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PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta...

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14
sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc. Covemar c. Inps (Avv. Lironcurti); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bruno). Ord. Pret. Grosseto 28 febbraio 1989 (G.U., 1 a s.s., n. 18 del 1989) Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1990), pp. 1823/1824-1847/1848 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23184722 . Accessed: 25/06/2014 01:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.163 on Wed, 25 Jun 2014 01:01:05 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres.Saja, Est. Pescatore; Soc. Covemar c. Inps (Avv. Lironcurti); interv. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Bruno). Ord. Pret. Grosseto 28 febbraio 1989 (G.U., 1 a s.s., n. 18 del 1989)Source: Il Foro Italiano, Vol. 113, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE(1990), pp. 1823/1824-1847/1848Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23184722 .

Accessed: 25/06/2014 01:01

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1823 PARTE PRIMA 1824

verrebbe addirittura «meno la possibilità di verificare la rilevanza

della questione, la quale è constatabile soltanto attraverso la pre cisa indicazione della norma impugnata nell'accezione che si ri

tiene applicabile nel giudizio a quo» (v. pure la sentenza n. 109

del 1982, id., 1982, I, 2727). Per quanto concerne la sanzione, essendo due soltanto, e ben

nettamente contrapposte, le possibilità interpretative cui dà luogo il rinvio dell'art. 12 sexies alle «pene previste dall'art. 570 c.p.», non di indeterminatezza si tratta, ma di un normale dubbio inter

pretativo, come riconosce la stessa ordinanza, asserendo che «non

è chiaro se il richiamo debba intendersi alle pene alternative pre viste dal 1° comma dal 570 c.p. o a quelle congiunte del 2° com

ma», senza profilare per alcuna delle due soluzioni dubbi di legit timità costituzionale. Scegliere la soluzione preferibile alla stre

gua del sistema, come si è preoccupata dialetticamente di fare

la dottrina occupatasi del problema, è compito specifico dell'in

terprete e, quindi, nella specie, del giudice ordinario, in confor

mità a quanto accade ogni volta in cui si debbano applicare di

sposizioni dalla lettura non pacificamente univoca. Il sostenere, come fa l'ordinanza, che le ipotesi previste dai due commi del

l'art. 570 c.p. darebbero vita ad altrettante figure autonome di

reato, cosicché nessuna di esse potrebbe assurgere a «reato-base

da considerare parametro per l'individuazione della pena», a par te che è tesi non pacifica, non basta a precludere una scelta cui

possono soccorrere altri elementi di raffronto. Ad essa, pertanto, il giudice a quo non poteva abdicare. L'aver rinunciato a tale

normale, anche se non agevole, operazione ermeneutica (cfr. la

sentenza n. 49 del 1980, id., 1980, I, 1254) per rivolgersi a questa corte non può che rendere inammissibile la questione proposta.

Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara non fon

date le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies

1. 1° dicembre 1970 n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 1. 6 marzo 1987 n. 74 (nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe; b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 sexies 1. 1° dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), ag giunto dall'art. 21 1. 6 marzo 1987 n. 74 (nuove norme sulla di

sciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevate, in

riferimento agli art. 3 e 25, 2° comma, Cost., dal Pretore di

Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 27 luglio 1989, n. 457

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres.

Saja, Est. Pescatore; Soc. Covemar c. Inps (Avv. Lironcur

ti); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Bruno). Ord. Pret. Grosseto 28 febbraio 1989 (G.U., la s.s., n. 18 del 1989).

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu tivi — Imprese di navigazione operanti nel Mezzogiorno — Spet tanza — Criteri — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 59; d.l. 29 giugno 1984 n. 277,

proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi con

tributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, art. 1; I. 4 agosto 1984 n. 430, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

29 giugno 1984 n. 277, art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis [recte: art. 1, comma 6 bis] d.l. 29 giugno 1984 n. 277, convertito in l. 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, nel

prevedere il beneficio degli sgravi contributivi a favore delle

imprese di navigazione operanti nel Mezzogiorno, richiede alle

stesse, oltre al requisito dell'occupazione di dipendenti nei ter

ritori del Mezzogiorno, altresì' la loro iscrizione nei comporti

li. Foro Italiano — 1990.

menti marittimi ubicati in tali territori, in riferimento all'art.

3 Cost. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 23 maggio

1990, n. 4633; Pres. Farinaro, Est. Pontrandolfi, P.M. Gaz

zara (conci, conf.); Inps (Avv. Boer, Panzarklla, Cantari

ni) c. Soc. Tourist Ferry Boat; Soc. Tourist Ferry Boat (Avv.

Agati, Troja) c. Inps. Cassa Trib. Messina 30 ottobre Ì987.

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu

tivi — Imprese di navigazione operanti nel Mezzogiorno —

Spettanza — Criteri (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, art. 59; d.l.

29 giugno 1984 n. 277, art. 6 bis; 1. 4 agosto 1984 n. 430, art. 1).

L'art. 1, comma 6 bis, d.l. 29 giugno 1984 n. 277, introdotto

dalla legge di conversione 4 agosto 1984 n. 430, il quale, in

favore delle imprese di navigazione, per i marittimi componen ti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti ubicati nei ter

ritori del Mezzogiorno (tranne quelle esercenti servizi con le

isole, sovvenzionate ai sensi della I. 20 dicembre 1974 n. 684, e ferma restando, per le navi iscritte successivamente al 31 ago sto 1983, la condizione che si tratti di prima iscrizione in matri

cole italiane), estende, con decorrenza dal periodo di paga in

corso alla data 1 °

gennaio 1980, gli sgravi contributivi e quelli

aggiuntivi e suppletivi concessi dall'art. 18 d.l. 30 agosto 1968

n. 918, sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 otto

bre 1968 n. 1089 (e trasfuso nell'art. 59 t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6 marzo 1978

n. 218 e successive integrazioni), ha portata innovativa, con

implicita interpretazione autentica della previgente normativa

nel senso della non spettanza del beneficio alle suddette impre se nei periodi di paga anteriori a quello indicato. (2)

(1-6) Sulla spettanza del beneficio degli sgravi contributivi alle imprese marittime operanti nel Mezzogiorno, v., da ultimo, Cass. 22 dicembre

1988, n. 6995, Foro it.. Rep. 1988, voce Previdenza sociale, n. 471; 20 dicembre 1988, n. 6928, ibid., n. 473; 27 novembre 1987, n. 8837, id., Rep. 1987, voce cit., n. 434; 6 agosto 1987, n. 6771, id., 1988, I, 2348, con nota di richiami. In senso opposto, v. Cass. 18 dicembre 1986, n.

7694, id., 1987, I, 2802, con nota di richiami. Da ricordare la varietà dei criteri individuati dalla dottrina al fine di definire le imprese di navi

gazione rientranti nel beneficio: cfr. per un'ampia rassegna in tal senso la nota di richiami a Cass. 7694/86, cit.

La natura innovativa, e non perciò di interpretazione autentica, della norma impugnata nella decisione di cui alle prime due massime, era stata affermata da Cass., sez. un., 14 ottobre 1988, n. 5572, id., Rep. 1988, voce cit., n. 474; 6 agosto 1987, n. 6771, cit.

Per una precedente pronuncia di infondatezza su una questione relativa

agli sgravi contributivi, cfr. Corte cost. 16 luglio 1987, n. 270, ibid., 1064, con nota di richiami e osservazioni di Pino; nonché ord. 26 gen naio 1988, n. 95, ibid., 3663.

Sulla giurisprudenza costituzionale in materia, v. Rimoli, Corte costi tuzionale e fiscalizzazione degli oneri sociali, ovvero di una recente occa sione perduta, in Giur. it., 1988, IV, 252.

Quanto alle decisioni di cui alle massime tre e cinque, esse esprimono l'incertezza che continua a caratterizzare la giurisprudenza in materia. Identica (anche nella motivazione) alla decisione di cui alla seconda mas sima è Cass. 14 novembre 1989, n. 4819, Foro it., Mass., 681; nonché Trib. Avellino 20 giugno 1987, id., 1988, I, 3281, con nota di richiami. Nel senso invece affermato dalla decisione di cui alla quinta massima, v. Cass. 8 luglio 1988, n. 4531, ibid.

La decisione di cui alla sesta massima risolve un contrasto insorto in seno alla Corte di cassazione, ed i cui precedenti più immediati sono

rappresentati, quanto alla tesi della natura non interpretativa dell'art. 22 d.l. 663/79, da sent. 30 agosto 1988, n. 5001, id., Rep. 1988, voce cit., n. 492; 29 agosto 1988, n. 4981, ibid., n. 493; 17 giugno 1988, n. 4157, ibid., n. 496; 4 marzo 1988, n. 2285, ibid., n. 505; 5 febbraio 1988, n. 1243, ibid., n. 497; 21 gennaio 1988, n. 459, ibid., n. 498; 19 gennaio 1988, nn. 387, 383, 373, ibid., nn. 499-501; 19 gennaio 1988, n. 373, ibid., n. 500; 26 novembre 1987, n. 8750, id., Rep. 1987, voce cit., n. 437; 11 maggio 1987, n. 4332, id., 1987, I, 2748, con nota di richiami. Per la tesi della natura interpretativa di detta disposizione, v. Cass. 10 febbraio 1988, n. 1435, id., 1988, I, 3612, con nota di richiami; nonché Trib. Bologna 2 maggio 1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 519. Circa

l'applicabilità anche ai dirigenti degli sgravi di cui all'art. 22 1. 33/80, v. Cass. 10 febbraio 1989, n. 825, Riv. it. dir. lav., 1989, I, 861; Pret.

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Page 3: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ill

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 17 novem bre 1989, n. 4912; Pres. Cassata, Est. Giannantonio, P.M. Di Rienzo (conci, conf.); Inps (Aw. De Angelis) c. Soc. Fi brosud. Cassa Trib. Benevento 17 aprile 1986.

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu tivi — Aziende danneggiate dal terremoto del 1980 — Spettan za — Limiti (D.l. 26 novembre 1980 n. 776, interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre

1980, art. 11; 1. 22 dicembre 1980 n. 874, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, art. 1; d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, art. 11; 1. 15 aprile 1981 n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, e ulteriori interventi a favore delle popolazioni del le regioni Basilicata e Campania, art. 1).

Il beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali e assisten ziali dovuti nel periodo 23 novembre 1980 - 30 giugno 1981 stabilito dall'art. 11 l. 22 dicembre 1980 n. 874 per le aziende situate nel territorio colpito dal terremoto del novembre 1980 si applica soltanto alle imprese che siano risultate gravemente (e non semplicemente) danneggiate dal terremoto. (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 14 novem bre 1989, n. 4818; Pres. Nocella, Est. Micali, P.M. Simeone

(conci, conf.); Soc. Omeco (Avv. Aleppo) c. Inps. Conferma Trib. Monza 18 maggio 1988.

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu tivi — Imprese industriali ed artigiane — Spettanza — Limiti

(D.l. 7 febbraio 1977 n. 15, contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di ta luni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, art. 1; 1. 7 aprile 1977 n. 102, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, art. 1).

Il beneficio degli sgravi contributivi previsto per le imprese indu striali ed artigiane dall'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, con vertito in l. 7 aprile 1977 n. 102, non si applica alle imprese che hanno come fine non la produzione di beni propri bensì la verifica qualitativa di beni prodotti da altre imprese. (4)

Genova 23 luglio 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 520; Cass. 12 aprile 1988, n. 2892, ibid., n. 392; Trib. Milano 5 marzo 1988, ibid., n. 514. In senso contrario, Pret. Livorno 24 ottobre 1987, ibid., n. 537.

Con la decisione di cui alla quarta massima, la Cassazione nega la natura industriale (e la conseguente attribuzione del beneficio in oggetto) ad una società che svolge attività di analisi e di controllo della qualità di prodotti finiti costruiti da settori imprenditoriali diversi, inquadrabili anche in quello manifatturiero: in precedenza, era stata riconosciuta na tura industriale, tra gli altri, alle case di cura (cfr., ad es., Cass. 27 otto bre 1988, n. 5821, ibid., n. 464; 7 giugno 1988, n. 3845, ibid., n. 465; 23 febbraio 1988, n. 1932, ibid., n. 466; 23 febbraio 1988, n. 1920, ibid., n. 467; Trib. Cagliari 9 ottobre 1986, ibid., n. 469, commentata da Me reu, Sgravi contributivi, case di cura e laboratori di analisi, in Riv. giur. sarda, 1988, 118; Pret. Reggio Calabria 19 aprile 1988, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 470), alle imprese svolgenti attività di vigilanza (Cass. 20 dicembre 1988, nn. 6913, 6914, 6915, ibid., nn. 475-477; 15 ottobre 1988, n. 5609, ibid., n. 483; 14 luglio 1988, n. 4622, ibid., n. 502; 7 marzo 1988, n. 2325, ibid., n. 504; 16 dicembre 1987, n. 9361, ibid., n. 510), alle società svolgenti attività di leasing (Pret. Taranto 25 feb braio 1988, id., 1988, I, 2411, con nota di richiami), nonché alle aziende che svolgano attività nell'area di studi e ricerche di economia applicata (Pret. Milano 1° ottobre 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 538) ed ai laboratori di analisi organizzati in forma di impresa (Pret. Cagliari 21

gennaio 1987, ibid., n. 543). Il beneficio in questione è stato invece nega to con riferimento all'attività di noleggio di autovetture, svolta mediante una complessa struttura organizzativa, da Trib. Sassari 25 agosto 1987, ibid., n. 517, commentata da Dalmasso, Sulla natura industriale o com merciale dell'impresa di noleggio di autovetture senza autista - Ancora dubbi circa l'ambito di applicazione della normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, in Lavoro e prev. oggi, 1988, 198; ad un consorzio che svolga attività di autotrasporto portuale, da Pret. Napoli 26 novem

II Foro Italiano — 1990.

V

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 17 aprile 1989, n. 1823; Pres. Ruperto, Est. Buccarelli, P.M. La Val va (conci, conf.); Inps c. Soc. Casa di cura di Montevergine. Conferma Trib. Avellino 24 giugno 1986.

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu tivi — Aziende danneggiate dal terremoto del 1980 — Spettan za — Limiti (D.l. 26 novembre 1980 n. 776, art. 11; 1. 22 di cembre 1980 n. 874, art. 11; d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, art. 1; 1. 15 aprile 1981 n. 128, art. 1).

Il beneficio dello sgravio dei contributi previdenziali e assisten ziali dovuti nel periodo 23 novembre 1980 - 30 giugno 1981 stabilito dall'art. 11 I. 22 dicembre 1980 n. 874 per le aziende situate nel territorio colpito dal terremoto del novembre 1980 si applica, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis /. 15

aprile 1981 n. 128, a tutte le imprese che siano risultate comun

que danneggiate dal terremoto. (5)

VI

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 3 aprile 1989, n. 1600; Pres. Vela, Est. O. Fanelli, P.M. Amatucci E. (conci, conf.); Soc. Apt ed altre (Avv. Persiani) c. Min. tesoro (Aw. dello Stato Sabelli) e Inps. (Avv. Palmieri). Con

ferma Trib. Milano 2 luglio 1986.

