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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 25 febbraio 1988, n. 216 (Gazzetta...

Date post: 27-Jan-2017
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sentenza 25 febbraio 1988, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 marzo 1988, n. 9); Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Liguria (Avv. Moretti) c. Min. sanità; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato La Porta). Conflitto di attribuzioni Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 2145/2146-2147/2148 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181358 . Accessed: 25/06/2014 01:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.69 on Wed, 25 Jun 2014 01:51:45 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 25 febbraio 1988, n. 216 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 2 marzo 1988, n. 9);Pres. Saja, Est. Baldassarre; Regione Liguria (Avv. Moretti) c. Min. sanità; interv. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato La Porta). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 2145/2146-2147/2148Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181358 .

Accessed: 25/06/2014 01:51

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - La questione sollevata, in riferimento agli art.

76 e 77 Cost., non è fondata.

L'art. 7, 12° comma, della legge delega 21 febbraio 1980 n.

28 per il riordinamento della docenza universitaria, dispone: «I

contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplen

ze di cui all'8° comma sono prorogati per coloro che erano in

servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda

tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati

idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non pre

senta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima

tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto

è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio

di idoneità neppure nella seconda tornata».

Da tale complesso di disposizioni si argomenta chiaramente che,

salva l'eccezione prevista nel precedente 9° comma, il rapporto

di servizio in corso è un presupposto di legittimazione a parteci

pare al giudizio di idoneità, coerentemente con la funzione di

questo di consentire, in via eccezionale, l'inquadramento nel ruo

lo dei ricercatori del personale universitario precario addetto alla

ricerca scientifica e a compiti didattici integrativi dei corsi di inse

gnamento ufficiali.

Pertanto, gli interessati che non hanno partecipato alla prima

tornata dei giudizi di idoneità, con conseguente estinzione ope

legis del loro rapporto di servizio alla scadenza del termine di

presentazione della domanda, non sono legittimati a partecipare

alla seconda tornata, appunto per difetto di titolo. In altre paro

le, come correttamente ha interpretato l'art. 59, 2° comma, del

decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382, la seconda tornata è pre

vista dalla legge delega come prova d'appello, in funzione di re

pechage per coloro che, avendo partecipato alla prima tornata,

non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.

L'opposta interpretazione sostenuta nell'ordinanza di rimessio

ne è confutabile anche con l'argomento della reductio ad absur

dum. Se l'art. 7, 12° comma, 1. n. 28 avesse voluto scindere l'e

stinzione del rapporto, collegata alla mancata partecipazione alla

prima tornata, dalla perdita della legittimazione a partecipare al

la seconda tornata, la norma produrrebbe una irrazionale dispa

rità di trattamento tra coloro che non hanno presentato domanda

di partecipazione alla prima tornata e coloro che, avendola pre

sentata, non hanno conseguito il giudizio di idoneità: pur essen

do, per ipotesi, legittimati gli uni e gli altri a partecipare alla

seconda tornata, e quindi entrambi bisognosi di sostegno econo

mico per l'ulteriore periodo di preparazione, tale sostegno sareb

be negato ai primi dalla norma che solo per essi dispone l'imme

diata estinzione del rapporto. 2. - A rincalzo della sua tesi il giudice a quo richiama il 9°

comma dell'art. 7, che prevede una categoria di soggetti per i

quali la legittimazione a partecipare al giudizio di idoneità non

è legata alla titolarità attuale di un rapporto di servizio con l'uni

versità. L'argomento è inconferente. Concorrendo i requisiti ivi

indicati, il 9° comma equipara il personale universitario precario

già cessato dal servizio a quello ancora in servizio alla data in

cui vengono banditi i giudizi di idoneità. Ma anche per questa

categoria vale poi il limite risultante dal 12° comma, per cui sono

esclusi dalla seconda tornata coloro che, avendone diritto, non

hanno domandato di partecipare alla prima.

3. - L'interpretazione che fa emergere questo limite trova con

ferma anche sul piano dell'interpretazione storica. L'art. 7, 12°

comma, del disegno di legge delega per il riordino della docenza

universitaria nel testo inizialmente approvato dalla camera dei de

putati il 19 divembre 1979, nella parte che qui interessa, dispone

va semplicemente: «Se l'interessato non presenta domanda per

partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto

di diritto». Non era prevista l'estinzione automatica del rapporto

per coloro che non presentassero domanda di partecipazione alla

prima tornata. Così formulata, la norma avrebbe potuto essere

interpretata nel senso che la seconda tornata dei giudizi di idonei

tà fosse aperta sia, come prova di appello, a coloro che avessero

partecipato senza successo alla prima, sia, come unica prova sen

za appello, a coloro che alla prima non si fossero presentati.

