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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 aprile 1988, n. 498 (Gazzetta...

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sentenza 27 aprile 1988, n. 498 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 maggio 1988, n. 18); Pres. Saja, Est. Greco; Cogo c. Soc. C.M.P.; Soc. Conceria Nuti c. Cenci (Avv. Bellotti); Barreca c. Unione del commercio e del turismo della provincia di Firenze; Scafuri c. Soc. Prod-El; Soc. Ras (Avv. Giorgianni) c. Malatesta (Avv. Crugnola); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Palatiello). Ord. Pret. Milano 7 ott ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1988), pp. 1769/1770-1771/1772 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23181291 . Accessed: 28/06/2014 14:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 14:10:03 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 27 aprile 1988, n. 498 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 maggio 1988, n. 18);Pres. Saja, Est. Greco; Cogo c. Soc. C.M.P.; Soc. Conceria Nuti c. Cenci (Avv. Bellotti); Barreca c.Unione del commercio e del turismo della provincia di Firenze; Scafuri c. Soc. Prod-El; Soc. Ras(Avv. Giorgianni) c. Malatesta (Avv. Crugnola); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoPalatiello). Ord. Pret. Milano 7 ott ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 111, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1988), pp. 1769/1770-1771/1772Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23181291 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 aprile 1988, n. 498

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 maggio 1988, n. 18); Pres. Saja, Est. Greco; Cogo c. Soc. C.M.P.; Soc. Conceria

Nuti c. Cenci (Avv. Bellotti); Barreca c. Unione del commer

cio e del turismo della provincia di Firenze; Scafuri c. Soc.

Prod-El; Soc. Ras (Avv. Giorgianni) c. Malatesta (Avv. Cru

gnola); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Palatiel

lo). Ord. Pret. Milano 7 ottobre 1981 (G.U. n. 206 del 1982); Trib. Pisa 26 ottobre 1983 (G.U. n. 190 del 1984); Cass. 2

aprile 1985 (G.U., la s.s., n. 30 del 1986); Trib. Monza 24

ottobre 1986 (G.U., la s.s., n. 13 del 1987); Trib. Milano 4

febbraio 1987 (G.U., la s.s., n. 22 del 1987).

CORTE COSTITUZIONALE;

Lavoro (rapporto) — Lavoratrici — Prolungamento del rapporto fino ai limiti di età per uomini — Opzione — Incostituzionalità

(L. 9 dicembre 1977 n. 903, parità di trattamento tra uomini

e donne in materia di lavoro, art. 4).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 37 Cost., l'art. 4 l.

9 dicembre 1977 n. 903, nella parte in cui subordina il diritto

delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vec

chiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi

limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal

senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di

maturazione dei predetti requisiti. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 gennaio

1987, n. 749; Pres. Vela, Est. Tondo, P. M. Pandolfelli

(conci, diff.); Tittarelli (Avv. Falla Trella, Mariani) c. Soc.

Alivar (Avv. Contaldi, Santagostino). Cassa Trib. Novara

31 maggio 1982.

Lavoro (rapporto) — Lavoratrici — Prolungamento del rapporto fino ai limiti di età per uomini — Superfluità dell'opzione (L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 3, 11; 1. 9 dicembre 1977 n. 903,

art. 4).

Il licenziamento di lavoratrice al cinquantacinquesimo anno privo di giusta causa o di giustificato motivo è illegìttimo, essendo

stata eliminata dall'ordinamento, per effetto della sentenza del

la Corte costituzionale n. 137/86 la disparità di trattamento

tra uomini e donne stabilita dagli art. 111. 604 del 1966, 9

r.d. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in l. 1272 del 1939, modi

ficato dall'art. 2 I. 218 del 1952, 15 d.l. c.p.s. 708 del 1947

e 16 I. 1450 del 1956, ed essendo quindi divenuto inutile l'eser

cizio del diritto di opzione di cui all'art. 4 l. 903

del 1977. (2)

(1-2) Con decisione di accoglimento la Corte costituzionale aderisce

all'interpretazione dei giudici a quibus (Pret. Milano, ord. 7 ottobre 1981

è riportata in Foro it., 1983, I, 1796; Trib. Monza 21 novembre 1986, in Diritto e pratica lav., 1987, 62), cui adde Cass., ord. 23 settembre

1987, n. 592, Foro it., Mass., 1217, secondo la quale pur dopo l'emana

zione della sentenza 137 del 1986 del giudice delle leggi (Foro it., 1986,

I, 1749, con nota di richiami) continuava ad aver valore giuridico la nor

mativa sull'opzione di cui all'art. 4 1. 903 del 1977.

Contra, e cioè per l'inutilità dell'esercizio dell'opzione stessa dopo l'e

manazione di tale pronuncia, cfr. Cass. 27 gennaio 1987, n. 749, in epigrafe. Sottolinea l'ambiguità della decisione 137 del 1986, cit., in dottrina,

da ultimo, L. Isemburg, Licenziamento e pensione di vecchiaia: questioni di disparità di trattamento uomo-donna (nota a Corte cost. 11 giugno

1986, n. 137, e Corte giust. Ce 26 febbraio 1986, causa 152/84, causa

262/84, causa 151/84), in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 60 ss.

