sentenza 2 febbraio 1990, n. 45 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 febbraio 1990, n. 7);Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Trento (Avv. Onida) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Favara). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1115/1116-1119/1120Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184607 .
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1115 PARTE PRIMA 1116
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 febbraio 1990, n. 45
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 febbraio 1990, n. 7); Pres. Saja, Est. Ferri; Provincia autonoma di Trento (Aw.
Onida) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fa vara). Con
flitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Trento — Azien
de di credito nazionali — Disciplina (Cost., art. 116; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, approvazione del t.u. delle leggi costitu
zionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adi
ge, art. 11).
Spetta allo Stato stabilire norme generali in materia di articola
zione territoriale delle aziende di credito nazionali nel territorio
della provincia autonoma di Trento. (1)
Fatto. — 1. - Con ricorso notificato il 21 agosto 1989, la pro vincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dello Stato in ordine alle note del ministero del te
soro nn. 254942/41-A e 915567/41-A del 21 giugno 1989 (ad essa
pervenute il 28 giugno successivo), concernenti nuove procedure in materia di articolazione territoriale delle aziende di credito na
zionali con dipendenze ubicate nel territorio della provincia ri
corrente.
Premesso che l'art. 11 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige) dispone che «la provincia
può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari
di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del ministero del tesoro» (1° comma); e che «l'au
torizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di spor telli bancari delle altre aziende di credito è data dal ministero
del tesoro, sentito il parere della provincia interessata» (2° com
ma), la ricorrente espone in sintesi quanto segue.
Dopo che la provincia aveva adottato tre deliberazioni in data
21 ottobre 1988 (prot. nn. 12501, 12502 e 12503), concernenti
nuove procedure in materia rispettivamente di «trasferimenti di
sportelli bancari», «installazione di sportelli automatici» e «ra
zionalizzazione della tipologia di sportelli bancari e di apertura di sportelli temporanei» (in relazione alle aziende di credito a
carattere locale, provinciale e regionale), il ministero del tesoro, con note del 24 giugno 1988 e 8 settembre 1988, nell'esprimere il parere in ordine alle tre citate proposte della provincia, chiede
va a sua volta alla provincia stessa di conoscere il suo parere
(1) Prima decisione della corte in ordine alla sfera di attribuzioni della
provincia autonoma di Trento in materia di credito e risparmio. La sen
tenza, in particolare, esclude che al parere della provincia — previsto dalla norma dell'art. 11 d.p.r. 670/72, che conferisce, nell'ambito delle attribuzioni delle regioni a statuto speciale, poteri in capo all'ente provin ciale in materia, tra l'altro, di autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di Trento di sportelli bancari di aziende di credito nazio nali — sia da assoggettare la disciplina generale emanata dal ministro del tesoro riguardo a tali aziende.
Ciò, come affermato in motivazione, in omaggio al consolidato orien tamento della corte secondo il quale la materia creditizia è «tipicamente di interesse nazionale». Il principio, recentemente espresso da Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1147, Foro it., 1989, I, 330, con nota di Carriero, Rapporti Stato-regioni speciali in materia creditizia e recenti orientamenti della Corte costituzionale e da Corte cost. 12 aprile 1989, n. 183, ibid., 1704, è, in realtà, consolidato nella giurisprudenza della corte, rinvenen dosene la sua prima affermazione in Corte cost. 24 novembre 1958, n.
58, id., 1958,1, 1782, la quale, muovendo dalla premessa che la funzione creditizia è di pubblico interesse soprattutto perché la circolazione crediti zia influisce direttamente sulla stabilità del potere d'acquisto della mone
ta, precisa che «poiché il mercato monetario è nazionale e non regionale, ovviamente non possono spettare alla regione decisivi poteri di suprema zia e di controllo sull'attività degli enti e delle aziende di credito, quale che sia il loro carattere».
