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sentenza 24 maggio 1991, n. 212 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 29 maggio 1991, n. 21);Pres. Corasaniti, Est. Spagnoli; Granelli ed altri (Avv. Vaiano) c. Regione Lombardia (Avv.Onida, Pagano). Ord. Tar Lombardia 11 luglio 1990 (G.U., 1 a s.s., n. 5 del 1991)Source: Il Foro Italiano, Vol. 114, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1991), pp. 1633/1634-1635/1636Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23185491 .
Accessed: 25/06/2014 08:27
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 24 maggio 1991, n. 212
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 maggio 1991, n. 21); Pres. Corasaniti, Est. Spagnoli; Granelli ed altri (Avv. Vaia
no) c. Regione Lombardia (Avv. Onida, Pagano). Ord. Tar
Lombardia 11 luglio 1990 (G.U., la s.s., n. 5 del 1991).
CORTE COSTITUZIONALE;
Regione — Lombardia — Promozione della ricettività alber
ghiera in occasione dei mondiali di calcio — Approvazione dei progetti edilizi — Procedimento speciale — Violazione di
competenze comunali — Incostituzionalità (Cost., art. 128; 1. 16 maggio 1970 n. 281, provvedimenti finanziari per l'at
tuazione delle regioni a statuto ordinario, art. 17; 1. 28 feb
braio 1985 n. 47, norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie, art. 1, 4; 1. 8 giugno 1990 n. 142, ordinamento delle
autonomie locali, art. 3; 1. reg. Lombardia 4 luglio 1988 n.
39, norme a sostegno della promozione e incentivazione della
ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione
dei mondiali di calcio 1990, art. 3, 5, 6).
Sono illegittimi, per violazione dell'art. 128 Cost., gli art. 3,
2° comma, 5, 1° comma, 6 l. reg. Lombardia 4 luglio 1988
n. 39, nella parte in cui, allo scopo di promuovere ed incenti
vare la ricettività turistico-alberghiera ed extralberghiera in
occasione dei mondiali di calcio 1990 nel comune di Milano
e nei comuni confinanti, introducono un procedimento spe
ciale, in deroga alla ordinaria disciplina urbanistica, per l'ap
provazione dei relativi progetti edilizi. (1)
Diritto. — 1. - Il Tar della Lombardia dubita che la 1. reg.
Lombardia 4 luglio 1988 n. 39 sia costituzionalmente illegittima
per contrasto, per un verso, con gli art. 117, 5, 114 e 128 Cost.,
per altro verso, con il principio di ragionevolezza tratto dal
l'art. 97 Cost.
La legge impugnata, allo scopo di promuovere e incentivare
la ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera in occasio
ne dei mondiali di calcio 1990 nel comune di Milano e nei co
muni confinanti, introduce un procedimento speciale, in deroga
alla ordinaria disciplina urbanistica, per l'approvazione dei re
lativi progetti edilizi. Tale procedimento in sostanza si snoda
nelle seguenti fasi: presentazione dei progetti al comune e alla
giunta regionale (art. 1,1° comma); parere del comune, vinco
lante se espresso, da pronunziarsi entro e non oltre i successivi
trenta giorni (art. 3, 2° comma); valutazione dell'ammissibilità
dei progetti da parte della giunta regionale in relazione a stan
dards specificamente indicati (art. 4); approvazione dei progetti
da parte della stessa giunta regionale, motivando in relazione
sia all'intervenuto parere comunale o, in assenza di questo, al
l'eventuale assenso al progetto, sia alla concessione edilizia in
deroga agli strumenti urbanistici (art. 5, 1° comma); rilascio
della concessione edilizia ad opera del sindaco, con la forma
zione del silenzio-accoglimento in caso di mancata pronuncia
(1) La corte nel motivare la dichiarazione di incostituzionalità della
1. reg. lombarda 39/88 fa interamente riferimento alla precedente sent.
