sentenza 26 luglio 1988, n. 876 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.Saja, Est. Caianiello; Comune di Baselga di Piné ed altri (Avv. Mari) c. Provincia di Trento (Avv.Benvenuti, Pototschnig). Ord. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1984 (G.U. n. 62 bis del 1985)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), pp. 1393/1394-1395/1396Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23183954 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 luglio 1988, n, 876
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 agosto 1988, n. 31); Pres.
Saja, Est. Cajaniello; Comune di Baselga di Piné ed altri (Avv.
Mari) c. Provincia di Trento (Avv. Benvenuti, Pototschnig). Ord. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 1984 (G.U. n. 62 bis
del 1985).
Trentino-Alto Adige — Provincia di Trento — Comprensori —
Elezione diretta dell'organo assembleare — Legge provinciale — Incostituzionalità (Cost., art. 5, 114, 128; 1. prov. Trento
26 aprile 1982 n. 8, disciplina per l'elezione dell'assemblea com
prensoriale).
È illegittima, per violazione degli art. 5, 114 e 128 Cost., la l.
prov. Trento 26 aprile 1982 n. 8 che ha disposto l'elezione a
suffragio universale dell'assemblea dei comprensori già istituiti
con I. prov. 2 marzo 1964 n. 2. (1)
(1) L'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 1984, massi
mata in Foro it., 1986, III, 93, è riportata in Giur. costit., 1985, II, 534.
In parte scontato il dispositivo della sentenza, riconducibile ad un prin
cipio già espresso in Corte cost. 6 maggio 1976, n. 107, Foro it., 1976,
I, 1788, menzionata in motivazione, secondo il quale l'elezione a suffra
gio universale determina l'autonomia politica dell'organo che viene eletto
e quindi dell'ente cui quest'organo si riferisce, indipendentemente dalle
attribuzioni che ad esso possano essere riservate. Nella precedente occa
sione l'affermazione era stata formulata con riferimento ai consigli di
quartiere, istituiti dalla 1. reg. sic. 21 maggio 1975 e ritenuti costituzional
mente illegittimi proprio perché se ne prevedeva l'elezione a suffragio universale: la corte asserisce di poterla adattare anche ai comprensori, ritenendone tuttora validi i presupposti argomentativi, nonostante le criti
che avanzate dalla dottrina (cfr. in particolare Teresi, I consigli di quar tiere nella regione siciliana, in Regioni, 1976, 1061). Pur se non
puntualmente esplicitato, come nella sentenza n. 107 del 1976, cit., il
ragionamento del supremo giudice delle leggi si riconduce ancora al du
plice asserto: 1) che il suffragio universale, costituendo la forma più squi sitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1 Cost, attribuisce
al popolo, conferisce comunque la natura di ente autonomo alla struttura
alla quale si ricollega; 2) che il regime degli enti locali, secondo il dispo sto degli art. 5 e 128 Cost., è riservato alle leggi della repubblica e che,
pertanto, esula dalla competenza legislativa regionale, di qualsiasi tipo essa sia, e quindi anche dalla competenza delle province autonome di
Trento e di Bolzano, un'eventuale modifica dell'assetto di queste autono
mie quale configurato dal legislatore statale. Ed anche se nella sua nuova
formulazione quest'ultima asserzione sembra espressa in termini più sfu
mati rispetto al passato, forse per aggirare le giuste critiche che aveva
suscitato in dottrina (cfr. Teresi, cit., 1075) — la corte, infatti, anziché
in termini positivi tende ad esprimersi in negativo, sostenendo che esula
dalla potestà legislativa della provincia di Trento attribuire ai nuovi enti
dotati di autonomia politica compiti che spesso si sovrappongono a quelli dei comuni, o si diversificano da quelli delle province, finendo per realiz
zare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di base secondo
l'assetto definito dalle leggi dello Stato — nella sostanza non ne viene
mitigato il rigore. Merita ricordare a questo proposito come non fosse
sfuggito agli osservatori più attenti che l'affermazione di questa riserva
di legge statale, in una materia in cui alcune regioni, nella specie la Sici
lia, hanno una competenza di tipo esclusivo, avrebbe comportato un ap
piattimento della legislazione regionale, degradandola ad una di tipo concorrente o addirittura integrativo.