In materia di competenze creditizie nelle regioni a statuto speciale, v., in dottrina, Carriero, Governo del credito e regioni a statuto speciale: il quadro istituzionale, in Banca d'Italia, Quaderni di ricerca giuridica, Roma, n. 4/86; Mazzini, Istituzione e ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale ed attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 nelle regioni a statuto speciale, in Dir. banca e mercato, 1987, 293; Mol
le, La banca nell'ordinamento giuridico italiano, Milano, 1987, 581. Con specifico riferimento al Trentino-Alto Adige, cfr. invece Mazza
rella, Le norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti di credito regionali, in Banca, borsa, ecc., 1978, I, 452 e Sorace, L'ordinamento degli enti creditizi in Trentino Alto Adige nella nuova lettura della Corte costituzionale, in Regioni, 1984, 974.
Il Foro Italiano — 1990.
in ordine all'adozione di analoga regolamentazione relativamente
alle aziende di credito a carattere sovraregionale. La giunta provinciale, con delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988,
decideva, per quanto qui interessa, di subordinare il parere favo
revole in ordine all'emananda normativa all'adozione, fra l'altro, del criterio secondo cui alla provincia doveva essere riservata la
facoltà di esprimere preventivamente le proprie valutazioni in or
dine alle richieste delle aziende di credito extraregionali e l'ulte
riore seguito della procedura doveva essere subordinato all'ado
zione di un provvedimento formale da parte del ministero.
Con nota del 21 giugno 1989, n. 254942/41-A, il ministero del
tesoro, nel prendere atto delle sopra indicate delibere della giunta
provinciale comunicava, per quanto qui interessa, che la propo sta di cui alla delibera n. 12504 appariva inaccoglibile, in quanto,
analogamente a quanto previsto per le ipotesi riguardanti le aziende
di credito a carattere locale, provinciale e regionale, il parere del
la provincia doveva essere richiesto solo in caso di attivazione
della sospensiva da parte del ministero.
Con altra nota in pari data n. 915567/41-A, il ministero comu
nicava alla provincia — richiamate le normative da essa emanate
in materia di trasferimento di dipendenze bancarie, di razionaliz
zazione della tipologia di sportelli e di installazione di sportelli automatici — l'analoga normativa che, relativamente alla stessa
materia, avrebbe avuto valore con effetto immediato per le azien
de di credito nazionali con dipendenze ubicate nel territorio della
provincia stessa.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente solleva, in
ordine alle due note del ministero del tesoro da ultimo indicate, tre motivi di censura.
a) Mancata audizione del parere della provincia su una parte del contenuto della nuova normativa ministeriale. Rileva la ricor
rente che il ministero ha bensì' acquisito, prima di emanare la
nuova normativa per le aziende di credito a carattere nazionale
con dipendenze ubicate nella provincia, il parere della provincia stessa (reso con la delibera n. 12504 del 21 ottobre 1988); tutta
via, poiché il parere non è stato chiesto e ottenuto, come forse
sarebbe stato più corretto, su uno schema di provvedimento pre
disposto dallo stesso ministero, bensì sul «proposito» di emanare
un'analoga «regolamentazione» o «un provvedimento analogo» a quelli predisposti dalla provincia per le aziende di credito a
carattere regionale e locale, il contenuto del provvedimento mini
steriale proposto, e su cui la provincia ha espresso il proprio pa
rere, risulta interamente determinato dal corrispondente contenu
to dell'analoga normativa provinciale.
Ora, se si confronta il contenuto di quest'ultima con quello della normativa ministeriale comunicata con la nota del 21 giu
gno 1989, prot. n. 915567/41-A, ci si avvede che non vi è com
pleta corrispondenza. In particolare, al punto B della nota mini
steriale in parola si prevede l'applicazione della nuova procedura
(di silenzio-assenso) per le aziende di credito a carattere nazionale
«che intendano trasferire sportelli bancari o installare sportelli automatici nel territorio della provincia di Trento», senza opera re alcuna distinzione fra le varie categorie di sportelli automatici.
