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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1979; Giud. Ziccardi;...

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sentenza 27 luglio 1979; Giud. Ziccardi; Cacciari (Avv. Savoia, Zoppellari) c. Soc. coop. Klark (Avv. Montuschi, Castagneti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1980), pp. 269/270-271/272 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171865 . Accessed: 24/06/2014 23:22 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.40 on Tue, 24 Jun 2014 23:22:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1979; Giud. Ziccardi; Cacciari (Avv. Savoia, Zoppellari) c. Soc. coop. Klark (Avv. Montuschi, Castagneti)

sentenza 27 luglio 1979; Giud. Ziccardi; Cacciari (Avv. Savoia, Zoppellari) c. Soc. coop. Klark(Avv. Montuschi, Castagneti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1980), pp. 269/270-271/272Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171865 .

Accessed: 24/06/2014 23:22

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Tale scopo, tuttavia, lodevole sotto l'aspetto garantistico, ap

pare più correttamente perseguibile auspicando l'estensione le

gislativa della predetta normativa ai rapporti in esame, come è

avvenuto, ad esempio, per le assicurazioni sociali (art. 4, n. 7, d. pres. 30 giugno 1965 n. 1124) e per la prevenzione degli in fortuni sul lavoro (art. 3, lett. a, d. pres. 27 aprile 1955 n. 547).

Pertanto, l'irriconducibilità della qualità di socio lavoratore alla posizione di lavoratore subordinato della stessa società coo

perativa, e, di conseguenza, della presente controversia ad una

delle ipotesi di cui all'art. 409 cod. proc. civ. impongono una

pronuncia declinatoria di competenza. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI CENTO; sentenza 27 luglio 1979; Giud. Zic ■ cardi ; Cacciari (Avv. Savoia, Zoppellari) c. Soc. coop. Klark

(Avv. Montuschi, Castagneti).

PRETURA DI CENTO;

Lavoro (rapporto) — Cooperativa di lavoro — Qualifica di di

rigente — Confìgurabilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 2099).

È configurabile, anche se non prevista da contratto collettivo, la qualifica di dirigente in una cooperativa di produzione e

lavoro, la quale (e non quella di impiegato di prima catego ria) va riconosciuta al dipendente che dirigeva tutti i reparti della cooperativa, programmava e organizzava il lavoro dei

reparti, manteneva i collegamenti con i gruppi esterni e fis sava i compensi da corrispondere, trattava gli acquisti e con

trollava te vendite, can ampia autonomia nel determinare la

produzione e la vendita delle merci, nonché l'organizzazione tecnica e commerciale dell'impresa. !(1)

Il Pretore, ecc. — Fatto. — Con ricorso depositato il 10 no

vembre 1978 Cacciari Sergio esponeva di essere stato assunto

quale impiegato dalla cooperativa di produzione e lavoro ma

glificio B.T.B. di Pieve di Cento, in data 2 febbraio 1970, e di

aver cessato il rapporto alla fine del mese di marzo 1878, e di

essere stato retribuito come impiegato di prima categoria, men

tre in realtà aveva svolto mansioni di dirigente tecnico; che

chiedeva quindi alla cooperativa di corrispondergli, per il di

sposto dell'art. 2099 cod. civ. e 36 Cost., le differenze retribu

tive con riferimento analogico a quanto avrebbe percepito per contratto un dirigente del settore industriale maglieria con me no di 100 dipendenti, ed indicava una differenza di lire 36.429.796.

Si costituiva la cooperativa ed eccepiva che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente aveva ricoperto anche la carica di consigliere di amministrazione della cooperativa ed in tale veste aveva compiuto gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria, elencati nel ricorso.