Con riferimento a questa riconfermata riserva di legge statale, occorre
sottolineare infine, come la corte eviti nuovamente di definirne i confini,
pronunciandosi in modo contraddittorio. Da una parte, quando richiama
l'art. 114 Cost, in quanto dispone la ripartizione della repubblica in re
gioni, province e comuni, sembra propendere per la tassatività di questo
elenco, non modificabile dal legislatore ordinario. Dall'altra parte, soste
nendo che esula dalla potestà legislativa della provincia di Trento l'attri
buzione ai nuovi enti di compiti che spesso si sovrappongono a quelli dei comuni, o si diversificano da quelli della provincia, e che finiscono
per realizzare la sottrazione di competenze agli enti territoriali di base,
sembra ammettere che questa potestà spetti allo Stato, che, pertanto, può anche alterare l'assetto di questi enti, creandone dei nuovi. La questione,
ampiamente dibattuta in passato, attualmente sembra peraltro aver perso molta della sua rilevanza pratica in quanto i più recenti progetti, ed in
particolare quello in discussione alla camera (il testo delle più recenti
proposte di legge in materia è riportato in Nuova rass., 1988, n. 4, 493
e n. 12, 1408) non puntano più sui comprensori, quali enti intermedi
fra comuni e province, bensì' valorizzano le amministrazioni provinciali
(su questo aspetto, cfr. Paladin, Diritto regionale, Padova, 1985, 404;
per una critica al progetto di riforma delle autonomie locali in discussio
ne al parlamento, Pototschnig, Le forme associative tra i comuni: una
riforma senza obiettivi, in Regioni, 1985, 680; Cammelli, Le forme asso
ciative tra i comuni, in Quaderni costituzionali, 1986, 89).
Il Foro Italiano — 1989.
Diritto. — 1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale della 1. prov. Trento 26 aprile 1982 n. 8, che disci
plina l'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea, co
stituente l'organismo rappresentativo di base dei comprensori di
comuni.
Ad avviso del giudice a quo tale previsione sarebbe in contra
sto con i principi già affermati da questa corte in riferimento
all'art. 5 Cost., che riserva alla legislazione statale i principi ed
i metodi dell'autonomia e del decentramento e più specificamente in riferimento all'art. 128 Cost., il quale dispone che le province ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
dalle leggi generali della repubblica che ne determinano le funzio
ni. Se le autonomie locali sono costituzionalmente garantite dalla
Comunque, affermata questa riserva di legge statale in materia di as
setto degli enti locali dotati di autonomia politica, la corte non esita ad
ammettere uno spazio alla legislazione locale in materia di comprensori — a quella della provincia di Trento, nella specie, ma, per i termini gene rali in cui la questione è posta, anche a quella delle regioni, sia a statuto
speciale che ordinario — fornendo cosi una risposta ad un interrogativo da tempo sollevato in dottrina (cfr., da ultimo, Gizzi, Manuale di diritto
regionale, Milano, 1986, 267; Paladin, op. cit., 401; Pizzetti, Il sistema
costituzionale sulle autonomie locali. Milano, 1979, 552; per una panora mica di questi problemi, v. anche Bartole, in Commentario alla Costitu
zione a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1985, 12, sub art. 114). In
precedenza la Corte costituzionale solo marginalmente aveva affrontato
la questione, fornendo una risposta ambigua che sembrava far leva sulla
distinzione tra comprensori facoltativi e obbligatori: sent. 20 maggio 1976, n. 126, Foro it., 1976, I, 2078, riconosceva infatti la competenza regiona le all'adozione del provvedimento di approvazione della costituzione di
un consorzio facoltativo tra enti locali avente scopi riconducibili ad una
delle materie indicate nell'art. 117 Cost. Ora la corte non richiama più
questa differenziazione tra i comprensori, per definire la competenza del
le regioni, ma prospetta un altro tipo di distinzione che si riconduce alla
natura dell'ente comprensoriale. Se questo si configura come ente auto
nomo — tale viene considerato quello che, indipendentemente dalle fun
zioni conferite, presenta un collegamento diretto ed immediato con il corpo elettorale — la sua istituzione non può essere lasciata all'iniziativa della
regione. Se l'ente comprensoriale, facoltativo o obbligatorio che sia, si
presenta come stumento di raccordo funzionale tra gli enti locali di base, rientra nella sfera di autonomia legislativa regionale.