Previdenza sociale — Contributi previdenziali — Sgravi contribu

tivi — Imprese manifatturiere ed estrattive — Spettanza ante riormente al 1° gennaio 1980 — Esclusione (D.l. 7 febbraio 1977 n. 15, art. 1; 1. 7 aprile 1977 n. 102, art. 1; d.l. 30 dicem bre 1979 n. 663, finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche ammini strazioni in base alla 1. 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile, art. 22; 1. 29 febbraio 1980 n. 33, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663).

La disposizione contenuta nell'art. 22, 2° comma, d.l. 30 dicem bre 1979 n. 663, come modificato dall'art. 1 l. 29 febbraio 1980 n. 33, nella parte in cui estende il beneficio degli sgravi contributivi previsto per le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico introdotto dall'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n.

15, convertito in l. 7 aprile 1977 n. 102, anche alle imprese manifatturiere ed estrattive, non ha valore di interpretazione autentica, e dispiega, pertanto, i propri effetti solo per il

futuro. (6)

bre 1987, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 536; alle organizzazioni sinda cali, da Pret. Avellino 6 aprile 1987, ibid., n. 542; alle imprese cooperati ve, da Cass. 12 aprile 1986, n. 2581, id., 1987, I, 2803, commentata da Dondi, Gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno negati alle coopera tive"!, in Giur. it., 1988, I, 1, 131.

Per una precedente rassegna, su queste colonne, delle imprese cui la giurisprudenza ha riconosciuto o negato natura industriale, v. la nota di richiami a Cass. 592/87 (ed altre), Foro it., 1987, I, 2801.

Relativamente al requisito della stabilità di impiego ai fini della spet tanza del beneficio degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno, v., da ultimo, Cass. 14 ottobre 1988, n. 5570, id., 1989, I, 2562, con nota di richiami.

L'esclusione di un diritto alla ripetizione dell'indebito nel caso di sgra vi contributivi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data dell'avvenuto ver samento, è stata affermata da Cass. 22 gennaio 1987, n. 592, id., 1987, I, 2801, con nota di richiami.

La materia degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzo giorno continua, come può vedersi, a formare oggetto di un nutrito con tenzioso gurisprudenziale, ma anche di attivismo legislativo, seppur un po' anomalo. Anche di recente, infatti, si è assistito all'emanazione del l'ennesimo decreto legge (20 gennaio 1990 n. 3, Le leggi, 1990, I, 107, che dovrebbe essere il tredicesimo della serie) contenente l'ulteriore pro roga della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e degli sgravi con tributivi nel Mezzogiorno. Tale proroga è stata deliberata, in quest'occa sione, a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, mentre il d.l. precedente (9 ottobre 1989 n. 338, id., 1989, I, 2263; convertito in 1. 7 dicembre 1989 n. 389, ibid., 2511: il testo coordinato può ora

leggersi id., 1990, II, 11) fissava la proroga al 30 novembre 1989 (art. 7). Resterebbe scoperto, pertanto, il periodo intercorrente tra il 1° dicem

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1827 PARTE PRIMA 1828

I

Diritto. — La questione sottoposta alla corte dal Pretore di Grosseto consiste nello stabilire se contrasti con l'art. 3 Cost, l'art. 6 bis d.l. 29 giugno 1984 n. 277, cosi come convertito nella 1. 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, per la concessione

degli sgravi contributivi, previsti dall'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, anche alle «imprese di navigazione», richiede oltre al re

quisito di occupare dipendenti nei territori del Mezzogiorno l'ul teriore requisito che le navi utilizzate siano iscritte in comparti menti marittimi ubicati in tali territori. La norma verrebbe a sta bilire un'irragionevole disparità di trattamento tra le «imprese di

navigazione» che operino su rotte del Mezzogiorno, disparità de terminata dal collegamento della concessione degli sgravi all'anzi detta iscrizione.

2. - È infondata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della censura per difetto di rilevanza, proposta dall'Inps.

La società Covemar aveva richiesto, con ricorso proposto al comitato esecutivo dell'Inps, il condono degli oneri accessori e, in via cautelativa, la facoltà di avvalersi del pagamento dilaziona to del debito ai sensi del d.l. n. 244 del 1987: tale richiesta avreb be concretato la rinunzia all'azione.

Osserva la corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazio

ne, l'estinzione del giudizio in tema di omesso o insufficiente ver samento di contributi è determinata dal versamento (in soluzione unica o rateale) dei contributi stessi.

La semplice richiesta di far luogo a tale versamento, per di

più accompagnata da clausola cautelativa, non vale, dunque, a determinare l'estinzione del giudizio a quo per rinuncia.

3. - La censura di violazione dell'art. 3 Cost, si basa sull'affer mazione che l'art. 6 bis d.l. 29 giugno 1984 n. 277 (cosi come convertito con 1. 4 agosto 1984 n. 430) determinerebbe un'irra zionale discriminazione, ai fini del conseguimento degli sgravi con

tributivi, di cui all'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, tra «le

imprese di navigazione» operanti nel Mezzogiorno. Questa nor ma condiziona, infatti, il beneficio all'iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti marittimi del Mezzogiorno.

La disposizione fu inserita in sede di conversione in legge del d.l. 29 giugno 1984 n. 277 allo scopo, riferito alla normativa nel suo complesso, «di non troncare l'attuazione di un programma operativo ispirato a criteri di politica attiva dell'impiego», la cui utilità era stata riconosciuta in sede di indagine conoscitiva sul l'attuazione della 1. 16 aprile 1981 n. 140 (cfr. relazione del sena to sulla conversione anzidetta).

È da rilevare che l'iscrizione della nave in matricola concreta un requisito formale, di carattere obiettivo e certo, al quale è

connesso, innanzitutto, l'acquisto al bene della qualifica di mobi le registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di effetti, taluni dei quali collegati con la località dell'iscrizione. È noto infatti che l'inserzione nei registri è normalmente seguita da un'attiva

presenza del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con l'esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.

Può, dunque, affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto non è insensibile alla gestione della nave, ma da essa trae vantag gio. Non è, quindi, sfornita di razionalità la norma che prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei compartimenti del

Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi contributivi, di cui è contestazione.

bre 1989 ed il 20 gennaio (il dies ad quem è stabilito dall'art. 4 d.l. 3/90, che fissa l'entrata in vigore dello stesso nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). Ma il problema principale della situazione nor mativa in materia è rappresentato, ci pare, da questa sistematica reitera zione di discipline transitorie, emanate tramite decreti-legge spesso non convertiti dal parlamento (com'è avvenuto, da ultimo, per i precedenti d.l. 30 dicembre 1988 n. 548, 28 marzo 1989 n. 110, 29 maggio 1989 n. 196 e 5 agosto 1989 n. 279). E se è vero che la 1. 400/88 (art. 15, 2° comma, lett. c) esclude la possibilità di emanare decreti-legge soltanto nel caso in cui una delle due camere abbia espressamente negato la con versione e non perciò quando nessuna delle due sia giunta a deliberazio ne, è anche vero che una successione cosi sistematica di mancate conver sioni dovrebbe muovere a maggior cautela il potere normativo del gover no e ad un più attento controllo il presidente della repubblica.

Su queste vicende, v., tra gli altri, Di Ruocco, Sesto decreto sulla fi scalizzazione, in Corriere giur., 1987, 1233; Di Nunzio, Fiscalizzazione: il settimo decreto, in Dir. e pratica lav., 1988, 195. [E. Rossi]

Il Foro Italiano — 1990.

È da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previden ziale non si configura di per sé come illegittimo un diverso artico larsi degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e alla modalità delle attività esplicate.

In particolare, i suindicati effetti propulsivi che l'iscrizione (e l'esercizio della nave) può produrre negli ambiti territoriali consi derati non rende irragionevole la normativa che imponga all'eser cizio stesso date modalità di esplicazione, ai fini del consegui mento di benefici o incentivi.

Nel caso concreto è poi da considerare che la discrezionalità

legislativa è stata gestita in modo corretto, poiché la norma im

pugnata ha escluso dal beneficio degli sgravi contributivi le «im

prese di navigazione» esercenti servizi sovvenzionati con le isole, ai sensi della 1. 20 dicembre 1974 n. 684. Inoltre, la norma stessa ha stabilito che l'iscrizione nei compartimenti marittimi meridio

nali, a decorrere dal 31 agosto 1983, debba costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane.

Tale inserzione, a carattere limitativo, esprime comunque la

tendenza a dare impulso ad iscrizioni nelle matricole dei compar timenti meridionali di navi di recente acquisizione nazionale.

Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata pre mura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 1. 14 giugno 1989 n. 234. Questa norma consente il beneficio degli sgravi con

tributivi, di cui si discute, «a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988» «anche alle navi trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compar timenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a comparti menti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno».

4. - Né appare di poco rilievo la circostanza che al requisito dell'iscrizione, come diretto ad attribuire all'armatore una parti colare ligittimazione al conseguimento di situazioni di vantaggio, si è fatto ricorso anche dall'art. 3 1. 16 dicembre 1985 n. 754

(disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale). La conferma del criterio dell'iscrizione della nave in comparti

menti ubicati in territori meridionali, ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle agevolazioni previste per prestiti con tratti con la Banca europea per gli investimenti (ai sensi dell'art. 3 1. 27 dicembre 1973 n. 876), dà prova della costanza di un orientamento legislativo verso l'impiego del requisito formale ed

oggettivo dell'iscrizione.

Non può considerarsi equivalente ad esso (come sembra sup porre l'ordinanza di rimessione) la «rotta» tra porti meridionali.

Invero, in quest'ultimo caso, si è in presenza di un elemento, per sua natura non oggettivamente definibile, attuabile anche con

l'impiego di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridio nali (situazione che ricorre nella fattispecie, di cui è causa), per l'espletamento di un'attività che il legislatore postula, invece, ter ritorialmente determinata e capace di contribuire allo sviluppo produttivo delle zone, alle quali appartiene la località d'iscrizione.

Né pare che risponda a tale finalità la correlazione formulata dall'ordinanza tra «impiego su rotte del Mezzogiorno e personale

occupato nel Mezzogiorno», dato che, ai fini del conseguimento degli sgravi contributivi, sembra giustamente rilevante non già un'occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma

l'occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno. Infatti, il requisito dell'iscrizione «speciale», è per quanto si

è detto, inteso a provocare quella presumibile maggiore inerenza dell'esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista dell'incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali.

La peculiarità del regime degli sgravi contributivi per i maritti mi componenti l'equipaggio, costituita dal requisito dell'iscrizio ne delle navi nelle matricole dei compartimenti marittimi del Mez

zogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente giustificazio ne razionale e non lesiva del principio di uguaglianza: tale

iscrizione, a differenza dal mero impiego della nave su rotte del

Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamen to più intenso con il territorio ed a porre una premessa obiettiva e stabile di utili sviluppi per l'economia di esso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis d.l. 29 giu gno 1984 n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, conver tito nella 1. 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui prevede per l'applicazione degli sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 278, anche alle «im

prese di navigazione», l'iscrizione delle navi nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno; questione solleva

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Page 5: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ta dal Pretore di Grosseto con ordinanza 28 febbraio 1989 (r.o. n. 214 del 1989), in relazione all'art. 3 Cost.

II

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 4 ago sto 1982, la s.p.a. Tourist Ferry Boat chiedeva al Pretore del

lavoro di Messina che venisse riconosciuto il proprio diritto agli

sgravi contributivi concessi alle aziende industriali del Mezzogior no dalla 1. 25 ottobre 1968 n. 1089 e che, conseguentemente, l'Inps, come esattore dei contributi oggetto degli sgravi, fosse condanna

to a restituire la somma indebitamente percepita per la mancata

applicazione della legge suddetta in materia di sgravi. Costituitosi ingiudizio, l'Inps eccepiva, tra l'altro, l'infonda

tezza della domanda contestando che le imprese di navigazione

potessero rivestire natura industriale dal momento che il legisla

tore, nell'elencazione delle imprese contenute nell'art. 2195 c.c., teneva distinte le imprese esercenti attività di trasporto per terra, aria ed acqua, fra le quali ultime andavano annoverate le imprese di navigazione.

Il pretore adito, con sentenza 30 ottobre 1985, rigettava la do

manda e compensava le spese processuali tra le parti. Su appello della società, al quale resisteva l'Inps, il Tribunale

di Messina con sentenza 30 ottobre 1987, in accoglimento del

l'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiarava cessata

la materia del contendere in ordine agli sgravi relativi al periodo successivo al 1° gennaio 1980 e condannava l'Inps a rimborsare

alla società Ferry Boat i contributi indebitamente versati per il

periodo dal 4 agosto 1972 al 31 dicembre 1979, compensando interamente tra le parti le spese di entrambi di gradi del giudizio.

Riteneva il tribunale che la domanda della società fosse fonda

ta e dovesse essere accolta per quanto di ragione, non essendovi,

peraltro, più materia del contendere in relazione a quella parte della domanda intesa ad ottenere gli sgravi estesi alle imprese di navigazione dalla 1. 4 agosto 1984 n. 430, avendo la società

stessa dichiarato che l'Inps le aveva riconosciuto il beneficio ri

chiesto con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Rimanendo la controversia in ordine al beneficio degli sgravi

contributivi, disposto originariamente dalla 1. 25 ottobre 1968 n.

1089 in favore delle imprese industriali per il periodo precedente al 1° gennaio 1980, osservava il tribunale che tali sgravi compete vano alla società appellante sulla base della più logica e corretta

interpretazione della normativa suddetta la quale si prefiggeva 10 scopo dell'incremento occupazionale soprattutto nei territori

del Mezzogiorno.

Infatti, non si poteva contestare che la società Tourist Ferry

Boat gestiva il traghettamento di mezzi tra le sponde della Sicilia

e della Calabria, in maniera continuativa, con navi fornite di per sonale del luogo, mediante l'utilizzazione di scali e impianti fissi

sui posti del servizio. In tal modo si trattava di impresa, la cui

attività di navigazione restava limitata e circoscritta solo al breve

tragitto tra le due sponde e non poteva essere in grado, quindi,

di affievolire il connotato industriale dell'azienda, quale elemen

to principale e predominante della sua organizzazione, intesa alla

produzione di beni e servizi esclusivamente nel territorio del Mez

zogiorno; dovendosi, alla stregua della recente giurisprudenza, in

dividuare gli elementi necessari al beneficio degli sgravi, in su

biecta materia, sotto l'aspetto formale, nell'iscrizione della nave

in un compartimento marittimo del Mezzogiorno, nella sede del

l'impresa e nella provenienza del personale imbarcato, e sotto

l'aspetto sostanziale, nella previsione di rotte e scali abituali nello

stesso » territorio meridionale.

