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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Gazzetta...

Date post: 31-Jan-2017
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sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 febbraio 1990, n. 7); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Favara). Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 1115/1116-1119/1120 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184607 . Accessed: 28/06/2014 18:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:29:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 febbraio 1990, n. 7);Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Favara). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1115/1116-1119/1120Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184607 .

Accessed: 28/06/2014 18:29

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1115 PARTE PRIMA 1116

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 febbraio 1990, n. 45

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 febbraio 1990, n. 7); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Trento (Aw.

Onida) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fa vara). Con

flitto di attribuzioni.

Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Trento — Azien

de di credito nazionali — Disciplina (Cost., art. 116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costitu

zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi

ge, art. 11).

Spetta allo Stato stabilire norme generali in materia di articola

zione territoriale delle aziende di credito nazionali nel territorio

della provincia autonoma di Trento. (1)

Fatto. — 1. - Con ricorso notificato il 21 agosto 1989, la pro vincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in ordine alle note del ministero del te

soro nn. 254942/41-A e 915567/41-A del 21 giugno 1989 (ad essa

pervenute il 28 giugno successivo), concernenti nuove procedure in materia di articolazione territoriale delle aziende di credito na

zionali con dipendenze ubicate nel territorio della provincia ri

corrente.

Premesso che l'art. 11 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) dispone che «la provincia

può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari

di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del ministero del tesoro» (1° comma); e che «l'au

torizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di spor telli bancari delle altre aziende di credito è data dal ministero

del tesoro, sentito il parere della provincia interessata» (2° com

ma), la ricorrente espone in sintesi quanto segue.

Dopo che la provincia aveva adottato tre deliberazioni in data

21 ottobre 1988 (prot. nn. 12501, 12502 e 12503), concernenti

nuove procedure in materia rispettivamente di «trasferimenti di

sportelli bancari», «installazione di sportelli automatici» e «ra

zionalizzazione della tipologia di sportelli bancari e di apertura di sportelli temporanei» (in relazione alle aziende di credito a

carattere locale, provinciale e regionale), il ministero del tesoro, con note del 24 giugno 1988 e 8 settembre 1988, nell'esprimere il parere in ordine alle tre citate proposte della provincia, chiede

va a sua volta alla provincia stessa di conoscere il suo parere

(1) Prima decisione della corte in ordine alla sfera di attribuzioni della

provincia autonoma di Trento in materia di credito e risparmio. La sen

tenza, in particolare, esclude che al parere della provincia — previsto dalla norma dell'art. 11 d.p.r. 670/72, che conferisce, nell'ambito delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale, poteri in capo all'ente provin ciale in materia, tra l'altro, di autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di Trento di sportelli bancari di aziende di credito nazio nali — sia da assoggettare la disciplina generale emanata dal ministro del tesoro riguardo a tali aziende.

Ciò, come affermato in motivazione, in omaggio al consolidato orien tamento della corte secondo il quale la materia creditizia è «tipicamente di interesse nazionale». Il principio, recentemente espresso da Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1147, Foro it., 1989, I, 330, con nota di Carriero, Rapporti Stato-regioni speciali in materia creditizia e recenti orientamenti della Corte costituzionale e da Corte cost. 12 aprile 1989, n. 183, ibid., 1704, è, in realtà, consolidato nella giurisprudenza della corte, rinvenen dosene la sua prima affermazione in Corte cost. 24 novembre 1958, n.

58, id., 1958,1, 1782, la quale, muovendo dalla premessa che la funzione creditizia è di pubblico interesse soprattutto perché la circolazione crediti zia influisce direttamente sulla stabilità del potere d'acquisto della mone

ta, precisa che «poiché il mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono spettare alla regione decisivi poteri di suprema zia e di controllo sull'attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il loro carattere».

