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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 26 luglio 1979, n. 92 (Gazzetta...

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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 26 luglio 1979, n. 92 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rel. Bucciarelli Ducci; imp. Battistini;

sentenza 26 luglio 1979, n. 92 (Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rel.Bucciarelli Ducci; imp. Battistini; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Carafa). Ord.Trib. Torino 6 novembre 1974 (Gazz. uff. 11 giugno 1975, n. 152)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 13/14-15/16Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171813 .

Accessed: 28/06/2014 09:35

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Si afferma, nell'ordinanza emessa dal Pretore di Francavilla

Fontana, che la denunciata norma violerebbe il principio di egua

glianza per ingiustificata disparità di trattamento, non vedendosi

motivo perché l'assicurazione, obbligatoria per tutti i veicoli che

circolano su pubbliche strade, non lo debba essere anche per le

macchine agricole che pure circolano sulle stesse. Ed una evi

dente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente iden

tiche prospetta, del pari, l'ordinanza del Tribunale di Paola, ri

tenendo priva di giustificato e razionale motivo l'esclusione delle

macchine agricole dall'obbligo di assicurazione. Invero, secondo

il giudice a quo, se l'obbligo assicurativo discende dalla « poten zialità al danneggiamento » insita nei veicoli a motore circolanti

su aree pubbliche, le macchine agricole, per la loro potenza,

mole, peso, difficoltà di manovra e di controllo, intrinseca capa cità di velocità, si appalesano, allorché circolino su pubbliche

vie, tra i veicoli di potenziale maggior pericolo.

Ritiene la corte che le cennate considerazioni non valgano a

suffragare l'asserita lesione del principio di eguaglianza. Dai la

vori parlamentari relativi alla legge n. 990 del 1969 chiaramente

emerge che l'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo as

sicurativo non fu immotivata, ma fu, al contrario, oggetto di at

tenta valutazione, venendone in quella sede discussi i pro ed i

contra. Già nella relazione ministeriale che accompagna il di

segno di legge, si afferma che le macchine agricole (intendendosi

per tali quelle descritte nell'art. 29 t. u. delle norme sulla circo

lazione stradale, approvato con d. pres. 15 giugno 1959 n. 393) vanno escluse dall'obbligo assicurativo in quanto « per l'uso cui

sono destinate e per la loro natura non presentano un grado di pericolosità tale da destare preoccupazione sul piano sociale ».

Ben vero che nel parere sullo stesso disegno di legge espresso dalla X commissione (trasporti) della Camera dei deputati si

richiede che l'assicurazione obbligatoria venga estesa alle mac

chine agricole; e che nella discussione in sede legislativa in seno

alla XII commissione (industria e commercio) della stessa Ca

mera viene presentato un emendamento soppressivo dell'articolo

che sancisce l'esclusione dall'obbligo. Ma da parte del relatore,

pur ammettendosi che non sussistono difficoltà di principio ad

accettare la richiesta estensione, si fa presente che la scarsa cir

colazione delle macchine agricole su strade di uso pubblico, la

loro modesta velocità, le difficoltà in cui versa l'economia agri cola, giustificano la loro esclusione dall'obbligatorietà dell'assi

curazione; ed il rappresentante del Governo invita la commis

sione a soprassedere, osservando che l'assicurazione obbligato ria potrebbe rallentare lo sviluppo in corso della meccanizza

zione agricola, e che in prosieguo di tempo il problema potrà es

sere nuovamente affrontato, allorché in tutto il territorio nazio

nale sarà stato raggiunto un soddisfacente livello di tale mecca

nizzazione. Dopo di che, in sede di votazione, l'emendamento

soppressivo viene respinto.

