sentenza 25 febbraio 1988, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 marzo 1988, n. 9);Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Liguria (Avv. Moretti) c. Min. sanità; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato La Porta). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2145/2146-2147/2148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181358 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Diritto. — 1. - La questione sollevata, in riferimento agli art.
76 e 77 Cost., non è fondata.
L'art. 7, 12° comma, della legge delega 21 febbraio 1980 n.
28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: «I
contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplen
ze di cui all'8° comma sono prorogati per coloro che erano in
servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda
tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati
idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non pre
senta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima
tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto
è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio
di idoneità neppure nella seconda tornata».
Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che,
salva l'eccezione prevista nel precedente 9° comma, il rapporto
di servizio in corso è un presupposto di legittimazione a parteci
pare al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di
questo di consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruo
lo dei ricercatori del personale universitario precario addetto alla
ricerca scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di inse
gnamento ufficiali.
Pertanto, gli interessati che non hanno partecipato alla prima
tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope
legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di
presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare
alla seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre paro
le, come correttamente ha interpretato l'art. 59, 2° comma, del
decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382, la seconda tornata è pre
vista dalla legge delega come prova d'appello, in funzione di re
pechage per coloro che, avendo partecipato alla prima tornata,
non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.
L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessio
ne è confutabile anche con l'argomento della reductio ad absur
dum. Se l'art. 7, 12° comma, 1. n. 28 avesse voluto scindere l'e
stinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla
prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare al
la seconda tornata, la norma produrrebbe una irrazionale dispa
rità di trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda
di partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola pre
sentata, non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essen
do, per ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla
seconda tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno econo
mico per l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sareb
be negato ai primi dalla norma che solo per essi dispone l'imme
diata estinzione del rapporto. 2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il 9°
comma dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i
quali la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non
è legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con l'uni
versità. L'argomento è inconferente. Concorrendo i requisiti ivi
indicati, il 9° comma equipara il personale universitario precario
già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla data in
cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per questa
categoria vale poi il limite risultante dal 12° comma, per cui sono
esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone diritto, non
hanno domandato di partecipare alla prima.
3. - L'interpretazione che fa emergere questo limite trova con
ferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7, 12°
comma, del disegno di legge delega per il riordino della docenza
universitaria nel testo inizialmente approvato dalla camera dei de
putati il 19 divembre 1979, nella parte che qui interessa, dispone
va semplicemente: «Se l'interessato non presenta domanda per
partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto
di diritto». Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto
per coloro che non presentassero domanda di partecipazione alla
prima tornata. Così formulata, la norma avrebbe potuto essere
interpretata nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idonei
tà fosse aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero
partecipato senza successo alla prima, sia, come unica prova sen
za appello, a coloro che alla prima non si fossero presentati.
Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe
introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente
squilibrate, il senato ha ripristinato il testo originario del disegno
di legge proposto dal governo, che è poi divenuto il testo di legge
definitivo.
Il Foro Italiano — 1988.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, 2° comma,
d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 («riordinamento della docenza uni
versitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica»), sollevata, in relazione agli art. 76 e
77, 1° comma, Cost., dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 febbraio 1988, n. 216
{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 marzo 1988, n. 9); Pres.
Saja, Est. Baldassarre; Regione Liguria (Avv. Moretti) c.
Min. sanità; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato La
Porta). Conflitto di attribuzioni.
Sanità pubblica — Impiego di apparecchiature diagnostiche a ri
sonanza magnetica nucleare — Disciplina — Competenza dello
Stato — Questione manifestamente infondata di costituzionali
tà (Cost., art. 117, 118; d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, attuazio
ne della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art.
30; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario
nazionale, art. 6).
