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sentenza 26 novembre 1988; Pres. Teti, Est. Millozza; Omiccioli e Sirch (Avv. Omiccioli, Sirch)c. Fall. Passoni (Avv. Caracci)Source: Il Foro Italiano, Vol. 112, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1989), p. 2963/2964Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184239 .
Accessed: 28/06/2014 10:12
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2963 PARTE PRIMA 2964
mento che essa non illustra «l'andamento della gestione nei vari
settori in cui la società ha operato» (art. 2423, 3° comma, e 2429
bis, 1° comma, c.c.), né spiega i criteri seguiti nella valutazione
delle varie categorie di beni e nella determinazione delle altre po
ste, iscritte nel bilancio, né enuncia gli ulteriori dati indispensabi li per una chiara ed esauriente informazione (art. 2429 bis, 2°
comma, c.c.). La situazione patrimoniale depositata, infine, è riferita al 31
maggio 1988, data anteriore di oltre tre mesi rispetto a quella della deliberazione di fusione, presa dall'assemblea nell'adunanza
del 9 settembre 1988, e dunque essa non è sufficientemente ag
giornata. 3. - Attesi i rilievi, che precedono, non risultano adempiute
tutte le condizioni richieste dalla legge, perché si ordini l'iscrizio
ne della deliberazione, di cui trattasi.
TRIBUNALE DI UDINE; sentenza 26 novembre 1988; Pres. Te
ti, Est. Millozza; Omiccioli e Sirch (Avv. Omiccioli, Sirch) c. Fall. Passoni (Aw. Caracci).
TRIBUNALE DI UDINE
Privilegio — Credito per prestazioni professionali — Ultimo bien
nio — Fallimento — Precedente pignoramento — Nozione (Cod. civ., art. 2751 bis).
Gli ultimi due anni di prestazioni che consentono al professioni sta di pretendere la collocazione privilegiata del proprio credito
nel fallimento del cliente, vanno calcolati a ritroso dalla data
della sentenza di fallimento anche se questa sia stata preceduta
dall'esperimento di una procedura esecutiva singolare. (1)
Diritto. — Osserva il collegio come l'opposizione si ravvisi giu ridicamente infondata e debba, pertanto, essere rigettata.
Richiamando una lontana sentenza della Cassazione (n. 1943
del 19 giugno 1972, Foro it., Rep. 1972, voce Privilegio, n. 11)
(1) La decisione, come peraltro riconosciuto esplicitamente in motiva
zione, si pone in consapevole contrasto con l'unico precedente noto sul
l'argomento, rappresentato da Cass. 19 giugno 1972, n. 1943, Foro it., Rep. 1972, voce Privilegio, n. 11. Nella sostanza, il tribunale nega l'ul trattività dell'esecuzione singolare, ovvero la «retrodatazione» degli effet ti del fallimento al momento del pignoramento (quasi che, nella fattispe cie, arieggi il tema della «consecuzione fra procedure concorsuali»).
La Suprema corte aveva affermato che l'attivazione della procedura esecutiva singolare consentiva la conservazione della causa di prelazione nell'ipotesi che detta procedura fosse assorbita da quella concorsuale, senza
distinguere fra beni appresi con il pignoramento e beni (eventualmente diversi) inventariati nel fallimento. Con riferimento all'argomento consi mile della collocazione preferenziale degli interessi che assistono i crediti
ipotecari, nell'ipotesi di successione fra esecuzione singolare e collettiva, pare aderire all'opzione opposta a quella fatta propria dal tribunale, Del Vecchio, Le spese e gli interessi nel fallimento, Milano, 1988, 282.
La sentenza dà per scontata la soluzione di due ulteriori questioni, afferenti le modalità di calcolo a ritroso del biennio e l'ammissibilità del la spettanza del privilegio ex art. 2751 bis c.c., nel caso in cui la domanda sia proposta da un'associazione di professionisti.
Per il primo profilo, in senso conforme, Trib. Verona 6 giugno 1987, Foro it., 1988,1, 612, alla cui nota di richiami si rinvia; adde Trib. Bellu no 23 febbraio 1988, Fallimento, 1988, 1001; Trib. Venezia 16 gennaio 1987, Foro it., Rep. 1987, voce cit., n. 12, entrambe conformi. In dottri
na, di recente, si è espresso in termini contrari, Danovi, Il privilegio dei crediti del professionista per gli ultimi due anni di prestazione, in
Fallimento, 1988, 297.