Nella specie, pertanto, il versamento dei contributi in misura

maggiore del dovuto soggiaceva alle regole dell'indebito pagamento

di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che l'Inps era tenuto

al rimborso degli sgravi entro il termine prescrizionale e, precisa

mente, con decorrenza dal 4 agosto 1972, data della formale ri

chiesta, fino al 31 dicembre 1979, data in cui era intervenuta la

regolamentazione della contribuzione a seguito dell'avvento della

1. 4 agosto 1984 n. 430.

Non competeva, invece, alla società appellante la rivalutazione

monetaria, sia sotto il profilo del disposto dell'art. 429 c.p.c.,

sia sotto il profilo della norma di cui all'art. 1224 c.c., stante

che, in relazione a quest'ultimo aspetto, il risarcimento del danno

andava commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale patito

dal creditore, di cui nessuna prova era stata dedotta o fornita

11 Foro Italiano — 1990.

con riferimento al caso in esame. Non competevano neppure gli

interessi, considerata la natura del credito che aveva determinato

la controversia a causa dell'interpretazione della regolamentazio ne giuridica della materia; controversia tendente all'accertamento

di un diritto richiesto all'Inps e, pertanto, sostenuta da tale istitu

to nella più perfetta e sicura buona fede.

Avverso la suddetta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La s.p.a. Tourist Ferry Boat

ha resistito con controricorso, proponendo anche ricorso inciden

tale per due motivi. La società stessa ha prodotto memoria.

Motivi della decisione. — Con primo motivo del ricorso princi

pale, denunciando violazione dell'art. 2195 c.c. e difetto di moti

vazione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., l'Inps richia

ma il principio secondo cui, stante l'articolazione delle imprese in più categorie, e in particolare la distinta collocazione delle im

prese industriali (art. 2195, 1° comma, n. 1, c.c.), rispetto alle

imprese di trasporto (art. 2195, 1° comma, n. 3), il regime giuri dico relativo agli sgravi dettato per le imprese industriali non può essere automaticamente esteso alle imprese di trasporto se non

quando tale estensione sia stata espressamente prevista; in difetto

di che non trova applicazione la normativa relativa agli sgravi

contributivi, dettata esclusivamente per le imprese industriali. Ciò

anche per la natura eccezionale della norma di agevolazione del

carico contributivo, insuscettibile di interpretazione analogica. Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 18 d.l.

n. 918 del 1968, convertito, con modificazioni, in 1. n. 1089 del

1968, e dell'art. 59 t.u. 6 marzo 1978 n. 218 di coordinamento,

con riferimento dell'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché dell'art. 1, 6°

comma bis, 1. 4 agosto 1984 n. 430, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., l'istituto ricorrente, premesso che il diritto allo

sgravio, introdotto in favore delle imprese industriali situate nei

territori del Mezzogiorno e che impiegano il proprio personale in quegli stessi territori, presuppone la ricorrenza del duplice re

quisito che l'insediamento produttivo insista sul territorio come

individuato ai fini dell'intervento della Cassa per il Mezzogiorno e che il personale occupato concretamente operi su quel territo

rio, rileva che tali condizioni sono tecnicamente irrealizzabili con

riferimento alla nave perché questa non configura gli estremi del

l'azienda e perché il collegamento con il territorio del Mezzogior no è assolutamente precario e mutevole, ancorché di fatto ricor

rente, e, infine, perché il relativo personale non presta la sua

opera nei territori del Mezzogiorno. La tesi restrittiva, fondata sul dato letterale dell'art. 18 citato,

trova, invece — ad avviso del ricorrente — conferma nell'art.

1, 6° comma bis, 1. n. 430 del 1984, che, nel disporre l'attribuzio

ne dello sgravio in esame alle imprese di navigazione, non si limi

ta a modificare la precedente disciplina, con riferimento alle na

vi, ma viene ad introdurre ex novo un beneficio, prima di allora

inesistente.

Conferma di ciò si ha nella decorrenza con cui il beneficio è

stato attribuito (1° gennaio 1980), decorrenza che porta a far

ritenere il carattere innovativo (e non meramente modificativo

di un diritto preesistente) del beneficio, onde tale decorrenza non

può essere compresa se non nella supposizione che tale beneficio

prima non esistesse.

Col primo motivo del ricorso incidentale, la società Tourist

Ferry Boat sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal

tribunale, l'art. 429 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere dovere di liquidare, nel pronunciare la sentenza, gli interessi e

la svalutazione monetaria, trova applicazione anche nelle cause

di assistenza e previdenza, per il chiaro riferimento operato dal

l'art. 442 c.p.c. Aggiunge la società che, ai fini, poi, dell'applica bilità dell'art. 1224 c.c., in tema di maggior danno, vale il rilie

vo, pacifico in giurisprudenza, che il danno da svalutazione mo

netaria deve considerarsi pressoché automatico, data la natura

industriale dell'attività espletata dalla società armatrice.

Col secondo motivo dello stesso ricorso, la società sostiene che

sono dovuti anche gli interessi legali sulle somme indebitamente

versate, stante l'illegittimità della negativa opposta dall'istituto

alla restituzione, in via stragiudiziale, dei contributi in discussio

ne. In ogni caso il tribunale ha errato nel non ritenere dovuti

gli interessi legali almeno a far data dalla domanda giudiziale.

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi

dell'art. 335 c.p.c. I due motivi del ricorso principale, che per la loro stretta con

nessione vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.

Con essi, in relazione al periodo anteriore al 1° gennaio 1980

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1831 PARTE PRIMA 1832

per il quale residua la controversia tra le parti, si contesta la

spettanza alla società resistente degli sgravi contributivi concessi alle aziende industriali del Mezzogiorno con la 1. 25 ottobre 1968 n. 1089 e successive modificazioni. La questione non può pre scindere (e la stessa società ricorrente ne tratta nel secondo moti

vo) dall'interpretazione da darsi all'art. 1, 6° comma bis, d.l. 29 giugnol984 n. 277, introdotto dalla legge di conversione 4 ago sto 1984 n. 430, il quale così testualmente recita:

«A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1°

gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 t.u. appro vato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione

per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei com

partimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con

l'esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori, sovvenzionate ai sensi della 1. 20 dicembre 1974 n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successiva mente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a con dizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane».

Sull'interpretazione di tale norma era emerso un contrasto nel

la giurisprudenza della sezione lavoro di questa corte.

Con la sentenza n. 1665 del 1987 (Foro it., Rep. 1987, voce

Previdenza sociale, n. 475), la sezione lavoro aveva ritenuto, in tema di sgravi contributivi ex art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, che l'estensione alle imprese di navigazione a norma dell'art. 1, 6° comma bis, d.l. 29 giugno 1984 n. 277, introdotto dalla citata

legge di conversione n. 430 del 1984, fosse operante soltanto a

decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, dovendosi tale norma qualificare come norma di interpre tazione autentica della precedente disciplina (nel senso dell'esclu sione degli sgravi contributivi in favore di dette imprese per i

periodi anteriori). Con la sentenza n. 6771 del 1987 (id., 1988,1, 2348), la sezione

lavoro aveva invece escluso che la norma contenuta nel citato art. 1 avesse carattere di norma di interpretazione autentica della

precedente disciplina, giacché con essa il legislatore aveva inteso soltanto fissare un diverso criterio di collegamento per conseguire il beneficio degli sgravi, sia pure con effetto dal periodo di paga

„ in corso alla data del 1° gennaio 1980, ferma, pertanto, l'applica bilità degli sgravi alle imprese di navigazione per il periodo ante riore in relazione ai criteri di collegamento allora vigenti. Ad iden tica conclusione era pervenuta la sentenza n. 8837 del 1987 (id., Rep. 1987, voce cit., n. 434) della sezione lavoro.

Per dirimere il contrasto sopra indicato sono intervenute le se zioni unite civili di questa corte, le quali, con sentenza 14 ottobre

1988, n. 5572 (id., Rep. 1988, voce cit., n. 474) hanno aderito all'orientamento espresso della sentenza n. 1665 del 1987, dissen tendo dal diverso indirizzo di cui alle sentenze nn. 6771 e 8837 del 1987, e, quindi, stabilendo in via definitiva che il diritto allo

sgravio compete alle imprese di navigazione con riferimento alle navi iscritte nei compartimenti compresi entro il territorio del Mez

zogiorno a far tempo dal 1° gennaio 1980, mentre non spetta per i periodi precedenti, quali che siano le modalità e l'ambito di esercizio delle navi e il compartimento marittimo di iscrizione. A partire, invece, dal 1° gennaio 1980, l'unico criterio per l'indi viduazione del diritto allo sgravio è dato dal compartimento di iscrizione della nave, salve le limitazioni previste nella norma stessa

per le navi che non siano di nuova immatricolazione e per quelle esercenti servizi sovvenzionati con le isole.

A tale principio affermato dalle sezioni unite, dal quale non esistono validi motivi di discostarsi, non si è attenuto il Tribunale di Messina, onde il ricorso principale dell'Inps dev'essere accolto con evidente assorbimento del ricorso incidentale della società Tou rist Ferry Boat.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altro giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Patti.

Il principio che si enuncia per il giudice di rinvio è quello stes so che è stato enunciato dalle sezioni unite con la sentenza n. 5572 del 1988, nei seguenti termini più particolari:

«L'art. 1, 6° comma bis, d.l. 29 giugno 1984 n. 277, introdot to dalla legge di conversione 4 agosto 1984 n. 430, il quale, in favore delle imprese di navigazione, per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti ubicati nei territori del Mezzogiorno (tranne quelle esercenti servizi con le isole, sov venzionate ai sensi della 1. 20 dicembre 1974 n. 684, e ferma re

stando, per le navi iscritte successivamente al 31 agosto 1983,

Il Foro Italiano — 1990.

la condizione che si tratti di prima iscrizione in matricole italia

ne), estende, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1980, gli sgravi contributivi e quelli aggiunti vi e suppletivi concessi dall'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1989 (e trasfuso nell'art. 59 t.u. delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 e succes sive integrazioni), ha portata innovativa, con implicita interpreta zione autentica della previgente normativa nel senso della non

spettanza del beneficio medesimo alle suddette imprese nei perio di di paga anteriori a quello indicato».

Ili

Motivi della decisione. — Con il primo motivo l'istituto ricor rente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 d.l. n. 19 del 1981, cosi come modificato dalla legge di conversione n. 128 del 1981, in relazione all'art. 11, 3° comma, d.l. 776/80, cosi come modificato dalla 1. n. 874 del 1980 (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Lamenta che il tribunale non avrebbe tenuto presente che le leggi successive a quella 874/80 si sono limitate ad estende re le categorie dei comuni nei quali le aziende danneggiate dal sisma avrebbero potuto fruire delle provvidenze disposte dallo

Stato, ma non hanno fornito alcuna innovazione sui requisiti ne cessari alle aziende per fruire degli sgravi; che, pertanto, le azien de destinatarie dei benefici vanno identificate soltanto in base

alla prima legge, alla quale le leggi successive hanno sempre fatto

riferimento; che di conseguenza tale identificazione è rimasta li mitata alle sole aziende «gravemente danneggiate».

Con il secondo motivo l'istituto ricorrente denuncia la viola zione e la falsa applicazione dell'art. 1 bis 1. 128/81 in relazione all'art. 4, 6° comma, 1. 874/80 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). La menta che il tribunale non avrebbe considerato che il certificato del sindaco di Benevento dal quale risulta che «l'azienda ha subi to danni a seguito del sisma del novembre 1980» non è sufficien te ai fini dei benefici degli sgravi, essendo invece necessaria l'atte stazione di gravi danni.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere considerati fondati.

Occorre osservare, infatti, che l'art. 11, 6° comma, 1. n. 874

dell'anno 1980 dispone: «Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni

disastrati indicati dal decreto del presidente del consiglio dei mi nistri di cui all'art. 4, è concesso, relativamente al personale di

pendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 23 novembre 1980 ed il 30 giugno 1981. È pure concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati indicati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 4 e che risultino gravemente danneggiate. Il sindaco rilascerà la certificazione di urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'Inps può procedere ad accertamento di ufficio».

II successivo art. 1 d.l. n. 19 del 1981, cosi come modificato dalla legge di conversione n. 128 del 1981, dopo avere stabilito nel 1 ° comma che le provvidenze si applicano ai soggetti residen

ti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati individuati con decreto del presidente del consiglio, dispone nel 2° comma: «Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti resi

denti, domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campa nia, nonché nei comuni della regione Puglia individuati con de creto del presidente del consiglio dei ministri».

Ora, il tribunale ha ritenuto che l'art. 1 d.l. n. 19 del 1981 non si limita modificare la sfera geografica di individuazione dei beneficiari delle provvidenze previste a seguito del sisma del 1980, ma disciplina la materia ex novo «coinvolgendo, oltre ai criteri

territoriali, anche quelli attinenti alla graduazione dei danni ri

portati dai sinistrati», e ciò nel senso che, a parte i comuni disa

strati, negli altri comuni della Basilicata e della Campania avreb bero potuto godere delle provvidenze tutti coloro che, residenti, domiciliati o aventi sede in quei comuni, fossero risultati solo

«danneggiati» con la conseguenziale abrogazione tacita delle pre esistenti norme più restrittive e, in particolare, con l'eliminazione del connotato della gravità del danno».

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Page 7: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Questo collegio ritiene invece che le leggi successive a quella n. 874 dell'anno 1980 si sono limitate ad estendere le categorie dei comuni nei quali le aziende danneggiate dal sisma avrebbero

potuto fruire delle provvidenze disposte dallo Stato, ma non han

no prodotto alcuna innovazione sui requisiti necessari alle azien

de per fruire degli sgravi. Le aziende destinatarie dei benefici in

questione vanno, pertanto, identificate soltanto in base alla pri ma legge, alle quale le leggi successive hanno sempre fatto riferi

mento e sono quindi soltanto le aziende gravemente danneggiate. A conforto di tale interpretazione possono essere fatti valere

tre argomenti: uno di carattere letterale, un altro di carattere lo

gico e un terzo di carattere sistematico.