In materia di competenze creditizie nelle regioni a statuto speciale, v., in dottrina, Carriero, Governo del credito e regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale, in Banca d'Italia, Quaderni di ricerca giuridica, Roma, n. 4/86; Mazzini, Istituzione e ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale ed attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 nelle regioni a statuto speciale, in Dir. banca e mercato, 1987, 293; Mol

le, La banca nell'ordinamento giuridico italiano, Milano, 1987, 581. Con specifico riferimento al Trentino-Alto Adige, cfr. invece Mazza

rella, Le norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti di credito regionali, in Banca, borsa, ecc., 1978, I, 452 e Sorace, L'ordinamento degli enti creditizi in Trentino Alto Adige nella nuova lettura della Corte costituzionale, in Regioni, 1984, 974.

Il Foro Italiano — 1990.

in ordine all'adozione di analoga regolamentazione relativamente

alle aziende di credito a carattere sovraregionale. La giunta provinciale, con delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988,

decideva, per quanto qui interessa, di subordinare il parere favo

revole in ordine all'emananda normativa all'adozione, fra l'altro, del criterio secondo cui alla provincia doveva essere riservata la

facoltà di esprimere preventivamente le proprie valutazioni in or

dine alle richieste delle aziende di credito extraregionali e l'ulte

riore seguito della procedura doveva essere subordinato all'ado

zione di un provvedimento formale da parte del ministero.

Con nota del 21 giugno 1989, n. 254942/41-A, il ministero del

tesoro, nel prendere atto delle sopra indicate delibere della giunta

provinciale comunicava, per quanto qui interessa, che la propo sta di cui alla delibera n. 12504 appariva inaccoglibile, in quanto,

analogamente a quanto previsto per le ipotesi riguardanti le aziende

di credito a carattere locale, provinciale e regionale, il parere del

la provincia doveva essere richiesto solo in caso di attivazione

della sospensiva da parte del ministero.

Con altra nota in pari data n. 915567/41-A, il ministero comu

nicava alla provincia — richiamate le normative da essa emanate

in materia di trasferimento di dipendenze bancarie, di razionaliz

zazione della tipologia di sportelli e di installazione di sportelli automatici — l'analoga normativa che, relativamente alla stessa

materia, avrebbe avuto valore con effetto immediato per le azien

de di credito nazionali con dipendenze ubicate nel territorio della

provincia stessa.

Tutto ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente solleva, in

ordine alle due note del ministero del tesoro da ultimo indicate, tre motivi di censura.

a) Mancata audizione del parere della provincia su una parte del contenuto della nuova normativa ministeriale. Rileva la ricor

rente che il ministero ha bensì' acquisito, prima di emanare la

nuova normativa per le aziende di credito a carattere nazionale

con dipendenze ubicate nella provincia, il parere della provincia stessa (reso con la delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988); tutta

via, poiché il parere non è stato chiesto e ottenuto, come forse

sarebbe stato più corretto, su uno schema di provvedimento pre

disposto dallo stesso ministero, bensì sul «proposito» di emanare

un'analoga «regolamentazione» o «un provvedimento analogo» a quelli predisposti dalla provincia per le aziende di credito a

carattere regionale e locale, il contenuto del provvedimento mini

steriale proposto, e su cui la provincia ha espresso il proprio pa

rere, risulta interamente determinato dal corrispondente contenu

to dell'analoga normativa provinciale.

Ora, se si confronta il contenuto di quest'ultima con quello della normativa ministeriale comunicata con la nota del 21 giu

gno 1989, prot. n. 915567/41-A, ci si avvede che non vi è com

pleta corrispondenza. In particolare, al punto B della nota mini

steriale in parola si prevede l'applicazione della nuova procedura

(di silenzio-assenso) per le aziende di credito a carattere nazionale

«che intendano trasferire sportelli bancari o installare sportelli automatici nel territorio della provincia di Trento», senza opera re alcuna distinzione fra le varie categorie di sportelli automatici.