Invece il corrispondente provvedimento provinciale prevede di
stintamente gli sportelli automatici detti «A.t.m.», per i quali si
dispone una procedura di notifica e di silenzio-assenso (nel caso
di installazione a distanza dagli sportelli tradizionali ovvero al
l'interno di imprese o enti), e gli sportelli automatici consistenti
in terminali nei punti di vendita (c.d. «P.o.s.»), per i quali invece
si mantiene la procedura ordinaria di autorizzazione espressa. Ne deriva che, poiché la normativa ministeriale, non operando
alcuna distinzione, appare applicabile ad ogni genere di sportelli
automatici, ivi compresi quelli «P.o.s.», su questo punto del con
tenuto del provvedimento il parere della provincia non è stato
acquisito, pur dovendosi ritenere costituzionalmente obbligato
rio, ai sensi dell'art. 11 dello statuto speciale.
b) Mancata previsione di seguito al parere negativo della pro vincia nei casi di procedura con «silenzio-assenso». La nuova nor
mativa ministeriale (nota n. 915567/41-A) contempla l'introdu
zione di una procedura di «silenzio-assenso» sia per le tras
formazioni degli sportelli ad operatività limitata in sportelli ordinari
(punto A), sia per il trasferimento di sportelli e per l'installazione
di sportelli automatici (punto B).
Ora, la procedura che contempla il c.d. silenzio-assenso di per sé non è in contrasto con la norma statutaria in questione; tutta
via è chiaro che anche ove si adotti tale procedura è necessario,
per rispettare lo statuto, prevedere il parere della provincia.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Nel caso in cui tale parere sia negativo (nel senso del diniego di autorizzazione) esso dovrà necessariamente esprimersi in un atto positivo dell'organo provinciale, diretto all'organo statale com
petente a deliberare, e del quale quest'ultimo dovrà tener conto nel formulare la propria finale determinazione. Quest'ultima, in tal caso, dovrà necessariamente anch'essa assumere carattere espres so, poiché il semplice silenzio non consente di realizzare e di do
cumentare un iter logico deliberativo, in cui si tenga conto del
parere negativo della provincia. La procedura introdotta dal ministero prevede bensì la comu
nicazione anche alla provincia per conoscenza, oltre che allo stes so ministero, dell'intendimento di aprire o di trasferire lo sportel lo; e prevede altresì che, ove il ministero intenda opporre un di
niego, esso disponga la sospensione provvisoria e senta, prima di adottare la determinazione finale, il parere della provincia. Ma
non prevede invece che, ove, in assenza di sospensione provviso ria disposta dal ministero, la provincia esprima un parere negati vo, pur entro il termine di quaranta giorni durante il quale l'a
pertura o il trasferimento non può essere attuato, il ministero
sia tenuto a dare seguito a tale parere pronunciandosi con un
provvedimento espresso (anche se non necessariamente conforme
al parere). Il ministero potrebbe cioè, anche in questo caso, lasciare che
decorra il termine e che si formi il silenzio-assenso, cosi negando
qualsiasi efficacia e qualsiasi rilevanza nel procedimento al pare re negativo della provincia.
Ma con ciò verrebbe chiaramente lesa la competenza consulti
va spettante alla provincia in forza della norma statutaria. Siffat
ta competenza deve infatti comportare necessariamente non solo
l'astratta possibilità di esprimersi, ma altresì l'attribuzione al pa rere cosi espresso di una rilevanza procedimentale.
Tale esigenza era stata, del resto, espressamente enunciata dal
la provincia nel parere reso con la delibera n. 12504 del 21 otto
bre 1988. Ma il ministero non solo ha recepito tale richiesta nella
nornativa comunicata con la nota del 21 giugno 1989, n.