Proprio per impedire una simile interpretazione, che avrebbe

introdotto una facoltà di scelta tra due opzioni manifestamente

squilibrate, il senato ha ripristinato il testo originario del disegno

di legge proposto dal governo, che è poi divenuto il testo di legge

definitivo.

Il Foro Italiano — 1988.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, 2° comma,

d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 («riordinamento della docenza uni

versitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica»), sollevata, in relazione agli art. 76 e

77, 1° comma, Cost., dal T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata

di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 febbraio 1988, n. 216

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 2 marzo 1988, n. 9); Pres.

Saja, Est. Baldassarre; Regione Liguria (Avv. Moretti) c.

Min. sanità; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato La

Porta). Conflitto di attribuzioni.

Sanità pubblica — Impiego di apparecchiature diagnostiche a ri

sonanza magnetica nucleare — Disciplina — Competenza dello

Stato — Questione manifestamente infondata di costituzionali

tà (Cost., art. 117, 118; d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, attuazio

ne della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art.

30; 1. 23 dicembre 1978 n. 833, istituzione del servizio sanitario

nazionale, art. 6).

Spetta allo Stato la disciplina dell'autorizzazione ed uso delle ap

parecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare nel

territorio nazionale. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 6, lett. c) ed i), I. 23 dicembre 1978 n. 833, ove

sia interpretato nel senso di attribuire allo Stato le funzioni

amministrative relative all'autorizzazione e all'uso di apparec

chiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, in riferi

mento agli art. 117 e 118 Cost. (2)

Diritto. — 1. - Con il presente giudizio per conflitto di attri

buzioni tra Stato e regioni, promosso con il ricorso di cui in epi

grafe, questa corte è chiamata a decidere sulla spettanza della

competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti l'in

stallazione e l'impiego delle apparecchiature diagnostiche a riso

nanza magnetica nucleare, in riferimento agli art. 117 e 118 Cost.,

come attuati dagli art. 30, lett. c), d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616

e 6, lett. c) ed /), 1. 23 dicembre 1978 n. 833.

2. - Nelle disposizioni che il legislatore nazionale ha adottato

al fine di determinare la ripartizione fra lo Stato e le regioni delle

competenze amministrative in materia sanitaria non c'è nessuna

norma che conferisce a organi regionali il potere di disciplinare

o di controllare l'uso delle sostanze o degli strumenti impiegabili

a fini diagnostici o terapeutici. Le uniche disposizioni che regola

no i settori materiali più prossimi a quelli ora indicati sono l'art.

7, lett. d), 1. n. 833 del 1978 che ha sostituito l'art. 31, lett. c),

(1-2) La scelta di demandare allo Stato le funzioni amministrative rela

tive all'impiego di apparecchiature diagnostiche che utilizzano onde elet

tromagnetiche e radiazioni nucleari è stata avallata dalla Corte costituzio

nale sulla base di una interpretazione estensiva delle disposizioni che ri

servano allo Stato l'impiego delle forme di energia capaci di alterare l'e

quilibrio biologico ed ecologico. In mancanza di una norma specifica in

materia, la corte ha ritenuto più rassicurante un controllo accentrato su

questo tipo di strumenti, visti i pericoli connessi con la loro utilizzazione.

Si tratta, del resto, com'è ovvio, di pericoli che attengono sia alla prote

zione dell'ambiente che del diritto alla salute, la cui salvaguardia, secon

do quanto dispone la Costituzione, rientra tra i compiti primari dello

Stato (v. per tutti Pizzorusso, Lezioni dì diritto costituzionale, Roma,

1984, 166 ss.). In tempi recenti la giurisprudenza ha mostrato particolare attenzione

nei confronti dei rischi derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici,

ammettendo un'ampia tutela anche di fronte alla semplice probabilità

del verificarsi di lesioni fisiche, in considerazione della gravità e irrepara

bilità delle stesse. In questo senso, v. Pret. Pietrasanta, ord. 8 novembre

1986, Foro it., 1987, I, 3372, con ampia nota di richiami, nonché, per

gli aspetti penalistici, Pret. Pietrasanta 23 febbraio 1987, id., 1987, II,

714, con nota di Mazzia. Per una fattispecie analoga, v. inoltre Pret.