Invece il corrispondente provvedimento provinciale prevede di

stintamente gli sportelli automatici detti «A.t.m.», per i quali si

dispone una procedura di notifica e di silenzio-assenso (nel caso

di installazione a distanza dagli sportelli tradizionali ovvero al

l'interno di imprese o enti), e gli sportelli automatici consistenti

in terminali nei punti di vendita (c.d. «P.o.s.»), per i quali invece

si mantiene la procedura ordinaria di autorizzazione espressa. Ne deriva che, poiché la normativa ministeriale, non operando

alcuna distinzione, appare applicabile ad ogni genere di sportelli

automatici, ivi compresi quelli «P.o.s.», su questo punto del con

tenuto del provvedimento il parere della provincia non è stato

acquisito, pur dovendosi ritenere costituzionalmente obbligato

rio, ai sensi dell'art. 11 dello statuto speciale.

b) Mancata previsione di seguito al parere negativo della pro vincia nei casi di procedura con «silenzio-assenso». La nuova nor

mativa ministeriale (nota n. 915567/41-A) contempla l'introdu

zione di una procedura di «silenzio-assenso» sia per le tras

formazioni degli sportelli ad operatività limitata in sportelli ordinari

(punto A), sia per il trasferimento di sportelli e per l'installazione

di sportelli automatici (punto B).

Ora, la procedura che contempla il c.d. silenzio-assenso di per sé non è in contrasto con la norma statutaria in questione; tutta

via è chiaro che anche ove si adotti tale procedura è necessario,

per rispettare lo statuto, prevedere il parere della provincia.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Nel caso in cui tale parere sia negativo (nel senso del diniego di autorizzazione) esso dovrà necessariamente esprimersi in un atto positivo dell'organo provinciale, diretto all'organo statale com

petente a deliberare, e del quale quest'ultimo dovrà tener conto nel formulare la propria finale determinazione. Quest'ultima, in tal caso, dovrà necessariamente anch'essa assumere carattere espres so, poiché il semplice silenzio non consente di realizzare e di do

cumentare un iter logico deliberativo, in cui si tenga conto del

parere negativo della provincia. La procedura introdotta dal ministero prevede bensì la comu

nicazione anche alla provincia per conoscenza, oltre che allo stes so ministero, dell'intendimento di aprire o di trasferire lo sportel lo; e prevede altresì che, ove il ministero intenda opporre un di

niego, esso disponga la sospensione provvisoria e senta, prima di adottare la determinazione finale, il parere della provincia. Ma

non prevede invece che, ove, in assenza di sospensione provviso ria disposta dal ministero, la provincia esprima un parere negati vo, pur entro il termine di quaranta giorni durante il quale l'a

pertura o il trasferimento non può essere attuato, il ministero

sia tenuto a dare seguito a tale parere pronunciandosi con un

provvedimento espresso (anche se non necessariamente conforme

al parere). Il ministero potrebbe cioè, anche in questo caso, lasciare che

decorra il termine e che si formi il silenzio-assenso, cosi negando

qualsiasi efficacia e qualsiasi rilevanza nel procedimento al pare re negativo della provincia.

Ma con ciò verrebbe chiaramente lesa la competenza consulti

va spettante alla provincia in forza della norma statutaria. Siffat

ta competenza deve infatti comportare necessariamente non solo

l'astratta possibilità di esprimersi, ma altresì l'attribuzione al pa rere cosi espresso di una rilevanza procedimentale.

Tale esigenza era stata, del resto, espressamente enunciata dal

la provincia nel parere reso con la delibera n. 12504 del 21 otto

bre 1988. Ma il ministero non solo ha recepito tale richiesta nella

nornativa comunicata con la nota del 21 giugno 1989, n.