All'altro ramo del Parlamento, discutendosi in sede redigente nella IX commissione (industria, commercio interno ed estero,

turismo) il disegno approvato dalla Camera, vengono egualmente

presentati ed illustrati emendamenti soppressivi della norma

che esclude dall'obbligo le macchine agricole, sostenendosi che

queste rappresentano un rischio serio per la circolazione stra

dale, essendo in grado di determinare sinistri notevoli. Il rela

tore auspica che da parte del Governo si presenti una proposta di legge che, con norme adeguate al particolare settore, imponga l'assicurazione obbligatoria anche per le macchine agricole; ed il

rappresentante del Governo prende atto « della volontà larga mente espressa da questa commissione affinché anche le mac

chine agricole vengano assoggettate all'assicurazione obbligato ria », annunziando che si darà carico della successiva presenta zione di apposito disegno di legge al riguardo. A seguito di siffat te assicurazioni vengono ritirati i presentati emendamenti, e la

commissione, nel votare il disegno di legge che mantiene la

norma eccettuativa, esprime alla unanimità un ordine del giorno che impegna il Governo, fra l'altro, a « condurre studi ed ac

certamenti che consentano di pervenire all'estensione dell'assicu

razione obbligatoria alle macchine agricole ». Impegno che viene

poi ribadito al momento della definitiva approvazione da par te dell'assemblea.

4. - Il diffuso richiamo ai lavori parlamentari comprova dun

que che all'esclusione delle macchine agricole dall'obbligo assi

curativo si pervenne non arbitrariamente né apoditticamente, ma

sulla base delle ricordate valutazioni di una pluralità di profili che concorrevano a configurare la loro diversa, peculiare posi zione rispetto agli altri veicoli, assoggettati invece all'obbligo. Valutazioni che, non apparendo alla corte palesemente irrazio

nali, precludono l'indagine sul loro merito, rientrando certa

mente nella sfera della responsabile discrezionalità del legis latore.

Né può ritenersi in contrasto con siffatte valutazioni il propo nimento dallo stesso legislatore espresso, contemporaneamente al

l'approvazione della denunciata norma eccettuativa, di pervenire in prosieguo di tempo, sulla base di studi ed accertamenti ai

quali impegnavasi il Governo, all'estensione con apposita legge dell'assicurazione obbligatoria alle macchine agricole: dovendosi in ciò ravvisare una conferma di quel criterio di gradualità nel

l'introduzione del nuovo regime di assicurazione, cui hanno già fatto riferimento le sentenze di questa corte n. 55 del 1975 e n. 264 del 1976 (Foro it., 1975, I, 1060; 1977, I, 565) a proposito dell'originaria esclusione dei terzi trasportati dall'obbligo di as

sicurazione, ad essi successivamente esteso con d. 1. 23 dicem bre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Non sussiste dunque, alla stregua delle considerazioni che pre cedono, quell'identità di situazioni diversamente disciplinate, nel la quale si concreterebbe, secondo i giudici a quibus, la denun ciata violazione dell'art. 3 Cost.

5. - Del pari non sussiste l'asserito contrasto del menzionato art. 5 legge n. 990 del 1969 con l'art. 24 Cost. Ben vero che l'azione diretta contro l'assicuratore, concessa al danneggiato dal l'art. 18 di detta legge nell'ambito dell'assicurazione obbliga toria, non può dallo stesso essere esercitata contro l'eventuale as

sicuratore di macchina agricola, esclusa per effetto della denun ciata norma da siffatto obbligo. Ma in ciò la corte non ravvisa una limitazione del diritto di difesa, che in tal caso si estrinseca

nell'ambito della comune normativa dettata per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicolo e per l'assicura zione della responsabilità civile, segnatamente potendosi avvalere del disposto dell'art. 2767 cod. civile. Mentre l'azione diretta con tro l'assicuratore costituisce un ulteriore presidio processuale in trodotto a tutela di quelle particolari esigenze socialmente rile

vanti, al cui soddisfacimento è preordinata appunto l'assicura zione obbligatoria, secondo quanto già sottolineato da questa corte nella sentenza n. 24 del 1973 (id., 1973, I, 609). Esigenze che il legislatore non ha ritenuto sussistere, almeno finora, in ordine ai danni prodotti dalla circolazione su pubbliche strade delle macchine agricole.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 5 legge 24 dicembre 1969 n. 990

(assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dalle ordinanze del Pretore di Francavilla Fontana del 9 novembre 1974 e del Tribunale di Paola dell'I 1 ottobre 1977.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 luglio 1979, n. 92

(Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rei. Bucciarelli Ducei; imp. Battistini; interv. Pres. Cons, mini stri (Avv. dello Stato Carafa). Orci. Trib. Torino 6 novembre 1974 (Gazz. uff. 11 giugno 1975, n. 152).

