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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 2 febbraio 1990, n. 42 (Gazzetta...

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sentenza 2 febbraio 1990, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6); Pres. Saja, Est. Greco; Veroni (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Li Marzi); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato La Porta). Ord. Trib. Reggio Emilia 6 giugno 1989 (G.U., 1 a s.s., n. 35 del 1989) Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), p. 765/766 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184545 . Accessed: 25/06/2014 08:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 08:15:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 2 febbraio 1990, n. 42 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6);Pres. Saja, Est. Greco; Veroni (Avv. Agostini) c. Inps (Avv. Li Marzi); interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato La Porta). Ord. Trib. Reggio Emilia 6 giugno 1989 (G.U., 1 a s.s., n.35 del 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), p. 765/766Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184545 .

Accessed: 25/06/2014 08:15

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Cost. Tale funzione potrebbe trovare attuazione in una nuova

disciplina della caccia, coerente in particolare alla normativa co

munitaria, la quale predisponga limiti diretti ad un'utilizzazione

ponderata delle risorse faunistiche ed ambientali sul territorio na

zionale.

Aggiungendosi peraltro, che — anche medio tempore — l'e

ventuale esito positivo soltanto della seconda consultazione non

si pone certamente in contrasto con l'art. 117 Cost, in quanto

non sopprimerebbe dalla previsione di questo la materia «cac

cia», pur sempre esercitabile nell'ambito dei fondi pubblici, ove

è consentita, e di quelli privati, con il consenso del proprietario. Deve quindi concludersi che nessun ostacolo impedisce di rico

noscere la legittimità costituzionale anche della seconda richiesta

di referendum.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara ammissibili

le richieste di referendum popolare per l'abrogazione: — degli art. 2 (nella parte indicata in epigrafe), 3, 2° comma,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2° e 3° comma, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 2° e 4° comma, 20, 21, 22, 23 , 24, 25 , 26 (nella parte

indicata in epigrafe), 27, 28, 29, dal 2° al 7° comma, 30, 31,

32, 33, 34, 36 e 37 1. 27 dicembre 1977 n. 968, contenente princi

pi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna

e la discipina della caccia; — dell'art. 842, 1° e 2° comma, c.c.;

richieste dichiarate legittime, con ordinanze del 19 dicembre

1989, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 febbraio 1990, n. 42

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 febbraio 1990, n. 6);

Pres. Saja, Est. Greco; Veroni (Avv. Agostini) c. Inps (Avv.

Li Marzi); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato La

Porta). Ord. Trib. Reggio Emilia 6 giugno 1989 (G.U., la

s.s., n. 35 del 1989).

Previdenza sociale — Assegni familiari — Figlio lavoratore di

genitori disoccupati senza indennità — Esclusione — Incostitu

zionalità (Cost., art. 3, 31, 38; d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797,

t.u. delle norme concernenti gli assegni familiari, art. 3).

È incostituzionale, per violazione degli art. 3, 31 e 38 Cost., l'art.

3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 maggio 1955 n. 197, nella parte

in cui, non prevedendo anche l'ipotesi dello stato di disoccupa

zione del padre senza indennità, nega la qualifica di capo fami

glia, con diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a

carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza in

dennità. (1)

(1) L'art. 3, 1° comma, t.u. 797/55 è stato dichiarato incostituzionale

da Corte cost. 7 luglio 1980, n. 105, Foro it., 1980, I, 2096, con nota

di richiami, nella parte in cui non disponeva che gli assegni familiari

spettanti per i figli a carico potessero essere corrisposti in alternativa alla

donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore.

Corte cost. 19 dicembre 1984, n. 291, citata in motivazione della sen

tenza che si riporta, e che ha assimilato la morte e all'abbandono del

padre ai fini del riconoscimento della qualifica di capo famiglia al nonno

della persona a carico, si legge id., 1985, I, 358, con nota di richiami.

Per ulteriori riferimenti, in tema di assegni familiari: v. Corte cost.