4 aprile 1990, n. 157 (Foro it., 1990, I, 2134, con nota di richiami)
con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della 1. reg. Piemonte 5
ottobre 1989, nella parte in cui, stabilendo una procedura speciale per la presentazione e l'approvazione dei progetti edilizi finalizzati alla co
struzione di nuove strutture turistiche ed alberghiere o al recupero ed
al miglioramento di quelle dismesse o in esercizio in vista dello svolgi
mento dei campionati del mondo di calcio del 1990, viola le competenze attribuite ai comuni.
Per altre questioni di legittimità costituzionale relative a presunte vio
lazioni della competenza comunale in materia edilizia da parte della re
gione, v. Corte cost. 11 febbraio 1991, n. 73, che sarà riportata nel pros
simo fascicolo, con nota di richiami; sent. 27 aprile 1988, n. 499, Foro
it., 1989, I, 3085, con nota di richiami, commentata da Teresi, in Giur.
costit., 1988, I, 2228 e da Vesperini, in Riv. giur. urbanistica, 1989, 199.
Per la legittimità costituzionale della legislazione regionale lombarda
in materia di rilascio di concessioni edilizie, v. Corte cost., ord. 23
giugno 1988, n. 714, Foro it., Rep. 1989, voce Regione, n. 356, che
ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 3, lett. b, 1. reg. Lombardia 7 giugno 1980 n. 93, in ordine
alla subordinazione del rilascio di concessione a favore del titolare, le
gale rappresentante dell'impresa agricola, al versamento di contributi.
Circa i presupposti, con riguardo alla regione Lombardia, per il rila
scio di una concessione di costruzione in deroga, v. Tar Lombardia,
sez. I, 8 marzo 1990, n. 157, id., 1991, III, 89, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1991 — Parte 1-30.
entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei progetti
approvati nel bollettino regionale (art. 6, 1° e 2° comma); pre visione della possibilità per il concessionario di ottenere una
nuova concessione per la parte di lavori non ultimata entro il
30 aprile 1990 (art. 6, 3°, 4° e 5° comma). 2. - La difesa del presidente della giunta ha eccepito l'inam
missibilità della questione per genericità, non avendo provvedu
to il giudice a quo ad indicare specificamente le disposizioni
oggetto delle censure.
L'eccezione non può essere accolta. Infatti, nonostante che
l'impugnativa sia formulata nei confronti dell'intera legge, dal
la prospettazione delle censure e dai riferimenti alla fattispecie
oggetto del giudizio a quo, è agevole dedurre che la questione
coinvolge in realtà soltanto l'art. 3, 2° comma, l'art. 5, 1° com
ma, e l'art. 6.
3. - Il primo gruppo di censure ha al centro, in sostanza,
l'asserita lesione dell'autonomia comunale nella materia, pro
spettata sia come violazione di principi fondamentali della legis
lazione statale — che garantirebbero ai comuni la signoria del
proprio territorio, attribuendo alle regioni meri poteri program
matori, di indirizzo e di supporto — sia come autonoma ragio
ne di contrasto con la generale garanzia dell'autonomia comu
nale, tratta dagli art. 5, 114 e 128 Cost.
La lamentata compressione dell'autonomia comunale consi
sterebbe nell'avere attribuito alle regioni ogni potere decisorio
in relazione sia all'approvazione dei progetti, sia alla concessio
ne edilizia in deroga e nell'avere corrispondentemente ridotto
l'intervento del comune ad un semplice potere consultivo nel
primo caso, e a un mera attività esecutiva, senza alcun margine
di discrezionalità, nel secondo caso.