Rileva inoltre che parte dei crediti vantati ricadevano nella

prescrizione quinquennale, che aveva ripreso a decorrere dalla

entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n. 300, e contesta

va i calcoli riportati nella tabella allegata al ricoreo. La cooperativa convenuta proponeva quindi nei confronti

del ricorrente domanda riconvenzionale di risarcimento danni

per la ragione che, in conseguenza delle sue errate previsioni ed iniziative, il bilancio del 1977 si era chiuso in passivo, par te della produzione non era stata venduta ed era stata colloca

ta in magazzino, ed erano state acquistate materie prime ed

accessori in misura eccessiva, cosicché si erano dovuti cedere

sottocosto i capi di maglieria ed i filati.

(1) Non constano precedenti editi in termini. Circa la nozione di dirigente d'azienda v. Cass. 16 dicembre 1978,

n. 6033, 7 dicembre 1977, n. 5323, 26 ottobre 1978, n. 4891, 13 ot

tobre 1978, n. 4606, 9 ottobre 1978, n. 4304, 12 luglio 1978, n. 3537, 23 giugno 1978, n. 3135, 6 luglio 1977, n. 2996, 10 maggio 1978, n. 2293, 4 maggio 1978, n. 2106, 3 febbraio 1978, n. 508, Foro it., Rep. 1978, voce Lavoro (rapporto), nn. 341-352, e gli ulteriori pre cedenti richiamati in nota a Cass. 18 gennaio 1978, n. 236, id., 1978,

I, 890; in dottrina, da ultimo, v. Tinti, Il dirigente d'azienda nell'ul timo decennio: profili evolutivi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979,

1126, e, con particolare riferimento all'arbitrato, C. M. Barone, Con siderazioni sul procedimento arbitrale e sugli aspetti processuali del l'arbitrato irrituale, e Pera, Arbitrato rituale o irrituale nelle contro versie di lavoro, nel volume I processi speciali, Napoli, 1979, 55 ss., 211 ss.

Sulla confìgurabilità di un rapporto di lavoro fra cooperativa di la voro e sovio, v. Pret. Viareggio 1° agosto 1979 e Pret. Lugo 25 giugno 1979, che precedono con nota di richiami sul punto.

Il danno veniva quantificato approssimativamente in lire 200 milioni.

Replicava il ricorrente, in ordine alla domanda riconvenzio

nale, che negli anni precedenti 'la cooperativa aveva chiuso il bilancio in attivo e che soltanto il 1977 aveva (registrato perdi te, e che comunque la domanda di danni doveva essere rivolta al consiglio di amministrazione e non al Cacciari; aggiungeva che l'azione nei confronti di un amministratore poteva essere

promossa solo in seguito a deliberazione dell'assemblea e non era di competenza del pretore, e che anche nel merito la doman

da di danni non aveva fondamento.

Si iniziava quindi l'attività istruttoria, con l'interrogatorio de'le parti ed il tentativo di conciliazione che non dava esito

positivo. Durante l'interrogatorio del ricorrente, il difensore della coo

perativa eccepiva anche la prescrizione decennale in riferimen

to alla qualifica di dirigente pretesa del Cacciari.

Deponevano quindi numerosi1 dipendenti ed ex dipendenti della cooperativa, il presidente all'epoca e il vice presidente, due rappresentanti di ditte produttrici di filati, e venivano poi richieste informazioni alle associazioni sindacali, integrate dal

teste Ferretti Gualtiero.

Venivano quindi posti a confronto alcuni testi che avevano

reso dichiarazioni contrastanti e le parti, dopo aver prodotto memorie autorizzate, discutevano oralmente la causa all'udien

za del 12 luglio 1979.

Diritto. — È pacifico in causa che il Cacciari è "stato alle di

pendenze della cooperativa convenuta dal 1970 al 1978, inqua drato come impiegato di 1" categoria. Inoltre per lo stesso perio

do, lo stesso ha fatto parte del consiglio di amministrazione della

cooperativa, come consigliere, ed ha partecipato alle riunioni del

consiglio. Preliminarmente, afferma la convenuta che, non esistendo

nel settore cooperativo una regolamentazione collettiva che re

goli il rapporto dirigenziale, vi è una indicazione di incompa tibilità di un simile rapporto con Io spirito di mutualità e so

lidarietà che caratterizza le cooperative di lavoro, e con la co

stante partecipazione di tutti i soci alle scelte economiche del

la società; aggiunge che è comunque impossibile distinguere l'attività svolta dal Cacciari come consigliere di amministrazio

ne da una presunta attività dirigenziale. Sono argomenti sug

gestivi ed esposti con approfondite ed apprezzabili argomenta zioni giuridiche, ma non convincono il giudicante.