Dal punto di vista letterale, infatti, si può osservare che nella

stessa 1. n. 874 del 1980 il legislatore, dopo avere limitato le prov videnze alle sole aziende gravemente danneggiate, fa poi riferi

mento puro e semplice ai soggetti danneggiati senza ulteriori spe

cificazioni; è evidente quindi che il legislatore vuole con tale sem

plice participio passato richiamare quella categoria di soggetti, beneficiari già individuati e non estendere la categoria stessa; alla

stessa stregua si deve quindi ritenere che quando il legislatore usa il termine danneggiato nel 2° comma dell'art. 1 non voglia estendere la categoria cosi come è delimitata nella 1. n. 874 del

l'anno 1980, ma semplicemente rinviare ai soggetti già individuati

e, cioè, alle sole aziende gravemente danneggiate. A conforto va aggiunto che quando la stessa 1. 128/81 ha inte

so sopprimere talune espressioni contenute nella 1. 874/80 lo ha

fatto esplicitamente, come, ad esempio, nell'art. 1, 4° comma, in cui ha espressamente statuito: «L'espressione "gravemente dan

neggiati" contenuta negli art. 14, 2° comma, 14 bis, 14 quin

quies, 14 octies d.l. 26 novembre 1980 n. 776 ... è soppressa»; e sarebbe veramente strano che il legislatore dopo avere sentito

la necessità di abrogare esplicitamente l'espressione negli articoli

successivi e in un certo senso di dettaglio, avesse omesso di abro

garla nell'articolo iniziale e fondamentale.

Sempre sotto il profilo letterale poi non può essere ritenuto

fondato il rilievo del tribunale che «nell'art. 1 bis 1. n. 128 il

legislatore enuncia le varie certificazioni amministrative sui danni

sofferti dai soggetti aventi diritto alle provvidenze ed in nessuna

delle ipotesi si fa riferimento alla gravità del danno, parlandosi solo di danno sic et simp liciter».

L'argomento non rileva infatti qualora si consideri che anche

nel 6° comma dell'art. 14 di cui alla 1. 874/80 è scritto «Il sinda

co rilascia la dichiarazione che attesta lo stato di danneggiamen to». Non è quindi esplicitamente prevista la gravità del danno,

ma ciò non toglie che per usufruire dello sgravio le aziende deb

bano risultare gravemente danneggiate, cosi come prescrive la ci

tata legge al 3° comma dell'art. ll.E questa è un'ulteriore prova della tecnica del legislatore che, dopo avere stabilito che le azien

de beneficiarie sono solo quelle gravemente danneggiate, si limita

nel corso successivo della legge ad usare l'espressione «aziende

danneggiate» per richiamare le aziende già individuate, e non per

modificare l'entità del danno.

Dal punto di vista logico, inoltre, occorre osservare che lo sco

po della norma non è quello di assicurare il risarcimento di un

qualsiasi danno, anche se particolarmente lieve, ma quello di ri

sarcire i danni delle sole aziende gravemente colpite, ossia delle

aziende in cui i danni siano stati tanto gravi da incidere sulla

potenzialità economica, produttiva e commerciale dell'impresa e

da porla in stato di debolezza sul mercato. Lo scopo della norma

è quello del rilancio dell'economia della regione e di evitare la

chiusura o il ridimensionamento delle imprese e quindi la diminu

zione dei posti di lavoro, non quello di assicurare ai titolari un

ristoro dei danni, anche se lievi, comunque subiti.

Dal punto di vista sistematico, infine, va osservato che, se si

accogliesse la tesi per cui le aziende di cui ai comuni del 2° com

ma sono tutte le imprese danneggiate, si avrebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento tra le aziende di cui al 10 comma e quelle

di cui al secondo. Le prime infatti, poste nei comuni più grave

mente colpiti dal sisma, usufruirebbero delle provvidenze solo se

gravemente danneggiate; le altre, invece, poste in comuni meno

direttamente colpiti dal sisma ed esclusi in un primo tempo dalle

provvidenze, usufruirebbero alla fine di queste ultime in modo

più ampio e anche se solo lievemente danneggiate.

D'altra parte, questo collegio è a conoscenza di alcune decisio

ni difformi di questa corte, ma ritiene che l'opposta tesi seguita

in queste decisioni non possa essere assolutamente seguita.

Il Foro Italiano — 1990.

In tali decisioni, infatti, a parte i rilievi di carattere letterale,

logico e sistematico, si ritiene in sostanza che l'eliminazione del

requisito della gravità del danno sia la logica conseguenza di una

ritenuta finalità innovativa e semplificati va del d.l. 19/81.

Tale finalità si sarebbe attuata «attraverso l'eliminazione delle

varie categorie dei comuni danneggiati e dei relativi atti ammini

strativi di individuazione e la previsione di un'unica categoria di

comuni particolarmente danneggiati (i comuni disastrati) da indi

viduare mediante apposito atto amministrativo, a fronte della quale si pongono gli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania, tutti ritenuti come colpiti dal sisma; a tali comuni indifferenziata

mente indicati dalla legge si affiancano poi quei comuni della

regione Puglia specificamente individuati attraverso un atto am

ministrativo.

Ma le medesime finalità semplificatorie e razionalizzatrici il d.l.

19/81 (nel testo risultante dalla legge di conversione) ha anche

attuato sul versante dei soggetti beneficiari delle varie provviden

ze, sostituendo alla multiforme tipologia dei soggetti danneggiati risultante dalla precedente normativa, la più sobria e generaliz zante indicazione di soggetti che risultino danneggiati.

Senonché, a parte il rilievo che la presunta finalità semplifica toria e razionalizzatrice anziché appianare avrebbe sollevato ar

gomenti di controversia e complessi problemi di interpretazione come quello in esame, è certo che di tale finalità non vi è alcuna

traccia né nella legge né nei lavori preparatori. D'altra parte, le stesse decisioni della corte in cui si sostiene

l'abolizione del requisito della «gravità del danno» riconoscono

che ciò «non significa che qualsiasi pur minimo pregiudizio del

l'azienda valga ad integrare il requisito, oggi richiesto, della sus

sistenza di danni all'azienda, questo dovendo pur sempre confi

gurarsi — con riferimento all'evento che lo ha determinato ed

alle finalità del provvedimento — alla stregua di un criterio di

rilevanza socio-economica e non di un criterio astrattamente civi

listico; si che non ogni pur tenue ed irrisorio pregiudizio subito

dall'azienda integra i danni all'azienda (cosi come la mera rottu

ra di qualche tegola non integrerebbe il danno patrimoniale im

mobiliare ex art. 1 bis, 1° comma, lett. d)». In altri termini, come sembra a questo collegio, queste decisio

ni, dopo avere affermato l'eliminazione del requisito della gravi tà del danno, riconoscono contraddittoriamente che non qualsiasi

danno, ma soltanto un danno di particolare entità dà luogo al

l'applicazione del beneficio; fanno cioè rivivere nella sostanza quel lo che con grande copia di argomenti avevano negato in linea

di principio. In definitiva quindi questo collegio ritiene che non vi sia alcun

argomento certo e decisivo dal quale risulti che la legge abbia

voluto eliminare il requisito della gravità del danno richiesto dal

l'art. 11 1. 874/80, per la concessione del beneficio; che vi siano

invece argomenti di carattere letterale, logico e sistematico in sen

so contrario; che di conseguenza la sentenza del Tribunale di Be

nevento è erronea in quanto ha concesso alla Fibrosud s.p.a. il

beneficio dello sgravio contributivo in base all'esibizione del cer

tificato del sindaco di Benevento dal quale risulta che «l'azienda

ha subito danni a seguito del sisma del novembre 1980» senza

l'attestazione del requisito della gravità richiesto dall'art. 11 1.

n. 874 dell'anno 1980.

Il ricorso dell'Inps deve, pertanto, essere accolto, la sentenza

del Tribunale di Benevento deve essere cassata e la causa va rin

viata al Tribunale di Avellino che quale giudice di rinvio si atter

rà al seguente principio di diritto:

«Le aziende destinatarie del beneficio dello sgravio contributi

vo previsto dalla 1. n. 874 del 1980 sono soltanto le aziende gra

vemente danneggiate indicate nell'art. 11 della stessa legge; e ciò

in quanto il requisito della gravità del danno, non è stato in al

cun modo eliminato o modificato dalle leggi successive e, in par

ticolare, dall'art. 1 1. n. 128 del 1981.

IV

Motivi della decisione. — La società ricorrente, coi tre motivi

di cassazione proposti, deducendo violazione e falsa applicazione

dell'art. 1 1. 28 novembre 1980 n. 782, in relazione all'art. 14

preleggi, degli art. 2082 e 2195 c.c., oltre che omessa, insufficien

te e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con

troversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ha sostenuto

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1835 PARTE PRIMA 1836

che il tribunale aveva errato nell'aver deciso nel senso suddetto,

dal momento che, al contrario, avrebbe dovuto ritenere: 1) che

l'attività svolta da essa era perfettamente inquadrabile nel settore

delle imprese manifatturiere, perché s'inseriva nel ciclo produtti

vo dei beni esaminati al fine di garantirne la commerciabilità con

riguardo alla buona qualità dei singoli componenti; 2) che, di

conseguenza, la motivazione data, sul punto, dal giudice a quo

era illogica e lacunosa; 3) che l'inquadramento contributivo erro

neo che era stato attribuito ad essa dall'Inps, e che aveva dato

causa al provvedimento di nuova classificazione con efficacia re

troattiva, le aveva cagionato un danno patrimoniale che avrebbe

dovuto esserle risarcito.

Le doglianze suddette, essendo intimamente connesse, possono

essere esaminate congiuntamente. Esse sono entrambe infondate. Occorre individuare, anzi tutto,

al fine di un'esatta comprensione del concetto d'impresa mani

fatturiera, quali siano i soggetti economici in favore dei quali

il legislatore ha ritenuto con più provvedimenti legislativi d'inter

venire in loro favore per la riduzione del costo del lavoro me

diante lo sgravio degli oneri sociali.

Tale esegesi dev'essere iniziata dall'esame della 1. 7 aprile 1977

n. 102 con cui è stato convertito in legge, con modificazioni ed

aggiunte, il decreto 7 febbraio 1977 n. 15, concernente il conteni

mento del costo del lavoro e dell'inflazione mediante l'aumento

del prezzo di alcuni prodotti petroliferi e la maggiorazione di al

cune aliquote d'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1 del decreto suddetto non faceva riferimento affatto

alle «imprese manifatturiere ed estrattive», cosi come dispone og

gi la norma di cui all'art. 1 della legge di conversione 7 aprile

1977 n. 102, bensì accordava genericamente gli sgravi contributi

vi alle «imprese industriali ed artigiane». Tale espressione, nel corso dei lavori preparatori della legge

di conversione, fu ritenuta generalissima ed ambigua e, comun

que, non idonea a consentire l'esatta individuazione delle imprese

in favore delle quali s'intendenva accordare il beneficio dello sgra

vio degli oneri sociali, e venne avvertito subito il pericolo che

essa avrebbe potuto dar luogo, altresì, ad un contenzioso notevo

le, che avrebbe potuto porre anche in forse la buona riuscita del

la manovra economica che con la legge si voleva compiere.

Gli obiettivi, infatti, che si volevano conseguire eran costituiti

dalla riduzione del costo del lavoro e dal contenimento dell'infla

zione in vista del rilancio delle esportazioni di beni strumentali,

onde alleviare il grande disavanzo della bilancia dei pagamenti

con l'estero.

A tal riguardo, le dichiarazioni rese dal relatore al senato nella

seduta del 30 marzo 1977 in occasione della discussione in aula

del disegno di legge n. 520, presentato dal governo nel corso del

la settima legislatura per la conversione in legge del decreto sud

detto, non lasciano adito a dubbi: «attraverso la dinamica nor

male del costo del lavoro ed i sovracosti dovuti all'uso rigido

dei fattori produttivi capitale e lavoro, l'economia perde compe

titività contribuendo a deteriorare l'equilibrio esterno, mentre la

dinamica normale dei disavanzi pubblici, per via dei trasferimenti

molteplici alimenta spese parassitarie rilevanti.

«Entrambi i fenomeni determinano uno squilibrio tra massa

menetaria e risorse reali; squilibrio che produce inflazione inter

na e, attraverso l'espansione della domanda, incentivazione ad

importazioni maggiori con formazione conseguente di squilibri

esterni».

Anche alla camera dei deputati, che approvò il disegno di legge suddetto in seconda lettura col n. 1325, le dichiarazioni del rela

tore furono anch'esse inequivocabili, avendo egli ricordato che

il fondo monetario internazionale aveva invitato l'Italia a rientra

re dall'inflazione onde mantenere il suo posto in un sistema eco

nomico fondato sul libero scambio ed imperniato sull'economia

di mercato, secondo le considerazioni seguenti: 1) «si tratta di

adottare una politica economica globale di contenimento dell'in

flazione per lo sviluppo ulteriore del sistema economico»; 2) «in

questo quadro il problema del costo del lavoro è un punto fonda

mentale, un nodo centrale di ogni tentativo di risanamento dell'e

conomia italiana»; 3) «si tratta della scelta, dell'accettazione del

le regole del gioco, proprie del sistema economico e politico in

ternazionale nel quale l'Italia è collocata o della non accettazione

di esse, con la conseguenza ovvia della perdita, per il paese, dei

benefici che gli derivano dall'appartenenza a questa comunità in

ternazionale»; 4) «non bisogna contraddire, negli atti e nelle scel

te concrete ed operative le riconfermate e proclamate adesioni

Il Foro Italiano — 1990.

dell'Italia all'Europa ed al suo sistema economico e politico»;

5) «è in questo quadro che assume rilievo il discorso del rapporto

col fondo monetario internazionale, della lettera d'intenti, delle

condizioni richieste per la concessione di un prestito essenziale

e pregiudiziale, non tanto, certamente, per l'entità della cifra ri

chiesta, quanto perché la concessione di esso è testimonianza e

garanzia di fiducia per il nostro paese, premessa indispensabile

per poter ottenere altra fiducia ed altri prestiti».

Questi, quindi, furono gli obiettivi di fondo del decreto legge

promulgato e ad essi dovevano adeguarsi i rimedi approntati, che

furono, per l'appunto, gli sgravi contributivi concessi alle impre

se che producevano beni suscettibili d'interscambio con l'estero

e la manovra finanziaria di aggravio delle aliquote dell'Iva su

alcuni prodotti e dell'imposta di fabbricazione su alcuni altri co

me il gasolio da riscaldamento, l'olio combustibile ed il metano

per usi domestici, al fine di consentire la diminuzione del costo

del lavoro per le imprese esportatrici di prodotti finiti ed il conte

nimento dell'inflazione.

Le imprese beneficiarie del decreto legge in esame, pertanto,

furono ravvisate, come già detto, in quelle «industriali ed artigia

ne», ma già tale locuzione fu avvertita come imprecisa e vaga

dalla stessa relazione annessa al disegno di legge n. 520 con cui

il governo chiese al senato la conversione in legge del provvedi

mento, mediante il commento seguente: «si è prevista, quindi,

una fiscalizzazione parziale degli oneri sociali nei confronti delle

imprese industriali ed artigiane, e cioè produttrici di beni, escluse

quelle edili ed affini». Ecco, quindi, che è stato lo stesso legislatore a puntualizzare

fin dall'inizio quali avrebbero dovuto essere le imprese beneficia

rie delle provvidenze stabilite, e di tanto se ne fece eco subito

la commissione lavoro del senato in sede referente, dapprima,

nella seduta del 24 febbraio 1977, ove considerò che «secondo

i dati forniti dall'Oece con riferimento all'industria manifatturie

ra, doveva presumersi che nell'anno 1977 si sarebbe verificato

un incremento del 20% del costo per unità di prodotto», e, poi,

nella seduta del 25 marzo 1977, ove ritenne «l'opportunità di adot

tare un criterio d'individuazione delle imprese ammesse al benefi

cio della fiscalizzazione», precisando che «esse sono le industrie

manifatturiere ed estrattive».