È opportuno ricordare come il problema della competenza legislativa
regionale ad istituire comprensori si è posto ed ha assunto pratico rilievo
in considerazione del fatto che la quasi totalità degli statuti regionali con
tengono disposizioni che riconoscono la competenza delle regioni ad isti
tuire comprensori, senza che peraltro venga chiarita la natura di queste
strutture, configurabili o come strumenti di partecipazione degli enti lo
cali alla programmazione regionale o come sedi di decentramento di certe
funzioni amministrative della regione ad enti delegati dalla regione mede
sima ai sensi dell'art. 118, 3° comma, Cost. L'attuazione di queste nor
mative, operata essenzialmente in via sperimentale, si è venuta in seguito ad esaurire anche in considerazione dell'opposto orientamento seguito dal
citato progetto di legge delle autonomie locali, in discussione alla camera, e dei dubbi di costituzionalità avanzati in dottrina.
Su quest'ultimo aspetto, oltre agli autori già citati, cfr. con riferimento
alle singole esperienze regionali ed ai vari sistemi di collegamento tra le
amministrazioni locali e la struttura associativa, Rampulla, Le associa
zioni di comuni tra autonomia locale e autarchia regionale, Padova, 1984, 141; sul ruolo delle province nel nuovo ordinamento delle autonomie lo
cali: Antinori, La provincia nel quadro del nuovo ordinamento degli enti locali. Ricerche, proposte, esame dei lavori parlamentari, prospetti
ve, in Ammin. it., 1986, 563, 740, 948; Brunori, Le vecchie province e le nuove autonomie locali, in Regioni, 1985, 496; Caruso, Circondari,
comprensori e la nuova provincia, in Ammin. it., 1985, 195; Mancino, La nuova provincia, in Regioni, 1984, 173. In specifico sulle associazioni
intercomunali, Cammelli, Le forme associative tra i comuni, in Quaderni costituzionali, 1986, 89; Cerulli Irelli, Regioni ed associazioni di comu
ni nel testo di riforma: ovvero i perdenti e gli assenti, in Reg. gov. loc.,
1986, I, 76; Melandri, Associazioni di comuni; caratteri generali, in Nuova
rass., 1986, 993; sulla natura del comprensorio e sulla difficoltà ad una
sua certa definizione, cfr. altresì' Meale, Principi di diritto regionale, Ba
ri, 1983, 95 ss.; Roversi Monaco, La provincia e l'ente intermedio. Rela
zione alla tavola rotonda sul tema: riforma dell'amministrazione locale,
Torino, 1977; D'Albergo, Lo strumento comprensorio, in Democrazia
e diritto, 1977, 848; Pugliese, Le attuali prospettive dei comprensori, in Riv. trim. dir. pubbl., 1977, 1095; Merusi, Organizzazione e funzione dei comprensori, in Studi comprensori, 1977, 5; Rampulla, Le leggi re
gionali sui comprensori: primo avvio di un modello di amministrazione
locale, ibid., 83; Pototschnig, Il comprensorio e il riassetto generale del
l'amministrazione locale, in Regioni, 1977 , 426. Per una rassegna della
legislazione regionale in materia, AA. VV., I comprensori nella legista
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1395 PARTE PRIMA 1396
repubblica, si soggiunge nell'ordinanza di rinvio, i vincoli deri
vanti dalla Costituzione (art. 114 e 128) impediscono di concepire
livelli di governo locale intermedi tra provincia e comuni, quando
il loro assetto non si identifichi nel modulo associativo e consor
tile dei comuni, mentre, in virtù del suffragio universale diretto,
la loro costituzione può determinare situazioni di conflittualità,
con pregiudizio dell'esercizio delle funzioni proprie degli enti ter
ritoriali in cui la repubblica si riparte. La disciplina dettata con
la legge provinciale impugnata sarebbe altresì in contrasto con
l'art. 5 dello statuto speciale di autonomia, perché interferisce
in una materia riservata alla potestà amministrativa regionale, in
quanto con essa vengono sottratte funzioni ai comuni, il che può
essere giustificato solo se permangono i raccordi tra ente com
prensoriale e comuni che lo compongono, perché solo in questo
modo sono lasciate integre le autonomie locali istituzionali.