Spetta allo Stato la disciplina dell'autorizzazione ed uso delle ap
parecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare nel
territorio nazionale. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 6, lett. c) ed i), I. 23 dicembre 1978 n. 833, ove
sia interpretato nel senso di attribuire allo Stato le funzioni
amministrative relative all'autorizzazione e all'uso di apparec
chiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, in riferi
mento agli art. 117 e 118 Cost. (2)
Diritto. — 1. - Con il presente giudizio per conflitto di attri
buzioni tra Stato e regioni, promosso con il ricorso di cui in epi
grafe, questa corte è chiamata a decidere sulla spettanza della
competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti l'in
stallazione e l'impiego delle apparecchiature diagnostiche a riso
nanza magnetica nucleare, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost.,
come attuati dagli art. 30, lett. c), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616
e 6, lett. c) ed /), 1. 23 dicembre 1978 n. 833.
2. - Nelle disposizioni che il legislatore nazionale ha adottato
al fine di determinare la ripartizione fra lo Stato e le regioni delle
competenze amministrative in materia sanitaria non c'è nessuna
norma che conferisce a organi regionali il potere di disciplinare
o di controllare l'uso delle sostanze o degli strumenti impiegabili
a fini diagnostici o terapeutici. Le uniche disposizioni che regola
no i settori materiali più prossimi a quelli ora indicati sono l'art.
7, lett. d), 1. n. 833 del 1978 che ha sostituito l'art. 31, lett. c),
(1-2) La scelta di demandare allo Stato le funzioni amministrative rela
tive all'impiego di apparecchiature diagnostiche che utilizzano onde elet
tromagnetiche e radiazioni nucleari è stata avallata dalla Corte costituzio
nale sulla base di una interpretazione estensiva delle disposizioni che ri
servano allo Stato l'impiego delle forme di energia capaci di alterare l'e
quilibrio biologico ed ecologico. In mancanza di una norma specifica in
materia, la corte ha ritenuto più rassicurante un controllo accentrato su
questo tipo di strumenti, visti i pericoli connessi con la loro utilizzazione.
Si tratta, del resto, com'è ovvio, di pericoli che attengono sia alla prote
zione dell'ambiente che del diritto alla salute, la cui salvaguardia, secon
do quanto dispone la Costituzione, rientra tra i compiti primari dello
Stato (v. per tutti Pizzorusso, Lezioni dì diritto costituzionale, Roma,
1984, 166 ss.). In tempi recenti la giurisprudenza ha mostrato particolare attenzione
nei confronti dei rischi derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici,
ammettendo un'ampia tutela anche di fronte alla semplice probabilità
del verificarsi di lesioni fisiche, in considerazione della gravità e irrepara
bilità delle stesse. In questo senso, v. Pret. Pietrasanta, ord. 8 novembre
1986, Foro it., 1987, I, 3372, con ampia nota di richiami, nonché, per
gli aspetti penalistici, Pret. Pietrasanta 23 febbraio 1987, id., 1987, II,
714, con nota di Mazzia. Per una fattispecie analoga, v. inoltre Pret.
Viareggio, ord. 10 marzo 1988, giud. De Cristofaro, Lunardi c. Enel,
inedita.
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2147 PARTE PRIMA 2148
d.p.r. n. 616 del 1977, e gli art. 194-198 t.u. leggi sanitarie del
1934, richiamati dall'art. 43 della predetta legge del 1978. In que sti articoli, tuttavia, l'oggetto della disciplina normativa è qual cosa di sostanzialmente diverso dall'impiego delle sostanze o de
gli strumenti utilizzabili a fini diagnostici o terapeutici. Nel pri mo caso, infatti, si tratta dei controlli sull'idoneità dei locali e
delle attrezzature adibiti per il commercio o per il deposito delle
sostanze radioattive e degli apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, ai quali si aggiungono i controlli sulla radioattività
ambientale. Nel secondo, invece, vengono in questione le autoriz
zazioni all'apertura o all'esercizio di istituzioni sanitarie di carat
tere privato (ambulatori, cliniche, gabinetti medici, ecc.) dove si
pratichino la radioterapia e la radiumterapia, nonché l'autorizza
zione della detenzione (in vista della cessione) di sostanze radioat
tive e l'obbligo di comunicazione da parte di fabbricanti e di ven
ditori relativo agli apparecchi radiologici smerciati.