915567/41-A, ma, nella nota in pari data n. 254942/41-A, ha
esplicitamente dichiarato «inaccoglibile» l'esigenza espressa dalla
provincia, «ritenendosi che — analogamente a quanto previsto
per le ipotesi riguardanti le aziende di credito a carattere locale,
provinciale o regionale — il parere di codesta provincia debba
essere richiesto solo in caso di attivazione della sospensiva da
parte di questo ministero». Che è quanto dire che solo sui dinie
ghi di autorizzazione, ma non sulle autorizzazioni concesse in via
tacita, attraverso il silenzio-assenso, verrebbe (utilmente) sentito
il parere della provincia: in palese contrasto, dunque, con il di
sposto dell'art. 11, 2° comma, dello statuto speciale.
c) Mancata previsione del parere della provincia nel caso di
istituzione di sportelli temporanei presso fiere, manifestazioni e
mercati. La normativa ministeriale (nota n. 915567/41-A, punto
A, ultimo periodo) prevede che le aziende di credito a carattere
nazionale possono istituire, in via temporanea, sportelli bancari
presso fiere, manifestazioni e mercati nella provincia di Trento,
previa segnalazione al ministero del tesoro e per conoscenza alla
competente filiale della Banca d'Italia e alla provincia autonoma,
«purché il ministero non si sia pronunciato negativamente entro
quindici giorni dal ricevimento di detta segnalazione». In tale caso, dunque, non è nemmeno previsto che la pronun
cia negativa del ministero si articoli nei due momenti della so
spensione provvisoria e della determinazione definitiva previo pa rere della provincia. Quest'ultimo viene dunque sempre privato di ogni rilevanza procedimentale.
Sul punto la vilazione dello statuto è duplice. In primo luogo, su questo aspetto della normativa non è stato sentito il parere della provincia, posto che questo fu espresso sulla base dell'enun
ciato intendimento del ministero di adottare un «provvedimento
analogo» a quello della provincia, articolato «sulle stesse linee»
di questo, con le particolarità specificate nell'allegato A della no
ta del ministero 8 settembre 1988, in cui, per l'apertura degli spor telli a tempo determinato, si prevede che «l'autorizzazione si in
tende concessa ove il ministero del tesoro, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione, non abbia disposto, sentita
la provincia autonoma di Trento, la sospensione dell'apertura». La normativa adottata dal ministero è dunque su questo punto
perfettamente in contrasto con quella già proposta dallo stesso
ministero, e su cui si è espresso il parere della provincia. A sua volta la normativa adottata dalla provincia (tradottasi
nella delibera n. 12503 del 21 ottobre 1988) prevede che l'istitu
II Foro Italiano — 1990.
zione di sportelli temporanei presso fiere, manifestazioni e mer
cati sia effettuata trascorsi quindici giorni dalla comunicazione,
purché la giunta provinciale non disponga nel frattempo la so
spensiva dell'autorizzazione, a cui si applica la consueta procedu ra della sospensione provvisoria seguita dal parere del ministero e della determinazione definitiva della provincia (salvo il termine
abbreviato a quindici giorni). La normativa ministeriale a questo proposito si discosta dun
que sia dalla normativa provinciale, sia dalla proposta sottoposta dal ministero al parere della provincia.
Ma anche sotto un secondo profilo, questa volta sostanziale, la normativa ministeriale su questo punto lede le competenze sta
tutarie della provincia. Essa infatti non prevede in alcun caso, nemmeno cioè nel caso di diniego di autorizzazione, il parere del
la provincia e una sua rilevanza procedimentale. Si prevede solo la determinazione ministeriale definitiva, sia che si tratti di dinie
go espresso, sia che si tratti di silenzio-assenso. (Omissis) Diritto. — 1. - La provincia di Trento ha proposto ricorso
per conflitto di attribuzione in relazione a due note del ministero
del tesoro in data 21 giugno 1989 aventi per oggetto l'emanazione
di una nuova normativa in materia di articolazione territoriale
delle aziende di credito nazionali nell'ambito della provincia me
desima. La ricorrente sostiene che le proprie competenze statuta
rie ed in particolare quelle previste dall'art. 11,2° comma, d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670 avrebbero subito una lesione da parte dello
Stato con i due atti indicati in epigrafe. 2. - Il ricorso non può essere accolto.