Tali imprese, pertanto, secondo lo stesso legislatore, erano le

sole che, in base agli obiettivi di fondo del disegno di legge, era

no in grado di produrre beni strumentali suscettibili d'incremen

tare il commercio con l'estero a prezzi competitivi per il diminui

to costo del lavoro, e non già, di conseguenza, le imprese com

merciali, che non producono beni, ma distribuiscono soltanto quelli

già prodotti da altri settori imprenditoriali, ed è, pertanto, in tale

ottica che dev'essere considerata l'attività svolta dall'impresa ri

corrente, anche prescindendo dalla considerazione che il nuovo

numero di inquadramento assegnato ad essa dall'Inps concerna

altro settore ad essa più appropriato. Di tale restrizione deW'intentio legis se ne ha la prova dal tenta

tivo infruttuoso che venne fatto nella stessa seduta del 25 marzo

1977 di ampliare la sfera delle imprese beneficiarie della fiscaliz

zazione degli oneri sociali «alle imprese degli enti locali e delle

regioni che svolgono attività simili a quelle industriali, come quelle

che operano nel settore del gas», nonché «alle cooperative di la

voro inquadrate nel settore industriale ai fini assistenziali e previ

denziali».

Il legislatore, pertanto, non volle ampliare affatto la sfera delle

imprese destinate a godere strettamente del beneficio introdotto,

onde evitare che anche una parte piccola dei 1.400 miliardi che

costituivano la massa monetaria destinata allo sgravio degli oneri

sociali andasse in vantaggio di imprese che non ampliavano la

quantità dei beni prodotti in vista del riequilibrio della bilancia dei pagamenti con l'estero.

Nella seduta della commissione lavoro, infine, tenuta sempre in sede referente in data 30 marzo 1977, fu fatto un salto di

qualità ulteriore nella formulazione della nuova norma, perché

si abbandonò la locuzione «industrie manifatturiere ed estratti

ve» e si adottò, per contro, la locuzione «imprese manifatturiere

ed estrattive» con la conseguenza che i benefici che la legge reca

va potevano esser fruiti sia da imprese industriali che artigianali,

purché «produttrici di beni», e tale più puntuale formulazione

della norma fu posta in evidenza, poi, alla camera dei deputati

nella seduta del 6 aprile 1977 ad opera del relatore in occasione

di un emendamento proposto al riguardo, e rigettato. Il senato, però, si rese conto che il ins singulare che introduce

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

va era discriminante, con riguardo ai molteplici settori produttivi

interni, perché lasciava fuori dalle provvidenze disposte tutti gli

imprenditori non impegnati direttamente nella produzione di beni

ed in special modo quelli del commercio, dell'agricoltura, e del

turismo, per i quali il costo del lavoro rimaneva altissimo con

grande difficoltà all'espansione di quelle attività e con conseguente

impossibilità di concorrere anch'essi alla riduzione della disoccu

pazione operaia e giovanile. Nella seduta pubblica, pertanto, del

30 marzo 1977 approvò diversi ordini del giorno, tra cui uno

per il settore commerciale del tenore seguente: «considerato che

col decreto di conversione si escludono dalle misure di conteni

mento del costo del lavoro le imprese del settore distributivo, sulle quali, peraltro, grava in misura sostanziale l'onere del prov vedimento finanziato con l'incremento delle aliquote Iva; impe

gna il governo ad inserire organicamente il settore commerciale

nel quadro delle politiche di ripresa, con l'adozione di provvedi menti tesi ad offrire condizioni favorevoli all'efficienza delle im

prese e ad accrescerne la propensione agli investimenti».

Ecco qual è la ragione per la quale l'impresa ricorrente, non

afferendo al settore imprenditoriale per il quale è stata disposta la fiscalizzazione degli oneri sociali, non può giovarsi di tali prov videnze.

La legge suddetta, infine, fu approvata alla camera dei deputa ti senza una discussione ulteriore sulla locuzione «imprese mani

fatturiere ed estrattive», mentre anche tale ramo del parlamento

approvò un ordine del giorno di contenuto identico a quello del

senato con riguardo alle imprese commerciali.

Il d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, poi, con cui vennero prorogate e selettivamente ampliate le provvidenze suddette non conteneva,

a sua volta, norma alcuna che rimetteva in discussione cosa in

tendere per imprese manifatturiere, ma fu nel corso dei lavori

preparatori per la conversione in legge che la camera dei deputa

ti, nella seduta del 13 marzo 1979, avverti «l'opportunità di fare

alcune precisazioni sui settori e sulle classificazioni produttive, con riferimento all'Istat, cosi come è avvenuto ed avviene in oc

casione di altri provvedimenti approvati precedentemente», onde

formulò quel che è oggi l'art. 5 della legge di conversione 31

marzo 1979 n. 92, che stabilisce che le imprese manifatturiere

ed estrattive devono essere individuate con riferimento alla classi

ficazione delle attività economiche predisposta dall'Istat.

Tale norma, infine, al senato, nella seduta del 21 marzo 1979,

fu valutata, si, favorevolmente dal relatore, ma, tuttavia, con

qualche apprensione, dal momento che, sia il decreto legge che

veniva convertito, che alcune disposizioni che erano state intro

dotte nel corso dell 'iter parlamentare, avevano allargato indebita

mente il novero delle imprese beneficiarie degli sgravi degli oneri

sociali di cui al d.l. originario 7 febbraio 1977 n. 15.

Il commento fu il seguente: «pare anche opportuna la norma

dell'art. 5 secondo la quale le imprese manifatturiere ed estrattive

sono individuate con riferimento alla classificazione dell'Istat, an

che se l'inclusione di attività non manifatturiere tra i beneficiari

della fiscalizzazione ridimensiona il significato logico di questa

precisazione.

«Bisognerà valutare, inoltre, se la scelta di questo criterio, fat

ta ora per allora, cioè ora per l'anno 1977, non determini qual che problema, visto che sino a qui le imprese manifatturiere sono

state individuate con criteri diversi: potrebbe, cioè, nascere un

problema di esclusioni retroattive con obbligo conseguente di re

stituzione dei benefici fruiti durante gli anni trascorsi».

Problema, quest'ultimo, che non sorge nella controversia in

esame, dal momento che l'impresa ricorrente ha iniziato la sua

attività, in data 1° settembre 1981, cosi come da essa stessa am

messo nel ricorso, onde non si pone un problema di retroattività

della norma suddetta, con riguardo a quel periodo, nei suoi ri

guardi. La 1. 28 settembre 1980 n. 782, infine, concernente provvedi

menti vari, tra cui il finanziamento per l'industria manifatturie

ra, ha usato una locuzione che può dirsi perfetta per quello che

era, già in quel tempo, la definizione stessa di tale industria, per

ché essa, nell'art. 1, viene indicata con la circonlocuzione seguen

te: «imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifat

turieri ed estrattivi».

Non è più, quindi, oggi, per volontà espressa del legislatore,

il tipo d'organizzazione a carattere industriale od artigianale che

può far qualificare le imprese come manifatturiere, oppur non,

né i caratteri empirici dell'attività svolta che possono far ritenere

quegli imprenditori come operanti nel settore industriale od arti

II Foro Italiano — 1990 — Parte 7-34.

gianale, ma soltanto la caratteristica aziendale di produrre beni

strumentali suscettibili di essere competitivi sui mercati interna

zionali a causa del loro basso costo indotto dallo sgravio degli oneri sociali stabilito per esse.

Anche durante il corso dei lavori preparatori della 1. 782/80

non venne svolta alcuna nomofilachia dell'espressione tecnico

giuridica suddetta in essa adottata, dal momento che fin dal dise

gno di legge da cui essa prese l'avvio (8° legislatura — camera

dei deputati - disegni di legge e relazioni — documento n. 2058,

nonché, presso il senato, documento n. 1158) la qualificazione delle imprese manifatturiere fu fatta, come già detto, con la mas

sima precisione e chiarezza, secondo i dibattiti che si erano svolti

al riguardo in sede di conversione in legge dei due decreti pre cedenti.

Non v'è dubbio, quindi, che l'impresa ricorrente, non produ cendo alcun bene, ma favorendo soltanto la commerciabilità di

quelli prodotti da altre imprese mediante le prove di qualità che

essa svolge onde assicurare gli acquirenti potenziali di quelle mer

ci della bontà del prodotto finito, non può esser ritenuta «pro duttrice di beni» nel senso già esposto, onde essa non ha diritto

a fruire dello sgravio degli oneri sociali stabilito dalle leggi fin

qui esaminate.

Circa il terzo motivo dev'esser considerato che il tribunale ha

anche ben deciso sul punto, avendo esentato l'Inps da qualsiasi

responsabilità patrimoniale immediata e diretta discendente dal

l'esercizio del suo potere di autotutela concernente l'inquadra mento dell'impresa ricorrente in un settore previdenziale ad essa

più consono.

Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è infondato

e dev'essere rigettato.

V

Motivi della decisione. — Con l'unico (complesso) motivo del

ricorso, l'istituto ricorrente, denunziata la violazione e falsa ap

plicazione dell'art. 1 d.l. 19/81 (cosi come modificato dalla legge di conversione 128/81) in relazione all'art. 11, 3° comma, d.l.

776/80, cosi come modificato dalla legge di conversione 874/80

(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), si duole della sentenza impugnata

perché il tribunale, limitandosi a risolvere la (dibattuta) questione della «decorrenza» degli sgravi contributivi, ha dato per accerta

to il diritto della società ricorrente ai benefici previsti. Non ha considerato però il tribunale — deduce il ricorrente

— che la società avrebbe dovuto provare, per poter usufruire

dei benefici di legge richiesti, che la sua azienda era stata «grave mente danneggiata» dal terremoto del 1980 (e non semplicemente «. . . danneggiata . . . ») nelle sue strutture e nei requisiti della

sua produttività; cosi come aveva (espressamente) dedotto nella

memoria depositata nel giudizio di secondo grado. Infatti, il re

quisito del «grave danneggiamento» dell'azienda, previsto dall'art.

11 d.l. 775/80 (nel testo della legge di conversione 874/80) quale

condizione per l'attribuzione del beneficio dello «sgravio contri

butivo» è rimasto operante, aggiunge l'istituto ricorrente, anche

nei confronti di quei datori di lavoro cui tale beneficio è stato

successivamente esteso con la 1. 128/81.

Indipendentemente dal (non decisivo) dato meramente letterale

della disposizione di cui all'art. 1 della legge citata (che stabilisce,

in realtà, che le «medesime provvidenze» — quelle di cui al d.l.

776/80 convertito nella 1. 874/80 — si applicano a tutti i «. . . sog

getti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati . . .») che

sembrerebbe confermare la diversa interpretazione seguita acriti

camente dal tribunale, devesi ritenere, al contrario (secondo il

ricorrente) che le leggi successive a quella 874/80 si sono limitate

ad estendere le categorie dei comuni nei quali le aziende danneg

giate dal sisma avrebbero potuto fruire delle provvidenze appre

state dal legislatore, senza, peraltro, introdurre alcuna innovazio

ne relativamente ai requisiti necessari alle aziende per potere usu

fruire degli «sgravi» contributivi. Infatti, tale (corretta) e più

restrittiva interpretazione trova conferma nel testo della (origina

ria) 1. 874/80 e nella formulazione della successiva 1. 128/81, nel

la parte in cui (art. 1, 4° comma) si è inteso «espressamente»

abrogare l'espressione «. . . gravemente danneggiati . . .» conte

nuta ad esempio negli art. 14, 2° comma, 14 bis, 14 quinquies,

14 octies d.l. 26 novembre 1980 n. 776 e dalla cui corretta inter

pretazione si può desumere, pertanto, che il riferimento ai «sog

getti danneggiati» è solo generico e che conseguentemente devesi

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1839 PARTE PRIMA 1840

ulteriormente ritenere che gli «sgravi contributivi» spetano (sol

tanto) alle aziende «gravemente danneggiate». (Omissis) Passando quindi all'esame delle censure proposte dall'istituto

ricorrente, rileva la corte che esse non sono fondate e che devo

no, pertanto, essere disattese, dovendosi condividere il corretto

giudizio al riguardo proposto dal tribunale in tema di interpreta zione della 1. 128/81, alla stregua della sua letterale formulazione

(rispetto al diverso testo usato dalla legge precedente) e della sua

ratio valutata anche alla luce dei lavori preparatori. Rivedendo il complesso «quadro» normativo del quale si di

scute, è bene ricordare in sintesi che l'art. 11 d.l. 776/80 conver

tito nella 1. 874/80 individuava, quali destinatari del beneficio

dello «sgravio» totale dei contributi, i datori di lavoro le cui aziende

fossero ubicate nei comuni disastrati (da indicarsi in un elenco

emesso con d.p.c.m.), limitatamente al personale ivi occupato, e quei datori di lavoro le cui aziende fossero ubicate nei comuni

gravemente danneggiati (indicati dallo stesso d.p.c.m.) e sempre limitatamente al personale ivi occupato, a condizione che le stes

se risultassero gravemente danneggiate. La 1. 15 aprile 1981 n. 128, poi, convertendo, con alcune modi

fiche (tra cui l'aggiunta di un art. 1 bis direttamente rilevante

nel caso di specie), il d.l. 19/81, prevede (ora) che tutte le provvi denze introdotte con la 1. 22 dicembre 1980 n. 874, nonché quelle contenute nello stesso decreto convertito, si estendano ai seguenti destinatari:

— soggetti residenti e domiciliati o aventi sede nei comuni di

sastrati, individuati con decreto del presidente del consiglio dei

ministri; — tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domici

liati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Cam

pania, nonché nei comuni della regione Puglia individuati con

d.p.c.m. Con l'esclusione, per tali ultimi soggetti, (soltanto) dei

benefici previsti (esclusivamente) relativi a quelli indicati al prece dente capo.

Il legislatore poi ha precisato (a differenza di quanto generica mente previsto dalla legge precedente) in modo significativo le

condizioni formali necessarie per poter usufruire di tutte le «prov videnze» cui l'art. 1 faceva espresso riferimento; e cioè la dichia

razione prevista dal 6° comma dell'art. 4 1. 879/80 (attestazione dello «stato di danneggiamento»), rilasciata in carta semplice dal

sindaco sotto la sua personale responsabilità, attestante «che il

richiedente risiede ove domiciliato ovvero ha sede nel comune

e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazio

ni: a) lesioni personali; b) perdita di congiunti; danni all'azienda

agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; c) danni

al patrimonio immobiliare; d) perdita dell'alloggio, ovvero della

sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale».