Sotto questo profilo, si può dunque affermare, senz'ombra di
dubbio, che la pretesa della ricorrente di veder riconosciuta la
competenza regionale sulla disciplina amministrativa dell'installa
zione e dell'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza ma
gnetica nucleare non si può giovare di alcuna indicazione positiva in qualche modo rintracciabile nelle norme assumibili come para metri nel presente giudizio.
3. - D'altra parte, procedendo all'analisi delle disposizioni che
determinano positivamente le funzioni amministrative attribuite
in materia sanitaria allo Stato, v'è più di una previsione nella
quale può trovare agevole collocazione la disciplina contestata.
Va considerato, innanzitutto, l'art. 6, lett. c), 1. n. 833 del 1978, che ha sostituito l'art. 30, lett. c), d.p.r. n. 616 del 1977, fra
i cui oggetti rientrano «i presidi sanitari e medico-chirurgici», e
quindi ogni sostanza o strumento utilizzabile a fini diagnostici o terapeutici.
È ben vero, peraltro, che la stessa disposizione precisa che le
competenze statali sono delimitate alla disciplina della «produ
zione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e infor
mazione» dei suddetti presidi e che manca nella medesima dispo sizione ogni specifico riferimento all'impiego delle sostanze o de
gli strumenti di diagnosi e di terapia. Ma, per un verso, va osser
vato che la disciplina posta in essere dal decreto ministeriale im
pugnato è incentrata sulla sperimentazione delle apparecchiature
diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, tanto che, non solo
chi intende procedere all'installazione delle predette apparecchia ture deve dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi (quali, ad es., l'intensità del campo magnetico delle
apparecchiature, il sistema di schermatura, le specifiche compe tenze degli operatori, la presumibile patologia afferente al bacino
di utenza, il prevedibile carico lavorativo e le conseguenti modali
tà di gestione), senza i quali non può essere autorizzato all'uso
sperimentale (di durata biennale) delle apparecchiature in que stione, ma soprattutto la stessa autorizzazione all'installazione e all'uso dei medesimi strumenti diagnostici (di durata quinquenna
le) è rilasciata soltanto «sulla base dei risultati conseguiti nella
fase sperimentale». Per altro verso, va detto che, anche se manca
nell'art. 6, lett. c), l'esplicito riferimento all'impiego dei predetti strumenti sanitari, l'ampiezza delle formulazioni usate, di fronte alla totale assenza di qualsiasi attribuzione di competenze similari
alle regioni, lascia chiaramente intendere che oggetto delle com
petenze statali è, in via di principio, la disciplina di qualsiasi atti
vità relativa ai predetti presidi sanitari, compresi l'acquisto e, in
casi di strumenti il cui uso esige particolari cautele, persino l'in
stallazione e l'impiego degli stessi.
4. - Ogni residuo dubbio è comunque destinato a svanire a
seguito dell'analisi dell'art. 6, lett. i), 1. n. 833 del 1978. Con
questa disposizione, infatti, è riservato alla competenza statale
«l'impiego (. . .) delle forme di energia capaci di alterare l'equili brio biologico ed ecologico». Dal momento che le apparecchiatu re diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sono strumenti
che utilizzano, in combinazione, le onde elettro-magnetiche e le
radiazioni nucleari e dal momento che queste ultime, con i loro
effetti sulle cellule, sono sicuramente in grado di alterare l'equili brio biologico delle persone che ne siano oggetto, non vi può esser alcun dubbio che la disciplina e i controlli sul loro uso rien
trino, a norma della disposizione ora ricordata, nelle competenze statali.