4. - La questione è fondata, per le stesse ragioni che hanno
indotto questa corte ad adottare la sentenza n. 157 del 1990
(jForo it., 1990, I, 2134). La legge oggi impugnata infatti ha, per quanto qui interessa,
un contenuto analogo a quello della legge della regione Pie
monte oggetto di tale sentenza, mentre le differenze pur sussi
stenti tra i due atti non sono rilevanti né comunque tali da sot
trarre la presente questione all'applicazione degli stessi criteri
di decisione allora adottati. Nel caso precedente infatti questa
corte giudicò illegittima la legge impugnata in riferimento al
l'art. 128 Cost., per avere sottratto ai comuni competenze ad
essi già affidate dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 d.p.r.
n. 616 del 1977, e ciò, in sostanza, perché nello speciale proce
dimento ivi previsto «tutti i poteri decisionali spettanti in tale
materia agli organi comunali vengono... trasformati in semplici
poteri consultivi e di proposta o in mere attività esecutive, men
tre la regione con l'approvazione dei progetti assume in proprio
una competenza di natura provvedimentale attinente alla sfera
edilizia che esula dall'ambito delle attribuzioni più generali rela
tive alla disciplina dell'uso del territorio, affidate alla stessa re
gione dagli art. 80 ss. d.p.r. n. 616 del 1977».
Tali considerazioni si attagliano perfettamente al modello di
ripartizione di funzioni tra regione e comune disegnato nella
legge lombarda.
Non convince infatti l'obiezione della difesa della regione,
secondo la quale qui non potrebbe ravvisarsi una compressione
illegittima dell'autonomia comunale perché, a differenza che nella
legge della regione Piemonte, il parere del comune avrebbe ca
rattere vincolante.
Invero — come del resto ammette la stessa difesa — il sudde
to parere presenterebbe tale carattere soltanto in una limitata
ipotesi, e cioè quando sia ad un tempo espresso e negativo;
il medesimo parere invece non avrebbe la stessa efficacia se fa
vorevole, potendo essere superato dalla valutazione negativa di
ammissibilità effetuata dalla regione secondo i parametri indi
cati dall'art. 4 della legge; infine, la mancata espressione di qual
siasi parere nel termine non impedirebbe alla regione di prestare
egualmente il proprio assenso al progetto e di concludere dun
que in senso positivo il procedimento di approvazione.
Ora, a parte il fatto che anche al parere del comune previsto
dalla legge della regione Piemonte avrebbe potuto riconoscersi
un carattere limitatamente vincolante — essendo necessario l'av
viso favorevole dell'ente locale perché l'approvazione regionale
dei progetti potesse costituire, tra l'altro, variante agli strumen
ti urbanistici e deroga ai regolamenti edilizi (art. 5, 2° comma)
sembra comunque decisivo osservare che un potere che si atteg
gia nel modo sopra illustrato non può certo considerarsi equi
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1635 PARTE PRIMA 1636
valente al potere decisionale che spetta al diverso soggetto che
rimane dominus del procedimento e titolare dell'atto finale.
Le ragioni, prima testualmente citate, poste a sostegno della
sentenza n. 157 del 1990 restano, pertanto, del tutto appropria te per ritenere sussistente la lamentata violazione dell'autono
mia comunale anche nel caso attuale, e ciò tanto più ove si
consideri che la legge impugnata consente alla regione, nell'ipo tesi di mancata pronunzia di qualunque parere da parte del co
mune, di esercitare, in sostanza, un potere sostitutivo non espres samente attribuito e disciplinato, e privo di qualsiasi garanzia
procedurale.
Quanto poi al potere del sindaco circa il rilascio delle conces
sioni in deroga, non sono stati addotti argomenti convincenti
per contestare che esso, ridotto ad una attività meramente ese
cutiva del provvedimento regionale di approvazione dei proget
ti, si atteggi in modo identico a quello già ritenuto illegittimo dalla ripetuta sentenza n. 157 del 1990.