Va innanzitutto esaminata la prima censura formulata dalla pro
vincia, con la quale si lamenta la mancata audizione del parere della medesima su una parte del contenuto della nuova normati
va ministeriale, in particolare quella relativa all'installazione di
sportelli automatici (nota n. 915567/41-A, punto B). In proposito deve essere condivisa la tesi dell'avvocatura dello
Stato, che ritiene non pertinente la censura; tale tesi discende da
una rigorosa lettura della norma statutaria invocata — vale a
dire del citato art. 11,2° comma, d.p.r. n. 670 del 1972 — con
formemente all'orientamento espresso in precedenti occasioni da
questa corte in tema di competenze (concorrenti) delle regioni a statuto speciale in materia creditizia, che è tipicamente di inte
resse nazionale (v., da ultimo, sent. nn. 1147 del 1988, Foro it.,
1989, I, 31 e 183 del 1989, ibid., 1704). Invero, il parere della provincia è previsto nella sola ipotesi
in cui il ministero del tesoro intenda autorizzare l'apertura o il
trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere
nazionale; per quelle a carattere locale, provinciale o regionale, con disposizione parallela, il 1° comma dell'art. 11 prevede la
competenza della provincia, sentito il parere del ministero del te
soro. Nel caso in esame si controverte invece intorno ad un atto
col quale è stata adottata una disciplina di carattere generale per la quale la competenza del ministero non può ritenersi assogget tata al preventivo parere della provincia. Che poi questo parere sia stato chiesto (in una forma che secondo l'assunto della ricor
rente non sarebbe stata sufficiente e corretta), rientra evidente
mente in una valutazione di opportunità compiuta dal ministero
e in un intento di leale collaborazione; ma il tutto resta assoluta
mente al di fuori delle competenze garantite dallo statuto speciale. 3. - Con la seconda censura la provincia lamenta che la norma
tiva adottata dal ministero del tesoro (con enbrambe le note im
pugnate) non prevede alcun seguito al parere negativo della pro vincia medesima nei casi di procedura con «silenzio-assenso». Poi
ché, secondo la ricorrente, in tale ipotesi il parere perderebbe
qualsiasi efficacia e rilevanza nel procedimento, ne risulterebbe
lesa la competenza statutaria garantita dal già richiamato 2° com
ma dell'art. 11 d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670.
La procedura cosiddetta del «silenzio-assenso» è stata intro
dotta dalla normativa ministeriale, in sostituzione del provvedi mento autorizzativo espresso, in casi determinati, e precisamente
quando le aziende di credito intendano trasformare in sportelli ordinari sportelli già esistenti ad attività limitata, ed inoltre quan do intendano trasferire sportelli bancari, o installare sportelli au
tomatici.
In tali casi diviene sufficiente la semplice comunicazione da
parte dell'azienda di credito, e l'operazione annunciata può esse
re compiuta trascorsi quaranta giorni dal ricevimento della co
municazione, salvo che il ministero non ne abbia disposto entro
detto termine la sospensione provvisoria, con riserva di determi
nazione definitiva. A salvaguardia delle competenze statutarie della
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provincia, è previsto che l'azienda di credito interessata invii la
comunicazione contestualmente al ministero del tesoro, alla Ban
ca d'Italia e alla provincia medesima. In tal modo — e la ricor
rente ne dà atto — essa è posta in grado di esprimere il proprio
parere, sia col silenzio, se positivo, sia espressamente, se negati vo. Nell'ipotesi che il ministero disponga la sospensione provvi
soria, è prevista — prima dell'adozione del provvedimento defi
nitivo — la richiesta da parte del ministero stesso del parere della
provincia, che può essere espresso nel termine di quaranta giorni. La normativa è dunque del tutto rispettosa delle competenze
statutarie della provincia autonoma, la quale in effetti si duole
soltanto che non sia previsto, nell'ipotesi di un suo parere negati vo, l'obbligo per il ministero di adottare un provvedimento espres so, anche quando in difformità da tale parere intenda consentire
l'operazione; non risulterebbero altrimenti evidenziate le ragioni
per le quali viene disatteso il parere anzidetto. Ma l'assunto della
ricorrente è destituito di fondamento. Ancora una volta la solu
zione della controversia è offerta da una rigorosa lettura della
norma statutaria: essa è rispettata, una volta che la provincia è messa in condizioni di esprimere tempestivamente, e quindi util
mente, il proprio parere; tale possibilità — come si è visto —
è garantita dal fatto che la provincia è informata della progettata
operazione bancaria contestualmente al ministero.