Anzitutto, è irrilevante che il contratto dei dipendenti delle

-cooperative di lavoro non prevede la categoria del dirigente,

poiché il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto, ma deve valutare la realtà e il tipo di lavoro svolto dal dipen

dente, qualificandolo come dirigente quando ne abbia le carat

teristiche, ed escludendolo in caso contrario.

Quanto all'attività di consigliere, è evidente che la stessa si

esplica durante le riunioni del consiglio di amministrazione, salvo mandato ai membri per compiti specifici: è agevole desu

mere, dall'esame dei verbali di consiglio, che per anni si è di

scusso soltanto di ammissione ed esclusione di soci e di aper ture di fondi e mutui presso enti e banche mentre manca to

talmente qualsiasi delibera che contenga una direttiva per la

produzione o per l'organizzazione del lavoro. Soltanto duran

te l'anno di crisi 1977 i consiglieri sono entrati nel merito della

gestione societaria.

Non influisce, pertanto, la veste di consigliere nell'attribuire

al Cacciari la qualifica che gli spetta come dipendente della

cooperativa. A questo punto, è opportuno precisare le caratteristiche de!

dirigente e le differenze con l'impiegato di prima categoria con

funzioni direttive, indi raccogliere dalle numerose testimonian ze quegli elementi che permettono di attribuire al ricorrente l'una o l'altra qualifica.

Afferma la giurisprudenza della Suprema corte che dirigen te d'azienda è quel prestatore d'opera subordinato, che, ope rando sul piano gerarchico più elevato quale alter ego dell'im

prenditore, è preposto alla direzione di tutti i settori, rami o servizi dell'organizzazione aziendale, ovvero di un ramo ri

levante di essa, esplicando le mansioni a lui attribuite con ampi e autonomi poteri e piena libertà di decisione, che gli consen

tono, nell'ambito delle direttive generali dell'imprenditore, di

perseguire le esigenze dell'impresa, in maniera da influenzare con la sua opera l'intera vita dell'azienda, tanto all'interno,

quanto nei rapporti esterni con i terzi.

Il criterio distintivo rispetto alla qualifica di impiegato di

prima categoria con funzioni direttive non risiede tanto nella

collaborazione attiva con l'imprenditore e nel potere di supre mazia gerarchica, che possono essere comuni ad entrambe, quan

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PARTE PRIMA

to nell'ampiezza delle rispettive funzioni, che, per la prima qua

lifica, sono estese all'intera organizzazione o ad un ramo au

tonomo dell'azienda, e, per la qualifica di impiegato, sono cir

coscritte ad un settore, ramo o servizio dell'azienda medesima.

Sulle mansioni svolte dal Cacciari, le deposizioni dei testi

sono state sostanzialmente concordi. (Omissis)

Da questo mosaico di deposizioni, che, si ripete, sono sostan

zialmente concordi, si desume che il Cacciari dirigeva tutti i re

parti della cooperativa, programmava ed organizzava il lavoro dei

reparti, manteneva i collegamenti con i gruppi esterni e fissava i

compensi da corrispondere, trattava gli acquisti e controllava le

vendite, ed aveva ampia autonomia discrezionale nel determi

nare la produzione e la vendita delle merci, nonché l'organiz zazione tecnica e commerciale dell'impresa.

In pratica il Cacciari si presentava, sia nei confronti dei so

ci e dei dipendenti, sia nei rapporti esterni con i terzi, come

il vero titolare della cooperativa, con i più ampi poteri di au

tonomia e di iniziativa e con l'unico limite del rispetto delle

decisioni del consiglio di amministrazione.