Infine, non potrebbe negarsi l'illegittimità della disciplina in
oggetto, sempre sotto il profilo fin qui considerato, facendo
richiamo all'art. 3 1. n. 142 del 1990, poiché da questo non
può trarsi l'attribuzione alla regione del potere di disporre del
contenuto e dell'estensione delle funzioni dei comuni, per di
più senza tenere conto del modo in cui esse si atteggiano nella
legislazione statale già vigente. Le disposizioni impugnate debbono, pertanto, essere dichia
rate costituzionalmente illegittime per le ragioni sopra illustrate,
considerandosi assorbito ogni ulteriore motivo di censura.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale degli art. 3, 2° comma, 5, 1° comma, e 6
1. reg. della Lombardia 4 luglio 1988 n. 39 (norme a sostegno della promozione e incentivazione della ricettività turistica al
berghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio
1990).
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 aprile 1991, n. 142
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 aprile 1991, n. 15); Pres. Gallo, Est. Granata; Druidi c. Enpaia (Avv. Scogna
miglio); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato D'Ama
to). Ord. Pret. Bologna 4 agosto 1990 (G.U., la s.s., n. 50
del 1990).
Lavoro (rapporto) — Trattamento di fine rapporto — Antici
pazione — Definitività dell'acquisto documentata da atto no
tarile — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 45; cod. civ., art.
2120; 1. 29 maggio 1982 n. 297, disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica, art. 1).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2120, 8°
comma, lett. b), c.c., come novellato dall'art. 1 l. n. 297 del
1982, nella parte in cui non prevede la possibilità di conces
sione dell'anticipazione (del trattamento di fine rapporto per
l'acquisto della prima casa di abitazione) in ipotesi di acqui sto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'ef
fettività. (1)
(1) Aderendo motivatamente all'interpretazione restrittiva della nor ma di cui all'art. 2120, 8° comma, lett. b), c.c. fornita dalla Corte di cassazione (sent. 21 gennaio 1988, n. 448, Foro it., Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 2367 e Riv. it. dir. lav., 1988, II, 657, con nota di M. Mariani, Le anticipazioni del trattamento di fine rapporto), la Corte costituzionale, con la sentenza riportata, ne ha dichiarato l'ille
gittimità costituzionale in parte qua, per violazione dell'art. 3 Cost,
(il profilo in relazione all'art. 45 è stato ritenuto assorbito). Per le posizioni della giurisprudenza di merito e della dottrina, in
aggiunta alle note di richiami a Pret. Firenze 27 novembre 1985 e Pret.
Cagliari 21 maggio 1985, Foro it., 1986, I, 823 e 1985, I, 3034, e alla citata nota di Mariani, cfr., da ultimo in vario senso e su profili vari, Pret. Legnano 3 ottobre 1989, Pret. Milano 3 giugno 1989, Pret. Mila no 22 dicembre 1988, Pret. Monsummano Terme 24 ottobre 1988, id.,
Rep. 1989, voce cit., nn. 2059, 2061, 2064, 2066; Pret. Rho 16 gennaio 1989, ibid., n. 2063 e Riv. it. dir. lav., 1989, II, 817, con nota di
Il Foro Italiano — 1991.
Diritto. — 1. - È stata sollevata questione incidentale di co
stituzionalità dell'8° comma, lett. b), dell'art. 2120, come no
vellato dall'art. 1 1. 29 maggio 1982 n. 297, che prevede il dirit
to del lavoratore di ottenere un'anticipazione del trattamento
di fine rapporto per l'acquisto della prima casa di abitazione
per sé o per i figli, documentato con atto notarile, ove interpre tato nel senso che tale forma documentale non ammetta equi
pollenti e che occorra l'acquisto definitivo, escludendosi in tal
modo dal beneficio — in contrasto con gli art. 3 e 45 Cost. — i lavoratori che stiano per acquistare (ma non abbiano anco
ra definitivamente acquistato) la proprietà dell'alloggio anche
attraverso una fattispecie negoziale diversa dalla compravendita
(come nell'ipotesi di alloggi assegnati ai soci di cooperativa). 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di rile
vanza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa
dell'Enpaia, atteso che è pregiudiziale alla valutazione della le
gittimità del regolamento dell'ente previdenziale (peraltro mera
mente riproduttivo, in parte qua, dell'8° comma dell'art. 2120
c.c.) lo scrutinio di costituzionalità della norma censurata, la
cui dichiarazione di incostituzionalità comporta conseguenzial
mente vuoi la disapplicazione del regolamento da parte del giu
dice ordinario (ex art. 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248, ali. E), se
atto di normazione secondaria, vuoi l'invalidità parziale dello
stesso se atto di autonomia privata (ex art. 2120, 11° comma,
c.c., che per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto consente solo condizioni di miglior favore rispetto a quelle di
legge). 3. - La questione è fondata.