Orbene, non si può dubitare, alla stregua di quanto testual

mente richiamato, che la 1. 28/81 abbia sostanzialmente «riscrit

to» la disciplina per l'individuazione dei soggetti aventi titolo alle

previdenze per le zone terremotate, sostituendo (fra l'altro) la

tripartizione tra comuni «disastrati», «gravemente danneggiati» e «danneggiati» con la partizione tra comuni «disastrati» e co

muni «danneggiati», eliminando cosi il requisito della «gravità» del danno, richiesto talvolta dal d.l. 776/80 per la concessione

di talune provvidenze, estendendo in tal modo l'area soggettiva dei requisiti di accesso ai benefici.

Infatti, il legislatore fa ora riferimento (individuandoli come

destinatari di quelle provvidenze) ai soggetti che risultino «dan

neggiati» e non più «gravemente danneggiati», in questi compresi i datori di lavoro.

Il 1° comma dell'art. 1 si riferisce globalmente (e indistinta

mente) a tutte le provvidenze e quindi non è dato escludere da

queste i benefici dell'art. 11,3° comma, 1. 874/80; e l'art. 1 bis

(nella specificazione delle condizioni formali di godimento) fa ri

chiamo (lett. e) ai soggetti che non possono non essere datori

di lavoro e, quindi, interessati alle menzionate provvidenze.

Quanto, poi, all'espressione «danneggiati», essa è espressamente

ripetuta nel 3° comma dell'art. 1 1. n. 128 ed è implicitamente richiamata nell'art. 1 bis con il riferimento alla dichiarazione di

cui all'art. 4, 6° comma, 1. 874/80 e, quindi, all'attestazione del

lo stato di «danneggiamento», che deve essere rilasciata dal sin

daco sotto la sua responsabilità. E la legge, non prevedendo che

il sindaco qualifichi o quantifichi il danno, richiede soltanto il dato formale della relativa «attestazione» con riferimento ai «dan

ni» riportati (cfr. lett. c e d dell'art. 1 bis) senza alcun richiamo

ai «gravi danni» contenuto nella legge precedente.

Il Foro Italiano — 1990.

D'altra parte il legislatore, riferendosi ancora (v. art. 1, 4° com

ma, 1. 128/81 all'espressione «gravemente danneggiati», lo ha fatto

solo a diversi e determinati fini, relativamente ai «comuni» e non

(anche) ai soggetti danneggiati, destinatari dei benefici previsti. Esaminando poi il laborioso iter parlamentare conclusosi con

l'emanazione della legge di cui si discute (1. 128/81) di conversio

ne (con modifiche) del d.l. 13 febbraio 1981 n. 19, si ha (ulterio re) conferma della correttezza dell'interpretazione datane dal tri

bunale.

Infatti, tale decreto, pur se intitolato: «individuazione del co

mune colpito dal sisma del novembre 1980» e contenente (solo) la previsione dell'elaborazione della mappa e della tripartizione dei comuni terremotati, con norme in materia urbanistica e con

l'elencazione dei predetti comuni in apposisti allegati (peraltro, eliminati in sede di conversione), è stato poi convertito in legge

(128/81) insieme al «contenuto» del (diverso) d.l. 25 febbraio 1981

n. 33, in tema di «ulteriori interventi in favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto del no

vembre 1980 e del febbraio 1981» e formalmente non convertito.

Tale (ultimo) decreto emanato per la straordinaria necessità ed

urgenza di estendere i benefici previsti dai d.l. 26 novembre 1980

n. 700 e 5 dicembre 1980 n. 799 a tutti i cittadini contemplati nella richiamata intitolazione, prevedeva, in realtà, l'estensione

di tali benefici «in favore dei soggetti che risultassero danneggia

ti», che, cioè, avessero riportato danni di qualsiasi entità.

E se pur non convertito, il contenuto di esso fu inserito, con

alcune modifiche, nella 1. 128/81, di conversione del d.l. 19/81,

la cui intitolazione assunse la seguente formulazione: «Conver

sione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 febbraio 1981 n.

19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del

novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle

regioni Basilicata e Campania»: cosi ponendosi in evidenza la

ratio integratice del nuovo intervento legislativo, data l'«insuffi

cienza» delle provvidenze precedentemente disposte. E di ciò si ha conferma (anche di letterale formulazione) nel

fatto che (ad esempio) l'art. 1 d.l. 33/81 corrisponde per conte

nuto all'art. 1 1. 128/81, e che gli art. 2, 3 e 4 d.l. 33/81 corri

spondono agli art. 1 bis, 1 ter, 1 quater 1. 128/81.

Né si può sostenere che nel termine usato («provvidenze»: art.

I 1. cit.) il legislatore non abbia ritenuto ricomprendere anche

gli «sgravi» contributivi. Infatti, l'espressione usata dal legislatore è troppo lata per escludere il beneficio degli sgravi contributivi

a favore delle aziende terremotate, data anche la connesione e

la stretta convergenza esistente tra le funzioni della c.d. protezio ne civile e della c.d. sicurezza sociale, alle quali, in definitiva, si riconducono i vari tipi di interventi.

Le predette funzioni, che trovano nell'art. 2 Cost, il fonda

mento solidaristico comune ad entrambe, sono in realtà elementi

fondamentali di un unico corpo normativo volto all'erogazione di prestazioni ai cittadini per consentire l'eliminazione del biso

gno ed un miglioramento del livello di vita.

A conferma di tale assunto basta procedere all'analisi della legis lazione emanata in occasione di calamità: è possibile in tal modo

rendersi conto che in tali occasioni, oltre agli specifici interventi

di soccorso ed assistenziali tipici della protezione civile, sono abi

tualmente previsti altri interventi volti ad attenuare le conseguen ze disastrose della calamità sulle persone, sulle famiglie, sulle azien

de, sui patrimoni, ecc., che investono una pluralità di aree che

vanno dal diritto tributario al diritto processuale, alla sicurezza

sociale e che, per l'unicità dell'occasione, nonché per la finalità

che perseguono, sono pur sempre di protezione civile, sia pure in senso ampio.

Orbene, tra questi interventi di protezione civile in senso lato, che il legislatore chiama talvolta «provvidenze», si inserisce sicu

ramente lo sgravio contributivo di cui si tratta, finalizzato ap

punto ad attenuare le conseguenze della calamità naturale in que stione sul piano delle singole imprese, in una prospettiva di ripre sa economica delle imprese operanti nelle zone colpite dal sisma.

Né si può sostenere che l'art. 1 d.l. 19/81, come modificato

dalla legge di conversione, non avrebbe modificato anche l'art.

II d.l. n. 776 del 1980. Al contrario, proprio l'esplicito (generico) riferimento conte

nuto nel menzionato art. 1 alle «provvidenze» di cui al d.l. 26

novembre 1980 n. 776, convertito in legge con modificazioni, dalla

1. 22 dicembre 1980 n. 847, consente invece di ritenere compresa fra le anzidette «provvidenze» anche quella degli «sgravi» contri

butivi.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Decisivo del resto è il rilievo che lo «sgravio», del quale si

discute originariamente previsto come semplice sospensione della

riscossione dei contributi previdenziali, riguarda solo il periodo di sette mesi e sette giorni immediatamente successivo al sisma.

Con ciò confermandosi la natura di un intervento eccezionale re

lativo ad un periodo in cui le aziende ubicate nelle zone terremo

tate ebbero indubbia necessità di una fase di riorganizzazione per la ripresa dell'attività produttiva bloccata dalla grave calamità

di cui si tratta.

Va, concludendo, rigettato il ricorso.

VI

Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).

2. - Con l'unico motivo del loro ricorso principale denuncian

do violazione e falsa applicazione degli art. 1 1. 7 aprile 1977

n. 102 e 22 1. 29 febbraio 1980 n. 33, le società sostengono che

le aziende di installazione di impianti hanno natura di impresa

manifatturiera, confermata dall'espresso disposto dell'art. 22 cit.

che costituisce norma di interpretazione autentica e non già mera

norma innovativa di estensione del beneficio unicamente per il

futuro: esse quindi hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri

sociali (anche) per il periodo 1977/79.

3. - Il ricorso è infondato.

Oggetto della causa è la spettanza o meno, alle imprese im

piantistiche del settore metalmeccanico, del beneficio della fisca

lizzazione degli oneri sociali quale introdotto dall'art. 1 d.l. 7

febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7

aprile 1977 n. 102, é successivamente prorogato dalla normativa

infra citata.

In particolare si controverte in ordine alla portata del 2° com

ma dell'art. 22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con mo

dificazioni nella 1. 29 febbraio 1980 n. 33, che recita: «l'espres sione "imprese manufatturiere ed estrattive", di cui all'art. 1 d.l.

7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella 1. 7

aprile 1977 n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese im

piantistiche del settore metalmeccanico», discutendosi se esso ab

bia carattere interpretativo, nel senso che il legislatore del 1980

abbia inteso fugare ogni dubbio riconoscendo espressamente (e

retroattivamente) alle imprese impiantistiche del settore metalmec

canico il beneficio della fiscalizzazione (anche) per gli anni 1976/79, intervenendo con una norma di interpretazione autentica della

disciplina regolatrice di tale sgravio; ovvero innovativo, avendo

il legislatore inteso unicamente estendere anche alle imprese sud

dette il beneficio della fiscalizzazione per l'anno 1980, disinteres

sandosi della spettanza, o meno, dello stesso per gli anni precedenti. 4. - Il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali è stato

introdotto dal menzionato d.l. 7 febbraio 1977 n. 15 (recante norme

per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione) per il

periodo dal 1° febbraio di quell'anno fino al 31 gennaio del 1978.

Il beneficio consisteva nel riconoscimento alle imprese di un cre

dito dell'importo di lire 14.000 corrispondenti a quattro punti di contingenza per ogni mese di retribuzione (compresa la tredi

cesima mensilità), reddito maggiorato di lire 10.500 (corrispon denti ad altri tre punti di contingenza) a decorrere dal 10 maggio 1977. Tale credito era destinato ad operare a conguaglio degli

importi contributivi dovuti dalle imprese agli enti gestori dell'as

sicurazione contro le malattie.

Per compensare le conseguenti minori entrate di tali enti previ denziali era previsto un pari apporto dello Stato con relativa co

pertura finanziaria.

A beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali erano —

secondo l'originaria formulazione del decreto legge — le «impre se industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini» (art. 1).

In sede di conversione di detto decreto legge l'ambito delle im

prese beneficiarie della fiscalizzazione fu meglio precisato indivi

duando le stesse nelle «imprese manifatturiere ed estrattive».

Invece, un'estensione di tale ambito fu previsto dalla successi

va 1. 8 agosto 1977 n. 573 che accordò il beneficio suddetto anche

ad altre categorie di imprese (quelle commerciali — comprensive dei loro consorzi e società consortili — condotte anche in forma

cooperativa, considerate esportatrici abituali secondo i criteri fis

sati dalla legge sull'Iva, nonché le imprese alberghiere, anche con

prestazioni termali, i pubblici esercizi per la somministrazione di

alimenti e bevande).

li Foro Italiano — 1990.

La fiscalizzazione fu successivamente prorogata prima (fino al 31 marzo 1978) con d.l. 30 gennaio 1978 n. 15 (convertito nella 1. 22 marzo 1978) indi con d.l. 6 luglio 1978 n. 353 (convertito nella 1. 5 agosto 1978 n. 502).

Contestualmente alla proroga fu anche modificato lo stesso mec canismo operativo e di calcolo del beneficio; fu infatti prevista (in luogo del credito da far valere in sede di conguaglio) un'im

mediata riduzione contributiva, peraltro, in misura diversa secon

do che si trattasse di personale maschile ovvero femminile, privi

legiando quest'ultimo in modo da sostenere ed incentivarne (indi

rettamente) l'occupazione. Pertanto, a partire dal 1° luglio 1978

alle imprese beneficiarie della fiscalizzazione fu concessa una ri

duzione di lire 24.500 mensili sui contributi per l'assicurazione

di malattia dovuti per ogni addetto di sesso maschile, nonché

l'esenzione totale dal pagamento dei contributi medesimi per le

prime 400.000 lire di contribuzione per ogni addetto di sesso fem

minile. Beneficiarie della proroga della fiscalizzazione, nei nuovi ter

mini come sopra descritti, erano — secondo l'espresso disposto dell'art. 2 d.l. n. 353 del 1978 — le «imprese di cui all'art. 1

d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazione nella

1. 7 aprile 1977 n. 102, nonché le imprese di cui all'art. 1 1. 8

agosto 1977 n. 573». Non di meno l'ambito delle imprese aventi

diritto alla riduzione o al parziale esonero contributivo fu am

pliato rispetto alla previgente disciplina, giacché l'art. 2 1. n. 573

del 1977, estendendo il beneficio della fiscalizzazione anche alle

aziende alberghiere con prestazioni termali, alle aziende per la

somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, loro consorzi e so

cietà consortili condotte anche in forma cooperativa. Un'ulteriore proroga della fiscalizzazione (fino al 30 giugno 1979)

fu prevista dal d.l. 30 gennaio 1979 n. 20, convertito nella 1.

31 marzo 1979 n. 92. Contestualmente a tale proroga però il legis latore precisò sia il contenuto del beneficio (in ordine alla specifi ca questione dell'applicabilità o meno dello stesso sulla tredicesi

ma mensilità), sia il suo ambito di applicazione non solo definen

done meglio la sua originaria estensione, ma anche ampliandola. Ed infatti — quanto al contenuto del beneficio — l'art. 2 1.

n. 92 cit. prevede, con una norma di interpretazione autentica, che mentre l'originario credito contributivo (riconosciuto alle im

prese dal d.l. n. 15 del 1977 cit.) doveva intendersi riferito anche

alla tredicesima mensilità, invece la riduzione o parziale esenzio

ne contributiva (introdotta dal d.l. n. 353 del 1978) non trovava

applicazione né sulla tredicesima mensilità, né su altre mensilità

aggiuntive.

Quanto all'ambito di applicazione del beneficio il legislatore

operò, come già detto, in un duplice modo.

Introdusse innanzi tutto una precisazione in ordine alla deter

minazione delle imprese originariamente beneficiarie della fisca

lizzazione, chiarendo (all'art. 5 1. n. 92 del 1979) che «le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977

n. 15, convertito con modificazioni nella 1. 7 aprile 1977 n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività

economiche predisposte dall'Istat».

Inoltre il legislatore (sia nel decreto legge cit. che nella stessa

legge di conversione) ampliò ulteriormente l'ambito delle imprese aventi diritto alla fiscalizzazione, prima estendendolo — con l'art.