Posta e telecomunicazioni — Corrispondenza soggetta a controllo — Pubblicazioni a stampa — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 21; d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, t. u. del le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e

telecomunicazioni, art. 11).

É infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

11, 2° comma, d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, nella parte in cui equipara le pubblicazioni a stampa alla corrispondenza ordinaria ai fini del controllo di inoltrabilità, in riferimento all'art. 21, 2°, 3", 4" e 6° comma, Cost. (1)

(1) L'ordinanza 6 novembre 1974 del Tribunale di Torino (originata dalla controversia sulla legittimità del decreto del pretore che aveva negato l'inoltro al fascicolo di ottobre 1970 della rivista « Playmen ») è massimata in Foro it., 1975, II, 343; essa riproponeva la questione già sollevata con l'ordinanza 13 gennaio 1971 (Le leggi, 1971, ap pendice: Corte cost., 439) ed in relazione alla quale Corte cost. 6

giugno 1973, n. 75 (Foro it., 1973, I, 2317) aveva disposto la resti tuzione degli atti per il riesame della rilevanza a seguito dell'entrata in vigore del d. pres. 29 marzo 1973 n. 156.

Sulla normativa anteriore cfr. Corte cost. 16 luglio 1968, n. 100, id., 1968, I, 2386, commentata da Guariniello, in Giur. costit., 1968, 1592.

Sul buon costume come limite della libertà di manifestazione del pensiero v., da ultimo, R. Cortese, M. Petrone, Moralità pubblica e buon costume, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1977, XXVII, 39, 60; Pace, in Commentario della Costituzione, diretto da G. Branca, 1977, sub art. 15, 80; nonché il volume Orientamenti giurisprudenziali in tema di buon costume, pubblicato a cura della Camera dei depu

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PARTE PRIMA

La Corte, ecc. — 1. - La corte è chiamata a decidere se l'art. 11

d. pres. 29 marzo 1973 n. 156, contenente la nuova disciplina del non inoltro delle corrispondenze postali vietate, contrasti o

meno con l'art. 21, 2°, 3°, 4" e 6° comma, Cost. La norma impu

gnata, equiparando alla corrispondenza la stampa inviata per mez

zo del servizio postale, e assoggettando quest'ultima, quando è

aperta, ad un controllo, devoluto all'autorità giudiziaria, in or

dine alla non ammissione al servizio stesso dell'utente che in

tenda valersene per recapitare stampe contrarie al buon costu

me, potrebbe rappresentare, secondo il giudice a quo, una limi

tazione alla diffusione della stampa e pertanto verrebbe a con

trastare con il divieto di autorizzazioni o di censure stabilito dal

2° comma dell'art. 21 Cost. Il Tribunale di Torino, pur osservan

do che la suddetta limitazione non sarebbe configurabile come

un vero e proprio sequestro, perché questo è previsto dai comma

3° e 4° dell'art. 21 Cost, solo per talune fattispecie penali, men

tre nella specie il divieto di utilizzazione del servizio postale

prescinde dalla contestazione di un reato, non la ritiene comun

que giustificabile in virtù dell'ult. comma dell'art. 21 Cost, giac ché la disciplina censurata diffìcilmente potrebbe rientrare tra

i mezzi di prevenzione contemplati nella predetta disposizione, in quanto sarebbe priva di quel carattere di generalità che il

testo costituzionale richiederebbe con l'espressione « provvedi' menti adeguati ».

2. - La questione non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata, contenuta

nel testo unico delle leggi in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, si inserisce in un complesso normativo

volto a disciplinare le condizioni cui i privati devono sottostare

per poter fruire di un pubblico servizio, svolto dallo Stato nell'in

teresse della collettività.