La premessa interpretativa da cui parte il giudice a quo trova
puntuale riscontro nell'orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, ancorché espressa dall'unica pronuncia sul tema.
Ha infatti ritenuto detta corte nella sentenza n. 448 del 21 gen
naio 1988 (Foro it., Rep. 1988, voce Lavoro (rapporto), n. 2367)
che costituisce requisito dell'anticipazione del trattamento di fi
ne rapporto la «completa realizzazione dell'acquisto definitivo
formalmente documentato al momento della richiesta di antici
pazione»; quindi l'atto notarile, che il lavoratore è tenuto ad
allegare a fondamento della sua richiesta di anticipazione, deve
«documentare inequivocabilmente l'avvenuto acquisto» talché
non è sufficiente un acquisto meramente in itinere.
Questa esegesi trova conforto nella lettera della norma, che
riferisce l'onere di documentazione mediante atto notarile, non
già alla «necessità» (di acquistare), bensì ali'«acquisto», intro
ducendo cosi nel precetto legale una rigidità lessicale difficil
mente superabile in via interpretativa, tanto più se si considera
che — nella concorrente ipotesi delle «spese sanitarie» (che, se
condo il disposto dell'8° comma, lett. a, art. 2120 cit., giustifi cano anch'esse l'anticipazione del trattamento di fine rapporto) —
Mariani, Le anticipazioni del trattamento di fine rapporto dopo la sen
tenza della Cassazione n. 448 del 1988; Trib. Torino 23 maggio 1987 e Pret. Livorno 18 febbraio 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., nn.
2368, 2370; in dottrina, G. Pera, Diritto del lavoro4, 1991, 572. Oltre alle articolate ragioni che hanno portato il giudice delle leggi
a ritenere ingiustificata la limitazione del riconoscimento del diritto al
l'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai soli lavoratori che avessero acquistato, con atto notarile, la prima casa di abitazione per sé o per i figli, sembra utile sottolineare i seguenti aspetti della decisio ne in epigrafe:
a) la corte, coerentemente con la ratio decidendi ed il decisum, ha
precisato che l'acquisto in itinere può atteggiarsi «in ogni possibile fat
tispecie acquisitiva a realizzazione progressiva»;
ti) ha ritenuto strettamente legato alla ricostruzione restrittiva della Cassazione il requisito formale dell'atto notarile di cui all'art. 2120, 8° comma, lett. b), c.c. consentendo, quindi, tutti i mezzi probatori che dimostrino l'effettività, ossia «la serietà dell'operazione negoziale in corso e quindi la sua attendibile idoneità al raggiungimento del fine
dell'acquisto», da accertarsi prudentemente dal giudice; c) ha «coperto» l'evenienza della mancata, successiva realizzazione
dell'acquisto individuando l'esistenza di obblighi restitutori, sia espressi (e ciò previa la configurazione della concessione dell'anticipazione co me accordo bilaterale a contenuto patrimoniale suscettibile di apposi zione di condizione risolutoria o sospensiva), sia taciti (...«come in ap plicazione dell'istituto, di elaborazione giurisprudenziale, della presup posizione...»).
Sull'anticipazione del trattamento fine rapporto ex art. 2120, 8° com
ma, lett. a), cfr., da ultimo, Cass. 11 aprile 1990, n. 3046, Riv. giur. lav., 1990, II, 461.
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