1 d.l. n. 20 del 1979 — alle imprese costituite come società per azioni che esercitassero, mediante una complessa organizzazione

tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti in

dustriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad im

prese alberghiere, e alle imprese di distribuzione e noleggio di

films e di esercizio delle sale cinematografiche; poi ulteriormente

estendendolo — con l'art. 1 1. 92 del 1979 — alle imprese artigia

ne, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori di

pendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti.

Un'ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 1979) fu prevista dalla

1. 13 agosto 1979 n. 375.

5. - Interviene alfine la norma che forma oggetto della questio ne dibattuta col presente ricorso, cioè l'art. 22 d.l. 30 dicembre

1979 n. 663 (recante norme sul finanziamento del servizio sanita

rio nazionale), convertito con modificazioni nella 1. 29 febbraio

1980 n. 33, norma questa che, pur saldandosi ai precedenti prov vedimenti di concessione del beneficio in esame (talché non vi

è soluzione temporale di continuità), ha nuovamente strutturato

l'istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali prevedendone sia

il contenuto che i beneficiari.

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1843 PARTE PRIMA 1844

Quanto al contenuto il legislatore ha abbandonato il sistema

della riduzione in cifra del contributo di malattia (ossia una som

ma uguale per tutte le imprese beneficiarie a prescindere dalla

retribuzione in concreto erogata ai dipendenti), optando per una

riduzione percentuale delle aliquote complessive nella misura ri

spettivamente di quattro punti (percentuali) per il personale ma

schile e di dieci punti per il personale femminile. Quanto all'am

bito di applicazione di questo nuovo sistema di fiscalizzazione

il legislatore, invece di ripetere l'ormai lungo elenco di categorie

di imprese beneficiarie che, dall'originaria definizione del d.l. n. 15 del 1977, si era progressivamente ampliato — cosi come già

detto —, ha preferito far riferimento, con la tecnica del rinvio

recettizio e quindi con una formulazione più sintetica, alle prece

denti norme di legge, via via succedutesi nel tempo. Tale rinvio è cosi testualmente operato dall'art. 22 cit. : «In

attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli

sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal pe

riodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979

e fino al 31 dicembre 1980, le aliquote complessive della contri

buzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico: — delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15,

convertito, con modificazioni, nella 1. 7 aprile 1977 n. 102; — delle imprese di cui all'art. 1 1. 8 agosto 1977 n. 573 nel

testo modificato dall'art. 2 1. 5 agosto 1978 n. 502; — nonché delle imprese di cui all'art. 1 d.l. 30 gennaio 1979

n. 20, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979

n. 92; sono ridotte . . .».

In sede di conversione del cit. decreto legge nella 1. 29 febbraio

1980 n. 33, fu inserito nell'art. 22 un secondo comma, la cui

interpretazione costituisce oggetto della presente controversia, che

prevedeva che l'espressione «imprese manifatturiere ed estratti

ve», di cui all'art. 1 d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con

modificazioni nelle 1. 7 aprile 1977 n. 102, dovesse intendersi co

me comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metal

meccanico.

Di tale notifica fu data ragione in aula dal primo firmatario

dell'emendamento on. Romei, secondo cui (v. il resoconto steno

grafico della seduta) «l'emendamento tende a dare l'interpreta zione autentica delle norme del primo provvedimento sulla fisca

lizzazione, inserendo nelle imprese manifatturiere ed estrattive le

imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che le classifi

cazioni Istat comprendeno invece nel settore edilizio».

6. - Anche i provvedimenti legislativi successivi alla 1. n. 33

del 1980, di cui si discute, mantengono distinte le imprese im

piantistiche del settore metalmeccanico (come categoria a sé) dal

le imprese manifatturiere.

Invero, con d.l. 9 luglio 1980 n. 301 il legislatore ha dettato

un'ulteriore speciale riduzione di una serie di oneri sociali (anali ticamente indicati nell'art. 1) a carico delle imprese al fine di

frenare l'inflazione e sostenere la competitività del sistema indu

striale: beneficiarie di tale intervento sono state «le imprese indu

striali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi

individuati con riferimento alla classificazione delle attività eco

nomiche predisposte dall'Istat e le imprese impiantistiche del set

tore metalmeccanico».

Decaduto tale decreto legge, veniva ripresentato con d.l. 30

agosto 1980 n. 503 (convertito nella 1. 23 ottobre 1980 n. 687); veniva riprodotta la stessa definizione nell'ambito delle imprese beneficiarie dell'intervento di sostegno.

Infine, con 1. 28 novembre 1980 n. 782 il legislatore da una

parte prorogava al 30 giugno 1981 il termine di cui al cit. art.

22 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, d'altra parte accordava nuovi

sgravi contributivi ed individuava le imprese beneficiarie della fi

scalizzazione nelle «imprese industriali ed artigiane operanti nei

settori manifatturieri ed estrattivi, nonché nelle imprese impianti stiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione

delle attività economiche adottata dall'Istat».

7. - Il problema interpretativo che pone il 2° comma dell'art.

22 cit. consiste sostanzialmente — come già innanzi rilevato —

nell'indagare se il legislatore, nel porre la nuova disciplina della

fiscalizzazione degli oneri sociali (ossia quella relativa all'anno

1980), abbia anche inteso dettare una disposizione atta a meglio

regolare la precedente fiscalizzazione (ossia quella relativa agli anni 1977/1979).

Dagli atti parlamentari parrebbe che l'intento quanto meno del

primo firmatario dell'emendamento fosse appunto quello di co

Il Foro Italiano — 1990.

gliere l'occasione dell'introduzione della disciplina della «nuova»

fiscalizzazione per regolare, con una norma interpretativa, un

aspetto della «vecchia» fiscalizzazione.

Viceversa, la giurisprudenza di questa corte ha in sostanza rite

nuto che il legislatore della 1. n. 33 del 1980 si è completamente

disinteressato della precedente fiscalizzazione, nonostante che un

diverso intendimento fosse in animo dei promotori dell'emenda

mento in questione. In altre parole, la manifesta volontà di inci

dere anche sulla «vecchia» fiscalizzazione non si sarebbe tradotta

in realtà in un precetto normativo.

E sotto questo profilo — che è quello che rileva al fine di

accertare se alle imprese impiantistiche del settore metalmeccani

co spetti anche il beneficio della «vecchia» fiscalizzazione in for

za del 2° comma dell'art. 22 cit. — non vi è alcun contrasto,

avendo tutta la giurisprudenza ritenuto che tale norma riguardi

unicamente la «nuova» fiscalizzazione. Alla base di tale afferma

zione vi è il carattere innovativo, e non già interpretativo, del

2° comma dell'art. 22: la giurisprudenza di gran lunga prevalente ha infatti ritenuto che il legislatore, nel porre al 2° comma del

l'art. 22 (in sede di legge di conversione) l'equiparazione delle

imprese impiantistiche del settore metalmeccanico alle imprese ma

nifatturiere ed estrattive (di cui all'art. 1 d.l. n. 15 del 1977, con

vertito in 1. n. 102 del 1977), ha inteso unicamente estendere il

beneficio della «nuova» fiscalizzazione (ossia quella relativa al

l'anno 1980) anche a tali prime imprese che invece ne sarebbero

rimaste escluse se l'ambito delle imprese beneficiarie dell'inter

vento di sostegno fosse rimasto definito dal solo 1° comma del

l'art. 22 del decreto legge (Cass. 15 ottobre 1986, n. 6061, Foro

it., Rep. 1987, voce Previdenza sociale, n. 487; 13 aprile 1987,

n. 3693, ibid., n. 455; 11 maggio 1987, n. 4332, id., 1987, I, 2748; 26 novembre 1987, n. 8750, id., Rep. 1987, voce cit., n.

437; 19 dicembre 1987, n. 9482, ibid., n. 433; 19 gennaio 1988,

n. 373, id., Rep. 1988, voce cit., n. 500; 19 gennaio 1988, n.

383, ibid., n. 501; 19 gennaio 1988 n. 387, ibid., n. 499; 21 gen

naio 1988, n. 459, ibid., n. 498; 5 febbraio 1988, n. 1243, ibid., n. 497; 17 giugno 1988, n. 4157, ibid., n. 496).

8. - Le ragioni di tale orientamento uniforme possono cosi sin

tetizzarsi:

A) Il 1° comma dell'art. 22 non indica nominatim le imprese

beneficiarie della nuova fiscalizzazione, ma rinvia ai precedenti testi normativi al fine di definire l'ambito di applicazione del nuovo

intervento di sostegno. Questa tecnica incide anche sull'interpre tazione del 2° comma nel senso che la puntualizzazione in ordine

all'espressione «imprese manifatturiere ed estrattive» contenuta

nell'art. 1 d.l. n. 15 del 1977 va letta anch'essa in chiave di mero

rinvio recettizio per definire meglio (ampliandolo) l'ambito delle

imprese beneficiarie della «nuova» fiscalizzazione e non già di

quelle destinatarie del precedente intervento di sostegno oramai

esaurito.

B) Il legislatore, appena un anno prima, aveva già precisato

(con l'art. 5 1. n. 92 del 1979) la nozione di imprese manifatturie

re ed estrattive, facendo riferimento alla classificazione delle atti

vità economiche predisposte dall'Istat, ossia ad un criterio ogget tivo che non lasciava margine a contestazioni; alla stregua di tale

puntualizzazione le imprese impiantistiche erano sicuramente esclu

se dal beneficio della («vecchia») fiscalizzazione perché la classi

ficazione dell'Istat le teneva distinte da quelle manifatturiere ed

estrattive. Sarebbe ben strano — si rileva nella cit. sentenza —

che, a cosi breve distanza di tempo e senza neppure richiamare

la precedente 1. n. 92, il legislatore sia tornato a precisare ulte

riormente l'ambito delle imprese aventi diritto al beneficio con

una prescrizione di segno opposto rispetto a quella contenuta nel

l'art. 5 cit.

C) L'art. 22 è inserito nel contesto di un provvedimento legis lativo che riguarda il finanziamento del servizio sanitario nazio

nale e la fiscalizzazione degli oneri sociali per l'anno 1980 e limi

tatamente a tale anno è prevista la copertura dell'onere finanzia

rio relativo.

Pertanto anche il 2° comma di tale norma si riferisce alla fisca

lizzazione per l'anno 1980 e non anche a quella degli anni prece

denti; quindi ha carattere innovativo.

D) La legislazione successiva alla sopraindicata 1. n. 33 del 1980

continua a tenere distinte le imprese impiantistiche del settore me

talmeccanico dalle imprese estrattive e manifatturiere. Tale rilie

vo autonomo delle prime non avrebbe senso se l'equiparazione sancita dal 2° comma dell'art. 22 non fosse da intendere come

limitata alla fiscalizzazione per l'anno 1980;

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Page 13: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

E) Allorché il legislatore ha voluto eccezionalmente estendere

con efficacia retroattiva il beneficio della fiscalizazione degli one ri sociali ad imprese diverse da quelle originariamente previste, ha manifestato in modo espresso tale intento; il cit. art. 1 1. n.

573 del 1977 ha previsto che il beneficiario della fiscalizzazione

contemplata dall'art. 1 d.l. n. 15 del 1977 si applica anche ad

ulteriori categorie di imprese con le stesse modalità e decorrenze.

F) Il tenore letterale del 2° comma dell'art. 22 non è univoco.

Nel testo delle varie leggi sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

espressioni quali «si considera» o «deve intendersi» non conferi

scono necessariamente carattere interpretativo alla norma che le

contiene, né comportano l'efficacia retroattiva della medesima.

Quando il legislatore ha inteso introdurre una norma interpretati

va, lo ha fatto in termini espliciti (ad es. l'art. 2 1. n. 92 del

1979 stabilisce che l'art. 2 d.l. n. 353 del 1978, che ha prorogato la fiscalizzazione, va interpretato nel senso che il beneficio non

si applica anche alla tredicesima mensilità). 9. - Solo apparentemente si pone in contrasto con tale orienta

mento la sent. 10 febbraio 1988, n. 1435 (id., 1988, I, 3612). Anche secondo tale pronuncia, al pari di quelle sopra citate,

la legge di conversione n. 33 del 1980, nell'introdurre il 2° com

ma dell'art. 22, non ha inteso affatto precisare ex post l'ambito

soggettivo di applicazione della «vecchia» fiscalizzazione, della

quale si è disinteressato, ma ha soltanto corretto l'ambito di ap

plicazione della «nuova» fiscalizzazione rispetto alla determina

zione contenuta nel 1° comma dell'art. 22 d.l. n. 663 del 1979.

Questa «correzione» — secondo la sentenza n. 1435 (che valo

rizza il dato testuale della norma ritenuto tipico delle leggi di

natura interpretativa) — è avvenuta mediante una norma inter

pretativa, mentre — secondo tutte le altre pronunce sopra richia

mate — è avvenuta con una norma innovativa.

Ossia queste ultime sostengono che il legislatore, mentre in se

de di decreto legge avrebbe limitato la «nuova» fiscalizzazione

alle stesse imprese che avevano beneficiato della «vecchia» fisca

lizzazione (con esclusione quindi delle imprese impiantistiche), in

sede di legge di conversione avrebbe aggiunto tra le imprese aven

ti diritto al beneficio anche quelle impiantistiche del settore me

talmeccanico.

Invece, secondò la sentenza n. 1435, il legislatore — per rag

giungere lo stesso risultato — avrebbe interpretato autenticamen

te l'art. 1 d.l. n. 15 del 1977 come modificato dalla 1. n. 102

del 1977, al quale rinvia il 1° comma dell'art. 22.

Quindi oggetto dell'interpretazione autentica è si l'art. 1 cit.

(che riguarda la «vecchia» fiscalizzazione), ma unicamente in quan to norma richiamata con rinvio recettizio per definire l'ambito

di applicazione della «nuova» fiscalizzazione, rinvio che quindi costituisce null'altro che un espediente per non ripetere nella nor

ma nuova il lungo elenco di imprese beneficiarie, progressiva mente allungatosi in occasione delle varie proroghe della fiscaliz

zazione.

Afferma in particolare la sentenza n. 1435 che l'estensione del

beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali (si tratta della

«nuova» fiscalizzazione relativa all'anno 1980) a favore delle im

prese impiantistiche è stata ottenuta non attraverso una pura e

semplice estensione del beneficio a dette imprese, e quindi con

un norma immediatamente dispositiva, ma attraverso l'imposi zione di una diversa e più ampia interpretazione della categoria delle imprese manifatturiere ed estrattive, già beneficiarie di tale

fiscalizzazione. Quindi — precisa ulteriormente la sentenza — l'in

terpretazione imposta riguarda unicamente il periodo di vigenza della «nuova» fiscalizzazione e sotto questo profilo può dirsi che

retroagisce solo fino al 1° gennaio 1980, ossia solo fino al giorno a partire dal quale trova applicazione il nuovo regime della fisca

lizzazione.