Viareggio, ord. 10 marzo 1988, giud. De Cristofaro, Lunardi c. Enel,

inedita.

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2147 PARTE PRIMA 2148

d.p.r. n. 616 del 1977, e gli art. 194-198 t.u. leggi sanitarie del

1934, richiamati dall'art. 43 della predetta legge del 1978. In que sti articoli, tuttavia, l'oggetto della disciplina normativa è qual cosa di sostanzialmente diverso dall'impiego delle sostanze o de

gli strumenti utilizzabili a fini diagnostici o terapeutici. Nel pri mo caso, infatti, si tratta dei controlli sull'idoneità dei locali e

delle attrezzature adibiti per il commercio o per il deposito delle

sostanze radioattive e degli apparecchi generatori di radiazioni

ionizzanti, ai quali si aggiungono i controlli sulla radioattività

ambientale. Nel secondo, invece, vengono in questione le autoriz

zazioni all'apertura o all'esercizio di istituzioni sanitarie di carat

tere privato (ambulatori, cliniche, gabinetti medici, ecc.) dove si

pratichino la radioterapia e la radiumterapia, nonché l'autorizza

zione della detenzione (in vista della cessione) di sostanze radioat

tive e l'obbligo di comunicazione da parte di fabbricanti e di ven

ditori relativo agli apparecchi radiologici smerciati.

Sotto questo profilo, si può dunque affermare, senz'ombra di

dubbio, che la pretesa della ricorrente di veder riconosciuta la

competenza regionale sulla disciplina amministrativa dell'installa

zione e dell'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza ma

gnetica nucleare non si può giovare di alcuna indicazione positiva in qualche modo rintracciabile nelle norme assumibili come para metri nel presente giudizio.

3. - D'altra parte, procedendo all'analisi delle disposizioni che

determinano positivamente le funzioni amministrative attribuite

in materia sanitaria allo Stato, v'è più di una previsione nella

quale può trovare agevole collocazione la disciplina contestata.

Va considerato, innanzitutto, l'art. 6, lett. c), 1. n. 833 del 1978, che ha sostituito l'art. 30, lett. c), d.p.r. n. 616 del 1977, fra

i cui oggetti rientrano «i presidi sanitari e medico-chirurgici», e

quindi ogni sostanza o strumento utilizzabile a fini diagnostici o terapeutici.

È ben vero, peraltro, che la stessa disposizione precisa che le

competenze statali sono delimitate alla disciplina della «produ

zione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e infor

mazione» dei suddetti presidi e che manca nella medesima dispo sizione ogni specifico riferimento all'impiego delle sostanze o de

gli strumenti di diagnosi e di terapia. Ma, per un verso, va osser

vato che la disciplina posta in essere dal decreto ministeriale im

pugnato è incentrata sulla sperimentazione delle apparecchiature

diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, tanto che, non solo

chi intende procedere all'installazione delle predette apparecchia ture deve dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi (quali, ad es., l'intensità del campo magnetico delle

apparecchiature, il sistema di schermatura, le specifiche compe tenze degli operatori, la presumibile patologia afferente al bacino

di utenza, il prevedibile carico lavorativo e le conseguenti modali

tà di gestione), senza i quali non può essere autorizzato all'uso

sperimentale (di durata biennale) delle apparecchiature in que stione, ma soprattutto la stessa autorizzazione all'installazione e all'uso dei medesimi strumenti diagnostici (di durata quinquenna

le) è rilasciata soltanto «sulla base dei risultati conseguiti nella

fase sperimentale». Per altro verso, va detto che, anche se manca

nell'art. 6, lett. c), l'esplicito riferimento all'impiego dei predetti strumenti sanitari, l'ampiezza delle formulazioni usate, di fronte alla totale assenza di qualsiasi attribuzione di competenze similari

alle regioni, lascia chiaramente intendere che oggetto delle com

petenze statali è, in via di principio, la disciplina di qualsiasi atti

vità relativa ai predetti presidi sanitari, compresi l'acquisto e, in

casi di strumenti il cui uso esige particolari cautele, persino l'in

stallazione e l'impiego degli stessi.