Si è obiettato, da parte della convenuta, che le ridotte dimen

sioni dell'azienda, almeno fino al 1975, escludevano la presenza

di un dirigente tecnico, poiché, -trattandosi di un cooperativa, le decisioni venivano prese concordemente da tutti i soci e la

gestione veniva svolta in comune, senza privilegiare alcuna

iniziativa individuale.

È indubbio quindi che ha svolto le mansioni di dirigente tecnico d'azienda.

In verità, le dimensioni della ditta non appaiono tanto mode

ste, a partire dal 1970: i dipendenti sono circa 30, e il fatturato

è sui 250 milioni annui, in più vi sono i gruppi esterni che

svolgono una parte del lavoro.

Ogni anno aumentano sia i soci che il fatturato, tanto che nel

1975 si progetta e si inizia la costruzione di un nuovo stabilimento,

utilizzandovi una cinquantina tra soci e operai e fatturando ol

tre i 500 milioni.

Le dimensioni dell'impresa sono tali, fin dall'inizio, da giu stificare la presenza di un dirigente tecnico. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI PAVIA; sentenza 29 marzo 1979; Giud. L. De An

celis; Cassol (Avv. Greco) c. Tesio (Avv. Monti).

PRETURA DI PAVIA;

Locazione — Controversie sul ripristino della locazione — Com

petenza (Cod. proc. civ., art. 12; legge 27 luglio 1978 n. 392,

disciplina delle locazioni di immobili urbani, art. 60).

La controversia sul ripristino del rapporto di locazione esula

dalla competenza per materia del pretore, e ad essa si appli cano perciò gli ordinari criteri di competenza per valore. (1)

Il Pretore, ecc. — Svolgimento del processo. — Il 6 febbraio

1979 Gilda Cassol ved. Cucchi ha esposto di essere stata costret

ta a lasciare l'appartamento posto in Pavia, via Cardano n. 71, da lei condotto dall'agosto del '70 al giugno del '78, a seguito di sentenza 12-13 ottobre 1977 con cui il Pretore di Pavia, rico nosciuta l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessità della

locatrice, Cristina Tesio, di adibirlo a propria abitazione, con

dannò la Cassol al rilascio. Successivamente la Tesio non ha oc

cupato l'immobile suddetto. Ciò posto, la Cassol ha chiamato in

giudizio l'ex locatrice, chiedendo il ripristino della locazione e

la condanna della convenuta al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri in misura non inferiore a lire 600.000 e al pa

gamento di lire 2.000.000 da devolvere al comune di Pavia ad

integrazione del fondo sociale.

Costituitasi, la Tesio ha pregiudizialmente eccepito l'incompe tenza per valore del pretore e, nel merito, la infondatezza della

pretesa fatta valere.

(1) Non risultano precedenti editi in termini. Sull'art. 60 legge 392/1978, v. Tampone, in Nuove leggi civ., 1978,

1267 ss.; sui criteri di competenza e sui riti applicabili alle controver sie in materia di locazione dopo l'entrata in vigore della legge 392/1978, v., da ultimo, G. Costantino, Controversie in materia di locazione, voce del Novissimo digesto, appendice di aggiornamento, II (in corso di stampa); sui criteri di determinazione della competenza per valore, in generale, da ultimo, Andrioli, Diritto processuale civile, 1979, I. 180 ss.

All'udienza del 19 marzo 1979 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Motivi. — Ai sensi dell'art. 6, 1° comma, legge 1" maggio 1955 n. 368 le controversie relative al diritto di proroga dei contratti

di locazione e sublocazione di immobili urbani, il valore delle

quali ecceda il limite di competenza del conciliatore, sono, in

ogni caso, di competenza del pretore.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso dal

novero di tali controversie quelle dirette al ripristino della loca

zione ed al risarcimento del danno ex art. 8 legge 23 maggio 1950

n. 253, sul rilievo che esse non riflettono in modo immediato una

questione relativa alla proroga, e ha ritenuto che la loro cogni zione spetta al giudice competente per valore secondo le norme

ordinarie: Cass. 20 giugno 1964, n. 1612 (Foro it., Rep. 1964,

voce Locazione, n. 99); 8 giugno 1965, n. 1134 (id., Rep. 1965, voce cit., n. 107).