Se pertanto devono essere prese nella debita considerazione le

domande del cittadino che chiede di fruire del servizio stesso, il

legislatore non può ignorare di dover nel contempo provvedere, in ordine all'organizzazione del servizio e nello stabilire le con

dizioni perché i singoli possano valersene, a tutelare l'interesse

della collettività al fine evidente e giustificato di impedire che

il servizio pubblico costituisca uno strumento che faciliti la con

sumazione di reati, di attentati alla sicurezza pubblica, o un mez

zo di diffusione (a tariffa agevolata) di pubblicazioni di per sé

vietate dall'ordinamento perché contrarie al buon costume. Né

può tralasciarsi, in proposito, che l'Italia si è impegnata interna

zionalmente, per effetto della convenzione postale universale, a

non inoltrare oggetti osceni o immorali, la cui spedizione è espres samente vietata (cfr. da ultimo art. 33 d. pres. 5 dicembre 1975

n. 684, che l'ha resa esecutiva all'interno), come pure, per ef

fetto di successive convenzioni internazionali in materia di tele

comunicazioni, l'amministrazione pubblica è obbligata a fermare

la trasmissione dei telegrammi contrari, tra l'altro, al buon co

stume (cfr. art. 19 legge 7 ottobre 1977 n. 790). La disposizione impugnata va pertanto inquadrata nell'ambito

della disciplina di un pubblico servizio. Il godimento di tale

servizio può essere legittimamente negato soltanto con riferi

mento a pubblicazioni vietate dalla stessa Costituzione ed a se

guito di una complessa procedura giurisdizionale — posta a ga ranzia delle libertà individuali — articolantesi in un decreto del

pretore, reclamabile innanzi al tribunale, che decide, in con

traddittorio degli interessati, con sentenza, suscettibile, a sua

volta, di ricorso in Cassazione.

Che tale complessa procedura giudiziaria relativa al « non inol tro » di una singola copia, o di più copie, di giornali o stampe inviate per corrispondenza, possa rientrare tra le autorizzazioni o le censure, vietate dall'art. 21 Cost., sembra assai diffìcile am

mettere, costituendo detti ultimi provvedimenti discrezionali isti

tuti ben noti e tipici del diritto pubblico, le cui caratteristiche

essenziali sono state da tempo illustrate dalla prevalente dot

trina e dalla stessa giurisprudenza di questa corte. Neppure è

configurabile una assimilazione, in via di fatto, del « non inol tro » di una o più copie dello stampato a tali provvedimenti, sol che si consideri l'amplissima portata connaturale a questi ulti

mi, che è preclusiva di ogni libertà di stampa.

tati nei Quaderni di studi e legislazione, 1972, XIII, con introduzione di P. Barile.

In giurisprudenza cfr. Corte cost. 18 giugno 1972, n. 93, Foro it., 1972, I, 1515, sull'art. 528 cod. pen.,' e 18 novembre 1970, n. 159, id., 1970, I, 2996, sull'art. 725 cod. penale.

Da ricordare altresì la legge 17 luglio 1975 n. 355, che ha escluso la responsabilità penale dei rivenditori professionali della stampa pe riodica e dei librai per i reati di cui agli art. 528 e 725 cod. pen., ed agli art. 14 e 15 legge 8 febbraio 1948 n. 47, eccezion fatta per l'ipotesi di esposizione di pubblicazioni contenenti parti palesemente oscene in modo tale da renderle immediatamente visibili al pubblico o di vendita delle pubblicazioni stesse a minori di anni sedici.

