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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 21 novembre 1979, n. 132 (Gazzetta...

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sentenza 21 novembre 1979, n. 132 (Gazzetta ufficiale 28 novembre 1979, n. 325); Pres. Amadei, Rel. De Stefano; imp. Angelo; Zambataro c. Soc. F.a.t.a. (Avv. Pasanisi); interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Pret. Francavilla Fontana 9 novembre 1974 (Gazz. uff. 9 luglio 1975, n. 181); Trib. Paola 11 ottobre 1977 (id. 31 maggio 1978, n. 149) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 11/12-13/14 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171812 . Accessed: 28/06/2014 16:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 16:15:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 21 novembre 1979, n. 132 (Gazzetta ufficiale 28 novembre 1979, n. 325); Pres.Amadei, Rel. De Stefano; imp. Angelo; Zambataro c. Soc. F.a.t.a. (Avv. Pasanisi); interv. Pres.Cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti). Ord. Pret. Francavilla Fontana 9 novembre 1974(Gazz. uff. 9 luglio 1975, n. 181); Trib. Paola 11 ottobre 1977 (id. 31 maggio 1978, n. 149)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 11/12-13/14Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171812 .

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PARTE PRIMA

tive della moglie, mentre la figlia perde in ogni caso tale diritto

per susseguente matrimonio. È quindi evidente che la denunciata

disparità di trattamento, essendo fondata meramente sulla di

versità del sesso, risulta costituzionalmente illegittima, alla stre

gua della costante giurisprudenza di questa corte.

Per questi motivi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.

3, lett. a), d. 1.1. 18 gennaio 1945 n. 39, nella parte in cui pre vede la perdita della pensione di riversibilità spettante alle figlie

quando contraggono matrimonio.

II

La Corte, ecc. — 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la

Corte dei conti solleva, in riferimento all'art. 3 Cost., la questio ne di legittimità della disposizione dell'art. 6, 2° comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646, che, tra i requisiti per la concessione

del trattamento di riversibilità, pone quello che il matrimonio

del pensionato sia durato almeno due anni; e ciò in quanto detta

disposizione « non prescinde dalla condizione della durata del

matrimonio (biennio) quando trattisi di matrimoni successivi a

divorzio ».

Si osserva nell'ordinanza che l'art. 32 legge 3 giugno 1975 n.

160, riformando la disciplina delle pensioni erogate dall'I.n.p.s.

(per le quali, ai fini della concessione del trattamento di riversi

bilità, è del pari richiesto che il matrimonio sia durato almeno

due anni), ha disposto che da quel requisito si prescinde quando il matrimonio sia stato contratto dopo lo scioglimento d'un pre cedente matrimonio a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898,

purché entro il 31 dicembre 1975; e che pertanto, in seguito a

questa innovazione legislativa, si è verificata una illogica discri

minazione tra due categorie di soggetti versanti in condizioni so

stanzialmente ed obiettivamente identiche, i provenienti da di

vorzio il cui trattamento pensionistico è regolato dalla legge dian

zi ricordata, e quelli il cui trattamento pensionistico ricade sotto

la disciplina della legge 22 novembre 1962 n. 1646 (casse pensioni

degli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro). L'or

dinanza di rimessione prospetta, conseguentemente, la opportuni tà che la eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6

legge n. 1646 del 1962 venga estesa anche all'analoga disposi zione dell'art. 81,3° comma, del t. u. delle norme sul trattamento

di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, appro vato con d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092.