4. - Alla stregua delle considerazioni già svolte, anche la terza
censura risulta priva di fondatezza. Essa concerne la procedura
prevista dalla normativa ministeriale di cui al punto A), ultima
parte, della nota n. 915567/41-A per la istituzione in via tempo ranea di sportelli bancari presso fiere, manifestazioni e mercati.
La ricorrente si duole in primo luogo di non essere stata posta in condizione di esprimere il proprio parere su tale aspetto della
normativa; a tale proposito vale quanto è già stato detto in pre
cedenza, che cioè la norma statutaria invocata non attribuisce
alcuna competenza alla provincia quando si tratti di un provvedi mento ministeriale avente il carattere di normativa generale. In
secondo luogo, la ricorrente lamenta che a seguito della segnala zione da parte dell'azienda di credito sia prevista soltanto l'ipote si che il ministero si pronunci negativamente entro quindici giorni dal ricevimento della segnalazione, senza alcun riferimento al pa rere della provincia. Ora, anche in questo caso — a parte il rilie
vo che trattandosi di istituzione di sportelli in via temporanea i termini devono essere necessariamente abbreviati, e non avreb
be senso prevedere il complesso procedimento di sospensione prov visoria seguita dalla determinazione definitiva — è sufficiente con
statare che l'azienda di credito interessata deve effettuare la se
gnalazione del proprio intendimento contestualmente al ministero
del tesoro, alla competente filiale della Banca d'Italia e alla pro vincia autonoma di Trento. Quest'ultima è cosi posta in grado sia pure nei termini abbreviati, di rendere utilmente il proprio
parere: tanto basta ad assicurare il rispetto della competenza sta
tutaria.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta allo Stato stabilire le nuove procedure contenute nelle note del ministero del tesoro n. 254942/41 A e n. 915567/41-A del 21
giugno 1989 in materia di articolazione territoriale delle aziende di credito nazionali nel territorio della provincia autonoma di
Trento.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 gennaio 1990, n. 26
(Gazzetta ufficiale, V serie speciale, 31 gennaio 1990, n. 5); Pres. Conso, Est. Ferri; Tolomeo; interv. Pres. cons, ministri.
Ord. Cons. naz. periti industriali 10 marzo 1989 (G.U., la s.s., n. 22 del 1989).
Professioni intellettuali — Perito industriale — Iscrizione all'albo
professionale — Diploma di maturità tecnico industriale — Suf ficienza — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
33; 1. 24 giugno 1923 n. 1395, tutela del titolo e dell'esercizio
professionale degli ingegneri e degli architetti, art. 7). Professioni intellettuali — Geometra — Iscrizione all'albo pro
fessionale — Necessità di un apposito esame di Stato abilitante
Il Foro Italiano — 1990.
— Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 8 dicembre 1956 n. 1378, esami di Stato di abilitazione all'e
sercizio delle professioni, art. 1; 1. 7 marzo 1985 n. 75, modifi
che all'ordinamento professionale dei geometri, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 3 ° comma, I. 24 giugno 1923 n. 1395, nella parte in cui consen
te l'iscrizione all'albo professionale dei periti industriali previo il superamento di un esame solo scolastico (esame di Stato) e non professionale, in riferimento all'art. 33, 5° comma, Cost. (1)
È inammissibile, in quanto irrilevante nel giudizio a quo, la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 11. 8 dicembre 1956
n. 1378, integrato dall'art. 1 l. 7 marzo 1985 n. 75, nella parte in cui subordina per i geometri, a differenza che per i periti industriali, l'iscrizione all'albo professionale al superamento di
un apposito esame di Stato abilitante, in riferimento all'art.