4. - Ogni residuo dubbio è comunque destinato a svanire a

seguito dell'analisi dell'art. 6, lett. i), 1. n. 833 del 1978. Con

questa disposizione, infatti, è riservato alla competenza statale

«l'impiego (. . .) delle forme di energia capaci di alterare l'equili brio biologico ed ecologico». Dal momento che le apparecchiatu re diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sono strumenti

che utilizzano, in combinazione, le onde elettro-magnetiche e le

radiazioni nucleari e dal momento che queste ultime, con i loro

effetti sulle cellule, sono sicuramente in grado di alterare l'equili brio biologico delle persone che ne siano oggetto, non vi può esser alcun dubbio che la disciplina e i controlli sul loro uso rien

trino, a norma della disposizione ora ricordata, nelle competenze statali.

D'altronde, l'art. 6, lett. i), 1. 833 del 1978 non può essere

interpretato nel modo prospettato dalla ricorrente, per la quale

Il Foro Italiano — 1988.

la disposizione in questione riguarderebbe soltanto le forme di

energia in grado di arrecare danni all'eco-sistema ambientale, con

siderato che il legislatore, usando la congiunzione «e» tra le espres sioni «equilibrio biologico» e quella «ecologico», intenderebbe

riferirsi ai danni che possono essere arrecati congiuntamente al

l'uno e all'altro. In realtà, sotto il profilo linguistico, il connetti

vo «e» può essere usato tanto in funzione congiuntiva-inclusiva

(come nell'endiadi), quanto in funzione meramente enumerativa.

L'interpretazione in un senso o nell'altro dipende dal contesto

in cui quel connettivo è usato. E, se si guarda all'insieme delle

disposizioni contenute nel menzionato art. 6 1. n. 833 del 1978 — e, in particolare, a quella prevista dalla lettera k), che, contra

riamente, a quanto asserito dalla ricorrente, riserva allo Stato

i controlli sanitari sull'impiego delle sostanze radioattive —, si

desume chiaramente la volontà del legislatore di ricomprendere fra le competenze statali il controllo di tutte le sostanze e le for

me di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ovvero quello

ecologico (o anche ambedue). Sulla base della disposizione ora interpretata (art. 6, lett. i)

e su quella che riserva allo Stato la disciplina degli strumenti dia

gnostici e terapeutici (art. 6, lett. c), non vi può esser dubbio

che le funzioni amministrative esercitate con il decreto del mini

stro della sanità, 29 novembre 1985, concernente l'autorizzazione

all'installazione e all'uso, sperimentale e non, delle apparecchia ture diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, siano di spet tanza dello Stato.

5. - Quanto all'eccezione sollevata in via subordinata dalla ri

corrente, secondo la quale l'art. 6, lett. c) ed /), 1. n. 833 del

1978, interpretato nei termini appena detti, possa apparire costi

tuzionalmente illegittimo rispetto agli art. 117 e 118 Cost., occor

re osservare che nelle disposizioni costituzionali indicate non sus

siste il minimo elemento che possa ragionevolmente indurre que sta corte a dubitare della costituzionalità delle norme in base alle

quali è stato deciso il presente conflitto di attribuzioni.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spettano allo Stato le funzioni amministrative relative all'autorizzazione

e all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magneti ca nucleare, come esercitate dal decreto del ministro della sanità, 29 novembre 1985.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 febbraio 1988, n. 178

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 24 febbraio 1988, n. 8); Pres. Saja, Est. Gallo; Cossetti c. Inail. (Aw. Muccio); in

terv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Laporta). Orci. Pret.

Brescia 29 aprile 1986 (G.U., la s.s., n. 49 del 1986).

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Silicosi — Rendi

ta di passaggio — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 38; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazio

ne obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro fessionali, art. 150).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 Cost., l'art. 150, 5° comma, d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui

non prevede che la rendita di passaggio per abbandono di una

seconda lavorazione risultata dannosa possa essere concessa an

che quando non sia stata corrisposta la rendita a seguito del

l'abbandono della prima lavorazione morbigena, pur ricorren

do tutte le altre condizioni previste. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 aprile 1988, n. 2857; Pres. Nocella, Est. Corsaro, P. M. La Valva

(conci, conf.); Pugno (Aw. Pellegrini, Bagnera) c. Inail (Aw.

(1) La decisione della corte interviene sulla interpretazione letterale del l'art. 150, 5° comma, t.u. 1124/65, sostenuta anche dalla Cassazione: cfr. sent. 5 marzo 1986, n. 1451, Foro it., Rep. 1986, voce Infortuni sul lavoro, n. 133, secondo cui presupposto necessario per la concessione della rendita di passaggio all'abbandono della seconda lavorazione è l'av venuta concessione della rendita in occasione del primo abbandono.

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