6 dicembre 1988, n. 1067, id., 1989, I, 3268, con nota di richiami, che

ai fini del relativo diritto ha ritenuto computabile nel reddito del lavora

tore le somme soggette a tassazione separata Irpef, nonché Cass. 27 feb

braio 1989, n. 1074, ibid., 3151, con nota di richiami, che afferma la

sussistenza del requisito della vivenza a carico per il figlio infraventunen

ne che lavori come apprendista percependo una retribuzione di tanto in

feriore a quella cui avrebbe avuto diritto da non apprendista, si da far

ritenere che il genitore provveda a colmare il divario con il proprio reddi

to. In dottrina, cons. C. Silvestro, Trattamento di famiglia ed omoge

neizzazione pubblico-privato (nota a Corte cost. 21 luglio 1988, n. 851,

id., 1989, I, 2677), in Riv. giur. lav., 1989, III, 258.

Per riferimenti, invece, sull'indennità di disoccupazione, da ultimo, v.

Il Foro Italiano — 1990.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legit timità costituzionale dell'art. 3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 mag

gio 1970 n. 797, il quale, negando la qualifica di capo famiglia,

con il diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a carico,

al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità, vio

lerebbe:

a) l'art. 3, 2° comma, Cost., per la disparità di trattamento

di tale situazione rispetto a quella analoga dell'abbandono da parte

del genitore, considerata, invece, idonea all'attribuzione del dirit

to in favore dei suddetti soggetti;

b) l'art. 31 Cost., perché la censurata esclusione del diritto in

parola nell'ipotesi considerata si risolve in un'insufficiente tutela

della famiglia;

c) l'art. 38 Cost., in quanto verrebbero meno i mezzi di sussi

stenza in danno di soggetti privi di redditi propri e non in condi

zione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

2. - La questione è fondata.

Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenzia le di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla retribu

zione, hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'im

pegno assunto dallo Stato di agevolare, con misure economiche

ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempi

mento dei compiti relativi (art. 31 Cost.).

Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra gli al

tri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico

del fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale

impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle

persone che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in

tali casi il fratello che lavora diventa capo famiglia.

Secondo la disposizione censurata, la detta impossibilità deriva

o dalla morte o dalla invalidità permanente o dall'abbandono

del padre: non è considerato lo stato di disoccupazione involon

taria di quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso è

previsto, tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione

del diritto agli assegni alla madre.

Tale disciplina normativa crea effettivamente un'irrazionale di

sparità di trattamento specialmente tra due ipotesi: dell'abbando

no e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente omogenee

in quanto producono entrambe situazioni di bisogno per alcuni

dei figli minori, accentuate dalla mancata previsione del diritto

agli assegni familiari a favore del fratello maggiore che lavora.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps e dall'avvocatura

generale dello Stato, trattasi di situazioni temporane e reversibili.

Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia cosi come può

tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di disoccupazione

ed il titolo alla percezione degli assegni familiari per il figlio mag

giorenne che lavora.

Né sussistono altri rimedi allo stato di disoccupazione, che do

vrebbero impedire, secondo l'Inps, l'erogazione degli assegni fa

miliari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente, il

padre e la madre disoccupati non percepiscono né indennità né

assegni di disoccupazione. 2.1 - Risultano, altresì, violati gli art. 31 e 38 Cost, in quanto,

per i fratelli maggiorenni lavoratori con genitori disoccupati sen

za indennità o assegno di disoccupazione, viene meno quel tratta

mento previdenziale (gli assegni familiari) che, come si è già det

to, costituisce una delle provvidenze che lo Stato eroga in osser

vanza degli invocati precetti costituzionali per la tutela della

famiglia e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto più gravi sono

le conseguenze della disposizione impugnata in quanto le persone

escluse dalla percezione degli assegni familiari sono tenute per

legge (art. 433 e 441 c.c.) al mantenimento dei propri familiari

che versano in stato di bisogno (nella specie, fratelli e sorelle

minori). Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3, 2° comma, lett. a), d.p.r. 30 maggio

1970 n. 797 (testo unico delle norme concernenti gli assegni fami

liari), nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni fa

miliari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione

del padre senza indennità.

Corte cost. 27 aprile 1988, n. 497, Foro it., 1989, I, 3013, con nota di

richiami, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 13 d.l. 2 marzo

1974 n. 30 convertito in 1. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui fissa

in lire ottocento al giorno la misura dell'indennità di disoccupazione or

dinaria senza prevedere un meccanismo di adeguamento del valore.

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