915567/41-A, ma, nella nota in pari data n. 254942/41-A, ha

esplicitamente dichiarato «inaccoglibile» l'esigenza espressa dalla

provincia, «ritenendosi che — analogamente a quanto previsto

per le ipotesi riguardanti le aziende di credito a carattere locale,

provinciale o regionale — il parere di codesta provincia debba

essere richiesto solo in caso di attivazione della sospensiva da

parte di questo ministero». Che è quanto dire che solo sui dinie

ghi di autorizzazione, ma non sulle autorizzazioni concesse in via

tacita, attraverso il silenzio-assenso, verrebbe (utilmente) sentito

il parere della provincia: in palese contrasto, dunque, con il di

sposto dell'art. 11, 2° comma, dello statuto speciale.

c) Mancata previsione del parere della provincia nel caso di

istituzione di sportelli temporanei presso fiere, manifestazioni e

mercati. La normativa ministeriale (nota n. 915567/41-A, punto

A, ultimo periodo) prevede che le aziende di credito a carattere

nazionale possono istituire, in via temporanea, sportelli bancari

presso fiere, manifestazioni e mercati nella provincia di Trento,

previa segnalazione al ministero del tesoro e per conoscenza alla

competente filiale della Banca d'Italia e alla provincia autonoma,

«purché il ministero non si sia pronunciato negativamente entro

quindici giorni dal ricevimento di detta segnalazione». In tale caso, dunque, non è nemmeno previsto che la pronun

cia negativa del ministero si articoli nei due momenti della so

spensione provvisoria e della determinazione definitiva previo pa rere della provincia. Quest'ultimo viene dunque sempre privato di ogni rilevanza procedimentale.

Sul punto la vilazione dello statuto è duplice. In primo luogo, su questo aspetto della normativa non è stato sentito il parere della provincia, posto che questo fu espresso sulla base dell'enun

ciato intendimento del ministero di adottare un «provvedimento

analogo» a quello della provincia, articolato «sulle stesse linee»

di questo, con le particolarità specificate nell'allegato A della no

ta del ministero 8 settembre 1988, in cui, per l'apertura degli spor telli a tempo determinato, si prevede che «l'autorizzazione si in

tende concessa ove il ministero del tesoro, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione, non abbia disposto, sentita

la provincia autonoma di Trento, la sospensione dell'apertura». La normativa adottata dal ministero è dunque su questo punto

perfettamente in contrasto con quella già proposta dallo stesso

ministero, e su cui si è espresso il parere della provincia. A sua volta la normativa adottata dalla provincia (tradottasi

nella delibera n. 12503 del 21 ottobre 1988) prevede che l'istitu

II Foro Italiano — 1990.

zione di sportelli temporanei presso fiere, manifestazioni e mer

cati sia effettuata trascorsi quindici giorni dalla comunicazione,

purché la giunta provinciale non disponga nel frattempo la so

spensiva dell'autorizzazione, a cui si applica la consueta procedu ra della sospensione provvisoria seguita dal parere del ministero e della determinazione definitiva della provincia (salvo il termine

abbreviato a quindici giorni). La normativa ministeriale a questo proposito si discosta dun

que sia dalla normativa provinciale, sia dalla proposta sottoposta dal ministero al parere della provincia.

Ma anche sotto un secondo profilo, questa volta sostanziale, la normativa ministeriale su questo punto lede le competenze sta

tutarie della provincia. Essa infatti non prevede in alcun caso, nemmeno cioè nel caso di diniego di autorizzazione, il parere del

la provincia e una sua rilevanza procedimentale. Si prevede solo la determinazione ministeriale definitiva, sia che si tratti di dinie

go espresso, sia che si tratti di silenzio-assenso. (Omissis) Diritto. — 1. - La provincia di Trento ha proposto ricorso

per conflitto di attribuzione in relazione a due note del ministero

del tesoro in data 21 giugno 1989 aventi per oggetto l'emanazione

di una nuova normativa in materia di articolazione territoriale

delle aziende di credito nazionali nell'ambito della provincia me

desima. La ricorrente sostiene che le proprie competenze statuta

rie ed in particolare quelle previste dall'art. 11,2° comma, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 avrebbero subito una lesione da parte dello

Stato con i due atti indicati in epigrafe. 2. - Il ricorso non può essere accolto.