2. - La questione sollevata in riferimento alle norme della Co
stituzione invocate è fondata.
Preliminarmente va rilevato che nel dispositivo della ordinanza
di rimessione vengono richiamati, come parametri costituzionali
di riferimento, gli «art. 5, 114 ss.» Cost., nonché l'art. 5 dello
statuto speciale di autonomia. Al riguardo va però rilevato che,
in mancanza di un preciso richiamo delle norme costituzionali
che si assumono violate, può ricercarsi, nel contesto dell'ordinan
za, il concreto significato delle proposte censure (sent. n. 12 del
1965, Foro it., 1985, I, 603; n. 153 del 1969, id., 1970, I, 1007; n. 6 del 1970, ibid., 361; e n. 1 del 1971, id., 1971, I, 322) onde il riferimento «agli art. 5, 114 ss. Cost.», tenuto conto dei più
precisi richiami contenuti nella motivazione dell'ordinanza, può
correttamente essere individuato negli art. 5, 114 e 128 Cost.,
cui appunto nella sostanza si riferiscono le censure di legittimità
costituzionale prospettate nell'ordinanza di rinvio.
Ciò premesso, è opportuno osservare che, come ricordato nella
ordinanza del giudice a quo, la corte, sia pure in un diverso con
testo, ha già avuto modo di occuparsi, nella sentenza n. 107 del
1976 (id., 1976, I, 1788) del problema della elezione diretta, da
parte dell'intero corpo elettorale di volta in volta interessato, del
l'organo rappresentativo di figure soggettive esponenziali di co
munità locali, diverse dagli enti nominativamente previsti dall'art.
114 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge re
gionale siciliana che, nell'istituire i consigli di quartiere, ne aveva
previsto l'elezione a suffragio universale e diretto. In tale occa
sione la corte ebbe appunto a rilevare che, a togliere ogni dubbio
circa la natura di vero e proprio ente autonomo a tale organi
smo, era appunto la sua elezione a suffragio universale, ossia
attraverso la forma più squisitamente politica di esercizio di quel
la sovranità che l'art. 1 Cost, attribuisce al popolo.
Con la previsione, da parte della legge della provincia di Tren
to oggetto dell'incidente di costituzionalità, della nomina a suf
fragio universale diretto dell'organo rappresentativo del
comprensorio, si è dato quindi luogo non già alla istituzione di
mere strutture operative dei comuni e della provincia, come so
stenuto dalla difesa della provincia di Trento, bensì' alla istituzio
ne di un nuovo ente dotato di autonomia politica, e ciò in contrasto
con l'art. 114 Cost, che prevede, invece, la ripartizione della re
pubblica in regioni, province e comuni.
In tal modo l'attribuzione ai nuovi enti, come previsto sulla
base di altre leggi provinciali, di compiti che spesso si sovrappon
gono a quelli dei comuni o si diversificano da quelli della provin
cia, finisce per realizzare la sottrazione di competenze agli enti
territoriali di base, il che, secondo gli art. 5 e 128 Cost., esula
dalla potestà legislativa della provincia di Trento.
zione regionale, Roma, 1976, a cura del servizio documentazione dell'I
stituto di studi sulle regioni. Sui problemi relativi alla partecipazione dei cittadini alla amministra
zione locale con riferimento ai comprensori, in specifico: Sorace, La
partecipazione nella riforma dell'amministrazione locale, in Regioni, 1978,
587; Bassanini, Prefazione, in Per la repubblica delle autonomie, Roma,
1978, 42.