2. - La questione è fondata. Questa corte, con sentenza 9 gen naio 1975, n. 3 (Foro it., 1975, I, 253), ebbe già a dichiarare non

fondata la questione di legittimità dell'art. 6, 2" comma, leg

ge 22 novembre 1962 n. 1646 e dell'art. 11, 2° comma, legge 15

febbraio 1958 n. 46 (modificato dall'art. 1 legge 14 maggio 1969

n. 252, e ora sostituito dall'art. 81, 3° comma, t. u. approvato con

d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092), questione allora prospettata sotto altri profili e anche in riferimento a diversi parametri co

stituzionali; e ciò osservando, in particolare, che « i criteri limi

tativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni con

clusi da già pensionati sono stati dettati, in via generale, dal le

gislatore, come remora all'ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale affetto, e quindi, in tal senso, sospet tabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in qual che modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si risol vono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e

fraudolenti iniziative ». Ma quella pronuncia, anche nella ricor

data motivazione, che qui si conferma, circa la legittimità, in

via generale, dei requisiti limitativi per la concessione delle pen sioni di riversibilità, non osta alla odierna decisione di accogli mento, che si impone in relazione alla denunciata disparità di

trattamento, determinata dalla legge di riforma delle pensio ni erogate dall'I.n.p.s., con l'introduzione della deroga al re

quisito della durata minima del matrimonio nella speciale ipo tesi di matrimonio successivo a divorzio di uno dei coniugi.

L'art. 32 legge 3 giugno 1975 n. 160 (che sostituisce il 2° com ma dell'art. 7 legge 12 agosto 1962 n. 1338, nel testo risultante dall'art. 24 legge 30 aprile 1969 n. 153) dispone infatti che da

quel requisito si prescinde « per i matrimoni celebrati successiva alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno

dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975 ». Questa disposizione, intesa a consentire l'accesso alla pensione di riversibilità nei casi

non infrequenti in cui l'instaurazione d'un regolare rapporto di

coniugio in età avanzata dipendeva dalla preesistente impossibi lità giuridica, dovuta alla indissolubilità d'un preesistente vincolo

matrimoniale (e in questa prospettiva la norma prevede un ter

mine per la sua efficacia temporale, limitata ai matrimoni cele

brati non oltre il 31 dicembre 1975), ha prodotto una ingiustifi cata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi

titolo a pensione di riversibilità, in base alle leggi concernenti i

pensionati assistiti dalle casse degli istituti di previdenza del mi nistero del tesoro, ed i pensionati civili e militari dello Stato. La ratio della norma derogatrice non esige la estensione anche a beneficio delle ricordate categorie, non potendosi individuare alcun elemento idoneo a giustificare una diversa disciplina del

requisito di cui è causa, per la concessione delle pensioni di ri

versibilità.

Di conseguenza, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale

dell'art. 6, 23 comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646, nonché, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, dell'art. 81, 3°

comma, t. u. approvato con d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Per questi motivi, dichiara la illegittimità costituzionale del

l'art. 6, 2° comma, legge 22 novembre 1962 n. 1646, in relazione al disposto dell'art. 32 legge 22 novembre 1975 n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto

dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art.

32 « per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di

scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi

pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898, ma

non oltre il 31 dicembre 1975 »; dichiara, a norma dell'art. 27

legge 11 marzo 1953 n. 87, la illegittimità costituzionale, nella

stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, 3°

comma, t. u. approvato con d. pres. 29 dicembre 1973 n. 1092.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 novembre 1979, n.

132 (Gazzetta ufficiale 28 novembre 1979, n. 325); Pres. Ama

dei, Rei. De Stefano; imp. Angelo; Zambataro c. Soc. F.a.t.a.

(Avv. Pasanisi); interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato

Azzariti). Ord. Pret. Francavilla Fontana 9 novembre 1974

(Gazz. uff. 9 luglio 1975, n. 181); Trib. Paola 11 ottobre 1977

(id. 31 maggio 1978, n. 149).

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria auto

veicoli — Macchine agricole — Esclusione — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; legge 24 dicem

bre 1969 n. 990, assicurazione obbligatoria della responsabi lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e

dei natanti, art. 5).

£ infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 legge 24

dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui esclude le macchine

agricole dall'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (con

conseguente impossibilità di esperire l'azione diretta nei con

fronti dell'assicuratore del veicolo danneggiante con coper tura assicurativa volontaria), in riferimento agli art. 3 e 24

Cost. (1)

La Corte, ecc. — 1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano que stione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli art. 3 e

24 Cost., dell'art. 5 legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui esclude le macchine agricole dall'obbligo dell'assicura

zione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore. 2. - I giudizi, avendo ad oggetto identica questione, vengono

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La questione non è fondata.

(1) L'ordinanza 9 novembre 1974 del Pretore di Francavilla Fontana è massimata in Foro it., 1975, II, 299. Per la manifesta infondatezza della questione, Cass. 5 novembre 1973, Menconi, id., 1974, II, 178.

Nel senso di escludere l'obbligo di assicurazione per la responsa bilità civile per le macchine agricole, Cass. 23 febbraio 1976, Gallo, id., Rep. 1977, voce Assicurazione '(contratto), n. 240.

Le decisioni della Corte costituzionale 1° marzo 1973, n. 24, 12 marzo

1975, n. 55, e 29 dicembre 1976, n. 264, citate in motivazione, si leg gono in Foro it., 1973, I, 609; 1975, I, 1060; 1977, I, 565. Cfr. altresì Corte cost. 10 luglio 1975, n. 198, id., 1975, I, 1886, relativa ad altra ipotesi analoga.

In dottrina cfr. Militerni-Vella, L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, 1971, 70; Poggi-Fusaro, L'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile, 1970, 42. Sui rapporti fra la responsabilità dell'assicuratore per responsabilità

civile e quella dell'assicurato v., da ultimo, Pret. Carpi 29 giugno 1978, Foro il., 1979, I, 1608, con nota di richiami e osservazioni di Silve

strini, cui adde, in dottrina, M. Arato, Proposte inglesi di riforma nella responsabilità civile automobilistica, in Politica del diritto, 1979, 379. Sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del

proprietario non conducente, Cass. 6 gennaio 1979, n. 61, Foro it., 1979, I, 662, con nota di richiami.

In tema di assicurazione r.c.a. v., da ultimo, Corte cost. 10 maggio 1979, n. 14, id., 1979, I, 1626, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Si afferma, nell'ordinanza emessa dal Pretore di Francavilla

Fontana, che la denunciata norma violerebbe il principio di egua

glianza per ingiustificata disparità di trattamento, non vedendosi

motivo perché l'assicurazione, obbligatoria per tutti i veicoli che

circolano su pubbliche strade, non lo debba essere anche per le

macchine agricole che pure circolano sulle stesse. Ed una evi

dente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente iden

tiche prospetta, del pari, l'ordinanza del Tribunale di Paola, ri

tenendo priva di giustificato e razionale motivo l'esclusione delle

macchine agricole dall'obbligo di assicurazione. Invero, secondo

il giudice a quo, se l'obbligo assicurativo discende dalla « poten zialità al danneggiamento » insita nei veicoli a motore circolanti

su aree pubbliche, le macchine agricole, per la loro potenza,

mole, peso, difficoltà di manovra e di controllo, intrinseca capa cità di velocità, si appalesano, allorché circolino su pubbliche

vie, tra i veicoli di potenziale maggior pericolo.

Ritiene la corte che le cennate considerazioni non valgano a

suffragare l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Dai la

vori parlamentari relativi alla legge n. 990 del 1969 chiaramente

emerge che l'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo as

sicurativo non fu immotivata, ma fu, al contrario, oggetto di at

tenta valutazione, venendone in quella sede discussi i pro ed i

contra. Già nella relazione ministeriale che accompagna il di

segno di legge, si afferma che le macchine agricole (intendendosi

per tali quelle descritte nell'art. 29 t. u. delle norme sulla circo

lazione stradale, approvato con d. pres. 15 giugno 1959 n. 393) vanno escluse dall'obbligo assicurativo in quanto « per l'uso cui

sono destinate e per la loro natura non presentano un grado di pericolosità tale da destare preoccupazione sul piano sociale ».