Sembra importante porre in luce come in motivazione la Corte costitu

zionale nella sentenza in epigrafe, ribadisca che il diritto della donna di

conseguire la pensione di vecchiaia «rimane fermo» al cinquantacinquesi mo anno di età e che ciò non contrasti con il principio di parità, che

«non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratri

ce, che meritano una particolare regolamentazione».

Il Foro Italiano — 1988 — Parte /-34.

I

Diritto. — 1. - I cinque giudizi possono essere riuniti e decisi

con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

Il Pretore di Milano (r.o. n. 138/82) e i Tribunali di Monza

(r.o. n. 52/87), di Pisa (r.o. n. 163/84) e di Milano (r.o. n. 194/87), dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 4 1. 9 dicembre

1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici, subordina la

prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo ed il

sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità previste dal

la legge, all'esercizio, da parte loro, di un'opzione in tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del diritto

alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli art. 3 e

37 Cost, in quanto le suddette avrebbero un trattamento deterio

re rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun onere, non

ché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data di entrata

in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti per il pen sionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.

1.1. — La Corte di cassazione (r.o. n. 153/86) dubita della

legittimità costituzionale del 2° comma dello stesso articolo nella

parte in cui non prevede l'esenzione dall'onere dell'opzione an

che per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di

età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro

diritto di proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di

età previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero

violati gli art. 3, 4 e 37 Cost, in quanto vi sarebbe disparità di

trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso sottopo sto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per la even

tualità di una successiva declaratoria di nullità del licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro femminile

rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun onere

nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.

2. - È preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità

sollevata dalla difesa dell'Unione del commercio e del turismo

della provincia di Firenze, nel giudizio di cui all'ordinanza della

Corte di cassazione (r.o. n. 153/86). Si sostiene la irrilevanza della questione in quanto la lavoratri

ce licenziata per il raggiunto limite di età di cinquantacinque an

ni, senza aver formulato l'opzione di cui alla norma censurata, ha ottenuto dal giudice di merito solo il riconoscimento del dirit

to al risarcimento dei danni mentre era stata esclusa la tutela

reale del posto di lavoro e sul punto si sarebbe formato giudicato. L'eccezione non può essere accolta.

Anche a seguire l'assunto della deducente, in punto di fatto

si osserva che indubbiamente la durata del rapporto di lavoro

influisce anche nella determinazione dell'ammontare dei danni, il quale è ad essa ragguagliato.

L'eccezione va, pertanto, disattesa.

3. - La questione è fondata.

L'art. 4 1. n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla don

na lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di continua

re a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni legislati ve regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna richiede

un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di lavo

In dottrina, per la contraria tesi accolta da Cass. 749/87 in epigrafe, cfr. L. Hoesch, Osservazioni sul diritto di opzione ex art 4 I. 903/77

dopo la sentenza n. 137/86 della Corte costituzionale (nota a Corte cost.

11 giugno 1986, n. 137), in Lavoro 80, 1986, 754. Sul punto, cfr., inoltre, intervista a F. Liso, a cura di M. Converso, in Lavoro informazione, 1986, n. 14, 31. Per l'affermazione del principio che l'esercizio del diritto

di opzione di continuare a prestare la propria opera fino agli stessi limiti

di età previsti per gli uomini avvenuto oltre il termine di tre mesi di

cui all'art. 4 1. 903 del 1977, non impedisce la recedibilità ad nutum del

datore di lavoro con la prestatrice d'opera, cfr. Cass. 21 giugno 1986, n. 4156, Foro it., 1986, I, 2445, con nota di richiami, cui si rinvia anche

per la segnalazione della sospensione fino al 31 dicembre 1986 nelle aziende

industriali nei casi dell'applicazione dell'art. 4 cit. (art. 1, 4° comma, 1. 193/84) e del pensionamento per tutti a 50 anni nella siderurgia (art.

1, 1° comma, cit.). Sul divieto di lavoro notturno per le donne previsto dall'art. 5 1. 903

cit., cfr. Corte cost. 6 luglio 1987, n. 246, id., 1987, I, 2605, con nota

di richiami.

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1771 PARTE PRIMA 1772

ro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano

i suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi

successivi alla entrata in vigore della legge in esame.

È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla

data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare

pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.

È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto

un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustifica zione proprio per i principi affermati più volte da questa corte

sulla parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare,

per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986 (Fo

ro it., 1986, I, 1749). Si è ritenuto che l'evoluzione delle situazio

ni verificatesi nel campo del lavoro, specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche, della previ

denza, dell'assistenza, nonché nel campo del diritto di famiglia

per effetto della riforma di cui alla 1. 19 maggio 1975 n. 151,

con l'attuazione della parità dei coniugi in seno alla famiglia,

nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei figli, ha fatto ve

nir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento

della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore ai fini della

stabilità del rapporto di lavoro.

3.1 - Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale dell'art. 11 1. n. 604 del 1966, che prevedeva la

possibilità di licenziamento ad nutum della donna al cinquanta

cinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per l'uomo,

si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si è, correla

tivamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro fino a tale età.

Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per vec

chiaia della donna (cinquantacinque anni) rispetto all'uomo (ses santa anni) ivi contenuto è meramente incidentale; la statuizione

precettiva e la rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico han

no riguardato, in base alle ordinanze dei giudici a quibus, solo

l'«età lavorativa» della donna al compimento del sessantesimo

anno e non la postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.

3.2 - Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discri

mina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massi

ma di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto, sussiste, la

violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna

ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso

il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va,

quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella

parte in cui prevede l'opzione. Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere uguale per la

donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna

a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo an

no di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna

medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di

parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa

posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regola mentazione.

La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'e

tà lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e

i conseguenti aumenti di pensione. Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la illegittimi tà costituzionale dell'art. 4 1. 9 dicembre 1977 n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisi ti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro

opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da dispo sizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di

un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non

oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

II

Svolgimento del processo. — Marsilia Tittarelli impugnava, di

nanzi al Pretore di Novara, il licenziamento comunicatole dalla

s.p.a. Alivar al compimento del cinquantacinquesimo anno, assu

mendo di aver manifestato l'intendimento di continuare il rap

porto di lavoro fino al compimento del sessantesimo anno di età, ai sensi dell'art. 4 1. 9 dicembre 1977 n. 903. Il pretore rigettava

Il Foro Italiano — 1988.

la domanda ritenendo non provato che la Tittarelli avesse debita

mente comunicato a chi aveva il potere di rappresentare la s.p.a. Alivar la sua volontà di proseguire il rapporto. La decisione era

confermata dal Tribunale di Novara che con sentenza del 31 mag

gio 1982 ribadiva che dalle prove raccolte non era possibile stabi

lire se la Tittarelli conversando con la propria capoufficio sig.ra Travi e con gli altri colleghi, avesse veramente inteso formulare

debite istanze destinate ad avere effetti concreti e obbligatori o

non piuttosto fare delle semplici confidenze a colleghi. Doveva

quindi ritenersi che non vi fosse stata alcuna seria e certa comu

nicazione al datore di lavoro come richiesto dalla 1. 903/77.

Ha proposto ricorso per cassazione la Tittarelli deducendo due

motivi di annullamento illustrati con memoria. Resiste la s.p.a. Alivar con controricorso.

Motivi della decisione. — È decisivo ed assorbente rilevare che

la Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno 1986, n. 137 (Fo ro it., 1986, I, 1750, che è successiva al 25 marzo 1986, data

di deliberazione della presente sentenza ha reso necessaria la ri

convocazione della camera di consiglio), ha dichiarato l'illegitti mità costituzionale, per contrasto con gli art. 3, 4, 35 e 37 Cost.,

degli art. 11 1. 15 luglio 1966 n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n.

636 conv. in 1. 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 1.

4 aprile 1952 n. 218, 15 d.l. c.p.s. 16 luglio 1947 n. 708, 16 1.

4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il consegui mento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della

donna lavoratrice per tale motivo al compimento del cinquanta

cinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo

anno come per l'uomo.

La conseguente, radicale eliminazione dell'ordinamento della

predetta disparità, ha reso evidentemente inutile e superfluo il

diritto di opzione riconosciuto alla donna dall'art. 4 1. 9 dicem

bre 1977 n. 903, posto che il di lei licenziamento al cinquantacin

quesimo anno di età è di per sé senz'altro illegittimo. Nella specie

perciò, tutte le questioni relative al corretto esercizio dell'opzione restano superate.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si uniformerà

al principio di diritto sopra enunciato.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 aprile 1988, n. 443

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 aprile 1988, n. 17); Pres. Saja, Est. Dell'Andro; Raco; interv. Pres. cons, mini

stri. Orci. Magistrato sorveglianza Roma 22 gennaio 1987 (G.U., la s.s., n. 16 del 1987).

Abitualità e professionalità nel reato, tendenza a delinquere —

Revoca della dichiarazione di delinquente abituale da parte del

magistrato di sorveglianza — Assenza di misura di sicurezza

in corso o da eseguire — Irrilevanza — Questione infondata

di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 26 luglio 1975 n. 354, nor

me sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle mi

sure privative e limitative della libertà, art. 69; 1. 10 ottobre

1986 n. 663, modifiche alla legge sull'ordinamento penitenzia rio e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della

libertà, art. 21).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit timità costituzionale dell'art. 69, 4° comma, ultima parte, l.

26 luglio 1975 n. 354, cosi' come modificato dall'art. 21 l. 10

ottobre 1986 n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, attesa la ratio della disposizione che non consente il permanere dello status di delinquente abituale quando sia venuta meno

la pericolosità del soggetto, il magistrato di sorveglianza deve

comunque attivare il procedimento di riesame della pericolosità sociale e provvedere, ove del caso, alla revoca della declarato

ria di abitualità, anche se la misura di sicurezza personale è

stata revocata prima dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre

1986 n. 663. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione si legge in Foro it., 1988, II, 72, con nota di richiami.

Un'attenta analisi delle competenze del magistrato di sorveglianza nella

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