguatrice che, nel dubbio,

va preferita rispetto a quella adottata dall'ordinanza di rinvio,

per contestare la legittimità costituzionale del trattamento di quie scenza che sarebbe stato riservato agli impiegati regionali non di

ruolo.

In verità, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana sostiene che l'art. 1, 1° comma, 1. reg. n. 2 del

1962 non lascerebbe margine ad incertezze interpretative di sorta,

bensì comporterebbe una evidente discriminazione degli impie

gati non di ruolo. Ma l'assunto non si dimostra fondato.

In primo luogo, non è certo decisivo l'argomento testuale, per cui l'art. 1, 1° comma, della 1. in esame non riguarda se non gli « impiegati di ruolo dell'amministrazione della regione » (in con

trapposizione, anzi, ai « salariati » della regione medesima, che

il secondo comma considera complessivamente, tanto « di ruolo »

quanto « non di ruolo »). Senza che occorra verificare se al mo

mento dell'entrata in vigore di quella legge esistessero impiegati

regionali non di ruolo (ciò che la difesa della regione ha negato), sta di fatto che allora non vigeva, per lo stesso personale civile

dell'amministrazione dello Stato, l'equiparazione del trattamento

di quiescenza senza distinzione fra dipendenti di ruolo e non di

ruolo. Il che, tuttavia, non vale ad escludere che il criterio intro

dotto dall'art. 1 1. statale n. 1077 del 1966 dovesse trovare imme

diata applicazione circa il personale della regione Sicilia, dato il

carattere mobile o formale — anziché recettizio — del rinvio con

figurato dalla disposizione finale dell'art. 36.

In secondo luogo, non si possono trarre indicazioni univoche

e risolutive nemmeno dalla serie delle 1. reg. posteriori a quella in esame (n. 7 del 1971, n. 7 e n. 34 del 1974, n. 38 del 1975, n.

87 del 1977), dalle quali il giudice a quo desume l'intendimento

di mantenere — in sede di quiescenza — la distinzione già in

atto fra gli impiegati regionali di ruolo e non di ruolo. Trattasi,

infatti, di leggi largamente successive nel tempo (ed anzi conse

guenti, nella maggior parte delle ipotesi, alla stessa cessazione del

rapporto di cui si controverte dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana): nessuna delle quali

ha comunque abrogato o modificato gli art. 1 e 36 1. reg. n. 2 del

1962. In altre parole, le leggi indicate dall'ordinanza di rinvio si

pongono tutte su piani diversi da quella che attualmente è in di

scussione; ed anche quando dettano norme di portata generale

anziché settoriale, esse richiedono — a loro volta — di venire

interpretate ed eventualmente sindacate (come questa corte ha

già fatto — mediante la sentenza n. 21 del 1978, id., 1978, I,

1351 — quanto all'art. 4 1. reg. approvata il 7 luglio 1977 e poi

promulgata con il n. 87 del 17 ottobre 1977).

Conclusivamente, né dal testo della disposizione impugnata

né dall'insieme delle norme vigenti in materia di trattamento di

quiescenza dei dipendenti statali e regionali non di ruolo si rica

vano dunque argomenti che impongano di pervenire alla ricostru

zione sostenuta dal giudice a quo, anziché alla predetta interpre

tazione adeguatrice. Ed in questi termini va pronunciato il ri

getto della proposta impugnativa.

Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, 1. 23 febbraio 1962 n. 2 della regione Sicilia — in ri

ferimento all'art. 3 Cost. — sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 19 giugno 1981, n. 101; (Gazzetta ufficiale 24 giugno 1981, n. 172); Pres. Amadei, Rei. De Stefano; Santi (Avv. Agostini) c. I.n.p.s. Ord. Pret.

Reggio Emilia 1° marzo 197S (Gazz. uff. 20 settembre 1978, n. 264).

Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" maggio 1968 —

Illegittimità (Cost., art. 3; d. p. r. 27 aprile 1968 n. 488, au mento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico del l'assicurazione generale obbligatoria, art. 1).

Previdenza sociale — Pensione supplementare — Aumento del le sole pensioni con decorrenza anteriore al 1" gennaio 1969 —

Illegittimità (Cost., art. 3; 1. 30 aprile 1969 n. 153, revisione

degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicu rezza sociale, art. 9).

È illegittimo l'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 ti. 488, nella parte in cui prevede l'aumento nella misura di lire duemilaquattrocento mensili per le pensioni supplementari aventi decorrenza ante riore al 10 maggio 1958 senza estenderlo a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza poste riore al 30 aprile 1968. (1)

È illegittimo l'art. 9 I. 30 aprile 1959 n. 153, nella parte in cui prevede l'aumento in misura pari al dieci per cento del loro ammontare per le pensioni supplementari aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1959 senza estenderlo a quelle, egual mente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968. (2)

Diritto. — 1. - Le pensioni supplementari a carico dell'assicu razione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti dei lavoratori dipendenti, sono state aumentate, dal 1° maggio 1968, nella misura di lire 2.400 mensili, per effetto dell'art. 1 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488; e dal 1° gennaio 1969, nella misura pari al 10 per cento del loro ammontare, per effetto dell'art. 9 1. 30 aprile 1969 n. 153.

La corte è chiamata ad accertare se tali disposizioni contra stino con gli art. 3 e 38 Cost, nella parte in cui limitano gli au menti da esse concessi alle pensioni supplementari aventi, rispet tivamente, decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 ed al 1° gen naio 1969, negandoli a quelle con decorrenza posteriore, per la prima norma, al 30 aprile 1968, e, per la seconda, al 31 dicembre dello stesso anno.

In siffatti termini va puntualizzata la questione sollevata in nanzi al Pretore di Reggio Emilia, e da questo dichiarata rile vante e non manifestamente infondata, dovendosi, in base alle risultanze degli atti, attribuire a mero errore materiale il riferi mento che in taluni passi del provvedimento di rimessione, come

esposto in narrativa, viene invece fatto, in contraddizione con

(1-2) L'ordinanza di rimessione Pret. Reggio Emilia 1° marzo 1978 è massimata in Foro it., 1978, I, 2925, con nota di richiami.

L'art. 9 1. 153/1969 è stato dichiarato illegittimo da Corte cost. 18 gennaio 1977, n. 37, id., 1977, I, 773, con nota di richiami (in Riv. it. prev. soc., 1977, 758, con nota di Masini, Non è legittimo negare quel dieci per cento ai pensionati; in Nuovo dir. agr., 1977, 363, con nota di A. M.), nella parte in cui escludeva dall'aumento del dieci per cento le pensioni autonome aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 liquidate secondo il sistema contributivo. Nel campo di applicazione della sentenza non rientravano le pensioni sup plementari secondo quanto affermato dall'I.n.p.s. con due circolari (17 gennaio 1979 n. 485 R.C.V./15, in Atti ufficiali, 1979, e 30 luglio 1977 n. 60041 Prs., id., 1977).

Corte cost. 16 luglio 1973, n. 128, Foro it., 1973, I, 2671, con nota di richiami, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1 d.p.r. 488/1968 e dell'art. 9 1. 153/1969 nella parte in cui dispongono che i titolari di pensioni di vecchiaia sono ammessi a godere di un trattamento diverso, a seconda che le relative presta zioni siano state o siano liquidate con decorrenza anteriore al 1° mag gio 1968 ovvero successiva al 30 aprile dello stesso anno, e quindi col sistema contributivo o con quello retributivo.

Per le pensioni supplementari il sistema di calcolo in forma retri butiva è stato introdotto di recente con l'art. 7 1. 23 aprile 1981 n. 155 (Le leggi, 1981, I, 713).

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