Quanto al secondo aspetto, è stata riconosciuta la spettanza del privile gio alle associazioni professionali, da parte di Pavone, Associazione di
professionisti e privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., id., 1986, 177. Sulla situazione della giurisprudenza e della dottrina sull'argomento
delle società e delle associazioni fra professionisti, si rinvia a Mantineo, Società di professionisti: le difficoltà di una svolta, in Foro it., 1988, I, 554, in nota a Cass. 12 marzo 1987, n. 2555 e, da ultimo, anche Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 1988, n. 408 e Tar Abruzzo 29 dicembre 1987, n. 482, id., 1989, III, 195, con nota di richiami; Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 8 giugno 1987, n. 208, ibid., 217, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1989.
gli opponenti sostengono che, avendo promosso (per il pagamen to delle prestazioni eseguite negli anni 1982-1983) un procedimen to di esecuzione nel 1984, il privilegio generale sui mobili che assiste il loro credito conserva la sua efficacia anche nella succes
siva procedura fallimentare promossa contro il debitore.
Questa tesi, anche se trova conforto in una isolata decisione
della Corte suprema, non può essere condivisa per le ragioni che
seguono.
Bisogna infatti premettere che, nel caso in cui il debitore venga
assoggettato alla dichiarazione di fallimento, il limite temporale di due anni stabilito dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., non può farsi
decorrere dalla data di un qualsiasi precedente pignoramento, at
to del quale si ignora l'esito finale. Se cosi fosse, bisognerebbe
distinguere fra i beni sottoposti al precedente pignoramento e quelli
successivamente acquisiti all'attivo del fallimento, con la conse
guenza che soltanto limitatamente ai primi, se ancora esistenti, sussisterebbe il privilegio per i due anni anteriori al pignoramen
to, e non per tutti gli altri.
Ma non c'è chi non veda l'illogicità di una distinzione di que sto genere. Infatti, rilevato che se il privilegio in questione potes se essere esercitato su tutti i beni mobili, compresi quelli estranei
al primo pignoramento, si violerebbe il principio affermato dalla
sentenza della Cassazione citata dagli opponenti, secondo cui «solo
quando si verifica la concorrenza con altri creditori (leggi pigno ramento e conseguente processo esecutivo), il privilegio diviene
operante acquistando significato concreto ed efficacia. Ed è a
tale momento che . . . occorre far riferimento per stabilire il li
mite temporale del privilegio». Dalle quali affermazioni è chiaro
che la preferenza accordata dalla legge non può estendersi ad
altri e diversi beni, oggetto di successivi procedimenti esecutivi.
Partire da queste ultime premesse (come fa la Cassazione), per
giungere poi alla conclusione che il privilegio conserva la sua effi
cacia anche nella successiva procedura fallimentare e sugli altri
e diversi beni da questa acquisiti all'attivo, rappresenta una pale se contraddizione che il tribunale non si sente di far propria. In
altri termini, volendo seguire la strada indicata dalla citata deci
sione della Suprema corte, si dovrebbe necessariamente giungere alla conclusione che, nel caso che ci occupa, il privilegio invocato
dagli opponenti finirebbe con l'incidere su beni che, in realtà, sono stati acquisiti all'attivo solo con la sentenza di fallimento, e verrebbero cosi soddisfatte prestazioni professionali che, inve
ce, hanno avuto termine molti anni prima di tale sentenza; affer
mazione questa che urta chiaramente con lo spirito e con la lette
ra dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c.
Di conseguenza, se è vero, come è vero, che l'essenza del privi
legio riconosciuto dalla suddetta norma si basa sulla condizione
del limite temporale previsto, che ne restringe la portata; se è
anche vero che deve escludersi sia la possibilità di attribuire all'o
riginario pignoramento una innaturale ultrattività, e sia (come detto prima) quella di poter scindere il privilegio in ragione di
due esecuzioni che non possono assolutamente coesistere, si deve
inevitabilmente concludere con l'affermazione che, una volta di
chiarato il fallimento del debitore e sottoposto tutto il suo patri monio all'esecuzione concorsuale, «gli ultimi due anni di presta zione» sono quelli che hanno preceduto la sentenza dichiarativa
di fallimento.
Va infine precisato, per completezza, che gli opponenti sotto
posero a pignoramento un bene (carrello elevatore) che era già stato pignorato da altro creditore e pertanto solo al credito di
quest'ultimo può riconoscersi il privilegio per spese di giustizia di cui all'art. 2777, 1° comma, c.c.
TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 9 luglio 1988; Pres. Cento, Est. Toffoli; Condominio via G. Fuggetta n. 68, Roma e altri
(Avv. Tortora) c. Giusti (Avv. Rocco).
TRIBUNALE DI ROMA;
Comunione e condominio — Impianto di riscaldamento — Lavo
ri di manutenzione — Delibera — Mancata esecuzione — Ri
corso all'autorità giudiziaria (Cod. civ., art. 1105). Comunione e condominio — Servizi comuni — Impianto di ri
scaldamento — Installazione di impianto autonomo aggiuntivo
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