Ben vero che nel parere sullo stesso disegno di legge espresso dalla X commissione (trasporti) della Camera dei deputati si

richiede che l'assicurazione obbligatoria venga estesa alle mac

chine agricole; e che nella discussione in sede legislativa in seno

alla XII commissione (industria e commercio) della stessa Ca

mera viene presentato un emendamento soppressivo dell'articolo

che sancisce l'esclusione dall'obbligo. Ma da parte del relatore,

pur ammettendosi che non sussistono difficoltà di principio ad

accettare la richiesta estensione, si fa presente che la scarsa cir

colazione delle macchine agricole su strade di uso pubblico, la

loro modesta velocità, le difficoltà in cui versa l'economia agri cola, giustificano la loro esclusione dall'obbligatorietà dell'assi

curazione; ed il rappresentante del Governo invita la commis

sione a soprassedere, osservando che l'assicurazione obbligato ria potrebbe rallentare lo sviluppo in corso della meccanizza

zione agricola, e che in prosieguo di tempo il problema potrà es

sere nuovamente affrontato, allorché in tutto il territorio nazio

nale sarà stato raggiunto un soddisfacente livello di tale mecca

nizzazione. Dopo di che, in sede di votazione, l'emendamento

soppressivo viene respinto.

All'altro ramo del Parlamento, discutendosi in sede redigente nella IX commissione (industria, commercio interno ed estero,

turismo) il disegno approvato dalla Camera, vengono egualmente

presentati ed illustrati emendamenti soppressivi della norma

che esclude dall'obbligo le macchine agricole, sostenendosi che

queste rappresentano un rischio serio per la circolazione stra

dale, essendo in grado di determinare sinistri notevoli. Il rela

tore auspica che da parte del Governo si presenti una proposta di legge che, con norme adeguate al particolare settore, imponga l'assicurazione obbligatoria anche per le macchine agricole; ed il

rappresentante del Governo prende atto « della volontà larga mente espressa da questa commissione affinché anche le mac

chine agricole vengano assoggettate all'assicurazione obbligato ria », annunziando che si darà carico della successiva presenta zione di apposito disegno di legge al riguardo. A seguito di siffat te assicurazioni vengono ritirati i presentati emendamenti, e la

commissione, nel votare il disegno di legge che mantiene la

norma eccettuativa, esprime alla unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo, fra l'altro, a « condurre studi ed ac

certamenti che consentano di pervenire all'estensione dell'assicu

razione obbligatoria alle macchine agricole ». Impegno che viene

poi ribadito al momento della definitiva approvazione da par te dell'assemblea.

4. - Il diffuso richiamo ai lavori parlamentari comprova dun

que che all'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo assi

curativo si pervenne non arbitrariamente né apoditticamente, ma

sulla base delle ricordate valutazioni di una pluralità di profili che concorrevano a configurare la loro diversa, peculiare posi zione rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Valutazioni che, non apparendo alla corte palesemente irrazio

nali, precludono l'indagine sul loro merito, rientrando certa

mente nella sfera della responsabile discrezionalità del legis latore.

Né può ritenersi in contrasto con siffatte valutazioni il propo nimento dallo stesso legislatore espresso, contemporaneamente al

l'approvazione della denunciata norma eccettuativa, di pervenire in prosieguo di tempo, sulla base di studi ed accertamenti ai

quali impegnavasi il Governo, all'estensione con apposita legge dell'assicurazione obbligatoria alle macchine agricole: dovendosi in ciò ravvisare una conferma di quel criterio di gradualità nel

l'introduzione del nuovo regime di assicurazione, cui hanno già fatto riferimento le sentenze di questa corte n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976 (Foro it., 1975, I, 1060; 1977, I, 565) a proposito dell'originaria esclusione dei terzi trasportati dall'obbligo di as

sicurazione, ad essi successivamente esteso con d. 1. 23 dicem bre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Non sussiste dunque, alla stregua delle considerazioni che pre cedono, quell'identità di situazioni diversamente disciplinate, nel la quale si concreterebbe, secondo i giudici a quibus, la denun ciata violazione dell'art. 3 Cost.