3 Cost. (2)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 15 novembre 1989, n. 506
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 novembre 1989, n. 47); Pres. Conso, Est. Greco; Trocchi (Avv. Casale) c. Collegio
geometri prov. Frosinone; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello
Stato Onufrio). Ord. Cons. naz. geometri 5 luglio 1988 (G.U., la s.s., n. 18 del 1988).
Professioni intellettuali — Iscrizione all'albo dei geometri — Sog
getti usufruenti di trattamento pensionistico — Mancata
(1-2) La questione è stata sollevata a seguito di Cass. 20 luglio 1988, n. 4699, Foro it., 1989, I, 1557, con nota di richiami, la quale ha ritenu
to, nell'ambito dello stesso giudizio nel corso del quale è stata sollevata l'eccezione ora decisa dalla Corte costituzionale, che il diploma di perito industriale che dà diritto al titolo di perito industriale ed all'iscrizione nell'albo professionale, si identifica in quello conseguito in base alle nor me dell'ordinamento degli esami di Stato vigenti al momento della do manda di iscrizione nell'albo e ad esso corrisponde, nella specie, il diplo ma di maturità tecnico industriale.
Nel senso che il diploma di maturità per tecnico nelle industrie mecca
niche, equiparato al diploma di perito industriale ai limitati fini di cui all'art. 3 1. 27 ottobre 1969 n. 754, non abilita all'iscrizione all'albo pro fessionale dei periti industriali, v. Cass. 28 gennaio 1988, n. 744, id., Rep. 1988, voce Professioni intellettuali, n. 64.
Per la necessità, a seguito della 1. 75/85, del superamento di apposito esame professionale per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri, v. Cass. 16 dicembre 1987, nn. 9319 e 9318, ibid., nn. 60, 59.
In tema di iscrizione agli albi professionali, v., da ultimo, Corte cost. 9 marzo 1989, n. 100, id., 1989, I, 3067, con nota di richiami, circa l'iscrizione dei laureati in medicina e chirurgia all'albo degli odontoiatri.
La Corte costituzionale giunge alla dichiarazione di infondatezza, con riferimento all'art. 33, 5° comma, Cost., attraverso una motivazione non
sempre chiara e lineare, specie allorché si pone in rapporto al proprio precedente costituito dalla sent. 43 del 1972 (id., 1972, I, 867). Essa rileva
che, per valutare l'esistenza di un minimo necessario di accertamento del la capacità professionale, non è tanto alla struttura dell'esame conclusivo in sé che si deve aver riguardo, bensì ai programmi ed alle caratteristiche del corso di studi stesso e quindi ritiene che l'attuale ordinamento delle materie e degli orari di insegnamento degli istituti tecnici industriali sia tale da garantire la preparazione professionale. Solleva maggiori perples sità la parte della pronuncia con cui la corte dichiara inammissibile la
questione di costituzionalità dell'art. 1 1. 1378/56, come integrato dal l'art. 1 1. 75/85, in quanto si tratta di disposizioni relative alla diversa
professionè di geometra, per cui «è di tutta evidenza che il Consiglio nazionale dei periti industriali non si trova nella condizione di doverle o poterle applicare nel giudizio a quo». Sembra infatti evidente come il giudice a quo, anche se attraverso una formulazione non esemplare, aveva inteso richiamare quella disposizione come tertium comparationis, onde derivarne l'illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 Cost., del la disciplina relativa all'esclusione della necessità di un esame professio nale per l'iscrizione nell'albo dei periti industriali, cioè della disciplina che esso doveva applicare nel giudizio a quo. Come infatti sottolinea la stessa Corte costituzionale (punto 3.3 del considerato in diritto) la pro fessione di perito industriale e quella di geometra erano sempre state re golate in maniera assolutamente analoga, anche con riguardo al titolo occorrente per l'iscrizione nell'albo professionale, fino alla 1. 75/85 che ha aggiunto quella di geometra (e non anche di perito industriale) alle
professioni per le quali è necessario un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
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