Va innanzitutto esaminata la prima censura formulata dalla pro

vincia, con la quale si lamenta la mancata audizione del parere della medesima su una parte del contenuto della nuova normati

va ministeriale, in particolare quella relativa all'installazione di

sportelli automatici (nota n. 915567/41-A, punto B). In proposito deve essere condivisa la tesi dell'avvocatura dello

Stato, che ritiene non pertinente la censura; tale tesi discende da

una rigorosa lettura della norma statutaria invocata — vale a

dire del citato art. 11,2° comma, d.p.r. n. 670 del 1972 — con

formemente all'orientamento espresso in precedenti occasioni da

questa corte in tema di competenze (concorrenti) delle regioni a statuto speciale in materia creditizia, che è tipicamente di inte

resse nazionale (v., da ultimo, sent. nn. 1147 del 1988, Foro it.,

1989, I, 31 e 183 del 1989, ibid., 1704). Invero, il parere della provincia è previsto nella sola ipotesi

in cui il ministero del tesoro intenda autorizzare l'apertura o il

trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere

nazionale; per quelle a carattere locale, provinciale o regionale, con disposizione parallela, il 1° comma dell'art. 11 prevede la

competenza della provincia, sentito il parere del ministero del te

soro. Nel caso in esame si controverte invece intorno ad un atto

col quale è stata adottata una disciplina di carattere generale per la quale la competenza del ministero non può ritenersi assogget tata al preventivo parere della provincia. Che poi questo parere sia stato chiesto (in una forma che secondo l'assunto della ricor

rente non sarebbe stata sufficiente e corretta), rientra evidente

mente in una valutazione di opportunità compiuta dal ministero

e in un intento di leale collaborazione; ma il tutto resta assoluta

mente al di fuori delle competenze garantite dallo statuto speciale. 3. - Con la seconda censura la provincia lamenta che la norma

tiva adottata dal ministero del tesoro (con enbrambe le note im

pugnate) non prevede alcun seguito al parere negativo della pro vincia medesima nei casi di procedura con «silenzio-assenso». Poi

ché, secondo la ricorrente, in tale ipotesi il parere perderebbe

qualsiasi efficacia e rilevanza nel procedimento, ne risulterebbe

lesa la competenza statutaria garantita dal già richiamato 2° com

ma dell'art. 11 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.

La procedura cosiddetta del «silenzio-assenso» è stata intro

dotta dalla normativa ministeriale, in sostituzione del provvedi mento autorizzativo espresso, in casi determinati, e precisamente

quando le aziende di credito intendano trasformare in sportelli ordinari sportelli già esistenti ad attività limitata, ed inoltre quan do intendano trasferire sportelli bancari, o installare sportelli au

tomatici.

In tali casi diviene sufficiente la semplice comunicazione da

parte dell'azienda di credito, e l'operazione annunciata può esse

re compiuta trascorsi quaranta giorni dal ricevimento della co

municazione, salvo che il ministero non ne abbia disposto entro

detto termine la sospensione provvisoria, con riserva di determi

nazione definitiva. A salvaguardia delle competenze statutarie della

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1119 PARTE PRIMA 1120

provincia, è previsto che l'azienda di credito interessata invii la

comunicazione contestualmente al ministero del tesoro, alla Ban

ca d'Italia e alla provincia medesima. In tal modo — e la ricor

rente ne dà atto — essa è posta in grado di esprimere il proprio

parere, sia col silenzio, se positivo, sia espressamente, se negati vo. Nell'ipotesi che il ministero disponga la sospensione provvi

soria, è prevista — prima dell'adozione del provvedimento defi

nitivo — la richiesta da parte del ministero stesso del parere della

provincia, che può essere espresso nel termine di quaranta giorni. La normativa è dunque del tutto rispettosa delle competenze

statutarie della provincia autonoma, la quale in effetti si duole

soltanto che non sia previsto, nell'ipotesi di un suo parere negati vo, l'obbligo per il ministero di adottare un provvedimento espres so, anche quando in difformità da tale parere intenda consentire

l'operazione; non risulterebbero altrimenti evidenziate le ragioni

per le quali viene disatteso il parere anzidetto. Ma l'assunto della

ricorrente è destituito di fondamento. Ancora una volta la solu

zione della controversia è offerta da una rigorosa lettura della

norma statutaria: essa è rispettata, una volta che la provincia è messa in condizioni di esprimere tempestivamente, e quindi util

mente, il proprio parere; tale possibilità — come si è visto —

è garantita dal fatto che la provincia è informata della progettata

operazione bancaria contestualmente al ministero.