Bene, è noto come la legge 27 luglio 1978 n. 392 abbia elimi

nato, nei limiti di cui all'art. 82, il precedente regime ed abbia,

per quel che qui interessa, differentemente disciplinato e l'azio

ne di necessità (art. 59) e le sanzioni ad essa connesse (art. 60); non solo, ma ha stabilito che a conoscere della domanda di

necessità è competente o il conciliatore o il pretore (art. 59, ult. comma, 30, 2° comma), nulla invece dicendo in ordine alla

competenza per le azioni di cui all'art. 60, ivi comprese quells del tipo in esame.

Detto ciò, il pretore ritiene che anche con la nuova norma

tiva le controversie di ripristino della locazione e di rimborso

spese, nonché quelle di risarcimento del danno previste dalla

norma da ultimo richiamata, debbono essere conosciute dal

giudice competente per valore secondo le norme ordinarie.

Per arrivare a tale conclusione potrebbe ritenersi non piena mente utilizzabile lo schema logico già adoperato dalla Corte

di cassazione in riferimento al regime vincolistico e cioè la non

immediatezza del rapporto tra le suddette azioni ed il diritto alla proroga legale, per essere scomparso quest'ultimo regime. È però certamente significativo che già l'altro sistema abbia

escluso la competenza per materia del conciliatore o del pre tore in controversie simili a quelle ora in questione.

E questo tanto più che la competenza per materia è stabili ta dalla legge 392 non più con una norma « aperta » come l'art. 6 legge 368/55 sopra richiamato, ma con varie previsioni ad

hoc, a volte direttamente <v. art. 30 e 45) a volte con la tecni ca del richiamo (appunto art. 59, ult. comma): previsione ad hoc inesistente nel caso di specie, sia per quel che attiene alla

competenza che per quel che riguarda il rito.

E nella carenza di tale previsione la competenza per mate ria potrebbe derivarsi solo dall'intimo rapporto tra domanda, ex art. 60 e pronuncia ex art. 59, rapporto, però, già ritenuto inidoneo a tal fine, lo si è visto, dalla precedente giurisprudenza.

E ancora vale la pena di sottolineare come non sembra estra

polarle dal nostro sistema processuale una generale competen za alla revoca di una decisione non ordinatoria da parte del giu dice che l'ha emanata.

Quanto precede importa l'esclusione della competenza per ma teria del pretore a decidere della causa in esame.

Passando, quindi, ad individuare gli ordinari criteri di compe tenza per valore, osserva il giudicante che sembra applicabile al la fattispecie la norma di' cui all'art. 12, 1° comma, cod. proc. civ., giacché la controversia per il ripristino di un contratto sembra affine a quella relativa all'esistenza di un rapporto: per cui va

moltiplicato per quattro il canone annuo di lire 90.000 già pa gato stante l'art. 158 o, comunque, l'art. 1 legge 392/78, even tualmente aumentato ex art. 62, 2° comma: al risultante impor to vanno poi aggiunti, ex art. 10, 2° comma, cod. proc. civ. e 14

cod. proc. civ. le 600.000 relative all'azione di rimborso, non sembrano invece computabili, trattandosi di statuizione emes

sa ex officio (art. 60, ult. comma) che prescinde cioè da una do

manda; pertanto, superando i 2.000.000 di cui all'ultimo articola zione della richiesta le 750.000 di cui all'art. 8, 1° comma, cod.

proc. civ. la causa è di competenza del tribunale (art. 9, 1° com

ma, cod. proc. civile).

La novità e complessità della questione rende equa la to tale compensazione delle spese.

Per questi motivi, ecc.

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