5. - Del pari non sussiste l'asserito contrasto del menzionato art. 5 legge n. 990 del 1969 con l'art. 24 Cost. Ben vero che l'azione diretta contro l'assicuratore, concessa al danneggiato dal l'art. 18 di detta legge nell'ambito dell'assicurazione obbliga toria, non può dallo stesso essere esercitata contro l'eventuale as

sicuratore di macchina agricola, esclusa per effetto della denun ciata norma da siffatto obbligo. Ma in ciò la corte non ravvisa una limitazione del diritto di difesa, che in tal caso si estrinseca

nell'ambito della comune normativa dettata per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicura zione della responsabilità civile, segnatamente potendosi avvalere del disposto dell'art. 2767 cod. civile. Mentre l'azione diretta con tro l'assicuratore costituisce un ulteriore presidio processuale in trodotto a tutela di quelle particolari esigenze socialmente rile

vanti, al cui soddisfacimento è preordinata appunto l'assicura zione obbligatoria, secondo quanto già sottolineato da questa corte nella sentenza n. 24 del 1973 (id., 1973, I, 609). Esigenze che il legislatore non ha ritenuto sussistere, almeno finora, in ordine ai danni prodotti dalla circolazione su pubbliche strade delle macchine agricole.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 5 legge 24 dicembre 1969 n. 990

(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dalle ordinanze del Pretore di Francavilla Fontana del 9 novembre 1974 e del Tribunale di Paola dell'I 1 ottobre 1977.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 luglio 1979, n. 92

(Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rei. Bucciarelli Ducei; imp. Battistini; interv. Pres. Cons, mini stri (Avv. dello Stato Carafa). Orci. Trib. Torino 6 novembre 1974 (Gazz. uff. 11 giugno 1975, n. 152).

Posta e telecomunicazioni — Corrispondenza soggetta a controllo — Pubblicazioni a stampa — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 21; d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, t. u. del le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e

telecomunicazioni, art. 11).

É infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, 2° comma, d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui equipara le pubblicazioni a stampa alla corrispondenza ordinaria ai fini del controllo di inoltrabilità, in riferimento all'art. 21, 2°, 3", 4" e 6° comma, Cost. (1)

(1) L'ordinanza 6 novembre 1974 del Tribunale di Torino (originata dalla controversia sulla legittimità del decreto del pretore che aveva negato l'inoltro al fascicolo di ottobre 1970 della rivista « Playmen ») è massimata in Foro it., 1975, II, 343; essa riproponeva la questione già sollevata con l'ordinanza 13 gennaio 1971 (Le leggi, 1971, ap pendice: Corte cost., 439) ed in relazione alla quale Corte cost. 6

giugno 1973, n. 75 (Foro it., 1973, I, 2317) aveva disposto la resti tuzione degli atti per il riesame della rilevanza a seguito dell'entrata in vigore del d. pres. 29 marzo 1973 n. 156.

Sulla normativa anteriore cfr. Corte cost. 16 luglio 1968, n. 100, id., 1968, I, 2386, commentata da Guariniello, in Giur. costit., 1968, 1592.

Sul buon costume come limite della libertà di manifestazione del pensiero v., da ultimo, R. Cortese, M. Petrone, Moralità pubblica e buon costume, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1977, XXVII, 39, 60; Pace, in Commentario della Costituzione, diretto da G. Branca, 1977, sub art. 15, 80; nonché il volume Orientamenti giurisprudenziali in tema di buon costume, pubblicato a cura della Camera dei depu

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