D'altronde, l'art. 6, lett. i), 1. 833 del 1978 non può essere
interpretato nel modo prospettato dalla ricorrente, per la quale
Il Foro Italiano — 1988.
la disposizione in questione riguarderebbe soltanto le forme di
energia in grado di arrecare danni all'eco-sistema ambientale, con
siderato che il legislatore, usando la congiunzione «e» tra le espres sioni «equilibrio biologico» e quella «ecologico», intenderebbe
riferirsi ai danni che possono essere arrecati congiuntamente al
l'uno e all'altro. In realtà, sotto il profilo linguistico, il connetti
vo «e» può essere usato tanto in funzione congiuntiva-inclusiva
(come nell'endiadi), quanto in funzione meramente enumerativa.
L'interpretazione in un senso o nell'altro dipende dal contesto
in cui quel connettivo è usato. E, se si guarda all'insieme delle
disposizioni contenute nel menzionato art. 6 1. n. 833 del 1978 — e, in particolare, a quella prevista dalla lettera k), che, contra
riamente, a quanto asserito dalla ricorrente, riserva allo Stato
i controlli sanitari sull'impiego delle sostanze radioattive —, si
desume chiaramente la volontà del legislatore di ricomprendere fra le competenze statali il controllo di tutte le sostanze e le for
me di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ovvero quello
ecologico (o anche ambedue). Sulla base della disposizione ora interpretata (art. 6, lett. i)
e su quella che riserva allo Stato la disciplina degli strumenti dia
gnostici e terapeutici (art. 6, lett. c), non vi può esser dubbio
che le funzioni amministrative esercitate con il decreto del mini
stro della sanità, 29 novembre 1985, concernente l'autorizzazione
all'installazione e all'uso, sperimentale e non, delle apparecchia ture diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, siano di spet tanza dello Stato.
5. - Quanto all'eccezione sollevata in via subordinata dalla ri
corrente, secondo la quale l'art. 6, lett. c) ed /), 1. n. 833 del
1978, interpretato nei termini appena detti, possa apparire costi
tuzionalmente illegittimo rispetto agli art. 117 e 118 Cost., occor
re osservare che nelle disposizioni costituzionali indicate non sus
siste il minimo elemento che possa ragionevolmente indurre que sta corte a dubitare della costituzionalità delle norme in base alle
quali è stato deciso il presente conflitto di attribuzioni.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spettano allo Stato le funzioni amministrative relative all'autorizzazione
e all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magneti ca nucleare, come esercitate dal decreto del ministro della sanità, 29 novembre 1985.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 febbraio 1988, n. 178
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 febbraio 1988, n. 8); Pres. Saja, Est. Gallo; Cossetti c. Inail. (Aw. Muccio); in
terv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Laporta). Orci. Pret.
Brescia 29 aprile 1986 (G.U., la s.s., n. 49 del 1986).
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Silicosi — Rendi
ta di passaggio — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazio
ne obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro fessionali, art. 150).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 Cost., l'art. 150, 5° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui
non prevede che la rendita di passaggio per abbandono di una
seconda lavorazione risultata dannosa possa essere concessa an
che quando non sia stata corrisposta la rendita a seguito del
l'abbandono della prima lavorazione morbigena, pur ricorren
do tutte le altre condizioni previste. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 aprile 1988, n. 2857; Pres. Nocella, Est. Corsaro, P. M. La Valva
(conci, conf.); Pugno (Aw. Pellegrini, Bagnera) c. Inail (Aw.
(1) La decisione della corte interviene sulla interpretazione letterale del l'art. 150, 5° comma, t.u. 1124/65, sostenuta anche dalla Cassazione: cfr. sent. 5 marzo 1986, n. 1451, Foro it., Rep. 1986, voce Infortuni sul lavoro, n. 133, secondo cui presupposto necessario per la concessione della rendita di passaggio all'abbandono della seconda lavorazione è l'av venuta concessione della rendita in occasione del primo abbandono.
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