4. - Alla stregua delle considerazioni già svolte, anche la terza

censura risulta priva di fondatezza. Essa concerne la procedura

prevista dalla normativa ministeriale di cui al punto A), ultima

parte, della nota n. 915567/41-A per la istituzione in via tempo ranea di sportelli bancari presso fiere, manifestazioni e mercati.

La ricorrente si duole in primo luogo di non essere stata posta in condizione di esprimere il proprio parere su tale aspetto della

normativa; a tale proposito vale quanto è già stato detto in pre

cedenza, che cioè la norma statutaria invocata non attribuisce

alcuna competenza alla provincia quando si tratti di un provvedi mento ministeriale avente il carattere di normativa generale. In

secondo luogo, la ricorrente lamenta che a seguito della segnala zione da parte dell'azienda di credito sia prevista soltanto l'ipote si che il ministero si pronunci negativamente entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, senza alcun riferimento al pa rere della provincia. Ora, anche in questo caso — a parte il rilie

vo che trattandosi di istituzione di sportelli in via temporanea i termini devono essere necessariamente abbreviati, e non avreb

be senso prevedere il complesso procedimento di sospensione prov visoria seguita dalla determinazione definitiva — è sufficiente con

statare che l'azienda di credito interessata deve effettuare la se

gnalazione del proprio intendimento contestualmente al ministero

del tesoro, alla competente filiale della Banca d'Italia e alla pro vincia autonoma di Trento. Quest'ultima è cosi posta in grado sia pure nei termini abbreviati, di rendere utilmente il proprio

parere: tanto basta ad assicurare il rispetto della competenza sta

tutaria.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato stabilire le nuove procedure contenute nelle note del ministero del tesoro n. 254942/41 A e n. 915567/41-A del 21

giugno 1989 in materia di articolazione territoriale delle aziende di credito nazionali nel territorio della provincia autonoma di

Trento.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 gennaio 1990, n. 26

(Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 31 gennaio 1990, n. 5); Pres. Conso, Est. Ferri; Tolomeo; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. Cons. naz. periti industriali 10 marzo 1989 (G.U., la s.s., n. 22 del 1989).

Professioni intellettuali — Perito industriale — Iscrizione all'albo

professionale — Diploma di maturità tecnico industriale — Suf ficienza — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

33; 1. 24 giugno 1923 n. 1395, tutela del titolo e dell'esercizio

professionale degli ingegneri e degli architetti, art. 7). Professioni intellettuali — Geometra — Iscrizione all'albo pro

fessionale — Necessità di un apposito esame di Stato abilitante

Il Foro Italiano — 1990.

— Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 8 dicembre 1956 n. 1378, esami di Stato di abilitazione all'e

sercizio delle professioni, art. 1; 1. 7 marzo 1985 n. 75, modifi

che all'ordinamento professionale dei geometri, art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 3 ° comma, I. 24 giugno 1923 n. 1395, nella parte in cui consen

te l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali previo il superamento di un esame solo scolastico (esame di Stato) e non professionale, in riferimento all'art. 33, 5° comma, Cost. (1)

È inammissibile, in quanto irrilevante nel giudizio a quo, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 11. 8 dicembre 1956

n. 1378, integrato dall'art. 1 l. 7 marzo 1985 n. 75, nella parte in cui subordina per i geometri, a differenza che per i periti industriali, l'iscrizione all'albo professionale al superamento di

un apposito esame di Stato abilitante, in riferimento all'art.