A tale conclusione perviene anche il maggioritario orientamen

to giurisprudenziale che vede nel 2° comma dell'art. 22 una nor

ma innovativa e non prescrittiva, talché non vi è contrasto di

giurisprudenza non solo in ordine all'inapplicabilità della «vec

chia» fiscalizzazione (per gli anni 1977/1979) alle imprese impian tistiche del settore metalmeccanico, ma anche in ordine alla por tata della (pacifica) applicabilità alle stesse del beneficio della «nuo

va» fiscalizzazione.

Sotto questo duplice profilo, pertanto, vi è in sostanza soltanto

una divergenza in ordine alla qualificazione formale del dato nor

mativo, divergenza di carattere ricostruttivo-sistematico e quindi essenzialmente teorico.

Né, d'altra parte, è stato mai posto in dubbio fra le parti che

Il Foro Italiano — 1990.

rinnovazione introdotta dalla legge di conversione operasse quanto meno a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legge con

vertito.

10. - In conclusione, queste sezioni unite ritengono di dover

aderire all'indirizzo maggioritario (ed anzi unico quanto alla so

luzione da dare alla controversia), perché le ragioni che lo presi diano, ed innanzi riassunte, appaiono del tutto convincenti e con

formi a legge, né ad esse si oppongono contrastanti decisioni.

11. - Del resto, l'interpretazione accolta trova conforto anche

nella considerazione che la tesi del carattere interpretativo del

l'art. 22, pur se di valenza meramente teorica, potrebbe porsi in contrasto con la Carta costituzionale.

E costituisce principio generale che nell'interpretazione di una

norma di legge occorra privilegiare il significato maggiormente conforme ai canoni costituzionali, rispetto a quello che esporreb be la norma a dubbi di costituzionalità.

Nella specie, ove si leggesse il 2° comma dell'art. 22 come nor

ma di interpretazione autentica della disciplina della fiscalizzazio

ne per gli anni 1977/79, insorgerebbero dubbi di costituzionalità

sotto il profilo sia dell'art. 81, ultimo comma, che dell'art. 3 Cost.

Infatti — tenuto conto che il precedente criterio del riferimen

to alla classificazione dell'Istat escludeva le imprese impiantisti che dal beneficio della fiscalizzazione — il riconoscimento anche

a queste ultime dello sgravio con effetto retroattivo comportereb be un onere finanziario aggiuntivo per lo Stato — che si è fatto

carico di compensare la riduzione di provvista degli enti previ denziali con il trasferimento di fondi in misura pari alla concessa

riduzione contributiva. Pertanto, sarebbe operativa la prescrizio ne dell'ultimo comma dell'art. 81 Cost, che impone al legislatore ordinario di indicare nelle leggi di spesa (che — secondo il dato

testuale della norma — sono quelle che comportano non solo

nuove spese, ma anche maggiori spese) i mezzi per farvi fronte, mentre è dubbio che l'originaria copertura finanziaria del d.l.

n. 663 cit. (riguardante esclusivamente la «nuova» fiscalizzazio

ne) autorizzasse la previsione, nella legge di conversione n. 33, di una nuova spesa aggiuntiva relativa alla «vecchia» fiscalizza

zione senza una copertura aggiuntiva. Nella specie, invece, la leg

ge di conversione de qua (n. 33 del 1980) — che ove si ritenesse

che il 2° comma dell'art. 22 costituisca norma di interpretazione autentica dell'ambito delle imprese beneficiarie della «vecchia»

fiscalizzazione, comporterebbe un considerevole aggravio per l'e

rario — non contiene una norma di copertura finanziaria ad hoc

e quindi, sotto questo profilo, potrebbe dubitarsi della sua legitti mità costituzionale.

Un secondo profilo di costituzionalità attiene all'art. 3 Cost.

L'originario provvedimento di fiscalizzazione costituiva una ma

novra di politica economica perseguendo il dichiarato fine di con

tenere l'inflazione monetaria che negli anni 1977/79 aveva rag

giunto livelli elevati. Questa specifica finalità giustificava il carat

tere mirato del provvedimento, nel senso che — con valutazione

di merito riservata al legislatore — erano state individuate deter

minate categorie di imprese dove più urgente o più efficace era

la manovra di raffreddamento dei prezzi. Una tale finalità invece

non può più essere perseguita retroattivamente da un provvedi mento di fiscalizzazione che intervenga ex post, quando ormai

non è più storicamente possibile incidere sull'andamento dei prezzi nell'arco di tempo al quale la fiscalizzazione stessa si riferisce.

In tal caso, vi sarebbe null'altro che una mera misura di sostegno dell'attività d'impresa; ma allora ci sarebbe da interrogarsi in or

dine alla legittimità della disparità di trattamento — rilevante sotto

il profilo dell'art. 3 Cost. — tra imprese impiantistiche del setto

re metalmeccanico ed imprese (impiantistiche e non) di altri set

tori anch'esse originariamente escluse dalla fiscalizzazione per gli anni 1977/79.

12. - Quanto alla tesi, in via principale e ampiamente illustrata

nella memoria presentata per l'odierna discussione, ma evincibile

anche dal ricorso (peraltro, niente affatto discussa nei controri

corsi dell'Inps e del ministero del tesoro, i quali hanno evidente

mente, e correttamente, ritenuto limitata la materia del contende

re alla questione della natura interpretativa o innovativa dell'art.

22), secondo cui, indipendentemente dalle norme interpretative, le imprese impiantistiche dovevano già ab origine intendersi ri

comprese fra quelle manifatturiere (e non fra quelle edili), è da

rilevare che essa è estranea alla sentenza impugnata, che, indican

do in narrativa il thema decidendum (quanto al merito) come

avente ad oggetto la questione della natura interpretativa o inno

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Page 14: PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE || sentenza 27 luglio 1989, n. 457 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 agosto 1989, n. 32); Pres. Saja, Est. Pescatore; Soc.

1847 PARTE PRIMA 1848

vativa dell'art. 22 d.l. 663/79, convertito nella 1. 33/80, esclusi

vamente di tale questione si è occupata. Né i ricorrenti denunciano in proposito vizio di omessa pro

nuncia o di omesso esame di punto decisivo, per sostenere che

la questione della qualificabilità come manifatturiera delle impre se impiantistiche a prescindere dalla pretesa norma interpretativa sia stata già proposta alla fase di merito, ma trascurata dal tribu

nale .

Ed anzi, proprio la discussione sulla natura interpretativa o

meno dell'art. 22 presuppone che dette imprese non siano state,

prima dell'avvento di tale norma, in linea di fatto considerate

manifatturiere, cosicché, in mancanza di specifiche contestazioni

o difese sul punto nelle opportune sedi, tale presupposto di fatto

deve ritenersi ormai fuori discussione.

Trattasi, d'altra parte, di un nuovo sistema difensivo, che in

volge, fra l'altro, l'esame di elementi di fatto (quali quelli relativi

alle classificazioni Inps e Istat), e che, pertanto, non potrebbe certo essere affrontato — per di più d'ufficio — per la prima volta in questa sede di legittimità.

In definitiva, la questione non può che ritenersi preclusa, e

dunque, estranea all'ambito del presente giudizio.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 22 giugno 1989, n. 350

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 28 giugno 1989, n. 26); Pres. Saja, Est. Gallo; Regione Toscana (Aw. Stancarelli) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Braguglia). Conflitto di attribuzioni.

Regione — Toscana — Promuovimento dell'azione penale nei con

fronti di consigliere regionale — Conflitto di attribuzioni —

Sopravvenuta sentenza di assoluzione — Mancanza di interesse — Inammissibilità (Cost., art. 122).

È inammissibile, per mancanza di interesse, il conflitto sollevato

dalla regione Toscana nei confronti del presidente del consiglio dei ministri per l'operato del procuratore della repubblica di

Firenze che aveva convocato un consigliere regionale per essere

giudicato in via direttissima in ragione di un 'interrogazione da

lui presentata alla giunta regionale, il cui testo era stato conse

gnato ad un giornalista per essere pubblicato su un quotidiano

(successivamente il Tribunale di Firenze ha assolto il consiglie re perché il fatto non costituisce reato). (1)

Fatto. — 1. - Con ricorso 27 febbraio 1989, la regione Toscana

sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del governo «in

relazione» all'attività del procuratore della repubblica di Firenze.

Questi, infatti, con decreto 5 gennaio 1989, aveva ordinato, fra

gli altri, al consigliere regionale Rinaldo Innaco di presentarsi davanti al Tribunale di Firenze, sezione promiscua, all'udienza

penale del 3 maggio 1989 per essere giudicato in via direttissima.

Gli si contestava il delitto di cui agli art. 585, 1° e 2° comma,

c.p. e 13 1. 8 febbraio 1948 n. 47 per avere consegnato al giorna lista Gherardeschi del quotidiano «La Nazione» di Firenze il te

(1) Per quanto concerne l'immunità, per i consiglieri regionali e delle

province autonome, per le opinioni ed i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, v. Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, Foro it., 1989, I, 609, con nota di richiami e osservazioni di Pizzorusso, con riferimento ai consiglieri provinciali del Trentino-Alto Adige e soprattutto sent. 22

aprile 1986, n. 100, id., 1987, I, 2974, con nota di richiami, sulla natura ed i limiti dell'immunità che l'art. 122, 4° comma, Cost, accorda ai con

siglieri regionali. In ipotesi per molti versi analoga, relativa ad un conflit to di attribuzioni sollevato da una regione nei confronti di una pronuncia giurisdizionale, la corte ha dichiarato la cessata materia del contendere in quanto la decisione impugnata era stata annullata senza rinvio dalla Cassazione (v. Corte cost. 19 gennaio 1988, n. 2, id., Rep. 1988, voce Corte costituzionale, n. 69). Sull'incerta linea di demarcazione tra la pro nuncia di cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di in

teresse, e quella di «inammissibilità sopravvenuta», v. Romboli (a cura

di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-1989), Tori

no, 1990, spec. 229 ss. e la giurisprudenza e dottrina ivi citate.

Il Foro Italiano — 1990.

sto di un'interrogazione da lui presentata alla giunta regionale: testo che il giornalista pubblicava il 2 agosto 1988 in cronaca

di Prato del predetto giornale, e nel quale si accusava il dott.

Ferone, reggente dell'ufficio Iva di Prato, di condotta immobili

stica e di comportamento arbitrario, e cosi diffamandolo.

In realtà, l'interrogante chiedeva di conoscere se la giunta re

gionale fosse al corrente delle gravi preoccupazioni economiche

della zona del pratese, che vedeva accresciuta la sua già critica

situazione dalla lentissima gestione dei rimborsi Iva da parte del

l'ufficio statale competente. Infatti, delle circa 3.300 pratiche gia

centi, fra rimborsi annuali del 1987 e trimestrali del 1988, per un complessivo importo di lire 138 miliardi, ne erano state esau

rite appena 390 per complessive lire 13 miliardi: sicché all'econo

mia della zona mancavano 125 miliardi che avevano gettato lo

sconcerto fra i contribuenti. Ciononostante il titolare dott. Fero

ne, che era stato assegnato ad altro ufficio di Firenze, non passa va le consegne al funzionario che doveva sostituirlo all'ufficio

Iva di Prato, in quanto asseriva di essere ammalato con una pro

gnosi di quaranta giorni. Chiedeva, perciò, l'interrogante se la

giunta intendesse assumere le opportune iniziative del caso per sollecitare provvedimenti atti ad assicurare un rapido espletamen to dei rimborsi, anche verificando l'autenticità della malattia.

2. - Lamentava la regione nel ricorso la violazione dell'art. 122, 4° comma, Cost, in quanto il procuratore della repubblica chia

mava il consigliere regionale a rispondere penalmente di un atto,

quale l'interrogazione, che il consigliere aveva compiuto nell'e

sercizio della sua pubblica funzione di componente del consiglio

regionale, e perciò in condizioni di insindacabilità. Sul punto ve

niva richiamata nel ricorso giurisprudenza di questa corte e della

Corte di cassazione, nonché dottrina penalistica e costituziona

listica. A conclusione del ricorso, chiedeva la regione che fosse dichia

rato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ad accerta

re la penale responsabilità del consigliere regionale per i fatti di

cui alla citazione del procuratore della repubblica del 5 gennaio

1989, annullando gli atti processuali del detto procedimento. 3. - Pubblicata, comunicata e notificata, secondo il rito, l'ordi

nanza de qua, con atto 21 marzo 1989 si costituiva nel giudizio innanzi a questa corte il presidente del consiglio dei ministri, rap

presentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato. Nell'atto

stesso l'avvocatura generale eccepiva l'inammissibilità del ricorso

perché proposto in relazione all'attività del procuratore della re

pubblica di Firenze, «che non concreta esercizio di potere giuris

dizionale», trattandosi di semplice promovimento dell'azione

penale.

Successivamente, con memoria 26 aprile 1989, l'avvocatura ge nerale rilevava che il privilegio stabilito nell'art. 122, 4° comma,

Cost, ha natura sostanziale, come affermato anche dalla giuris

prudenza della Corte di cassazione; in che comporta che i consi

glieri regionali siano bensì' sottratti, nelle situazioni previste, al

l'esercizio del potere giurisdizionale ma non ad atti del processo che non comportino ancora quell'esercizio. Tant'è vero che i con

siglieri regionali non godono nemmeno della garanzia che l'art.

68, 2° comma, prevede invece per i membri del parlamento. Del

resto, la sentenza di questa corte, citata nel ricorso della regione,

riguarda appunto — continua l'avvocatura — un conflitto solle

vato nei confronti del giudice istruttore. E di ciò si sarebbe resa

conto la stessa regione ricorrente, che ha, infatti, concluso chie

dendo declaratoria di «difetto di giurisdizione dell'autorità giudi

ziaria»: conclusione coerente con il sistema ma non con il presen te conflitto sollevato nei confronti del pubblico ministero, che

organo giurisdizionale non è. Ma — secondo l'avvocatura — il

ricorso è anche infondato nel merito.

L'imputazione, infatti — si osserva — non è quella di avere

formulato l'interrogazione, ma bensì di essere concorso nel reato

di diffamazione, commesso poi dal giornalista, per avergli conse

gnato il testo dell'interrogazione stessa: e quest'ultimo atto, po sto a base dell'imputazione, non potrebbe essere fatto rientrare

tra le «funzioni» dei consiglieri regionali di cui al 4° comma, dell'art. 122 Cost.

È ben vero — si soggiunge — che poi un tale comportamento

sarebbe, comunque, scriminato dalla pubblicità dei lavori parla

mentari, ma — precisa l'avvocatura — questa sarebbe causa di

non punibilità diversa dalla precedente, cosi come opina la stessa

dottrina citata dalla regione, là dove appunto è stato scritto che

«. . .è una scriminante che si fa risalire più alla pubblicità dei

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