Da quanto precede risulta altresì l'estraneità alla norma impu

gnata delle altre disposizioni costituzionali di raffronto, che non

sono pertinenti alla disciplina censurata — concernente la re

golamentazione di un pubblico servizio — e non risultano quin di violate.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti mità costituzionale dell'art. 11, 2° comma, d. pres. 29 marzo

1973 n. 156, sollevata, in riferimento all'art. 21, comma 2°, 3°, 4° e 6°, Cost., con l'ordinanza del Tribunale di Torino in epi

grafe indicata.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 luglio 1979, n. 91

(Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rei. O. Reale; imp. Tapparo, Azzarito; interv. Pres. Cons, mini stri (Avv. dello Stato Albisinni). Ord. Pret. Cervignano dal del Friuli 28 novembre 1974 (Gazz. uff. 11 giugno 1975, n.

152); Pret. Pizzo 28 novembre 1975 (id. 10 marzo 1976, n. 65).

Circolazione stradale — Motoveicolo — Affidamento della con dotta a persona priva dei requisiti di legge — Sanzioni a ca rico degli affidanti — Questioni inammissibile e manifestamen te infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d. pres. 15 giu gno 1959 n. 393, t. u. delle norme sulla circolazione stradale, art. 79, 80; legge 14 febbraio 1974 n. 62, sostituzione degli art. 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli art. 81, 87, 88, 138 e 141 d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, art. 1; legge 14 agosto 1974 n. 394, modifica degli art. 79, 81 e 88 d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, modificato dalla legge 14 febbraio 1974 n. 62, art. 1).

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità del l'art. 79, 8° comma, d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, come

modificato dall'art. 1 legge 14 febbraio 1974 n. 62 e dall'art. 1 legge 14 agosto 1974 n. 394, che punisce con la stessa pena chi affidi o consenta la condotta di motoveicoli di cilindrata

superiore a 350 cc. a minori di anni ventuno, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

È inammissibile, per difetto di rilevanza rispetto ad un giudi zio in cui la norma impugnata sarebbe comunque applicabile in virtù del principio di retroattività della legge penale più favorevole, la questione di costituzionalità dell'art. 79, 8° com

ma, in relazione all'art. 80, 12" comma, d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1974 n. 62, nella parte in cui punisce più gravemente l'affidamento di veicolo a persona adulta sfornita di patente che l'affida mento di veicoli a minore di età. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 luglio 1979, n. 90

(Gazzetta ufficiale 1° agosto 1979, n. 210); Pres. Amadei, Rei. O. Reale; imp. Baldini; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. del lo Stato Albisinni). Ord. Pret. Genova 14 dicembre 797-5

(Gazz. uff. 6 aprile 1977, n. 94).

Circolazione stradale — Guida dei veicoli — Requisito dell'età — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.

pres. 15 giugno 1959 n. 393, art. 79; legge 14 febbraio 1974 n. 62, art. 1).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 79, 1" com

ma, lett. g, d. pres. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dalla legge 14 febbraio 1074 n. 62, nella parte in cui puni sce il reato di guida di veicolo capace di sviluppare una ve locità superiore ai 180 kmh da parte di minore degli anni

ventuno, anche se maggiore degli anni diciotto, in riferimen to all'art. 3 Cost. (3)

(1-3) Le ordinanze 28 novembre 1974 del Pretore di Cervignano del Friuli, 28 novembre 1975 del Pretore di Pizzo e 14 dicembre 1976 del Pretore di Genova sono massimate in Foro it., 1975, II, 348; 1976, II, 200; 1977, II, 295.

Sulla configurabilità di una violazione del principio di eguaglianza da parte delle norme sulla misura delle pene v., da ultimo, la sentenza 16 luglio 1979, n. 71, id., 1979, I, 2823, con nota di richiami.

Sulla impossibile rilevanza delle questioni di costituzionalità con cernenti norme penali di favore v., da ultimo, Corte cost. 20 giugno 1977, n. 122, id., 1977, I, 2066, con nota di richiami.

Sull'art. 79 codice stradale, cfr. Corte cost. 7 luglio 1976, n. 161, id., 1976, I, 2762, citata in motivazione, e Trib. min. Firenze 9 ot tobre 1974, id., 1976, II, 246, con note di richiami.

In dottrina cfr. Boccolini, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1975, 198; Alibrandi, in Arch, circolaz., 1977, 193.

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