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sentenza 2 febbraio 1990, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6);Pres. Saja, Est. Greco; Veroni (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Li Marzi); interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato La Porta). Ord. Trib. Reggio Emilia 6 giugno 1989 (G.U., 1 a s.s., n.35 del 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), p. 765/766Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184545 .
Accessed: 25/06/2014 08:15
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una nuova
disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa co
munitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione
ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio na
zionale.
Aggiungendosi peraltro, che — anche medio tempore — l'e
ventuale esito positivo soltanto della seconda consultazione non
si pone certamente in contrasto con l'art. 117 Cost, in quanto
non sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia «cac
cia», pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove
è consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di rico
noscere la legittimità costituzionale anche della seconda richiesta
di referendum.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibili
le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: — degli art. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, 2° comma,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2° e 3° comma, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 2° e 4° comma, 20, 21, 22, 23 , 24, 25 , 26 (nella parte
indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal 2° al 7° comma, 30, 31,
32, 33, 34, 36 e 37 1. 27 dicembre 1977 n. 968, contenente princi
pi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna
e la discipina della caccia; — dell'art. 842, 1° e 2° comma, c.c.;
richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre
1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 febbraio 1990, n. 42
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6);
Pres. Saja, Est. Greco; Veroni (Avv. Agostini) c. Inps (Avv.
Li Marzi); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato La
Porta). Ord. Trib. Reggio Emilia 6 giugno 1989 (G.U., la
s.s., n. 35 del 1989).
Previdenza sociale — Assegni familiari — Figlio lavoratore di
genitori disoccupati senza indennità — Esclusione — Incostitu
zionalità (Cost., art. 3, 31, 38; d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797,
t.u. delle norme concernenti gli assegni familiari, art. 3).
È incostituzionale, per violazione degli art. 3, 31 e 38 Cost., l'art.
3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 maggio 1955 n. 197, nella parte
in cui, non prevedendo anche l'ipotesi dello stato di disoccupa
zione del padre senza indennità, nega la qualifica di capo fami
glia, con diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a
carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza in
dennità. (1)
(1) L'art. 3, 1° comma, t.u. 797/55 è stato dichiarato incostituzionale
da Corte cost. 7 luglio 1980, n. 105, Foro it., 1980, I, 2096, con nota
di richiami, nella parte in cui non disponeva che gli assegni familiari
spettanti per i figli a carico potessero essere corrisposti in alternativa alla
donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore.
Corte cost. 19 dicembre 1984, n. 291, citata in motivazione della sen
tenza che si riporta, e che ha assimilato la morte e all'abbandono del
padre ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia al nonno
della persona a carico, si legge id., 1985, I, 358, con nota di richiami.
Per ulteriori riferimenti, in tema di assegni familiari: v. Corte cost.
6 dicembre 1988, n. 1067, id., 1989, I, 3268, con nota di richiami, che
ai fini del relativo diritto ha ritenuto computabile nel reddito del lavora
tore le somme soggette a tassazione separata Irpef, nonché Cass. 27 feb
braio 1989, n. 1074, ibid., 3151, con nota di richiami, che afferma la
sussistenza del requisito della vivenza a carico per il figlio infraventunen
ne che lavori come apprendista percependo una retribuzione di tanto in
feriore a quella cui avrebbe avuto diritto da non apprendista, si da far
ritenere che il genitore provveda a colmare il divario con il proprio reddi
to. In dottrina, cons. C. Silvestro, Trattamento di famiglia ed omoge
neizzazione pubblico-privato (nota a Corte cost. 21 luglio 1988, n. 851,
id., 1989, I, 2677), in Riv. giur. lav., 1989, III, 258.
Per riferimenti, invece, sull'indennità di disoccupazione, da ultimo, v.
Il Foro Italiano — 1990.
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legit timità costituzionale dell'art. 3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 mag
gio 1970 n. 797, il quale, negando la qualifica di capo famiglia,
con il diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a carico,
al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità, vio
lerebbe:
a) l'art. 3, 2° comma, Cost., per la disparità di trattamento
di tale situazione rispetto a quella analoga dell'abbandono da parte
del genitore, considerata, invece, idonea all'attribuzione del dirit
to in favore dei suddetti soggetti;
b) l'art. 31 Cost., perché la censurata esclusione del diritto in
parola nell'ipotesi considerata si risolve in un'insufficiente tutela
della famiglia;
c) l'art. 38 Cost., in quanto verrebbero meno i mezzi di sussi
stenza in danno di soggetti privi di redditi propri e non in condi
zione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
2. - La questione è fondata.
Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenzia le di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla retribu
zione, hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'im
pegno assunto dallo Stato di agevolare, con misure economiche
ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempi
mento dei compiti relativi (art. 31 Cost.).
Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra gli al
tri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico
del fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale
impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle
persone che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in
tali casi il fratello che lavora diventa capo famiglia.
Secondo la disposizione censurata, la detta impossibilità deriva
o dalla morte o dalla invalidità permanente o dall'abbandono
del padre: non è considerato lo stato di disoccupazione involon
taria di quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso è
previsto, tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione
del diritto agli assegni alla madre.
Tale disciplina normativa crea effettivamente un'irrazionale di
sparità di trattamento specialmente tra due ipotesi: dell'abbando
no e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente omogenee
in quanto producono entrambe situazioni di bisogno per alcuni
dei figli minori, accentuate dalla mancata previsione del diritto
agli assegni familiari a favore del fratello maggiore che lavora.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps e dall'avvocatura
generale dello Stato, trattasi di situazioni temporane e reversibili.
Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia cosi come può
tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di disoccupazione
ed il titolo alla percezione degli assegni familiari per il figlio mag
giorenne che lavora.
Né sussistono altri rimedi allo stato di disoccupazione, che do
vrebbero impedire, secondo l'Inps, l'erogazione degli assegni fa
miliari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente, il
padre e la madre disoccupati non percepiscono né indennità né
assegni di disoccupazione. 2.1 - Risultano, altresì, violati gli art. 31 e 38 Cost, in quanto,
per i fratelli maggiorenni lavoratori con genitori disoccupati sen
za indennità o assegno di disoccupazione, viene meno quel tratta
mento previdenziale (gli assegni familiari) che, come si è già det
to, costituisce una delle provvidenze che lo Stato eroga in osser
vanza degli invocati precetti costituzionali per la tutela della
famiglia e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto più gravi sono
le conseguenze della disposizione impugnata in quanto le persone
escluse dalla percezione degli assegni familiari sono tenute per
legge (art. 433 e 441 c.c.) al mantenimento dei propri familiari
che versano in stato di bisogno (nella specie, fratelli e sorelle
minori). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 maggio
1970 n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni fami
liari), nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni fa
miliari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione
del padre senza indennità.
Corte cost. 27 aprile 1988, n. 497, Foro it., 1989, I, 3013, con nota di
richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 d.l. 2 marzo
1974 n. 30 convertito in 1. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui fissa
in lire ottocento al giorno la misura dell'indennità di disoccupazione or
dinaria senza prevedere un meccanismo di adeguamento del valore.
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