3 Cost. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 novembre 1989, n. 506

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 novembre 1989, n. 47); Pres. Conso, Est. Greco; Trocchi (Avv. Casale) c. Collegio

geometri prov. Frosinone; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello

Stato Onufrio). Ord. Cons. naz. geometri 5 luglio 1988 (G.U., la s.s., n. 18 del 1988).

Professioni intellettuali — Iscrizione all'albo dei geometri — Sog

getti usufruenti di trattamento pensionistico — Mancata

(1-2) La questione è stata sollevata a seguito di Cass. 20 luglio 1988, n. 4699, Foro it., 1989, I, 1557, con nota di richiami, la quale ha ritenu

to, nell'ambito dello stesso giudizio nel corso del quale è stata sollevata l'eccezione ora decisa dalla Corte costituzionale, che il diploma di perito industriale che dà diritto al titolo di perito industriale ed all'iscrizione nell'albo professionale, si identifica in quello conseguito in base alle nor me dell'ordinamento degli esami di Stato vigenti al momento della do manda di iscrizione nell'albo e ad esso corrisponde, nella specie, il diplo ma di maturità tecnico industriale.

Nel senso che il diploma di maturità per tecnico nelle industrie mecca

niche, equiparato al diploma di perito industriale ai limitati fini di cui all'art. 3 1. 27 ottobre 1969 n. 754, non abilita all'iscrizione all'albo pro fessionale dei periti industriali, v. Cass. 28 gennaio 1988, n. 744, id., Rep. 1988, voce Professioni intellettuali, n. 64.

Per la necessità, a seguito della 1. 75/85, del superamento di apposito esame professionale per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri, v. Cass. 16 dicembre 1987, nn. 9319 e 9318, ibid., nn. 60, 59.

In tema di iscrizione agli albi professionali, v., da ultimo, Corte cost. 9 marzo 1989, n. 100, id., 1989, I, 3067, con nota di richiami, circa l'iscrizione dei laureati in medicina e chirurgia all'albo degli odontoiatri.

La Corte costituzionale giunge alla dichiarazione di infondatezza, con riferimento all'art. 33, 5° comma, Cost., attraverso una motivazione non

sempre chiara e lineare, specie allorché si pone in rapporto al proprio precedente costituito dalla sent. 43 del 1972 (id., 1972, I, 867). Essa rileva

che, per valutare l'esistenza di un minimo necessario di accertamento del la capacità professionale, non è tanto alla struttura dell'esame conclusivo in sé che si deve aver riguardo, bensì ai programmi ed alle caratteristiche del corso di studi stesso e quindi ritiene che l'attuale ordinamento delle materie e degli orari di insegnamento degli istituti tecnici industriali sia tale da garantire la preparazione professionale. Solleva maggiori perples sità la parte della pronuncia con cui la corte dichiara inammissibile la

questione di costituzionalità dell'art. 1 1. 1378/56, come integrato dal l'art. 1 1. 75/85, in quanto si tratta di disposizioni relative alla diversa

professionè di geometra, per cui «è di tutta evidenza che il Consiglio nazionale dei periti industriali non si trova nella condizione di doverle o poterle applicare nel giudizio a quo». Sembra infatti evidente come il giudice a quo, anche se attraverso una formulazione non esemplare, aveva inteso richiamare quella disposizione come tertium comparationis, onde derivarne l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., del la disciplina relativa all'esclusione della necessità di un esame professio nale per l'iscrizione nell'albo dei periti industriali, cioè della disciplina che esso doveva applicare nel giudizio a quo. Come infatti sottolinea la stessa Corte costituzionale (punto 3.3 del considerato in diritto) la pro fessione di perito industriale e quella di geometra erano sempre state re golate in maniera assolutamente analoga, anche con riguardo al titolo occorrente per l'iscrizione nell'albo professionale, fino alla 1. 75/85 che ha aggiunto quella di geometra (e non anche di perito industriale) alle

professioni per le quali è necessario un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

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