Sulla connessione tra elezione a suffragio universale diretto dell'organo assembleare e autonomia politica dell'ente, con riferimento all'esperienza
siciliana, cfr. altresì' Corso, Il decentramento urbano in Sicilia, in I con
sigli di quartiere in Sicilia. Atti del Seminario del 28-29 ottobre 1975
della lega siciliana per le autonomie e i poteri locali, Palermo, 1975, 5
ss. [V. Messerini]
Il Foro Italiano — 1989.
La legislazione provinciale in tema di comprensori appare, di
fatti, compatibile con i principi costituzionali invocati solo in pre
senza della formula consortile, come del resto prevista dalle leggi
provinciali anteriori alla emanazione di quella oggetto dell'inci
dente di costituzionalità. Tale formula presuppone però necessa
riamente l'elezione indiretta dell'assemblea comprensoriale da parte
degli organi dei comuni facenti parte del comprensorio, perché
solo in questo modo può realizzarsi quel raccordo funzionale,
idoneo a far configurare il comprensorio come struttura operati
va dei comuni che lo compongono, lasciando inalterato, in un
quadro collaborativo configurato dall'esercizio congiunto di po
teri attinenti a comuni interessi, l'assetto delle competenze degli
enti territoriali di base, come definito dalle leggi dello Stato.
3. - La fondatezza delle questioni prospettate con riferimento
agli art. 5, 114 e 128 Cost, è assorbente della questione di legitti
mità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 5 dello sta
tuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale della 1. prov. Trento 26 aprile 1982 n. 8 («discipli
na per l'elezione dell'assemblea comprensoriale»).
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 giugno 1988, n. 700
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 29 giugno 1988, n. 26); Pres. Saja, Est. Greco; Proietti c. Soc. Elicotteri meridionali;
interv. Pres. cons, ministri. Ord. Pret. Frosinone 16 luglio 1984
(G.U. n. 42 bis del 1985).
Lavoro (rapporto) — Titolare di pensione di invalidità — Opzio ne per la prosecuzione fino al sessantacinquesimo anno di età — Diritto — Insussistenza — Questione infondata di costitu
zionalità (Cost., art. 3, 38; d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, dispo sizioni in materia previdenziale, art. 6; 1. 26 febbraio 1982 n.
54, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicem
bre 1981 n. 791, art. unico).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
1° comma, ultimo periodo, d.l. 22 dicembre 1981 n. 791, con
vertito, con modificazioni, in l. 26 febbraio 1982 n. 54, nella
parte in cui esclude il titolare di pensione di invalidità dal dirit
to ad optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età, in riferimento agli art. 3,
1° e 2° comma, e 38, 2° comma, Cost. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 11 gennaio
1988, n. 71; Pres. Antoci, Est. Vaccaro, P. M. Gazzara
(conci, conf.); Tarro (Avv. Giallombardo, Di Gloria, Are
na) c. Soc. Genal (Avv. Sciortino). Conferma Trib. Palermo
10 settembre 1984.
Lavoro (rapporto) — Titolare di pensione di invalidità — Opzio ne per la prosecuzione Ano al sessantacinquesimo anno di età — Diritto — Insussistenza (Cost., art. 3, 4, 35, 38; d.l. 22
dicembre 1981 n. 791, art. 6; 1. 26 febbraio 1982 n. 54, art.
unico).
Non ha diritto di optare per la prosecuzione del rapporto di lavo
ro fino al sessantacinquesimo anno di età, ai sensi dell'art. 6
l. 54 del 1982, il lavoratore che già goda della pensione di inva
lidità. (2)
(1-2) La Cassazione conferma l'orientamento, già fatto proprio con
la sentenza 6 febbraio 1987, n. 1242, Foro it., Rep. 1987, voce Lavoro
(rapporto), n. 510 (e per esteso in Giust. civ., 1987, I, 802, con osserva
zioni di V. A. Poso; Riv. giur. lav., 1987, II, 255, con osservazioni di M. Granato; Dir. lav., 1988, II, 132, con nota di Santangelo), secondo
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